Gazzetta n. 177 del 15 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 15 giugno 2020
Individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero della difesa per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare l'art. 1:
comma 7, a mente del quale «Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...] sono individuati i dati di cui al comma 1, dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni [...] devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, [...], nel rispetto dei seguenti criteri:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessita' della struttura cui e' preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'art. 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
b) previsione che i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna»;
comma 7-bis, a mente del quale, al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui al citato comma 7, lettera c) del predetto art. 1, le amministrazioni ivi indicate possono individuare i dirigenti, compresi i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi ivi indicati;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 14;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», e, in particolare, l'art. 19, a mente del quale e' riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il codice dell'Ordinamento militare - COM e, in particolare gli articoli:
15, che attribuisce al Ministero della difesa i seguenti compiti e funzioni spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza: difesa e sicurezza militare del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree; pianificazione generale operativa delle Forze armate e interforze; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; concorso nelle attivita' di protezione civile e concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
88, a mente del quale lo strumento militare e' volto a consentire la permanente disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unita' terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree;
89, che definisce prioritario il compito di difesa dello Stato affidato alle Forze armate e riconosce alle stesse il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza internazionale e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni;
92, che attribuisce alle Forze armate ulteriori compiti in occasione di calamita' naturali e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza;
Tenuto conto che ai titolari degli incarichi dirigenziali apicali, ai sensi degli articoli 26, 29, 33 e 41 del COM, sono attribuite specifiche funzioni e compiti in materia di difesa e sicurezza nazionale in quanto sono investiti dell'approntamento dello strumento militare ed esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;
Visto l'art. 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84 recante «Ratifica ed esecuzione della dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, Eurogendfor, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Tenuto conto che l'Arma dei carabinieri e' Forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente, nonche', ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (Eurogendfor), e attraverso le sue articolazioni costituite dal Comando generale, dall'organizzazione addestrativa, dall'organizzazione territoriale, dall'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, dall'organizzazione mobile e speciale e dai reparti per esigenze specifiche:
concorre all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate;
concorre alla difesa integrata del territorio nazionale;
partecipa alle operazioni militari all'estero;
concorre alla tutela del bene della collettivita' nazionale in casi di pubbliche calamita';
fornisce all'autorita' individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'amministrazione della difesa, nonche' alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attivita' produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato;
esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare;
assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero;
concorre ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilita' di personale appartenente a reparti speciali;
assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumita' e della tutela della proprieta', ai sensi della legislazione vigente;
svolge le funzioni di struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
provvede ai servizi presso la Presidenza della Repubblica, alle scorte d'onore, ai servizi presso gli uffici giudiziari;
esercita funzioni di polizia giudiziaria e funzioni di sicurezza pubblica;
Tenuto conto che il comandante generale dell'Arma dei carabinieri presiede a tutte le attivita' nel settore operativo, addestrativo, tecnico-logistico, finanziario e amministrativo, nonche' a quelle concernenti l'organizzazione e il personale, sia in campo nazionale sia in campo internazionale, ed e' altresi' componente del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, del Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, oltreche' degli organismi collegiali previsti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Considerato che, prima dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, non e' possibile procedere, con riferimento ai dati dei titolari di incarichi dirigenziali, alla graduazione degli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ne' alla valutazione della possibilita' di prevedere la sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dati di cui alla lettera f) del medesimo art. 14, comma 1;
Tenuto conto delle richiamate peculiari funzioni svolte dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri e dai dirigenti apicali, finalizzate alla salvaguardia di beni giuridici fondamentali e di interessi pubblici di primaria rilevanza, e' necessario tutelare la riservatezza delle informazioni riguardanti i titolari di incarichi dirigenziali preposti allo svolgimento di attivita' operative, nonche' di controllo, coordinamento e indirizzo delle stesse, anche strategico, e di quelle ad esse funzionali e di supporto, ivi comprese le attivita' addestrative e di impulso, attesa la stretta connessione di queste ultime con lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
Ritenuto di dover procedere, fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'individuazione dei dirigenti delle Forze armate per i quali - in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna - non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei dirigenti chiamati a svolgere prevalentemente attivita' contrattuali di procurement i quali, per espressa previsione di legge o in ragione di specifiche finalita' di trasparenza, sono soggetti a particolari forme di pubblicita' e che, per questo motivo, non possono rientrare nel regime derogatorio;
Considerato che la definitiva individuazione delle suddette posizioni e' rimessa al regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

Decreta:

Art. 1
Individuazione dei titolari di incarichi dirigenziali del Ministero
della difesa per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art.
14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi ai seguenti titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) capo di Stato maggiore della difesa;
b) segretario generale della difesa;
c) capo di Stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
d) comandante del Comando operativo di vertice interforze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai dati riferiti ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso le articolazioni, ivi comprese quelle dipendenti, di seguito indicate:
a) Organizzazione centrale:
1) Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - TUOM;
2) Organismo indipendente di valutazione della performance;
3) Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
4) Ufficio centrale per le ispezioni amministrative;
5) Commissariato generale per le onoranze ai caduti;
b) Area tecnico-operativa interforze:
1) Stato maggiore della difesa, ad esclusione del direttore di Intendenza interforze;
2) Comando operativo di vertice interforze;
3) Enti interforze di cui all'art. 93 del TUOM;
4) Comando delle operazioni in rete;
5) Ispettorato generale della sanita' militare;
6) Raggruppamento autonomo del Ministero della difesa;
7) Circolo ufficiali delle Forze armate;
8) Enti/posizioni siti all'estero;
9) Enti Nato in Italia;
c) Area tecnico-amministrativa interforze:
1) Segretariato generale difesa/DNA;
2) Direzione armamenti terrestri, ad esclusione del direttore, vice direttore tecnico, vice direttore amministrativo, capo ufficio del direttore, capo ufficio programmazione e gestione finanziaria, capo ufficio coordinamento e omologazioni, capi reparto e capi divisione dipendenti;
3) Direzione armamenti navali, ad esclusione del direttore, vice direttore tecnico, vice direttore amministrativo, capo ufficio del direttore, capo ufficio programmazione e gestione finanziaria, capi reparto e capi divisione dipendenti;
4) Direzione armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilita', ad esclusione del direttore, vice direttore tecnico, vice direttore amministrativo, capo ufficio del direttore, capo ufficio omologazioni e assicurazioni di qualita', capo ufficio normativa tecnica generale, capi reparto e capi divisione dipendenti;
5) Direzione informatica telematica e tecnologie avanzate, ad esclusione del direttore, vice direttore tecnico, vice direttore amministrativo, capo ufficio programmazione e gestione finanziaria, capi reparto e capi divisione dipendenti;
6) Direzione generale per il personale militare;
7) Direzione generale per il personale civile;
8) Direzione dei lavori e del demanio, ad esclusione del direttore, vice direttore, capo ufficio del direttore, capo ufficio generale coordinamento tecnico, capo I ufficio, capo II ufficio, capi reparto e capi divisione dipendenti;
9) Direzione generale di commissariato e di servizi generali, ad esclusione del direttore, vice direttore, capo ufficio generale coordinamento tecnico, capo ufficio generale spese nazionali ed estere, capi reparto e capi divisione dipendenti;
10) UTTAT Nettuno, ad esclusione del direttore;
11) UTTER Torino, ad esclusione del direttore;
12) UTTCOM Napoli, ad esclusione del direttore;
13) UTTCOM Firenze, ad esclusione del direttore;
14) Direzione di amministrazione interforze (DIRAMINTER) Roma, ad esclusione del direttore;
15) UTAER Torino, ad esclusione del direttore;
16) UTTAER Milano, ad esclusione del direttore;
17) UTNAV Genova, ad esclusione del direttore;
18) UTNAV Roma, ad esclusione del direttore;
19) Direzione generale della previdenza militare e della leva;
20) Ufficio amministrazioni speciali, ad esclusione del direttore dell'ufficio;
21) Ufficio formazione specialistica e didattica;
22) Ufficio autonomo lavori Genio militare per il Ministero della difesa, ad esclusione del direttore dell'ufficio;
d) Esercito italiano:
1) Stato maggiore dell'Esercito, ad esclusione del direttore di Intendenza, del capo ufficio generale Centro responsabilita' amministrativa «E.I.», del vice capo ufficio generale Centro responsabilita' amministrativa «E.I.», del capo ufficio amministrativo centrale presso l'ufficio generale Centro responsabilita' amministrativa «E.I.»;
2) Comando per la formazione, la specializzazione e la dottrina, ad esclusione del direttore di Intendenza, direttore di Intendenza presso il Comando per la formazione e scuola di applicazione dell'Esercito, capo ufficio amministrazione presso l'Accademia militare;
3) Comando logistico dell'Esercito, ad esclusione del direttore di Intendenza, capo ufficio amministrazione presso il Policlinico militare Celio;
4) Comando Forze operative terrestri e Comando operativo Esercito, ad esclusione del direttore di Intendenza presso il Comando aviazione Esercito, direttore di Intendenza presso il Comando delle Forze speciali dell'Esercito, capo ufficio amministrazione presso il Centro di simulazione e validazione;
