Gazzetta n. 184 del 23 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 giugno 2020
Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 506, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina siano innalzate, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;
Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;
Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del citato art. 34 del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento nonche', entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, quelle applicabili nell'anno 2016 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2016, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con i decreti del 30 dicembre 1997 e del 23 dicembre 2005, ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo anno 2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina;
Visto l'art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, le percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 gennaio 2017, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2018, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2018, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2019, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2019, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;
Considerato che, al fine di rispettare, per il 2020, il limite di 20 milioni di euro di minori entrate derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento e che, conseguentemente, le misure contenute nell'art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche nell'anno 2020;
Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1
Proroga di talune percentuali di compensazione

1. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 26 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, e successive modificazioni, le parole «Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020».
 
Art. 2
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2020.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2020

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2020, Ufficio di controllo degli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. ne n. 857