Gazzetta n. 181 del 20 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
DECRETO 9 giugno 2020 |
Autorizzazione degli interventi della Regione Marche e della Regione Toscana finanziati con le economie dei mutui Bei 2016. (Decreto n. 30/2020). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e, di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate, dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto inoltre, il medesimo art. 10, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044; Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalita' di attuazione della norma, per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi e all'anagrafe dell'edilizia scolastica; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto- legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, in relazione a specifiche disposizioni legislative; Visto altresi', il comma 177-bis, del medesimo art. 4, della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente; Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta ai sensi del citato art. 10, del decreto-legge n. 104 del 2013, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita' e, in particolare, l'art. 4, comma 3-quinquies; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e, in particolare, l'art. 6, concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e, in particolare, l'art. 4; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'art. 232, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015), con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali, per l'importo di euro 40.000.000,00 annui, dal 2015 al 2044, autorizzati dall'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, riportando, per ciascuna regione, la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875, con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e, al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e' proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017, in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi, a ciascuna regione assegnati per effetto del menzionato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti in data 13 luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e le modalita' di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti i termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10 milioni di euro, dall'anno 2016 all'anno 2044, e alla predisposizione del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto al riparto, su base regionale, delle risorse pari a euro 9.999.999,99, come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando, per ciascuna regione, la quota di contributo annuo assegnata, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale, con riferimento ai piani regionali 2016; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'art. l, comma 1, lett. e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016, imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisori, fissato al 30 giugno 2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si e' proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione, in materia di edilizia scolastica, delle Regioni Emilia-Romagna e Marche; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica, di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'art. 2, del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10, del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati; Visto in particolare, l'art. 1 del sopracitato decreto interministeriale n. 390 del 2017, con il quale, tra l'altro, si stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari, sulla base di quanto riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del predetto decreto, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento, per capitale e interessi, posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' in relazione al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze, adeguatamente documentate, dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che provvede a richiedere l'autorizzazione, in tal senso, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto altresi', che nel medesimo decreto interministeriale n. 390 del 2017, si stabilisce che il contratto di mutuo da stipulare, da parte di ogni singola regione, deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale sono stati autorizzati, per alcune regioni, ulteriori interventi a valere sul mutuo di cui al predetto decreto interministeriale, n. 640 del 2015; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato approvato l'aggiornamento, relativo all'annualita' 2017, della programmazione 2015-2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati autorizzati, a valere sul mutuo sul 2016, alcuni interventi rientranti nell'annualita' 2017, approvata con il predetto decreto n. 216 del 2018; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9 aprile 2017, n. 271, con cui e' stata disposta la proroga, al 30 settembre 2018, del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto interministeriale, n. 390 del 2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state assegnate, nella misura di euro 64.262.624,46, le economie maturate dalle regioni con riferimento ai piani di intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 390 del 2017; Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile del 2004, n. 13, concernente l'autorizzazione di spesa pluriennale: limiti di impegno; Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2005, esplicativa della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2006, recante la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 28 febbraio 2007, n. 15, recante procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali; Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica); Considerato che l'art. 1, comma 3, del citato decreto interministeriale 23 gennaio 2015, cosi' come modificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia autorizzata, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da parte delle regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto interministeriale 23 gennaio 2015; Vista la nota del 7 dicembre 2016, n. 3443, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione, mediante attualizzazione, all'utilizzo dei contributi pluriennali per un importo pari ad euro 9.999.999,99 annui dal 2016 al 2044, a valere sui contributi recati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107; Vista la nota del 9 gennaio 2017, prot. n. 224, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro - tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato - ha comunicato che