Gazzetta n. 175 del 14 luglio 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 73
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'allegato A, n. 25);
Vista la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 maggio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e per i beni e le attivita' culturali e il turismo;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
n. 102 del 2014. Finalita'

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al comma 1, dopo le parole «in attuazione della direttiva 2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002,», e dopo le parole «all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica "al primo posto"».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'allegato A della legge 4 ottobre 2019,
n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi'
recita:
«Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5
dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
recepimento: 6 febbraio 2018);
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19
dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo
all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore
della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione
generale delle cooperative agricole nell'Unione europea
(Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
15 novembre 2019);
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10
giugno 2019);
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 6 luglio 2019);
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell'Unione europea
(termine di recepimento: 30 giugno 2019);
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la
direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema
di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri
adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2019);
10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore
della navigazione interna e che abroga le direttive
91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
(termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23
gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE
conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza
internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio
2020);
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la
decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
23 maggio 2020);
16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE(Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020);
23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di
recepimento: 30 luglio 2020);
24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
30 luglio 2020);
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25
giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10
dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 24 febbraio 2020).».
- La direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica e' pubblicata nella
G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154.
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n.
27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
Supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto, in
attuazione della direttiva 2012/27/UE, come modificata
dalla direttiva (UE) 2018/2002, e nel rispetto dei criteri
fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un
quadro di misure per la promozione e il miglioramento
dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento
dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato
all'art. 3 e che contribuiscono all'attuazione del
principio europeo che pone l'efficienza energetica "al
primo posto". Il presente decreto, inoltre, detta norme
finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato
dell'energia e a superare le carenze del mercato che
frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali
dell'energia.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
n. 102 del 2014. Definizioni

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247;
c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE per le attivita' previste dal presente decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche;»;
c) al comma 2, la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
«v) grande impresa: ogni entita', a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attivita' economica con piu' di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;»;
d) al comma 2, dopo la lettera ee) e' inserita la seguente:
«ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea;»;
e) al comma 2, la lettera ff) e' sostituita dalla seguente:
«ff) pubblica amministrazione centrale: le autorita' governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' gli organi costituzionali;»;
f) al comma 2, la lettera nn) e' sostituita dalla seguente:
«nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, fatte salve le abrogazioni previste all'art. 18,
comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di cui:
a) all'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115 e successive modificazioni;
b) all'art. 2 del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20 e successive modificazioni;
c) all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;
d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Accredia: organismo nazionale italiano di
accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su
richiesta, accorpa una pluralita' di unita' di consumo,
ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, per
venderli o metterli all'asta in mercati organizzati
dell'energia;
b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un
ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita';
b-bis) audit energetico o diagnosi energetica:
procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata
conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto
industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati,
a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in
merito ai risultati;
c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona
fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339
rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro,
esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN
16247;
c-bis) auditor energetico: figura coincidente con
quella dell'EGE per le attivita' previste dal presente
decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi
energetiche;
d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;
d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia,
anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;
e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la
superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
terreno di un determinato territorio;
f) condominio: edificio con almeno due unita'
immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
sono anche comproprietari delle parti comuni;
g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita
per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e
l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore
della trasformazione dell'energia e alle industrie
energetiche stesse;
h) consumo di energia primaria: il consumo interno
lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;
i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura
dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura puo'
essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di
energia della singola unita' immobiliare, o condominiale,
nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di
quella elettrica, consumata da una pluralita' di unita'
immobiliari, come nel caso di un condominio o di un
edificio polifunzionale;
[l) contatore divisionale o individuale:
apparecchiatura di misura del consumo di energia del
singolo cliente finale;]
m) conto termico: sistema di incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2013;
n) contratto di rendimento energetico o di
prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il
beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e
il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza
energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata
del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o
servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente o di altri criteri di prestazione
energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri
ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con
decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;
p) edificio polifunzionale: edificio destinato a
scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono
ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
r) energia termica: calore per riscaldamento e/o
raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
s) energia: tutte le forme di prodotti energetici,
combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
all'art. 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008
del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;
t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale:
soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui all'art. 4,
comma 17 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del 2007, e
successive modificazioni;
u) esercente l'attivita' di misura dell'energia
elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui
all'art. 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del
2007, e successive modificazioni;
v) grande impresa: ogni entita', a prescindere dalla
forma giuridica, che eserciti un'attivita' economica con
piu' di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i
50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo
superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie
finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi
stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della
Commissione europea del 6 maggio 2003;
z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
aa) immobili della pubblica amministrazione centrale:
edifici o parti di edifici di proprieta' della pubblica
amministrazione centrale, e da essa occupati;
bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico
o virtuale che permette la comunicazione fra due o piu'
entita' di tipo diverso;
cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o
PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo
bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
della contabilita' ordinaria o dalla redazione del
bilancio, o per le quali non e' stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il numero degli occupati ed il totale dell'attivo
patrimoniale risultanti alla stessa data;
dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'art. 17
che individua gli orientamenti nazionali per il
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;
ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN
GPP): Piano predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1126,
della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 2013;
ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli
articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e
notificato alla Commissione europea;
ff) pubblica amministrazione centrale: le autorita'
governative centrali di cui all'allegato III del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' gli organi
costituzionali;
gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o
teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto
dell'energia termica da una o piu' fonti di produzione
verso una pluralita' di edifici o siti di utilizzazione,
realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a
consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti
dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per
l'approvvigionamento di energia termica per il
riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di
lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda sanitaria;
hh) ripartizione regionale della quota minima di
energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden
Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per
raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui
al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
n. 78 del 2 aprile 2012;
ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti:
un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto
a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni
abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia
primaria necessaria per rifornire un'unita' di energia il
50 per cento di calore di scarto; erogata nell'ambito di
una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente
in termini di costi, come valutato nell'analisi
costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto
dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
ll) riscaldamento e raffreddamento individuali
efficienti: un'opzione di fornitura individuale di
riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce
in modo misurabile l'apporto di energia primaria non
rinnovabile necessaria per rifornire un'unita' di energia
erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di
sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria
non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto
dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
mm) servizio energetico: la prestazione materiale,
l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha
dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che
consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera
fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da
un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o
teleraffreddamento, ai fini della proporzionale
suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei
sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla
contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori
dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;
oo) sistema di gestione dell'energia: insieme di
elementi che interagiscono o sono intercorrelati
all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di
efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema
elettronico in grado di misurare il consumo di energia
fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
una forma di comunicazione elettronica;
qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che
consente all'utente di regolare la temperatura desiderata,
entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni
unita' immobiliare, zona o ambiente;
qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con
l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle del
contatore di fornitura di una pluralita' di unita'
immobiliari per la misura dei consumi individuali o di
edifici, a loro volta formati da una pluralita' di unita'
immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia consumata
dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;
rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento
di analisi e strategia energetica approvato con decreto 8
marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27
marzo 2013;
ss) superficie coperta utile totale: la superficie
coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui
l'energia e' utilizzata per il condizionamento del clima
degli ambienti interni;
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficienti: sistema di teleriscaldamento o
teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti
rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle
precedenti;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita'
di misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla
combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui
valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Obiettivo nazionale di risparmio energetico

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste:
a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;
b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 3 (Obiettivo nazionale di risparmio energetico).
- 1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio
energetico cui concorrono le misure del presente decreto,
consiste:
a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni
di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di
energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a
partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica
nazionale;
b) nel contributo nazionale minimo di efficienza
energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con
il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di
programmazione energetica possono concorrere, con il
coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Promozione dell'efficienza energetica negli edifici

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione e' istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La cabina di regia assicura il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinato il funzionamento della cabina di regia, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle attivita' svolte, nonche' alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato ne' rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 4 (Promozione dell'efficienza energetica negli
edifici). - 1-3. (Abrogati).
4. Per garantire un coordinamento ottimale degli
interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche
degli edifici della pubblica amministrazione e' istituita,
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal
Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
dal Ministro dell'economia e delle finanze. La cabina di
regia assicura il coordinamento delle politiche e degli
interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'art. 15
e attraverso il Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinato il
funzionamento della cabina di regia, ivi inclusa la
previsione di una relazione informativa annuale al
Parlamento in merito alle attivita' svolte, nonche' alla
verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli
strumenti di promozione dalla cabina di regia stessa
gestiti. Ai componenti della cabina non spetta alcun
compenso comunque denominato ne' rimborso spese, e
all'attuazione del presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della
Pubblica Amministrazione

