IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; Visto, altresi', l'art. 5 del medesimo decreto, che istituisce una specifica misura di incentivo alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, operante secondo modalita' compatibili con la normativa europea, autorizzando a tal fine la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2020, stabilendo tra l'altro che: a) per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilita' degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui al citato art. 122 e' autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonche' finanziamenti agevolati; b) il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, in qualita' di soggetto gestore della misura; c) entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, il Commissario straordinario definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa; Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attivita' e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanita' pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale; Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 marzo 2020 - COM (2020) 112 final - «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19»; Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 - COM (2020) 1863 final - «Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recante n. 53 del 2 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 34, che detta disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale; Vista la circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, con la quale sono fornite indicazioni in ordine ai dispositivi di protezione individuali; Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 2020-C (2020) 1887 con la quale l'aiuto di Stato SA 56785 «product...» viene considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, punto 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020, con il quale il Dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell'art. 122 del piu' volte citato decreto-legge n. 18/2020; Vista l'ordinanza n. 4/2020 del Commissario straordinario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 24 marzo 2020, recante le disposizioni volte a consentire l'attuazione e la gestione, ad opera dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale prevista dall'art. 5 del decreto (di seguito anche «Ordinanza Commissariale»); Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della suddetta ordinanza, a partire dalle ore 12:00 del 26 marzo 2020 si e' aperto lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione; Considerato che il fabbisogno finanziario derivante dalle domande di agevolazione presentate supera la dotazione finanziaria di euro 50 milioni prevista dal citato art. 5 del decreto-legge n. 18/2020;
Dispone: la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 18/2020 e all'ordinanza commissariale n. 4/2020, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2020
Il Commissario straordinario Arcuri |