IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per gli immobili ubicati nei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a decorrere dall'anno 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; Visto l'art. 1, commi 662, 663 e 664, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), che ha prorogato il termine della predetta esenzione IMU dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, demandando contestualmente - ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari - alla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di provvedere, entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio degli aventi diritto, prevedendo inizialmente la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di 13,1 milioni di euro per il primo semestre dell'anno 2015; Visto l'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che la stessa esenzione IMU, prevedendo la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di ulteriori 13,1 milioni di euro per il secondo semestre dell'anno 2015 e stabilendo altresi' la copertura finanziaria nella misura di 26,2 milioni di euro per l'anno 2016; Visto l'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2017, il periodo di validita' della citata esenzione IMU; Visto l'art. 1, comma 722, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018, il periodo di validita' della citata esenzione IMU, al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni; Visto l'art. 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, a decorrere dal 2 gennaio 2019, ha ridotto il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna interessati dalla normativa emergenziale; Visti l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e l'art. 26-bis, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che hanno ulteriormente e rispettivamente prorogato il periodo di validita' della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2019 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale; Visto l'art. 9-vicies-quinquies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha ulteriormente prorogato il periodo di validita' della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2020 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale; Visti i precedenti decreti del 21 dicembre 2017, del 14 giugno 2018 e del 2 luglio 2019, con i quali si e' gia' provveduto, salvo successivi conguagli, anche negativi, al rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto dei minori gettiti IMU, per gli importi complessivi pari, rispettivamente, a 16,168 milioni di euro per l'anno 2017, a 14,847 milioni di euro per l'anno 2018 e a 12,18 milioni di euro per l'anno 2019; Visto l'art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); Vista la circolare del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2020 che ha chiarito che la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 732 a 782, si pone in linea di continuita' con il precedente regime, di cui costituisce una mera evoluzione normativa; Preso atto che sul capitolo 1376 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il 2020 e per le predette finalita', sono stati stanziati 11,2 milioni di euro, al netto della quota di gettito IMU riservata allo Stato; Ritenuto di procedere all'attribuzione di 11.800.000,00 euro, in relazione alla stima del minor gettito dell'IMU per l'anno 2020, effettuata sulla base dei dati relativi agli immobili inagibili, forniti dalle strutture commissariali delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia; Preso atto che l'ANCI-Associazione nazionale dei comuni italiani, in sede di confronti tecnici, ha condiviso i dati relativi alle stime di minor gettito IMU per gli enti interessati e che in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2020 e' stata fornita informativa ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1 Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU, per l'anno 2020, derivante dall'esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per l'anno 2020, il contributo complessivo, pari a 10.293.954,35 euro, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e' ripartito a favore dei comuni interessati delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, nella misura determinata nell'allegato 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2020
Il Vice Capo Dipartimento vicario per gli affari interni e territoriali Tirone Il direttore generale del Dipartimento delle finanze Lapecorella |