Gazzetta n. 184 del 23 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 luglio 2020, n. 79
Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 19, comma 12;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, comma 433;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 102;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e, in particolare, l'articolo 237, comma 3, ai sensi del quale si prevede che «Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in medicina e chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Conseguentemente e' soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
Ritenuto di apportare modifiche al citato decreto n. 130 del 2017 al fine di adeguare il regolamento alle disposizioni introdotte dal richiamato articolo 237, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonche' di semplificare ulteriormente le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 25 giugno 2020;
Vista la nota del 16 luglio 2020, prot. n. 7209, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 412 del 13 luglio 2020, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante
Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici
alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo
36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
1. Al decreto 10 agosto 2017, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera d), le parole «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
c) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, puo' partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente.»;
d) all'articolo 2, comma 1, le parole «i posti disponibili presso ciascuna scuola,» sono soppresse;
e) all'articolo 2, comma 1, le parole «la possibilita' di scegliere almeno tre tipologie di scuola da potere indicare» sono sostituite dalle seguenti: «la massima possibilita' di scelta,»;
f) all'articolo 4, comma 1, al secondo periodo, le parole «per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero» sono soppresse.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, Supplemento Ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento
Ordinario.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
(Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1999, n. 250, Supplemento Ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 12, legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2002)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2001, n. 301, Supplemento Ordinario.
«12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, previo svolgimento di
regolare concorso, puo' partecipare successivamente, a fine
corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia
per il conseguimento dei titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea puo'
partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo
lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica
in medicina generale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 433, legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario.
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i
laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al
primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono
ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che
conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita'
professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di
inizio delle attivita' didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2011, n. 10, Supplemento Ordinario.
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6, Supplemento
Ordinario, convertito in legge con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61, Supplemento
Ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 102, decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile
2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
2020, n. 110, Supplemento Ordinario:
«Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione
di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di
professioni sanitarie). - 1. Il conseguimento della laurea
magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia - Classe
LM/41 abilita all'esercizio della professione di
medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di
idoneita' di cui all'art. 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio
2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui
all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e' adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41
medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n.
157 del 9 luglio 2007. Con decreto rettorale, in deroga
alle procedure di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono
l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo
disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della
Classe LM/41-medicina e chirurgia. Per gli studenti che
alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultino gia' iscritti al predetto corso di laurea
magistrale, resta ferma la facolta' di concludere gli
studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il
conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta
ferma, altresi', la possibilita' di conseguire
successivamente l'abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo, secondo le modalita' di cui
al comma 2.
2. I laureati in medicina e chirurgia, il cui tirocinio
non e' svolto all'interno del corso di studi, in
applicazione dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 58 del
2018, sono abilitati all'esercizio della professione di
medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del
tirocinio, prescritta dall'art. 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre
2001, n. 445.
3. In via di prima applicazione, i candidati della
seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo, che abbiano gia' conseguito il giudizio di
idoneita' nel corso del tirocinio pratico-valutativo,
svolto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca n. 58 del
2018, oppure che abbiano conseguito la valutazione
prescritta dall'art. 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 445
del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di
medico-chirurgo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 58 del 2018, nonche' quelle del decreto del
Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla
modalita' di svolgimento, di valutazione e di
certificazione del tirocinio pratico-valutativo.
5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno
accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea
afferenti alle classi delle lauree nelle professioni
sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'art.
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo'
essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica
puo' svolgersi, previa certificazione delle competenze
acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i
rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui
al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
del 30 settembre 2016.
6. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005 , di una qualifica
professionale per l'esercizio di una professione sanitaria
di cui all'art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sia
subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la
stessa puo' essere svolta con modalita' a distanza e la
prova pratica puo' svolgersi con le modalita' di cui al
punto 2 della circolare del Ministero della salute e del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
del 30 settembre 2016. E' abrogato l'art. 29 del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.».
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
Supplemento Ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 (Riordino
delle scuole di specializzazione di area sanitaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126,
Supplemento Ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130
(Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai
sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
settembre 2017, n. 208.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1
decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, come
modificato dal presente regolamento.
«Art. 2 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si
accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito
entro i 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero
per il numero di posti determinati ai sensi dell'art. 35,
comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. In ordine
ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano
le disposizioni di cui all'art. 237, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in
medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla
prova di esame non sono ancora abilitati alla professione
di medico chirurgo si applicano, altresi', le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 433, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell'art. 19, comma 12,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si
iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina
generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, puo' partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole
di specializzazione universitarie di area sanitaria ad
accesso dei medici solo al termine del corso di formazione,
fatta salva la possibilita' di rinunciare al corso stesso,
interrompendolo anticipatamente. Nel bando sono indicati i
temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, i
criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'art. 5,
il calendario, la durata e le modalita' di svolgimento e di
correzione della prova d'esame nonche' le istruzioni
applicative, di carattere tecnico informatico, sulle
modalita' di somministrazione dei quesiti e di correzione
degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilita', la
trasparenza e l'uniformita'. Al fine della successiva
iscrizione alla scuola di assegnazione in relazione alla
posizione ricoperta nella graduatoria unica nazionale di
cui al successivo art. 5, comma 2, il bando disciplina,
altresi', modalita' e tempi relativi alla scelta, in ordine
di preferenza, da parte del candidato delle tipologie di
scuola e delle sedi universitarie per cui concorrere, in
modo che gli sia garantita la massima possibilita' di
scelta, indifferentemente nell'ambito di una stessa area o
nell'ambito di aree diverse.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per "universita'", gli atenei e gli istituti di
istruzione universitaria, statali e non statali che
rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
b) per "scuola", la specifica scuola di
specializzazione di una specifica universita';
c) per "Ministro", il Ministro dell'universita' e della
ricerca;
d) per "Ministero", il Ministero dell'universita' e
della ricerca;
e) per "area", ciascuna delle aree, medica, chirurgica
e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e
le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, emanato ai
sensi dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n.
368 del 1999 e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento
ordinario n. 25;
f) per "tipologia di scuola", lo specifico tipo di
corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle
tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto
4 febbraio 2015 n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
g) per "settori scientifico-disciplinari di riferimento
della tipologia di scuola", uno o piu' settori
scientifico-disciplinari specifici della figura
professionale propria del corso di specializzazione, come
individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce
"discipline specifiche della tipologia della scuola" nel
decreto 4 febbraio 2015 n. 68, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n.
25;
h) per "bando", il bando di cui all'art. 2, comma 1;
i) per "Commissione", la Commissione nazionale di cui
all'art. 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, decreto
ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 4 (Commissione nazionale). - 1. Con decreto del
Ministro e' costituita, presso il Ministero, un'unica
Commissione nazionale, tenuta al piu' rigoroso segreto
d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di
specializzazione, anche in quiescenza, con funzioni di
presidente, e da almeno cinque professori universitari per
ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra
professori dei settori scientifico-disciplinari di
riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella
relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e
specifica i criteri di cui all'art. 5, ai fini
dell'attribuzione del relativo punteggio e della
approvazione della graduatoria unica nazionale. La
Commissione si riunisce presso la sede istituzionale del
Ministero o presso altra sede istituzionale resa
disponibile da un ateneo, indicata dal presidente e
previamente autorizzata dal Ministero.».
 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2020

Il Ministro: Manfredi

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1638