Gazzetta n. 189 del 29 luglio 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attivita' di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuita' assistenziale nonche' con le Unita' speciali di continuita' assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attivita' di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanita' e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanita', mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
1-quater. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneita', con effetti fino al 31dicembre 2020.
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attivita' di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.
4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita' pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attivita' di monitoraggio del rischio sanitario, nonche' di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano gia' fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attivita' di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonche' per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilita' tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.
4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimita' per la promozione della salute e per la prevenzione, nonche' per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone piu' fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalita' di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarita' e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'.
5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresi' dell'infermiere di famiglia o di comunita', per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unita' speciali di continuita' assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonche' di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unita' infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attivita' assistenziali svolte e' riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unita' ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.
6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita' delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalita' delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui al periodo precedente e' consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unita' speciali di continuita' assistenziale, ogni Unita' e' tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attivita' all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali,le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unita' per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attivita' svolte e' riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unita' speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unita' e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.
8. Per garantire il coordinamento delle attivita' sanitarie e sociosanitarie territoriali, cosi' come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e' complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennita' di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.
10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.
11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 e' autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessita' legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro e' riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Per le finalita' di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attivita' messe in atto e dei risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 18 Rifinanziamento fondi
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in
relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi
1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3,
commi 1, 2 e 3, e 4-bis, e' incrementato di 1.410 milioni
di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro
ripartiti tra le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano sulla base di quanto previsto dalla tabella A
allegata al presente decreto e 660 milioni di euro
ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del
Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Al
relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi
sanitari regionali provvedono, sulla contabilita' dell'anno
2020, all'apertura di un centro di costo dedicato
contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo
pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili
legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso
confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del
Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147
del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e provincia autonoma
e' tenuta a redigere un apposito programma operativo per la
gestione dell'emergenza da COVID-19 da approvare da parte
del Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte dei
predetti Ministeri congiuntamente.
2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le
verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario
nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il
termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 31
maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio e'
differito al 30 giugno.
3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze
connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il
fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 1.650 milioni di
euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma
10.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
L'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 27
febbraio 2020, n. 640 (Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020
«
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 6 Requisizioni in uso o in proprieta'
1. - 6. Omissis
7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di
beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze
connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su
proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito
il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente,
puo' disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso
di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi
analoghe caratteristiche di idoneita', per ospitarvi le
persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o
in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano
essere attuate presso il domicilio della persona
interessata.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 Gestione delle risorse umane
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»
- Si riporta il testo dell'all'articolo 4-bis del
citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 4-bis Unita' speciali di continuita'
assistenziale
1. Al fine di consentire al medico di medicina generale
o al pediatra di libera scelta o al medico di continuita'
assistenziale di garantire l'attivita' assistenziale
ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10
marzo 2020, presso una sede di continuita' assistenziale
gia' esistente, una unita' speciale ogni 50.000 abitanti
per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.
L'unita' speciale e' costituita da un numero di medici pari
a quelli gia' presenti nella sede di continuita'
assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unita'
speciale: i medici titolari o supplenti di continuita'
assistenziale; i medici che frequentano il corso di
formazione specifica in medicina generale; in via
residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e
iscritti all'ordine di competenza. L'unita' speciale e'
attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore
20,00, e per le attivita' svolte nell'ambito della stessa
ai medici e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per
ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o il medico di continuita' assistenziale
comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei
pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita' speciale,
per lo svolgimento delle specifiche attivita', devono
essere dotati di ricettario del Servizio sanitario
nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente
in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e
separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo
pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture
sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attivita'
assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia limitatamente alla durata dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):
«Art. 11 Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale
1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni,
nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma
restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli
indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio,
qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori
fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente
dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto
all'anno precedente, fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio
sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
trattamento accessorio del personale, il cui limite,
definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31
dicembre 2018. Dall'anno 2021, i predetti incrementi di
spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per
la determinazione del fabbisogno di personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e
con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni
e delle province autonome che provvedono al finanziamento
del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
nel loro territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
[4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non
si applicano alle regioni e alle province autonome che
provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del
Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.]
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over del
personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono
soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico
del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti
vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto
vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le
seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.»
La legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante «Ordinamento
della professione di psicologo» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1989, n. 46.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 59, primo
comma, dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005:
«ART. 46 - FONDO A RIPARTO PER LA QUALITA'
DELL'ASSISTENZA.
1. E' istituito in ogni singola Regionale un fondo a
riparto per la retribuzione degli istituti soggetti ad
incentivazione come definiti dall'art. 59 lettera B.
2. Il fondo e' finalizzato ad incentivare assetti
organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di
qualita' dell'assistenza primaria.
3. E' demandata alla contrattazione regionale la
definizione di ulteriori contenuti e delle modalita' di
attuazione, secondo quanto definito dall'art. 14 del
presente Accordo.»
«ART. 59 - TRATTAMENTO ECONOMICO.
1. In attuazione di quanto previsto all'art. 9 del
presente Accordo, tenuto conto che il distretto deve
assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle
attivita' sanitarie e sociosanitarie (art. 3 quater del
D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni),
ivi compresa la continuita' assistenziale, attraverso il
coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in
ambulatorio e a domicilio, tra il medico di assistenza
primaria, i pediatri di libera scelta, i servizi di
continuita' assistenziale ed i presidi specialistici
ambulatoriali, nonche' con le strutture ospedaliere ed
extraospedaliere accreditate (art. 3-quinquies del D.L.vo
n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni) e che il
«Programma delle attivita' territoriali» comprende, come
previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e
successive modifiche ed integrazioni, anche l'erogazione
della medicina generale e specifica le prestazioni ed
attivita' di competenza della stessa risultanti dal
presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il
trattamento economico dei medici convenzionati per
l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8,
comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si
articola in :
a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto
stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di
obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti
dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la
medicina associata, l'indennita' di collaborazione
informatica, l'indennita' di collaboratore di studio medico
e l'indennita' di personale infermieristico;
c) quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai
volumi di prestazioni, concordata a livello regionale e/o
aziendale comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza
programmata, assistenza domiciliare programmata, assistenza
domiciliare integrata, assistenza programmata nelle
residenze protette e nelle collettivita', interventi
aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attivita'
in ospedali di comunita' o strutture alternative al
ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche, possesso ed
utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali,
ulteriori attivita' o prestazioni richieste dalle Aziende.
Omissis.»
 
Allegato 1
(Articolo 265, comma 1)
« Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Elenco 1
(Articolo 265, comma 14)
« Elenco 1
(Articolo 1, comma 609)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
(Articolo 2, commi 5, 7 e 10)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
(Articolo 1, comma 11)
Articolo A - Ripartizioni somme complessive per articolo 1
(commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
(Articolo 1, comma 10)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
(Articolo 2, comma 11)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
(Articolo 120, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis

Borse di studio per medici

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilita' finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante
«Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250.
 
Art. 1 ter
Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilita' e altri soggetti in
condizione di fragilita'

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezionecivile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilita'.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e' obbligato ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorita', alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 2
Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da
COVID-19

1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita' in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensita' di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.
2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unita' di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilita' di immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.
3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unita' assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.
5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operativita' di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 e' riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto.
5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; dopo le parole «del personale del comparto sanita'» sono inserite le seguenti: «nonche', per la restante parte, i relativi fondi incentivanti»; dopo le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75» sono inserite le seguenti: «e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale»;
b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennita' previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità-Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti».
6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a)e 5, e all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard ui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unita' di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o gia' assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto.
8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma da' riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione e' sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano e' adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine e' istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonche' al fine di integrare le risorse per le finalita' di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e' corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procedera', nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestivita' e l'omogeneita' territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.
12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n.18», a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualita' di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 e' svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalita' di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attivita' presso il comune competente.
13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626,della legge 27 dicembre 2019, n.160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalita' di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalita' da destinare al potenziamento dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. La proprieta' delle opere realizzate dal Commissario e' delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia gia' provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario e' autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse»
15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 30
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
Omissis
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria. »
- Il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 30 Definizione
1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' il
contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il
quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi
del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a
disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi
dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione,
svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la
direzione e il controllo dell'utilizzatore.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 Finanziamento aggiuntivo per incentivi in
favore del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale
1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le
risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione
delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di
lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti
del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato
nelle attivita' di contrasto alla emergenza epidemiologica
determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi
contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza
medica e sanitaria dell'area della sanita' e i fondi
contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del
personale del comparto sanita' nonche', per la restante
parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente
incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in
deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di spesa di personale, dell'importo
indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al
presente decreto.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella
tabella A allegata al presente decreto. Tali importi
possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi,
dalle regioni e dalle province autonome, con proprie
risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione
che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema
sanitario della regione e della provincia autonoma, per la
remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa
l'erogazione delle indennita' previste dall'articolo 86,
comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto sanita' - Triennio 2016-
2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse
di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome possono
riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio,
commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a
2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei
contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non
superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a
incrementare i fondi incentivanti.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1,
lettera a), e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100
milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli
importi indicati nella tabella A allegata al presente
decreto.»
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del citato
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 2-bis Misure straordinarie per l'assunzione degli
specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo a personale sanitario
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di
garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per
assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento
dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva
necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto
virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza
dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in
data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle
professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e
degli operatori socio-sanitari, nonche' di medici
specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non
collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma
547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei
mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla
scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire il trattamento economico previsto dal contratto
di formazione medico-specialistica, integrato dagli
emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta.
Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi
esclusivamente durante lo stato di emergenza, e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche
e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora
necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto
del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei
limiti e con le modalita' ivi previsti compreso il
trattamento economico da riconoscere, anche in assenza
dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla
presente lettera devono avvenire nell'ambito delle
strutture accreditate della rete formativa e la relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto formativo
deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza
dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.
L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del presente
articolo durante lo stato di emergenza integra, per la
durata della stessa, il requisito dell'anzianita'
lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono
essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti
agli ordini professionali.
4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto
dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a),
conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli
enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10
marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, verificata l'impossibilita' di assumere personale,
anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e
comunque entro il termine dello stato di emergenza, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle
risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si
applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e
trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2-ter del citato
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dall'articolo 3 della presente legge:
«Art. 2-ter Misure urgenti per l'accesso al Servizio
sanitario nazionale
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni
di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, verificata l'impossibilita' di utilizzare
personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli idonei
collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo
avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e
agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis,
comma 1, lettera a).
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o
per titoli e colloquio orale, attraverso procedure
comparative che prevedono forme di pubblicita'
semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel
sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata
minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non
sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario,
possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente
alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli
previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale, nei limiti delle risorse complessivamente
indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere
generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa
relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti
dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure
concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale.
4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno
accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea
afferenti alle classi delle lauree nelle professioni
sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere svolto
con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge,
previa certificazione delle competenze acquisite a seguito
del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di
studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della
circolare del Ministero della salute e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30
settembre 2016.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono
essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici
specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al
penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione
dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in
ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31
dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo,
l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari
esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata
legale del corso di studio, delle attivita' formative
teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il periodo di attivita'
svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza e' riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti
alla scuola di specializzazione universitaria e continuano
a percepire il trattamento economico previsto dal contratto
di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti in proporzione all'attivita' lavorativa
svolta.»

- Si riporta il testo dell'articolo 122 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 122 Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' nominato un Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu' elevata
risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e
sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare
l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e
sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale
utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o
comunque necessario in relazione alle misure adottate per
contrastarla, nonche' programmando e organizzando ogni
attivita' connessa, individuando e indirizzando il
reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie,
individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e
alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei
dispositivi medici e di protezione individuale.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti
attuatori e di societa' in house, nonche' delle centrali di
acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le
province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto,
provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle
strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle
dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai
reparti di terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario
dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento
della protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
245, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Si riporta il testo del comma 626 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«626. Ai fini del monitoraggio delle clausole di
flessibilita' nell'ambito delle regole del Patto di
stabilita' e crescita europeo, con particolare riferimento
alle previsioni contenute nei documenti di cui agli
articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
per la definizione del corretto trattamento statistico e
contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i
dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli
articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita'
di trasmissione delle informazioni di cui al periodo
precedente.»
- Il testo del comma 6 dell'articolo 7 della citata
legge 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 3
Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

1. All'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attivita' formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attivita' svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attivita' lavorativa svolta.».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 2-ter del citato decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
2.
 
Art. 3 bis
Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e
psicologi specializzandi

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari»sono sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»;
b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari di cui» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti,dei fisici e degli psicologi di cui» e le parole: «della graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti alla data» sono sostituite dalle seguenti: «della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data»;
c) al comma 548-bis:
1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono inserite le seguenti: «, per i medici specializzandi,»;
3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari,gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»e le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria»;
4) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» e' inserita la seguente: «medici» e dopo le parole: «trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 547, 548 e 548-bis
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dalla presente legge:
«547. A partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica, i medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle
procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata.
548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei
biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli
psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi
professionisti gia' specialisti alla data di scadenza del
bando.
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti
dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale
in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che
sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma
547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al
possesso del titolo di formazione specialistica. Il
contratto non puo' avere durata superiore alla durata
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi
i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5
e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo di formazione specialistica e
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
L'interruzione definitiva del percorso di formazione
specialistica comporta la risoluzione automatica del
contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente
comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro
trattamento economico, proporzionato alla prestazione
lavorativa resa e commisurato alle attivita' assistenziali
svolte, si applicano le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio
sanitario nazionale. Essi svolgono attivita' assistenziali
coerenti con il livello di competenze e di autonomia
raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso,
alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma
formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato, restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e la formazione
specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono
definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
le modalita' di svolgimento della formazione specialistica
a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici
della scuola di specializzazione universitaria. La
formazione teorica compete alle universita'. La formazione
pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente
d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo
43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio
esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione specialistica, coloro che
sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a
tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.»
 
Art. 4

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni
assistenziali per l'emergenza COVID-19

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto- legge 26 ottobre 2019,n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalita' emergenziali previste dai predetti piani.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilita' con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale e' determinata con riferimento alle attivita' effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1°marzo 2020, nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19,comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a)all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3,comma 1, lettera b), del decreto-legge n.18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 e' determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruita'.
4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attivita' ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-sexies, comma 1,del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.
6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 45
del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 45. Disposizioni in materia di salute
1. - 1-bis. Omissis
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa
indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno
2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico
e finanziario del Servizio sanitario regionale.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo
8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 8-sexies (Remunerazione)
1. Omissis
1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 3
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 3 Potenziamento delle reti di assistenza
territoriale
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano
e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi
dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori
prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui
all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione
del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale
e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente
comma;
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare
del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo
2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto
in terapia intensiva e nelle unita' operative di
pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti
con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e
in conformita' alle indicazioni fornite dal Ministro della
salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio
2020, emerga l'impossibilita' di perseguire gli obiettivi
di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata
circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e
nelle strutture private accreditate, mediante le
prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data
del presente decreto.
2. - 5. Omissis
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata la
spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e
per l'attuazione del comma 3, e' autorizzata la spesa di
160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si
provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente
stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.
L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma
avviene secondo la tabella A allegata al presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla
regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie,
e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica ed
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che
dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis
2-ter
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge n.
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo, che
costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, al fine di
garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione
dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a
disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento
dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
principi contabili cui devono attenersi gli stessi per
l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che
riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio
sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilita'
finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari
di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto
i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
5-sexies del citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 5-sexies Attuazione degli adempimenti previsti
per il sistema sanitario
1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle
strutture pubbliche o private prioritariamente nella
gestione dell'emergenza, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le
attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non
urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera
professione intramuraria.
Omissis.»
 
