Gazzetta n. 172 del 10 luglio 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2020
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 4;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016, con il quale e' stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo «Ufficio per lo sport»;
Visto l'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante: «Misure urgenti per interventi nel territorio», convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che, ai fini del potenziamento dell'attivita' sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, istituisce sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Visto l'art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» che ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese per le erogazioni liberali effettuate nel 2018 per gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici, e ha assegnato all'Ufficio per lo sport il compito di provvedere agli adempimenti necessari per la sua attuazione;
Visto, l'art. 1, comma 369, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, istituisce presso l'Ufficio per lo sport un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»;
Visto l'art. 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dall'art. 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle societa' sportive dilettantistiche, delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva;
Visto l'art. 1, commi da 621 a 628, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» relativi al credito di imposta a favore delle persone fisiche e degli enti non commerciali per le erogazioni liberali effettuate nel 2019 per gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, e ha assegnato all'Ufficio per lo sport il compito di provvedere agli adempimenti necessari per la sua attuazione;
Visto l'art. 1, commi da 629 a 633, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alla ridenominazione di «CONI Servizi S.p.a.», di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in «Sport e salute S.p.a.», e alla rimodulazione del livello di finanziamento dello sport italiano da parte dello Stato;
Visto l'art. 1, commi da 177 a 179, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che hanno esteso al 2020 la disciplina sul credito di imposta di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto l'art. 1, comma 182, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto che le risorse del Fondo «Sport e periferie», trasferite alla societa' «Sport e salute S.p.a.», sono riversate in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate all'Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione dello stesso fondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2020, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2019, concernente la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, con il quale si e' provveduto alla razionalizzazione della stessa Struttura di missione, in relazione al trasferimento all'Ufficio dello sport delle funzioni in materia di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria», e, in particolare, gli articoli 1 e 6, relativi al Comitato olimpico congiunto e al Comitato per le finali ATP;
Visti gli articoli 15 e 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativi, rispettivamente, al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Riccardo Fraccaro, e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto necessario procedere alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, con specifico riferimento alle strutture sopra menzionate, al fine di innalzare il complessivo livello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
Ritenuto necessario, in particolare, che l'Ufficio per lo sport, in ragione delle funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessita', assuma configurazione dipartimentale e si articoli, al suo interno, in un ufficio e tre servizi;
Ritenuto altresi' necessario ridurre, nel rispetto dei criteri di economicita' e di invarianza di spesa, da nove a sei, il numero dei servizi afferenti al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, la lettera o) e' cosi' sostituita: «o) Dipartimento per lo sport»;
b) all'art. 15, comma 4, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei»;
c) l'art. 26 e' cosi' sostituito:
«Art. 26. (Dipartimento per lo sport) - 1. Il Dipartimento per lo sport e' la struttura di supporto al Presidente ovvero all'autorita' politica delegata in materia di sport per l'esercizio delle funzioni in materia di sport; provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti della societa' «Sport e salute S.p.a.», cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa e, in particolare all'Enlarged partial agreement on sport (EPAS), all'UNESCO, all'Agenzia mondiale antidoping (WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita i compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), sul Comitato italiano paralimpico (CIP), sull'Automobile club d'Italia, sul Collegio nazionale dei maestri di sci, nonche' sull'Aero club d'Italia, unitamente al Ministero per le infrastrutture e i trasporti, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle rispettive competenze di vigilanza e di indirizzo; esercita compiti di verifica delle finalita' pubblicistiche e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo, unitamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per le attivita' di rispettiva competenza; cura le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia delle professioni sportive; cura le procedure inerenti i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie, agli organismi sportivi e per l'impiantistica sportiva e la realizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, anche attraverso la gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano; cura gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi nell'ambito dei piani operativi dedicati alla riqualificazione urbana e territoriale; cura l'organizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in particolare, supporto per le attivita' in materia di tutela e sostenibilita' dei giochi olimpici e paralimpici; cura gli adempimenti connessi alla concessione del 5 × 1000 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e dello sport bonus; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive; cura attivita' di studio, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le amministrazioni centrali e territoriali e la societa' «Sport e salute S.p.a.»; promuove iniziative di comunicazione anche tramite la gestione del proprio sito internet.
2. Il Dipartimento per lo sport si articola in non piu' di un ufficio e in non piu' di tre servizi».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Entro dieci giorni dalla data di registrazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per lo sport, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.
2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e dell'Ufficio per lo sport resta ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1390