Gazzetta n. 182 del 21 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 marzo 2020, n. 78
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 6 dicembre 2013;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
Considerato che esiste un mercato per la gomma vulcanizzata granulare in ragione del fatto che la stessa risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza e' utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che, dall'istruttoria effettuata, e' emerso che la gomma vulcanizzata granulare, che soddisfa in requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute o sull'ambiente;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 luglio 2017, del 20 dicembre 2018, del 26 settembre 2019 e del 19 dicembre 2019;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione con nota del 14 novembre 2017, e con successiva nota del 16 settembre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 239 dell'8 gennaio 2020, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.
88, S.O.:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
. - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale
sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente
delegata dal predetto Istituto, controlla a campione,
sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta
giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica
entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al
fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma
3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi,
adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato
recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella
relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette
all'autorita' competente. L'autorita' competente avvia un
procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da
parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al
presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento,
la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva
comunicazione della conclusione del procedimento al
Ministero medesimo. Resta salva la possibilita' per
l'autorita' competente di adottare provvedimenti di natura
cautelare.
3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla
comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento
di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa diffida,
anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non
e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni
attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo
commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o
altri emolumenti, comunque denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita'
competenti, al momento del rilascio, comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti
si applica fino alla cessazione della qualifica di
rifiuto.».
- Il regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n.
1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga
il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE),
e' pubblicato nella G.U.U.E. del 30 dicembre 2006, n. L
396.
- Il regolamento (CE) del 6 dicembre 2013, n.
1272/2013/UE della Commissione (recante modifica
dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto
riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici), e'
pubblicato nella G.U.U.E. del 7 dicembre 2013, n. L 328.
- La direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 22 novembre 2008, n. L
312.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264
(Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la
dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la
qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e
non come rifiuti), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15
febbraio 2017, n. 264.
- La direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.C.E. del 17
settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 184-ter del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 184-bis del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un
sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo
che provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo
109 presente decreto.».
 

Allegato 1
(articolo 3, comma 1)
a) Parametri e limiti delle sostanze da ricercare nella gomma vulcanizzata ai fini del presente regolamento.
Parte di provvedimento in formato grafico
b) Caratteristiche fisico-geometriche della gomma vulcanizzata granulare (GVG)
Specifiche:
a. percentuale di acciaio libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore;
b. percentuale di tessile libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore;
c. percentuale di impurezze: Classe 3 UNI 11610 o inferiore.
Specifiche da adottare dal terzo anno di applicazione del presente regolamento:
a. percentuale di acciaio libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore;
b. percentuale di tessile libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore;
c. percentuale di impurezze: Classe 2 UNI 11610 o inferiore.
L'accertamento di conformita' ai limiti sopra richiamati deve avvenire per ogni lotto di produzione. c) Verifiche sulla gomma vulcanizzata
Le verifiche su un lotto di gomma vulcanizzata sono effettuate sui campioni di granulati con dimensione compresa tra 0,8 e 2,5 mm, prelevati secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802. Gli esiti di tali verifiche producono effetti per la qualificazione del lotto intero di gomma vulcanizzata.
Specifiche per le verifiche:
a. frequenza campionamento: durante il primo anno di produzione della gomma vulcanizzata granulare (GVG), l'accertamento di conformita' deve essere effettuato mediante il prelievo di 1 campione su ciascun lotto di prodotto;
b. a seguire, l'accertamento deve essere effettuato:
c. con frequenza almeno semestrale qualora la mediana dei valori ottenuti sia inferiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per confermare la conformita' statistica ai limiti;
d. con frequenza almeno quadrimestrale o comunque ogni 3000 ton di gomma vulcanizzata prodotta qualora la mediana dei valori ottenuti sia superiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per confermarne la conformita' statistica ai limiti;
e. le analisi dovranno essere eseguite da un laboratorio certificato. d) Verifiche sui rifiuti in ingresso
Per la produzione della gomma vulcanizzata granulare (GVG) sono ammessi i seguenti rifiuti:
a. PFU interi o frantumati anche a seguito di trattamento meccanico;
b. sfridi di gomma vulcanizzata provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attivita' di ricostruzione degli pneumatici.
Non sono comunque ammessi:
a. ruote in gomma solida o pneumatici per bicicletta;
b. camere d'aria, i relativi protettori (flap), cingoli o le guarnizioni in gomma;
c. PFU con evidenti segni di bruciatura;
d. PFU che, effettuando un controllo visivo impiegando le capacita' sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata, presentino evidenti segni di contaminazione oppure materiali estranei quali, a titolo esemplificativo, materiali inerti, cerchio metallico o con catene da neve montate. I predetti PFU sono ammessi previa adozione di tecniche adeguate per l'eliminazione delle contaminazioni o degli materiali inerti;
e. PFU derivanti da stock storici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 aprile 2011, n. 82 e PFU abbandonati o sotterrati;
f. mescole e sfridi di gomma non vulcanizzata o parzialmente vulcanizzata;
g. scarti di produzione di articoli tecnici in gomma.
Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:
a. accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
b. esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
c. controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
d. controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessita';
e. pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
f. stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
g. procedura scritta per la gestione, la tracciabilita' e la rendicontazione delle non conformita'.
Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:
1) lo scarico dei PFU deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:
a. provvede alla selezione dei PFU che devono corrispondere ai criteri di cui alle precedenti lettere a), b);
b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai PFU, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alle precedenti lettere c), d), e), f), g), h), i);
2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG);
3) i PFU, quando sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente ai PFU;
4) l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine puo' risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey in calcestruzzo, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con altri tipi di rifiuti;
5) le successive fasi di movimentazione dei PFU avviati alla produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;
6) il personale addetto alla selezione, segregazione e movimentazione dei PFU deve essere qualificato allo svolgimento delle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e ricevere un addestramento idoneo con cadenza almeno annuale;
7) gli impianti devono essere dotati di un sistema di lavaggio dei rifiuti idoneo a rimuovere le impurita' dalla superficie degli pneumatici.
 

