Gazzetta n. 172 del 10 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 maggio 2020 |
Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale. Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e della legge 20 aprile 1976, n. 195. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera e, in particolare, gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visti, in particolare, l'art. 25, l'allegato VI e l'allegato VII del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera; Visto, in particolare, l'allegato IV della legge 20 aprile 1976, n. 195; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Vista la direttiva n. 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere; Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; Vista la direttiva n. 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; Vista la direttiva n. 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patata; Vista la direttiva n. 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 35, comma 3; Vista la direttiva di esecuzione n. 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, relativa ai requisiti minimi e classi dell'Unione commercializzazione dei tuberi-seme di patata di pre-base; Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive numeri: 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2019 della Commissione; Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive n. 93/49/CEE e n. 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione n. 2014/21/UE e n. 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; Visti, in particolare, gli articoli 1, 2, 6, 7, 8 e 9 della direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177, con i quali sono state apportate modifiche alle direttive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi e alla direttiva di esecuzione n. 2014/21/UE della Commissione; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2020, n. 2070, registrata alla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 al n. 141; Considerato che il regolamento (UE) n. 2016/2031 ha stabilito norme specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione; Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie ammesse per tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la presenza sulle sementi o altro materiale riproduttivo vegetale; Considerato che con la direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 sono stati aggiornati i riferimenti agli organismi nocivi e le relative soglie delle direttive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2014/21/UE concernenti la commercializzazione delle sementi, al fine di garantire la coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072; Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva n. 2020/177/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale; Ritenuto pertanto necessario modificare il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e la legge 20 aprile 1976, n. 195, con i quali e' stata data applicazione, nell'ordinamento nazionale alle direttive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2014/21/UE relative alla commercializzazione delle sementi;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Con il presente decreto sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e alla legge 20 aprile 1976, n. 195. |
| Art. 2
Modifica dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065
1. L'art. 25, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente articolo si intende per: a) "pianta madre", una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione; b) "micropropagazione", la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta. 2. Per i tuberi-seme di patate pre-base i requisiti minimi sono i seguenti: A) tuberi-seme di pre-base che si suddividono nelle due classi di commercializzazione PBTC e PB: a) i tuberi-seme di patate pre-base provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, Potato leaf roll virus, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X e Potato virus Y; b) la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varieta' e la percentuale numerica delle piante di una varieta' diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,01%; c) il numero massimo di generazioni sul campo e' limitato a quattro; d) gli ORNQ, o i sintomi causati dai rispettivi ORNQ, non sono presenti sui tuberi-seme di patate pre-base in misura superiore alle soglie indicate nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
All'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d). Nel caso di dubbi tale esame e' integrato con prove ufficiali sulle foglie. Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformita' a quanto stabilito dalla lettera a) e' verificata mediante una prova ufficiale della pianta madre oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale. Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale la conformita' a quanto stabilito dalla lettera a) e' verificata mediante una prova ufficiale del ceppo clonale oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale. B) tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E: a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta' e dello stato sanitario; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri VI e VII per i tuberi-seme di base; d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). C) tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B: a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base, purche' i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri VI e VII per i tuberi-seme certificati; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 3. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari: a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento; b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti; c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme. 4. Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalita' di applicazione del presente comma. 5. I tuberi-seme di patate pre-base possano essere commercializzati come appartenenti alla "classe PBTC dell'Unione" e alla "classe PB dell'Unione" conformemente alle condizioni di cui all'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, condizioni cui debbono soddisfare le sementi, sezione IV materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili, A) patate. 6. La conformita' ai requisiti di cui al paragrafo 2, punto A, lettere b) e d), e' verificata mediante ispezioni ufficiali sul campo. In caso di dubbi, tali ispezioni sono integrate da prove ufficiali sulle foglie. Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformita' a quanto stabilito dal paragrafo 2, punto A, lettera a), e' verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sulla pianta madre. Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformita' a quanto stabilito dal paragrafo 2, punto A, lettera a), e' verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sul ceppo clonale.». |
