Gazzetta n. 187 del 27 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 24 luglio 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 4;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176, che ha prorogato, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, nonche' le disposizioni contenute nelle sopra richiamate ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Vista la nota del 24 luglio 2020, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, in considerazione di un incremento dei casi COVID-19 in Bulgaria e Romania, si propone di estendere l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a coloro che negli ultimi quattordici giorni abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;
Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

Ingresso nel territorio nazionale
da Bulgaria e Romania

1. Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania, si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con le modalita' di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020.
2. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le limitazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e di cui all'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020.
3. L'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui al comma 1 non si applica all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.
 
Art. 2

Efficacia

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 31 luglio 2020.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2020

Il Ministro della salute: Speranza

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Avvertenza:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n.241.