Gazzetta n. 178 del 16 luglio 2020 (vai al sommario) |
LIBERA UNIVERSITA' MEDITERRANEA |
DECRETO 25 giugno 2020 |
Emanazione del nuovo statuto. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto lo statuto vigente della Libera Universita' Mediterranea «Jean Monnet» approvato con decreto 10 aprile 2000 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 100 - del 2 maggio 2000; Vista la deliberazione del Senato accademico nella seduta del 31 gennaio 2020; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2020; Vista la proposta di nuovo statuto trasmessa al Ministero dell'universita' e ricerca in data 10 febbraio 2020; Vista la nota Ministero dell'universita' e della ricerca del 26 marzo 2020 (protocollo ministeriale: m_pi.AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE.U.0004024.26-03-2020); Vista la nota di riscontro della Libera Universita' Mediterranea (prot. LUM 1448/2020 del 16 aprile 2020) alla Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio - Ministero dell'universita' e della ricerca; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione nella seduta del 18 giugno 2020;
Decreta:
Art. 1
E' emanato lo statuto della Libera Universita' Mediterranea «Giuseppe Degennaro» di cui all'art. 2 del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Allegato
STATUTO
LIBERA UNIVERSITA' MEDITERRANEA «Giuseppe Degennaro»
Art. 1. Finalita' istituzionali
1. La Libera Universita' Mediterranea «Giuseppe Degennaro», brevemente denominata LUM «Giuseppe Degennaro», e' una universita' non-statale legalmente riconosciuta con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 100 del 2 maggio 2000. 2. L'Universita' LUM opera come istituzione culturale nel settore dell'alta formazione universitaria per garantire la realizzazione piena dei principi di liberta' «d'arte e scienza», in insegnamento ed apprendimento, solennemente affermati nella Carta costituzionale della Repubblica italiana; affinche', per mezzo dell'insegnamento e dell'operosa dedizione allo studio, capacita' e merito siano le ragioni, per ogni nuova generazione, del raggiungimento dei piu' alti gradi degli studi. 3. L'Universita' LUM si propone di formare generazioni di studenti educandoli al lavoro culturale e all'impegno intellettuale della ricerca scientifico-umanistica, affinche' essi siano in grado, in ogni contesto, di agire come liberi pensatori e di essere innovatori. 4. L'Universita' LUM promuove la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze scientifiche ed umanistiche, favorendo la ricerca intellettuale e lo scambio culturale in un contesto di piena internazionalizzazione dell'attivita' didattica e di ricerca. 5. Al fine di realizzare cio', l'Ateneo favorisce la mobilita' del personale accademico e degli studenti, nonche' la loro partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali. L'Universita' LUM per garantire la massima interdisciplinarita' delle attivita' formative, scientifiche e culturali puo' stipulare accordi interuniversitari con Atenei italiani e stranieri che prevedano l'istituzione di corsi di studio integrati e programmi di ricerca congiunti. 6. Impegnandosi nel favorire la ricerca d'eccellenza e la sua diffusione e valorizzazione, la LUM intende contribuire allo sviluppo culturale e socio-economico del Paese. 7. Secondo il dettato del suo fondatore, senatore Giuseppe Degennaro, l'Universita' LUM realizza ogni sua attivita' didattica e di ricerca perseguendo l'obiettivo di creare professionalita' d'eccellenza intellettualmente pronte per inserirsi nel mondo delle professioni, delle istituzioni pubbliche e private, dell'impresa. Cio' nella consapevolezza che per assicurare lo sviluppo economico e civile della Repubblica sia fondamentale garantire, per ogni cittadino, il diritto allo studio, attraverso un'offerta formativa di alta qualita' ispirata a criteri di efficienza, efficacia e di eticita'. 8. La comunita' universitaria dell'Universita' LUM, composta da studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, contribuisce, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento delle finalita' istituzionali. La comunita' universitaria, per mezzo degli organi statutari, ha la responsabilita' primaria della qualita' dei servizi didattici offerti dall'Ateneo e della realizzazione piena dei processi che ne determinano l'assicurazione. 9. L'assicurazione della qualita' dell'apprendimento e dell'insegnamento, nel quadro dell'integrita' e della piena liberta' accademica, e' finalita' primaria della politica d'Ateneo ed e' parte della sua strategia di gestione. L'assicurazione della qualita' della didattica, della ricerca e dei processi di diffusione e condivisione del sapere e' realizzata promuovendo la massima partecipazione di ogni membro della comunita' universitaria e coinvolgendo portatori di interessi esterni che favoriscano e migliorino il legame tra l'Ateneo e la societa' civile. 10. La missione educativa dell'Universita' LUM si realizza attraverso l'istituzione e realizzazione di corsi di studio che forniscano agli studenti conoscenze accademiche e competenze trasferibili che determinino la loro crescita culturale e possano trovare applicazione nelle loro future carriere. I corsi di studio sono erogati garantendo l'assunzione, da parte degli studenti, di un ruolo attivo nello sviluppo del processo di apprendimento. L'Universita' LUM, al fine di realizzare un miglioramento continuo dei corsi di studio, ne monitora e rivede periodicamente la strutturazione valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti e la persistenza della loro rispondenza rispetto alle reali esigenze degli studenti e della societa'. 11. L'Universita' LUM adotta processi equi e trasparenti, nel pieno rispetto del principio delle pari opportunita', per il reclutamento del corpo docente, garantendo il suo aggiornamento in una logica di crescita e rinnovamento delle competenze. 12. L'Universita' LUM, promuovendo l'innovazione dei metodi di insegnamento e l'uso coerente delle nuove tecnologie, incoraggia ogni attivita' accademica che rafforzi il legame tra didattica e ricerca. 13. L'Universita' LUM garantisce la raccolta, l'analisi e l'uso delle informazioni rilevanti ai fini di una efficace gestione di ogni attivita' formativa. L'Universita' LUM garantisce la pubblicita' delle informazioni. 14. L'Universita' LUM partecipa, pur nella sua autonomia, ai processi di assicurazione esterna della qualita' realizzati dalle istituzioni legislativamente deputate all'amministrazione del Sistema universitario nazionale. 15. L'Universita' nel proseguire i suoi fini istituzionali si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona ed impegnera' nella propria opera i docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti. 16. L'Universita' si impegna a promuovere il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali, organizzando inoltre servizi di tutoraggio finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi. 17. Gli scopi precipui dell'universita', nella visione del suo fondatore senatore Giuseppe Degennaro, sono quelli di diffondere la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attivita' di ricerca e di insegnamento, nonche' la collaborazione scientifica con istituzioni italiane e straniere. L'universita' riconosce inoltre il ruolo fondamentale della ricerca e, per meglio promuoverla, favorira' la collaborazione interdisciplinare e di gruppo tra i vari organi dell'universita' e altre strutture universitarie italiane e straniere. |
