Gazzetta n. 184 del 23 luglio 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2020
Riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, del Fondo di solidarieta' comunale, per l'anno 2020.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELL'INTERNO
e di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, e' stabilita in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
Visto l'art. 1, comma 848, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al menzionato comma 448 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;
Visto l'art. 1, comma 849, della citata legge n. 160 del 2019, che, aggiungendo la lettera d-quater) al comma 449 dell'art. 1, della menzionata legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che il Fondo di solidarieta' comunale sia destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale e che, per l'anno 2020, i comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle suddette risorse sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato citta' ed autonomie locali;
Visto il parere tecnico reso della Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 28 gennaio 2020 sui criteri e sulle modalita' di individuazione dei comuni interessati e di riparto delle risorse aggiuntive per l'anno 2020 di cui al comma 848 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Vista l'intesa sulla nota metodologica relativa ai predetti criteri e modalita', sancita, ai sensi della menzionata lettera d-quater) del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, nella seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 30 gennaio 2020;

Decreta:
Articolo unico
Riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, del
Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020
1. Per l'anno 2020, le risorse aggiuntive del Fondo di solidarieta' comunale, previste dall'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a 100 milioni di euro, sono ripartite, a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, secondo la metodologia di cui all'allegato A) e negli importi indicati, rispettivamente, negli allegati B) e C), che formano parte integrante del provvedimento.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1513
 
Allegato A

Riparto dell'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2020
del Fondo di solidarieta' comunale

Nota metodologica

Premessa
L'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" prevede che la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sia incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
Il riparto di tale dotazione aggiuntiva del FSC e' regolato attraverso l'introduzione di un ulteriore e distinto "canale" in aggiunta a quelli gia' indicati al comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Infatti, il successivo comma 849 dell'art. 1 della menzionata legge 160 del 2019 stabilisce che alla norma generale (il sopra citato comma 449, art.1, della legge n. 232 del 2016) e' aggiunta un'ulteriore lettera, la d-quater), con la quale il predetto incremento viene destinato a "specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale" da individuare mediante il DPCM che ordinariamente determina il FSC annuale, mentre, per il 2020, si rimanda ad un apposito DPCM da emanarsi entro il 31 gennaio "previa intesa in Conferenza Stato-citta' e autonomie locali". L'assegnazione aggiuntiva discende, per l'espresso richiamo del citato c. 848, dall'esigenza di ripristinare il carattere temporaneo del taglio di risorse a suo tempo disposto dal decreto-legge n.66 del 2014.
I criteri generali di riparto
Tenuto conto del quadro normativo riepilogato in premessa, deve in primo luogo definirsi il riparto delle risorse tra enti sottoposti ed enti non sottoposti al processo perequativo. Va infatti ricordato che attualmente la perequazione riguarda soltanto i 6.566 Comuni dei territori delle regioni a statuto ordinario (RSO). I Comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Bolzano e di Trento non applicano il sistema perequativo nazionale e, tra loro, il taglio di cui al dl 66/2014 ha coinvolto - in base agli stessi criteri - soltanto i Comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, le cui legislazioni attuative speciali non erano state emanate con riferimento alla finanza degli enti locali. Il Fondo di solidarieta' comunale si applica quindi ai Comuni delle RSO e delle Isole, ma per queste ultime non comprende i criteri perequativi.
Si ritiene pertanto che il riparto dei 100 milioni integrativi del FSC debba preliminarmente articolarsi in due quote da calcolarsi sulla base dell'ammontare del taglio ex dl 66/2014 subito, rispettivamente, dai Comuni delle RSO e dai Comuni delle Isole, come riepilogato nel seguente prospetto:

