Gazzetta n. 172 del 10 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 aprile 2020 |
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (Halyomorpha halys Stål). |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e che da attuazione alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC); Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto lo Standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 5, relativo al Glossario dei termini fitosanitari (ISPM5) che definisce la misura di emergenza «Una misura fitosanitaria intrapresa di urgenza, in una nuova e inaspettata situazione fitosanitaria.»; Vista la nota indirizzata ai Ministri all'agricoltura e all'ambiente il 12 settembre 2019 dagli assessori competenti in materia di agricoltura delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per segnalare i gravi danni provocati, nel corso del 2019, dalla Cimice asiatica a spese di diverse colture caratteristiche del comparto agricolo nazionale, che ne hanno compromesso la competitivita'; Vista la comunicazione indirizzata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle misure contenute nel presente decreto; Considerato che Halyomorpha halys per le sue caratteristiche di elevata polifagia, mobilita' e rapida espansione nell'areale europeo di nuova introduzione a partire dal 2004, e' da ritenere insediato e non piu' tecnicamente eradicabile nel territorio della Repubblica italiana e che occorre disporre di misure di profilassi fitosanitarie idonee a monitorare le popolazioni dell'insetto e controllarne la diffusione; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 17 febbraio 2020; Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 31 marzo 2020;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente provvedimento definisce le misure di emergenza da adottare sul territorio della Repubblica italiana ai fini della prevenzione, del controllo e del contrasto dell'organismo nocivo Halyomorpha halys Stål, detta anche Cimice asiatica. |
| Art. 2
Indagini
1. I servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza, eseguono annualmente indagini per verificare la presenza di Cimice asiatica allo scopo di definirne il grado di presenza nel territorio nazionale. 2. L'indagine si sviluppa con l'osservazione di opportuni siti, scelti privilegiando le zone con siepi o con arbusti o piante ornamentali attrattive, posizionate al confine con la coltura monitorata, nonche' quelle con presenza di edifici nel raggio di 20-30 m, che possono avere ospitato le popolazioni svernanti. 3. L'indagine puo' essere eseguita: mediante trappole a feromoni di aggregazione posizionate a distanze adeguate, gia' a partire da fine marzo nelle aziende agricole che abbiano una presenza di colture (o di piante spontanee) potenzialmente attrattive per la cimice per la presenza di frutti (drupe, bacche ecc.) anche secchi (samare di acero, frassino, ailanto ecc.). Il tipo e il numero di trappole, nonche' la metodologia da utilizzare, sono decisi in base alle circostanze locali e alle caratteristiche territoriali; mediante ispezioni visive della vegetazione, in particolare della parte alta della chioma nelle prime ore del mattino, nel momento in cui le cimici sono meno mobili; mediante tecniche di scuotimento delle branche, ove opportuno. 4. I servizi fitosanitari regionali raccolgono, anche coinvolgendo i produttori e le loro organizzazioni, i dati relativi ai danni provocati dalla Cimice asiatica, la loro tipologia e il loro impatto economico. |
| Art. 3
Misure d'emergenza
1. I servizi fitosanitari regionali sulla base delle attivita' di indagine di cui all'art. 2, distinguono le aree in funzione della densita' di popolazione della Cimice asiatica. 2. I servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza, prescrivono le misure d'intervento nelle varie aree, per l'attuazione delle strategie di controllo ad oggi risultate piu' efficaci contro la Cimice asiatica, attraverso un approccio integrato delle seguenti possibili misure: trappole a feromoni di aggregazione per cattura massale; reti antinsetto; metodi meccanici di eliminazione della vegetazione erbacea spontanea; metodi chimici. 3. I trattamenti chimici finalizzati al contenimento della cimice asiatica devono essere integrati in una strategia di difesa complessiva della coltura che contempli, ove possibile, le tecniche a minore impatto ambientale, in linea con quanto stabilito dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. I trattamenti insetticidi sono da effettuarsi sugli appezzamenti ricadenti nelle zone di piu' alta infestazione, con formulati commerciali autorizzati per lo specifico impiego, secondo le prescrizioni di etichetta. |
| Art. 4
Prescrizioni per gli operatori
1. Le organizzazioni e le associazioni dei produttori, su indicazione dei servizi fitosanitari regionali, effettuano controlli a campione per verificare la corretta implementazione delle strategie di controllo della Cimice. 2. Particolare attenzione dovra' essere posta all'esecuzione della difesa fitosanitaria e delle pratiche agronomiche mediante la verifica dei registri dei trattamenti, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni dei produttori. |
| Art. 5
Azioni di informazione e comunicazione
1. I servizi fitosanitari regionali danno massima divulgazione in merito alle strategie di controllo, compresi i prodotti fitosanitari da utilizzare e la tempistica da rispettare affinche' l'intervento di difesa chimica sia efficace, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet di bollettini e materiale informativo oppure mediante l'organizzazione di momenti specifici di approfondimento per tecnici, consulenti della difesa e aziende agricole, avvalendosi anche di enti appositamente delegati. 2. I servizi fitosanitari regionali contribuiscono a promuovere, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti nel territorio e avvalendosi anche di enti appositamente delegati, iniziative rivolte a soggetti istituzionali, cittadini, imprese pubbliche e private, agricoltori, rappresentanti del mondo produttivo, ambientale e della societa' civile, al fine di portare a conoscenza di tutti le buone pratiche che si possono attuare per contenere le infestazioni nei luoghi abitati, attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo (brochure, articoli divulgativi, interviste). Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2020
Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 577 |
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