Gazzetta n. 175 del 14 luglio 2020 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 73 |
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'allegato A, n. 25); Vista la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE; Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2020; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 maggio 2020; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e per i beni e le attivita' culturali e il turismo;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalita'
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al comma 1, dopo le parole «in attuazione della direttiva 2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002,», e dopo le parole «all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica "al primo posto"».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'allegato A della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: «Allegato A (Articolo 1, comma 1) 1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018); 2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019); 3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019); 4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019); 5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019); 6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); 7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); 11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); 12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); 13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020); 14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); 15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020); 16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); 18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020); 19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020); 24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020); 25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); 26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).». - La direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. - Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165. - Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154. - Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all'art. 3 e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica "al primo posto". Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.». |
| Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»; b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: «c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247; c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE per le attivita' previste dal presente decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche;»; c) al comma 2, la lettera v) e' sostituita dalla seguente: «v) grande impresa: ogni entita', a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attivita' economica con piu' di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;»; d) al comma 2, dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: «ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea;»; e) al comma 2, la lettera ff) e' sostituita dalla seguente: «ff) pubblica amministrazione centrale: le autorita' governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' gli organi costituzionali;»; f) al comma 2, la lettera nn) e' sostituita dalla seguente: «nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le abrogazioni previste all'art. 18, comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di cui: a) all'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni; b) all'art. 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni; c) all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni; d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010; a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralita' di unita' di consumo, ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia; b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita'; b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati; c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247; c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE per le attivita' previste dal presente decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche; d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio; e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio; f) condominio: edificio con almeno due unita' immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse; h) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici; i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura puo' essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unita' immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralita' di unita' immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale; [l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;] m) conto termico: sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013; n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari; o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP; p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata; q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; r) energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile; s) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all'art. 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008; t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale: soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui all'art. 4, comma 17 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del 2007, e successive modificazioni; u) esercente l'attivita' di misura dell'energia elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui all'art. 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del 2007, e successive modificazioni; v) grande impresa: ogni entita', a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attivita' economica con piu' di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003; z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; aa) immobili della pubblica amministrazione centrale: edifici o parti di edifici di proprieta' della pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati; bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o virtuale che permette la comunicazione fra due o piu' entita' di tipo diverso; cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le quali non e' stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data; dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'art. 17 che individua gli orientamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici; ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP): Piano predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013; ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea; ff) pubblica amministrazione centrale: le autorita' governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' gli organi costituzionali; gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; hh) ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 2 aprile 2012; ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti: un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unita' di energia il 50 per cento di calore di scarto; erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione; ll) riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti: un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unita' di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione; mm) servizio energetico: la prestazione materiale, l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attivita' di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori; oo) sistema di gestione dell'energia: insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo; pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica; qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o ambiente; qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle del contatore di fornitura di una pluralita' di unita' immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralita' di unita' immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia consumata dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio; rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi e strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27 marzo 2013; ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia e' utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; b) il 50 per cento di calore di scarto; c) il 75 per cento di calore cogenerato; d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti; uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ; vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.». |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste: a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale; b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3 (Obiettivo nazionale di risparmio energetico). - 1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste: a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale; b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. 2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.». |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione e' istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La cabina di regia assicura il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinato il funzionamento della cabina di regia, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle attivita' svolte, nonche' alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato ne' rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4 (Promozione dell'efficienza energetica negli edifici). - 1-3. (Abrogati). 4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione e' istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La cabina di regia assicura il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'art. 15 e attraverso il Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinato il funzionamento della cabina di regia, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle attivita' svolte, nonche' alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato ne' rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.». |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2030»; le parole «all'articolo 4-bis non appena istituita» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4»; le parole «o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep» sono soppresse; b) al comma 2, la parola «promuovono» e' sostituita dalla seguente: «promuove», e dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un apposito portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e da esso gestito. 3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.»; d) al comma 6: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro conservazione;»; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;»; e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita' operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu' convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.»; f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi consentono la cumulabilita' delle relative risorse finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione, fino alla copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta da parte dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento energetico. Per le finalita' di cui al presente comma, e previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalita' di attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).»; g) al comma 12: 1) all'alinea, le parole «Cassa conguaglio per il settore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali»; 2) alla lettera a), le parole «il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo 2015-2030»; 3) alla lettera b), le parole «e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti «, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030»; h) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici ai sensi del medesimo decreto legislativo.»; i) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della poverta' energetica, attraverso l'approvazione: a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo; b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.».
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito della cabina di regia di cui all'art. 4 non appena istituita, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. 2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuove, altresi', le attivita' di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e societa' collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel rispetto delle rispettive competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE e successive modificazioni, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma 10. 3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un apposito portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e da esso gestito. 3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. 4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano il nominativo ai soggetti di cui al comma 2. 5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: a) gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 e' rimodulata a 250 m2; b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro conservazione; c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale; d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita' religiose. 7. Per la definizione del programma di cui al comma 2, sono applicati criteri di individuazione tra piu' interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. 8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. L'Agenzia del Demanio promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra piu' Amministrazioni, al fine di favorire economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi. 8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita' operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu' convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa. 9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di cui all'art. 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52. 10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le misure in corso o programmate per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l'intervento di una o piu' ESCO. 11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi consentono la cumulabilita' delle relative risorse finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione, fino alla copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta da parte dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento energetico. Per le finalita' di cui al presente comma, e previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalita' di attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b). 12. Le risorse del fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento puo' essere integrato: a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021 - 2030 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso art. 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. 13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto. 14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015, predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'art. 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici ai sensi del medesimo decreto legislativo. 16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui all'art. 3, comma 1 e alla riduzione della poverta' energetica, attraverso l'approvazione: a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo; b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.». |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 e' verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6 (Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalita' con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi. 1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 e' verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" indicate nei "Criteri ambientali minimi" per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del "Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)". 3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo. 4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, fattibilita' economica e idoneita' tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, e' ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l'acquisto sia finalizzato a: a) intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione; b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto in virtu' dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico. 5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle forze armate. In ogni caso, l'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto con-testuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l'intera fornitura. 7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, individuano, al proprio interno, uno o piu' soggetti responsabili dell'attuazione degli obblighi suddetti. 8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo. 9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.». |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, la parola «Regime» e' sostituita dalla seguente: «Obiettivo»; b) al comma 1, le parole «da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, e' determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE» sono sostituite dalle seguenti: «e' determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi»; c) al comma 1-bis, dopo le parole «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,»; le parole «dall'articolo 7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 4»; dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; d) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonche' degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, al PNIEC e' allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonche' l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonche' dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicita' previste dal suddetto regolamento, sono altresi' trasmessi al Parlamento.»; e) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1: a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito dell'osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5; b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni; c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle gia' previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la poverta' energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;»; f) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalita' alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora cio' fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonche' sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»; g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e' aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessita' di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonche' dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualita' dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di: a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato; b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni; c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.»; h) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonche' complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.»; i) al comma 4-ter, lettera b), la parola «disposizione» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni»; l) dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente: «4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita' delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attivita' di cui al precedente periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed e' svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.»; m) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la poverta' energetica, nonche' ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.»; n) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonche' dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.».
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7 (Obiettivo obbligatorio di efficienza energetica). - 1. L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale e' determinato ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi. 1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, si applicano le specifiche modalita' previste dall'art. 7, paragrafo 4, lettere a) e d), della direttiva 2012/27/UE e successive modificazioni, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione e' avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020. 1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, paragrafi da 7 a 12, nonche' degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, al PNIEC e' allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonche' l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonche' dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicita' previste dal suddetto regolamento, sono altresi' trasmessi al Parlamento. 2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1: a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito dell'osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5; b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono calcolati conformemente all'allegato V e all'art. 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni; c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle gia' previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la poverta' energetica secondo le disposizioni di cui all'art. 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. 3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalita' alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora cio' fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonche' sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti. 4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e' aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessita' di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonche' dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualita' dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di: a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato; b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni; c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. 4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato art. 13, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonche' complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi. 4-ter. I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non piu' di una volta l'anno: a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e aggregata; b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrita' e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita' delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attivita' di cui al precedente periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed e' svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.»; 5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la poverta' energetica, nonche' ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse. 6. Ai fini dell'accesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli elementi minimi di cui all'allegato 8, del presente decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga all'art. 6, comma 1, del Conto termico, il GSE predispone specifiche modalita' che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. Al suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, comma 1, lettera b), le parole da: "intesi" ad: "agrario," sono soppresse; b) all'art. 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: c) "1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente decreto non puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera d)."; d) all'art. 7, comma 3, dopo le parole: "immediatamente esecutivo" sono inserite le seguenti: "dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE". 7. Le Regioni pubblicano in modalita' open data entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell'anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale. 8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonche' dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.». |
| Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa' di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2. Tale obbligo di periodicita' non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.»; b) al comma 2, le parole: «UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339»; c) al comma 3, le parole «dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», e le parole «indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso,»; d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, e' definita la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui inferiori a 50 tep.»; e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3, anche articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita' diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.»; f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE e sentita la Conferenza delle Regioni, emana bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono le risorse disponibili, le modalita' di attuazione dei finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. All'attuazione delle attivita' previste dal presente comma si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico- ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente. 10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse.»; g) al comma 11, le parole «All'attuazione delle attivita' previste ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle attivita' previste dai commi 5, 6 e 10-ter»; dopo le parole: «nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030».
