Gazzetta n. 174 del 13 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 febbraio 2020
Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Primo elenco.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal suddetto regolamento (UE) n. 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2019) 8503 del 23 novembre 2019, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante le modalita' per stabilire i prezzi unitari per la determinazione dei valori assicuratili con polizze agevolate;
Considerato il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Considerato il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;
Considerate la lettera b) e la lettera f), dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolatili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;
Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varieta' di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102/2004, ISMEA proceda alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;
Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015, il contributo concedibile sulla spesa assicurativa e' calcolato moltiplicando le aliquote contributive previste dalla normativa di riferimento, per la spesa ammessa a contributo, determinata nell'ambito del Sistema per la gestione dei rischi, secondo procedure e modalita' stabilite dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1, che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PSRN del 22 novembre 2017, con il quale e' stata definita la procedura di approvazione dei prezzi unitari massimi;
Vista la nota 6 novembre 2019, n. 36014, con la quale l'ISMEA ha trasmesso i prezzi medi di mercato di alcune produzioni agricole, calcolati sulla base dei prezzi rilevati nel triennio dal 2016 al 2018, ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data 11 novembre 2019, prot. 36.186;
Tenuto conto della necessita' di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresi' conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;
Ritenuto necessario approvare un primo elenco di prezzi unitari massimi riguardante le produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020;

Decreta:

Art. 1
Prezzi unitari massimi di alcuni prodotti assicurabili con polizze
agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
2020

1. I prezzi unitari massimi di alcuni prodotti agricoli utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel Piano assicurativo individuale, o nel Piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.
4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell'elenco allegato puo' essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.
5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell'Autorita' competente.
 
Art. 2

Modalita' di determinazione
di ulteriori prezzi unitari massimi

1. Nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i soggetti interessati alla stipula delle polizze agevolate possono segnalare eventuali esigenze di determinazione di prezzi unitari massimi di produzioni non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato.
2. La segnalazione deve avvenire inviando apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it .
3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate sulla base della presenza dei dati conoscitivi di mercato e del parere tecnico dell'ISMEA. I relativi prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, per l'anno 2020, saranno determinati entro trenta giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1 e approvati con successivo provvedimento.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Roma, 5 febbraio 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 123

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Avvertenza:
Il testo del provvedimento, comprensivo dei suoi allegati, e' disponibile accedendo al sito internet del Ministero tramite il seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/ L/IT/IDPagina/15046