Gazzetta n. 185 del 24 luglio 2020 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 22 luglio 2020
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020. (Documento n. 12).



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi:

Premesso che
con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio 2020, e' stato indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 240, del 12 ottobre 2019;
Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n, 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19;
Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
Vista, quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;
Considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca la piu' ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:
Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni
comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.
2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialita', indipendenza, parita' di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.
 
Art. 2

Tipologia della programmazione RAI
durante la campagna referendaria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020 ha luogo esclusivamente tramite:
a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonche' eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.
Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo art. 3;
b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'art. 7;
c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalita' previste dall'art. 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilita' di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.
2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non e' ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
 
Art. 3

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum possono prendere parte:
a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresi' contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonche' la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.
 
Art. 4

Illustrazione del quesito referendario
e delle modalita' di votazione

1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresi' sulla data e sugli orari della consultazione nonche' sulle modalita' di votazione, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, entro i successivi sette giorni.
 
Art. 5

Tribune referendarie e trasmissioni
di comunicazione politica

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o piu' cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:
a) i delegati di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) in modo da garantire la parita' di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) in modo da garantire la parita' di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.
2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.
3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non puo' farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non piu' di tre persone.
5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarita' che la specificita' del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facolta' degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni e' fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purche' effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11.
7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI e' invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), garantendo un piu' efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparita' in relazione all'imminenza della consultazione. Ove cio' non sia possibile, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilita' di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui e' avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI puo' proporre criteri di ponderazione.
 
Art. 6

Confronti

1. La RAI trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all'art. 3, in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parita' di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto e' moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto e' di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lettera b), e' determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'art. 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'art. 1, comma 2, della presente delibera.
 
Art. 7

Messaggi autogestiti

La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.
1. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.
2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonche' la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui al successivo art. 11.
3. I soggetti politici di cui all'art. 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.
5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facolta' dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non e' espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 8

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettivita' e della parita' di trattamento fra i diversi soggetti politici.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lettere a) ed e). A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parita' di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parita' delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparita' di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza dell'argomento oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilita' dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
Art. 9

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso e' sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al 21 settembre 2020, ad eccezione dei cicli di programmazione gia' deliberati.
 
Art. 10

Trasmissioni per persone con disabilita'

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilita', previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'art. 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 
Art. 11

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalita' di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terra' conto della necessita' di favorire:
a) la piu' agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale tra diverse consultazioni;
b) l'avvicinamento rispetto alla data del voto, anche in considerazione delle modalita' di fruizione dell'offerta televisiva durante il periodo feriale.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalita' la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.
 
Art. 12

Responsabilita' del consiglio di amministrazione
e dell'amministratore delegato della RAI

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'art. 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati.
 
Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2020

Il Presidente: Barachini