5) Comando militare della Capitale, ad esclusione del direttore di Intendenza, direttore amministrativo presso l'Istituto geografico militare;
6) Comando Forze operative Nord, ad esclusione del direttore di Intendenza e dei direttori di Intendenza presso le Brigate dipendenti;
7) Comando Forze operative Sud, ad esclusione del direttore di Intendenza e dei direttori di Intendenza presso le Brigate dipendenti;
8) Comando truppe alpine ad esclusione del direttore di Intendenza e dei direttori di Intendenza presso le Brigate dipendenti;
9) Comando NATO Rapid Deployable Corps ad esclusione del direttore di Intendenza presso la Brigata di supporto al NRDC ITA;
10) Comando delle Forze operative terrestri di supporto ad esclusione del capo ufficio amministrazione, direttore di Intendenza presso il Comando artiglieria, direttore di Intendenza presso il Comando artiglieria controaerei, direttore di Intendenza presso il Comando trasmissioni, direttore di Intendenza presso la Brigata informazioni tattiche;
e) Marina militare:
1) Stato maggiore della Marina, ad esclusione del capo ufficio generale Centro di responsabilita' amministrativa, capo ufficio contratti dell'ufficio generale Centro di responsabilita' amministrativa, direttore della Direzione di Intendenza Marina militare Roma;
2) Comando in capo della squadra navale;
3) Comando logistico della Marina militare, ad esclusione dei direttori delle Direzioni di commissariato, dei direttori degli Arsenali militari, dei direttori delle Direzioni Genio e dei direttori delle Direzioni di Intendenza del Comando marittimo Nord, del Comando marittimo Sud e del Comando marittimo Sicilia;
4) Comando scuole della Marina militare, ad esclusione del direttore della Direzione di commissariato Ancona;
5) Comando raggruppamento subacquei ed incursori «T. Tesei»;
6) Istituto idrografico Marina militare;
7) Direzione impiego personale militare;
8) Comando marittimo Capitale Roma;
f) Aeronautica militare:
1) Stato maggiore dell'Aeronautica, ad esclusione del capo ufficio generale Centro di responsabilita' amministrativa e del capo ufficio contratti beni e servizi dell'ufficio generale Centro di responsabilita' amministrativa;
2) Comando della squadra aerea;
3) Comando logistico dell'Aeronautica militare ad esclusione del direttore di commissariato e dei direttori dei reparti Genio;
4) Comando delle Scuole A.M./3ª regione aerea;
5) Direzione impiego personale militare dell'Aeronautica;
6) Ufficio generale del capo di Stato maggiore;
7) Ispettorato per la sicurezza del volo;
8) Ufficio generale di coordinamento della prevenzione antinfortunistica e della tutela ambientale;
9) Ufficio generale di coordinamento della vigilanza antinfortunistica;
10) Comando Aeronautica militare Roma, ad eccezione del direttore della Direzione di Intendenza;
g) Arma dei carabinieri:
1) Organizzazione centrale: dirigenti in servizio al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ad esclusione dei dirigenti con incarico di capo Centro unico contrattuale, capo ufficio approvvigionamenti, capo servizio amministrativo del Reparto autonomo, capo servizio amministrativo del Centro nazionale amministrativo;
2) Organizzazione addestrativa: dirigenti in servizio al Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri e alle articolazioni dipendenti, ad esclusione dei dirigenti con incarico di capo servizio amministrativo delle scuole ed enti addestrativi dipendenti;
3) Organizzazione territoriale: dirigenti in servizio ai comandi interregionali carabinieri e alle articolazioni dipendenti, ad esclusione dei dirigenti con incarico di capo servizio amministrativo dei Comandi legione carabinieri;
4) Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare: dirigenti in servizio al Comando carabinieri Unita' forestali, ambientali e agroalimentari e alle articolazioni dipendenti, ad esclusione dei dirigenti con incarico di capo servizio amministrativo del predetto Comando e di capo sezione finanziaria del Raggruppamento carabinieri per la biodiversita';
5) Organizzazione mobile e speciale: dirigenti in servizio al Comando Unita' mobili e specializzate carabinieri «Palidoro» e alle articolazioni dipendenti, ad esclusione dei dirigenti con incarico di capo servizio amministrativo del predetto Comando e delle articolazioni dipendenti;
6) Reparti per esigenze specifiche: dirigenti in servizio ai reparti e unita' dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche, compresi i dirigenti in servizio presso gli organismi interforze.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2020

Il Ministro: Guerini