Gazzetta n. 173 del 11 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 giugno 2020
Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 recante norme per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, relativo all'attuazione delle direttive 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865, relativa all'attuazione della direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997 recante «Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo tecnico per la micropropagazione dei materiali di moltiplicazione di varieta' di portinnesto della vite;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001 che modifica il decreto ministeriale 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto;
Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 recante «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006, recante «Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 del'11 settembre 2006;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, ed in particolare l'art. 12, comma 20, con il quale sono stati soppressi gli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni e trasferite le attivita' svolte dagli organismi stessi ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
Visto in particolare l'art. 3 della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020;
Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 12135, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero;
Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'UCB al n. 323 in data 21 aprile 2020;
Considerato che il regolamento (UE) 2016/2031 ha stabilito norme specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione;
Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie ammesse per tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la presenza sul materiale riproduttivo vegetale;
Considerato che con direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 sono stati aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e delle piante di cui agli allegati della direttiva 68/193/CEE in materia di materiali di moltiplicazione della vite, al fine di garantire la coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva 2020/177/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020 e di modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 7 luglio 2006;
Acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale e' competente per la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, con procedura telematica del 19 maggio 2020;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 7 luglio 2006

1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 7 luglio 2006 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
 
Allegato I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA
Sezione 1 - Identita', purezza e stato colturale.
1. La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta' e, se del caso, del clone.
2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identita' e della purezza della varieta' e, se del caso, del clone, nonche' dello stato sanitario. Sezione 2 - Requisiti fitosanitari per i vigneti di viti-madri
destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di
moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie.
1. La presente sezione si applica ai vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e ai vivai di viti di tutte queste categorie.
2. All'atto dell'ispezione visiva, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.
I vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nella sezione 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi in merito alla presenza degli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda la categoria, il genere o la specie in questione, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi.
3. L'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi dei vigneti di viti-madri e dei vivai di viti interessati sono effettuati a norma della sezione 8.
4. Il campionamento e l'analisi di cui al punto 2 si svolgono nel periodo dell'anno piu' appropriato tenendo conto delle condizioni climatiche e delle condizioni vegetative della vite, nonche' della biologia degli ORNQ pertinenti per tale vite.
Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, gli Stati membri applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, si applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli. Sezione 3 - Requisiti relativi al terreno e condizioni di produzione
per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le
categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di
tutte le categorie di materiali di moltiplicazione.
1. Nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti, le viti possono essere piantate solo in un terreno o, se del caso, in vasi con substrato di coltivazione esenti da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7. L'assenza di tali organismi nocivi e' accertata mediante campionamento e analisi.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.
2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il servizio ufficiale di controllo giunge alla conclusione, sulla base di un'ispezione ufficiale, che il terreno e' esente da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.
Il campionamento e l'analisi non sono inoltre effettuati nel caso in cui le viti non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e allorche' non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.
3. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli. Sezione 4 - Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona.
1. I vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono costituiti in condizioni atte a evitare qualsiasi rischio di contaminazione da parte di organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.
2. I vivai di viti non sono costituiti in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri e' di tre metri.
3. Oltre a soddisfare i requisiti fitosanitari e relativi al terreno e le condizioni di produzione di cui alle sezioni 2 e 3, i materiali di moltiplicazione sono prodotti conformemente ai requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui alla sezione 8 allo scopo di limitare la presenza degli organismi nocivi elencati in tale sezione. Sezione 5 - Ispezioni ufficiali.
1. La conformita' ai requisiti di cui alle sezioni da 1 a 4 dei materiali di moltiplicazione prodotti nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti e' accertata mediante ispezioni ufficiali annuali in campo.
2. Tali ispezioni ufficiali sono effettuate dal servizio ufficiale di controllo a norma della sezione 8.
3. Ulteriori ispezioni ufficiali in campo sono effettuate in caso di contestazioni relative a questioni risolvibili senza interferire con la qualita' dei materiali di moltiplicazione. Sezione 6 - Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono
richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento
e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2.

===================================================================== | Genere o specie dei | | |materiali di moltiplicazione| | | della vite, escluse le | | | sementi | ORNQ | +============================+======================================+ | Vitis vinifera L. non | Insetti e acari Viteus vitifoliae | | innestata | Fitch [VITEVI] | +----------------------------+--------------------------------------+ | Vitis L., esclusa Vitis | Insetti e acari Viteus vitifoliae | | vinifera L. non innestata | Fitch [VITEVI] | +----------------------------+--------------------------------------+ | | Batteri Xylophilus ampelinus Willems | | Vitis L. | et al. [XANTAM] | +----------------------------+--------------------------------------+ | | Virus, viroidi, malattie da agenti | | | virus-simili e fitoplasmi Candidatus | | | Phytoplasma solani Quaglino et al. | | Vitis L. | [PHYPSO] | +----------------------------+--------------------------------------+

Sezione 7 - Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono
richiesti l'ispezione visiva e, in casi particolari, il
campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2, e
alla sezione 8.