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2030»; le parole «all'articolo 4-bis non appena istituita» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4»; le parole «o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep» sono soppresse;
b) al comma 2, la parola «promuovono» e' sostituita dalla seguente: «promuove», e dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un apposito portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.»;
d) al comma 6:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro conservazione;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;»;
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita' operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu' convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.»;
f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi consentono la cumulabilita' delle relative risorse finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione, fino alla copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta da parte dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento energetico. Per le finalita' di cui al presente comma, e previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalita' di attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).»;
g) al comma 12:
1) all'alinea, le parole «Cassa conguaglio per il settore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali»;
2) alla lettera a), le parole «il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo 2015-2030»;
3) alla lettera b), le parole «e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti «, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030»;
h) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici ai sensi del medesimo decreto legislativo.»;
i) il comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della poverta' energetica, attraverso l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1. A
partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito della
cabina di regia di cui all'art. 4 non appena istituita,
sono realizzati attraverso le misure del presente articolo
interventi sugli immobili della pubblica amministrazione
centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di
conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3
per cento annuo della superficie coperta utile
climatizzata.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuove,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE e
successive modificazioni, contenente informazioni sulle
superfici e sui consumi energetici degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle
diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2,
le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun
anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta,
proposte di intervento per la riqualificazione energetica
dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i
quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo
economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base
di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli
interventi di miglioramento energetico previsti
dall'Attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui
al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli
adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un
apposito portale informatico istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di
cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai
sensi del comma 232 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo
economico per il potenziamento del programma di
riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche
Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno,
il responsabile del procedimento e ne comunicano il
nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata a 250 m2;
b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella
misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi
di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro
carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro
conservazione;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa
nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale
dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma 2,
sono applicati criteri di individuazione tra piu'
interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi
previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle
strutture operative dei Provveditorati interregionali opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti,
ove occorra in avvalimento e con il supporto delle
Amministrazioni interessate. L'Agenzia del Demanio promuove
forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli
interventi, anche tra piu' Amministrazioni, al fine di
favorire economie di scala e di contribuire al contenimento
dei costi.
8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine
di snellire la gestione amministrativa e preservare le
esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita'
operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in
uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il
finanziamento e il Ministero della difesa.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo
annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e
comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo
energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono
chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di cui
all'art. 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese
quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili
di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio
edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne
danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le
misure in corso o programmate per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti
nel programma di cui al comma 2, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
contratti di rendimento energetico e possono agire tramite
l'intervento di una o piu' ESCO.
11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e
qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento
dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre
programmi, anche congiunti, per il finanziamento di
interventi di miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione, con
particolare riferimento agli immobili ospedalieri,
scolastici e universitari, agli impianti sportivi e
all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi
consentono la cumulabilita' delle relative risorse
finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti
di promozione, fino alla copertura integrale della spesa
complessivamente sostenuta da parte dell'Amministrazione
proponente per gli interventi di efficientamento
energetico. Per le finalita' di cui al presente comma, e
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono
emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il
perimetro, le risorse disponibili, le modalita' di
attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei
risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma
6, lettera b).
12. Le risorse del fondo di cui all'art. 22, comma 4,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro
nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico nei
medesimi esercizi per l'attuazione del programma di
interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa per i
servizi energetici e ambientali provvede al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati
al primo periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti
sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il
2015. Lo stesso stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di cui al
presente comma, previa determinazione dell'importo da
versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014, fino a
30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a
50 milioni di euro annui per il periodo 2021 - 2030 a
valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti
energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
ai commi 3 e 6 dello stesso art. 19, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella
misura del 50 per cento a carico del Ministero dello
sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al
comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al
Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato
di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite
l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,
n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al
Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi
all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer
gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale
per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'art.
4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle
regioni nel catasto degli impianti termici ai sensi del
medesimo decreto legislativo.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui all'art. 3, comma 1 e alla
riduzione della poverta' energetica, attraverso
l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione
di un sistema di gestione dell'energia, comprese le
diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti
di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Acquisti delle Pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 e' verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 6 (Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
centrali). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali si
attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza
energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle
procedure per la stipula di contratti di acquisto o di
nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti
e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito
degli appalti di fornitura in regime di locazione
finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica
sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il
bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono
tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi
e individua le modalita' con le quali gli offerenti
dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi.
1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di
cui al comma 1 e' verificato attraverso la relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto
qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili
rispetti almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole
contrattuali" indicate nei "Criteri ambientali minimi" per
le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6
del "Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN
GPP)".
3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti
per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'art. 28 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli
acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di
immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i
contratti, indipendentemente dal relativo importo.
4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui
al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le
valutazioni di costo-efficacia, fattibilita' economica e
idoneita' tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una
severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici
ed economici a sostegno della deroga sono precisati e
motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, e'
ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora
l'acquisto sia finalizzato a:
a) intraprendere una ristrutturazione importante o
una demolizione;
b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente
protetto in virtu' dell'appartenenza a determinate aree
ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.
5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti
delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in
contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle
attivita' delle forze armate. In ogni caso, l'obbligo non
si applica agli appalti per la fornitura di materiale
militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208.
6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto
con-testuale di un insieme di prodotti, la valutazione
dell'efficienza energetica globale di tale insieme
costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla
valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti
che costituiscono l'intera fornitura.
7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli
obblighi di cui al comma 1 del presente articolo,
individuano, al proprio interno, uno o piu' soggetti
responsabili dell'attuazione degli obblighi suddetti.
8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per
l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute
nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti
dovranno applicare il criterio del presente articolo.
9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma
1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e
Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai
principi contenuti nel presente articolo.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Regime obbligatorio di efficienza energetica

