Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002609/XVJ/CE/C del 3 luglio 2020, l'esplosivo denominato «acido-1-tetrazolacetico» e' classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0407 1.4C, assegnato dall'organismo notificato «BAM» (Germania). In ordine al citato esplosivo il sig. Pezzetti Valter, titolare della licenza ex art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della societa' «ACS Dobfar S.p.a.» con deposito sito in viale Addetta n. 12 - Tribiano (MI), ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. EXP 1395-021/2018 del 20 dicembre 2018 rilasciato dall'organismo notificato «Konštrukta» (Repubblica Slovacca) ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del prodotto (Modulo «E») n. XE 001705 002 del 18 marzo 2020 rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria). Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento e' prodotto dalla «ACS Dobfar S.p.a.» presso lo stabilimento della «Jiujiang Zhongxing Medicine&Chemical Co., LTD» di Jinshawan Industry Garden, Hukou, Jiujiang, Jiagxi, China. Tale prodotto esplodente e' sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |