Gazzetta n. 177 del 15 luglio 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33
Testo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».


Art. 1

Misure di contenimento
della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,)) e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
((7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorita' sanitaria e' applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.))
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
13. ((Le attivita' dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,)) e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del ((30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020,)) e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 2. (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con
efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema
necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure
di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro
della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto
i termini per il controllo preventivo della Corte dei
conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.»
«Art. 3. (Misure urgenti di carattere regionale o
infraregionale). - 1. Nelle more dell'adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a
tale momento, le regioni, in relazione a specifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte
di esso, possono introdurre misure ulteriormente
restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza
incisione delle attivita' produttive e di quelle di
rilevanza strategica per l'economia nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, a pena di
inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a
fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali
e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma
1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di
sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione
di legge previgente.»
- L'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2020, n. 32, reca: «Primi
interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:
«Art. 2. (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione
e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i
bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato
sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si
distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da
dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri
enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera
possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.»
- Il decreto del Ministro della salute del 30 aprile
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2
maggio 2020, reca: «Adozione dei criteri relativi alle
attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui
all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 26 aprile 2020».
 
Art. 1-bis
Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza
COVID-19

((1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto»;
b) al comma 9, dopo le parole: «per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 122 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal presente articolo:
«Art. 122. (Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'articolo 99. Le attivita' di protezione
civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione
civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione
civile in raccordo con il Commissario.
((1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.))

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, ((per la sottoscrizione dei protocolli di cui
al comma 1-bis))
e per le attivita' di cui al presente
articolo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo
scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul
Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono
versate su apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. Il Commissario e' altresi' autorizzato
all'apertura di apposito conto corrente bancario per
consentire la celere regolazione delle transazioni che
richiedono il pagamento immediato o anticipato delle
forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle
risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»
 
Art. 2

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.)) Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da cinque a trenta giorni.
2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.
((2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.))
3. ((Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452)) del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 650 del codice penale:
«Art. 650. (Inosservanza dei provvedimenti
dell'autorita'). - Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'autorita' per ragione di giustizia o
di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro
duecentosei»
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 3, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 4. (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro quattrocento a euro mille e non si applicano
le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650
del codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. Omissis.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.»
Si riporta il testo dell'art. 452 del codice penale:
«Art. 452. (Delitti colposi contro la salute pubblica).
- Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti
dagli articoli 438 e 439 e' punito:
1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi
per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di
morte;
2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi
per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso
in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si
applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da
un terzo a un sesto.»
- Si riporta il testo dell'art. 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
agosto 1934, n. 186, S.O.:
«Art. 260. - . Chiunque non osserva un ordine
legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di
una malattia infettiva dell'uomo e' punito con l'arresto da
3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad
euro cinquemila.
Se il fatto e' commesso da persona che esercita una
professione o un'arte sanitaria la pena e' aumentata.»
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.