Gazzetta n. 183 del 22 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 25 maggio 2020 |
Individuazione delle modalita' e dei criteri per l'assunzione di cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di istituto penale minorile. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 311, della predetta legge, che prevede, tra l'altro, al fine di far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penitenziari per minorenni, che la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale e che il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unita' di personale di livello dirigenziale non generale; Visto altresi' il comma 311-bis, dello stesso art. 1, della legge n. 145 del 2018, inserito dall'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinate le modalita' ed i criteri per le assunzioni del personale di cui al comma 311; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, concernente «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni» e, in particolare, l'art. 7, comma 5, relativo alla direzione dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili, ove prevede che alle direzione dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attivita' nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma 6, il quale prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1-ter, che prevede, in deroga alle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento; nonche' gli articoli 35, sul reclutamento del personale, 38, sull'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea e 52, comma 1-bis, sull'inquadramento e la progressione in carriera dei dipendenti pubblici; Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 154 del 2005, che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo e' chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b) prevede quello della «previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno»; nonche' l'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 154 del 2005, secondo cui «in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99; Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84; Ritenuta la necessita', in attuazione del comma 311-bis dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, di procedere alla individuazione delle modalita' e dei criteri per l'assunzione dei dirigenti, di livello dirigenziale non generale, appartenenti al ruolo dirigenziale della carriera penitenziaria di istituto penale per minorenni di cui all'art. 1, comma 311, della predetta legge n. 145 del 2018; Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 311, della legge n. 145 del 2018, per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' stata autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno 2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno 2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029; Considerato che, nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', sussiste una vacanza di organico pari a cinque unita'; Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto individua le modalita' e i criteri di assunzione da parte del Ministero della giustizia di un contingente di cinque unita' di dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di istituto penale minorile, ai sensi dell'art. 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti di cui al comma 1 sono effettuate mediante pubblico concorso per esami, con riserva di posti del 15 per cento di quelli messi a bando in favore dei dipendenti dell'amministrazione inquadrati nella terza area funzionale ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. La predetta riserva e' valutata esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria. |
| Art. 2
Domanda e requisiti di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta e inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione e invio telematico saranno disponibili dal giorno successivo della suddetta pubblicazione in apposita scheda di sintesi sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 2. Per la partecipazione al concorso pubblico di cui all'art. 1 sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) laurea magistrale o specialistica o titoli equiparati ed equipollenti di cui al comma 5; e) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle funzioni di dirigente di istituto penitenziario; f) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 3. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione. 5. Per l'ammissione al concorso di dirigente della carriera penitenziaria di istituto penale per minorenni e' richiesta la laurea magistrale conseguita presso una universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi: LM50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione pedagogia continua, LM 85 Scienze pedagogiche, LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LMG/01 Giurisprudenza, LM/62 Scienze della politica, LM-56 Scienze dell'economia, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, ovvero laurea specialistica conseguita presso una universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente a una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 70/S Scienze della politica, 64/S Scienze dell'economia, 89/S Sociologia, LS-71 Scienze delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I predetti titoli di studio si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali. 6. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti della carriera penitenziaria di istituto penale per minorenni consistera' in tre prove scritte e una prova orale. In considerazione dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgeranno con le modalita' di cui ai commi da 7 a 15. 7. La prima prova scritta consiste in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: a) diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento al libro IV, titolo I e libro X del codice procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n. 123/2018 e n. 124/2018); b) diritto amministrativo; c) diritto costituzionale e pubblico; d) diritto penale; e) elementi di procedura penale; f) legislazione penale minorile con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 272; g) contabilita' di stato, con particolare riferimento al regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena; h) sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro; i) elementi di psicologia dell'eta' evolutiva (fase adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalita' e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile. 8. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 100, nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. 9. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 10. Le ulteriori due prove scritte consistono nello svolgimento di due elaborati, il primo vertente sulle materie di cui al sottoindicato punto a) ed il secondo sulle materie di cui al sottoindicato punto b): a) diritto dell'esecuzione penale con riferimento al libro IV, titolo I, libro X, codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000, decreto legislativo n. 121/2018) con particolare riferimento all'intervento educativo per i minorenni; b) scienze pedagogiche, sociologia della devianza e criminologia, con particolare riferimento allo studio delle condotte devianti ed antigiuridiche dei minorenni, alla formulazione ed attuazione del progetto educativo volto a favorire la responsabilizzazione e l'inclusione sociale del minorenne in condizione detentiva, nonche' a ridurre il rischio di recidiva. 11. La seconda e la terza prova scritta di cui al comma 10, la cui durata e' stabilita in otto ore, devono essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La votazione minima per il superamento della seconda e della terza prova scritta e' di 21/30. 12. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle predette prove scritte di cui al comma 10 hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30. 13. La prova orale verte sulle stesse materie delle tre prove scritte e inoltre sulle seguenti materie: a) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del diritto sindacale; b) ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. 14. La prova orale comprende altresi' l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua straniera e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua, scelta dal candidato tra quelle previste nel bando, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. Per la prova orale la commissione esaminatrice e' integrata con esperti nelle materie indicate di lingua e informatica. 15. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30. |
| Art. 3
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e' composta da: a) un dirigente generale o magistrato di pari qualifica con funzioni di presidente; b) due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di componenti; c) un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario. 2. Per supplire a eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per la materia informatica. 4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a piu' di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui agli articoli 35, comma 3, lettera e), e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
| Art. 4
Formazione graduatoria e nomina dei vincitori
1. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il direttore generale del personale e delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle eventuali riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, e delle riserve di legge, nonche' dei titoli di preferenza e precedenza, previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria sara' pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia, nel link dedicato al concorso. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di istituto per minorenni e ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di mesi diciotto, che si svolgera' presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale e sara' articolato in periodi di formazione teorico-pratica alternati a tirocinio operativo, le cui modalita' sono stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia. 4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso e' nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, a un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. 6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto e il relativo provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale e delle risorse. 7. Il personale dei ruoli dell'amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e' restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d'anzianita'. 8. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nonche' all'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2020
Il Ministro della giustizia Bonafede
Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1461 |
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