Prospetto 1 - Riparto preliminare delle risorse integrative

Parte di provvedimento in formato grafico

Vengono individuati due criteri di riparto:
- il primo direttamente collegato al taglio a suo tempo subito da ciascun ente per effetto del dl n. 66/2014, per il 60% dell'importo disponibile. Nel caso dei Comuni di Sicilia e Sardegna, il riparto riguardera' l'intero ammontare ad essi attribuibile, risultante dal prospetto preliminare, considerato che i predetti enti non partecipano al riparto su basi perequative;
- il secondo, collegato alle riduzioni di risorse subite da circa 4.100 enti con la ripresa del percorso perequativo avvenuta nel 2020 in base alle nuove indicazioni del dl n. 124/2020, dopo la pausa decisa per il 2019 (1) .
A tale secondo criterio si assegna il restante 40% dell'importo complessivamente disponibile.
Nell'ambito di questo criterio appare opportuno definire una riserva a vantaggio dei piccoli Comuni, individuati in quelli con popolazione inferiore a 5mila abitanti, cosi' da consentire una maggiore attenuazione della riduzione di risorse subita tra il 2019 e il 2020.
Il riparto in esame puo' quindi essere considerato come una prima attribuzione di risorse "verticali" nel Fondo di solidarieta' comunale.
Al fine di meglio qualificare il riparto relativo al secondo criterio indicato si formulano le seguenti osservazioni:
a) la clausola di vantaggio a favore dei piccoli Comuni si pone in relazione con l'esigenza di ridurre gli effetti negativi, correlati all'applicazione dei criteri perequativi in particolare per i comuni di minore dimensione che hanno perso popolazione nel corso degli ultimi anni. A cio' si aggiunge la maggiore rigidita' che strutturalmente caratterizza il bilancio degli enti minori, i cui equilibri finanziari risultano piu' esposti a variazioni negative delle risorse correnti;
b) la variazione del FSC che viene presa in considerazione ai fini del proporzionamento del riparto comprende la riduzione dovuta al recupero dei tagli del 2015, a suo tempo sospesi nei confronti di 194 Comuni colpiti da diversi eventi sismici (tutti nei territori delle Regioni a Statuto Ordinario), con il risultato di mitigare anche questo tipo di riduzione.
Nel paragrafo successivo e' definita in modo piu' preciso la nozione di variazione del FSC tra il 2019 e il 2020, presa a base dell'estrazione dei 4.106 enti che registrano una riduzione e risultano quindi destinatari del riparto di risorse di cui al secondo criterio.
I criteri applicativi
I criteri di riparto delineati nel paragrafo precedente sono di seguito piu' precisamente dettagliati.
Nel prospetto 2 si riporta il quadro di dettaglio con le quantita' di riferimento per i diversi raggruppamenti di enti (Comuni delle RSO e delle Isole; comuni fino a 5mila abitanti).
Prospetto 2. Articolazione delle risorse integrative per
raggruppamenti di enti coinvolti dai criteri

