Gazzetta n. 170 del 8 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 giugno 2020
Modifica temporanea al decreto del 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che abroga i regolamenti (CE) 509/2006 e 510/2006;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013;
Visti, in particolare, gli articoli 8, 13, comma 3, 23 e 27 che prevedono nell'ambito della procedura di riconoscimento di una nuova DOP, IGP o STG ed in caso di modifica di un disciplinare di produzione relativo ad una DOP, IGP o STG, una riunione di pubblico accertamento alla quale partecipano i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati;
Vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 1° marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 che dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 8 che vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Considerato che le riunioni di pubblico accertamento previste agli articoli 8, 13, comma 3, 23 e 27, comma 2 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 non possono tenersi alla luce dell'emergenza epidemiologica tuttora vigente sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario comunque assicurare lo svolgimento del procedimento amministrativo per il riconoscimento e la protezione di una DOP, IGP o STG nonche' per la modifica del disciplinare di produzione DOP, IGP o STG anche in presenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto e fino alla cessazione degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale non si applicano gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013.
2. Nella vigenza del presente decreto l'art. 7, comma 8 e l'art. 22, comma 9 sono sostituiti dal seguente: «in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale e provvede alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana​, affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione».
3. Il soggetto richiedente la domanda di registrazione di una DOP, IGP o STG o di modifica di un disciplinare di produzione relativo ad una DOP, IGP o STG assicura la massima divulgazione ai comuni dell'area geografica interessata, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori e agli operatori economici interessati della stesura finale del disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini dell'opposizione, entro cinque giorni dalla pubblicazione dello stesso.
4. I termini per proporre opposizione di cui all'art. 9, comma 2 e all'art. 24, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 sono aumentati a sessanta giorni.
5. Il presente decreto ha efficacia anche per i procedimenti di riconoscimento o modifica gia' avviati e interrompe i propri effetti a decorrere dalla cessazione degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2020

Il Ministro: Bellanova