| Art. 2
Capo I - Disposizioni generali art. 1 - Finalita' istituzionali; art. 2 - Dotazione finanziaria; art. 3 - Fonti normative; art. 4 - Personalita' giuridica; art. 5 - Attivita' istituzionali; Capo II - Organi di governo dell'universita' art. 6 - Organi; art. 7 - Consiglio di amministrazione; art. 8 - Presidente del consiglio di amministrazione; art. 9 - Comitato esecutivo; art. 10 - Consigliere delegato; art. 11 - Rettore; art. 12 - Senato accademico; art. 13 - Direttore generale; Capo III - Organi e strutture di monitoraggio, consultivi e di disciplina art. 14 - Organi e strutture; art. 15 - Collegio revisori dei conti; art. 16 - Nucleo di valutazione; art. 17 - Presidio della qualita'; art. 18 - Consiglio degli studenti; art. 19 - Advisory board; art. 20 - Collegio di disciplina; Capo IV - Strutture didattiche e di ricerca art. 21 - Organizzazione; art. 22 - Dipartimento; art. 23 - Il direttore di dipartimento; art. 24 - Consiglio di dipartimento; art. 25 - Commissione paritetica docenti-studenti; art. 26 - Gruppo di assicurazione della qualita' della didattica; art. 27 - Gruppo di assicurazione della qualita' della ricerca; art. 28 - Consiglio di corso di studio; art. 29 - Le scuole universitarie; art. 30 - Centri di ricerca; art. 31 - Personale tecnico-amministrativo; art. 32 - Personale accademico; art. 33 - Partecipazioni a societa' e a forme associative; art. 34 - Riunioni telematiche; art. 35 - Norme transitorie e finali; art. 36 - Entrata in vigore. |
| Art. 2. Dotazione finanziaria
1. L'Universita' LUM appartiene alla categoria delle universita' previste dall'art.1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni, ed e' posta sotto l'indirizzo ed il coordinamento dello Stato esercitato dal Ministero competente. 2. L'Universita' LUM e' promossa dall'associazione «Libera Universita' Mediterranea» e dalla Fondazione «Caterina Degennaro», le quali ne garantiscono il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicurano la dotazione finanziaria ed il mantenimento. 3. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Universita' LUM sono altresi' destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti, a qualunque titolo. |
| Art. 3. Fonti normative
1. Nella organizzazione e gestione di ogni sua attivita' istituzionale, l'Universita' LUM opera nel pieno rispetto delle disposizioni costituzionali e di ogni disposizioni di legge inerente, in maniera diretta o indiretta, le universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. 2. Sono fonti normative il presente statuto, il codice etico, i regolamenti richiamati nello statuto stesso, nonche' gli ulteriori regolamenti disciplinanti specifiche materie ed approvati dal consiglio di amministrazione. 3. Le modifiche allo statuto sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. |
| Art. 4. Personalita' giuridica
1. L'Universita' LUM, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica ed autonomia didattica amministrativa e disciplinare esercitata nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario, nonche' nei limiti del presente Statuto. 2. L'Universita' LUM ha sede in Provincia di Bari, nel Comune di Casamassima. |
| Art. 5. Attivita' istituzionali
1. L'Universita' LUM, secondo quanto previsto dalla legge in materia, promuove e realizza l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici. 2. L'Universita' LUM conferisce i seguenti titoli di studio aventi valore legale: laurea (L); laurea magistrale (LM); diploma di specializzazione; dottorato di ricerca. 3. L'Universita' LUM rilascia inoltre il titolo di Master universitario di primo o secondo livello, nonche' specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento da essa organizzati nell'ambito delle proprie scuole di specializzazione. 4. L'Universita' LUM realizza ogni attivita' propedeutica all'insegnamento superiore ed all'esercizio delle professioni. 5. L'Universita' LUM opera per favorire e sostenere l'imprenditorialita' e la professionalita' dei propri studenti e dei propri diplomati, laureati e dottori di ricerca. 6. L'Universita' LUM promuove la realizzazione di programmi di ricerca anche in collaborazione con altri atenei, centri di ricerca, soggetti appartenenti al mondo dell'impresa, delle professioni, della pubblica amministrazione. 7. L'Universita' LUM promuove iniziative per l'aggiornamento continuo del proprio personale accademico e tecnico-amministrativo. 8. L'Universita' LUM attiva iniziative editoriali anche in collaborazione con soggetti altri rispetto a quelli appartenenti al mondo accademico. 9. L'universita' LUM promuove e realizza iniziative culturali anche in collaborazione con poli museali, biblioteche, fondazioni di settore, associazioni di categoria e ordini professionali. |
| Art. 6. Organi
1. Sono organi di governo dell'Universita' LUM: consiglio di amministrazione; presidente del consiglio di amministrazione; comitato esecutivo; consigliere delegato; rettore; Senato accademico; direttore generale. |