Allegato 2
(articolo 3, comma 2)
1. Scopi specifici per cui e' utilizzabile la gomma vulcanizzata granulare (GVG)
La gomma vulcanizzata granulare (GVG) e' una miscela utilizzabile in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per i seguenti scopi specifici:
a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica a condizione che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura per l'edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto esterni all'abitacolo, costruzioni e infrastrutture ferroviarie e portuali, segnaletica e viabilita', pesi e contrappesi;
b. strati inferiori di superfici ludico sportive;
c. materiale da intaso di superfici sportive;
d. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma, mastici sigillanti;
e. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi;
f. agenti schiumogeni per acciaieria. 2. Limitazioni all'utilizzo
Le miscele, gli articoli e/o componenti di articoli contenenti gomma vulcanizzata granulare (GVG), immessi in commercio per la vendita al pubblico, sono soggetti alle limitazioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ove applicabile. Altre limitazioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano laddove pertinenti.
L'utilizzo della gomma vulcanizzata granulare deve essere conforme alle seguenti normative laddove pertinenti:
a. regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e del regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
b. direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici;
c. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale dei prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura;
d. regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 6 dicembre 2013 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
e. articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da cui deriva il divieto di utilizzare la GVG per ripristini ambientali e in forma sciolta su suolo agricolo atteso che detto impiego causerebbe la contaminazione del sito con materiali che superano i limiti analitici gia' previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; dalla citata norma si ricava, dunque, che il divieto di utilizzo per ripristini ambientali e in forma sciolta su suoli agricoli e' gia' esistente.
 
Allegato 3
(articolo 4)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DDC)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:
a) «pneumatici»: componenti delle ruote costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere fluidi;
b) «PFU»: lo pneumatico fuori uso qualificato come rifiuto;
c) «gomma vulcanizzata»: la gomma derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attivita' di ricostruzione degli pneumatici;
d) «gomma vulcanizzata granulare (GVG)»: la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o piu' operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
e) «lotto»: un quantitativo, non superiore a 1.000 tonnellate di gomma vulcanizzata granulare (GVG);
f) «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) (di seguito impianto di produzione);
g) «dichiarazione di conformita'»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG), di cui all'articolo 4;
h) «autorita' competente»: l'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 183 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui
il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone
il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di
terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la
materiale disponibilita' dei rifiuti;
m) "prevenzione": misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in
materiali e prodotti;
n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il
controllo di tali operazioni e gli interventi successivi
alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le
operazioni effettuate in qualita' di commerciante o
intermediario. Non costituiscono attivita' di gestione dei
rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita
e deposito preliminari alla raccolta di materiali o
sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o
meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove
frammisti ad altri materiali di origine antropica
effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario,
presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno
depositati;
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni
di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso
cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza
altro pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei
rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,
effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in
cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione
dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola,
ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono
soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati
alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una
delle seguenti modalita' alternative, a scelta del
produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri
cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il
quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite
all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata
superiore ad un anno;
3) il "deposito temporaneo" deve essere
effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto
delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto
dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque
reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) "centro di raccolta": area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori
tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) "spazzamento delle strade": modalita' di
raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle
strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico
escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede
stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis,
comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base
all'articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.».
- Il testo dell'articolo 184-ter, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il Titolo III-bis, della Parte Seconda, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, reca:
«L'autorizzazione integrata ambientale».
- Il Titolo I, Capo IV, della Parte Quarta, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «Autorizzazioni
e iscrizioni».
- Si riporta il testo dell'articolo 216 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma
1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche
alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti
per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate
dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9. - 15.».
 
Art. 3
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Scopi
specifici di utilizzabilita'

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed e' qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) se e' conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1.
2. La gomma vulcanizzata granulare (GVG) e' utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 184-ter del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 4

Dichiarazione di conformita'
e modalita' di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e' attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorita' competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformita', anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorita' di controllo che la richiedono.
3. Il produttore conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformita' alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. Le modalita' di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O.:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri
strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei
limiti ivi previsti;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con Linee guida, e
cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o
in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione
costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi
dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1
sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82".».
 
Art. 5

Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Il sistema di gestione da predisporre ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 deve prevedere:
a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;
b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Note all'art. 5:
- Il regolamento (CE) del 25 novembre 2009, n.
1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il
regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), e' pubblicato nella
G.U.U.E. del 22 dicembre 2009, n. L 342.
 
Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto legislativo.
2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, la gomma vulcanizzata granulare prodotta puo' essere utilizzata se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformita' ai sensi dell'articolo 4.
3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.
4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3108, foglio n. 1

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 216 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note
all'art. 2.
- Il testo del Titolo III-bis, della Parte Seconda, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato
nelle note all'art. 2.
- Il testo del Titolo I, Capo IV, della Parte Quarta,
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e'
riportato nelle note all'art. 2.