| Art. 3
Modifica dell'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065
1. L'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e' modificato come di seguito riportato: a) il punto 3 della lettera B) «Cereali» della sezione I «Colture erbacee da pieno campo» e' sostituito dal seguente: «3) Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle sementi. Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) n. 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento. La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico »; b) dopo il punto 3 della lettera B) «Cereali» della sezione I «Colture erbacee da pieno campo» e' aggiunto il seguente punto 3-bis: «3-bis. La presenza di corpi fungini sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico »; c) il punto 3 della parte I «Sementi certificate» della lettera C) «Foraggere» della sezione I - «Colture erbacee da pieno campo», e' sostituito dal seguente: «3) Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle sementi. Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) n. 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento. La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico »; d) il punto 3) della lettera D) «Oleaginose e da fibra» della sezione I - «Colture erbacee e da pieno campo» e' sostituito dal seguente: «3. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' dei materiali di moltiplicazione. Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) n. 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento. La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico »; e) i punti 3) e 4) della lettera A) «Ortive» della parte I «Sementi di base, certificate e standard» della sezione II - «Colture erbacee ortive erbacee e da fiore» sono sostituiti dai seguenti: «3) Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' dei materiali di moltiplicazione. Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) n. 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento.»; «4) La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle sementi di ortaggi non supera, almeno all'ispezione visiva, le rispettive soglie specificate nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico »; f) la lettera A) «Patate» della sezione IV «Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi rizomi e simili», e' sostituita dalla seguente: «A Patate: I. Condizioni minime di qualita' dei lotti dei tuberi-seme di patate di base (Classi S-SE-E) e certificate (Classi A-B) Per le impurita', i difetti e gli ORNQ, o i sintomi causati dagli ORNQ, dei tuberi-seme di patate sono consentite le seguenti tolleranze: 1) presenza di terra e di corpi estranei: 1,0% in massa per i tuberi-seme di patate di base e 2,0% in massa per i tuberi-seme di patate certificati; 2) marciume secco e marciume umido complessivamente, purche' non siano causati da Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus o Ralstonia solanacearum: 0,5% in massa, di cui il marciume umido con limite di 0,2% in massa; 3) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3,0% in massa; 4) scabbia comune (tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo): 5,0% in massa; 5) tuberi aggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea: 1,0% in massa; 6) ORNQ, o sintomi causati dagli ORNQ, sui lotti dei tuberi-seme di patate:
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7) totale delle tolleranze per i punti da 2 a 6: 6,0% in massa per i tuberi-seme di patate di base e 8,0% in massa per i tuberi-seme di patate certificati. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facolta' germinativa. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti, i contenitori devono essere puliti. I tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25×25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadrata di 35×35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra due maglie quadre utilizzate, non superi i 25 mm. Una partita non deve contenere piu' del 3 per cento in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, ne' piu' del 3 per cento in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato. II. Requisiti minimi concernenti i lotti di tuberi-seme di patate pre-base 1) I lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi: a) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0% in massa; b) la percentuale numerica di patate colpite da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non deve essere superiore allo 0,2% in massa; c) la percentuale numerica di patate con difetti esterni, compresi tuberi difformi o danneggiati, non deve essere superiore al 3,0% in massa; d) la percentuale numerica di patate colpite da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non deve essere superiore al 5,0% in massa; e) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5% in massa; f) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti in merito alla presenza di ORNQ o di malattie causate dai rispettivi ORNQ come indicato nella tabella:
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g) la percentuale numerica totale di patate di cui alle lettere da b) a f) non deve essere superiore al 6,0% in massa; 2) I lotti di tuberi-seme di pre-base della categoria PBTC dell'Unione devono essere privi di: a) tuberi-seme di patate colpiti da marciume; b) tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune; c) tuberi-seme di patate raggrinziti per eccessiva disidratazione; d) tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature; e) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:
