Estratto determina n. 742/2020 del 10 luglio 2020
Medicinale: FENTANIL SANDOZ. Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. Confezioni: «100 microgrammi compresse sublinguali» 10 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270019 (in base 10); «100 microgrammi compresse sublinguali» 30 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270021 (in base 10); «200 microgrammi compresse sublinguali» 10 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270033 (in base 10); «200 microgrammi compresse sublinguali» 30 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270045 (in base 10); «300 microgrammi compresse sublinguali» 10 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270058 (in base 10); «300 microgrammi compresse sublinguali» 30 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270060 (in base 10); «400 microgrammi compresse sublinguali» 10 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270072 (in base 10); «400 microgrammi compresse sublinguali» 30 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270084 (in base 10); «600 microgrammi compresse sublinguali» 30 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270096 (in base 10); «800 microgrammi compresse sublinguali» 30 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270108 (in base 10). Forma farmaceutica: compresse sublinguali. Validita' prodotto integro: due anni. Composizione: principio attivo: fentanil (come citrato); eccipienti: mannitolo (E421), cellulosa microcristallina silicizzata, croscarmellosa sodica, magnesio stearato. Produttore/i del principio attivo: Kern Pharma S.L., Poligono Industrial Colon II - Calle Venus 72 - 08228 Terrassa (Barcelona) Spagna. Produttore/i del prodotto finito: Prasfarma S.L., C. Sant Joan, 11-15 - 08560 Manlleu (Barcelona) Spagna. Confezionamento primario e secondario: Prasfarma S.L., C. Sant Joan, 11-15 - 08560 Manlleu (Barcelona) Spagna. Controllo dei lotti: Prasfarma S.L., C. Sant Joan, 11-15 - 08560 Manlleu (Barcelona) Spagna. Rilascio dei lotti: Prasfarma S.L., C. Sant Joan, 11-15 - 08560 Manlleu (Barcelona) Spagna. Indicazioni terapeutiche: gestione del dolore episodico intenso nei pazienti adulti gia' in terapia a base di oppiacei per il dolore cronico da cancro; il dolore episodico intenso e' una esacerbazione transitoria del dolore cronico persistente diversamente controllato.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fentanil Sandoz» (fentanil) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Stampati
Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |