Gazzetta n. 173 del 11 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 29 maggio 2020 |
Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»; Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244 e recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno piu' recente resa disponibile dall'Istat, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale; Visto l'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza; Visto la variazione di bilancio che ha ripartito sul capitolo 7574 i contributi dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane; Visto l'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale e' stato richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli anni 2020-2023; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Citta' Metropolitane» registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che ha gia' individuato i criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e le citta' metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC).8 ed ha fissato i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fissato la tempistica per le attivita' riguardanti il programma stesso e le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono essere assunti alla base della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018; Visto l'art. 1, comma 62 della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito dal seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; b) il comma 1078 e' sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». Visto l'art. 35, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Visto l'art 38-bis, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034». Ritenuto quindi, per analogia, che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una migliore ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, e' il risultato della combinazione lineare dei tre criteri indicati all'art. 1, comma 1077 della legge n. 205 del 2017, ognuno rapportato al totale; Considerato che il criterio di ripartizione secondo quanto sopra indicato, e' stato gia' utilizzato per la ripartizione delle risorse di cui al decreto ministeriale n. 49 del 16 febbraio 2018, nonche' utilizzato, tenendo conto delle variazioni intervenute con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che hanno riguardato trasferimenti dei tratti di viabilita' dalle Regioni allo Stato e viceversa, nel piu' recente decreto ministeriale n. 123 del 19 marzo 2020 di ripartizione delle risorse integrative sottoposto, con raggiunta intesa, in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2020, rep. atti n. 576 - II (SC).8, e registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2020; Considerato che nella ripartizione del presente decreto ministeriale i fondi integrativi conseguenti all'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale e' stato richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli anni 2020-2023, saranno destinati ad interventi in favore della Citta' metropolitana di Roma ed alla stessa assegnati per le finalita' previste dall'emendamento, e quindi saranno aggiunti agli importi derivanti dalla ripartizione delle restanti risorse; Ritenuto di applicare i criteri di ripartizione all'intero programma del capitolo 7574 PG 2 riferito al periodo 2019-2033, e di definire, con il presente decreto ministeriale, le modalita' di presentazione dei programmi riferiti al sessennio 2019-2024, rimandando a successivi decreti le modalita' di presentazione dei programmi riferiti al periodo 2025-2033; Ritenuto di assegnare le risorse di euro 4 milioni del capitolo 7574 PG1 per gli anni 2020-2023, riferite alla quota parte non gia' ripartita con il decreto ministeriale n. 123, alla Citta' metropolitana di Roma; Ritenuto di applicare la ripartizione alle risorse assentite sul capitolo 7574 PG 2, ai seguenti importi: euro 16.051.130 per l'anno 2019, euro 17.000.000 per l'anno 2020, euro 21.000.000 per l'anno 2021, euro 30.000.000 per l'anno 2022, euro 30.133.804 per l'anno 2023, euro 30.508.802 per l'anno 2024; Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, rep. atti n. 584 - II (SC).8;
Decreta:
Art. 1
Destinazione delle risorse
1. La somma complessiva di euro 144.693.736, articolata in euro 16.051.130 per l'anno 2019, euro 17.000.000 per l'anno 2020, euro 21.000.000 per l'anno 2021, euro 30.000.000 per l'anno 2022, euro 30.133.804 per l'anno 2023, euro 30.508.802 per l'anno 2024, al quale vanno aggiunti euro 4.000.000 in favore della Citta' metropolitana di Roma, e' destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia. 2. La somma complessiva di euro 310.471.928,00, riferita alle annualita' dal 2025 al 2033, assentita sul capitolo 7574 PG 2, e' ripartita con gli stessi criteri previsti dal presente decreto. Sara' oggetto di ulteriore decreto ministeriale al solo scopo di definire le tempistiche e modalita' di presentazione dei programmi, e di eventuali intervenute modifiche dei coefficienti di ripartizione. 3. Gli enti di cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. |
| Allegato 1
Nota metodologica sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Provincie e le Citta' Metropolitane(CM).
