Gazzetta n. 171 del 9 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 2 luglio 2020 |
Cessazione della modifica temporanea del disciplinare della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»; Visto il decreto dipartimentale n. 899 del 19 marzo 2020 con il quale e' stata accordata la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» causa l'emergenza sanitaria Coronavirus/covid 19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e successive integrazioni, che ha comportato il fermo di alcuni canali distributivi come il comparto Ho.Re.Ca. e il food-service provocando una diminuzione del mercato pari a oltre il 50% e conseguenti rischi connessi alla mancata raccolta del latte con potenziali gravi ripercussioni per l'intera componente zootecnica della filiera; Vista la lettera circolare n. 2076 del 14 maggio 2020, con la quale sono state definite le modalita' di etichettatura per l'immissione in commercio della «Mozzarella di Bufala Campana» ottenuta usufruendo della modifica temporanea; Considerato che la modifica ha temporaneamente eliminato l'obbligo dell'utilizzo di latte di bufala fresco e della lavorazione entro la sessantesima ora dalla prima mungitura, al fine di consentire, se ritenuto necessario, il congelamento della materia prima latte per la parte in eccesso rispetto ai quantitativi normalmente lavorati nello stesso periodo dell'anno 2019, per l'ottenimento del prodotto DOP certificato; Considerato che con la riapertura generalizzata dei predetti canali distributivi sono venute progressivamente meno le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato tale provvedimento; Ritenuto pertanto necessario stabilire i termini di vigenza del decreto di modifica temporanea n. 899 del 19 marzo 2020; Ritenuto altresi' necessario stabilire la data entro cui sia possibile utilizzare il latte congelato ottenuto nel periodo di vigenza del suddetto decreto di modifica temporanea, per la produzione di «Mozzarella di Bufala Campana»;
Decreta:
Art. 1
1. Il periodo di vigenza del decreto dipartimentale di modifica temporanea n. 899 del 19 marzo 2020, terminera' il giorno 31 luglio 2020. 2. La facolta' di utilizzo del latte congelato per la produzione di «Mozzarella di Bufala Campana» DOP, ottenuto nel periodo di vigenza e determinato mensilmente nelle quantita' secondo le condizioni stabilite nel suddetto decreto di modifica temporanea, terminera' il giorno 31 dicembre 2020. Il latte congelato non utilizzato entro tale data non potra' essere impiegato per l'ottenimento della «Mozzarella di Bufala Campana "DOP"». 3. Fermi restando i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2, e' consentita ai soggetti gia' autorizzati dall'organismo di controllo, la cessione del latte congelato ottenuto nel periodo di vigenza del suddetto decreto di modifica temporanea, ai caseifici inseriti nel sistema di controllo per la produzione di «Mozzarella di Bufala Campana "DOP"». 4. L'organismo di controllo garantisce il rispetto della tracciabilita' del latte congelato e del suo successivo utilizzo nella produzione di «Mozzarella di Bufala Campana». |
| Art. 2
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it affinche' le disposizioni contenute nel documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale. Roma, 2 luglio 2020
Il Capo del Dipartimento: Abate |
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