Gazzetta n. 177 del 15 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 luglio 2020 |
Modifica del decreto 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»). |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato da emettere, tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa; Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2020), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; Vista la determina n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui decreto ministeriale sopraindicato; Ritenuta la necessita' di modificare nel decreto di massima il quarto comma dell'art. 6, prevedendo una diversa tempistica di corresponsione agli operatori delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste, e l'unico comma dell'art. 17 relativo alle modalita' di calcolo del controvalore nei Btp indicizzati;
Decreta:
Art. 1
L'art. 6, quarto comma, del decreto di massima viene sostituito dal seguente: «Detta provvigione verra' corrisposta trimestralmente, per il tramite della Banca d'Italia, e sara' calcolata, per le aste che regolano in ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, sulla base di una quota di sottoscrizione minima pari al 3% dell'ammontare totale emesso in ogni singola asta o sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto se inferiore a detta quota minima. Al quarto trimestre la provvigione verra' corrisposta sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto nel corso dell'intero anno solare al netto di quanto gia' corrisposto nei primi tre trimestri. La misura percentuale delle provvigioni dovute viene definita nei rispettivi decreti di emissione. Per la determinazione di tale misura, si fara' riferimento alla vita residua dei titoli». |
| Art. 2
L'art. 17, unico comma, del decreto di massima viene sostituito dal seguente: «Il controvalore da versare e' calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000. Il rateo reale di interesse e' calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali». |
| Art. 3
Entrata in vigore
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore a partire dal 3 luglio 2020. Roma, 3 luglio 2020
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |
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