Gazzetta n. 173 del 11 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 giugno 2020
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 93/61/CEE della Commissione, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Vista la direttiva n. 93/61/CEE della Commissione del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio;
Visto decreto 14 aprile 1997 recante «Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 126 del 2 giugno 1997;
Visto decreto 25 novembre 1997 recante «Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1998;
Vista la direttiva n. 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 recante «Attuazione della direttiva n. 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 3 agosto 2011;
Visto il decreto 3 luglio 2012 relativo all'istituzione del registro nazionale dei portainnesti di piante ortive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 188 del 13 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive numeri: 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2019 della Commissione;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive n. 93/49/CEE e n. 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione n. 2014/21/UE e n. 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
Visto in particolare l'art. 5 della direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020;
Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 12135, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero;
Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'UCB al n. 323 in data 21 aprile 2020;
Considerato che il regolamento (UE) n. 2016/2031 ha stabilito norme specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione;
Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie ammesse per tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la presenza sul materiale riproduttivo vegetale;
Considerato che con direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 sono stati aggiornati le modalita' di controllo e gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e delle piante di cui all'allegato della direttiva n. 93/61/CEE che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, al fine di garantire la coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072;
Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva n. 2020/177/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020 e di modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 14 aprile 1997;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per via telematica in data 3 giugno 2020 in risposta a consultazione indetta mediante posta elettronica;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 14 aprile 1997

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 14 aprile 1997, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Requisiti fitosanitari dei materiali). - 1. Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi risultano, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell'allegato per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti.
2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi che sono commercializzati non supera, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'allegato.
3. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi risultano, all'ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'allegato per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi.
4. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) n. 2016/2031 (*) e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento.».
 
Allegato

ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi
e i materiali di moltiplicazione di ortaggi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche agli allegati
del decreto ministeriale 14 aprile 1997

1. L'allegato II del decreto ministeriale 14 aprile 1997 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° giugno 2020.
Roma, 5 giugno 2020

Il direttore generale: Gatto

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 654