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola «Regime» e' sostituita dalla seguente: «Obiettivo»;
b) al comma 1, le parole «da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, e' determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE» sono sostituite dalle seguenti: «e' determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi»;
c) al comma 1-bis, dopo le parole «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,»; le parole «dall'articolo 7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 4»; dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
d) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonche' degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, al PNIEC e' allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonche' l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonche' dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicita' previste dal suddetto regolamento, sono altresi' trasmessi al Parlamento.»;
e) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:
a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito dell'osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;
b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;
c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle gia' previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la poverta' energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;»;
f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalita' alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora cio' fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonche' sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»;
g) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e' aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessita' di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonche' dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualita' dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:
a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.»;
h) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonche' complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.»;
i) al comma 4-ter, lettera b), la parola «disposizione» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni»;
l) dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
«4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita' delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attivita' di cui al precedente periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed e' svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.»;
m) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la poverta' energetica, nonche' ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.»;
n) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonche' dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 7 (Obiettivo obbligatorio di efficienza
energetica). - 1. L'obiettivo di risparmio nazionale
cumulato di energia finale e' determinato ai sensi
dell'art. 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive
modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i
periodi successivi.
1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui
al comma 1, relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 e il 31 dicembre 2020, si applicano le specifiche
modalita' previste dall'art. 7, paragrafo 4, lettere a) e
d), della direttiva 2012/27/UE e successive modificazioni,
contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera
d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere
misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la
cui attuazione e' avvenuta successivamente al 31 dicembre
2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.
1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito
tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 7, paragrafi da 7 a
12, nonche' degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva
2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, al
PNIEC e' allegata una relazione elaborata dal Ministero
dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del
regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il
calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel
corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030,
nonche' l'elenco delle misure che contribuiscono al
conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1,
corredato da tutte le informazioni previste dal citato
allegato III, nonche' dall'allegato V, paragrafo 5, della
direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli
aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla
Commissione europea secondo le periodicita' previste dal
suddetto regolamento, sono altresi' trasmessi al
Parlamento.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:
a) le misure indicate nella relazione di cui al comma
1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse,
anche a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata
nell'ambito dell'osservatorio di cui al Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima, al fine di mantenere
efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo
efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo
economico predispone e trasmette alla Commissione europea
un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto
previsto dal comma 5;
b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma
1-ter sono calcolati conformemente all'allegato V e
all'art. 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva
2012/27/UE, e successive modificazioni;
c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano
modificate quelle gia' previste, si tiene conto
dell'esigenza di alleviare la poverta' energetica secondo
le disposizioni di cui all'art. 7, paragrafo 11, della
direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.
3. I decreti concernenti la periodica determinazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico per il meccanismo dei certificati bianchi,
definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del
PNIEC e con le risultanze dell'attivita' di monitoraggio
dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi
decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione
dell'ARERA, modalita' alternative o aggiuntive di
conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici,
qualora cio' fosse funzionale al conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, nonche' sue eventuali
dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei
soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti
presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di
progetti ammissibili, misure volte a favorire la
semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei
beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di
valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti
concorrenti nel frattempo introdotti.
4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare
frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di
promozione dell'efficienza energetica e incrementarne
l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui
al comma 1, e' aggiornato il Conto Termico di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio
2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n.
51, tenendo conto della necessita' di adeguare in modo
specialistico il meccanismo nel settore civile non
residenziale, sia pubblico che privato, nonche'
dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da
parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche
attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo
EPC, e dell'opportunita' di ampliare gli interventi
ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio
a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento
efficiente e l'installazione di impianti di
microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto
delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il
miglioramento della qualita' dell'aria istituito con
protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno
2019, nonche' al Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:
a) prevedere l'inclusione degli interventi di
riqualificazione degli edifici del settore terziario
privato;
b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in
bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa
messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
c) rivedere le tempistiche relative alla
realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche
amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le
previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito
degli interventi di riqualificazione profonda
dell'edificio, di promuovere gli interventi di
installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi
dell'art. 13 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni,
il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del
citato art. 13, pubblica i risparmi energetici realizzati
da ciascun soggetto obbligato nonche' complessivamente nel
quadro del meccanismo dei certificati bianchi.
4-ter. I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei
certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico e comunque non piu' di una volta
l'anno:
a) informazioni statistiche aggregate sui loro
clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi
rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il
Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali
informazioni in forma anonima e aggregata;
b) informazioni attuali sui consumi dei clienti
finali, compresi, ove opportuno, profili di carico,
segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei
clienti, tutelando, al contempo, l'integrita' e la
riservatezza delle informazioni conformemente alle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e
delle informazioni commerciali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al
Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto
dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei
certificati bianchi sulla competitivita' delle industrie
esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese
quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la
promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di
misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attivita'
di cui al precedente periodo rientra nei compiti
istituzionali del GSE ed e' svolta con le risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per
la finanza pubblica.»;
5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito
delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del
PNIEC previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2018/1999,
fornisce alla Commissione europea informazioni relative al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e in
particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al
comma 1-ter, anche con specifico riferimento alle azioni
volte ad alleviare la poverta' energetica, nonche' ogni
eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.
6. Ai fini dell'accesso al Conto termico, i contratti
che rispettano gli elementi minimi di cui all'allegato 8,
del presente decreto sono considerati contratti di
rendimento energetico. In deroga all'art. 6, comma 1, del
Conto termico, il GSE predispone specifiche modalita' che
consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per
l'erogazione dell'incentivo attraverso un acconto e
successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. Al
suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, lettera b), le parole da:
"intesi" ad: "agrario," sono soppresse;
b) all'art. 6, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
c) "1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente
decreto non puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per cento
delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'art.
7, comma 6, lettera d).";
d) all'art. 7, comma 3, dopo le parole:
"immediatamente esecutivo" sono inserite le seguenti: "dal
momento del riconoscimento della prenotazione
dell'incentivo da parte del GSE".
7. Le Regioni pubblicano in modalita' open data entro
il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di
energia conseguiti nell'anno precedente derivanti dalle
misure di incentivazione promosse in ambito locale.
8. I risparmi di energia per i quali non siano stati
riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri
incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni
normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici
predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione
dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit
previsti dal presente decreto, nonche' dagli enti pubblici
che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a
servizio energia, illuminazione o energy management sono
comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa' di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2. Tale obbligo di periodicita' non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.»;
b) al comma 2, le parole: «UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339»;
c) al comma 3, le parole «dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», e le parole «indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso,»;
d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, e' definita la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui inferiori a 50 tep.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3, anche articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita' diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.»;
f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE e sentita la Conferenza delle Regioni, emana bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono le risorse disponibili, le modalita' di attuazione dei finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. All'attuazione delle attivita' previste dal presente comma si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico- ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.
10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse.»;
g) al comma 11, le parole «All'attuazione delle attivita' previste ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle attivita' previste dai commi 5, 6 e 10-ter»; dopo le parole: «nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030».

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 8 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione
dell'energia). - 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi
energetica, condotta da societa' di servizi energetici o
esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi
localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre
2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformita'
ai dettati di cui all'allegato 2. Tale obbligo di
periodicita' non si applica alle grandi imprese che hanno
adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001,
a condizione che il sistema di gestione in questione
includa una diagnosi energetica in conformita' ai dettati
di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono
comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.
1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole
che impediscono il trasferimento dei risultati della
diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici
qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non
si opponga.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono
eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati
ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o
firmatari degli accordi internazionali di mutuo
riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI
11339.
2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre
i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non
discriminatori.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono
nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni
in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli
oneri generali di sistema per imprese energivore, sono
tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le
medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione
e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di
efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in
alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle
norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre
tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna
comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione
dell'intervento stesso.
3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1
le grandi imprese che presentino consumi energetici
complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, e' definita
la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono
trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui
inferiori a 50 tep.
4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in
prossimita' di reti di teleriscaldamento o in prossimita'
di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi
contiene anche una valutazione della fattibilita' tecnica,
della convenienza economica e del beneficio ambientale,
derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal
collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.
5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle
imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono
riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e
dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il
rapporto di diagnosi.
6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la
conformita' delle diagnosi alle prescrizioni del presente
articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale
statisticamente significativa della popolazione delle
imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno
pari al 3%(percento). ENEA svolge il controllo sul 100 per
cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa.
L'attivita' di controllo potra' prevedere anche verifiche
in situ.
7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti
dei soggetti obbligati, si applica la sanzione
amministrativa di cui al comma 1 dell'art. 16.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA comunica al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo
stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3,
anche articolato territorialmente per Regioni e Province
Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita'
diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati
raggiunti.
9. Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente con
cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando
per il cofinanziamento di programmi presentati dalle
Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I
programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono
che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie
nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a
seguito della effettiva realizzazione delle misure di
efficientamento energetico identificate dalla diagnosi
energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO
50001.
10. All'attuazione delle attivita' previste al comma 9
si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota
spettante al Ministero dello sviluppo economico dei
proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2
di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
art. 19, previa verifica dell'entita' dei proventi
disponibili annualmente.
10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del
livello di efficienza energetica nelle piccole e medie
imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con
cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo
economico, con il supporto del GSE e sentita la Conferenza
delle Regioni, emana bandi pubblici per il finanziamento
dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia
conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono
le risorse disponibili, le modalita' di attuazione dei
finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati
ottenuti. All'attuazione delle attivita' previste dal
presente comma si provvede, nel limite massimo di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a
valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-
ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3
e 6 dello stesso art. 19, previa verifica dell'entita' dei
proventi disponibili annualmente.
10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione
del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale
di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie
imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso
i propri siti produttivi e per la realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico proposti nelle
diagnosi stesse.
11. All'attuazione delle attivita' previste dai commi
5, 6 e 10-ter del presente articolo si provvede nel limite
massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2014 al 2020 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021-2030, a valere sulla quota spettante al
Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso art. 19, previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole «UNI EN 15459», sono inserite le seguenti: «. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;»;
b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese.»;
c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilita' tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.
5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.
5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.»;
d) al comma 6:
1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dai seguenti:
«2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;
2-bis) e' garantita al cliente finale la possibilita' di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;»;
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinche' siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato 9.»;
e) al comma 7, lettera d), le parole «dalla richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dalle richieste»;
f) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura, altresi', che le societa' di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.»;
g) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.»;
h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinche':
1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;
2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformita' dell'allegato 9, punto 3;
4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo di lucro;
5) sia garantita all'utente la possibilita' di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea.
8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.».

Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma
6-quater dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa
definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica
ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici
potenziali, individua le modalita' con cui le imprese
distributrici, in qualita' di esercenti l'attivita' di
misura:
a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica
e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per uso domestico contatori di fornitura che
riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono
informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e
sulle relative fasce temporali;
b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica
e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui
alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche
in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito
di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda
il settore elettrico e del gas naturale e entro
ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda
il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i
consumi di acqua calda per uso domestico.
3. Fatto salvo quanto gia' previsto dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un
progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di
misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti,
introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu' aderenti alle
esigenze del cliente finale, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu'
provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto dei relativi standard internazionali e delle
raccomandazioni della Commissione europea, predispone le
specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione
intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualita' di
esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad uniformarsi,
affinche':
a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano
ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise,
basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di
utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza
energetica e i benefici per i clienti finali siano
pienamente considerati nella definizione delle
funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti
agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la
sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza
dei dati misurati al momento della loro raccolta,
conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita'
alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Ferme restando le responsabilita' degli esercenti
dell'attivita' di misura previste dalla normativa vigente,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico assicura il trattamento dei dati storici di
proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture
indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai
distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente
finale, con interessi specifici nel settore energetico o in
potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i
propri azionisti, secondo criteri di efficienza e
semplificazione;
c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del
cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado di
tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella
rete direttamente dal cliente finale;
d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i
dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e
al prelievo di energia elettrica siano messi a sua
disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di
un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo
nome, in un formato facilmente comprensibile che possa
essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;
e) siano adeguatamente considerate le funzionalita'
necessarie ai fini di quanto previsto all'art. 11.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita'
di misura assicurino che, sin dal momento
dell'installazione dei contatori di fornitura, i clienti
finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla
lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici
attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna
unita' immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai
consumi effettivi delle medesime:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la
fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio
siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di
teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e'
obbligatoria, entro il 30 giugno 2017, l'installazione, a
cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore
di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore
di collegamento alla rete o del punto di fornitura
dell'edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali
riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un
sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione
entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di
sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore
o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita'
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in
termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali
casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei
suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in
termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi
energetici potenziali, devono essere riportati in apposita
relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di
costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a
cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b),
all'installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per quantificare
il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo
scaldante posto all'interno delle unita' immobiliari dei
condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto
previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione
di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
UNI EN 15459. Eventuali casi di inefficienza in termini di
costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici
potenziali, devono essere riportati in apposita relazione
tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali
sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o
da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la
corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di
calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita'
immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua
calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo
centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli
utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per
cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i
millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure
secondo le potenze installate. E' fatta salva la
possibilita', per la prima stagione termica successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma,
che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi
di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera
sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
ove alla data di entrata in vigore della presente
disposizione si sia gia' provveduto all'installazione dei
dispositivi di cui al presente comma e si sia gia'
provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilita'
tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di
fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di
contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5
che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono
leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio
2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi
che ne permettono la lettura da remoto.
5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c),
non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova
costruzione o di edifici polifunzionali di nuova
costruzione.
5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla
ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica
volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con
particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate,
tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze
di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita'
immobiliari costituenti il condominio o l'edificio
polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sottopone al Ministero dello
sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni
delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a
titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni
energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individua le
modalita' con cui, se tecnicamente possibile:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio
provvedono, affinche', entro il 31 dicembre 2014, le
informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate
sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti
modalita':
1) per consentire al cliente finale di regolare il
proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire
sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza
annuale;
2) le informazioni sulla fatturazione sono
comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo
gratuito;
2-bis) e' garantita al cliente finale la
possibilita' di accedere gratuitamente e agevolmente alle
informazioni relative ai propri consumi;
3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere
soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica
da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi
comunicano i dati dei propri consumi direttamente al
fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano
installati contatori non abilitati alla trasmissione dei
dati per via telematica;
4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la
fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo
forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia
comunicato la lettura del proprio contatore per un
determinato periodo di fatturazione;
5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai
numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura;
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia elettrica e di gas naturale al
dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori,
conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE,
provvedono affinche' i clienti finali abbiano la
possibilita' di accedere agevolmente a informazioni
complementari sui consumi storici che consentano loro di
effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni
complementari sui consumi storici comprendono almeno:
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni
precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto
di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere
agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni
sulla fatturazione;
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di
utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati
sono resi disponibili al cliente finale via internet o
mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che
include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo
trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se
inferiore;
b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del
calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda
sanitaria per uso domestico provvedono affinche' siano
rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di
fatturazione e consumo di cui all'allegato 9.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua
le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori
intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE
siano installati o meno, provvedono affinche':
a) nella misura in cui sono disponibili, le
informazioni relative alla fatturazione energetica e ai
consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili,
su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di
servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di
ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via
elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione
chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura e'
stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano
basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai
clienti finali le seguenti informazioni minime per
presentare un resoconto globale dei costi energetici
attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico
effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del
cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno
precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le
organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o
organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si
possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia;
c-bis) in occasione dell'invio di contratti,
modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche'
nei siti web destinati ai clienti individuali, i
distributori di energia o le societa' di vendita di energia
includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di
assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi dell'art.
137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi
indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere
informazioni e consigli sulle misure di efficienza
energetica disponibili, profili comparativi sui loro
consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche
sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di
ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco e'
predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto, ed e' aggiornato, se del caso, con
cadenza annuale;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite,
nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle
richieste di pagamento, per consentire la valutazione
globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni
flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici
siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai
consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
le modalita' piu' opportune per garantire che i clienti
finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli
di un cliente finale medio o di riferimento della stessa
categoria d'utenza.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico assicura che non siano applicati specifici
corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle
fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per
l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. L'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura,
altresi', che le societa' di vendita di energia al
dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un
altro fornitore. Nello svolgimento dei compiti ad essa
assegnati dal presente articolo, al fine di evitare
duplicazioni di attivita' e di costi, la stessa Autorita'
si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato
(SII) di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13
agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di
cui all'art. 15-bis del decreto-legge n. 63 del 2013,
convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.
8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in
cui sono installati i contatori di fornitura, i
sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al
comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo
sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o
sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente
ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione
dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore,
puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura
periodica da parte degli utenti, in base al quale questi
ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la
fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel
caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare
l'autolettura per il relativo periodo.
8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili
della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di
condominio o altri soggetti identificati dagli utenti,
provvedono affinche':
1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione
energetica e sui consumi storici o sulle letture dei
contabilizzatori di calore degli utenti siano rese
disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di
servizi energetici designato dall'utente stesso;
2) gli utenti possano scegliere di ricevere le
informazioni sulla fatturazione e le bollette in via
elettronica;
3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli
utenti informazioni chiare e comprensibili in conformita'
dell'allegato 9, punto 3;
4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi
siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione
della ripartizione dei costi in relazione al consumo
individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda
per uso domestico nei condomini e negli edifici
polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o
contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo
di lucro;
5) sia garantita all'utente la possibilita' di
accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni
relative ai propri consumi;
6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata
la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti
conformemente alla normativa, anche europea.
8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 8-ter, e concernenti la
contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo
individuale effettivo nei condomini e negli edifici
polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella
misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di
garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente
comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, pubblica un rapporto contenente
un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a
livello nazionale, se del caso suddiviso per aree
geografiche.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE. Tale rapporto e' articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di proporre le piu' efficaci azioni correttive.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al comma 1, l'Acquirente Unico, relativamente ai dati contenuti nel Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e SNAM, relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono i medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici.»;
c) al comma 2, le parole «all'allegato 4, parte 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e all'allegato 4»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa all'uopo fissate.».

Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Promozione dell'efficienza per il
riscaldamento e il raffreddamento). - 1. Entro il 30
ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa
specifica richiesta della Commissione europea, il GSE
predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo
economico, alle Regioni e alle Province Autonome un
rapporto contenente una valutazione del potenziale
nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto
rendimento nonche' del teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle
indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva
2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019,
n.2019/826/UE. Tale rapporto e' articolato territorialmente
per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il
rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico
ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province
autonome, anche in attuazione del burden sharing e
dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad
alto rendimento a norma dell'art. 5 del decreto legislativo
20 febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di
categoria di riferimento, al fine di identificare gli
attuali ostacoli che limitano la diffusione della
cogenerazione ad alto rendimento, e di proporre le piu'
efficaci azioni correttive.
1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al
comma 1, l'Acquirente Unico, relativamente ai dati
contenuti nel Sistema informativo integrato di cui al
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e SNAM,
relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono i
medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi
Energetici.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il GSE
effettua un'analisi costi-benefici relativa al territorio
nazionale basata sulle condizioni climatiche, la
fattibilita' economica e l'idoneita' tecnica conformemente
all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come
sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e
all'allegato 4. L'analisi costi-benefici e' finalizzata
all'individuazione delle soluzioni piu' efficienti in
termini di uso delle risorse e di costi, in modo da
soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e
raffreddamento.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo
notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa
all'uopo fissate.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 e
dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, il GSE
istituisce una banca dati sulla cogenerazione e sulle
infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento,
esistenti e in realizzazione, anche avvalendosi dei
risultati del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 89,
della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura che i
dati e le informazioni raccolti siano condivisibili dalle
Regioni. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento
della suddetta banca dati:
a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a
disposizione del GSE, con cadenza almeno annuale, le
informazioni relative agli impianti di cogenerazione
desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise;
b) i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento
e teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati relativi
alla propria infrastruttura, ove non gia' trasmessi, e i
relativi aggiornamenti in caso di variazioni;
c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano
autorizzazioni o concedono agevolazioni a sostegno della
cogenerazione trasmettono annualmente al GSE le
informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati
e alle modalita' di sostegno adottate;
d) i titolari o i responsabili degli impianti di
cogenerazione, fatti salvi i casi in cui non sia
economicamente sostenibile, dotano gli impianti stessi di
apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentate
le unita' di cogenerazione con capacita' di generazione
inferiore a 50 kWe, i cui soggetti titolari o responsabili
dell'impianto, autocertificano il calore utile, ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
e) TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le
informazioni disponibili relative agli impianti di
cogenerazione.
Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati, le
modalita' tecniche delle comunicazioni di cui alle
precedenti lettere, secondo criteri di semplificazione ed
efficienza. Con apposita convenzione tra il GSE e l'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalita'
tecniche per la fornitura delle informazioni di cui alla
lettera a) e le procedure operative per assicurare il
reciproco allineamento delle informazioni presenti nella
banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e nella
banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli.
5. In base ai risultati della valutazione effettuata a
norma del comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui al
comma 2, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e d'intesa con la
Conferenza unificata, sono individuate le misure da
adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare
secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, il
potenziale di aumento della cogenerazione ad alto
rendimento nonche' del teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficienti, nonche' sono definite
soglie, espresse in termini di calore di scarto utile,
domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e
le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei singoli
impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7,
lettere c) e d). Le esenzioni sono aggiornate con cadenza
triennale dal Ministero dello sviluppo economico che
notifica alla Commissione le modifiche adottate. Qualora la
valutazione di cui al comma 1 non individui un potenziale
economicamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i
costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono
individuati gli interventi o le aree territoriali esentati
dagli obblighi di cui al comma 6.
6. Il decreto di cui al comma 5 individua le modalita'
attraverso cui le Regioni e le Province autonome concorrono
alla definizione delle misure ivi previste ed alla
individuazione delle relative priorita' di intervento, in
considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi dei
piani energetico ambientali da esse adottati. Nella
predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e
territoriale di propria competenza, i comuni tengono conto
di tali misure, e dispongono in merito valutando altresi'
gli effetti sulla qualita' dell'aria sulla base di quanto
prescritto nel piano di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8,
a decorrere dal 5 giugno 2014 e' fatto obbligo agli
operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare
un'analisi costi-benefici, conformemente all'allegato 4,
parte 2, per le finalita' di seguito indicate:
a) nuovi impianti di generazione elettrica con
potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al
fine di valutare l'eventuale predisposizione del
funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione
ad alto rendimento;
b) ammodernamento sostanziale di impianti di
generazione elettrica con potenza termica totale in
ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale
conversione della produzione in cogenerazione ad alto
rendimento;
c) nuovi impianti industriali o ammodernamento
sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica
totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore
di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di
valutare le possibilita' di uso del calore di scarto per
soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche
attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale
impianto a una rete di teleriscaldamento e
teleraffreddamento;
d) nuove reti di teleriscaldamento e di
teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti
esistenti;
e) installazione di un nuovo impianto di produzione
di energia termica, con potenza termica totale in ingresso
superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del
calore di scarto degli impianti industriali situati nelle
vicinanze.
L'installazione di attrezzature per la cattura di
biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione
a scopo di stoccaggio geologico non e' considerata un
ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del
presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di
cui alle lettere c) e d) del presente comma, l'operatore si
avvale del supporto delle societa' responsabili per il
funzionamento delle reti di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ove esistenti.
8. Sono esentate dall'analisi di cui al comma 7 le
seguenti tipologie di impianto:
a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica
per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva,
progettati per essere in funzione per meno di 1500 ore
operative annue calcolate come media mobile per un periodo
di cinque anni;
b) gli impianti che devono essere ubicati in
prossimita' di un sito di stoccaggio geologico approvato ai
sensi della direttiva 2009/31/CE.
9. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi
per gli interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla
e), fatte salve le esenzioni apportate con il decreto di
cui al comma 5, lo Stato ovvero le Regioni e gli Enti
Locali, secondo la ripartizione delle attribuzioni
risultante dalle norme vigenti, tengono conto:
a) per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei
risultati dell'analisi di cui al comma 7 garantendo che
siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma;
b) per le domande presentate decorrere dal 31
dicembre 2015, anche dei risultati della valutazione di cui
al comma 1.
10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprieta' o
bilancio, le autorita' di cui al comma 9 possono esentare
singoli impianti dall'obbligo di applicare le opzioni
considerate, anche quando i benefici siano superiori ai
costi. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base
delle indicazioni delle medesime autorita' competenti
richiamate al comma 9, trasmette alla Commissione una
notifica motivata di tale decisione entro tre mesi dalla
data di adozione.
11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si
applicano agli impianti contemplati dal decreto legislativo
4 marzo 2014 n. 46 fatte salve le eventuali esenzioni di
detto decreto.
12. L'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento,
determinata conformemente alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4
agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al rilascio, su
richiesta dell'operatore, della garanzia di origine di
elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, in
seguito denominata garanzia di origine, contenente le
informazioni di cui all'allegato 5.
13. La garanzia di origine e' rilasciata dal GSE
secondo criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori. La garanzia di origine:
a) corrisponde a una quantita' standard di 1 MWh ed
e' relativa alla produzione netta di energia misurata alle
estremita' dell'impianto e trasferita alla rete e puo'
essere rilasciata solo qualora l'elettricita' annua da
cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50
MWh, arrotondata con criterio commerciale;
b) e' utilizzabile dai produttori ai quali e'
rilasciata affinche' essi possano dimostrare che
l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione
ad alto rendimento;
c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica di
attendibilita' dei dati forniti dal richiedente e della
loro conformita' alle disposizioni del presente decreto. A
tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il GSE
dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base
di un programma annuo;
d) se rilasciata in altri Stati membri dell'Unione
europea e' riconosciuta anche in Italia, purche' la
medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di
cui all'allegato 5 e sempreche' provenga da Paesi che
adottino strumenti di promozione ed incentivazione della
cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti
in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti
ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi
stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le competenti autorita' del Paese estero da cui
l'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento viene
importata.
14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di
origine, in particolare per ragioni connesse con la
prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GSE
comunica tale rifiuto e la sua motivazione al Ministero
dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione.
15. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della
cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia
elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto
rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente
utilizzato per soddisfare una domanda economicamente
giustificabile, ferme restando le disposizioni transitorie
previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20 e
dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
16. Ai fini della individuazione delle tecnologie di
cogenerazione, del calcolo della produzione da
cogenerazione e del metodo di determinazione del rendimento
del processo di cogenerazione si applicano gli allegati al
decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integrato
e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sulla base di indirizzi formulati dal
Ministro dello sviluppo economico, al fine di promuovere lo
sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della
concorrenza:
a) definisce gli standard di continuita', qualita' e
sicurezza del servizio di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la
fornitura del calore e i relativi sistemi di
contabilizzazione di cui all'art. 9, comma 1;
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle
tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del
teleriscaldamento e le modalita' per l'esercizio del
diritto di scollegamento;
c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),
individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei
gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore,
l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature
accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla
diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del
presente articolo;
d) individua condizioni di riferimento per la
connessione alle reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di
nuove unita' di generazione del calore e il recupero del
calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento
alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo
sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;
e) stabilisce le tariffe di cessione del calore,
esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento
qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di
teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano
secondo criteri di gradualita' anche alle reti in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
ferma restando la salvaguardia degli investimenti
effettuati e della concorrenza nel settore. L'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico esercita i
poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e
certificazione

