Gazzetta n. 171 del 9 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 luglio 2020 |
Modalita' di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente; Visto il comma 2 dello stesso art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale stabilisce che il tributo e' commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed e' dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo; Visto il comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che con delibera della giunta provinciale e della citta' metropolitana, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo e' determinato in misura non inferiore all'1 per cento ne' superiore al 5 per cento delle tariffe per unita' di superficie stabilite ai fini del prelievo di cui al comma 2 del medesimo art. 19 e che qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo; Visto il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che il tributo e' liquidato e iscritto a ruolo dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni e che al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia e della citta' metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi; Visto il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo, riscosso in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, e' versato direttamente alla tesoreria della provincia o della citta' metropolitana; Visto lo stesso comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o citta' metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso art. 19 e che salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 dello stesso art. 19 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia; Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonche' eventuali ulteriori criteri e modalita' di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche' i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2020;
Emana il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto del provvedimento
1. Con il presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalita' per assicurare il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonche' eventuali ulteriori criteri e modalita' di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento del TEFA attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24). 2. In base all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il TEFA e' riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668 della medesima legge. |
| Art. 2
Versamenti effettuati con il modello F24
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della citta' metropolitana. Tale deliberazione e' comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. 2. Per l'annualita' 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e citta' metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall'ente impositore. 3. Per le annualita' 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o citta' metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24. 4. Il TEFA e' riversato alle province e citta' metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d'intesa, dagli enti coinvolti. La struttura di gestione effettua distinti mandati in favore degli enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca d'Italia, per gli enti che ne sono dotati. 5. Nei flussi informativi inviati alle province e citta' metropolitane sono inseriti gli estremi dei mandati di cui al comma 4 e le informazioni del prelievo sui rifiuti e del TEFA riscossi tramite F24 relativamente a ciascun comune della provincia o della citta' metropolitana interessata. 6. Nei flussi informativi inviati ai comuni per rendicontare i versamenti del prelievo sui rifiuti riscosso tramite F24 sono inseriti i dati del TEFA trattenuto e riversato alle province e citta' metropolitane. |
| Art. 3 Versamenti effettuati mediante bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento
1. Nel caso di pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, compresi quelli relativi alla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di assicurare il sollecito e corretto riversamento del TEFA, le province e le citta' metropolitane comunicano entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento la misura del tributo adottata ai comuni competenti per territorio. 2. I comuni effettuano il riversamento delle somme, comprensive di interessi e sanzioni, dovute a titolo di TEFA e riferite al primo semestre dell'anno 2020, entro il 30 ottobre 2020. Al termine di ciascun trimestre dell'anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualita' 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o citta' metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento e' fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e citta' metropolitane. 3. Per le annualita' 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle citta' metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento di cui al comma 1, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo n. 504 del 1992 da emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020. |
| Art. 4 Disposizioni relative alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Il TEFA e' attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del comma 822 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salva diversa intesa con la Regione. Il tributo non si applica nella Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30, nella Provincia autonoma di Trento, per effetto dell'art. 6 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 e nella Provincia autonoma di Bolzano in virtu' dell'art. 8 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, come modificato dalla legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2020
Il direttore generale: Lapecorella |
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