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3) I tuberi-seme di pre-base della categoria PB dell'Unione devono soddisfare le seguenti condizioni: a) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,2% in massa; b) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0% in massa; c) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5% in massa; d) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0% in massa; e) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0% in massa; f) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:
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la percentuale totale dei tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a iv) e vi) non deve superare il 6,0% in massa.». |
| Art. 4
Modifica dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065
L'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e' modificato come di seguito riportato: a) la lettera C) «Oryza sativa» del punto 3 della sezione A) «Cereali», e' sostituita dalla seguente: «C) Oryza sativa: La coltura e' praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle sementi. La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) n. 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento. La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
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Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera: per la produzione di sementi di base: 0; per la produzione di sementi certificate, di prima e seconda riproduzione: 1 per 100 m².». La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale. Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti: a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato; b) si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente: b.1) per Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale: 1; b.2) per Sorghum spp. e Zea mays durante il periodo di fioritura: b.2.1) varieta' ad impollinazione libera: 1; b.2.2) linee «Inbred» o ibridi: 3. Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima e' costituito da una coltura di Sorghum spp. o di Zea mays, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato: c) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati. b) il punto 5 della sezione B) «Foraggere», e' sostituito dal seguente: «5) La coltura e' praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle sementi. La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) n. 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento. La presenza di ORNQ sulla coltura e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico ». c) la sezione D) «Tuberi-seme di patate» e' sostituita dalla seguente: «Sezione D; I. - Condizioni minime che i tuberi-seme di patate base (Classi S-SE-E) e certificata (Classi A-B) devono soddisfare 1. Nel caso dei tuberi-seme di patate di base, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e la percentuale numerica di piante di una varieta' diversa non sono superiori complessivamente a 0,1% e nella discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,25%. 2. Nel caso dei tuberi-seme di patate certificati, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e la percentuale numerica di piante di una varieta' diversa non sono superiori complessivamente a 0,5% e nella discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,5%. 3. I tuberi-seme di patate soddisfano i seguenti requisiti per quanto riguarda la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), o di malattie causate dagli ORNQ, e le rispettive categorie, come specificato nella tabella seguente:
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4. Il numero massimo di generazioni di tuberi-seme di patate di base e' quattro e le generazioni complessive di tuberi-seme di patate pre-base in campo e di tuberi-seme di patate di base sono sette. Il numero massimo di generazioni provenienti da tuberi-seme di patate certificati e' due. Se la generazione non e' indicata nell'etichetta ufficiale i tuberi-seme di patate in questione sono ritenuti appartenere alla generazione limite consentita per la categoria di appartenenza.». II. - Requisiti per l'immissione sul mercato di tuberi-seme di patate pre-base appartenenti alle classi PBTC e PB dell'Unione 1) I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione sono stabiliti come segue: i) non devono essere presenti nelle colture piante non conformi alla varieta' o piante di una varieta' diversa; ii) le piante, compresi i tuberi, sono prodotte mediante micropropagazione; iii) le piante, compresi i tuberi, sono prodotte in una struttura protetta e in un mezzo di coltura indenne da organismi nocivi; iv) i tuberi non devono essere moltiplicati oltre la prima generazione; v) le piante devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dal rispettivo ORNQ, come specificato nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
2) I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione sono stabiliti come segue: i) la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e la percentuale numerica di piante di una varieta' diversa non devono superare complessivamente lo 0,01%; ii) le piante devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:
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d) il punto 5) della sezione E) «Oleaginose e da fibra» e' sostituito dal seguente: «5) La coltura e' praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' dei materiali di moltiplicazione. La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) n. 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento. La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
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| Art. 5
Modifica dell'allegato IV della legge 20 aprile 1976, n. 195
1. L'allegato IV della legge 20 aprile 1976, n. 195 e' modificato come di seguito riportato: a) Al punto 3) «Cicoria industriale», la frase: «la presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata soltanto nella misura piu' limitata possibile» e' sostituita dalla seguente: «3) La coltura e' praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' dei materiali di moltiplicazione. La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) n. 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento.». Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Roma, 29 maggio 2020
Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 607 |
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