===================================================================== | Genere o specie | ORNQ | +==============================+====================================+ | | Virus, viroidi, malattie da agenti | | | virus-simili e fitoplasmi Arabis | | | mosaic virus [ARMV00] Grapevine | | | fanleaf virus [GFLV00] Grapevine | | Materiali di moltiplicazione |leafroll associated virus 1 [GLRAV1]| | di Vitis L., escluse le |Grapevine leafroll associated virus | | sementi | 3 [GLRAV3] Grapevine virus A [GVA] | +------------------------------+------------------------------------+ | | Virus, viroidi, malattie da agenti | | | virus-simili e fitoplasmi Arabis | | | mosaic virus [ARMV00] Grapevine | | | fanleaf virus [GFLV00] Grapevine | | |leafroll associated virus 1 [GLRAV1]| | Portinnesti di Vitis spp. e |Grapevine leafroll associated virus | |relativi ibridi, esclusa Vitis| 3 [GLRAV3] Grapevine fleck virus | | vinifera L. | [GFKV00] Grapevine virus A [GVA] | +------------------------------+------------------------------------+
Sezione 8 - Requisiti relativi alle misure per i vigneti di
viti-madri di Vitis L. e, se del caso, i vivai di viti per
categoria, conformemente alla sezione 2, punto 2. 1. Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di
moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati. Ispezioni visive.
Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7. 2. Materiali di moltiplicazione iniziali. Campionamento e analisi.
Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali sono sottoposte a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A (GVA).
Detti campionamento e analisi sono successivamente ripetuti a intervalli di cinque anni.
In aggiunta al campionamento e all'analisi dei virus di cui al primo capoverso, i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di portinnesti sono sottoposti una volta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di grapevine fleck virus.
I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione. 3. Materiali di moltiplicazione di base. Campionamento e analisi.
Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione di base sono sottoposte a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A (GVA).
Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i sei anni di eta' e sono successivamente ripetuti a intervalli di sei anni.
I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione. 4. Materiali di moltiplicazione certificati. Campionamento e analisi.
Una quota rappresentativa di viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e' sottoposta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 e grapevine leafroll-associated virus 3.
Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i dieci anni di eta' e sono successivamente ripetuti a intervalli di dieci anni.
I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione. 5. Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di
moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati.
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione degli ORNQ in questione:
a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure
ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure
iii) per quanto riguarda la presenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sono soddisfatte le seguenti condizioni:
tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base che presentano sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sono state estirpate, e
tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione, e
nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., l'intero lotto di tali materiali e' sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
b) Xylophilus ampelinus Willems et al.;
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Xylophilus ampelinus Willems et al., oppure
ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., oppure
iii) per quanto riguarda la presenza di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono soddisfatte le seguenti condizioni:
tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali, di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene, e
nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al., e
nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., l'intero lotto di tali materiali e' sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al.;
c) Arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A:
i) per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A sono soddisfatte le seguenti condizioni:
sulle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base non sono stati osservati sintomi di nessuno di questi virus, e
sintomi di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 sono stati osservati su non piu' del 5% delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e tali viti sono state estirpate e distrutte, oppure
ii) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e i materiali di moltiplicazione di base sono tenuti in strutture a prova di insetto per garantire l'assenza di grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A;
d) Viteus vitifoliae Fitch:
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Viteus vitifoliae Fitch, oppure
ii) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a Viteus vitifoliae Fitch, oppure
iii) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e tutti i materiali di moltiplicazione iniziali sono tenuti in strutture a prova di insetto e nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali viti sintomi di Viteus vitifoliae Fitch, e
nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Viteus vitifoliae Fitch, l'intero lotto di tali materiali e' sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Viteus vitifoliae Fitch. 6. Materiali di moltiplicazione standard. Ispezioni visive.
Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione dell'ORNQ o degli ORNQ in questione:
a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure
ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure
iii) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione, e
nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., l'intero lotto di tali materiali e' sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
b) Xylophilus ampelinus Willems et al.:
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Xylophilus ampelinus Willems et al., oppure
ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., oppure
iii) per quanto riguarda la presenza di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono soddisfatte le seguenti condizioni:
tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene, e
nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al., e
nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., l'intero lotto di tali materiali e' sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al.;
c) Arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 e grapevine leafrollassociated virus 3.
Sintomi di tutti i virus (Arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 e grapevine leafroll-associated virus 3 sono stati osservati su non piu' del 10% delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard e tali viti sono state escluse dalla moltiplicazione;
d) Viteus vitifoliae Fitch:
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Viteus vitifoliae Fitch, oppure
ii) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a Viteus vitifoliae Fitch, oppure
iii) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino indizi o sintomi di Viteus vitifoliae Fitch, l'intero lotto di tali materiali e' sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Viteus vitifoliae Fitch.
 
Allegato II

CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI
DI MOLTIPLICAZIONE
I. Condizioni generali.
1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identita' e la purezza della varieta' e, se del caso, del clone; e' ammessa una tolleranza dell'1% all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.
2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96%.
Si considerano impurezze tecniche:
a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;
b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;
c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto III.
3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturita' del legno.
4. Il materiale di moltiplicazione e' praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' dei materiali di moltiplicazione.
I materiali di moltiplicazione soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento. II Condizioni speciali. 1. Barbatelle innestate.
Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.
Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificati nella categoria inferiore. 2. Deroga temporanea.
Fino al 31 luglio 2010 le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base sono classificate come materiale di moltiplicazione iniziale. III Calibrazione.
1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti. Diametro.
Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.
a) Talee di portinnesto e nesti:
aa) diametro all'estremita' piu' piccola: da 6,5 a 12 mm;
ab) diametro massimo all'estremita' piu' grossa, 15 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.
b) Talee da vivaio: diametro minimo all'estremita' piu' piccola: 3,5 mm.
2. Barbatelle franche. A. Diametro.
Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse piu' lungo, e' almeno uguale a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo. B. Lunghezza.
La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore e' per lo meno uguale a:
a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza e' pari a 20 cm;
b) 20 cm per le altre barbatelle franche.
Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo. C. Radici.
Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varieta' 420 A puo' avere soltanto due radici bene sviluppate, purche' esse siano opposte. D. Base.
Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
3. Barbatelle innestate. A. Lunghezza.
Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza.
Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo. B. Radici.
Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varieta' 420 A puo' avere soltanto due radici bene sviluppate, purche' esse siano opposte. C. Saldatura.
Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida. D. Base.
Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° giugno 2020.
Roma, 5 giugno 2020

Il direttore generale: Gatto

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 653