Gazzetta n. 175 del 14 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 luglio 2020
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 153 giorni, terza tranche.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;
Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di seguito "Testo unico della finanza"), e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto l'art. 17 del «Testo unico», relativo all'ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 265, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio);
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 2019, n. 108613, con il quale e' stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni ordinari del Tesoro (di seguito «BOT») con data di prima emissione 13 dicembre 2019 e scadenza 14 dicembre 2020;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni ordinari del Tesoro;
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziche' di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a euro 127.724 milioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche' del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e' disposta per il 14 luglio 2020 l'emissione di una terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro, durata residua 153 giorni, con data di prima emissione 13 dicembre 2019 e scadenza 14 dicembre 2020, di cui al proprio decreto 11 dicembre 2019, n. 108613, citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.
Per la presente emissione e' possibile effettuare riaperture in tranche.
 
Art. 2

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento piu' basso, costituiscono la seconda meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento piu' basso, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente art., il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantita' totale offerta dall'emittente una quantita' pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.
 
Art. 3

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento piu' basso, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla meta' della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 4

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonche' il corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riportera' altresi' il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.
 
Art. 5

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.
 
Art. 6

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del «Regolamento di contabilita' generale dello Stato», la durata dei BOT puo' essere espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
 
Art. 7

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «Testo unico della finanza»:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del «Testo unico della finanza», iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento dell'Unione europa di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
 
Art. 8

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che puo' assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.
L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento piu' basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.
Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
 
Art. 9

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.
Nell'impossibilita' di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.
 
Art. 10

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia' pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine suddetto.
 
Art. 11

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'art. precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalita' concordate dalle due istituzioni.
 
Art. 12

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.
La spesa per gli interessi passivi gravera' sul capitolo 2215 (unita' di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020. L'entrata relativa agli interessi attivi verra' imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata.
 
Art. 13

L'assegnazione dei BOT e' effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che puo' presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
 
Art. 14

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.
 
Art. 15

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT e' corrisposto anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto verra' inviato all'ufficio centrale del Bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2020

p. Il direttore generale
del Tesoro
Iacovoni