Parte di provvedimento in formato grafico

E' ora necessario fornire il dettaglio del calcolo e delle variabili di riferimento per il riparto delle risorse, indicate nel prospetto 2:
a) per cio' che riguarda la quota del riparto relativa al parziale ristoro delle riduzioni di risorse recate dal dl n. 66/2014, l'applicazione riguardera' tutti i Comuni su cui agisce il FSC, sulla base pero' di calcoli distinti con riferimento agli importi specifici destinati ai Comuni delle RSO (53,54 mln. di euro) e ai Comuni delle Isole (10,76 mln. di euro), come risulta dall'ultima colonna del prospetto 2. La variabile da utilizzare per ambedue i riparti e' l'importo della riduzione annua a regime subita da ciascun Comune per effetto del dl 66/2014;
b) per cio' che riguarda il riparto relativo al secondo criterio, questo viene orientato esclusivamente ai Comuni coinvolti dalla perequazione (e pertanto appartenenti alle sole RSO) che hanno subito riduzioni del FSC 2020 rispetto al 2019. La quota complessiva ammonta a 35,7 mln. di euro e viene a sua volta ripartita in due passi:
- il primo passo ripartisce su tutti i comuni interessati l'intero importo fino a concorrere ad una copertura delle riduzioni FSC pari al 30,4% circa. Il fabbisogno per il raggiungimento di tale quota ammonta a 30.447.279,29 euro;
- con il secondo passo si ripartisce ai comuni nelle condizioni sopra indicate con popolazione inferiore a 5mila abitanti (3.161 enti) l'ulteriore importo di 5.249.315,64 euro, che consente di assicurare una mitigazione ulteriore della riduzione FSC subita da ciascun comune pari a circa il 19,6%, portando cosi' al 50% il grado di copertura assicurato a tale platea di enti.
Ai fini del calcolo del riparto, va meglio precisata la nozione di variazione del FSC 2020, che si compone all'origine di tre voci fondamentali con significati diversi:
1) la riduzione dovuta al venir meno del ristoro introdotto nel 2014 per il minor gettito derivante dal regime agevolato della "Tasi-inquilini", concesso obbligatoriamente dalla legge agli inquilini che erano tenuti al pagamento di una quota minoritaria della Tasi relativa all'abitazione condotta in affitto, sulla base del regime di "abitazione principale" (nel caso ovviamente di utilizzo dell'abitazione stessa come abitazione di residenza del nucleo familiare). Con l'unificazione IMU-Tasi tale regime viene abolito in quanto l'intero carico fiscale delle case date in affitto ritorna in capo al solo proprietario. Il ristoro pari a complessivi 14,2 mln. di euro coinvolgeva oltre 3mila Comuni, il cui FSC viene ora decurtato di pari importo con una variazione compensativa del maggior gettito da nuova IMU. Questa riduzione non viene considerata ai fini del riparto dell'integrazione FSC;
2) la variazione riconducibile alla perequazione, dovuta all'incremento delle risorse perequate (+5%) e dell'ammontare totale delle risorse oggetto di perequazione (+5%), oltre che all'applicazione degli aggiornamenti a metodologia invariata delle capacita' fiscali (decisi per il 2019 ma non applicati per via della pausa decisa dalla legge di bilancio 2019) e dei fabbisogni standard, con particolare riferimento al servizio asili nido (decisi per il 2020 nel settembre scorso). Questa riduzione viene considerata ai fini del riparto;
3) altre variazioni minori o riguardanti un piccolo numero di enti (accantonamenti e altre disposizioni di legge). Tra queste assumono rilievo:
i. le riduzioni a carico dei Comuni coinvolti da diversi eventi sismici per il recupero dei menzionati tagli relativi al 2015, a suo tempo non applicati ed ora in via di progressivo recupero. In considerazione dell'esigua incidenza complessiva della riduzione in questione (7,8 mln. di euro), ma anche del peso significativo che essa assume sulla variazione delle risorse dei 194 Comuni coinvolti, questa riduzione viene considerata ai fini del riparto, che cosi' contribuisce a ridurre l'impatto del recupero per circa 2,5 mln. di euro complessivi;
ii. le assegnazioni ulteriori a seguito di rettifiche puntuali dei dati a favore di alcune decine di Comuni, intervenute in applicazione del DPCM relativo al FSC 2019 che - come ogni anno - riservava un apposito accantonamento per l'attribuzione di risorse derivanti dalle rettifiche. Si tratta di risorse che ristorano gli effetti negativi di dati di riferimento sui gettiti standard ora oggetto di correzione con riferimento ad anni pregressi. Per questo motivo, queste variazioni non sono considerate ai fini del riparto.
In conclusione, la variazione del FSC 2020 rispetto al 2019, considerata ai fini del riparto di cui al precedente punto 2 e' rappresentabile come segue:
variazione totale (FSC 2020-FSC 2019)
meno
variazione da abolizione ristoro Tasi-inquilini
meno
variazione da rettifiche puntuali
uguale
variazione di riferimento per il riparto
(solo risultati < 0)
(1) Il comma 921 della legge n. 145 del 2018 aveva stabilito che per
il 2019 il FSC fosse assegnato a ciascun Comune per un importo
sostanzialmente identico a quanto avvenuto per il 2018,
disponendo cosi' il blocco temporaneo del processo perequativo.
Il dl n. 124 del 2019 (cd dl "Fiscale", art. 57) ha disposto che
a decorrere dal 2020 la percentuale di risorse oggetto di
perequazione cresca dal 45% al 100%, al ritmo del 5% annuo fino
al 2030; al tempo stesso, la norma raddoppia la quota complessiva
delle risorse sulle quali la perequazione opera (il cd. target
perequativo", portandola dal 50% al 100% delle capacita' fiscali
comunali nel loro complesso, attraverso incrementi annuali
anch'essi fissati al 5%, fino al 2029.
 
Allegato B

Riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro,
del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020
(Art. 1, commi 848 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Comuni delle regioni a statuto ordinario

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro,
del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020
(Art. 1, commi 848 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Comuni delle regioni Siciliana e Sardegna

Parte di provvedimento in formato grafico