Gazzetta n. 181 del 20 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 giugno 2020
Individuazione dei criteri, priorita' e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto 6 marzo 2020, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale fino ad un massimo di tre esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto, in particolare, l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
Visto, in particolare, il capo II che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche eccezionali;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;
Visto, in particolare, l'art. 8-quater - Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, ai sensi del quale «Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, comma 523 dove si stabilisce che: «All'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualita', possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni"»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484, riguardante «Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia"»;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 2, che prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro per gli interventi compensativi di sostegno al reddito per le imprese agricole;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, ai sensi del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri, le priorita', e le procedure di attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 523, ai fini della concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle imprese agricole fino ad un massimo di tre esercizi;
Visto l'avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta registrazione in data 30 gennaio 2020 delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa - Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;
Vista la nota 9 giugno 2020 con la quale la Regione Puglia esprime il proprio assenso relativamente al presente di provvedimento;
Ritenuto necessario pertanto stabilire i criteri, le priorita', e le procedure di attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 523, ai fini della concessione del contributo compensativo del Fondo di solidarieta' nazionale fino ad un massimo di tre esercizi;

Decreta:

Art. 1
Aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da
infezioni di Xylella fastidiosa a carico delle coltivazioni di
olivo

1. In caso di danni a produzioni e piante causati da infezioni di Xylella fastidiosa a carico delle coltivazioni di olivo, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria che, a causa delle suddette infezioni, abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
2. Gli aiuti sono concessi in conformita' all'art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;
3. Gli aiuti sono erogati unicamente alle imprese agricole che adottano le misure contenute nei seguenti provvedimenti:
a) decisione di esecuzione (Ue) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, recante Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario.
5. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda e' socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non puo' superare l'importo cui e' ammissibile l'azienda.
6. Gli aiuti di cui al presente decreto sono limitati ai costi e ai danni causati dal patogeno Xylella fastidiosa a carico delle coltivazioni di olivo di cui l'autorita' competente ha formalmente riconosciuto la presenza.
7. L'aiuto e' limitato ad una sola annata agraria, ad eccezione delle imprese che si impegnano a proseguire l'attivita' attraverso coltivazioni arboree, adottando tutte le misure previste per il contenimento e l'eradicazione dell'infezione di Xylella fastidiosa, a favore delle quali l'aiuto puo' essere concesso per un periodo massimo di tre anni.
8. Possono essere compensati costi o le perdite causati dalla Xylella fastidiosa verificatisi fino a tre anni prima dell'entrata in vigore del presente decreto e gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui si sono registrati tali costi o perdite.
 
Art. 2
Costi ammissibili e intensita' di aiuto

1. Il presente regime di aiuto finanzia esclusivamente i costi ammissibili relativi alla perdita di prodotto. Non sono previsti contributi per le misure di prevenzione.
2. L'indennizzo e' calcolato esclusivamente in relazione:
a) al valore di mercato dei vegetali distrutti a seguito dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa e nell'ambito del programma pubblico e della una misura di cui all'art. 1, comma 3. Il valore di mercato e' stabilito in base al valore delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, dell'infezione causata dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa.
b) le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficolta' di reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture olivicole imposta nell'ambito del programma pubblico e della una misura di cui all'art. 1, comma 3. Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati all'infezione di Xylella fastidiosa a carico delle coltivazioni olivicole, che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.
3. Gli aiuti sono limitati ai costi e ai danni causati dalla Xylella fastidiosa di cui l'autorita' competente ha formalmente riconosciuto la presenza.
4. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che la presenza dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.
5. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.
6. Al fine di evitare rischi di sovracompensazione con altre fonti di finanziamento, la Regione Puglia, in sede di istruttoria delle domande di aiuto, effettua i controlli finalizzati alla demarcazione degli aiuti di cui al presente regime con quelli concessi o previsti dal regime SA.43596 (2015/XA), nonche' dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia.
 
Art. 3
Beneficiari

1. Gli aiuti sono concessi alle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
2. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente regime:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, ad eccezione di quelle in difficolta' a causa degli eventi di cui all'art. 1;
c) le imprese che hanno gia' ricevuto compensazioni per tre annualita' a fronte delle infezioni di Xylella fastidiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del decreto legislativo n. 102/2004;
3. Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente regime i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014.
 
Art. 4
Cumulabilita' dei contributi

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:
a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento delle intensita' di aiuto indicate all'art. 2, comma 5, del presente decreto.
2. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 702/2014, non sono cumulabili con gli aiuti del presente decreto.
 
Art. 5
Modalita' e termini di adozione
delle delibere regionali

1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, la Regione Puglia, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, delibera la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento, nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art. 1, comma 1 e la relativa richiesta di spesa.
2. Le delibere di cui al comma 1 devono essere adottate entro i seguenti termini perentori:
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i danni causati dalle infezioni di Xylella fastidiosa negli anni precedenti fino al 2019;
sessanta giorni dal termine dell'anno al quale fa riferimento la proposta per gli anni successivi al 2019.
 
Art. 6
Pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 2, del regolamento n. 702/2014.

Roma, 23 giugno 2020

Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 662