IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 8 luglio 2020 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il comma 1 dell'art. 4 del regolamento interno;
Decreta:
La modifica del comma 1 dell'art. 4 R.I. nei termini di seguito indicati: Art. 4 (Elezione dei componenti della Sezione Disciplinare. Presidenza della Sezione). ─ «1. Subito dopo l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio procede all'elezione di sei componenti effettivi e di quattordici componenti supplenti della Sezione Disciplinare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di Cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e sei magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44; quattro componenti eletti dal Parlamento.».
Dato a Roma, addi' 8 luglio 2020
MATTARELLA Il Segretario generale: Piraccini |