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 8 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia). - 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa' di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2. Tale obbligo di periodicita' non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione. 1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga. 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. 2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non discriminatori. 3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso. 3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, e' definita la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui inferiori a 50 tep. 4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimita' di reti di teleriscaldamento o in prossimita' di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilita' tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento. 5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi. 6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformita' delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%(percento). ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attivita' di controllo potra' prevedere anche verifiche in situ. 7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'art. 16. 8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3, anche articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita' diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti. 9. Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001. 10. All'attuazione delle attivita' previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso art. 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente. 10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE e sentita la Conferenza delle Regioni, emana bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono le risorse disponibili, le modalita' di attuazione dei finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. All'attuazione delle attivita' previste dal presente comma si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico- ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso art. 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente. 10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse. 11. All'attuazione delle attivita' previste dai commi 5, 6 e 10-ter del presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso art. 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.». |
| Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole «UNI EN 15459», sono inserite le seguenti: «. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;»; b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese.»; c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilita' tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto. 5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione. 5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.»; d) al comma 6: 1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dai seguenti: «2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito; 2-bis) e' garantita al cliente finale la possibilita' di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;»; 2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinche' siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato 9.»; e) al comma 7, lettera d), le parole «dalla richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dalle richieste»; f) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura, altresi', che le societa' di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.»; g) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.»; h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: «8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinche': 1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso; 2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica; 3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformita' dell'allegato 9, punto 3; 4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo di lucro; 5) sia garantita all'utente la possibilita' di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; 6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea. 8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.».
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalita' con cui le imprese distributrici, in qualita' di esercenti l'attivita' di misura: a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e sulle relative fasce temporali; b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico. 3. Fatto salvo quanto gia' previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu' aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualita' di esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinche': a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato; b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilita' degli esercenti dell'attivita' di misura previste dalla normativa vigente, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione; c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale; d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili; e) siano adeguatamente considerate le funzionalita' necessarie ai fini di quanto previsto all'art. 11. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita' di misura assicurino che, sin dal momento dell'installazione dei contatori di fornitura, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico. 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unita' immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime: a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e' obbligatoria, entro il 30 giugno 2017, l'installazione, a cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio; b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita' immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese. 5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilita' tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto. 5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione. 5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione. 6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita' con cui, se tecnicamente possibile: a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinche', entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalita': 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale; 2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito; 2-bis) e' garantita al cliente finale la possibilita' di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; 3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica; 4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione; 5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura; b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinche' i clienti finali abbiano la possibilita' di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno: 1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione; 2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore; b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinche' siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato 9. 7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinche': a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso; b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura e' stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo; c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali: 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo; 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia; c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche' nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le societa' di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco e' predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed e' aggiornato, se del caso, con cadenza annuale; d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi; e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalita' piu' opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d'utenza. 8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura, altresi', che le societa' di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita' e di costi, la stessa Autorita' si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all'art. 15-bis del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90. 8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo. 8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinche': 1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso; 2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica; 3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformita' dell'allegato 9, punto 3; 4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo di lucro; 5) sia garantita all'utente la possibilita' di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; 6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea. 8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.». |
| Art. 10 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE. Tale rapporto e' articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di proporre le piu' efficaci azioni correttive.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al comma 1, l'Acquirente Unico, relativamente ai dati contenuti nel Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e SNAM, relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono i medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici.»; c) al comma 2, le parole «all'allegato 4, parte 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e all'allegato 4»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa all'uopo fissate.».