Art. 4 bis
Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel
Servizio sanitario nazionale

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020»;
b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo e' soppresso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 2 e 11-bis
dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e
z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come
modificato dalla presente legge:
«Art 20 Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni
1. Omissis
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. - 11. Omissis
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022.
Omissis.»
 
Art. 5

Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 37. 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il
corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 5 bis

Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
«Art. 16-bis Formazione continua
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione
continua comprende l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente. L'aggiornamento professionale e'
l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea,
specializzazione, formazione complementare, formazione
specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per
tutto l'arco della vita professionale le conoscenze
professionali. La formazione permanente comprende le
attivita' finalizzate a migliorare le competenze e le
abilita' cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti
degli operatori sanitari al progresso scientifico e
tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza
prestata dal Servizio sanitario nazionale. L'aggiornamento
periodico del personale operante presso le strutture
sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione
clinica dei medicinali e' realizzato attraverso il
conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi
assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data
rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta'
pediatrica, e multiprofessionali nonche' su percorsi
formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca
clinica multicentrici.
2. La formazione continua consiste in attivita' di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e'
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art. 16
ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
regionale.»
- Si riporta il testo dei commi da 357 a 360
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008):
«357. Il distacco del personale dall'Agenzia del
territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma
199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' disposto con
le modalita' di cui all'articolo 30 comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle
agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio,
tranne quelli destinati alla incentivazione del personale,
e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle
societa' di cui all'articolo 59 comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il
potenziamento delle strutture dell'amministrazione
finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al
miglioramento della qualita' della legislazione e alla
semplificazione del sistema e degli adempimenti per i
contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico
capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le politiche fiscali.
359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di
controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica,
possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008,
incarichi di livello dirigenziale generale a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19 comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un
numero non superiore a quattro unita'. Ove tale facolta'
venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale
conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal
presente comma, sono soppressi due posti di livello
dirigenziale non generale effettivamente coperti per
ciascun incarico conferito.
360. Al fine di rafforzare l'attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale
delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti
con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di
cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, possono essere
individuati gli uffici competenti a svolgere le attivita'
di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira
anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell'attivita' di controllo in
relazione alla peculiarita' delle tipologie di contribuenti
e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, nonche' facilitazione del
rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso
lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilita'
relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base
della rilevanza e complessita' degli stessi.»

La legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonche' disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della
salute» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio
2018, n. 25.
 
Art. 5 ter
Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure
palliative

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, e' istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilita' professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 e' altresi' introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 6
Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore
informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19

1. In considerazione delle funzioni che e' chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630 (Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
630):
«Art. 1. Coordinamento degli interventi
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi
citati in premessa, il Capo del Dipartimento della
protezione civile assicura il coordinamento degli
interventi necessari, avvalendosi del medesimo
Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative
del Servizio nazionale della protezione civile, nonche' di
soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici
economici e non economici e soggetti privati, che agiscono
sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la
realizzazione degli interventi finalizzati:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'emergenza in rassegna oltre che degli
interventi urgenti e necessari per la rimozione delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumita', con particolare riferimento alla prosecuzione
delle misure urgenti gia' adottate dal Ministro della
salute con le ordinanze indicate in premessa, alla
disposizione di eventuali ulteriori misure di interdizione
al traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio
nazionale, al rientro delle persone presenti nei paesi a
rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri
nei paesi di origine esposti al rischio, all'invio di
personale specializzato all'estero, all'acquisizione di
farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e
biocidi, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui
al comma 1, alla requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, nonche' alla gestione degli
stessi assicurando ogni forma di assistenza alla
popolazione interessata;
b) al ripristino o potenziamento, anche con procedure
di somma urgenza, della funzionalita' dei servizi pubblici
e delle infrastrutture necessari al superamento dalla
specifica emergenza ed all'adozione delle misure volte a
garantire la continuita' di erogazione dei servizi di
assistenza sanitaria nei territori interessati, anche
mediante interventi di natura temporanea.
3. Le risorse finanziarie per l'attuazione degli
interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione,
ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante
presentazione di documentazione in originale comprovante la
spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del
nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Le Province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alla
rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente
dalla legge provinciale di contabilita' n. 7 del 14
settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilita' n.
1 del 2002.
4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono
dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e,
ove occorra, costituiscono variante agli strumenti
urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art.
34, commi 7 e 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.
5. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi
di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento della
protezione civile, anche avvalendosi dei soggetti di cui al
comma 1, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la
realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato
di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei
suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una
volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.»
- Si riporta il testo dei commi 610 e 611 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«610. Le amministrazioni pubbliche e le societa'
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti
locali nonche' delle societa' dagli stessi partecipate,
assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il
ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT
(Information and Communication Technology), di cui
all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10
per cento della spesa annuale media per la gestione
corrente del settore informatico sostenuta nel biennio
2016-2017.
611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 e'
ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per
la gestione delle infrastrutture informatiche (data center)
delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a
decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per
l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud
della PA» (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.»
 
Art. 7
Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della
popolazione

1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonche' di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attivita' tecnico sanitaria regionale, puo' trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre2016, n. 262.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalita' di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonche' i tempi di conservazione dei dati trattati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 47-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 47-ter (Aree funzionali)
1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e
cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo,
coordinamento e monitoraggio delle attivita' tecniche
sanitarie regionali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti
al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro
regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e
l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria:
tutela della salute umana anche sotto il profilo
ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e
prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme,
linee guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari;
organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie,
concorsi e stato giuridico del personale del Servizio
sanitario nazionale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro;
b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita'
sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali
delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce
annualmente al Parlamento.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo
2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE):
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
dati personali necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante)
1. Omissis
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile,
delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste
elettorali, nonche' rilascio di documenti di riconoscimento
o di viaggio o cambiamento delle generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili
o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello
straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri
diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi,
ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento,
nonche' l'accertamento delle cause di ineleggibilita',
incompatibilita' o di decadenza, ovvero di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo
politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese
quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense,
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del
terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e
soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie correlate
a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o
sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo
e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei
soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumita' fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la
gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
con il servizio sanitario nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti
di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o
onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.
Omissis.»
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016,
n. 262 recante «Regolamento recante procedure per
l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale del Servizio sanitario
nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni
dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
febbraio 2017, n. 32.
 
Art. 8
Proroga validita' delle ricette limitative dei farmaci classificati
in fascia A

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti gia' in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalita' di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il piu' possibile esteso, la validita' della ricetta e' prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza.
2. Per i pazienti gia' in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validita' e' prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro ospedaliero o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' della ricetta e' estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni piu' favorevoli gia' previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati.
5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalita' di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.
5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 91 e 93 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano):
«Art. 91. Medicinali soggetti a prescrizione medica
limitativa
1. I medicinali soggetti a prescrizione medica
limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la cui
utilizzazione e' limitata a taluni medici o a taluni
ambienti, in conformita' di quanto disciplinato dagli
articoli 92, 93 e 94.»
«Art. 93. Medicinali vendibili al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali
che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari,
richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti
ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi
adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il
controllo in corso di trattamento sono riservati allo
specialista.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare
sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul
confezionamento primario, dopo le frasi: «Da vendersi
dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi
dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una
sola volta», la specificazione del tipo di struttura o di
specialista autorizzato alla prescrizione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge
11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari):
«Art. 26 (Semplificazione per la prescrizione dei
medicinali per il trattamento di patologie croniche)
1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma
1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio
nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai
regolamenti di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere
medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta,
purche' gia' utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In
tal caso, la durata della prescrizione non puo' comunque
superare i 180 giorni di terapia."»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria):
«Art. 8 Particolari modalita' di erogazione di
medicinali agli assistiti
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno
facolta' di:
a) stipulare accordi con le associazioni sindacali
delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per
consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di
medicinali che richiedono un controllo ricorrente del
paziente anche presso le farmacie predette con le medesime
modalita' previste per la distribuzione attraverso le
strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da
definirsi in sede di convenzione regionale ;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle
aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento
dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e
semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuita'
assistenziale, che la struttura pubblica fornisca
direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo
terapeutico completo, sulla base di direttive regionali,
per il periodo immediatamente successivo alla dimissione
dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica
ambulatoriale.»
«Art. 27-bis Disposizioni in materia di distribuzione
dei farmaci agli assistiti
1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da
parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti
agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione
per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale con le modalita' e alle condizioni
stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di
quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
determinato dal COVID-19.»
 
Art. 9

Proroga piani terapeutici

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.
 
Art. 10
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «di medici, personale infermieristico e sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari.»;
b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e socio-sanitario» sono aggiunte le seguenti: «e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale».
2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, e' sostituita dalla seguente:
d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonche' dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni,danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 22-bis e 47, comma
1, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22-bis Iniziativa di solidarieta' in favore dei
famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli
esercenti la professione di assistente sociale e operatori
socio-sanitari.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro
per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di
solidarieta' a favore dei famigliari degli esercenti le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione di
assistente sociale e degli operatori socio-sanitari,
impegnati nelle azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il
31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza
dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla
quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come
concausa" del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuate le modalita' di attuazione del
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 126.»
«Art. 47 Strutture per le persone con disabilita' e
misure compensative di sostegno anche domiciliare
1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e
tenuto conto della difficolta' di far rispettare le regole
di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali,
comunque siano denominati dalle normative regionali, a
carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario e nei Centri riabilitativi ambulatoriali
del Servizio sanitario nazionale per persone con
disabilita', l'attivita' dei medesimi e' sospesa dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda
sanitaria locale puo', d'accordo con gli enti gestori dei
centri diurni di cui al primo periodo, attivare interventi
non differibili in favore delle persone con disabilita' ad
alta necessita' di sostegno sanitario, ove la tipologia
delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse
consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.
In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui
alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio
2020, le assenze dalle attivita' dei centri di cui al
presente comma, indipendentemente dal loro numero, non sono
causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 16
della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e
per la limitazione degli sprechi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16. Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite
di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti
a fini di solidarieta' sociale
1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le
seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si
realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge:
a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c);
b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal
decreto del Ministro della salute adottato ai sensi
dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, introdotto dall'articolo 15 della
presente legge;
c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie
devono obbligatoriamente essere dotate secondo la
farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella
A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non piu'
commercializzati, purche' in confezioni integre,
correttamente conservati e ancora nel periodo di validita',
in modo tale da garantire la qualita', la sicurezza e
l'efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della
persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa,
degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi
medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di
cancelleria, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari;
d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi
non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari;
d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei
mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei
materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la
pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed
industriale, nonche' dei televisori, personal computer,
tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in
formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei
alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni,
danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo
o per altri motivi similari;
e) degli altri prodotti individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
del comma 7, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari.
Omissis.»

Note all'art. 11

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle
prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario
nazionale.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di
cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il
Portale nazionale di cui al comma 15-ter.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato con i dati degli eventi clinici
presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera
continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le
professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi,
nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in
possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna
contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.
3-bis.(abrogato).
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli
esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura
l'assistito secondo le modalita' di accesso da parte di
ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti
le professioni sanitarie, nonche' nel rispetto delle misure
di sicurezza definite ai sensi del comma 7.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il
consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto
professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo
modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non
pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE,
secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni
secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma
7.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' decreti del Ministro della salute e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche' i limiti di responsabilita' e i
compiti dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione
di un codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i
criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti
relativi al settore sanitario con un componente designato
dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a
titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi
medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali. L'attivita' obbligatoria di tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e
rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito
del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le
modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.
11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni
sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di
alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i
registri di cui al comma 10.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai
registri di cui al presente articolo, e i dati che possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13
devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza,
non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di cui agli
articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di
cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7.
15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le
province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia
digitale e al Ministero della salute il piano di progetto
per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle
linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal
Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici
di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle
esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze e con le regioni e le province autonome, la
progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a
garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione
e' curata dal Ministero dell'economia e delle finanze
attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema
Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
del 12 novembre 2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier
farmaceutici regionali;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso
l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita
nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli
assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che, entro il 31
marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere
dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15,
l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
per la trasmissione telematica, la codifica e la firma
remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad
esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la
successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di
cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e province
autonome, secondo le modalita' da stabilire con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute;
4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle
codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di
cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed
enti che le detengono, secondo le modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute.
4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei
consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti
risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni
relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito
secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto
delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente
comma;
4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei
documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti
nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilita' le
funzioni del FSE, secondo le modalita' e le misure di
sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE,
secondo le modalita' e le misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente
comma, anche attraverso l'interconnessione con i
corrispondenti portali delle regioni e province autonome,
per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,
l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli
operatori sanitari autorizzati, secondo modalita'
determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso e' fornito
in modalita' aggregata, secondo quanto disposto dalla
Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia
Digitale.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale, il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze operano congiuntamente, per le parti di rispettiva
competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro
sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle
regioni e dalle province autonome per la realizzazione del
FSE, verificandone la conformita' a quanto stabilito dai
decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone
l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali a
livello nazionale, per indagini epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di
dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b)
monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni
e delle province autonome, conformemente ai piani di
progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita'
a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa
tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le
province autonome per l'accesso al finanziamento
integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da
verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9
dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
predetta intesa del 23 marzo 2005.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
15-sexies. Qualora la regione, sulla base della
valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al
comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti
dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione
ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora,
sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato
e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il
Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in
qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti necessari
all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo
tecnico.
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in
attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende
disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali,
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo
Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni
dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di
farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e
specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonche' le ricette e le prestazioni erogate non a carico
del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle
prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa,
nonche' i dati di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati
relativi alla prestazione erogata e al relativo referto,
secondo le modalita' stabilite, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
numero 3) del comma 15-ter, che individuera' le misure
tecniche e organizzative necessarie a garantire la
sicurezza del trattamento e i diritti e le liberta' degli
interessati.
15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE
e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti
attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale del
nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali.
15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del
comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche con le
quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della
salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende
disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego
alla donazione degli organi e tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili
ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione
e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati
relativi alle prenotazioni.»
 