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 Parametri e coefficienti di riparto
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3 Piano di riparto
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Criteri di ripartizione delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti e esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri: a) consistenza della rete viaria; b) tasso di incidentalita'; c) vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. 2. Per il calcolo del piano di riparto, a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto: a. consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri: 1. estensione chilometrica dell'intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana - peso del 50 per cento; 2. numero di veicoli circolanti per provincia - peso del 28 per cento; b. incidentalita', peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri: 1. numerosita' degli incidenti per km di rete stradale; 2. numerosita' dei morti per km di rete stradale; 3. numerosita' dei feriti per km di rete stradale; c. vulnerabilita' per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri: 1. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' da frana su base provinciale, peso 6 per cento; 2. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' idraulica su base provinciale, peso 6 per cento. |
| Art. 3
Piano di riparto
1. Ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 alle province e citta' metropolitane e' approvato il Piano di riparto di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di ponderazione degli stessi e dei parametri di cui all'art. 2, nonche' degli indicatori riportati nell'allegato 2. 2. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti alle province ed alle citta' metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto. |
| Art. 4
Utilizzo delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate, prioritariamente su ponti, viadotti, gallerie, manufatti ed altre opere d'arte, opere per la stabilita' dei pendii di interesse della rete stradale, dispositivi di ritenuta, installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura; possono, inoltre, includere le seguenti attivita': a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico; b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, i sistemi di info-mobilita'; c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche' delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti; d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono: 1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli; 2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumita'; 3. la riduzione dell'inquinamento ambientale; 4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali; 5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico; 6. l' incremento della durabilita' per la riduzione dei costi di manutenzione. 2. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale. |
| Art. 5
Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse
1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse, impegno da considerarsi esteso anche al periodo 2025-2033, con l'applicazione degli stessi criteri di ripartizione. Le risorse sono trasferite alle province ed alle citta' metropolitane interamente per ciascuna annualita' secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi, riferiti al quinquennio 2020-2024, articolati per ciascuna annualita' di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno. 2. I fondi dell'annualita' 2019 sono trasferiti entro il 30 giugno 2020, e saranno utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria ritenuti urgenti dai soggetti attuatori, e non necessitano di preventiva programmazione. 3. Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualita' e' effettuato sulla base del Programma quinquennale 2020-2024 che le province e le citta' metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020, data di scadenza della presentazione del programma 2021-2024 riferita alle risorse del decreto ministeriale n. 123/2020. 4. Il Programma quinquennale e' considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma. 5. Il Programma quinquennale e' sviluppato sulla base: a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e dell'esposizione al rischio idrogeologico; b) dell'analisi della situazione esistente; c) della previsione dell'evoluzione. 6. Il Programma deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi: a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione; b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; c) inizio e fine dei lavori; d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori. In sede di presentazione, i programmi possono superare l'importo assentito di una percentuale non superiore al 20% di tale importo. Quanto sopra al fine di agevolare il riutilizzo delle economie di gara. 7. Il Programma relativo ad ogni annualita' contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare. 8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede avviene attraverso l'utilizzo di un applicativo, secondo modalita' operative che sono rese note ai soggetti interessati dagli uffici competenti. 9. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. 10. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. |
| Art. 6
Revoca delle risorse
1. Per le risorse previste dal presente decreto ministeriale le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, e' disposta la revoca delle risorse, per la quota parte non spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi dell'art. 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le province o citta' metropolitane, versano i corrispettivi importi su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, affinche' vengano riassegnati alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita' naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi. |
| Art. 7
Variazioni finanziarie
1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualita', e per le medesime finalita', con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualita' corrispondenti. 2. Nel caso in cui sono apportate variazioni alla disponibilita' delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai coefficienti del piano. |
| Art. 8
Monitoraggio
1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, il monitoraggio delle attivita' indicate nel presente decreto, tramite una specifica piattaforma informatica realizzata attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate alla medesima struttura. |
| Art. 9
Ammissibilita' delle spese
1. Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dal presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2919 |
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