Gazzetta n. 179 del 17 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 6 luglio 2020 |
Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, le procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si svolgono nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, le disposizioni contenute nel Libro I, Titolo IV, Capo I, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro"; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 201, concernente il «Regolamento recante norme per l'applicazione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2019, n. 127, concernente il Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Ritenuta la necessita' di approvare le prescrizioni tecniche previste dall'art. 259, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, per garantire lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Sulla proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia; Visto il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. 1131 del 3 luglio 2020;
Decreta:
Art. 1 Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Le prescrizioni tecniche da osservare allo scopo di garantire la tutela della salute dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, di cui all'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono definite dall'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. |
| Art. 2
Norme finali e clausola di invarianza finanziaria
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2020
IL Ministro della salute Speranza Il Ministro della pubblica amministrazione Dadone
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1611
---------- Avvertenza: Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'allegato A e' pubblicato sul sito della Polizia di Stato, all'indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/1129 |
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