Art. 11

Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «l'assistito» sono inserite le seguenti: «, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale»;
b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «comma 7», sono aggiunte le seguenti: «ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il FSE e' alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.»;
d) il comma 3-bis e' abrogato;
e) al comma 4, dopo la parola «regionali», sono inserite le seguenti: «e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie» e, dopo le parole «l'assistito», sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalita' di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7»;
f) al comma 15-ter, numero 3), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «per la trasmissione telematica», sono inserite le seguenti: «, la codifica e la firma remota»;
2) le parole: «alimentazione e consultazione» sono sostituite con le seguenti: «alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
g) al comma 15-ter, dopo il numero 4), sono aggiunti i seguenti:
«4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;
4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilita' le funzioni del FSE, secondo le modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalita' determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso e' fornito in modalita' aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale. »;
h) al comma 15-septies, dopo le parole: «di farmaceutica» sono inserite le seguenti: «, comprensivi dei relativi piani terapeutici,» e dopo le parole: «specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN,» e, dopo la parola «integrativa», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalita' stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le liberta' degli interessati,»;
i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:
« 15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche con le quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle
prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario
nazionale.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di
cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il
Portale nazionale di cui al comma 15-ter.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato con i dati degli eventi clinici
presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera
continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le
professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi,
nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in
possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna
contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.
3-bis.(abrogato).
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli
esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura
l'assistito secondo le modalita' di accesso da parte di
ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti
le professioni sanitarie, nonche' nel rispetto delle misure
di sicurezza definite ai sensi del comma 7.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il
consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto
professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo
modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non
pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE,
secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni
secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma
7.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' decreti del Ministro della salute e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche' i limiti di responsabilita' e i
compiti dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione
di un codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i
criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti
relativi al settore sanitario con un componente designato
dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a
titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi
medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali. L'attivita' obbligatoria di tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e
rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito
del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le
modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.
11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni
sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di
alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i
registri di cui al comma 10.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai
registri di cui al presente articolo, e i dati che possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13
devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza,
non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di cui agli
articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di
cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7.
15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le
province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia
digitale e al Ministero della salute il piano di progetto
per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle
linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal
Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici
di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle
esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze e con le regioni e le province autonome, la
progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a
garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione
e' curata dal Ministero dell'economia e delle finanze
attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema
Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
del 12 novembre 2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier
farmaceutici regionali;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso
l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita
nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli
assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che, entro il 31
marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere
dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15,
l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
per la trasmissione telematica, la codifica e la firma
remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad
esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la
successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di
cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e province
autonome, secondo le modalita' da stabilire con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute;
4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle
codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di
cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed
enti che le detengono, secondo le modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute.
4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei
consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti
risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni
relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito
secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto
delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente
comma;
4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei
documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti
nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilita' le
funzioni del FSE, secondo le modalita' e le misure di
sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE,
secondo le modalita' e le misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente
comma, anche attraverso l'interconnessione con i
corrispondenti portali delle regioni e province autonome,
per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,
l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli
operatori sanitari autorizzati, secondo modalita'
determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso e' fornito
in modalita' aggregata, secondo quanto disposto dalla
Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia
Digitale.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale, il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze operano congiuntamente, per le parti di rispettiva
competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro
sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle
regioni e dalle province autonome per la realizzazione del
FSE, verificandone la conformita' a quanto stabilito dai
decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone
l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali a
livello nazionale, per indagini epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di
dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b)
monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni
e delle province autonome, conformemente ai piani di
progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita'
a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa
tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le
province autonome per l'accesso al finanziamento
integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da
verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9
dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
predetta intesa del 23 marzo 2005.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
15-sexies. Qualora la regione, sulla base della
valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al
comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti
dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione
ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora,
sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato
e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il
Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in
qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti necessari
all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo
tecnico.
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in
attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende
disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali,
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo
Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni
dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di
farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e
specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonche' le ricette e le prestazioni erogate non a carico
del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle
prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa,
nonche' i dati di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati
relativi alla prestazione erogata e al relativo referto,
secondo le modalita' stabilite, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
numero 3) del comma 15-ter, che individuera' le misure
tecniche e organizzative necessarie a garantire la
sicurezza del trattamento e i diritti e le liberta' degli
interessati.
15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE
e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti
attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale del
nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali.
15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del
comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche con le
quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della
salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende
disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego
alla donazione degli organi e tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili
ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione
e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati
relativi alle prenotazioni.»
 
Art. 11 bis

Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche

1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «,l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonche' l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonche' i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonche' l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialita' della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52 (Attuazione della
delega per il riassetto e la riforma della normativa in
materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso
umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
11 gennaio 2018, n. 3), come modificato dalla presente
legge:
«Articolo 6 Indipendenza della sperimentazione clinica
e garanzia di assenza di conflitti di interessi
1. - 3. Omissis
4. Fatta salva ogni altra disposizione normativa in
materia, lo sperimentatore, a tutela dell'indipendenza e
dell'imparzialita' della sperimentazione clinica, dichiara
preventivamente alla struttura presso la quale si svolge lo
studio clinico, gli interessi finanziari propri, del
coniuge o del convivente o di parente entro il secondo
grado rispetto allo studio proposto, nonche' i rapporti di
dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi
titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio
vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale
dichiarazione nonche' l'assenza di partecipazioni azionarie
al capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco
oggetto di studi dello sperimentatore, del coniuge o del
convivente o di parente entro il secondo grado, a tutela
dell'indipendenza e dell'imparzialita' della
sperimentazione clinica, anche in momenti successivi
all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi
conflitti di interessi.»
 
Art. 12
Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle
nascite e ai decessi

1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:
a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalita' di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
c) all'ISTAT.
4. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalita' tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 62 Anagrafe nazionale della popolazione residente
- ANPR
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno
l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle
anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana
residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento
degli italiani all'estero. Tale base di dati e' sottoposta
ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
alle regole tecniche di cui all'articolo 51.1 risultati
dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del
Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di
cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune
puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al fine
esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
non fornite da ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai
comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche
in modalita' telematica. I comuni inoltre possono
consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti
nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato-citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai
tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da
parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le
altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.»
- Si riporta il testo degli articoli 72 e 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 72. Dichiarazione di morte.
1. La dichiarazione di morte e' fatta non oltre le
ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato
civile del luogo dove questa e' avvenuta o, nel caso in cui
tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere e' stato
deposto.
2. La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o da
una persona convivente con il defunto o da un loro delegato
o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di
riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento,
il direttore o chi ne e' stato delegato
dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte,
nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato
civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.»
«Art. 74. Inumazione, tumulazione e cremazione.
1. Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di
un cadavere senza la preventiva autorizzazione
dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta
semplice e senza spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare
l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore
dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti
speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte
medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro
delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato
scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve
indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da
reato o di morte violenta. Il certificato e' annotato negli
archivi di cui all'articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.:
«Art. 1. E' approvato l'unito regolamento di polizia
mortuaria, composto di centootto articoli e vistato dal
Ministro proponente.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 30
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396
del 2000:
«Art. 30. Dichiarazione di nascita.
1. La dichiarazione di nascita e' resa da uno dei
genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o
dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al
parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non
essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la
dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile e'
corredata da una attestazione di avvenuta nascita
contenente le generalita' della puerpera, nonche' le
indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro
luogo ove e' avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora
della nascita e del sesso del bambino.
Omissis.»
 
Art. 13
Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessita' e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc)del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualita' di titolare del trattamento, anche in contitolarita' con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, e' autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.
2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati in una o piu' specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonche' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, ei tempi di conservazione.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT.
5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche, possono essere comunicati, per finalita' scientifiche, nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalita' ivi previste, nonche' ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo decreto legislativo, nonche' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n.5. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo e' autorizzata solo in forma anonima e aggregata.
6. L'ISTAT fa fronte alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Per il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 7.

- Si riporta il testo dell'articolo 89 del citato
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016:
«Art. 89 Garanzie e deroghe relative al trattamento a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici
1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici e' soggetto a garanzie adeguate per i diritti e
le liberta' dell'interessato, in conformita' del presente
regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state
predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare
al fine di garantire il rispetto del principio della
minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la
pseudonimizzazione, purche' le finalita' in questione
possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano
essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che
non consenta o non consenta piu' di identificare
l'interessato, tali finalita' devono essere conseguite in
tal modo.
2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, il diritto
dell'Unione o degli Stati membri puo' prevedere deroghe ai
diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve
le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, nella misura in cui tali diritti
rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il conseguimento delle finalita' specifiche e
tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette
finalita'.
3. Se i dati personali sono trattati per finalita' di
archiviazione nel pubblico interesse, il diritto
dell'Unione o degli Stati membri puo' prevedere deroghe ai
diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte
salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, nella misura in cui tali diritti
rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il conseguimento delle finalita' specifiche e
tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette
finalita'.
4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3
funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si
applicano solo al trattamento per le finalita' di cui ai
medesimi paragrafi.»
- Il testo del comma 2 dell'articolo 2-sexies del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
Regolamento (UE) 2016/679:
«Art. 10 Trattamento dei dati personali relativi a
condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire
soltanto sotto il controllo dell'autorita' pubblica o se il
trattamento e' autorizzato dal diritto dell'Unione o degli
Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti
e le liberta' degli interessati. Un eventuale registro
completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto
sotto il controllo dell'autorita' pubblica.»
- Si riporta l'Allegato A del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazz.
Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.:
«Allegato A
Regole deontologiche
A.1 Regole deontologiche relative al trattamento dei
dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica
(Deliberazione 29 novembre 2018, n. 491, in G.U. 4
gennaio 2019, n. 3)
A.2 Regole deontologiche per il trattamento a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca
storica.
(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 513/2018, in G.U.
15 gennaio 2019, n. 12)
A.3 Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito
del Sistema statistico nazionale.
(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 514/2018, in G.U.
14 gennaio 2019, n. 11)
A.4 Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica.
(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 515/2018, in G.U.
14 gennaio 2019, n. 11)
A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei
pagamenti.
(Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23
dicembre 2004, n. 300)
A.6 Regole deontologiche relative ai trattamenti di
dati personali effettuati per svolgere investigazioni
difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria.
(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 512/2018, in G.U.
15 gennaio 2019, n. 12)
A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale
(Deliberazione n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13
ottobre 2015, n. 238).»
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5-ter
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 5-ter Accesso per fini scientifici ai dati
elementari raccolti per finalita' statistiche
1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini
scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento
che permetta l'identificazione diretta delle unita'
statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici
di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione
che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti
a universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o
private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco
redatto dall'autorita' statistica dell'Unione europea
(Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti
stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di
valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al
medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato
a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di
riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei
dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti
previsti in caso di violazione degli impegni assunti,
nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei
dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa
sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al
comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che
concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo
della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non puo'
essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i
metodi di ricerca e i risultati che si intendono
diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate
dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente
dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto
divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli
previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati
elementari oltre i termini di durata del progetto,
comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Omissis.»
La legge 11 gennaio 2018, n. 5 recante «Nuove
disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del
registro delle opposizioni e istituzione di prefissi
nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico,
promozionale e di ricerche di mercato» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2018, n. 28.
 
Art. 14
Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilita'
speciali

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilita' speciale ad esso intestata.
2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui al comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n.18 del 2020. La rimodulazione puo' disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilita' speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, gia' dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilita' speciali di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu' prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attivita' connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse gia' stanziate a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44. Fondo per le emergenze nazionali
1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali
il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze
nazionali».»
- Il testo dell'articolo 122 del citato decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 27 del citato
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 24. Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una
valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della
protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni
disponibili e in raccordo con le Regioni e Province
autonome interessate, presentano i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non sono soggette al controllo preventivo di
legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la
proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).»
«Art. 27. Contabilita' speciali per la gestione delle
emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in
materia amministrativa e procedimentale
1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione
civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter,
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere
autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali,
le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di
quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi
stati di emergenza.
2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze
nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24,
comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della
nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale
aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste
dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono
corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito
dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante
50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione
degli interventi finanziati.
3. Sulle contabilita' speciali di cui al presente
articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento
dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle
stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e
dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime
contabilita' possono, altresi', confluire le risorse
finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da
altre amministrazioni, nonche' dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
di contabilita' speciali, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui
coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa,
secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento
della protezione civile, che contenga, altresi',
l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative
scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti
attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di
trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli
interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o
conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere
prorogata per un periodo di tempo determinato fermo
restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori
interventi ed attivita' da porre in essere secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione
ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo
svolgimento della funzione di protezione civile o ai
soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le
attivita' di cui al presente comma di competenza di
Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie
relative che residuano sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente codice sono
vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei
piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi
dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i
termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le
eventuali somme residue sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle
Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire
l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente comma secondo le
procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto
dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino
alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e
seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette
a finanziare le contabilita' speciali istituite con
ordinanze di protezione civile; tali risorse sono
insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla
definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di
interventi ed attivita' realizzati in base alle ordinanze
di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di
ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali
non possono essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i
compromessi e le clausole compromissorie inserite nei
contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni di
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione
di interventi ed attivita' derivanti dal presente decreto,
il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e'
fissato in centottanta giorni.»
 
Art. 15
Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e
disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone piu' vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Per le attivita' di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennita' di cui all'articolo 84, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19,dichiarano di non aver svolto attivita' lavorativa e percepiscono le suddette indennita'.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 8
luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza):
«Art.19. 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 84 e
degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 84 Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia amministrativa
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall'8
marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le
disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi
al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto
previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2
e 3, del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le udienze
pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli
uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale
periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data
successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti
nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto
monocratico dal presidente o dal magistrato da lui
delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del
processo amministrativo, e la relativa trattazione
collegiale e' fissata a una data immediatamente successiva
al 15 aprile 2020. Il decreto e' tuttavia emanato nel
rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del
codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il
caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello
stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del
presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella
camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del
codice del processo amministrativo restano efficaci, in
deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino
alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto
dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.
Omissis.»
«Art. 27 Indennita' professionisti e lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva
attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e'
riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari
a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 28 Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle
Gestioni speciali dell'Ago
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione
della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 29 Indennita' lavoratori stagionali del turismo e
degli stabilimenti termali
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore della presente disposizione, non titolari di
pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020,
pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 30 Indennita' lavoratori del settore agricolo
1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non
titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro
agricolo, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 39 del
citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 39. Strumenti per consentire l'effettiva
partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione
civile
1. - 4. Omissis
5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a
soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo
34, impiegati nelle attivita' previste dal presente
articolo, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il
rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato
sulla base della dichiarazione del reddito presentata
l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il
limite di cui al presente comma e' aggiornato, sulla base
dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
 
Art. 16

Misure straordinarie di accoglienza

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servizi per l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato):
«Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati.
1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza
per i titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno
finanziario di cui al comma 2, possono accogliere
nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2,
lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e
42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente
dedicati.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro
trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per
la presentazione da parte degli enti locali delle domande
di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei
progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento
dei progetti presentati dagli enti locali.
3.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti
di cui al comma 1;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a
livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1-septies.»
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante
«Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale» e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 15 settembre 2015, n. 214.
 
Art. 16 bis
Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da
COVID-19

1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonche' ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata):
«Art. 1
1. Omissis
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle
assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68.
Omissis.»
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti «e per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprieta', da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 6 del
citato decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 Requisizioni in uso o in proprieta'
1. - 9. Omissis
10. Per l'attuazione del presente articolo e per
l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della
proprieta', da parte del Dipartimento della protezione
civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei
soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del
Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020
di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza
domiciliare e' autorizzata la spesa nel limite massimo di
150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai
sensi dell'articolo 18, comma 4.»
 
Art. 17 bis
Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili
ad uso abitativo e non abitativo

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 103 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza
1. - 5. Omissis
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31
dicembre 2020.
Omissis.»
 
Art. 18

Utilizzo delle donazioni

1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
«a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
« 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. » b)al comma 3, dopo le parole «aziende, agenzie,» sono inseritele seguenti: «regioni e province autonome e loro enti, societa' e fondazioni,»
c) al comma 5, dopo le parole «per la quale e'» e' aggiunta la seguente: «anche».
2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni gia' disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 99 del decreto
legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 99 Erogazioni liberali a sostegno del contrasto
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. In relazione alle molteplici manifestazioni di
solidarieta' pervenute, il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato ad aprire uno o piu' conti correnti
bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo
delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte
all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse
ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo'
destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni
liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui
all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle
apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione
individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del
medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in
relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020.
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in
ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di
forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie,
regioni e province autonome e loro enti, societa' e
fondazioni, e degli enti del Servizio sanitario nazionale
da utilizzare nelle attivita' di contrasto dell'emergenza
COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite
donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi
dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante
affidamento diretto, senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici, per importi non superiori alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia
conforme al motivo delle liberalita'.
4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni
liberali di cui al presente articolo integrano e non
assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione
regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente
articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria
attua apposita rendicontazione separata, per la quale e'
anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato
presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa
tracciabilita'. Al termine dello stato di emergenza
nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra'
essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione
beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su
altro idoneo sito internet, al fine di garantire la
trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette
liberalita'.»
 
