Gazzetta n. 170 del 8 luglio 2020 (vai al sommario) |
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
DELIBERA 9 giugno 2020 |
Risoluzione n.2/2020. Criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera. (Delibera n. 695/2020). |
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IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Il Consiglio, nella seduta del 9 giugno 2020, composto come da verbale in pari data; Sentito il relatore, consigliere Alberto Liguori; Visto il regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale e' stata approvata la scheda relativa ai criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni; Vista la delibera n. 1773 del 28 settembre 2010 con la quale e' stata approvata l'integrazione alla succitata delibera relativa ai criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni, unitamente alla relazione accompagnatoria; Vista la rivisitazione della materia operata con la vigente risoluzione n. 3 del 2017, cosi' come rettificata con delibera n. 2060/2018 che, dopo aver abrogato le risoluzioni numeri 2 e 3 del 2013 aventi ad oggetto il trasferimento di sede ed i criteri di valutazione di professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni, ha colto l'occasione per ritornare sulla materia rivedendo, in particolare, il punteggio assegnabile per il criterio delle attitudini attraverso una diversa attribuzione di punti e decimali alle varie voci che compongono appunto detto criterio; Rilevato che appare opportuno introdurre alcune modifiche alle modalita' di scrutinio del profilo professionale del candidato votate alla semplificazione al fine di una piu' adeguata individuazione delle capacita' organizzative propedeutiche ai ruoli direttivi e semidirettivi; Rilevato che appare necessario modificare il parametro della diligenza introducendo come primario criterio di valutazione la tempestivita' nel deposito dei provvedimenti; Al fine di illustrare le modifiche che con la presente delibera si intendono apportare alla risoluzione n. 3 del 2017, e' preliminare osservare che l'esperienza ordinamentale, maturata in generale in quasi due anni di attivita' consiliare, consiglia l'adozione di interventi strutturali in adesione sia alla risoluzione n. 1619 dell'8 ottobre 2019, in tema di carichi esigibili, sia alla n. 1983 adottata il 3 dicembre 2019, in punto di organizzazione e funzionamento delle commissioni tributarie, nella consapevolezza che lo strumento organizzativo spiega e rende leggibili all'esterno le modalita' attraverso le quali si amministra la giustizia tributaria e, soprattutto, responsabilizza i suoi vertici in merito al rispetto del principio del giusto processo e dell'efficienza della giustizia tributaria (art. 97 della Costituzione); Si ritiene pertanto che sia preliminare introdurre una modifica che, in sede di scelta della dirigenza giudiziaria, preveda che il concorrente che abbia fatto registrare ritardi in fase di deposito delle motivazioni delle sentenze pari o superiori al 70% del totale, non possa essere valutato, non avendo dimostrato alcuna capacita' organizzativa nella gestione dei propri ruoli e dunque non essendo idoneo a candidarsi alla direzione di un ufficio giudiziario; Si ritiene inoltre che, in ogni caso, l'elemento della puntualita' nel deposito delle sentenze possa essere valido elemento di valutazione del candidato, sicche' si ritiene appare utile introdurre una modifica in virtu' della quale si tenga conto di tale elemento; Si ritiene opportuna anche una ulteriore modifica del criterio della laboriosita', oggi ancorata al parametro della produttivita' massima della commissione di appartenenza senza alcuna possibilita' di verifica della qualita' e complessita' del contenzioso (seriale e pronunce con sentenza, anziche' con decreti fuori dell'udienza, di atti aventi valenza meramente processuale) e soprattutto legato alla presenza di un contenzioso da trattare non sempre omogeneo su tutte le circoscrizioni territoriali provinciali e regionali. Si ritiene che la soluzione possa essere quella di accorpare in un'unica voce il criterio della diligenza e il criterio della laboriosita'; In conclusione, il concorrente che abbia depositato il 70% delle sentenze in ritardo non accedera' ad alcuno scrutinio e la tempestivita' nel deposito dei provvedimenti sara' valutata anche tenendo conto della diversa distribuzione dei carichi di lavoro tra i giudici tributari appartenenti a diverse realta' giudiziarie, onde evitare di danneggiare l'aspirante che abbia carichi di lavoro particolarmente gravosi. Dunque, il criterio della laboriosita' sara' valorizzato con l'assegnazione di un punteggio corrispondente alla tempestivita' nel deposito dei provvedimenti (punteggio massimo in caso di nessun ritardo e via via ridotto progressivamente con l'aumentare della percentuale di ritardo, tenuto conto anche delle percentuali di produttivita' media dell'ufficio di appartenenza); Si coglie l'occasione per ribadire, come gia' deliberato nel corso del Plenum del 17 settembre 2019, che il ritardo si intende grave