Gazzetta n. 174 del 13 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 marzo 2020
Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni vegetali e zootecniche, dei costi di ripristino delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - secondo elenco. Integrazione dell'elenco prezzi relativo all'anno 2019.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal suddetto regolamento (UE) n. 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e, per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione, per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, dall'insorgenza di focolai di epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificata da ultimo con decisione C (2020) 569 del 28 gennaio 2020, e in particolare le sottomisure I7.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 3, prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione rilevati dall'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante le modalita' per stabilire i prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;
Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;
Considerate le lettere b) ed f) -, dell'allegato B - del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale (PMI), propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del Programma di sviluppo rurale nazionale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;
Ritenuto opportuno che, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varieta' di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, Ismea proceda alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;
Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato decreto 12 gennaio 2015, il contributo concedibile sulla spesa assicurativa e' calcolato moltiplicando le aliquote contributive previste dalla normativa di riferimento, per la spesa ammessa a contributo, determinata nell'ambito del Sistema per la gestione dei rischi, secondo procedure e modalita' stabilite dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2020 del 22 novembre 2017, n. 29966, con il quale e' stata definita la procedura di approvazione dei prezzi unitari massimi;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo, 30 maggio e 30 luglio 2019, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali rispettivamente del 26 aprile, n. 97, del 26 luglio, n. 174 e del 24 settembre 2019, n. 224, con i quali sono stati individuati i prezzi unitari massimi per la campagna assicurativa 2019;
Visto, in particolare, il decreto 12 marzo 2019, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi per il mancato reddito e i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e vigneti, serre, ombrai, reti antigrandine e serre per fungicoltura;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 febbraio 2020 in corso di registrazione presso gli Organi di controllo, recante l'individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - primo elenco;
Tenuto conto della convenzione del 2 luglio 2019, registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 2019, n. 1-824, con la quale l'Ismea e' stata incaricata per la rilevazione dei prezzi di smaltimento delle carcasse animali per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate;
Viste le note 17 dicembre 2019 e 7 febbraio 2020, con le quali l'Ismea ha trasmesso i prezzi medi di ulteriori produzioni vegetali e zootecniche, e i costi di smaltimento carcasse per la specie dei camelidi, calcolati sulla base dei prezzi rilevati nel triennio dal 2016 al 2018, ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000;
Preso atto delle risultanze degli incontri tra questa Amministrazione, Ismea, le imprese autorizzate allo smaltimento delle carcasse animali, le compagnie assicurative ed Asnacodi, in esito ai quali, tenuto conto dell'andamento dei costi sostenuti dalle imprese di smaltimento, si ritiene opportuno confermare i costi di smaltimento delle carcasse animali gia' approvati per la campagna assicurativa 2019 con i citati decreti 12 marzo e 30 maggio 2019, compresi i listini prezzi, le scontistiche e le classi di eta' e di peso, gia' applicate per la medesima annualita', nonche' di considerare la maggiorazione montana per le specie bovini, bufalini, ovicaprini, equidi e camelidi - categoria 1 - ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1069/2009;
Ritenuto, inoltre, di dover procedere all'integrazione dell'elenco dei prezzi unitari massimi assicurabili con polizze agevolate e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2019, di cui ai sopracitati decreti ministeriali 12 marzo, 30 maggio e 30 luglio 2019, con il prezzo del prodotto «Frumento Polonico (Khorasan)» da seme per l'annualita' 2019;
Visto l'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data 10 febbraio 2020;
Esaminate le proposte delle Regioni Liguria, Molise, Lombardia, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano pervenute presso codesta Amministrazione riguardanti i costi di ripristino delle reti antinsetto al fine della determinazione del prezzo massimo di riferimento;
Ritenuto, per l'anno 2020, di parametrare gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione:
alla media dei prezzi dei singoli prodotti trasmessi dall'Ismea con nota del 17 dicembre 2019 relativi alle produzioni vegetali e zootecniche;
ai costi per lo smaltimento delle carcasse animali individuati con decreti 12 marzo e 30 maggio 2019, integrati con i costi di smaltimento carcasse per la specie dei camelidi trasmessi dall'Ismea con nota del 7 febbraio 2020;
ai costi di ripristino delle strutture aziendali individuati con il sopracitato decreto 12 marzo 2019, integrati coni costi di ripristino delle reti antinsetto individuati sulla base delle proposte regionali sopracitate;
ai prezzi relativi al mancato reddito stabiliti con il sopracitato decreto 12 marzo 2019.
Tenuto conto della necessita' di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresi' conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;
Ritenuto pertanto necessario approvare un secondo elenco di prezzi unitari massimi riguardante ulteriori produzioni agricole vegetali e zootecniche, di costi di ripristino delle strutture aziendali e di costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizznzione nell'anno 2020;

Decreta:

Art. 1
Integrazione elenco prezzi unitari massimi assicurabili con polizze
agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
2019.

1. I prezzi unitari massimi per l'annualita' 2019 del prodotto «L49 - Frumento Polonico (Khorasan) da seme» sono integrati cosi' come riportato nell'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 2
Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili con polizze
agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
2020.

1. I prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni vegetali e zootecniche, e per i costi di ripristino delle strutture aziendali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id varieta' per i prodotti vegetali di cui all'allegato 2 - seconda e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e nel Piano assicurativo individuale, o nel Piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.
4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell'elenco allegato puo' essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.
5. Nei casi di cui al comma 4, sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell'Autorita' competente.
 
Art. 3

Costi di smaltimento carcasse animali assicurabili
con polizze agevolabili per l'anno 2020

1. Sono approvati i costi massimi di smaltimento delle carcasse animali delle specie appartenenti alla categoria 1, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2020, e riportati nell'allegato 3 al presente decreto.
2. I costi massimi di smaltimento delle carcasse animali di cui al comma 1 sono soggetti ad una maggiorazione per le aziende ubicate nei territori dei comuni al di sopra dei 600 mt, ovvero per la Regione Piemonte, al di sopra dei 700 mt.
3. Sono approvati i costi massimi di smaltimento delle carcasse animali delle specie appartenenti alla categoria 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2020, e riportati nell'allegato 4 al presente decreto.
 
Art. 4

Modalita' di determinazione
di ulteriori prezzi unitari massimi

1. Nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i soggetti interessati alla stipula delle polizze agevolate possono segnalare eventuali esigenze di determinazione di prezzi unitari massimi di produzioni non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate negli elenchi allegati.
2. La segnalazione deve avvenire inviando apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it
3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate sulla base della presenza dei dati conoscitivi di mercato e del parere tecnico dell'Ismea. I relativi prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, per l'anno 2020, saranno determinati entro trenta giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1 e approvati con successivo provvedimento.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

Roma, 6 marzo 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 175

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Avvertenza:
Il testo del provvedimento, comprensivo dei suoi allegati. e' disponibile accedendo al sito internet del Ministero tramite il seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/15334