| Art. 7. Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria periodica e di gestione del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' istituzionali. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto da quindici membri in rappresentanza dei due enti promotori, del corpo accademico e degli studenti. 3. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare, almeno per un triennio, un contributo per il funzionamento dell'universita'. 4. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne. 5. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, fatta eccezione per il mandato dei rappresentanti degli studenti che e' di durata biennale. 6. Il mandato di consigliere di amministrazione e' rinnovabile. 7. I due enti promotori dell'universita' designano alla carica di consigliere di amministrazione dell'Ateneo otto loro rappresentanti oltre ai loro rispettivi presidenti che ne sono membri di diritto. 8. Il rettore e' membro di diritto del consiglio di amministrazione; 9. Sono membri del consiglio di amministrazione: a) due professori di ruolo dell'universita' nominati dal Senato accademico su proposta del rettore; b) due rappresentanti eletti degli studenti LUM che siano in corso all'atto della nomina. 10. Il mandato di consigliere di amministrazione e' rinnovabile. In caso di cessazione anticipata di un consigliere nominato, si procede alla sua sostituzione con le medesime modalita' di nomina. Il consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria del consigliere cessato. Nel caso di cessazione anticipata di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti. 11. Il consiglio di amministrazione e' costituito validamente in presenza della maggioranza dei componenti. 12. Il consiglio di amministrazione, salvo i casi di differenti quorum espressamente previsti dal presente statuto, delibera a maggioranza dei presenti. Il voto e' palese e la sua espressione non puo' essere delegata. 13. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Ateneo. 14. Delle sedute e delle deliberazioni assunte e' redatto verbale ad opera del segretario che, di seguito, ne cura la custodia. Il segretario e' nominato, nella prima seduta valida, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del presidente. 15. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in seduta plenaria. 16. Il consiglio di amministrazione delibera in merito a: a) attivazione o soppressioni di dipartimenti, scuole universitarie, centri di ricerca, unita' funzionali e strutture di servizio, corsi di studio e sedi universitarie o tutoraggio. Per tali deliberazioni si richiede parere non vincolante del Senato accademico; b) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei componenti, del regolamento generale di Ateneo (ove previsto); c) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei componenti, dei regolamenti, proposti dal Senato accademico, delle strutture universitarie; d) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei componenti, del regolamento contabile dell'universita'; e) approvazione del bilancio di previsione e bilancio di esercizio. f) adozione del piano strategico pluriennale sentito il parere non vincolante del Senato accademico; g) approvazione della programmazione relativa al personale accademico e tecnico-amministrativo; h) assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'universita'; i) nomina e revoca del rettore, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione, sentito il parere degli enti promotori; j) conferimento dell'incarico di direttore generale, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione; k) nomina e revoca, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione, del prorettore vicario che, in caso di assenza o impedimento del rettore stesso lo sostituisce; l) nomina e revoca dei direttori dei dipartimenti, i direttori delle scuole universitarie; m) costituzione e revoca dei consigli di corso di studio e nomina e revoca dei coordinatori dei corsi di studio, su proposta del direttore del Dipartimento competente e sentito il parere del Senato accademico; n) nomina e revoca dei coordinatori dei corsi di dottorato su proposta del consiglio di Dipartimento competente e sentito il parere del Senato accademico; o) nomina e revoca del consigliere delegato; p) nomina e revoca, su proposta del Senato accademico, sino ad un massimo di tre docenti a contratto quali rappresentanti della categoria nei consigli di Dipartimento. 17. Il consiglio di amministrazione inoltre: a) esprime parere vincolante in merito alla nomina dei prorettori; b) esprime parere vincolante in merito alla nomina, da parte del rettore, dei componenti del presidio della qualita' di Ateneo, delle commissioni paritetiche docenti-studenti, dei gruppi di assicurazione della qualita' della didattica e dei gruppi di assicurazione della qualita' della ricerca; c) delibera, su proposta del Senato accademico, i posti di ruolo e di ricercatore da bandire, nonche' eventuali posti di ruolo e non di ruolo attivati sulla base di specifici finanziamenti esterni; d) nomina, all'esito delle procedure di selezione come normate dai relativi regolamenti, i professori di ruolo e i ricercatori; e) delibera in materia di assunzioni del personale tecnico-amministrativo, nonche' sui principi generali e gli indirizzi relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale; f) delibera in merito ai procedimenti disciplinari a carico del personale tecnico-amministrativo e a carico del personale accademico; g) approva annualmente, all'esito delle procedure di consultazione stabilite dai relativi regolamenti di Ateneo, l'attivazione dei corsi di studio e dei relativi insegnamenti; h) approva, su proposta del consiglio di Dipartimento e sentito il parere del Senato accademico, il conferimento dei contratti di insegnamento e approva, previa delibera del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo; i) approva, su proposta del consiglio di Dipartimento e sentito il parere del Senato accademico, il regolamento di Dipartimento; j) delibera, su proposta del Senato accademico e sentiti gli organi accademici interessati, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonche' dei dottorati di ricerca; k) nomina e revoca, tra i suoi membri, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione, i due vice-presidenti di cui uno vicario del presidente. E' facolta' del consiglio attribuire specifiche deleghe ai vice-presidenti; l) nomina e revoca il consigliere delegato su proposta del Presidente; m) nomina e revoca i componenti del collegio dei revisori dei conti; n) nomina e revoca il Comitato esecutivo attribuendone i poteri; o) nomina e revoca il nucleo di valutazione ed il presidente dello stesso; p) nomina e revoca il collegio di disciplina ed il presidente dello stesso; q) nomina e revoca, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione, i membri dell'Advisory Board; r) approva il regolamento delle scuole universitarie, nomina il direttore scientifico e il direttore operativo; s) nomina il direttore del centro di ricerca, su proposta del consiglio di Dipartimento e sentito il parere del Senato accademico; t) delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento di Lauree «Honoris causa»; u) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, in merito ad eventuali modifiche dello statuto o all'adozione del nuovo; v) delibera in merito all'eventuale cambiamento di sede legale amministrativa e didattica. |
