Gazzetta n. 181 del 20 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
DECRETO 12 giugno 2020 |
Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con le economie dei mutui Bei 2015 e 2016, nonche' di conclusione dei lavori. (Decreto n. 34/2020). |
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044; Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto- legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente; Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e in particolare l'art. 4; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875, con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e' proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti in data 13 luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e le modalita' di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti i termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10 milioni di euro dall'anno 2016 all'anno 2044 e alla predisposizione del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99, come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnata, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani regionali 2016; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'art. l, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016, imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisoria e fissato al 30 giugno 2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si e' proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione in materia di edilizia scolastica delle Regioni Emilia-Romagna e Marche; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9 aprile 2018, n. 271, con cui e' stata disposta la proroga al 30 settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto interministeriale n. 390 del 2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato approvato l'aggiornamento relativo all'annualita' 2017 della programmazione 2015-2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati autorizzati, a valere sul mutuo del 2016, alcuni interventi rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto n. 216 del 2018; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con il quale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state assegnate le economie maturate dalle regioni con riferimento ai piani di intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si e' proceduto ad autorizzare ulteriori interventi della Regione Emilia-Romagna e a rettificare alcuni interventi della Regione Basilicata e Sardegna; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 31 luglio 2019, n. 687, con il quale il termine per la proposta di aggiudicazione per gli interventi autorizzati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e' stato differito al 31 dicembre 2019; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale si e' proceduto all'assegnazione delle economie maturate dalle regioni con riferimento ai piani di interventi autorizzati con il citato decreto interministeriale n. 390 del 2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 gennaio 2020, n. 23, con il quale e' stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 2 del 2019; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 14 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Dato atto che tutti gli interventi autorizzati nell'ambito delle economie di cui ai decreti interministeriali n. 640 del 2015 e n. 390 del 2017 dovevano terminare, sulla base del contratto di progetto stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Banca europea degli investimenti, entro il 15 ottobre 2020, per consentirne la rendicontazione entro il 31 dicembre 2020; Considerato che, a seguito delle misure adottate per il contenimento dell'infezione da Covid-19, non risulta possibile rispettare il termine di conclusione dei lavori ne' quello relativo al termine per l'aggiudicazione degli interventi finora autorizzati a valere sulle sopracitate economie; Dato atto che con nota del 16 marzo 2020 e' stato chiesto da parte del Ministero dell'istruzione - Ufficio di Gabinetto alla Banca europea degli investimenti di concedere una proroga di un anno del contratto di progetto, per consentire il completamento dei lavori e, quindi, la relativa rendicontazione entro il 2021; Considerato che la Banca europea degli investimenti ha comunicato in data 4 maggio 2020 l'intervenuta approvazione della proroga al mese di novembre 2021; Ritenuto quindi possibile, alla luce di quanto sopra esposto, individuare i medesimi termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con le economie relative ai mutui di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390 e relativi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, 21 giugno 2019, n. 550 e 25 settembre 2019, n. 835; Ritenuto altresi', possibile stabilire il medesimo termine di conclusione dei lavori e rendicontazione per tutti gli interventi autorizzati a valere sulle risorse di cui ai citati decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390;
Decreta:
Art. 1 Individuazione termini per proposta aggiudicazione e conclusione lavori
1. Il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, e' fissato al 31 ottobre 2020. 2. Il termine per la proposta di aggiudicazione da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, e' fissato al 31 ottobre 2020. 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 determina la decadenza dai contributi concessi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835. 4. Il termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione degli interventi autorizzati a valere sulle risorse, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, e' prorogato al 15 ottobre 2021. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 12 giugno 2020
Il Ministro: Azzolina Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1560 |
|
|
|