Gazzetta n. 182 del 21 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 maggio 2020
Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che «al fine di sostenere piu' efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilita' ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonche' di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica» prevede la ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al «Piano nazionale Impresa 4.0»;
Visto il comma 198 del citato art. 1, che nell'ambito di tale ridefinizione dispone l'introduzione, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivita' innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;
Visto, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che considera attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
Visto il successivo comma 201 del predetto art. 1, che considera attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita', diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;
Visto, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1, che considera attivita' innovative ammissibili al credito d'imposta le attivita' di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attivita' di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;
Visto, altresi', il comma 203, quarto periodo, del medesimo art. 1, che dispone la maggiorazione dal 6 al 10 per cento della misura del credito d'imposta spettante per le attivita' d'innovazione tecnologica di cui al precedente comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, demandando allo stesso decreto previsto dal comma 200 l'individuazione di tali obiettivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 5, comma 5, 102, 103, 109, commi 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni indicate nei richiamati commi 200, 201, 202 e 203 del citato art. 1;
Considerata anche l'opportunita' di dettare istruzioni per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti, in particolare: la definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo (art. 2), delle attivita' di innovazione tecnologica (art. 3) e delle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili (art. 4); l'individuazione, nell'ambito delle attivita' di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (art. 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (art. 6).
 
Art. 2

Attivita' di ricerca e sviluppo

1. Ai fini dell'applicazione del comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d'imposta, di cui alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, e' operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015).
2. Costituiscono attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o piu' delle seguenti categorie generali:
a) ricerca fondamentale: si considerano attivita' di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprieta' e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attivita' di ricerca fondamentale e' di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
b) ricerca industriale: si considerano attivita' di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attivita' di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attivita', in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato e' rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilita' o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
c) sviluppo sperimentale: si considerano attivita' di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi gia' esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi gia' esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novita' e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale e' di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s'intende un modello originale che possiede le qualita' tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attivita' di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realta' industriale o finale.
3. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, assumono rilevanza le attivita' di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacita' generali in un campo scientifico o tecnologico e non gia' il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacita' proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacita' generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacita' relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attivita' svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico e' gia' stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perche' coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico e' gia' stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.
 
Art. 3

Attivita' di innovazione tecnologica

1. Ai fini dell'applicazione del comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta e' operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali sull'innovazione elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018).
2. Costituiscono attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati nell'art. 2 del presente decreto, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli gia' realizzati o applicati dall'impresa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli gia' realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilita' d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilita' o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalita'; per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli gia' applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilita' e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attivita' ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota, intesi nell'accezione indicata all'art. 2, comma 2, lettera c), del presente decreto.
3. Non si considerano attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta: i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi gia' realizzati o applicati dall'impresa; i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualita' dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
 
Art. 4

Attivita' di design e ideazione estetica

1. Ai fini dell'applicazione del comma 202 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano attivita' ammissibili al credito d'imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
2. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali e' previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attivita' ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novita' rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attivita' ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
 
Art. 5

Maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta

1. Fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro previsto dal comma 203, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il credito d'imposta complessivamente spettante per le attivita' di innovazione tecnologica, agli effetti dell'applicazione della maggiorazione dal 6 al 10 per cento della misura del credito d'imposta, prevista dal quarto periodo dello stesso comma 203, si considerano attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:
a) l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA);
b) l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attivita', gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;
c) l'integrazione, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);
d) l'introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualita' e/o ridurre i costi;
e) l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI's), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
f) l'introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
g) l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;
h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilita' di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualita', tracciatura automatica delle specifiche di qualita' di un prodotto, di materie prime, ecc.);
i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
l) l'introduzione di soluzioni che implichino possibilita' di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonche' soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
m) la riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettivita' dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
n) l'introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.
2. Agli stessi effetti del comma 1, fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro complessivamente spettante per le attivita' di innovazione tecnologica, si considerano attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare cosi' come declinati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:
a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino piu' a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualita', per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunita' di riuso e riciclo cross-settoriali;
c) l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
d) l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualita' da prodotti post-uso, in conformita' con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
e) l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
f) l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
g) l'introduzione di modelli di business «prodotto come servizio» (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.
3. In caso di applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta, nella relazione tecnica richiesta dal comma 206 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verra' a determinarsi tramite lo sviluppo delle attivita' di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.
 
Art. 6

Determinazione e documentazione
delle spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita' delle spese, si considerano ammissibili le spese rientranti nelle tipologie indicate nei commi 200, 201 e 202 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, imputabili, in applicazione dell'art. 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ai soli effetti dell'individuazione del periodo d'imposta a decorrere dal quale e' possibile l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, le spese per la certificazione della documentazione contabile ammissibili ai sensi del comma 205, quinto periodo, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano imputabili allo stesso periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti nelle attivita' ammissibili.
2. Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attivita' dell'impresa. In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta ai sensi dell'art. 102, comma 7, del predetto testo unico. Le quote di ammortamento relative ai beni immateriali indicati nella lettera d) del comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rilevano, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti, nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi del citato art. 103. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorche' fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le quote di ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali il cui costo deve considerarsi gia' incluso tra le spese ammissibili relative al credito d'imposta di cui all'art. 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
3. Le regole previste dal comma 2 si applicano anche nei confronti delle imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria, assumendo le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d'imposta agevolabile.
4. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilita' aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attivita' ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennita' di trasferta erogate al lavoratore in caso di attivita' ammissibili svolte fuori sede.
5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'importo delle spese di personale ammissibili prevista dalla lettera a) dei commi 200, 201 e 202 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti e la destinazione esclusiva in azienda, rispettivamente, alle attivita' di ricerca e sviluppo, alle attivita' di innovazione tecnologica e alle attivita' di design e ideazione estetica, per «soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al primo impiego» s'intendono i soggetti assunti nel corso del periodo d'imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che alla data dell'assunzione non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato.
6. In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attivita' ammissibili al credito d'imposta rese da amministratori o soci di societa' o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilita' delle relative spese non puo' eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed e' subordinata all'effettiva corresponsione da parte della societa' dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato. L'ammissibilita' di tali spese e' inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della societa' o ente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attivita' ammissibili e la congruita' dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantita' di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonche' alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attivita' ammissibili. La dichiarazione prevista dal precedente periodo e' richiesta anche ai fini dell'ammissibilita' delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell'imprenditore, dei soci o degli amministratori, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato testo unico delle imposte sui redditi e nel caso delle imprese individuali e' redatta a cura del titolare.
7. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al credito d'imposta, la documentazione contabile oggetto di certificazione ai sensi del citato comma 205 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attivita' ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attivita'. Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del responsabile delle attivita' ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attivita'.
Dal presente decreto non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Roma, 26 maggio 2020

Il Ministro: Patuanelli