dall'utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, per il citato importo di euro 9.999.999,99 annui dal 2016 al 2044, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i quali e' stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto interministeriale n. 390 del 2017, sono iscritti, per le finalita' previste dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 8106 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione; Considerato che, con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 620 del 2016 sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali, autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 ed e' stata individuata, per ciascuna regione, la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; Dato atto che le regioni, in virtu' dell'autorizzazione di cui al richiamato decreto interministeriale n. 390 del 2017, hanno proceduto alla sottoscrizione dei contratti di mutuo; Dato atto che l'iniziale piano di erogazione dei mutui prevedeva che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2019; Dato atto che l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 stabilisce che, in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori, le eventuali economie di spesa e di gara vengano accertate, in sede di monitoraggio, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, poi riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle regioni; Considerato che la riassegnazione di tali economie deve avvenire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che l'art. 4, comma 3-quinquies, del richiamato decreto-legge n. 86 del 2018, ha modificato l'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 e ha eliminato il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'attuazione della presente procedura di edilizia scolastica e che, quindi, il decreto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 va ora adottato di intesa con il solo Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che l'art. 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione, ha modificato l'ulteriormente l'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, aggiungendo che «eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione, qualora restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani gia' autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze»; Dato atto che sono attualmente ancora in corso alcuni interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 390 del 2017 e, con il successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243; Considerato che, a seguito dell'espletamento delle gare di appalto e dell'avvenuta conclusione dei lavori, sono maturate significative economie che possono essere reinvestite per autorizzare ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale 2015- 2017; Considerato che, in virtu' di tale esigenza e di quella di completare gli interventi in corso di esecuzione, con nota del 16 aprile 2019, prot. n. 12355, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha richiesto l'autorizzazione alla variazione dei piani di erogazione regionale, con l'allungamento degli stessi all'anno 2020; Dato atto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio - Ufficio XVI ha comunicato, con nota del 3 maggio 2019, prot. n. 88443, di non aver osservazioni da formulare in ordine alle variazioni del piano richieste; Dato atto che, con decreti del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 16 aprile 2019, n. 151 e 15 maggio 2019, n. 190 sono state accertate le economie complessive a disposizione di ogni regione, maturate sugli importi mutuati a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390, per un importo complessivo pari a euro 67.223.720,77; Dato atto che, con decreto del direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 18 maggio 2020, n. 161 l'importo delle economie, inizialmente accertate per euro 67.223.720,77, sono diventate euro 72.052.359,96, in virtu' dell'accertamento delle economie maturate dalla Regione Toscana; Considerato che le predette economie sono maturate sugli importi mutuati a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto interministeriale n. 390 del 2017, i cui oneri di ammortamento gravano sul cap. 8106 del bilancio del Ministero dell'istruzione; Dato atto che la Regione Marche e la Regione Toscana hanno fatto pervenire, successivamente rispetto alle altre regioni, i rispettivi piani che consentono il finanziamento degli interventi a valere sulle economie di cui al decreto interministeriale n. 390 del 2017, nell'ambito del ricavo netto stimato gia' autorizzato; Ritenuto quindi possibile, alla luce delle richieste relative alle Regioni Marche e Toscana, autorizzare gli interventi, di cui all'Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo spettante e accertato pari ad euro 6.549.017,22, nell'ambito delle economie complessive accertate con decreti del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 16 aprile 2019, n. 151, 15 maggio 2019, n. 190 e 18 maggio 2020, n. 161; Ritenuto conseguentemente, possibile accertare l'incremento dell'importo delle economie assegnate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835 da euro 64.262.624,46 a euro 70.811.614,68; Ritenuto quindi, possibile, alla luce di quanto previsto dall'art. 232 del decreto-legge n. 34 del 2020, in corso di conversione, poter autorizzare gli interventi delle Regioni Marche e Toscana, rientrando gli importi accertati nei piani di erogazione dei mutui gia' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Autorizzazione degli interventi delle Regioni Marche e Toscana
1. Gli enti locali di cui all'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti, provvedendo alla proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal finanziamento. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Rettifica dell'importo complessivo delle economie assegnate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 72.052.359,96, corrispondente al volume delle economie complessivamente accertate con i decreti del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 16 aprile 2019, n. 151, 15 maggio 2019, n. 190 e n. 161 del 18 maggio 2020, e' assegnata, sulla base dei piani regionali pervenuti, in misura pari ad euro 70.811.641,68. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 232, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione, il presente decreto e' comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2020
Il Ministro: Azzolina Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1518 |
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