Gazzetta n. 185 del 24 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 giugno 2020
Procedure e modalita' di presentazione delle segnalazioni per il conferimento di ricompense ai «benemeriti della salute pubblica» e al «merito della sanita' pubblica».



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, recante «Coniazione di una medaglia destinata a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso»;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706, recante «Regio decreto che aggiunge l'attestazione di benemerenza alle ricompense stabilite pei benemeriti della salute pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1886, n. 58;
Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, recante «Istituzione di una medaglia al merito della sanita' pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1918, n. 183;
Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193, recante «Modifiche alla composizione della Commissione centrale permanente e per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica, e istituzione della attestazione al merito della salute pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1930, n. 8;
Visto il decreto provvisorio del Capo dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, recante «Conferimento di ricompense ai benemeriti dell'igiene e della salute pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1946, n. 272, e in particolare:
l'art. 1, a tenore del quale le medaglie e l'attestazione di «benemerenza», istituite con i citati regi decreti n. 3872 del 1867 e n. 3706 del 1886, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere di una Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare e con la stessa procedura sono conferite, altresi', le medaglie e l'attestazione al merito della sanita' pubblica istituite con il richiamato decreto luogotenenziale n. 1048 del 1918, e con il sopra menzionato regio decreto n. 2193 del 1929;
l'art. 2, che prevede la composizione dell'anzidetta Commissione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637, recante «Nuove caratteristiche delle medaglie ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanita' pubblica e modificazione della Commissione consultiva per il loro conferimento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1952, n. 141;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, recante «Costituzione del Ministero della sanita'»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con il quale e' stato istituito il Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2019, con il quale e' stata definita per il triennio 2019-2022 la composizione della piu' volte citata Commissione;
Dato atto che la predetta Commissione nella seduta del 2 maggio 2019 ha approvato i nuovi criteri per l'assegnazione delle predette benemerenze;
Ravvisata la necessita' di definire le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni per il conferimento di ricompense ai «benemeriti della salute pubblica» e al «merito della sanita' pubblica»;
Su proposta della predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1

Benemeriti alla salute pubblica

1. Ai sensi del regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e successive modifiche, citato in premessa, la benemerenza alla salute pubblica e' conferita alle persone che si sono rese in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso, sia prodigando personalmente cure ed assistenze agli infermi, sia provvedendo ai servigi igienici ed amministrativi, ovvero ai bisogni materiali o morali delle popolazioni travagliate dal morbo, e massimamente quando non ne correva loro per ragione d'ufficio o di professione un obbligo assoluto e speciale.
2. La medaglia ai benemeriti della salute pubblica, istituita con regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e' coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, una corona di quercia circondata dalla leggenda «Ai benemeriti della salute pubblica». Detta medaglia si porta alla parte sinistra del petto, appesa a un nastro di color cilestro orlato di nero; la larghezza del nastro e' di trentasei millimetri, quella degli orli di millimetri sei per ciascuno.
3. Alle ricompense e' aggiunta l'«Attestazione di benemerenza».
4. I nomi dei decorati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
 
Allegato A
(articolo 4)

Modello per la segnalazione di proposte per la concessione
di benemerenze alla salute pubblica

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Benemeriti della sanita' pubblica

1. Ai sensi del decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, e successive modifiche, citato in premessa, la benemerenza alla sanita' pubblica e' conferita alle persone, agli enti, ai corpi, agli ufficiali che abbiano reso con cospicue elargizioni o con prestazioni segnalati servigi nel campo delle opere che interessano l'igiene e la sanita' pubblica, in circostanze diverse da quelle considerate dal regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872 e regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706.
2. La medaglia al merito della sanita' pubblica, istituita con decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, e' coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, il bastone di Esculapio entro una corona di quercia circondata dalla leggenda «Al merito della sanita' pubblica». La medaglia al merito della sanita' pubblica si porta alla parte sinistra del petto, appesa a un nastro in seta, della larghezza di trentasei millimetri, a undici righe verticali di uguale larghezza alternate di colore cilestro e nero.
3. Alle ricompense al merito della sanita' pubblica e' aggiunta l'«Attestazione al merito della sanita' pubblica».
4. Il decreto di conferimento e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

Parere sulle proposte di concessione delle benemerenze

1. La Commissione centrale permanente e per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica, nominata dal Ministro della salute ai sensi del decreto provvisorio del Capo dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, e successive modifiche, esamina e valuta le segnalazioni di conferimento delle benemerenze, di cui agli articoli 1 e 2, rendendo il proprio parere al Ministro della salute.
 
Art. 4

Procedura e modulistica

1. Le segnalazioni per il conferimento delle benemerenze di cui agli articoli 1 e 2 sono inviate utilizzando la modulistica di cui all'Allegato A al presente decreto. Il soggetto segnalante e' il solo responsabile della correttezza e della veridicita' dei dati inseriti. La Commissione centrale permanente e per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica puo' disporre ulteriori accertamenti istruttori.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 possono essere inviate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: gab@postacert.sanita.it oppure per posta ordinaria al Ministero della salute - Ufficio di Gabinetto, Lungotevere Ripa, n. 1, 00155 Roma.
3. Resta ferma la possibilita' da parte della Commissione centrale permanente e per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica di formulare di propria iniziativa proposte al Ministro della salute di conferimento delle benemerenze di cui agli articoli 1 e 2.
 
Art. 5

Oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle istanze presentate dopo la data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il presente decreto e' reso disponibile nel sito istituzionale del Ministero della salute.
Roma, 30 giugno 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1556