Gazzetta n. 170 del 8 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 maggio 2020 |
Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 2; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita' e, in particolare, l'art. 4; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e, in particolare, l'art. 54, paragrafo 2, e l'art. 56; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il capo IV; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro, reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2107, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1963/2017, del 9 agosto 2017, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attivita' a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, in legge n. 27 del 24 aprile 2020, in particolare, l'art. 103 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 59 dell'8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 dell'11 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 136 del 12 giugno 2019, recante modifica dei decreti 14 febbraio 2017 e 3 marzo 2017, relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010, recante «Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde» e, in particolare, l'art. 8; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2016 concernente «Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5927 del 18 ottobre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2018, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2019 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 89 del 7 aprile 2018 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonche' di adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 18 maggio 2016, come integrato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 febbraio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 3 maggio 2017, recante applicazione dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne gli aiuti nel settore dell'apicoltura; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot. n. 3318, in corso di registrazione, relativo a «Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Vista la nota 28 febbraio 2020, prot. DIPEISR 781, con la quale, in considerazione dell'aggravarsi della situazione dovuta all'infezione da COVID 19 e preso atto dei provvedimenti adottati per arginare il diffondersi della situazione epidemiologica, e' stato chiesto alla Commissione europea l'autorizzazione all'adozione di alcune misure necessarie alla prosecuzione dell'attivita' di gestione connessa agli aiuti della PA; Vista la nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020, con la quale la Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale e si e' resa disponibile al favorevole accoglimento delle sopracitate richieste; Vista la posizione n. 20/46/SR21/C10 espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020; Vista la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilita' disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale; Considerato che la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di COVID-19, mediante le misure restrittive, di cui ai provvedimenti governativi sopra richiamati, relativi alla movimentazione delle persone e delle merci e alla sospensione di molteplici attivita' economiche, stanno producendo particolari effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, e in particolare sul comparto agricolo nazionale; Considerato che le misure restrittive imposte dall'emergenza epidemiologica COVID-19 costituiscono eventi di forza maggiore ed incidono negativamente sull'attivita' delle imprese agricole, rendendo, peraltro, difficile o impossibile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti, in particolare per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di finanziamento; Considerato che le circostanze eccezionali determinate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 comportano, per le competenti amministrazioni, molteplici difficolta' nell'esecuzione delle attivita' amministrative e di controllo finalizzate all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto dei modi e dei termini ordinariamente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale; Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' amministrative e di controllo dei programmi di sostegno presentati dai richiedenti, stabilire diposizioni derogatorie per alcuni termini e procedure previsti dalla normativa nazionale relativamente ai settori vitivinicolo, ortofrutticolo e zootecnico; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 maggio 2020;
Decreta:
Art. 1 Deroghe settore vitivinicolo
1. L'art. 1, comma 1, decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot. n. 3318, e' modificato come segue: «1. Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019 e' fissato al 30 agosto 2020. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilita' delle domande di aiuto e' fissato al 15 febbraio 2021». 2. L'art. 4, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, e' modificato come segue: «b) se escludere dall'intervento alcune zone viticole, i vigneti oggetto di rivendicazione delle uve a denominazione di origine o ad indicazione geografica o determinate varieta' di cui al comma 2, lettera a)». 3. All'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, e' aggiunto il seguente comma: «5. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, la medesima superficie vitata ammessa all'aiuto previsto per la misura nella campagna 2019/2020, puo' accedere alla misura anche nella campagna 2020/2021.». 4. All'art. 5, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258 e' aggiunto il seguente comma 2-bis: «2-bis. Limitatamente alla campagna 2019/2020, per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'organismo pagatore competente, entro il 25 giugno 2020 secondo modalita' applicative predisposte da Agea coordinamento in accordo con le regioni.». 5. All'art. 8, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, citato in premessa e' aggiunto il seguente comma 3-bis: «3-bis. Limitatamente alla campagna 2019/2020 i controlli di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo sono effettuati entro il 15 settembre 2020. A tal fine, le operazioni di vendemmia verde sono concluse entro il 25 luglio 2020.». 6. All'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. Limitatamente alla campagna 2019/2020, l'aiuto forfetario, di cui all'art. 47, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 60% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.». |
| Art. 2 Proroga durata autorizzazioni impianti viticoli
1. La durata delle autorizzazioni di nuovo impianto, di cui all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272, in scadenza nel 2020 e' prorogata di un anno. 2. E' concessa la proroga di un anno per la durata delle autorizzazioni di reimpianto, di cui all'art. 10, comma 2 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272, in scadenza nel 2020 e per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualita' 2020. |
| Art. 3 Deroghe settori ortofrutticolo e olivicolo
1. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 17, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono presentare due domande di modifica, rispettivamente entro il 30 giugno 2020 ed entro il 15 settembre 2020. Restano ferme le disposizioni relative alle modifiche relative all'aiuto finanziario nazionale e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi. 2. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 17, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono, sotto la propria responsabilita' e per comprovate necessita' dovute all'emergenza COVID-19, dare corso ai contenuti della modifica anche prima della presentazione, previa immediata comunicazione alla regione e all'organismo pagatore competente, nel caso in cui i contenuti della modifica comportano l'esecuzione dei controlli in corso d'opera. Tali contenuti dovranno essere inseriti, ai fini della loro approvazione, nella prima domanda di modifica utile. 3. In deroga all'art. 19, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le domande di pagamento parziale per l'anno 2020 possono essere presentate, rispettivamente, nei periodi 1° maggio-30 giugno e 1° ottobre-30 novembre. 4. In deroga all'art. 19, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2019, per l'anno 2020 le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono presentare la seconda e la terza richiesta di anticipo in una unica soluzione nel mese di maggio 2020, ferme restando tutte le altre condizioni definite al capitolo 21 dell'allegato al predetto decreto. 5. Il comma 2 dell'art. 29 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019 citato in premessa, e' sostituito dal seguente: «2. Le organizzazioni dei produttori gia' riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5927 del 18 ottobre 2017, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto entro il 30 settembre 2022. Il mancato adeguamento non da' diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2022 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2022 e il valore della produzione commercializzata ad essi riferibile». 6. Per l'anno 2020, in conformita' al regolamento (UE) n. 2017/892, art. 29, paragrafo 3, i controlli di primo livello sui prodotti destinati alla distribuzione gratuita, possono essere limitati ad una percentuale non inferiore al 10% dei quantitativi interessati da ciascuna organizzazione di produttori. 7. Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 15, comma 2 del decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 7443 del 12 luglio 2019 e' prorogato al 30 agosto. 8. All'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera j) del decreto ministeriale n. 7442 del 12 luglio 2019, la data del «30 giugno 2020» e' sostituita con «31 ottobre 2020». |
| Art. 4 Deroghe settore apicoltura
1. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 9, comma 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016 citato in premessa, le azioni possono essere portate a termine oltre il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020. 2. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 9, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016, le amministrazioni partecipanti al programma, comunicano all'organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario entro il 15 giugno 2020. AGEA coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 30 giugno 2020, un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse. 3. Limitatamente all'annualita' 2020, le amministrazioni partecipanti al programma trasmettono al Ministero, entro il 31 gennaio 2021 la relazione annuale sullo stato di attuazione del sottoprogramma di cui all'art. 13, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016. |
| Art. 5 Entrata in vigore ed applicazione
1. Il presente decreto entra in vigore il 22 maggio 2020. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2020
Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 566 |
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