Art. 18 bis
Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio
2016, n. 122

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2015-2016):
«Art. 14 Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime
1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo
delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume
la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi'
alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a
2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.
3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti
della parte civile o dell'attore verso il soggetto
condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti
nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto,
e' possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota
proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite
dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi,
rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del titolo II del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del
2014.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 19

Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare

1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n.27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n.18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n.27, e' autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 7 Arruolamento temporaneo di medici e infermieri
militari
1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020,
l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari
dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una
ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di
seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della
competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e
chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per
il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della
laurea in infermieristica e della relativa abilitazione
professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera
b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non
idonei al servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti
ferme nelle Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente
articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito
internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si
concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di
rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata
della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
e economico dei parigrado in servizio permanente.
5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e'
autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60
unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti
alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro
13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 9 Potenziamento delle strutture della Sanita'
militare
1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze
emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, e'
autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di
euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e
per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari
mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.
2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico
militare di Firenze e' autorizzato alla produzione e
distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attivita'
germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000
euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
35,304 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 126.»
 
Art. 20
Misure per la funzionalita' delle Forze armate - personale sanitario
e delle sale operative

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 21
Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio
permanente

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2204-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2204-ter (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata). - 1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.
2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale. ».
b) dopo l'articolo 2197-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, e' autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.».
 
Art. 22
Misure per la funzionalita' delle Forze armate - Operazione «Strade
sicure»

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui all'articolo 74,comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e' ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 74, comma 01, e
74-ter, comma 1, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27:
«Art. 74 Misure per la funzionalita' delle Forze di
polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di
polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta
giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei
maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione
del COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo
periodo, il contingente di personale delle Forze armate di
cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' integrato di 253 unita' per trenta giorni
a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale
di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125.
Omissis.»
«Art. 74-ter Ulteriori misure per la funzionalita'
delle Forze armate
1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze
armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della
diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle
Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato delle 253 unita' di
cui all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per
novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.
Omissis.»
 
Art. 23
Ulteriori misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonche' di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonche' di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.
3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture-U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e' prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
7. Il Ministero dell'interno e' autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 301 dell'articolo 1
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«301. Al fine di dare attuazione agli accordi
internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le
iniziative a livello internazionale di contrasto al
terrorismo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
inviare personale appartenente alla carriera prefettizia
presso organismi internazionali ed europei per un importo
di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2018-2020. Al predetto personale della
carriera prefettizia, che presta servizio all'estero per un
periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze
diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Unione
europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1808 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fatti salvi i
casi in cui e' prevista la corresponsione del trattamento
economico di cui all'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
del bilancio)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali
di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno
finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi
non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per
cento. In ciascuno stato di previsione della spesa e'
istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione
per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze
di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione
iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi
stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo
precedente. La ripartizione del fondo e' disposta con
decreti del Ministro competente, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
Omissis.»
 
Art. 24

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non e' dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non e' altresi' dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e' comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari):
«Art. 17. Razionalizzazione dei termini di versamento.
1. - 2. Omissis
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo
1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro
103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e'
effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello
stesso periodo d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 58. Quota versamenti in acconto
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per i soggetti di cui all'articolo
12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta
regionale sulle attivita' produttive sono effettuati, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna
nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto
eventualmente gia' versato per l'esercizio in corso con la
prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione
della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento
unico.»
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 10-bis del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 7. Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione
1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile
e' determinata apportando alla somma dei risultati del
conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico
dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti
variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.»
«Art. 10-bis. Determinazione del valore della
produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e-bis)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e-bis), la base imponibile e' determinata in un
importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al
personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l),
del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile
le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del
medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base
imponibile le borse di studio e gli altri interventi di
sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e
dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della
legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo
periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali
enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali
la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni
contenute negli articoli precedenti.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche
attivita' commerciali, gli stessi possono optare per la
determinazione della base imponibile relativa a tali
attivita' commerciali secondo le disposizioni dell'articolo
5, computando i costi deducibili ivi indicati non
specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un
importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta
disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate
correnti. La base imponibile relativa alle altre attivita'
e' determinata a norma del precedente comma 1, ma
l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto
dell'importo di essi specificamente riferibile alle
attivita' commerciali. Qualora gli emolumenti non siano
specificamente riferibili alle attivita' commerciali,
l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo
imputabile alle attivita' commerciali in base al rapporto
indicato nel primo periodo del presente comma. Si
considerano attivita' commerciali quelle rilevanti ai fini
delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui
all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 162-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 162-bis. Intermediari finanziari e societa' di
partecipazione
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo
112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti
che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di
assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita' non nei confronti
del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del
regolamento emanato in materia di intermediari finanziari
in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e
114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30
aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale.»
- Si riporta il testo degli articoli 54, comma 1, e 85,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare
dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e
quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto
stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati
al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li
corrisponde.
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze
dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a
finalita' estranee all'arte o professione.
Omissis.»
«Art. 85. Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di
altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui
alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
Omissis.»
 
Art. 25

Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli 27, e 38 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita' speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di Bilancio». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 74. Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato,
compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di
personalita' giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i
consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti
gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le
province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita'
previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di
previdenza obbligatoria.»
- Il testo dell'articolo 162-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 24.
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 38 Indennita' lavoratori dello spettacolo
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori
dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri
versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di
pensione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione» e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 32. Reddito agrario
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del
reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale
d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei
limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di
attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e
alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per
almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla
produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo
2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.»
- Il testo degli articoli 54, comma 1, e 85, comma 1,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24.
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
1. - 4. Omissis
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.»
- Il citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n.
298, S.O.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 3. Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni
1. - 2-ter. Omissis
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 67 e 85, commi 1 e
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136):
«Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titolo I, capo II non possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.»
«Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore
tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di
associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al
direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale
rappresentanza;
b) per le societa' di capitali, anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i
consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa' consortili detenga, anche indirettamente, una
partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di
maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa'
con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa'
consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a
tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice
civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle
imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere
precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche
delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
Omissis.»
- Il Libro II (Nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia) del citato decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 comprende gli articoli da 82 a 101
ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n.
226, S.O.
- Si riporta il testo dei commi 3 e seguenti
dell'articolo 92 del citato decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159:
«Art. 92 Termini per il rilascio delle informazioni
1. - 2-bis. Omissis
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in
assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si
applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo
67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso
fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione
antimafia liberatoria.»
- Si riporta il testo dell'articolo 322-ter del codice
penale:
«Art. 322-ter. Confisca.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli
articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti
indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre
ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il
profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la
confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per
un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai
sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre
ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il
profitto salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di
beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore
corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non
inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o
promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico
servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo
322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice,
con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o
individua i beni assoggettati a confisca in quanto
costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in
quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del
reato.»
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n.
78» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71,
S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte)
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi
stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni
relative alle imposte sui redditi; provvedono alla
irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e
alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente.
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto
obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e'
stata o avrebbe dovuto essere presentata.»
«Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni
tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione
europea)
L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio,
con le altre autorita' competenti degli Stati membri
dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per
assicurare il corretto accertamento delle imposte di
qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le
autorita' locali. Essa, a tale fine, puo' autorizzare la
presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle
amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da trasmettere alle predette autorita'
con le modalita' ed entro i limiti previsti per
l'accertamento delle imposte sul reddito.
In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel
rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8-bis e
10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del
Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19
dicembre 1977.
Le informazioni non sono trasmesse quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, un processo commerciale o un'informazione la
cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La
trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre,
rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in
grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i
limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che
disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI,
relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria
alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di
informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la
partecipazione alle indagini amministrative di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri
dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio.
Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione
finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini
amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i
soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa
documentazione, a condizione di reciprocita' e previo
accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita'
interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria
utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante
le indagini svolte all'estero.
Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta
presenta un interesse comune o complementare con altri
Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere
di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni
finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio
territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi'
ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
controllo eseguito da un solo Stato membro.
L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un
controllo simultaneo, informando le autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati circa i casi
suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa
indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi
sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno
indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i
controlli devono essere effettuati.
Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
proponga di partecipare ad un controllo simultaneo,
l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta
autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo
richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
Nel caso di adesione alla proposta di controllo
simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un
rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento
del controllo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
l'Amministrazione competente provvede all'espletamento
delle attivita' ivi previste con le risorse umane
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»
«Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale)
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno
accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di
accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti
ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al
comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del
valore normale delle operazioni di cui al comma 10
dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili
e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di
un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei
requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per
il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e
per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini
degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.
Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con
le autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di
cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto
con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta
precedenti purche' non anteriori al periodo d'imposta in
corso alla data di presentazione della relativa istanza da
parte del contribuente.
3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base
dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei
periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori
a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza,
relativamente a tali periodi di imposta e' concessa la
facolta' al contribuente di far valere retroattivamente
l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine
necessario rettificare il comportamento adottato,
all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla
presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
4.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al
competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente
articolo.»
«Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione del reddito
per operazioni tra imprese associate con attivita'
internazionale)
1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui
all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo'
essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o
dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a
Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22
marzo 1993, n. 99;
b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito
di attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti
siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da
presentarsi secondo le modalita' e i termini previsti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a
fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al
principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con
il quale e' in vigore una convenzione per evitare le doppie
imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di
informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per il
contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i
presupposti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione
di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito
d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante
o in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle
leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di
disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento
del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il pagamento delle somme dovute e'
applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si
intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo)
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base
alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di consegna al concessionario
dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del quattro per cento annuo.»
- Si riporta il testo dei commi da 421 a 423
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonche' quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, nonche' per il
recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia
delle entrate puo' emanare apposito atto di recupero
motivato da notificare al contribuente con le modalita'
previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo
periodo non si applica alle attivita' di recupero delle
somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20
marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio,
comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla
riscossione coattiva con le modalita' previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni. Per il pagamento delle somme
dovute, di cui al periodo precedente, non e' possibile
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di
iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo
pagamento non e' ammessa la compensazione prevista
dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al
comma 421, emessi prima del termine per la presentazione
della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il
precedente periodo di imposta.»
- Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 27 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 27. Accertamenti
1. - 15. Omissis
16. Salvi i piu' ampi termini previsti dalla legge in
caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per
il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui
all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito
indicati nei modelli di pagamento unificato per la
riscossione di crediti inesistenti utilizzati in
compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno
successivo a quello del relativo utilizzo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 28 Incrocio tra le basi dati dell'INPS e
dell'Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione
diffusa
1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia
delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni
dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato
redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in
base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i
contributi previdenziali e non risultano effettuate le
previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di
controllo e di accertamento realizzabili con modalita'
automatizzate sono incrementate e rese piu' efficaci
attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni
dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte
del territorio nazionale, individuate con il regolamento di
amministrazione dell'Agenzia delle Entrate di cui
all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Conseguentemente, all'articolo 4 ed all'articolo 10
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le
parole: «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti: «o
altre articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con
competenza su tutto o parte del territorio nazionale,
individuate con il regolamento di amministrazione di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nell'ambito della dotazione organica prevista a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione,
senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.».
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13
gennaio 1993, n. 9, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 316-ter del codice
penale:
«Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto
dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle
Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni
se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua
qualita' o dei suoi poteri.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o
inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non puo' comunque
superare il triplo del beneficio conseguito.»
 
Art. 25 bis

Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonche' dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 108 (ex articolo 88 del TCE)
1. La Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.»
 
Art. 26

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformita' a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata, societa' cooperative, - societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita' assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non e' inferiore a 250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la societa' soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati e' inferiore a 250 persone.
2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuita' con omologa gia' emessa che si trovano in situazione di regolarita' contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della societa' oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della societa' conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le societa' che controllano direttamente o indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresi' quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della societa' ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il «Fondo»), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito «gli strumenti finanziari»), emessi dalle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non puo' superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a); il doppio dei costi del personale della societa' relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidita' della societa' per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.
13. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia, o a societa' da questa interamente controllata (di seguito anche «il Gestore»)
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La societa' emittente puo' rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la societa' emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del codice civile.
15. La societa' emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalita' del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicita' annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresi' indicati gli obiettivi al cui conseguimento puo' essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli strumenti finanziari.
17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore puo' prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, puo' procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformita' della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16,e l'assunzione degli impegni di cui al comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto nell'anno 2020.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale. Il Gestore e' autorizzato a trattenere dalle disponibilita' del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le societa' emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle societa' finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle societa' cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna societa' di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la societa' abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la societa' ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si e' usufruito. La societa' presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', che le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresi', di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (CE) n. 2157/2001 dell'8 ottobre 2001
relativo allo statuto della Societa' europea (SE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 10 novembre 2001, n. L 294.
- Il Regolamento (CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003
del Consiglio relativo allo statuto della Societa'
cooperativa europea (SCE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 18
agosto 2003, n. L 207.
- Il testo dell'articolo 162-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativiall'art. 24.
- Il testo del primo comma dell'articolo 85 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nei riferimento normativi all'art. 24.
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014
della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Il Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014
della Commissione che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio
2014, n. L 193.
- Il Regolamento 1388/2014 del 16 dicembre 2014 della
Commissione che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre
2014, n. L 369.
- Il testo dell'articolo 67 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimeti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno
1999, n. 205):
«Art. 12. Pene accessorie
1. Omissis
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 2, 3 e 8 importa altresi' l'interdizione dai
pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e
non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le
circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma
3.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".
- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.
917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo degli articoli 2412 e 2467 del
codice civile:
«Art. 2412. Limiti all'emissione
La societa' puo' emettere obbligazioni al portatore o
nominative per somma complessivamente non eccedente il
doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto
limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla
societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche
estere.
I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni
di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire
ovvero di sottoscrivere azioni.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.
[Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle obbligazioni emesse all'estero da societa'
italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se
negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; in
questo caso la negoziazione ad opera di investitori
professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a
pena di nullita', avvenire mediante consegna di un
prospetto informativo contenente le informazioni stabilite
dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
anche quando la vendita avvenga su richiesta
dell'acquirente].»
«Art. 2467. Finanziamenti dei soci
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della
societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la
dichiarazione di fallimento della societa', deve essere
restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti
dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui,
anche in considerazione del tipo di attivita' esercitata
dalla societa', risulta un eccessivo squilibrio
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della societa' nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento.
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.»
- Si riporta il testo dell'articolo 96 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
«Art. 96 Istituzione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia
1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per
le politiche del personale dell'amministrazione civile e
per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la
banca dati nazionale unica della documentazione antimafia,
di seguito denominata «banca dati nazionale unica».
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale
unica e' collegata telematicamente con il Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121.»
- Il citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n.
226, S.O.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il
credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia
dei livelli di occupazione):
«Art. 17
1. Omissis
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. Omissis
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, essere costituite in forma
cooperativa, [essere iscritte nell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385,] essere in possesso dei requisiti,
individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti
che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di
controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta
cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e
comunque in non meno di dieci regioni.
Omissis.»
- Il Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
dicembre 2013, n. L 352.
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 24 dicembre 2013, n. 352.
- Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 giugno 2014,
n. 190.
 