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10 (Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento). - 1. Entro il 30 ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE. Tale rapporto e' articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di proporre le piu' efficaci azioni correttive. 1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al comma 1, l'Acquirente Unico, relativamente ai dati contenuti nel Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e SNAM, relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono i medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il GSE effettua un'analisi costi-benefici relativa al territorio nazionale basata sulle condizioni climatiche, la fattibilita' economica e l'idoneita' tecnica conformemente all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e all'allegato 4. L'analisi costi-benefici e' finalizzata all'individuazione delle soluzioni piu' efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa all'uopo fissate. 4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce una banca dati sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura che i dati e le informazioni raccolti siano condivisibili dalle Regioni. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della suddetta banca dati: a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del GSE, con cadenza almeno annuale, le informazioni relative agli impianti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise; b) i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati relativi alla propria infrastruttura, ove non gia' trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di variazioni; c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano autorizzazioni o concedono agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati e alle modalita' di sostegno adottate; d) i titolari o i responsabili degli impianti di cogenerazione, fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile, dotano gli impianti stessi di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentate le unita' di cogenerazione con capacita' di generazione inferiore a 50 kWe, i cui soggetti titolari o responsabili dell'impianto, autocertificano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; e) TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le informazioni disponibili relative agli impianti di cogenerazione. Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati, le modalita' tecniche delle comunicazioni di cui alle precedenti lettere, secondo criteri di semplificazione ed efficienza. Con apposita convenzione tra il GSE e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalita' tecniche per la fornitura delle informazioni di cui alla lettera a) e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 5. In base ai risultati della valutazione effettuata a norma del comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, nonche' sono definite soglie, espresse in termini di calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere c) e d). Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale dal Ministero dello sviluppo economico che notifica alla Commissione le modifiche adottate. Qualora la valutazione di cui al comma 1 non individui un potenziale economicamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6. 6. Il decreto di cui al comma 5 individua le modalita' attraverso cui le Regioni e le Province autonome concorrono alla definizione delle misure ivi previste ed alla individuazione delle relative priorita' di intervento, in considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi dei piani energetico ambientali da esse adottati. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza, i comuni tengono conto di tali misure, e dispongono in merito valutando altresi' gli effetti sulla qualita' dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all'art. 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. 7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8, a decorrere dal 5 giugno 2014 e' fatto obbligo agli operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare un'analisi costi-benefici, conformemente all'allegato 4, parte 2, per le finalita' di seguito indicate: a) nuovi impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento; b) ammodernamento sostanziale di impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale conversione della produzione in cogenerazione ad alto rendimento; c) nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di valutare le possibilita' di uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento; d) nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti esistenti; e) installazione di un nuovo impianto di produzione di energia termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze. L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico non e' considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d) del presente comma, l'operatore si avvale del supporto delle societa' responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ove esistenti. 8. Sono esentate dall'analisi di cui al comma 7 le seguenti tipologie di impianto: a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva, progettati per essere in funzione per meno di 1500 ore operative annue calcolate come media mobile per un periodo di cinque anni; b) gli impianti che devono essere ubicati in prossimita' di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE. 9. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per gli interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla e), fatte salve le esenzioni apportate con il decreto di cui al comma 5, lo Stato ovvero le Regioni e gli Enti Locali, secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti, tengono conto: a) per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei risultati dell'analisi di cui al comma 7 garantendo che siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma; b) per le domande presentate decorrere dal 31 dicembre 2015, anche dei risultati della valutazione di cui al comma 1. 10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprieta' o bilancio, le autorita' di cui al comma 9 possono esentare singoli impianti dall'obbligo di applicare le opzioni considerate, anche quando i benefici siano superiori ai costi. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle indicazioni delle medesime autorita' competenti richiamate al comma 9, trasmette alla Commissione una notifica motivata di tale decisione entro tre mesi dalla data di adozione. 11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 fatte salve le eventuali esenzioni di detto decreto. 12. L'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, determinata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al rilascio, su richiesta dell'operatore, della garanzia di origine di elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine, contenente le informazioni di cui all'allegato 5. 13. La garanzia di origine e' rilasciata dal GSE secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia di origine: a) corrisponde a una quantita' standard di 1 MWh ed e' relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremita' dell'impianto e trasferita alla rete e puo' essere rilasciata solo qualora l'elettricita' annua da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale; b) e' utilizzabile dai produttori ai quali e' rilasciata affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento; c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica di attendibilita' dei dati forniti dal richiedente e della loro conformita' alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo; d) se rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea e' riconosciuta anche in Italia, purche' la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui all'allegato 5 e sempreche' provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorita' del Paese estero da cui l'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento viene importata. 14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GSE comunica tale rifiuto e la sua motivazione al Ministero dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione. 15. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, ferme restando le disposizioni transitorie previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 16. Ai fini della individuazione delle tecnologie di cogenerazione, del calcolo della produzione da cogenerazione e del metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione si applicano gli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base di indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico, al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della concorrenza: a) definisce gli standard di continuita', qualita' e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui all'art. 9, comma 1; b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalita' per l'esercizio del diritto di scollegamento; c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del presente articolo; d) individua condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di nuove unita' di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile; e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni. 18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo criteri di gradualita' anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza nel settore. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.». |