quando la motivazione del provvedimento giudiziario viene depositata oltre il centoventesimo giorno dalla decisione assunta. Sul punto si stabilisce che il Presidente della commissione tributaria e' onerato, in fase di stesura della scheda triennale, della indicazione, non solo della media di produttivita' dell'ufficio di appartenenza dell'aspirante, quant'anche della media dei ritardi dei magistrati dell'ufficio, nel periodo considerato, eventualmente verificatisi; Rilevato che per il criterio delle attitudini - a ragione ritenuto il piu' importante, posto che il tema trattato e' quello della concorsualita' - nella vigente risoluzione si e' assistito ad una valorizzazione della voce aggiornamento professionale che, nell'economia complessiva, ha ricevuto un aumento del punteggio in danno delle restanti voci che concorrono a formare il parametro delle attitudini. In particolare, se la griglia del punteggio massimo conseguibile e' rimasto invariato da 0 a 11, quel che invece e' cambiato e' il peso (diverso) dato alle singole voci. Infatti, se alle soluzioni organizzative date dall'aspirante, unitamente alla capacita' professionale dimostrata nell'esercizio delle funzioni, cosi' come al grado di partecipazione alle udienze, all'attivita' di massimazione, alla qualita' delle sentenze, all'equilibrio ed agli obiettivi raggiunti, il punteggio complessivo oscilla sempre da 0 a 5, con la risoluzione n. 3/2017 il punteggio assegnato per l'aggiornamento professionale oscilla invece da 0 a 6, con una scelta di campo, non assistita da adeguata motivazione, che finisce per essere equiparata al punteggio che viene assegnato alla diligenza ed alla laboriosita' e che, soprattutto, fa lievitare il parametro delle attitudini da 0 a 11, dando preferenza all'aggiornamento professionale (0-6) in danno della capacita' organizzativa (0-5), tra l'altro in un settore come quello dei concorsi interni che, come accade per le altre giurisdizioni, dovrebbe premiare maggiormente le attitudini professionali, organizzative e di rendimento, posto che il segmento ordinamentale di incidenza e' quello relativo alla scelta del miglior dirigente o vice dirigente di un ufficio giudiziario e non, per fare un esempio, quello della nomina al Massimario regionale o nazionale, ove la capacita' scientifica maturata a seguito della partecipazione ad eventi formativi assume rilievo dirimente. Quel che nei concorsi interni e' richiesto, in ossequio al principio di buon andamento, e' nominare un presidente ed un presidente di sezione o vice presidente della commissione tributaria dotato, innanzitutto, di attitudini organizzative e, a parita' di condizioni, anche in possesso di adeguato aggiornamento professionale da offrire in specie nelle camere di consiglio cosi' come nelle riunioni dell'ufficio. Si impone, a questo punto, un riequilibrio della scheda triennale di valutazione restituendo alle attitudini organizzative la stessa dignita' riconosciuta al criterio della diligenza, equiparandole con il riconoscimento di un punteggio da 0 a 6, mentre all'aggiornamento professionale, documentato dai titoli formativi conseguiti, il punteggio assegnabile oscillera' da 0 a 4, cosi' ripristinando il range stabilito nel settembre del 2010, che poi costituisce la media di quello fissato nelle tre diverse occasioni avute dal Consiglio nel 2010 e nel 2017. Il totale del punteggio per il criterio delle attitudini viene, pertanto, ricondotto a 10 (6 per attitudini organizzative e di coordinamento, e 4 per aggiornamento professionale); Al riguardo e' sufficiente osservare che con la succitata delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 il Consiglio, legittimato dalla legge n. 244 del 2007, ha individuato per la prima volta i criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari ed ha assegnato ad ognuno di essi i relativi punteggi. Si pensi che per il criterio delle attitudini, lato aggiornamento professionale, era previsto un punteggio tra 0 e 4 che, con la successiva delibera n. 1773 del 28 settembre 2010, veniva ritoccato al ribasso portandolo da 0 a 3, salvo poi essere riportato da 0 a 4 con la risoluzione n. 2 del 2013 ed infine da 0 a 6 con la risoluzione n. 3 del 2017; E, dunque, dovendo attribuire maggior peso alle attitudini professionali ed organizzative - testimoniate da voci oggettive, al pari della diligenza e della laboriosita' - anche ad esse deve essere assegnato il medesimo punteggio da 0 a 6, per le ragioni sopra esposte; Sul punto si coglie l'occasione per la valenza scientifica da assegnare ai provvedimenti giudiziari adottati, prevedendo nella Tabella C - Attitudine, punto b), una particolare rilevanza testimoniata con il riconoscimento di un punteggio ad hoc nella voce «documentata preparazione e capacita' manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimita', o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da novita' e/o complessita' della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale»; Quanto, infine, all'attitudine formativa, dovra' infatti essere diversificata non solo l'attivita' di docenza da quella di partecipazione ai corsi cosi' come gia' previsto dalla risoluzione n. 3/2017, ma si dovra' soprattutto assegnare un punteggio massimo contenuto da 0 a 3, alla luce del diverso e preminente peso che deve essere dato alle attitudini organizzative. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, cosi' come dalle universita', in diritto tributario e/o di altre materie comunque necessarie ai fini della decisione di un ricorso (a titolo esemplificativo diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto finanziario, ecc.) o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico. Nell'ambito della partecipazione andra' distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessita' dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilita' a partecipare. Importante sara' anche il dato relativo alla continuita' della partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento dell'attivita' di docenza. Rileveranno anche i corsi organizzati da terzi ed anche per essi la partecipazione andra' distinta per la durata dei corsi di aggiornamento e per la complessita' dei corsi frequentati. Naturalmente il decimale attribuito dovra' essere inferiore rispetto a quello spettante per la partecipazione ai corsi organizzati dal CPGT; Dalla programmata modifica, l'attivita' formativa, lungi dall'essere ridimensionata, assumera' maggiore rilevanza dovendo prevedersene l'obbligatorieta' per il giudice tributario indipendentemente dall'intenzione di partecipare ad un concorso c.d. verticale. Essa, infatti, rileva non tanto e non solo in vista dell'aspirazione a ricoprire un incarico direttivo o semidirettivo, quanto e soprattutto per giudicare. Ogni giudice tributario, pertanto, e' tenuto a chiedere di partecipare - nel corso di ciascun anno solare - ad almeno uno dei corsi e/o seminari organizzati dal CPGT per la regione e/o macroregione di appartenenza; Per tali ragioni;
Delibera:
La risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017 e' sostituita dalla seguente risoluzione: «Risoluzione n. 2 del 9 giugno 2020 "Criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera". Art. 1. Criteri
1. Gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono intendersi quelli della: esperienza, diligenza, laboriosita' e attitudine. 2. In occasione delle singole procedure concorsuali (trasferimento di sede con analoghe funzioni, trasferimento con analoghe funzioni da CTP a CTR o viceversa, progressione in carriera) il Consiglio individuera' quali punti dei citati parametri risultino necessari ed utili ai fini della selezione dei candidati. Non potra' essere valutato positivamente il candidato che presenti una percentuale di ritardo (centoventi giorni) nel deposito delle sentenze pari o superiore al 70%. 3. Non saranno considerati indici rilevanti, ai fini del giudizio sulla laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari. Il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, dovra' essere considerato, nella eventuale parte discrezionale, alla luce della complessiva situazione degli uffici, al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2. Esperienza
1. Con il termine «esperienza» si intende l'anzianita' maturata presso le commissioni tributarie. |
| Art. 3. Diligenza
1. La diligenza si desume: a) dal rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti; b) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze dell'ufficio, quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, decreto legislativo n. 545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio. Il periodo di riferimento e' l'ultimo triennio solare antecedente allo scadere del termine per proporre domanda. 2. Il punteggio complessivo previsto per il parametro «diligenza» va da 0,00 a 6,00 diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione, ovvero: a) punti fino a 5 in caso di assoluta tempestivita' da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttivita' dell'Ufficio di appartenenza; b) punti da 1 a 4 attribuiti in modo proporzionale alla percentuale di ritardi da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttivita' dell'ufficio di appartenenza; c) punti 0,50 per la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002); d) punti 0,50 per la partecipazione alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, decreto legislativo n. 545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio. |
| Art. 4. Laboriosita'
1. La «laboriosita'» e' l'indice di intensa capacita' di lavoro e si desume: a) dal numero di sentenze depositate, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza con analoga funzione, tenendo conto dei ricorsi a ciascuno di essi assegnato; b) dalla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio. 2. Il parametro della laboriosita' fungera' da limite per l'assegnazione del punteggio di cui all'art. 3, nel senso ivi specificato. |
| Art. 5. Attitudine
1. Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attivita' svolta e il ruolo occupato, nonche' l'aggiornamento professionale. Ad essa va applicato un punteggio massimo di 10,00 ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 6, ed una parte da 0,00 a 4,00. 2. Concorrono all'attribuzione da 0 a 6 i seguenti criteri discrezionali: a) documentata collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico; b) documentata preparazione e capacita' manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimita', o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da novita' e/o complessita' della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale; c) documentata attivita' di massimazione; d) documentata qualita' di contributi in Camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacita' di sintesi; e) documentata capacita' di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo; f) sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato; Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacita' organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attivita' svolta, nonche' dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalita' di conduzione dell'udienza; g) Concorre all'attribuzione del punteggio da 0,00 a 4,00 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione, master, in materia tributaria. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo evento e del diverso impegno professionale, distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo a questa ultima un indubbio valore superiore alla partecipazione, con punteggio preventivamente individuato con provvedimento consiliare. I corsi, seminari, lezioni, eventi e quanto relativo alla formazione ed aggiornamento in materia tributaria e fiscale valutabili ai fini dell'aggiornamento, con il conseguente punteggio, sono riferiti al periodo temporale del triennio individuato nel bando. I punteggi per i corsi dichiarati dai candidati che attengono ad un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento (master di I e II livello, corso di perfezionamento, con titolo rilasciato da universita' pubbliche o riconosciute) vengono assegnati a prescindere dalla data o periodo di conseguimento (anche extra triennio). A tale fine vengono attribuiti i seguenti punteggi: 1,00 conseguimento di diploma di master universitario di secondo livello; 0,50 conseguimento di diploma di master universitario di primo livello; 0,50 corso di perfezionamento o equipollenti; 0,50 per la partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT; 0,15 per la partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT; 0,70 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT; 0,25 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT; 0,10 per eventi organizzati dalle universita'. |
| Art. 6. Presidenti di commissione
1. Ai fini della valutazione dei concorrenti presidenti di commissione si deve tener conto, oltre che delle funzioni giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio complessivo dei suddetti criteri (21 punti) e' assegnato con riferimento ai criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito: a) punti da 0,00 a 6,00 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali e per la corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio cosi' come emergenti dalle statistiche attestanti gli indici di ricambio e di smaltimento; b) punti da 0,00 a 11,00 in considerazione del numero delle sezioni della commissione, della assiduita' di presenza in sede, della capacita' di coordinamento delle sezioni, del raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Il tutto valutato anche sulla base delle relazioni dell'Ufficio ispettivo del Consiglio medesimo, unitamente ai risultati relativi al rispetto della ragionevole durata dei processi cosi' come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.; c) punti da 0,00 a 4,00 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento, master in materia tributaria, assegnati con gli stessi criteri stabiliti dall'art. 5, comma 4. 2. A coloro che sono stati componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, tenuto conto della peculiarita' dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri di diligenza, laboriosita' ed attitudine, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente risoluzione. |
| Art. 7. Tabelle dei punteggi
Si allegano alla presente risoluzione le tabelle dei punteggi «A - Esperienza, B - Diligenza e laboriosita', C - Attitudine» di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5; la tabella dei punteggi per i presidenti di commissione di cui all'art. 6, la tabella dei punteggi per la partecipazione e/o docenza ad eventi formativi, corsi, master, in materia tributaria e fiscale, di cui all'art. 5. Si comunichi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 545/1992, e ai presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive commissioni. La presente risoluzione sara' pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria www.giustizia-tributaria.it nella sezione «Pubblicazioni - Risoluzioni», nella sezione legale e nella sezione Concorsi.
Roma, 9 giugno 2020
Il Presidente: Leone |
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