Art. 26 bis

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
«Art. 15
1. E' istituito presso il Ministero del tesoro il
"Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di
entita' pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote
di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari
1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra' essere utilizzato quanto
al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di
appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui
all'articolo 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed
associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno
dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire
fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una
garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita'
del Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili
con eventuali contributi concessi dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed
agli intermediari finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo
meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficolta' di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura esercitano le altre attivita'
previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
persona del Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno
dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti
della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o
equiparata. La partecipazione alla commissione e' a titolo
gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando
intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti,
comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in
caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
9. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 26 ter

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
e' formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di
grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali
danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come
definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
- in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di
banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati
alla concessione di credito in Italia - delle seguenti
misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla
data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di
pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati,
sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora
utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati,
unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna
formalita', fino al 30 settembre 2020 alle medesime
condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al 30
settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei
canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente
agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo
modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata
della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di aver subito in via temporanea carenze di liquidita'
quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2
le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla
data di pubblicazione del presente decreto, classificate
come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per
Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore
con indicazione dell'importo massimo garantito, le
operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di
un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori
utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto
all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del
presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi
del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate
dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o
dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30
settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma
2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza
preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto
originario nonche' con riferimento a finanziamenti
agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che
entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali
integrazioni alle modalita' operative.
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui
al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo
gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente
previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi
delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei
canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione
ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del
rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo
garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta
dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei
diciotto mesi successivi al termine delle misure di
sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in
relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato
pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale
e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del
comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o piu'
rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del
comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori
possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a),
b) e c) corredata da una stima della perdita finale a
carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,
lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi
presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle
rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre
2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi
accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede a liquidare in favore del
soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla
Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento
della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al
comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia
puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle
procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo
dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia
provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai
soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in
conformita' all'autorizzazione della Commissione europea
prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Si riporta il testo dei commi 7 e 7-bis dell'articolo
11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 11 Ulteriori disposizioni per il favorire il
superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012
01. - 6-bis. Omissis
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi
di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito
di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione
alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere
ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3 -bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due
anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e
prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma
sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di
impresa di cui al comma 7 gia' rientrano i titolari di
reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al
predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa
integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente
ai danni subiti in relazione alle attivita' dagli stessi
rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero
all'articolo 3 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche'
dagli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento
dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche'
per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,
proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F
della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi
dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 367 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
«367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i
soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito
dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti
dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti
finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti previa integrazione della
convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa
depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti
dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai
sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui
al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita'
di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di
cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 6
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle Zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015):
«Art. 6 Proroga emergenza sisma maggio 2012
1. Omissis
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i
provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di
presentazione della documentazione di cui all'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto
articolo 11, e' rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro
tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed
oggettivi e le condizioni gia' previsti dai commi 7, 7-bis
e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174del
2012, possono presentare la documentazione utile per
accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non
sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine
finale del 30 novembre 2012.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per
l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza
applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per
l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al
15 novembre 2013 nei confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il
termine ultimo del 30 novembre 2012.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi da 3 a 13 dell'articolo
11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017):
«Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
e versamenti tributari e ambientali
01. - 2. Omissis
3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16
dicembre 2017, per il pagamento dei tributi oggetto di
sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189
del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di
impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli
esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio
del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello
Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i
predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30
novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4
alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo
definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare
massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono concesse le garanzie
dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i
criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le
garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio
2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di
cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale
obbligo, i medesimi soggetti possono altresi' richiedere,
fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di
euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione
del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati,
nonche' le spese strettamente necessarie alla loro
gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui
al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il
credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero puo' essere ceduto
secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
successive modificazioni. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a
partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque
anni. Il piano di ammortamento e' definito nel contratto di
finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti
per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con
riferimento al 31 dicembre 2018.
6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano
all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei
soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di
ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro
successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo
di riscossione. Il credito iscritto a ruolo e' assistito
dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti
i tempi e le modalita' di trasmissione all'Agenzia delle
entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati
relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo,
nonche' quelli di attuazione del comma 6.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa,
l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia
e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai
soggetti finanziatori per la fruizione del credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
9. L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 e' riconosciuto ai
soggetti esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei
limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis
». Il Commissario straordinario istituisce e cura un
registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3
per la verifica del rispetto della disciplina in materia di
aiuti di Stato.
10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 marzo 2017», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile
2017»;
b) al comma 3, alinea, le parole: «31 maggio 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2017»;
c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente:
«13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui
si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti
dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo».
 
Art. 27

Patrimonio destinato

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da «Covid-19», CDP S.p.A. e' autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato») a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruita' del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalita' di realizzazione dell'affare per cui e' costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A. adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. e' integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidita' di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da «Covid-19» ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.A. adotta il regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attivita' istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., e' redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformita' al presente articolo e al regolamento del Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio Destinato o di singoli comparti e' consentita, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, ne' i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi' concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita', la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP S.p.A. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche' realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo' essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalita' individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
18. E' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle societa' di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «diverse dalle banche» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2436 e 2447-quater
del codice civile:
«Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di
modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato
l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata.»
«Art. 2447-quater. Pubblicita' della costituzione del
patrimonio destinato
La deliberazione prevista dal precedente articolo deve
essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese i creditori
sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che
la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte
della societa' di idonea garanzia.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 13
maggio 1983, n. 197 (Ristrutturazione della Cassa depositi
e prestiti):
«Art. 7. Consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti e' composto:
a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo
presiede;
b) dal direttore generale della Cassa depositi e
prestiti;
c) dal ragioniere dello Stato;
d) dal direttore generale del Tesoro;
e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal
Ministro del tesoro e nominati con suo decreto;
f) da tre esperti in materie finanziarie, scelti da
terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle
giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con
decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza,
rispettivamente, delle regioni delle province e dei comuni.
Il mandato degli esperti di cui alle lettere e) ed f)
del precedente comma e' di quattro anni ed e' rinnovabile
per non piu' di una volta.
Le nomine dei componenti del consiglio di
amministrazione di cui alle lettere e) ed f) sono soggette
alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
I compensi spettanti ai componenti del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
del tesoro.»

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 10 Documento di economia e finanza
1. - 4. Omissis
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni
previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle
specifiche linee guida per il Programma nazionale di
riforma. In particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati
previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita';
c) le priorita' del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la
compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati
nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della
competitivita' del sistema economico e di aumento
dell'occupazione.
Omissis.»

- Si riporta il testo del comma 86 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al
comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una
o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad
un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura
massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi
specifici di investimento e operazioni, anche in
partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare
progetti economicamente sostenibili e che abbiano come
obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia
circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e
femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la
sostituzione della plastica con materiali alternativi, la
rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento
e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal
cambiamento climatico e, in generale, programmi di
investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata
sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti
sociali.»
- Il testo dell'articolo 2412 del codice civile e'
riportato nelle Note all'art. 26.
- Si riporta il testo vigente degli articoli da 2415 a
2420 del codice civile:
«Art. 2415. Assemblea degli obbligazionisti
L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante
comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di
concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli
obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di gestione o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli
emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le
disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci
e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che
ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la
validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel
primo comma, numero 2, e' necessario anche in seconda
convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che
rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non
estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di
gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al
voto nell'assemblea degli obbligazionisti e' disciplinata
dalle leggi speciali.
La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente
possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere
gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza.»
«Art. 2416. Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli
obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli
2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo 2377
sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito
obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni
siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella
cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio
del rappresentante degli obbligazionisti.»
«Art.2417. Rappresentante comune
Il rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori
degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le
persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
investimento nonche' le societa' fiduciarie. Non possono
essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori,
i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice e coloro
che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo
2399.
Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'articolo
2415, il rappresentante comune e' nominato con decreto dal
tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli
amministratori della societa'.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo
non superiore a tre esercizi sociali e puo' essere
rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il
compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua
nomina il rappresentante comune deve richiederne
l'iscrizione nel registro delle imprese.»
«Art.2418. Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti,
tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la
societa' e assistere alle operazioni di sorteggio delle
obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea
dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la
rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche
nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta
amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della
societa' debitrice.»
«Art. 2419. Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non
precludono le azioni individuali degli obbligazionisti,
salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'articolo 2415.»
«Art. 2420. Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle
obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla
presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un
notaio.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 11 Raccolta del risparmio
1. Omissis
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 31 Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti.»
- Il testo dell'articolo 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 96 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 67 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo degli articoli 2437 e seguenti
del codice civile:
«Art.2437. Diritto di recesso
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro
azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni
riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso
previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti
di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le
azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il
socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta
giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non
superiore ad un anno.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori
cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di
recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione
e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu'
gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
previste dal primo comma del presente articolo.»
«Art. 2437-bis. Termini e modalita' di esercizio
Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera
raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera
che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del
socio recedente, del domicilio per le comunicazioni
inerenti al procedimento, del numero e della categoria
delle azioni per le quali il diritto di recesso viene
esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso
da una deliberazione, esso e' esercitato entro trenta
giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di
recesso non possono essere cedute e devono essere
depositate presso la sede sociale.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia'
esercitato, e' privo di efficacia, se, entro novanta
giorni, la societa' revoca la delibera che lo legittima
ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.»
«Art. 2437-ter. Criteri di determinazione del valore
delle azioni
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per
le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato
dagli amministratori, sentito il parere del collegio
sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale
della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche'
dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate in
mercati regolamentati e' determinato facendo riferimento
alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi
che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni
legittimano il recesso. Lo statuto delle societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che
il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo
restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del
criterio indicato dal primo periodo del presente comma.
Lo statuto puo' stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione, indicando gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal
bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
in considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
valore di cui al secondo comma del presente articolo nei
quindici giorni precedenti alla data fissata per
l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione
e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente
alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e'
determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
comma dell'articolo 1349.»
«Art. 2437-quater. Procedimento di liquidazione
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del
socio recedente agli altri soci in proporzione al numero
delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione e' depositata presso il registro
delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione
definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le
azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati
regolamentati, il loro collocamento avviene mediante
offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle
disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni
dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente
vengono rimborsate mediante acquisto da parte della
societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga a
quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere
convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la
riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento
della societa'.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si
applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto
dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la
societa' si scioglie.»
«2437-quinquies. Disposizioni speciali per le societa'
con azioni quotate in mercati regolamentati
Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati
hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso
alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla
quotazione.»
«Art. 2437-sexies. Azioni riscattabili
Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater
si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o
categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un
potere di riscatto da parte della societa' o dei soci.
Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina
degli articoli 2357 e 2357-bis .»
- Si riporta il testo dell'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)
deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche
per il tramite di soggetti con i quali e' unito in
associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; il piano puo' essere
pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del
debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo
il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 166 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155):
«Art. 166. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano
di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso,
se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nell'anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e'
seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei
mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario
che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole
l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attivita'
sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie
concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione
del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui
all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera
in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o
colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a
conoscenza al momento del compimento dell'atto, del
pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione
opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del
debitore posti in essere in esecuzione del concordato
preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e
in essi indicati, nonche' gli atti, i pagamenti e le
garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il
deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche
con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di
corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi
dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non
subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure di
regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal
presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.»
- Il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 recante
«Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici
e privati» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1996, n.
102.
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
recante «Riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3,
comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie):
«Art. 31 Interessi delle obbligazioni pubbliche
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche
e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
l' esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio.»
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 1
della legge 13 gennaio 1994, n. 43 (Disciplina delle
cambiali finanziarie), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1
1.- 2. Omissis
2 -bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse
da societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e
mutue assicuratrici e dalle microimprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/ CE della Commissione, del 6
maggio 2003. Le societa' e gli enti non aventi titoli
rappresentativi del capitale negoziati in mercati
regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali
finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti
requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di
sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da
una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una
societa' di gestione armonizzata, da una societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con
succursale costituita nel territorio della Repubblica, che
assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino
alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non
inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli,
per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in
aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della
percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un
revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e
girate esclusivamente in favore di investitori
professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente; il collocamento presso
investitori professionali in rapporto di controllo con il
soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato
dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
 
Art. 28
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo' cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.
7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.

- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 34 della citata legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 65 Credito d'imposta per botteghe e negozi
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti
dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti
esercenti attivita' d'impresa e' riconosciuto, per l'anno
2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento
dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di
marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria
catastale C/1.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita'
di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed e' utilizzabile,
esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse
attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la
riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni
della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno 2020
al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di
euro, e il riparto dell'annualita' 2020 del Fondo destinato
agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo
6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124, attribuita dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a
9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di
determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli
stessi coefficienti gia' utilizzati per i riparti relativi
all'annualita' 2019.
2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse
assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di
urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate
nelle annualita' pregresse, nonche' per l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale
di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo
all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle
rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e
pagamento della spesa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.»
 
Art. 28 bis
Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro
tramite distributori automatici

1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le universita' e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
Legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dall'articolo
140 della presente legge:
«Art. 2 Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi
giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa
trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo
comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume
d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i
pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni.
5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte
di debito e di credito e altre forme di pagamento
elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali
sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei
sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e
trasmissione dei dati.
6. Ai soggetti che effettuano la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma
1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di
mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione,
ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati
incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli
articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma,
lettera a), alinea, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:
"nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi,
dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a)". Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di
cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia
delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione
dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i
termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre
di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal
1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari
superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli
altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si
applicano in caso di trasmissione telematica dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera
sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti di
cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma
1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria,
attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati fiscali
trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il
contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e'
consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui
e' stata registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1°
gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa
previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 165 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 165 Rischio ed equilibrio economico-finanziario
nelle concessioni
1. - 5. Omissis
6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al
concessionario che incidono sull'equilibrio del piano
economico finanziario puo' comportare la sua revisione da
attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di
equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei
rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle
condizioni di equilibrio economico finanziario relative al
contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica
strettamente connessa al mantenimento della predetta
allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse
statale ovvero finanziate con contributo a carico dello
Stato, la revisione e' subordinata alla previa valutazione
da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' (NARS). Negli altri casi, e' facolta'
dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione
alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato
accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario,
le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario
sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma
4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti
dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura
del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.»
 
Art. 29

Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020.
1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, e' destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e' ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilita' con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonche' secondo le modalita' e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
«Art. 11. (Fondo nazionale).
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito
il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, la cui dotazione annua e'
determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, e, tenendo conto
anche delle disponibilita' del Fondo, per sostenere le
iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche
attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della
locazione, attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione a canoni concordati, ovvero
attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per
consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni
di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la
stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le
procedure previste per gli sfratti per morosita' si
applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se
per finita locazione. I comuni possono, con delibera della
propria giunta, prevedere che i contributi integrativi
destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita',
erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
medesima, anche tramite l'associazione della proprieta'
edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe
a disposizione dalle singole regioni e province autonome,
ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la
finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per
gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle destinate al
Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse
destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base
di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra
alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti
da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il
numero di contratti di locazione a canone concordato
complessivamente intermediati nel biennio precedente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la
concessione dei contributi integrativi devono essere emessi
entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle
risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla
legge finanziaria.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998,
non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a
4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1.»

- Il testo dei commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 65
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 28.
 
Art. 30

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.
2. Per le finalita' e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorita' ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze e' autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorita' assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.
 