| Art. 8. Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' il legale rappresentante dell'Universita' LUM; egli esercita tutte le funzioni derivanti dal suddetto ruolo secondo normativa vigente. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo e' nominato, d'intesa tra i due enti promotori dell'universita', tra i loro rispettivi presidenti. 3. Il presidente entra in carica al momento della sua nomina da parte degli enti promotori che ne danno immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori. Il presidente nominato provvede senza indugio a convocare il consiglio di amministrazione per la ratifica in un'apposita seduta. 4. In caso di dimissioni dalla carica, il presidente del consiglio di amministrazione ne da' comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione. 5. In caso di vacatio della carica di presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza legale dell'Ateneo e' assunta pro-tempore dal presidente dell'altro ente promotore. 6. Il presidente del consiglio di amministrazione e' membro di diritto del Senato accademico e dei consigli delle scuole universitarie. 1. Il rettore e' nominato, a maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione, sentito il parere degli enti promotori, tra i professori di ruolo di prima fascia delle universita' italiane o di professori di pari livello in universita' straniere. La nomina viene comunicata al Ministero competente. 8. Sono compiti precipui del Presidente del consiglio di amministrazione: a) convocare e presiedere le sedute del consiglio di amministrazione; b) dare esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione; c) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del rettore e del prorettore vicario; d) proporre al consiglio di amministrazione la nomina dei due vice-presidenti; e) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale; f) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del consigliere delegato; g) delegare ai due vice-presidenti o al consigliere delegato specifiche funzioni di propria esclusiva competenza; h) adottare con procedura d'urgenza le deliberazioni che si rendono necessarie in relazione alle materie attribuite al consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica alla prima seduta utile dell'organismo competente. |
| Art. 9. Comitato esecutivo
1. Il consiglio di amministrazione, al proprio interno, puo' istituire e sciogliere, a maggioranza assoluta, un comitato esecutivo formato da non meno di cinque membri, scelti tra i consiglieri. Qualora nominato, il consigliere delegato e' membro di diritto del comitato esecutivo. 2. Il Comitato esecutivo e' presieduto di diritto dal Presidente del consiglio di amministrazione. 3. Alle sedute del comitato esecutivo partecipa senza diritto di voto, il direttore generale dell'Ateneo. 4. Il consiglio di amministrazione definisce all'uopo i poteri delegati al comitato esecutivo. Non sono delegabili i poteri di: a) nomina del rettore; b) nomina del direttore generale; c) nomina dei direttori di Dipartimento; d) nomina dei direttori delle scuole universitarie; e) approvazione del bilancio di previsione e bilancio di esercizio; f) revisione dello statuto. |
| Art. 10. Consigliere delegato
1. Il consigliere delegato e' nominato dal consiglio di amministrazione, al suo interno, a maggioranza assoluta. 2. Il consigliere delegato, salvo rinuncia o sostituzione ad opera del consiglio di amministrazione, dura in carica quanto il consiglio stesso e puo' essere riconfermato. 3. Il consigliere delegato e' membro di diritto del comitato esecutivo qualora questo sia istituito. 4. Il consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal consiglio di amministrazione e dal presidente. Sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il presidente, quando non sia stato nominato il vice-presidente vicario. |
| Art. 11. Rettore
1. Il rettore e' nominato, a maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione, sentito il parere degli enti promotori, tra i professori di ruolo di prima fascia delle universita' italiane o di professori di pari livello in universita' straniere. La nomina viene comunicata al Ministero competente. 2. Il rettore resta in carica tre anni. Il suo mandato e' rinnovabile una sola volta. Il mandato di rettore puo' essere revocato, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione. 3. Il rettore nomina i prorettori sentito il parere vincolante del consiglio di amministrazione. 4. Il rettore esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche dell'universita'. Egli e' garante del perseguimento delle finalita' istituzionali dell'universita' secondo criteri di qualita' nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 5. Il rettore concorre a determinare e realizzare le strategie di sviluppo dell'universita' stabilite dal piano strategico pluriennale, riferendo al consiglio di amministrazione in merito all'attivita' didattica e scientifica. 6. Il rettore rappresenta la comunita' didattica e scientifica universitaria ed e' membro di diritto del consiglio di amministrazione. 7. Il rettore nomina, su proposta del Senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione: a) il presidio della qualita' di Ateneo; b) la Commissione paritetica docenti-studenti; c) i gruppi di assicurazione della qualita' della didattica; d) i gruppi di assicurazione della qualita' della ricerca. 8. Il rettore esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico, nonche' in quelli a carico degli studenti, le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente, dal presente statuto, e dai regolamenti d'Ateneo. Ogni provvedimento disciplinare a carico del personale accademico sara' proposto dal rettore e deliberato dal consiglio di amministrazione. 9. Il rettore e' membro di diritto del Senato accademico, dei consigli di Dipartimento, dei consigli delle scuole universitarie. |
| Art. 12. Senato accademico