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le Regioni e le Province autonome, le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.»;
c) al comma 6, la lettera d) e' soppressa.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Disponibilita' di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione). - 1. ACCREDIA, sentito il
CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica
di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'approvazione gli schemi di certificazione e
accreditamento per la conformita' alle norme tecniche in
materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi
di gestione dell'energia, e alle disposizioni del presente
decreto che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano
affidabili e contribuiscano al conseguimento degli
obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono
resi pubblici.
2. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di
diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali,
UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora
norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte
ai settori residenziale, industriale, terziario e
trasporti, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2
al presente decreto.
3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite
le Regioni e le Province autonome, le associazioni dei
consumatori e le associazioni di categoria, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, elabora le norme tecniche
riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine
di individuare specifiche competenze in materia di
esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione
alla particolare normativa tecnica di settore.
4. La Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni
imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce
e rende disponibili programmi di formazione finalizzati
alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi
connessi al miglioramento della prestazione energetica
degli edifici.
5. I soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c),
d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi
ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati
bianchi solo se in possesso di certificazione,
rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI
11339.
6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE
e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce uno
protocollo per l'iscrizione agli elenchi riportati di
seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web
istituzionale dell'ENEA.
a) ESCO certificate UNI CEI 11352;
b) esperti in Gestione dell'Energia certificati
secondo la UNI CEI 11339;
c) organizzazioni certificate ISO 50001;
d) (soppressa).».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Informazione e formazione

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica). - 1. Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA, di concerto con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed e' definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui e' rivolto ed include azioni volte a:
a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;
d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
e) prevedere attivita' di formazione e informazione rivolte agli amministratori di condominio, anche con il coinvolgimento delle relative associazioni di categoria a livello nazionale e regionale;
f) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
g) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalita' di accesso;
h) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia;
i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici;
l) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa, aggiornata annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento, spiegazioni circa i diversi meccanismi incentivanti l'efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni.
3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seleziona uno o piu' soggetti altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento di una o piu' delle attivita' previste dal programma di cui al comma 1.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.».
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo n. 102 del 2014

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' abrogato;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e' considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.».

Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Servizi energetici ed altre misure per
promuovere l'efficienza energetica). - 1. I contratti di
prestazione energetica stipulati dalla pubblica
amministrazione contengono gli elementi minimi di cui
all'allegato 8 al presente decreto.
2. All'art. 4, comma 1 dell'allegato 2 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo la lettera a) e'
aggiunta la seguente: "aa) per la prima stipula
contrattuale, la riduzione stimata dell'indice di energia
primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5
per cento rispetto al corrispondente indice riportato
sull'attestato di prestazione energetica, nei tempi
concordati tra le parti e, comunque, non oltre il primo
anno di vigenza contrattuale;".
3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono
assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni nella
stesura dei contratti di rendimento energetico e rendono
disponibili al pubblico informazioni sulle migliori
pratiche disponibili nell'attuazione dei suddetti contratti
anche con il supporto di ENEA.
4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in collaborazione con
le Regioni, integra il contratto-tipo per il miglioramento
del rendimento energetico dell'edificio di cui all'art.
4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, con gli elementi minimi di
cui all'allegato 8.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro delle
infrastrutture e trasporti e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con
la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee
guida per semplificare ed armonizzare le procedure
autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e
terziario di impianti o dispositivi tecnologici per
l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti
rinnovabili nonche' per armonizzare le regole sulla
attestazione della prestazione energetica degli edifici, i
requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e
delle sanzioni. Tali linee guida sono finalizzate, in
particolare, a favorire:
a) la gestione delle procedure autorizzative
attraverso portali on-line accessibili da cittadini ed
imprese e contenenti altresi' informazioni su vincoli
emergenti dalla pianificazione urbanistica territoriale;
b) uniformita' e snellimento della documentazione a
supporto delle richieste autorizzative;
c) applicazione di costi amministrativi o
d'istruttoria massimi, tali da non scoraggiare
l'installazione di tecnologie efficienti.
6. (abrogato).
7. Nel caso di interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il
maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di
chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere
una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di
trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con
le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e'
considerato nei computi per la determinazione dei volumi,
delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e'
permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure
di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle
distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze
minime di protezione del nastro stradale e ferroviario,
nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe
vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime
riportate nel codice civile.
8. Al comma 9-bis, dell'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte
le seguenti:
"d) si procede alle ristrutturazioni di impianti
termici individuali gia' esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non
dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra
il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o piu' generatori ibridi
compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a
gas e da una pompa di calore e dotati di specifica
certificazione di prodotto.".
9. Il comma 9-ter, dell'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni, e' sostituito da seguente:
"9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma
9-bis, e' obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare
generatori di calore a gas a camera stagna il cui
rendimento sia superiore a quello previsto all'art. 4,
comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d),
installare generatori di calore a gas a condensazione i cui
prodotti della combustione abbiano emissioni medie
ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh,
misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare
generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti
della combustione abbiano emissioni medie ponderate di
ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo
le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui
rendimento sia superiore a quello previsto all'art. 4,
comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di
scarico in conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e
successive modifiche e integrazioni.".
10. I provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1 e
all'art. 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 sono adottati entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, favorendo
l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di
regole semplici per la valutazione della prestazione
energetica e l'attestazione della prestazione energetica
degli edifici.
11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi
dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo
di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il
2014, e' prorogata la durata degli incentivi sino al 31
dicembre 2018, a fronte di progetti definiti dallo stesso
proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera
stringente le reali peculiarita' dei progetti e purche' i
progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi
di energia in misura complessivamente equivalente alla
soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati
entro il 31 dicembre 2018 e rispondano a criteri di:
collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti
energeticamente efficienti installati nel medesimo sito
industriale; efficientamento energetico di impianti
collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti
diversi, avviati nella medesima data; risanamento
ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'art.
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
salvaguardia dell'occupazione.
12. E' fatto divieto ai distributori di energia, ai
gestori dei sistemi di distribuzione e alle societa' di
vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti
volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi
energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di
servizi energetici o altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica, compresa la preclusione
dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di
posizione dominante.
12-bis. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche
con il supporto dell'ANCI, favoriscono l'eliminazione degli
ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare
all'efficienza energetica, attraverso la massima
semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione
di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a
disposizione di informazioni chiare e precise per la
promozione dell'efficienza energetica.».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Fondo nazionale per l'efficienza energetica