Art. 30 bis
Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di
credito o di debito

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attivita' commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equita' e trasparenza il costo massimo delle commissioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 31

Rifinanziamento fondi

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come «decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23», e' incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.
2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilita' al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilita' di escussione delle garanzie, articolata per annualita', effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.
3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitivita' delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
4-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementatodi 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 1 Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese
1. - 13. Omissis
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale.»
- Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI
1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette
operazioni finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e
per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso
di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel
caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a
499; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita
autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura del 90 per
cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell' articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il
pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione
per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d);
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione;
f) per le operazioni per le quali banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione degli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto gia' previsto all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio
2017, n. 157, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la garanzia
e' concessa senza applicazione del modello di valutazione
di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate
nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini della
definizione delle misure di accantonamento a titolo di
coefficiente di rischio, in sede di ammissione della
singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati di
Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo al momento della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia e'
concessa anche in favore di beneficiari finali che
presentano, alla data della richiesta di garanzia,
esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore
classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o
sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B
della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca
d'Italia e successive modificazioni, purche' la predetta
classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio
2020. La garanzia e' concessa anche alle imprese che, in
data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse
alla procedura del concordato con continuita' aziendale di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942
o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo
67 del predetto regio decreto, purche', alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni
non siano piu' in una situazione che ne determinerebbe la
classificazione come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e la banca, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo
47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia non e'
necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono
state accordate le misure di concessione o, se posteriore,
dalla data in cui le esposizioni sono state classificate
come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis,
comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni
caso, escluse le imprese che presentano esposizioni
classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina
bancaria;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo
2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero e delle attivita'
immobiliari, con durata minima di 10 anni e di' importo
superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo puo'
essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in
garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri
soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come
da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio
del rimborso del capitale non prima di 24 mesi
dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un
importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei
ricavi del soggetto beneficiario, come risultante
dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione
fiscale presentata alla data della domanda di garanzia
ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1°
gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche
mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un
nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del
finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo
delle esposizioni del finanziatore nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata
residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato
della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a
5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo
finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1,
commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti
beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per
le piccole e medie imprese e' concesso automaticamente,
gratuitamente e senza valutazione e il soggetto
finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia
del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del
possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo
dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di
ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come
da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al
25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un
nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del
finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo
delle esposizioni del finanziatore nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i
Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per
il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore,
anche unitamente alle associazioni e gli enti di
riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini
della costituzione di sezioni speciali finalizzate a
sostenere l' accesso al credito, anche a favore di
determinati settori economici o filiere d'impresa;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti
agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni
assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
operazioni finanziarie gia' perfezionate ed erogate dal
soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di
presentazione della richiesta e, comunque, in data
successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto
finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una
dichiarazione attestante la riduzione del tasso di
interesse applicata, sul finanziamento garantito, al
soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti
e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e
importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere
deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto
finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non
superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non puo'
superare il 15 percento dell'ammontare del portafoglio di
finanziamenti, ovvero il 18 percento, nel caso in cui il
portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a
fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo
e innovazione e/o di programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel
portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 percento della
perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All' articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «fino al 31 dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 10 aprile
2020».
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole «organismi
pubblici'' sono inserite le parole «e privati».
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 percento della dotazione disponibile
del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del
requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a
titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento
dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle
nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria
attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della
garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base
degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del
merito di credito, della garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche
e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da
parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito
in favore di beneficiari come definiti dal medesimo
articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «euro
25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro
40.000,00». Il Ministero dell'economia e delle finanze
adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176
alle nuove disposizioni.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della
pesca. Per le finalita' di cui al presente comma sono
assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le
predette risorse sono versate su un conto corrente di
tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a
ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 e per 249
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6,
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.»
- Si riporta il testo del comma 507 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«507. Al fine di favorire la competitivita' del settore
agricolo e agroalimentare e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per la competitivita' delle
filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di
15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di
euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e
gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura
non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
ripartizione del Fondo.»
- Si riporta il testo del comma 48 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di
euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo
oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su
portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo
pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI),
direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e
l'innovazione industriale posti in essere da imprese di
qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti
di imprese individuati sulla base di uno specifico
accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di
selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e
la misura massima della garanzia in relazione al
portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le
risorse della Sezione speciale possono essere incrementate
anche da quota parte delle risorse della programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani di
eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28
giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia
per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del
Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di
contributi da parte delle regioni e di altri enti e
organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa
depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di
soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura
massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro con delega alle
politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni
alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia
della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per
l'operativita' della garanzia dello Stato e per
l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.»
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 90
della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289:
«Art. 90 Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica
1. - 11-bis. Omissis
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 56 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
1. - 5. Omissis
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore
con indicazione dell'importo massimo garantito, le
operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di
un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori
utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto
all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del
presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi
del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate
dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o
dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30
settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma
2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza
preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto
originario nonche' con riferimento a finanziamenti
agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che
entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali
integrazioni alle modalita' operative.
Omissis.»
 
Art. 31 bis

Confidi

1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita' di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 112
del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 112 Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti
1. - 5. Omissis
6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita'
di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere
altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai
sensi dell'articolo 106, comma 1.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco
di cui all'articolo 111, comma 1, e possono continuare a
svolgere la propria attivita', in considerazione del
carattere marginale della stessa, nel rispetto delle
modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati
dal CICR.
Omissis.»
 
Art. 32
Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze -
GACS

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sara' richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della societa' cessionaria, previa istruttoria della societa' di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, e' autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o piu' date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purche' tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.
2. La societa' di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attivita' di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il testo del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016,
n. 49 recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle
banche di credito cooperativo, la garanzia sulla
cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale
relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva
del risparmio» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio
2016, n. 37.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 18 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49:
«Art. 13. Norme di attuazione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una
societa' a capitale interamente pubblico per la gestione
dell'intervento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, possono essere dettate
le disposizioni di attuazione del presente Capo.»
 
Art. 33
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonche' disposizioni in materia di distribuzione
di prodotti assicurativi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria e' soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresi', ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 4 Sottoscrizione contratti e comunicazioni in
modo semplificato
1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e
126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche
di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi
o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al
dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca
d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto ed il
termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il
requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20,
comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio
consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica
non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione
che questi siano accompagnati da copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita' del contraente,
facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo
certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con
modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e
l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di copia
del contratto e' soddisfatto mediante la messa a
disposizione del cliente di copia del testo del contratto
su supporto durevole; l'intermediario consegna copia
cartacea del contratto al cliente alla prima occasione
utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il
cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per
esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il
diritto di recesso previsto dalla legge.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 23 Contratti
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla
prestazione dei servizi accessori, sono redatti per
iscritto, in conformita' a quanto previsto dagli atti
delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare e'
consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca
d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate
ragioni o in relazione alla natura professionale dei
contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano
essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti
dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia.
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il
contratto e' nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la
determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di
ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla e'
dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo'
essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non
si applicano:
a) ai servizi e attivita' di investimento;
b) al collocamento di prodotti finanziari;
c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di
prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli
articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II,
capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonche' ai
servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis,
II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le
pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita'
di investimento e dei servizi accessori non vengono
conclusi contratti di garanzia finanziaria con
trasferimento del titolo di proprieta' con clienti al
dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni
presenti o future, effettive o condizionate o potenziali
dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione
della presente disposizione. La Consob disciplina le
modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al presente
comma in caso di clienti professionali e di controparti
qualificate.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e
attivita' di investimento, agli strumenti finanziari
derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi
dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica
l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di
quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere
della prova di aver agito con la specifica diligenza
richiesta.»
- Si riporta il testo degli articoli 95 e 98-quater del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 95 Disposizioni di attuazione
1. La Consob detta con regolamento disposizioni di
attuazione della presente Sezione anche differenziate in
relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari,
degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in
particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le
modalita' e i termini per la pubblicazione del prospetto e
dell'avviso nonche' per l'aggiornamento del prospetto,
conformemente alle disposizioni comunitarie;
b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla
normativa comunitaria;
c) le modalita' da osservare per diffondere notizie,
per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere
intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
d) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al
fine di assicurare la parita' di trattamento tra i
destinatari;
e) la lingua da utilizzare nel prospetto;
f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione
di un prospetto all'autorita' competente di un altro Stato
membro;
f-bis) le procedure organizzative e decisionali interne
per l'adozione dell'atto finale di approvazione del
prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a
personale con qualifica dirigenziale.
2. La Consob individua con regolamento le norme di
correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente,
l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonche'
coloro che si trovano in rapporto di controllo o di
collegamento con tali soggetti.
3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno
un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo
94-bis.
4. La Consob determina quali strumenti o prodotti
finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi
dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri
qualificativi, devono avere un contenuto tipico
determinato.»
«Art. 98-quater Disposizioni di attuazione
1. La Consob detta con regolamento disposizioni di
attuazione della presente sezione anche differenziate in
relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli
emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni
dell'Unione europea, il regolamento stabilisce in
particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del
prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM
italiani, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione
del documento contenente le informazioni chiave per gli
investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna
ed il loro eventuale aggiornamento;
a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di
quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il
relativo regime di consegna e di pubblicazione;
a-ter) il regime linguistico del documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;
b) le modalita' da osservare per diffondere notizie,
svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni
di acquisto o di sottoscrizione;
c) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al
fine di assicurare la parita' di trattamento tra i
destinatari.
2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la
Consob puo' consentire, su istanza degli offerenti,
l'inserimento nella documentazione d'offerta di
informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal
regolamento di cui al comma 1.»
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 20
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 20. Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici
1. Omissis
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma
digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi
dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la
sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e,
in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita'
all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche
di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e
l'ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee
guida.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 165 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 165. Raccordo con le disposizioni del codice
civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal
presente codice, i contratti di assicurazione,
coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati
dalle norme del codice civile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1888 del codice
civile:
«Art. 1888. Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per
iscritto.
L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente
la polizza di assicurazione o altro documento da lui
sottoscritto.
L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a
richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della
polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la
restituzione dell'originale.»
- Si riporta il testo degli articoli 4-sexies,
4-septies, 193-quinquies e 194-septies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 4 sexies Individuazione delle autorita' nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014,
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per
i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati (PRIIPs)
1. La Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali
competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8),
del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza
sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento
(UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle
persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i
PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza,
d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive
attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente
articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita'
competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti
dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP
e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o
vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3,
lettera a);
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli
investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei
mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera
b), per i soggetti ivi indicati;
[c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona
che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento
contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti
stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima
che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonche' la
notifica delle versioni riviste del documento stesso ai
sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo.]
2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate al
comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e
d'indagine di cui alla Parte II.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita'
competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti
dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che
forniscono consulenza sui prodotti d'investimento
assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle
imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri
soggetti di cui questi intermediari assicurativi
eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del
registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2,
del decreto legislativo n. 209 del 2005, e ai soggetti
iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209
del 2005;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese
di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti
di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si
avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla
lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti
iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
c) a esercitare con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla
stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una
sua parte.
4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca
indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo,
anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre
2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri
loro attribuiti ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 4-septies, anche attraverso protocolli
d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob
e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi
dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per
agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno
reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi
degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014.
5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 2,
individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di
accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave
prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo
conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i
soggetti vigilati, in conformita' agli atti delegati e alle
norme tecniche di regolamentazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n.
1286/2014.
6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 3.
7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla
ripartizione delle competenze secondo i principi indicati
ai commi 2 e 3.»
«Art. 4 septies Poteri d'intervento relativi alla
violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 1286/2014
1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui
agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli
articoli 6 e 7, dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 3,
dall'articolo 9 e dall'articolo 10, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob puo', tenuto
conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti
dall'articolo 194-bis:
a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni
per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP;
b) vietare l'offerta;
c) vietare la fornitura di un documento contenente le
informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui
agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n.
1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione
di un documento contenente le informazioni chiave.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in
caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4,
14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o
l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
esercitare i poteri di cui al comma 1.
2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo
4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che
forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le misure amministrative adottate e comunicando le
modalita' per la presentazione di eventuali reclami o
domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai
meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del
presente articolo sono pubblicati in conformita' alle
disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti
sanzionatori di cui all'articolo 195-bis.
4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
[5. La Consob e l'IVASS adottano, secondo le rispettive
competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies e
sentita l'altra autorita', le disposizioni attuative del
presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari
delle disposizioni stesse.]»
«Art. 193 quinquies Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alle violazioni delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 1286/2014
1. La violazione delle disposizioni richiamate
dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure
adottate ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5, nonche'
delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila
con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS
secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 4-sexies. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni,
ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato quando
tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il
fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195,
comma 1-bis.
2.
3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone
fisiche si applicano nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei
casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione
come conseguenza della violazione stessa o la perdita
evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti
massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare dei
profitti ottenuti o delle perdite evitate, purche' tale
ammontare sia determinabile.
5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo
4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che
forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le sanzioni adottate e comunicando le modalita' per
la presentazione di eventuali reclami o domande di
risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.»
«Art. 194 septies Dichiarazione pubblica
1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia
cessata, puo' essere applicata, in alternativa alle
sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione
consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto
la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso
di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e
delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per la
mancata osservanza delle misure adottate ai sensi
dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies,
comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 42 del medesimo regolamento.
e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater.
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e
del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011
richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.
e-quinquies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative.»
- Il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165
recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della
direttiva 2014/65/ UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e di adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014
sui mercati degli strumenti finanziari» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6.
 
Art. 33 bis
Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il
deposito e la vendita di fuochi artificiali

1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validita' dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione,il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 47 e 55 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 47
1.Senza licenza del Prefetto e' vietato fabbricare,
tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o
qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati
nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i
prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla
composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
2. e' vietato altresi', senza licenza del Prefetto,
tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza
fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.»
«Art. 55
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di
esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un
registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalita' delle persone con le quali le
operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in
formato elettronico, secondo le modalita' definite nel
regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono
altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia
competente per territorio le generalita' delle persone e
delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e
degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli
abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta
degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve
essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche
dopo la cessazione dell'attivita'.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
curera' la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
8, devono essere conservate per i 10 anni successivi alla
cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
materie esplodenti di I a , II a , III a , IV a e V a
categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano
muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nullaosta
rilasciato dal Questore, nonche' materie esplodenti di V a
categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e
che non esibiscano un documento di identita' in corso di
validita'. Il nullaosta non puo` essere rilasciato a
minori; ha validita' di un mese ed e' esente da ogni
tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
Il questore puo` subordinare il rilascio del nullaosta
di cui al comma precedente alla presentazione di
certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da 3 mesi ad
un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.
Gli obblighi di registrazione delle operazioni
giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di
polizia competente per territorio non si applicano alle
materie esplodenti di V a categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in
violazione delle norme del presente articolo e' punito con
l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire
50.000.»
 
Art. 34

Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonche' prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalita' della identita' del sottoscrittore, purche' il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita', custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.
3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta):
«Art. 2. Attivita' di bancoposta.
1. - 2-bis. Omissis
3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita'
di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5,
16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58,
da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121,
comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita' di
intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente
articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del
testo unico bancario.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazz. Uff
8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 67-quaterdecies del
citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 67-quaterdecies. Pagamento dei servizi finanziari
offerti a distanza
1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento con
carte di credito, debito o con altri strumenti di
pagamento, ove cio' sia previsto tra le modalita' di
pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo
67-sexies, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente
che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita
al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali
questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della
propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un
terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di
pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed
integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica
e dei documenti elettronici, e' in capo all'ente che emette
o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare
che la transazione di pagamento e' stata autorizzata,
accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima
non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.
L'uso dello strumento di pagamento non comporta
necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da
effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il
fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto
disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in
particolare, alle esigenze di integrita', di autenticita' e
di tracciabilita' delle operazioni medesime.»
 
Art. 35
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

1. Al fine di preservare la continuita' degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia COVID-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia e' prestata in conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.
2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.
4. L'efficacia della garanzia e' subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresi', con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 14 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 31.
 