1. Il Senato accademico e' composto da: a) rettore, che lo presiede; b) prorettore vicario, ove nominato; c) presidente del consiglio di amministrazione; d) direttori dei dipartimenti di cui si compone l'universita'; e) un rappresentante degli studenti limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti; 2. Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Ateneo. 3. Per le materie di loro competenza potranno essere chiamati a partecipare alle sedute del Senato accademico i prorettori, i coordinatori di corsi di studio, i coordinatori di corsi di dottorato, i direttori delle scuole universitarie, i direttori di centri di ricerca. 4. Il Senato accademico e' validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni del Senato accademico sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' tra voti favorevoli e non favorevoli prevale il voto del presidente del Senato accademico. 5. Il Senato accademico svolge funzione di indirizzo, coordinamento e controllo del settore accademico dell'universita', assicurando il coordinamento, in ordine alla didattica ed alla ricerca, tra i dipartimenti, le scuole universitarie e i centri di ricerca. Il Senato accademico svolge le sue funzioni nel quadro delle finalita' e degli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione. 6. Il Senato accademico ha competenza in merito a: a) esprimere parere in materia di attivazione o soppressioni di dipartimenti, dipartimenti di ricerca, scuole universitarie, centri di ricerca, unita' funzionali e strutture di servizio, corsi di studio e sedi universitarie o tutoraggio proponendone l'approvazione al consiglio di amministrazione; b) esprimere parere in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti con riferimento al piano strategico pluriennale di Ateneo la cui adozione e modifica spetta al consiglio di amministrazione; c) proporre al consiglio di amministrazione la nomina di un numero massimo di tre docenti a contratto incaricati dei corsi, quali rappresentanti della categoria nei consigli di Dipartimento e nei consigli di corso di studio (ove istituiti). d) proporre al consiglio di amministrazione l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonche' dei dottorati di ricerca, previo parere del consiglio di Dipartimento; e) proporre al rettore la nomina dei componenti presidio della qualita'; dei gruppi di assicurazione della qualita' della didattica e dei gruppi di assicurazione della qualita' della ricerca. f) deliberare il regolamento didattico di Ateneo, nonche' le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione; g) esprimere parere in merito al regolamento di Dipartimento la cui approvazione spetta al consiglio di amministrazione; h) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione i regolamenti per le scuole universitarie, nonche' il codice etico; i) definire le esigenze di copertura di posti di docente di ruolo o a contratto, nonche' di posti di ricercatore: j) proporre al consiglio di amministrazione i posti di ruolo vacanti o di ricercatore da bandire nonche' eventuali posti di ruolo e non di ruolo attivati sulla base di specifici finanziamenti esterni; k) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo; l) esprime parere in merito alla nomina dei coordinatori dei corsi di studio, nonche' i coordinatori dei corsi di dottorato proposti dal consiglio di Dipartimento ed in merito alla nomina dei direttori dei centri di ricerca la cui nomina spetta al consiglio di amministrazione; m) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari piu' gravi della censura. |
| Art. 13. Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente del consiglio di amministrazione. Dura in carica tre anni e la sua carica e' rinnovabile. 2. Al direttore generale e' attribuita funzione di gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il direttore generale esercita tale funzione in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione. 3. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute: a) del consiglio di amministrazione; b) del comitato esecutivo; c) del Senato accademico. 4. Il direttore generale relaziona annualmente al consiglio di amministrazione, sull'attivita' amministrativa dell'universita'. 5. Il direttore generale opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 14. Organi e strutture
1. Sono organi di monitoraggio: a) Collegio revisori dei conti; b) nucleo di valutazione; c) Presidio della qualita'. 2. Sono strutture consultive: a) consiglio degli studenti; b) Advisory Board. 3. E' struttura di disciplina: a) Collegio di disciplina. |
| Art. 15. Collegio revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti e due supplenti che non devono rivestire la qualifica di personale dipendente dell'Ateneo; le funzioni di componenti effettivi sono ricoperte da membri scelti fra professionisti iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero delle finanze. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio di amministrazione, che ne nomina altresi' il Presidente. 3. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica. L'attivita' e le funzioni del collegio dei revisori sono disciplinate dal regolamento contabile dell'universita' approvato come da art. 7, comma 16 (d) dello statuto. Per tutto cio' non espressamente previsto nel presente Statuto si applica la normativa nazionale in merito. 4. Ai revisori dei conti spettano, inoltre, tutte le funzioni che la normativa nazionale in materia attribuisce loro. |
| Art. 16. Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione e' nominato dal consiglio di amministrazione dell'universita' che ne elegge altresi' il presidente. 2. Il nucleo di valutazione e' composto da non meno di cinque membri, di cui: due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in campo non accademico esterni all'Ateneo; due tra personale docente e non docente dell'Ateneo; uno studente. 3. Il nucleo di valutazione resta in carica tre anni. Il mandato di ciascun membro del nucleo puo' essere rinnovato una sola volta. 4. Modalita' organizzative interne del nucleo di valutazione e specifiche funzioni, nonche' modalita' di raccordo operativo con gli altri organi dell'universita' sono stabilite in apposito regolamento universitario in merito. 5. Il nucleo di valutazione ha funzioni di verifica della qualita' e dell'efficacia della didattica, della ricerca e della terza missione nonche' della strutturazione del personale. 6. Il presidente del nucleo di valutazione relaziona annualmente al consiglio di amministrazione circa l'attivita' del nucleo. |
| Art. 17. Presidio della qualita'
1. L'Universita' LUM, al fine di assicurare il miglioramento continuo delle sue attivita' e dei suoi servizi, adotta un sistema di Assicurazione della qualita' della didattica, della ricerca e della terza missione. Per assolvere a tale compito, l'Universita' LUM istituisce il Presidio della qualita' di Ateneo. 2. Il Presidio della qualita', previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, e' nominato dal rettore, su proposta del Senato accademico, ed e' composto da almeno un presidente, un docente per ciascun Dipartimento, e da un responsabile tecnico-amministrativo. 3. Il Presidio della qualita' svolge funzioni di: a) consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sull'assicurazione della qualita'; b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione delle politiche per l'assicurazione della qualita' dell'Ateneo; c) organizzazione e gestione delle attivita' di formazione del personale coinvolto nell'assicurazione della qualita'; d) organizzazione e verifica del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita'; e) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualita'. 4. Il Presidio della qualita' definisce linee guida per la gestione di specifici processi a livello di Ateneo, di corso di studio e di Dipartimento, coerenti con i parametri e gli indicatori previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione nazionale vigente finalizzata al riesame ed all'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. 5. Con riferimento ai macro-processi che caratterizzano il sistema di assicurazione della qualita' dell'Ateneo, il Presidio delle qualita' ha la responsabilita' della gestione dei processi di: a) monitoraggio della qualita' della didattica; b) monitoraggio della qualita' della ricerca; c) monitoraggio della qualita' della terza missione; d) monitoraggio del processo formativo. |