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alle lettere a) e b), la parola «2020», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2030»;
b) al comma 3, alla lettera e), le parole «servizi.» sono sostituite dalle seguenti «servizi;» dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese, nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalita' di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilita' e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.»;
d) al comma 5, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Fondo nazionale per l'efficienza energetica).
- 1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il "Fondo nazionale per l'efficienza energetica",
di seguito "Fondo", che opera secondo le modalita' di cui
al comma 2 e per le finalita' di cui al comma 3. Le risorse
del fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'art.
4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25
milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate nei
medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio
per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo
periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto
corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per
l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il
2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata:
a) per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse
annualmente confluite nel fondo di cui all'art. 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di cui al
presente comma, previa determinazione dell'importo da
versare con il medesimo decreto di cui all'art. 5, comma
12, lettera a);
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo
2014-2030 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2030 a
carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico ambientali cui all'art. 19, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
art. 19;
b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero dello
sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare a valere sui proventi
annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati
ai progetti energetico ambientali cui all'art. 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente
impegnate e previa verifica delle disponibilita' accertate.
2. Il Fondo ha natura rotativa ed e' destinato a
sostenere il finanziamento di interventi di efficienza
energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso
a forme di partenariato pubblico - privato, societa' di
progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due
sezioni destinate rispettivamente a:
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni
o su portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o
attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la
Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la
sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di
tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la
sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o
l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi
finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli
emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130,
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e
ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.
3. Il Fondo e' destinato a favorire, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa
comunitaria in materia di aiuti di stato, il finanziamento
di interventi coerenti con il raggiungimento degli
obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo
il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e
comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata
condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle
seguenti finalita':
a) interventi di miglioramento dell'efficienza
energetica degli edifici di proprieta' della Pubblica
Amministrazione;
b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e
per il teleraffrescamento;
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture
pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici
destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia
popolare;
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di
energia nei settori dell'industria e dei servizi;
e-bis) efficienza energetica e riduzione dei consumi
nel settore dei trasporti.
4. Gli interventi di realizzazione e ampliamento di
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra
la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e la data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, possono avere accesso alle
garanzie offerte dal Fondo, secondo le modalita' definite
con i provvedimenti di cui al comma 5 e fermi restando i
vincoli richiamati al comma 3.
4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine
di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo,
incidendo anche sul processo decisionale delle imprese,
nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al
comma 5, valuta modalita' di valorizzazione delle
risultanze delle diagnosi energetiche di cui all'art. 8,
tenendo conto, inoltre, delle possibilita' e degli
strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti
intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla
Commissione europea.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
3, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con
uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono
individuate le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del
Fondo, nonche' le modalita' di articolazione per sezioni,
di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del
teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni. Nel
quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento
del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e
risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni
di maggior favore per interventi che presentino specifica
valenza prestazionale volti a:
a) creare nuova occupazione;
b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero
edificio;
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
d) introdurre misure di protezione antisismica in
aggiunta alla riqualificazione energetica;
e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per il
teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse
alla generazione distribuita a biomassa.
6. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento volontario di contributi da parte di
Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi
pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla
programmazione dei fondi strutturali e di investimento
europei secondo criteri, condizioni e modalita' stabilite
con i provvedimenti di cui al comma 5. La dotazione del
Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle
sanzioni di cui all'art. 16, comma 23.
7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma
2, lettera a) sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. La garanzia dello Stato e' inserita
nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione destinata alla
concessione di garanzie, di cui al comma 2, e' ricompresa
nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'art. 1, comma
48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere
assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli
Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti
dall'Unione Europea o da essa cofinanziati.
9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi puo'
essere attribuita sulla base di una o piu' apposite
convenzioni, a societa' in house ovvero a societa' o enti
in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi
e di terzieta' nel rispetto della vigente normativa europea
e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri
connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si
provvede a valere sulle medesime risorse.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Sanzioni

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «commi 1 e 3, sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette»;
b) al comma 6, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione»;
c) al comma 7, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione»;
d) al comma 9, le parole «nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti finali»;
e) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
«13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all'articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.»;
f) al comma 18, la parola «1,» e' soppressa;
g) al comma 20, la parola «1,» e' soppressa.

Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Le grandi imprese e le
imprese a forte consumo di energia che non effettuano la
diagnosi di cui all'art. 8, commi 1 e 3, se tenute a tale
obbligo, sono soggette ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non
e' effettuata in conformita' alle prescrizioni di cui
all'art. 8 si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
2. L'esercente l'attivita' di misura che, nei casi
previsti dall'art. 9, comma 1, lettera b) ed in violazione
delle modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, non fornisce ai
clienti finali i contatori di fornitura aventi le
caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto comma
e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.
3. L'esercente l'attivita' di misura che fornisce
sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle
specifiche fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico a norma dell'art. 9, comma 3,
lettere a), b) c) ed e), e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni
di cui al presente comma sono irrogate dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
4. L'esercente l'attivita' di misura che al momento
dell'installazione dei contatori di fornitura non fornisce
ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate
secondo quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul
loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei
dati ed al monitoraggio del consumo energetico, e' soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500
euro.
5. L'esercente l'attivita' di misura che non ottempera
agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di
cui all'art. 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi
previsto, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2500 euro.
6. Nei casi di cui all'art. 9, comma 5, lettera b), il
proprietario dell'unita' immobiliare che non installa,
entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui
alla predetta lettera b), e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna
unita' immobiliare. Fermo quanto previsto dall'art. 9,
comma 5-ter, la disposizione di cui al presente comma non
si applica quando da una relazione tecnica di un
progettista o di un tecnico abilitato risulta che
l'installazione del contatore individuale non e'
tecnicamente possibile o non e' efficiente in termini di
costi o non e' proporzionata rispetto ai risparmi
energetici potenziali.
7. Nei casi di cui all'art. 9, comma 5, lettera c) il
proprietario dell'unita' immobiliare, che non provvede ad
installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore individuali per misurare il consumo di calore in
corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno
dell'unita' immobiliare, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna
unita' immobiliare. Fermo quanto previsto dall'art. 9,
comma 5-ter, la disposizione di cui al primo periodo non si
applica quando da una relazione tecnica di un progettista o
di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei
predetti sistemi non e' efficiente in termini di costi.
8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da
teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o
raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformita'
alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, lettera d),
e' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500
euro.
9. L'impresa di distribuzione o le societa' di vendita
di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non
forniscono ai clienti finali presso i quali non sono
installati contatori intelligenti le informazioni previste
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, a norma dell'art. 9, comma 6, lettera a), sono
soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a
2500 euro per ciascuna omissione.
10. L'impresa di distribuzione o la societa' di vendita
di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non
consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni
complementari sui consumi storici in conformita' a quanto
previsto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, a norma dell'art. 9, comma 6, lettera
b), e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.
11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a
2500 euro per ciascuna violazione, l'impresa di vendita di
energia al dettaglio:
a) che non rende disponibili, con le modalita'
individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico su richiesta formale del cliente
finale, le informazioni di cui all'art. 9, comma 7, lettera
a);
b) che non offre al cliente finale l'opzione di
ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via
elettronica e non fornisce, su richiesta di quest'ultimo,
spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a
norma dell'art. 9, comma 7, lettera b);
c) che non fornisce al cliente finale, secondo le
modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente alla
fattura le informazioni di cui all'art. 9, comma 7, lettera
c);
d) che non fornisce al cliente finale, secondo le
modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, le informazioni le
stime dei costi energetici tali da consentire a
quest'ultimo di confrontare offerte comparabili.
12. L'impresa di vendita di energia al dettaglio che
applica specifici corrispettivi al cliente finale per la
ricezione delle fatture o delle informazioni sulla
fatturazione ovvero per l'accesso ai dati relativi ai
consumi e' soggetta ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.
13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal
Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in
caso di accertata violazione, oltre ad applicare la
sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il
trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui
all'art. 8, entro il termine di novanta giorni dalla data
della contestazione immediata o dalla data della
notificazione del verbale di accertamento. Decorso
infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui
eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui
all'art. 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli
interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui
al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non
adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001,
nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e
la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi
successiva l'attuazione dell'intervento stesso, sono
soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000 a euro 10.000.
14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegati.
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e
12 sono irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico.
16. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie da parte delle autorita'
amministrative competenti si osservano, in quanto
compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, i procedimenti
sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio in forma scritta e orale, la
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere
adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
17. L'autorita' amministrativa competente, valutati gli
elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua
conoscenza da chiunque vi abbia interesse da' avvio al
procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata
o la notificazione degli estremi della violazione.
18. In caso di accertata violazione delle disposizioni
di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli
eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere
alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque
giorni dalla data della contestazione immediata o dalla
data di notificazione dell'atto di cui al comma 17.
19. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione
di cui al comma 18 e alla contestazione immediata o alla
notificazione degli estremi della violazione amministrativa
a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689
si provvede con la notifica di un unico atto che deve
contenere:
a) l'indicazione dell'autorita' competente; l'oggetto
della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e
degli elementi essenziali della violazione contestata;
b) l'indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove e' possibile
presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi,
essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti
oggetto di contestazione, nonche' avere accesso agli atti;
c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato
puo' esercitare le facolta' di cui alla lettera b),
comunque non inferiore a trenta giorni;
d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi
di cui al comma 18;
e) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 7;
f) la menzione della possibilita', nei casi degli
illeciti non diffidabili o per i quali non si e'
ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
g) l'indicazione del termine di conclusione del
procedimento.
20. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione
prevista dai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine
di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il
procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di
diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla
diffida stessa.
21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al
comma 20 e' effettuato con le modalita' di versamento
previste dall'art. 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n.
241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento
e' data mensilmente comunicazione all'autorita'
amministrativa competente, con modalita' telematiche, a
cura della struttura di gestione di cui all'art. 22 del
predetto decreto legislativo.
22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle attivita' di ispezione degli
impianti termici di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74,
eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e
8.
23. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale,
per le violazioni del presente decreto, sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al fondo di cui all'art. 15. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I
proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 rimangono
alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di
Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono utilizzarli
per la gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74.
24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano.».
 