Art. 36
Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza
(SURE)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalita' di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidita' concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 37
Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for
Immunization

1. E' autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. E', inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 99 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«99. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia
all'International Finance Facility for Immunization(IFFIm),
con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare
con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad
euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per
l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere
dall'anno 2008.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. - 4. Omissis
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
 
Art. 38

Rafforzamento del sistema delle start-up innovative

1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore dellestart-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalita' e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, piu' in generale, le potenzialita' del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COV1D-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:
a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
b) di promozione e valorizzazione delle attivita' delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonche' mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilita' del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa puo' ottenere e' pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.
4. Al fine di incentivare le attivita' di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «universita' e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonche' con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, e' prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e' riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse gia' assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalita', tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Incentivi in regime "de minimis"all'investimento in start-up innovative). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investi-mento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. ».
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
« 9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contri-buente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ».
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.
10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa' costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa' costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000».
11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresi' riconosciute alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
13. Il Fondo di cui al comma 12 e' finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.
14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attivita' di realizzazione di prototipi;
b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.
15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.
16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:
a)abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di societa' di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di societa' di persone;
d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.
17. L'impresa beneficiaria e' tenuta a realizzare il prototipo di videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilita' della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.
18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalita' di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalita' di erogazione del contributo; le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 25 Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova
imprenditorialita' e l'occupazione, in particolare
giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative,
come definite al successivo comma 2 e coerentemente con
quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza
(DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti
formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
Le disposizioni della presente sezione intendono
contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura
imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere
maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
imprese innovative e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a)
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in
Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono
considerate start-up innovative ai fini del presente
decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle
imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che
attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In
tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, se la start-up
innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i
quattro anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a
vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2
e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di
start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore
certificato» e' una societa' di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per
sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative
ed e' in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad
accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per
poter installare attrezzature di prova, test, verifica o
ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle
start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda
ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari
per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta
competenza in materia di impresa e innovazione e ha a
disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con
universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari che svolgono attivita' e progetti
collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita'
di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e'
valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore
di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che
sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up
innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
sulla base di valori minimi individuati con il medesimo
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione
e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate
nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate
nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale
ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo
degli occupati rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione
delle start-up innovative incubate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a
disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle
regioni, raccolti a favore delle start-up innovative
incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up
innovative incubate, tenendo conto del relativo settore
merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono una apposita sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a
cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato
devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza
dei requisiti per l'identificazione della start-up
innovativa e dell'incubatore certificato di cui
rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata
mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di
cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per la start-up innovativa:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli
altri attori della filiera quali incubatori o investitori;
per gli incubatori certificati: all'anagrafica,
all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti
previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up
innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up
innovative e gli incubatori certificati assicurano
l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta
alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della
domanda in formato elettronico, contenente le seguenti
informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a
fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione
di veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale che lavora nella
start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente
iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese
di cui al comma 8, a seguito della compilazione e
presentazione della domanda in formato elettronico,
contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli
indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti
dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili
per lo svolgimento della propria attivita';
f) indicazione delle esperienze professionali del
personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con
universita' e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita'
di sostegno a start-up innovative.
[14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono
essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e
sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma
10.]
15. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio
e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale della start-up innovativa o
dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del
possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso
l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui
ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione
speciale del registro delle imprese di cui al presente
articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria
del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo
precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore
certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12
e 13 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui
al comma 10.»
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo del comma 209 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«209. Per le finalita' di cui al comma 206, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema
bancario e gli investimenti), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. Piccole e medie imprese innovative
1. Per «piccole e medie imprese innovative», di seguito
«PMI innovative», si intendono le PMI, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE, societa' di capitali,
costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i
seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo, purche' abbiano una sede
produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e
dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili;
c) le loro azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato;
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale
previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione
in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore
entita' fra costo e valore totale della produzione della
PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca,
sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto
e per la locazione di beni immobili; nel computo sono
incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto
contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in
aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono
altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del piano industriale; le spese relative ai
servizi di incubazione forniti da incubatori certificati
come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci
ed amministratori; le spese legali per la registrazione e
protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze
d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarita', anche quali depositarie o licenziatarie
di almeno una privativa industriale, relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale
ovvero titolarita' dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono
essere iscritte; la sezione speciale del registro delle
imprese consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per le PMI innovative:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio
netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori
della filiera.
3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione
della domanda in formato elettronico, contenente le
seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa'
fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione
di veridicita', indicando altresi', per ciascuno e ove
sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei
quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio
agisce;
g) elenco delle societa' partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale la cui prestazione
lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle PMI,
esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet.
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono
aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono
sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3.
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative
assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale delle PMI innovative attesta il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma
1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione
presso l'ufficio del registro delle imprese.
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di
cui al comma 4 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
comma 2.
7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui
al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono
cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro
delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione
alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla
perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito
della dichiarazione di cui al comma 6.
8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26,
fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di
segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni
nel registro delle imprese nonche' del diritto annuale
dovuto in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si
applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e
dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C
19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014.
9-bis.
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al
cinquanta per cento della somma investita dal contribuente
nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio che investano
prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica
alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del
Registro delle imprese al momento dell'investimento ed e'
concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de
minimis. L'investimento massimo detraibile non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro
300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni;
l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza
dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La
detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente
rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino
all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente.
Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al
secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione
di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del
2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 1:
1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la
raccolta di capitali per le start-up innovative» sono
sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di
capitali per le start-up innovative e per le PMI
innovative» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, delle PMI innovative e degli organismi di investimento
collettivo del risparmio o altre societa' che investono
prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative,
come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f)
del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014»;
2) dopo il comma 5-decies e' inserito il seguente:
«5-undecies. Per 'piccola e media impresa innovativa' o
'PMI innovativa' si intende la PMI definita dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3»;
a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III,
della Parte II, dopo le parole: «start-up innovative» sono
inserite le seguenti: «e le PMI innovative»;
b) all'articolo 50-quinquies:
1) alla rubrica, dopo le parole: «start-up innovative»
sono inserite le seguenti: «e PMI innovative»;
2) al comma 1, dopo le parole: «start-up innovative»
sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per
gli organismi di investimento collettivo del risparmio e
per le societa' di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative e in PMI innovative»;
3) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovative»
sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per
gli organismi di investimento collettivo del risparmio e
per le societa' di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative e in PMI innovative»;
c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole:
«start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle
PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo
del risparmio o altre societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative»;
c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole:
«start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «o della
PMI innovativa«;
c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo
2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o
l'acquisto e per la successiva alienazione di quote
rappresentative del capitale di start-up innovative e di
PMI innovative costituite in forma di societa' a
responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere
effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla
resa di uno o piu' dei servizi di investimento previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli
intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o
l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei
sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito
all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al
registro delle imprese la loro titolarita' di soci per
conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono
espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma,
comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di
mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome
proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti,
tenendo adeguata evidenza dell'identita' degli stessi e
delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la
titolarita' delle quote; tale attestato di conferma ha
natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
diritti sociali, e' nominativamente riferito al
sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile,
neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
non costituisce valido strumento per il trasferimento della
proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che
ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto
previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la
facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione
diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di un
sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b),
numero 3), avviene mediante semplice annotazione del
trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la
scritturazione e il trasferimento non comportano costi o
oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la
successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed
esaurisce le formalita' di cui all'articolo 2470, secondo
comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle
quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente
indicato nel portale, ove e' altresi' prevista apposita
casella o altra idonea modalita' per esercitare l'opzione
ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime
ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del
codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della
parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di
sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti
finanziari emessi da start-up innovative e da PMI
innovative ovvero di quote rappresentative del capitale
delle medesime, effettuati secondo le modalita' previste
alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
non necessita della stipulazione di un contratto scritto a
norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa
o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante
deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in apposita
sezione del sito internet di ciascun intermediario. In
difetto, nulla e' dovuto agli intermediari.
2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la
societa' interessata abbia cessato di essere una start-up
innovativa per il decorso del termine previsto
dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, gli intermediari provvedono a
intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e
degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione
ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari
delle partecipazioni al registro delle imprese ed e'
soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico
dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di
cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva
registrazione effettuata dal registro delle imprese
sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui all'articolo
2470, secondo comma, del codice civile».
10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita'
imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu'
uniforme applicazione delle disposizioni in materia di
start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto
costitutivo e le successive modificazioni di start-up
innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto
sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e
25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
e le successive modificazioni sono redatti secondo un
modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio
del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico
istituisce nel proprio sito internet istituzionale un
portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le
informazioni necessari per accedere ai bandi di
finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in
favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al
presente articolo e delle start-up innovative di cui al
comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179
del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di diritto
italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia
ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;».
11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio 2015, presso
il Ministero dello sviluppo economico, un portale
informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi
relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Il
portale informatico deve fornire chiare informazioni
rispetto alle modalita' di accesso ai bandi, ai
finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al
settore dalle strutture governative, indicando anche gli
enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari
utilizzatori. Il portale deve altresi' contenere una
sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati
tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare
attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e
delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
«b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi»;
b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le
parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti:
«quinto anno».
11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno
2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni
di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8
milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e
a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
0,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding»
sono inserite le seguenti: «ove non iscritte nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni»;
b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso.
11-septies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, le parole: «entro il primo marzo di ogni
anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1°settembre
di ogni anno».
11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le
partecipazioni assunte nel capitale delle imprese
beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli
articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo
e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La
cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni
caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla
data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una
societa' di gestione del risparmio, entro la data di
effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito
che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di
gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23
del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono
versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano
ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di
riferimento degli interventi di cui al presente comma.
11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma
1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e' inserito il seguente:
«7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo
25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui
al numero 7 della presente lettera e' aumentato da 15.000
euro a 50.000 euro».
12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7
milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro
per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
individuati le modalita' di attuazione delle agevolazioni
di cui al comma 9.
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma
9 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero
dello sviluppo economico.»
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del
punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Frascati
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai
tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei
limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le
spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera
o in possesso di una laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle
sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi
ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di
ricerca extra muros stipulati con universita' e istituti di
ricerca nonche' con start up innovative, di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 aventi sede nel territorio dello Stato, le
spese concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente,
siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da
terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di
1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti
terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque
ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza
d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da
operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso
gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti
allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo
soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle
societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto
delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta svolti internamente
dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o
impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel
caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
contratti indicati alla lettera c).
Omissis.»

- Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 31.
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 31.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26-bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori)
1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a
tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono
effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli
emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per
almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti
rappresentativi del capitale di una societa' costituita e
operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di
almeno euro 250.000 nel caso tale societa' sia una start-up
innovativa iscritta nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno
euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico
interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione
dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni
culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari
effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel
caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di
cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che
deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in
Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si
impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per
effettuare un investimento o una donazione filantropica che
rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla
presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in
Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta
rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno
superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per
il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
«Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).»
«Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30
ottobre 2016
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).»
«Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).»
 
Art. 38 bis
Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli
accessori

1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonche' allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, e' prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalita' di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalita' di erogazione dei contributi, alle modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonche' alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 38 ter

Promozione del sistema delle societa' benefit

1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.
3. Per la promozione delle societa' benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 376 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208:
«376. Le disposizioni previste dai commi dal presente
al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e
favorire la diffusione di societa', di seguito denominate
«societa' benefit», che nell'esercizio di una attivita'
economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili,
perseguono una o piu' finalita' di beneficio comune e
operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei
confronti di persone, comunita', territori e ambiente, beni
ed attivita' culturali e sociali, enti e associazioni ed
altri portatori di interesse.
377. Le finalita' di cui al comma 376 sono indicate
specificatamente nell'oggetto sociale della societa'
benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al
bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di
coloro sui quali l'attivita' sociale possa avere un
impatto. Le finalita' possono essere perseguite da ciascuna
delle societa' di cui al libro V, titoli V e VI, del codice
civile, nel rispetto della relativa disciplina.
378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende
per:
a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio
dell'attivita' economica delle societa' benefit, di uno o
piu' effetti positivi, o la riduzione degli effetti
negativi, su una o piu' categorie di cui al comma 376;
b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i
gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o
indirettamente, dall'attivita' delle societa' di cui al
comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori,
finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e
societa' civile;
c) «standard di valutazione esterno»: modalita' e
criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge,
che devono essere necessariamente utilizzati per la
valutazione dell'impatto generato dalla societa' benefit in
termini di beneficio comune;
d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali,
identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge,
che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione
dell'attivita' di beneficio comune.
379. La societa' benefit, fermo restando quanto
previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del
proprio oggetto sociale, le finalita' specifiche di
beneficio comune che intende perseguire. Le societa'
diverse dalle societa' benefit, qualora intendano
perseguire anche finalita' di beneficio comune, sono tenute
a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto
delle disposizioni che regolano le modificazioni del
contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo
di societa'; le suddette modifiche sono depositate,
iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per
ciascun tipo di societa' dagli articoli 2252, 2300 e 2436
del codice civile. La societa' benefit puo' introdurre,
accanto alla denominazione sociale, le parole: «Societa'
benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale
denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e
nelle comunicazioni verso terzi.
380. La societa' benefit e' amministrata in modo da
bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle
finalita' di beneficio comune e gli interessi delle
categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto
previsto dallo statuto. La societa' benefit, fermo quanto
disposto dalla disciplina di ciascun tipo di societa'
prevista dal codice civile, individua il soggetto o i
soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti
volti al perseguimento delle suddette finalita'.
381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380
puo' costituire inadempimento dei doveri imposti agli
amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di
inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si
applica quanto disposto dal codice civile in relazione a
ciascun tipo di societa' in tema di responsabilita' degli
amministratori.
382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la societa'
benefit redige annualmente una relazione concernente il
perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio
societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle
modalita' e delle azioni attuati dagli amministratori per
il perseguimento delle finalita' di beneficio comune e
delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o
rallentato;
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo
standard di valutazione esterno con caratteristiche
descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che
comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato
5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi
obiettivi che la societa' intende perseguire nell'esercizio
successivo.
383. La relazione annuale e' pubblicata nel sito
internet della societa', qualora esistente. A tutela dei
soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della
relazione possono essere omessi.
384. La societa' benefit che non persegua le finalita'
di beneficio comune e' soggetta alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di
pubblicita' ingannevole e alle disposizioni del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
svolge i relativi compiti e attivita', nei limiti delle
risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico
dei soggetti vigilati.»

- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.

- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.

- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.

- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 26.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 38 quater
Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del
bilancio

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio e' stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile e' effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 3 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile puo' comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' limitata ai soli fini civilistici.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2423-bis e 2427
del codice civile:
«Art. 2423-bis Principi di redazione del bilancio
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo
prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita';
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e'
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma
precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.»
«Art. 2427 Contenuto della nota integrativa
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto
stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del
bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione
dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso
legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di
ampliamento e costi di sviluppo nonche' le ragioni della
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di
valore applicate alle immobilizzazioni materiali e
immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al
loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresi'
le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi
precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati
economici dell'esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per
le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il
trattamento di fine rapporto, la formazione e le
utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona, in imprese controllate e collegate,
indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il
valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree
geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni
nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono
l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi"
e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi"
dello stato patrimoniale, nonche' la composizione della
voce "altre riserve;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere
analiticamente indicate, con specificazione in appositi
prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione
e distribuibilita', nonche' della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie
e delle passivita' potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie
reali prestate; gli impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili, nonche' gli impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate,
nonche' controllanti e imprese sottoposte al controllo di
quest'ultime sono distintamente indicati;
10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree
geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni,
indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai
dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri
finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a
prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) l'importo e la natura dei singoli elementi di
ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate, specificando l'aliquota applicata e le
variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato
in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di
esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione,
l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni
della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei
crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso
d'interesse, le principali condizioni e gli importi
eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia,
nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale
per ciascuna categoria;
16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un ambito
di consolidamento e le informazioni siano contenute nella
nota integrativa del relativo bilancio consolidato,
l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla societa' di revisione legale per la revisione
legale dei conti annuali, l'importo totale dei
corrispettivi di competenza per gli altri servizi di
verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di
competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo
totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi
diversi dalla revisione contabile;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della societa' e il numero e il valore
nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte
durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o
valori simili emessi dalla societa', specificando il loro
numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri
strumenti finanziari emessi dalla societa', con
l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che
conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla
societa', ripartiti per scadenze e con la separata
indicazione di quelli con clausola di postergazione
rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo
2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno
specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo
comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che
ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito
prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di
canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di
interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i
singoli contratti, l'onere finanziario effettivo
attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio,
l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di
locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell'esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti
all'esercizio;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate,
precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra
informazione necessaria per la comprensione del bilancio
relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano
state concluse a normali condizioni di mercato. Le
informazioni relative alle singole operazioni possono
essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la
loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere
gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della
societa';
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi
non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione
del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a
condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti
siano significativi e l'indicazione degli stessi sia
necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della societa';
22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale,
finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell'esercizio;
22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa
controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la
copia del bilancio consolidato;
22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa
controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia
del bilancio consolidato;
22-septies) la proposta di destinazione degli utili o
di copertura delle perdite.
Le informazioni in nota integrativa relative alle voci
dello stato patrimoniale e del conto economico sono
presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono
indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.»
 