| Art. 18. Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti ha funzione di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti ed opera come organo consultivo dell'universita'. 2. Sono membri di diritto del consiglio degli studenti: a) gli studenti eletti negli organi collegiali dell'universita'; b) gli studenti eletti in rappresentanza dell'universita' in qualsiasi altro organo esterno all'universita' stessa. 3. Il presidente del consiglio degli studenti e' nominato nella prima seduta a maggioranza assoluta tra i suoi membri. 4. Il consiglio degli studenti: a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni degli studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'universita'. 5. Il presidente del consiglio degli studenti relaziona annualmente al Senato accademico che esprime parere in merito. La relazione ed il parere del Senato sono trasmessi al consiglio di amministrazione. |
| Art. 19. Advisory Board
1. L'Advisory Board e' costituito da non meno di tre personalita' di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori di attivita' dell'universita', ovvero da personalita' che si sono distinte per il sostegno ed il supporto al progresso delle scienze e della cultura. 2. L'Advisory Board si riunisce almeno due volte l'anno ed esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal presidente o dal consiglio di amministrazione. 3. I membri dell'Advisory Board sono nominati per un mandato triennale, rinnovabile dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione. Il coordinatore dell'Advisory Board e' nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione. |
| Art. 20. Collegio di disciplina
1. Il Collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari per violazione dei regolamenti e del codice etico dell'universita' da parte dei professori e dei ricercatori. I procedimenti disciplinari sono svolti assicurando il massimo grado di imparzialita' e garantendo la terzieta' dell'istruttoria. 2. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, ed esprime parere conclusivo. 3. Il Collegio di disciplina e' nominato dal consiglio di amministrazione dell'universita' scegliendo tra professori e ricercatori preferibilmente esterni. Il consiglio di amministrazione nomina altresi' il presidente del Collegio di disciplina. 4. Il Collegio di disciplina e' composto da tre membri: un professore di prima fascia; un professore di seconda fascia; un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. 5. Il Collegio di disciplina resta in carica tre anni. Il mandato di membro del Collegio non e' rinnovabile. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 6. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che, a termine di legge, possa dar luogo ad una sanzione piu' grave della censura entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio. Il provvedimento disciplinare della censura e' adottato dal rettore. 7. Nel caso in cui il procedimento disciplinare veda sottoposto ad azione per illeciti commessi il rettore, l'avvio dello stesso spetta al professore decano dell'Ateneo il quale adotta altresi' il provvedimento di censura, essendo state espletate tutte le procedure di cui ai commi 6, 8 e 9 del presente articolo. 8. Il Collegio di disciplina, udito il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore, o dal professore decano per i provvedimenti di cui al comma 7. Il Collegio puo' chiamare in audizione il rettore, o altresi' il professore decano per i provvedimenti di cui al comma 7. Il procedimento istruttorio termina con la formulazione di una proposta di provvedimento sanzionatorio o di archiviazione. Il Consiglio di disciplina trasmette gli atti al consiglio di amministrazione dell'universita' per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. 9. Entro trenta giorni, dalla ricezione della proposta del Consiglio di disciplina, il consiglio di amministrazione dell'universita', riunito senza i rappresentanti degli studenti, infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina. Per le modalita' di sospensione dei termini dei vari gradi del procedimento si applica la normativa vigente in materia. |
| Art. 21. Organizzazione
1. Sono organi accademici afferenti alla strutturazione didattica e di ricerca dell'Ateneo: a) i dipartimenti; b) le scuole; c) ogni altra struttura destinata alla ricerca istituita da consiglio di amministrazione dell'universita' nel rispetto della normativa vigente. |
| Art. 22. Dipartimento
1. L'universita', con delibera del consiglio di amministrazione e secondo modalita' previste dal presente Statuto, puo' istituire uno o piu' dipartimenti. 2. Il Dipartimento ha funzione finalizzata allo svolgimento delle attivita' didattico-formative e quelle di ricerca scientifica, nonche' promozione e coordinamento di ogni altra attivita' rivolta all'esterno ma ad esse correlate o accessorie. 3. Il processo organizzativo interno ed il funzionamento del Dipartimento sono disciplinati dal relativo regolamento. 4. Sono organi del Dipartimento: a) il direttore; b) il consiglio di Dipartimento. 5. Sono strutture del Dipartimento: a) la Commissione paritetica docenti-studenti; b) il gruppo di assicurazione della qualita' della didattica (uno per ciascun corso di studio attivato); c) il gruppo di assicurazione delle qualita' della ricerca; d) consigli di corso di studio (ove previsti). 6. Il Dipartimento non ha autonomia giuridica, economica e finanziaria |
| Art. 23. Il direttore di Dipartimento