Art. 16
Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1. L'allegato 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' abrogato.
 
Art. 17

Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo
n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici

1. All'allegato 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la parte 1 «Principi generali dell'analisi costi-benefici» e' abrogata.

Note all'art. 17:
- Il testo dell'allegato 4 del citato decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«ALLEGATO 4
Analisi costi-benefici
Parte 1
Principi generali dell'analisi costi-benefici
(Abrogata).
Parte 2
Principi ai fini dell'art. 10, comma 6
Se si progetta un impianto per la produzione di sola
energia elettrica o un impianto senza recupero di calore,
si effettua un confronto tra gli impianti progettati o
l'ammodernamento progettato e un impianto equivalente che
produca lo stesso quantitativo di elettricita' o di calore
di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca
calore mediante cogenerazione ad alto rendimento e/o reti
di teleriscaldamento o teleraffreddamento.
Nell'ambito di un dato limite geografico, la
valutazione tiene conto dell'impianto progettato e di ogni
idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una
domanda di riscaldamento che potrebbe essere servito da
tale impianto, tenendo conto delle possibilita' razionali
(ad esempio la fattibilita' tecnica e la distanza).
Il limite geografico e' stabilito in modo da includere
l'impianto progettato e i carichi termici, quali edifici e
processi industriali. Nell'ambito del limite geografico il
costo totale della fornitura di calore ed elettricita' e'
determinato per entrambi i casi e confrontato.
I carichi termici comprendono i carichi termici
esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di
teleriscaldamento esistente nonche', nelle zone urbane, il
carico termico e i costi che emergerebbero se un gruppo di
edifici o un settore di una citta' fossero forniti da una
nuova rete di teleriscaldamento e/o ad essa collegati.
L'analisi costi-benefici si basa su una descrizione
dell'impianto progettato e dell'impianto o degli impianti
di confronto che contempli la capacita' termica ed
elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso
previsto e il numero previsto di ore di funzionamento
annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e
di riscaldamento.
Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di
energia termica e delle tipologie di riscaldamento e
raffreddamento utilizzate dai punti in cui si registra una
domanda di calore situati in prossimita'. Il confronto
riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto
progettato e di quello di confronto.
I progetti con risultati positivi in termini di
costi-benefici sono quelli in cui la somma dei benefici
attualizzati nell'analisi supera la somma dei costi
attualizzati (surplus costi-benefici).».
 
Art. 18
Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di
trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione

1. All'allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, alla lettera a), le parole «e il potenziamento della rete» sono sostituite dalle seguenti: «, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti».

Note all'art. 18:
- Il testo dell'allegato 7 del citato decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«ALLEGATO 7
Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei
sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di
distribuzione
I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei
sistemi di distribuzione:
a) elaborano e rendono pubbliche norme standard in
materia di assunzione e ripartizione dei costi degli
adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il
potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove
reti, una migliore gestione della rete e norme in materia
di applicazione non discriminatoria dei codici di rete
necessari per integrare i nuovi produttori che immettono
nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla
cogenerazione ad alto rendimento;
b) forniscono a tutti i nuovi produttori di energia
elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che
desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a
tal fine necessarie, tra cui:
i) una stima esauriente e dettagliata dei costi di
connessione;
ii) un calendario preciso e ragionevole per la
ricezione e il trattamento della domanda di connessione
alla rete;
iii) un calendario indicativo ragionevole per ogni
connessione alla rete proposta. La procedura per la
connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente
piu' di 24 mesi, tenuto conto di cio' che e'
ragionevolmente praticabile e non discriminatorio;
c) definire procedure standardizzate e semplificate
per facilitare la connessione alla rete dei produttori
decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad
alto rendimento.
Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su
criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che
tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici
della connessione di tali produttori alla rete. Esse
possono prevedere diversi tipi di connessione.».
 
Art. 19
Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi
in materia di informazioni di fatturazione e consumo per
riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1. Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, e' aggiunto il seguente:
«Allegato 9 - Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore.
Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.
2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.
Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.
Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresi' essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.
3. Informazioni minime in fattura.
Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:
a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonche' una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente allegato;
e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.
Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui e' stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).».
 
Art. 20

Modifiche all'allegato 1
del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e' sostituito dal seguente:

«Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE
TABELLA DI CONVERSIONE


===================================================================== | Fonte di energia | kJ (NCV) | kgep (NCV) | kWh (NCV) | +===================+=================+==============+==============+ | 1 kg di carbone | 28.500 | 0,676 | 7,917 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di carbon | | | | | fossile | 17.200-30.700 | 0,411-0,733 | 4,778-8,528 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ |1 kg di mattonelle | | | | | di lignite | 20.000 | 0,478 | 5,556 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di lignite | | | | | nera | 10.500-21.000 | 0,251-0,502 | 2,917-5,833 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di lignite | 5.600-10.500 | 0,134-0,251 | 1,556-2,917 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di scisti | | | | | bituminosi | 8.000-9.000 | 0,191-0,215 | 2,222-2,500 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di torba | 7.800-13.800 | 0,186-0,330 | 2,167-3,833 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ |1 kg di mattonelle | | | | | di torba | 16.000-16.800 | 0,382-0,401 | 4,444-4,667 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di olio | | | | | pesante residuo | 40.000 | 0,955 | 11,111 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di olio | | | | | combustibile | 42.300 | 1,010 | 11,750 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ |1 kg di carburante | | | | | (benzina) | 44.000 | 1,051 | 12,222 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di paraffina | 40.000 | 0,955 | 11,111 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di GPL | 46.000 | 1,099 | 12,778 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di gas | | | | | naturale (1) | 47.200 | 1,126 | 13,10 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di GNL | 45.190 | 1,079 | 12,553 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di legname | | | | |(umidita' 25%) (2) | 13.800 | 0,330 | 3,833 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di | | | | | pellet/mattoni di | | | | | legno | 16.800 | 0,401 | 4,667 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di rifiuti | 7.400-10.700 | 0,177-0,256 | 2,056-2,972 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 MJ di calore | | | | | derivato | 1.000 | 0,024 | 0,278 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kWh di energia | | | | | elettrica | 3.600 | 0,086 (***) | 1 (3) | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+

Fonte: Eurostat.
1) 93 % metano.
2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.
3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica e' applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonche' basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilita' di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC.
***) Il valore di riferimento e' aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico.».
 
Art. 21

Disposizioni finali e abrogazioni

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' abrogato.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 8, 12, 14, ove e' prevista idonea copertura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Costa, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Guerini, Ministro della difesa

Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 21:
- L'art. 17 del citato decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, come abrogato dal presente decreto, recava:
«Monitoraggio dell'attuazione».