Gazzetta n. 170 del 8 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 aprile 2020
Proroga delle disposizioni obbligatorie di indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, del riso e dei derivati del pomodoro.


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalita' di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Decretano:

Art. 1

1. All'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2021».
2. Il comma 2 dell'art. 7 e' abrogato.
 
Art. 2

1. All'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2021».
2. Il comma 2 dell'art. 7 e' abrogato.
 
Art. 3

1. All'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2021».
2. Il comma 3 dell'art. 7 e' abrogato.
Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 1° aprile 2020

Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova

Il Ministro dello sviluppo economico
Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 510