| Art. 11 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le Regioni e le Province autonome, le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.»; c) al comma 6, la lettera d) e' soppressa.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 12 (Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione). - 1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformita' alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, e alle disposizioni del presente decreto che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici. 2. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. 3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le Regioni e le Province autonome, le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore. 4. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. 5. I soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. 6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo per l'iscrizione agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA. a) ESCO certificate UNI CEI 11352; b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339; c) organizzazioni certificate ISO 50001; d) (soppressa).». |
| Art. 12 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica). - 1. Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA, di concerto con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed e' definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui e' rivolto ed include azioni volte a: a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti; b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione; c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia; d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia; e) prevedere attivita' di formazione e informazione rivolte agli amministratori di condominio, anche con il coinvolgimento delle relative associazioni di categoria a livello nazionale e regionale; f) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato; g) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalita' di accesso; h) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia; i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici; l) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa, aggiornata annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento, spiegazioni circa i diversi meccanismi incentivanti l'efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni. 3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seleziona uno o piu' soggetti altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento di una o piu' delle attivita' previste dal programma di cui al comma 1. 4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.». |
| Art. 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 e' abrogato; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e' considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.».
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 14 (Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica). - 1. I contratti di prestazione energetica stipulati dalla pubblica amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all'allegato 8 al presente decreto. 2. All'art. 4, comma 1 dell'allegato 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: "aa) per la prima stipula contrattuale, la riduzione stimata dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di prestazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;". 3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico e rendono disponibili al pubblico informazioni sulle migliori pratiche disponibili nell'attuazione dei suddetti contratti anche con il supporto di ENEA. 4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con le Regioni, integra il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio di cui all'art. 4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonche' per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni. Tali linee guida sono finalizzate, in particolare, a favorire: a) la gestione delle procedure autorizzative attraverso portali on-line accessibili da cittadini ed imprese e contenenti altresi' informazioni su vincoli emergenti dalla pianificazione urbanistica territoriale; b) uniformita' e snellimento della documentazione a supporto delle richieste autorizzative; c) applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria massimi, tali da non scoraggiare l'installazione di tecnologie efficienti. 6. (abrogato). 7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e' considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. 8. Al comma 9-bis, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: "d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengono installati uno o piu' generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.". 9. Il comma 9-ter, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito da seguente: "9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, e' obbligatorio: i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'art. 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti; iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'art. 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.". 10. I provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1 e all'art. 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, favorendo l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. 11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, e' prorogata la durata degli incentivi sino al 31 dicembre 2018, a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarita' dei progetti e purche' i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2018 e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salvaguardia dell'occupazione. 12. E' fatto divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle societa' di vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante. 12-bis. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche con il supporto dell'ANCI, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica.». |
| Art. 14 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alle lettere a) e b), la parola «2020», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2030»; b) al comma 3, alla lettera e), le parole «servizi.» sono sostituite dalle seguenti «servizi;» dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.»; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese, nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalita' di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilita' e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.»; d) al comma 5, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Fondo nazionale per l'efficienza energetica). - 1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo nazionale per l'efficienza energetica", di seguito "Fondo", che opera secondo le modalita' di cui al comma 2 e per le finalita' di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata: a) per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con il medesimo decreto di cui all'art. 5, comma 12, lettera a); b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2030 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2030 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'art. 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso art. 19; b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente impegnate e previa verifica delle disponibilita' accertate. 2. Il Fondo ha natura rotativa ed e' destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico - privato, societa' di progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due sezioni destinate rispettivamente a: a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie; b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica. 3. Il Fondo e' destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprieta' della Pubblica Amministrazione; b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare; e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi; e-bis) efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti. 4. Gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo, secondo le modalita' definite con i provvedimenti di cui al comma 5 e fermi restando i vincoli richiamati al comma 3. 