Gazzetta n. 188 del 28 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
DECRETO 11 giugno 2020 |
Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operativita' del fondo 394/81. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, che modifica l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, indicando che con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi finanziari agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; Visto l'art. 18-bis (Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, pertanto, dispone: «Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»; Visto il decreto 7 settembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 112 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; Visto il decreto 8 aprile 2019 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese», emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 112 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e che reca anche modifiche all'art. 4, comma 3, e all'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016; Ritenuto necessario precisare l'ambito di intervento degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo rotativo 394/81, a seguito dell'estensione della loro operativita' anche nell'ambito dell'Unione europea disposta dall'art. 18-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; Ritenuto, altresi', necessario, in conformita' all'art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'esercizio delle funzioni spettanti al Ministero dello sviluppo economico indicate dall'art. 10 del decreto 7 settembre 2016, e disporre che le delibere e le circolari operative del Comitato agevolazioni vengano pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 7 settembre 2016
1. Al decreto 7 settembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «mercati extra Unione europea», «Paesi extra U.E.» e «mercati extra U.E.», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «mercati esteri, inclusi quelli di Stati membri dell'Unione europea,», «Paesi esteri, inclusi Stati membri dell'Unione europea,» e «mercati esteri, inclusi quelli di Stati membri dell'Unione europea,», e le parole: «dello sviluppo economico (www.mise.gov.it)» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti parole: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it)»; b) all'art. 3, comma 1: 1) alla lettera c), le parole: «piccole e medie» sono soppresse; 2) alla lettera c), punto 1), le parole: «piccole e medie imprese esportatrici» sono sostituite dalle seguenti parole: «imprese esportatrici piccole, medie e a media capitalizzazione»; 3) alla lettera c), punto 2), le parole: «piccole e medie» sono soppresse; c) all'art. 4: 1) al comma 1, le parole: «in Paesi che non sono membri dell'Unione europea» sono soppresse, e dopo le parole: «distribuiti con marchio di imprese italiane» sono aggiunte le seguenti parole: «secondo i criteri stabiliti con delibere del Comitato agevolazioni»; 2) al comma 3, il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «La struttura puo' essere costituita da uffici, uno showroom, un magazzino, un negozio, un corner, centri di assistenza post vendita. Nel caso di imprese gia' presenti con una propria struttura nel mercato di riferimento, sono ammesse le spese relative al potenziamento delle strutture esistenti. Non sono in nessun caso consentiti la costituzione o il potenziamento di una rete di distribuzione.»; 4) il comma 4 e' soppresso; 5) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; d) all'art. 5: 1) alla rubrica, dopo le parole: «collegati ad investimenti italiani» sono aggiunte le seguenti parole: «e a programmi di assistenza tecnica»; 2) al comma 1, il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «I programmi di assistenza tecnica, consistono nella formazione tecnica e nell'assistenza post vendita; quando relativi a formazione tecnica del personale debbono riguardare investimenti effettuati non piu' di dodici mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.»; e) all'art. 7: 1) alla rubrica, le parole: «piccole e medie imprese esportatrici» sono sostituite dalle seguenti parole: «imprese esportatrici piccole, medie e a media capitalizzazione»; 2) al comma 1, le parole: «piccole e medie imprese esportatrici» sono sostituite dalle seguenti parole: «imprese esportatrici piccole, medie e a media capitalizzazione»; 3) al comma 2, le parole: «piccole e medie imprese esportatrici» sono sostituite dalle seguenti parole: «delle imprese di cui al comma 1»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I beneficiari dell'intervento sono le imprese esportatrici di cui al comma 1, costituite in forma di societa' di capitali, aventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato nei due esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda, un fatturato estero la cui media sia pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale, o, in alternativa, che abbiano realizzato nell'ultimo esercizio precedente a quello di presentazione della domanda anno un fatturato estero pari almeno al 35% del fatturato aziendale totale.»; 5) al comma 4, le parole: «piccole e medie», ovunque presenti, sono soppresse; 6) il comma 8, e' soppresso; 7) al comma 9, le parole: «In caso di livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia previsto per la categoria di appartenenza,» sono soppresse; f) all'art. 9: 1) al comma 1, le parole: «piccole e medie» sono soppresse e prima delle parole: «, di cui all'art. 3» sono aggiunte le seguenti parole: «e a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in Italia»; 2) al comma 2, le parole: «piccole e medie» sono soppresse; g) all'art. 10, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti parole: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; h) all'art. 14, comma 2, le parole: dello «sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti parole: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
| Art. 2
Modifiche al decreto 8 aprile 2019
1. Al decreto 8 aprile 2019, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, le parole: «in paesi extra UE» sono soppresse; b) all'art. 5, comma 1, la lettera a), e' soppressa; c) all'art. 6, comma 1, lettera a), le parole: «in paesi extra UE» sono sostituite dalle seguenti parole: «in Paesi esteri, inclusi Stati membri dell'Unione europea,»; d) all'art. 7, comma 2, le parole: «dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) sono sostituite dalle seguenti parole: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it)»; e) all'art. 9, comma 2, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti parole: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
| Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo per la registrazione. 2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Comitato agevolazioni emana i necessari adeguamenti alle circolari operative, assicurandone adeguata pubblicizzazione sui siti web di Simest e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Sino all'entrata in vigore degli adeguamenti delle circolari operative in attuazione del presente decreto, restano in vigore i criteri e le procedure vigenti. |
| Art. 4
Decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2020
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio
Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.succ. n. 1525 |
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