Gazzetta n. 189 del 29 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 luglio 2020 |
Delega al Consorzio servizi legno-sughero dei controlli ufficiali relativi al materiale da imballaggio in legno. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM-15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, adottato nel 2002 inerente «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM-15)» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 luglio 2004, recante «Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2005, recante «Riconoscimento del Consorzio servizi legno-sughero quale soggetto gestore del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e che da' attuazione alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC); Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011, recante «Modifica del decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e, in particolare, l'art. 1-bis, comma 15; Visto il regolamento (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il capo VI, sezione 3 del regolamento (UE) n. 2031/2016 e, in particolare, gli articoli 96, 97, 98 e 99 su materiali di imballaggio in legno; Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 429/2016 e (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visti, in particolare, gli articoli 28, 29 e 32 del citato regolamento (UE) n. 625/2017, recanti, rispettivamente, disposizioni inerenti la delega da parte delle autorita' competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati e i relativi obblighi; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 66/2019 della Commissione del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalita' pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformita' alla normativa dell'unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci e, in particolare, gli articoli 6 e 7 in materia di frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2020, per la definizione degli indirizzi per l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2020; Considerate le competenze e la riconosciuta esperienza del Consorzio servizi legno-sughero, nella produzione, nel controllo e nella certificazione degli imballaggi in legno nonche' nel controllo e nel coordinamento di tutte le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno comprese quelle relative ai trattamenti fitosanitari; Considerato che il Consorzio servizi legno-sughero e' riconosciuto dalla Commissione europea, con decisione del 19 agosto 2013, quale organismo di controllo ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010; Ritenuto, pertanto, necessario delegare le operazioni relative ai controlli ufficiali sul materiale da imballaggio in legno al Consorzio servizi legno-sughero in applicazione dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 625/2017; Attestato che il Consorzio servizi legno-sughero possiede i requisiti richiesti dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 625/2017; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 aprile 2020;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio servizi legno-sughero, riconosciuto soggetto gestore del marchio IPPC/FAO dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2005, e' delegato, dal Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 625/2017 ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal capo VI, sezione 3 del regolamento (UE) n. 2031/2016. 2. Il Consorzio servizi legno-sughero, identificato dal codice SFNDEL01, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, opera nel rispetto delle responsabilita' e dei compiti attribuiti con il «Regolamento per l'utilizzo del marchio fitosanitario volontario FITOK» approvato con decreto 13 luglio 2005. |
| Art. 2
1. Il Consorzio servizi legno-sughero effettua i controlli ufficiali nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali registrati, autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno e a commercializzare tali imballaggi, con la frequenza minima stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 66/2019. 2. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio, sono registrati nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all'art. 65 del regolamento (UE) n. 2031/2016, per tramite del Consorzio servizi legno-sughero. 3. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto e' concessa, su richiesta, dal Consorzio servizi legno-sughero a un operatore registrato che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) n. 2031/2016. |
| Art. 3
1. Il Consorzio servizi legno-sughero, in qualita' di organismo delegato e in conformita' dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 625/2017, comunica gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, da esso effettuati, al Servizio fitosanitario nazionale, con regolarita' e ogni volta quest'ultimo ne faccia richiesta. 2. Il Consorzio servizi legno-sughero informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualora gli esiti dei controlli ufficiali rivelino una non conformita' o indichino una probabile non conformita', conformemente al regolamento di cui all'art. 1, comma 2. 3. Il Consorzio servizi legno-sughero, in applicazione dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 625/2017, garantisce l'accesso da parte dei Servizi fitosanitari regionali competenti ai propri locali e strutture, collabora e fornisce assistenza. |
| Art. 4
1. Il Servizio fitosanitario nazionale e' l'autorita' responsabile della supervisione del Consorzio servizi legno-sughero. 2. Il mantenimento della delega di cui all'art. 1 e' subordinato ad una verifica periodica realizzata mediante audit o ispezioni sulla base di un programma coordinato dal Servizio fitosanitario centrale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. 3. Il Servizio fitosanitario centrale, in conformita' all'art. 32 del regolamento (UE) n. 625/2017, revoca interamente o parzialmente la delega di cui all'art. 1 qualora il Consorzio servizi legno-sughero non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o nel caso in cui venga appurato che la sua indipendenza o imparzialita' siano state compromesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2020
Il Ministro: Bellanova |
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