4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese, nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalita' di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche di cui all'art. 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilita' e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea. 5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 3, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, nonche' le modalita' di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni. Nel quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni di maggior favore per interventi che presentino specifica valenza prestazionale volti a: a) creare nuova occupazione; b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio; c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; d) introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica; e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse alla generazione distribuita a biomassa. 6. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei secondo criteri, condizioni e modalita' stabilite con i provvedimenti di cui al comma 5. La dotazione del Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all'art. 16, comma 23. 7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera a) sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione destinata alla concessione di garanzie, di cui al comma 2, e' ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'art. 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 8. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati. 9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi puo' essere attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a societa' in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| Art. 15 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «commi 1 e 3, sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette»; b) al comma 6, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione»; c) al comma 7, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione»; d) al comma 9, le parole «nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti finali»; e) il comma 13 e' sostituito dai seguenti: «13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all'articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.»; f) al comma 18, la parola «1,» e' soppressa; g) al comma 20, la parola «1,» e' soppressa.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16 (Sanzioni). - 1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'art. 8, commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non e' effettuata in conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 2. L'esercente l'attivita' di misura che, nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, non fornisce ai clienti finali i contatori di fornitura aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto comma e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione. 3. L'esercente l'attivita' di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a norma dell'art. 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 4. L'esercente l'attivita' di misura che al momento dell'installazione dei contatori di fornitura non fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate secondo quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro. 5. L'esercente l'attivita' di misura che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di cui all'art. 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. 6. Nei casi di cui all'art. 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unita' immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unita' immobiliare. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 5-ter, la disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non e' tecnicamente possibile o non e' efficiente in termini di costi o non e' proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. 7. Nei casi di cui all'art. 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell'unita' immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unita' immobiliare, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unita' immobiliare. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 5-ter, la disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in termini di costi. 8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, lettera d), e' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. 9. L'impresa di distribuzione o le societa' di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono ai clienti finali presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'art. 9, comma 6, lettera a), sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascuna omissione. 10. L'impresa di distribuzione o la societa' di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici in conformita' a quanto previsto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'art. 9, comma 6, lettera b), e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente. 11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2500 euro per ciascuna violazione, l'impresa di vendita di energia al dettaglio: a) che non rende disponibili, con le modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico su richiesta formale del cliente finale, le informazioni di cui all'art. 9, comma 7, lettera a); b) che non offre al cliente finale l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e non fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'art. 9, comma 7, lettera b); c) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente alla fattura le informazioni di cui all'art. 9, comma 7, lettera c); d) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali da consentire a quest'ultimo di confrontare offerte comparabili. 12. L'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l'accesso ai dati relativi ai consumi e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione. 13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all'art. 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all'art. 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. 14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegati. 15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 sono irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 16. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita' amministrative competenti si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 17. L'autorita' amministrativa competente, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse da' avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione. 18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 17. 19. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 18 e alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione amministrativa a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere: a) l'indicazione dell'autorita' competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata; b) l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove e' possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonche' avere accesso agli atti; c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato puo' esercitare le facolta' di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni; d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 18; e) la possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7; f) la menzione della possibilita', nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si e' ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento. 20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 e' effettuato con le modalita' di versamento previste dall'art. 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento e' data mensilmente comunicazione all'autorita' amministrativa competente, con modalita' telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'art. 22 del predetto decreto legislativo. 22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attivita' di ispezione degli impianti termici di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. 23. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni del presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'art. 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono utilizzarli per la gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. 24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.». |
| Art. 16 Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
1. L'allegato 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' abrogato. |
| Art. 17
Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
1. All'allegato 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la parte 1 «Principi generali dell'analisi costi-benefici» e' abrogata.
