Gazzetta n. 181 del 20 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 luglio 2020
Criteri in base ai quali l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definisce le procedure per l'assegnazione della quota di capacita' non oggetto di esenzione per gli interconnettori da e verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e i terminali di rigassificazione e abrogazione del decreto 28 aprile 2006.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: legge n. 239/2004) e, in particolare, l'art. 1, comma 20, che stabilisce che il Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) definisce criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema in base ai quali l'Autorita' di regolazione definisce le procedure di allocazione della quota residua di capacita' delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione o dei potenziamenti rispetto alla quota oggetto di esenzione;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive dell'11 aprile 2006, recante i principi e le modalita' per il rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 28 aprile 2006, recante, in applicazione dell'art. 1, comma 20 della legge n. 239/2004, le modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi, di nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, ed i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema ai fini dell'assegnazione della quota residua;
Viste le deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10, con le quali l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorita' di regolazione) ha attuato il decreto 28 aprile 2006;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che all'art. 36, stabilisce che nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli stati membri dell'Unione europea, impianti di GNL e impianti di stoccaggio, possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonche' dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva stessa, a determinate condizioni, specificate nel citato art. 36;
Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni di attuazione, tra l'altro, della direttiva 2009/73/CE, che modifica e integra il decreto legislativo n. 164/2000 e la legge n. 239/2004;
Visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009;
Visto il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacita' nei sistemi di trasporto gas, abroga il regolamento (UE) n. 984/2013, e introduce una procedura standardizzata, aperta a tutti i soggetti interessati, per la realizzazione ed allocazione della capacita' incrementale, al fine di garantire uno sviluppo coordinato e razionale delle capacita' dei sistemi di trasporto degli stati membri rispetto alle effettive esigenze di utilizzo richieste dal mercato;
Vista la direttiva UE 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE, volta ad affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi;
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione 18 giugno 2019 245/2019/R/GAS, «Aggiornamento della regolazione in materia di accesso alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017»;
Considerate le disposizioni introdotte dalle soprariportate leggi e regolamenti e, in particolare, del regolamento (UE) 2017/459, che si applica, tra l'altro, al conferimento della capacita' di trasporto non esente ai punti di interconnessione interni all'Unione europea, nonche' l'attuale sviluppo del mercato del gas naturale e del GNL;
Ritenuto necessario, in considerazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/459, abrogare in forma esplicita le disposizioni del decreto ministeriale del 28 aprile 2006 relative alle modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione ed aggiornare, anche in coerenza con la direttiva 2019/692 UE, i criteri per l'allocazione della capacita' di trasporto da e verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e della capacita' di rigassificazione non esente dagli obblighi di accesso ai terzi, anche al fine di massimizzare l'utilizzo delle infrastrutture ed in coerenza con lo scenario di decarbonizzazione al 2050, nel rispetto delle norme e delle esigenze a tutela della concorrenza;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita' di regolazione definisce le procedure per l'assegnazione della quota di capacita' non oggetto di esenzione degli interconnettori da e verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e dei terminali di rigassificazione.
 
Art. 2
Criteri per il conferimento delle capacita'
non oggetto di esenzione

1. Per gli interconnettori da e verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e per i terminali di rigassificazione, la capacita' non oggetto di esenzione e' conferita, anche per periodi pluriennali fino a 25 anni, che si possono estendere oltre la durata dell'esenzione, tramite procedure concorsuali e prodotti di capacita' definiti dall'Autorita' di regolazione nel rispetto dei seguenti criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema del gas, oltre che delle esigenze di tutela della concorrenza:
a) maggiori volumi contrattuali (solo relativamente ai terminali di rigassificazione);
b) piu' lunga durata e continuita' del contratto;
c) disponibilita' ad investire per la realizzazione di eventuale nuova capacita' presso la medesima infrastruttura;
d) accesso prioritario a soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacita' complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, esclusi i punti di connessione agli stoccaggi, non superiore al 25%.
2. L'Autorita' di regolazione fissa i meccanismi di rilascio della capacita' degli interconnettori da e verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e della capacita' dei terminali di rigassificazione in modo da consentire l'effettiva valorizzazione di tale capacita' da parte di altri soggetti importatori che ne garantiscano l'utilizzo, nonche' i casi di penalizzazione per il mancato rilascio delle capacita' non utilizzate.
 
Art. 3
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il decreto ministeriale del 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006, e' abrogato dalla data di efficacia del presente provvedimento.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.
3. Le disposizioni del presente decreto sono efficaci dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Roma, 8 luglio 2020

Il Ministro: Patuanelli