1. Il direttore di Dipartimento e' nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia. Il direttore di Dipartimento dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. 2. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; 3. Il direttore convoca il consiglio di Dipartimento predisponendo l'ordine del giorno e curando l'esecuzione delle delibere. 4. Il direttore di Dipartimento propone al consiglio di amministrazione la nomina dei coordinatori dei corsi di studio e di dottorato del Dipartimento. 5. Il direttore di Dipartimento: a) promuove le attivita' didattiche - avvalendosi dei consigli di corso di studio, se costituiti, o dei coordinatori dei corsi di studio - e di ricerca del Dipartimento; b) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, dello statuto, dei regolamenti e delle leggi; c) tiene i rapporti con gli altri organi accademici. 6. Il direttore di Dipartimento e' membro di diritto del Senato accademico. 7. Il direttore di Dipartimento esercita tutte le altre funzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 8. Il direttore di Dipartimento, in relazione alle esigenze di funzionamento del Dipartimento, puo' nominare tra i professori di prima fascia, un vice-direttore con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e sostituirlo in caso di assenza o impedimento. 9. Il direttore di Dipartimento predispone annualmente una relazione sui risultati della didattica e della ricerca svolta dal Dipartimento. Tale relazione viene presentata al Senato accademico e trasmessa al consiglio di amministrazione dell'universita'. |
| Art. 24. Consiglio di Dipartimento
1. Il consiglio di Dipartimento e' composto dal direttore di Dipartimento, dal rettore, dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori e dai rappresentanti dei docenti a contratto incaricati dei corsi. Sono chiamati a far parte del consiglio di Dipartimento due rappresentanti degli studenti limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti. 2. Il Presidente del consiglio di amministrazione dell'universita' partecipa alle sedute del consiglio di Dipartimento senza diritto di voto. 3. Il consiglio di Dipartimento e' presieduto dal direttore di Dipartimento. 4. Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di Dipartimento sono stabilite dal regolamento di Dipartimento, proposto dal Consiglio stesso ed approvato dal consiglio di amministrazione. 5. Il consiglio di Dipartimento: a) predispone e approva le proposte di sviluppo del Dipartimento, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; b) programma e organizza le attivita' didattiche in modo vincolante per i docenti nel rispetto della liberta' di insegnamento, in conformita' alle delibere del consiglio di amministrazione e del Senato accademico e sentiti i coordinatori dei corsi di studio e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate; c) formula proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo; d) formula proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati; e) formula proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi di studio e alle relative modalita' di ammissione; f) formula proposte di conferimento di laurea «Honoris causa» al Senato accademico che provvedera' a sottoporle al consiglio di amministrazione per le opportune determinazioni; g) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto; h) predispone le richieste al consiglio di amministrazione di finanziamenti e le richieste di assegnazione di personale docente e non-docente per la realizzazione del programma di sviluppo del Dipartimento sia in ambito didattico che in quello della ricerca; i) propone il piano delle ricerche e l'eventuale organizzazione di centri di ricerca, o di eventuali dipartimenti di ricerca e di laboratori legati ai dipartimenti; j) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento, nonche' i criteri per l'uso dei mezzi in dotazione e del personale e l'allocazione dei compiti didattici; k) propone i posti di professore di ruolo vacanti ed i posti di ricercatore da bandire; l) approva i piani di studio. |
| Art. 25. Commissione paritetica docenti-studenti
1. Il Dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attivita' didattiche erogate attraverso la costituzione di una Commissione paritetica docenti-studenti. 2. La Commissione paritetica docenti-studenti, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, e' nominata dal rettore, su proposta del Senato accademico, e dura in carica due anni. Essa e' composta da un docente e uno studente in rappresentanza di ogni corso di studio attivato. 3. La Commissione paritetica docenti-studenti e' parte del sistema di Assicurazione della qualita' dell'Ateneo ed opera nel rispetto della programmazione definita, garantendo efficacia, trasparenza e tracciabilita'. 4. La Commissione paritetica docenti-studenti ha competenza: a) a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; c) a formulare pareri sull'attivazione o soppressione di corsi di studio. |
| Art. 26. Gruppo di assicurazione della qualita' della didattica
1. I gruppi di Assicurazione della qualita' della didattica di ciascun Dipartimento (uno per ciascuno corso di studio attivato), previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, sono nominati dal rettore, su proposta del Senato accademico, e durano in carica due anni. 2. Ciascun gruppo di assicurazione della qualita' della didattica e' composto dal coordinatore e da un altro docente del corso di studio e uno studente iscritto al medesimo corso di studio. |
| Art. 27. Gruppo di assicurazione della qualita' della ricerca
1. Il gruppo di assicurazione della qualita' della ricerca di ciascun Dipartimento, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, e' nominato dal rettore, su proposta del Senato accademico, e dura in carica due anni. 2. Ciascun gruppo di assicurazione della qualita' della ricerca e' composto da due docenti afferenti al Dipartimento. |
| Art. 28. Consiglio di corso di studio
1. Ove istituito, il consiglio di corso di studio e' composto dai docenti di ruolo e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica per incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del corso di studio; nonche' da una rappresentanza dei docenti a contratto che svolgono incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del corso e una rappresentanza degli studenti iscritti al corso. 2. Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di voto, tutti i docenti a contratto che svolgono incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del corso. 3. Ove istituito, il consiglio di corso di studio ha funzione delegate dal consiglio di Dipartimento in materia di didattica. |
| Art. 29. Le scuole universitarie
1. L'Universita' LUM, con delibera del consiglio di amministrazione e secondo modalita' previste dal presente statuto, puo' istituire uno o piu' scuole. 2. Le scuole universitarie organizzano la didattica post-lauream prevalentemente in relazione alle esigenze emergenti dal mercato del lavoro delle professioni e delle imprese. 3. Il processo organizzativo interno ed il funzionamento delle scuole sono disciplinati dal relativo regolamento che viene approvato dal consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato accademico 4. Sono organi della scuola universitaria: a) direttore scientifico della scuola universitaria; b) consiglio della scuola universitaria. 5. Il direttore di scuola universitaria e' nominato dal consiglio di amministrazioni tra i professori di prima fascia dell'Universita' LUM o di altre universita' italiane. Il direttore di scuola universitaria dura in carica tre anni ed e' rinnovabile. 6. Il direttore della scuola universitaria ha la responsabilita' di coordinatore scientifico della scuola. Il direttore rappresenta la scuola universitaria e presiede il consiglio della scuola universitaria curandone l'esecuzione dei deliberati. Il direttore di scuola universitaria propone al consiglio di amministrazione la nomina dei coordinatori dei corsi legati alla scuola universitaria. 7. Il direttore promuove le attivita' didattiche della scuola universitaria, vigila all'osservanza, nell'ambito della stessa, dello statuto, dei regolamenti e delle leggi; tiene i rapporti con gli altri organi accademici. 8. Il direttore, all'inizio del suo mandato, presenta al Senato accademico, che esprime parere in merito, per quanto di sua competenza, un piano triennale di sviluppo. Il documento accompagnato dal parere del Senato accademico e' presentato al consiglio di amministrazione dell'universita' che delibera in merito. 9. Il direttore predispone annualmente una relazione sui risultati delle attivita' didattiche svolte dalla Scuola. La relazione annuale viene presentata al Senato accademico, che esprime parere in merito, e poi trasmesso al consiglio di amministrazione dell'universita' unitamente al consuntivo economico dell'attivita' della scuola, che delibera in merito. Il direttore presenta al consiglio di amministrazione dell'universita' le richieste di dotazione finanziaria e di personale. 10. Il consiglio della scuola universitaria e' composto dal direttore della scuola che lo presiede, dal direttore operativo, dai coordinatori dei corsi legati alla scuola. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'universita' ed il rettore dell'universita' sono membri di diritto del consiglio della scuola universitaria. 11. Il Consiglio ha le seguenti funzioni: a) propone i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla scuola, nonche' i criteri per l'uso dei mezzi in dotazione e del personale e l'allocazione dei compiti didattici; b) propone le richieste di finanziamento e le richieste di assegnazione di personale per la realizzazione o incremento del programma di sviluppo della scuola; c) delibera il piano didattico dei corsi legati alla scuola. |
| Art. 30. Centri di ricerca
1. l'Universita' LUM, con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di Dipartimento, puo' istituire uno o piu' centri di ricerca al fine di sviluppare le attivita' di ricerca relative ad uno specifico ambito disciplinare svolte da uno o piu' dipartimenti. 2. Il centro di ricerca possono essere costituiti anche in convenzione o consorzio con soggetti esterni all'Ateneo. 3. Il centro di ricerca afferisce sempre al Dipartimento che ne propone l'istituzione. 4. Il centro di ricerca e' posto sotto la diretta responsabilita' di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato accademico. 5. Gli organi didattici ed amministrativi del centro di ricerca, le rispettive funzioni e modalita' operative, nonche' la tipologia e le funzioni dei relativi componenti, sono stabilite in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'universita'. |
| Art. 31. Personale tecnico-amministrativo
1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal consiglio di amministrazione che provvede alla nomina dei dirigenti. 2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. 3. Nel disciplinare il rapporto di lavoro del personale tecnico amministrativo si applicano le norme del codice civile sul lavoro subordinato nell'impresa, le altre norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato, nonche' i contratti collettivi di lavoro applicabili. |
| Art. 32. Personale accademico
1. Al personale accademico dell'Universita' LUM si applicano le norme sullo stato giuridico dei docenti delle universita' pubbliche. 2. Il personale accademico dell'Universita' LUM comprende: a) professori di ruolo di prima e seconda fascia; b) ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato; c) professori a contratto e i «Visiting Professors»; d) assegnisti di ricerca; e) professori straordinari a tempo determinato. 3. Le procedure di selezione del personale accademico sono disciplinate da apposito regolamento nel pieno rispetto delle norme vigenti. 4. Il trattamento economico del personale accademico e' stabilito dal consiglio di amministrazione in applicazione della normativa vigente in materia. |
| Art. 33. Partecipazioni a societa' e a forme associative
1. L'universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e /o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. L'universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di partecipazione alle attivita' di societa' e/o altri organismi, fermo il nesso di strumentalita' di cui al comma precedente. 3. La partecipazione di cui al primo comma e' deliberata dal comitato esecutivo, sentito, ove di sua competenza, il Senato accademico, dandone periodica informazione al consiglio di amministrazione. |
| Art. 34. Riunioni telematiche
1. Le riunioni assembleari di tutti gli organi e strutture previste nel presente statuto, potranno svolgersi anche in modalita' telematica avvalendosi di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneita' delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la loro segretezza. 2. Per la validita' delle adunanze telematiche di ciascun organo e struttura restano fermi i requisiti di validita' richiesti per l'adunanza ordinaria di ciascuno di essi. |
| Art. 35. Norme transitorie e finali
1. Per tutto quanto non previsto del presente statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili. 2. L'avvio delle procedure ex art. 19 del presente statuto per la costituzione del primo Advisory Board avverra' solo a seguito di apposita delibera del consiglio di amministrazione. |
| Art. 36. Entrata in vigore
1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'entrata in vigore del presente statuto determina la decadenza degli organi in carica con il precedente Statuto. Casamassima, 25 giugno 2020
Il Presidente del C.d.a. e magnifico rettore Degennaro |
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