Note all'art. 17: - Il testo dell'allegato 4 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «ALLEGATO 4 Analisi costi-benefici Parte 1 Principi generali dell'analisi costi-benefici (Abrogata). Parte 2 Principi ai fini dell'art. 10, comma 6 Se si progetta un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti progettati o l'ammodernamento progettato e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di elettricita' o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento e/o reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento. Nell'ambito di un dato limite geografico, la valutazione tiene conto dell'impianto progettato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilita' razionali (ad esempio la fattibilita' tecnica e la distanza). Il limite geografico e' stabilito in modo da includere l'impianto progettato e i carichi termici, quali edifici e processi industriali. Nell'ambito del limite geografico il costo totale della fornitura di calore ed elettricita' e' determinato per entrambi i casi e confrontato. I carichi termici comprendono i carichi termici esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento esistente nonche', nelle zone urbane, il carico termico e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una citta' fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento e/o ad essa collegati. L'analisi costi-benefici si basa su una descrizione dell'impianto progettato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempli la capacita' termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di riscaldamento. Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e raffreddamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore situati in prossimita'. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto progettato e di quello di confronto. I progetti con risultati positivi in termini di costi-benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).». |
| Art. 18 Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
1. All'allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, alla lettera a), le parole «e il potenziamento della rete» sono sostituite dalle seguenti: «, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti».
Note all'art. 18: - Il testo dell'allegato 7 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «ALLEGATO 7 Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione: a) elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento; b) forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui: i) una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione; ii) un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete; iii) un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente piu' di 24 mesi, tenuto conto di cio' che e' ragionevolmente praticabile e non discriminatorio; c) definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento. Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.». |
| Art. 19 Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
1. Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, e' aggiunto il seguente: «Allegato 9 - Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico 1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore. Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno. 2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo. Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi. Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresi' essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento. 3. Informazioni minime in fattura. Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni: a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore; b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonche' una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate; c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento; d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente allegato; e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture. Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui e' stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).». |
| Art. 20
Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e' sostituito dal seguente:
«Allegato I (previsto dall'articolo 3, comma 2) TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE TABELLA DI CONVERSIONE
===================================================================== | Fonte di energia | kJ (NCV) | kgep (NCV) | kWh (NCV) | +===================+=================+==============+==============+ | 1 kg di carbone | 28.500 | 0,676 | 7,917 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di carbon | | | | | fossile | 17.200-30.700 | 0,411-0,733 | 4,778-8,528 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ |1 kg di mattonelle | | | | | di lignite | 20.000 | 0,478 | 5,556 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di lignite | | | | | nera | 10.500-21.000 | 0,251-0,502 | 2,917-5,833 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di lignite | 5.600-10.500 | 0,134-0,251 | 1,556-2,917 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di scisti | | | | | bituminosi | 8.000-9.000 | 0,191-0,215 | 2,222-2,500 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di torba | 7.800-13.800 | 0,186-0,330 | 2,167-3,833 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ |1 kg di mattonelle | | | | | di torba | 16.000-16.800 | 0,382-0,401 | 4,444-4,667 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di olio | | | | | pesante residuo | 40.000 | 0,955 | 11,111 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di olio | | | | | combustibile | 42.300 | 1,010 | 11,750 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ |1 kg di carburante | | | | | (benzina) | 44.000 | 1,051 | 12,222 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di paraffina | 40.000 | 0,955 | 11,111 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di GPL | 46.000 | 1,099 | 12,778 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di gas | | | | | naturale (1) | 47.200 | 1,126 | 13,10 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di GNL | 45.190 | 1,079 | 12,553 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di legname | | | | |(umidita' 25%) (2) | 13.800 | 0,330 | 3,833 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di | | | | | pellet/mattoni di | | | | | legno | 16.800 | 0,401 | 4,667 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di rifiuti | 7.400-10.700 | 0,177-0,256 | 2,056-2,972 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 MJ di calore | | | | | derivato | 1.000 | 0,024 | 0,278 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kWh di energia | | | | | elettrica | 3.600 | 0,086 (***) | 1 (3) | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+
Fonte: Eurostat. 1) 93 % metano. 2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato. 3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica e' applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonche' basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilita' di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC. ***) Il valore di riferimento e' aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico.». |
| Art. 21
Disposizioni finali e abrogazioni
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' abrogato. 2. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 8, 12, 14, ove e' prevista idonea copertura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Guerini, Ministro della difesa
Franceschini, Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 21: - L'art. 17 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come abrogato dal presente decreto, recava: «Monitoraggio dell'attuazione». |
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