Art. 39
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e
per la politica industriale

1. Al fine di potenziare e rendere piu' efficace l'attivita' di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: «destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,».
4. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di societa' o societa' cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa' cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni piu' favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 6 dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 11
maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attivita'
produttive), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. Studi e ricerche per la politica industriale.
1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di
analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato ad avvalersi della
collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante
appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la
politica industriale, dotato della necessaria struttura di
supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in
attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto
dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , ferma
restando la dotazione organica del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere
relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi
annue a decorrere dal 1999.»
- Si riporta il testo del comma 852 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
«852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di
contrastare il declino dell'apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e
livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale
struttura opera in collaborazione con le competenti
Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni nel cui
ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa
oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori
nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi
d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a
partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui
ai periodi precedenti garantisce la pubblicita' e la
trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee
strumentazioni informatiche. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore
al 40 per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto
finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le
procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, a
decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al
riordino degli organismi esistenti presso il Ministero
dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
attivita' industriali e delle crisi di impresa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione
nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella
finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di
sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare
riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra
le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto
significativo in ambito nazionale sulla competitivita'
dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle
seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, [in
particolare del Mezzogiorno,] il riutilizzo di impianti
produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la
sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione.
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3 -bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
[5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16,
comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a
svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31
dicembre 2015, per le attivita' e i procedimenti avviati
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che
continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti
disposizioni attuative della medesima legge.]
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Il testo del comma 7 dell'articolo 112 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 31-bis.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 40
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il
periodo di emergenza da COVID-19

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, puo' essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle societa' petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attivita' petrolifere e di ristorazione.
3. Il contributo e' erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalita' ed il termine di presentazione delle domande nonche' le procedure per la concessione del contributo.
4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese e' effettuata calcolando i ricavi con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- La Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata
nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 18 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600:
«Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese
minori)
1. - 9. Omissis
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori,
di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante,
ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilita', i ricavi percepiti si
assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei
predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio,
valori bollati e postali, marche assicurative e valori
similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti
spettanti ai rivenditori.
Omissis.»
 
Art. 41

Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1,del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e' ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre dal 15 novembre 2020.
2. Per le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 103 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27:
«Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volonta'
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 37 Termini dei procedimenti amministrativi e
dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e
5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
e' prorogato al 15 maggio 2020.»
 
Art. 42
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la
difesa ed il sostegno dell'innovazione

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita' di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attivita' di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e' autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa gia' attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e' approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche' attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 38.
- Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 38.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 5. Oneri di motivazione analitica
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una
societa' o l'acquisto di una partecipazione, anche
attraverso aumento di capitale, avvenga in conformita' a
espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di
costituzione di una societa' a partecipazione pubblica,
anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di
partecipazioni, anche indirette, da parte di
amministrazioni pubbliche in societa' gia' costituite deve
essere analiticamente motivato con riferimento alla
necessita' della societa' per il perseguimento delle
finalita' istituzionali di cui all'articolo 4,
evidenziando, altresi', le ragioni e le finalita' che
giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilita' finanziaria nonche' di
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La
motivazione deve anche dare conto della compatibilita'
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e
di economicita' dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della
compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le
norme dei trattati europei e, in particolare, con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto
deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo
modalita' da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di
costituzione della societa' o di acquisizione della
partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a
fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui
all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti
delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali
sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo;
per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei
loro enti strumentali, delle universita' o delle altre
istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella
regione, e' competente la Sezione regionale di controllo;
per gli atti degli enti assoggettati a controllo della
Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259,
e' competente la Sezione del controllo sugli enti
medesimi.»
 
Art. 42 bis
Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito
energetico

1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;
2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica»;
3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal seguente:
«i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie»;
b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 32 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 32 Interventi a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale
1. Al fine di corrispondere all'esigenza di garantire
uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 attraverso la
promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per
l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dello sviluppo economico con
propri decreti individua, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo
sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti
rinnovabili ed efficienza energetica sulla base dei
seguenti criteri:
a) gli interventi e le misure sono coordinate con le
disposizioni di sostegno alla produzione da fonti
rinnovabili e all'efficacia energetica al fine di
contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3;
b) gli interventi e le misure prevedono, anche
attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di validazione in ambito industriale e
di qualificazione di sistemi e tecnologie;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e
dell'organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli
di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti
di cui al punto 1);
iv. ai fondi per la progettualita' degli interventi di
installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico a favore di enti pubblici.
Omissis.»

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 38 del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dalla presente legge:
«Articolo 38 Disposizioni finanziarie
1. - 3. Omissis
4. Le rimanenti risorse del fondo di cui all'articolo
32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al
netto di quanto complessivamente necessario per assicurare
il versamento all'entrata previsto dal comma 3, lettera d),
possono essere destinate, solo a partire dall'anno 2017,
alle attivita' di cui alla lettera b), del comma 1,
dell'articolo 32, del predetto decreto legislativo n. 28
del 2011, con le modalita' ivi indicate.
Omissis.»
 
Art. 43
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il Fondo e' finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle societa' di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficolta' economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonche' attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.
4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:
a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;
b) le imprese che abbiano gia' manifestato interesse all'acquisizione della societa' o alla prosecuzione dell'attivita' d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da parte degli stessi.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del Fondo, nonche' le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorita' alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.
6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 185-bis del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273):
«Art. 185-bis. Registro speciale dei marchi storici di
interesse nazionale
1. E' istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, il registro speciale dei marchi storici come
definiti dall'articolo 11-ter.
2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici
e' effettuata su istanza del titolare o del licenziatario
esclusivo del marchio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
[ e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.]
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 31 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31
1. Omissis
2. Per le medesime finalita' di cui al presente
articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al
finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei
marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie
o licenziatarie del marchio storico possono accedere alla
garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto col Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita',
le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.
Omissis.»
 
Art. 43 bis

Contratto di rete con causale di solidarieta'

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: « 4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche' l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di categorie e di territori ».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno
dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in
materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito
nel settore lattiero-caseario), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 Distretti produttivi e reti di imprese
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 2 le parole: ", ad eccezione delle
norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali" sono
soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo
73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;".
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche avvalendosi
delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di
sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317".
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
la produzione dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo
1, commi da 366 a 371 -ter, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono
derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno
2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo
5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale
quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di
garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di
debito, e possono essere realizzate anche a favore delle
imprese per finalita' di sostegno dell'economia. Le
predette operazioni possono essere effettuate in via
diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle
operazioni a favore delle imprese per finalita' di sostegno
dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente
attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati
all'esercizio del credito nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu'
fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo
Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del
risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione.
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1)
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per
le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615 -bis,
terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo
2447 -bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche
amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al
contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1,
comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, previa
autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta.
4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete puo'
essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli
di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi
economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di
emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita'
competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'
l'assunzione di figure professionali necessarie a
rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi
dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli
aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto
di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' operative per procedere
alle comunicazioni da parte dell'impresa referente
individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies
necessarie a dare attuazione alla codatorialita' di cui
all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di
pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto
previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al
comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai
sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano
espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori.»
 
Art. 44
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni
di Co2 g/km

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianita' dalla data di immatricolazione, il contributo statale e' parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:


=======================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+===============+=====================+
|0-20 |2.000 |
+---------------+---------------------+
|21-60 |2.000 |
+---------------+---------------------+
|61-110 |1.500 |
+---------------+---------------------+

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:


=======================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+===============+=====================+
|0-20 |1.000 |
+---------------+---------------------+
|21-60 |1.000 |
+---------------+---------------------+
|61-110 |750 |
+---------------+---------------------+

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:a)abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035,1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo acquistato.
1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia' attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile.
1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1041 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che
costituisce limite di spesa per la concessione del
beneficio.»
- Si riporta il testo dei commi da 1031 a 1038
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in
locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1
nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi
ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore
a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la
rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato
alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato
al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro (CO2g/km), secondo gli importi di cui alla
seguente tabella:


===========================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+=================+=======================+
| 0-20 | 6.000 |
+-----------------+-----------------------+
| 21-60 | 2.500 |
+-----------------+-----------------------+


b) in assenza della rottamazione di un veicolo della
medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro
4, un contributo di entita' inferiore parametrato al numero
dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro
secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2g/km
Contributo (euro)
0-20
4.000
21-60
1.500
1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve
essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto
intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari.
1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla
rottamazione e sono indicate le misure dello sconto
praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.
1034. Entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non
riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato
per la demolizione e di provvedere direttamente alla
richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello
telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358.
1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il
venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta
appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case
costruttrici al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi
in circolazione.
1036. Il contributo di cui al comma 1031 e' corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il
prezzo di acquisto e non e' cumulabile con altri incentivi
di carattere nazionale.
1037. Le imprese costruttrici o importatrici del
veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del
contributo e recuperano tale importo quale credito
d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate.
1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le
imprese costruttrici o importatrici conservano copia della
fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 44 bis
Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici
o ibridi

1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituito dal seguente: «1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma puo' essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli e' riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno».
 
Art. 45
Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 da parte dei comuni

1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi gia' trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
Art. 46

Misure urgenti in materia di servizi postali

1. All'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti parole: «fino al 31 luglio 2020»;
2) dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261,» sono inserite le seguenti parole: «nonche' per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;
3) e' aggiunto in fine il seguente periodo «Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuita' del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 108 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 108 Misure urgenti per lo svolgimento del
servizio postale
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione
delle misure di prevenzione della diffusione del virus
Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela
dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli
invii postali, per lo svolgimento del servizio postale
relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e
alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma
2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonche'
per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo
posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e
all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, gli operatori postali procedono alla consegna dei
suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento
della presenza del destinatario o di persona abilitata al
ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva
immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo
indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o
dalla persona abilitata al ritiro. La firma e' apposta
dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui e'
attestata anche la suddetta modalita' di recapito. Sono
fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali
per garantire la continuita' del servizio e la tutela della
salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.
1-bis (abrogato)
2. Considerati l'evolversi della situazione
epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi
su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il
rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla
vigente normativa volte a contenere il diffondersi della
pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la
somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 maggio 2020, e' ridotta del 30% se il
pagamento e' effettuato entro trenta giorni dalla
contestazione o notificazione della violazione. La misura
prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora
siano previsti ulteriori termini di durata delle misure
restrittive.»
 
Art. 46 bis
Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e
manifestazioni commerciali

1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 49 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art 49 Credito d'imposta per la partecipazione di PMI
a fiere internazionali
1. Al fine di migliorare il livello e la qualita' di
internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese
esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto,
per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta
nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2
fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta e'
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di
10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro
per l'anno 2021.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto per le spese di partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si
svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese
per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento
dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di
promozione e di comunicazione, connesse alla
partecipazione.
3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento
(UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il
credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
applicative del presente articolo, con riferimento, in
particolare, a:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio,
nell'ambito di quelle di cui al comma 2;
b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma
1;
c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche
internazionali di settore, che si svolgono in Italia o
all'estero, per cui e' ammesso il credito di imposta;
d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la
stessa ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero
del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
50.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 12-bis Rimborso alle imprese per mancata
partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
internazionali
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta,
per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese
per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
all'estero che siano state disdette in ragione
dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in
atto.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 47
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. e' autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso societa' di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 461 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati
con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la
Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo
2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie
partecipazioni societarie, nei settori non strategici di
attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione
dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre,
nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite
una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza
acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
con le regioni interessate anche tramite la cessione a
titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti
operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette
e indirette e da tasse.»
 
Art. 48

Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni»;
2) alla lettera d), le parole «di importanza minore (de minimis)» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese»;
b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni».
2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:
a) le disponibilita' del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;
b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 puo', in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;
c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonche' i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa;
d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunita' di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'export management e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e' autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unita' di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalita' di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. (soppresso).
7. (soppresso).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 72 Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il
fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette
a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di
apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino
al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita' stabiliti
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle
condizioni previsti dalla vigente normativa europea in
materia di aiuti di Stato.
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con
immediatezza gli effetti negativi
sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi
di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano
straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono
essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma
1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo' stipulare con enti pubblici e privati
convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza
specialistica in materia di internazionalizzazione del
sistema Paese.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono
realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo
strategico in materia di internazionalizzazione delle
imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo
14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le
diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani
all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per la tutela degli interessi
italiani e della sicurezza dei cittadini presenti
all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la
protezione del personale dipendente di amministrazioni
pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori
del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini
all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai
sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al
comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio
2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di
restituzione anche a cittadini non residenti nella
circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.»
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 2
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«2. E' istituito presso il Mediocredito centrale un
fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.»
- Si riporta il testo del comma 270 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.»
- Si riporta il testo del comma 43 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell' articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 299 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«299. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e'
autorizzata, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste dalla legislazione vigente e con corrispondente
incremento della dotazione organica, nel limite delle
unita' eccedenti, un contingente massimo di 50 unita' di
personale non dirigenziale della terza area funzionale,
posizione economica F1. A tale fine e' autorizzata la spesa
di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 annui a
decorrere dall'anno 2021.»
- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 4. Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali
1. Omissis
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le
occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari, con proprio decreto, provvedono alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
Omissis.»
 
Art. 48 bis
Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile,
della moda e degli accessori

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 92 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 92 Variazioni delle rimanenze
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni
indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il
reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la
cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a
norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non
inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in
categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a
ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato
a norma delle disposizioni che seguono.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 10, comma 12,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
Direttiva 84/253/CEE):
«Art. 8
Sezione A e B del Registro
1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro
acquisisce con le modalita' di cui all'articolo 21, comma
6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti
in conformita' del presente decreto legislativo. Le
societa' di revisione legale comunicano, per ciascun
incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali
che hanno collaborato al suo svolgimento.
2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono
attivita' di revisione legale o che collaborano a
un'attivita' di revisione legale in una societa' di
revisione legale, o che hanno svolto le predette attivita'
nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita
sezione denominata «Sezione A».
3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di
revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di
revisione legale in una societa' di revisione legale per
tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in
un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e
non sono soggetti ai controlli di qualita' di cui
all'articolo 20.
4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella
«Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli
obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto
informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli
obblighi in materia di formazione continua, nonche' al
pagamento del contributo annuale di iscrizione.»
«Art. 10 Indipendenza e obiettivita'
1. - 11. Omissis
12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
di revisione legale dei conti rispettano i principi di
indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal
Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nei rifermenti normativi
all'art. 26.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 49
Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi
industriale complessa di Torino

1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilita' sostenibile pubblica e privata e la competitivita' dell'industria dell'automotive, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata «Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilita' e dell'automotive» con sede a Torino. Il finanziamento e' erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attivita' d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attivita' di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilita', ivi comprese la mobilita' elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilita' in genere.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalita' di presentazione della proposta progettuale, le modalita' di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 43.
 
Art. 49 bis
Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo
delle scienze della vita con sede in Lombardia

1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up innovative, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata «Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita», con sede in Lombardia.
2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attivita' brevettuale e la valorizzazione della proprieta' intellettuale. Il Centro favorisce le attivita' di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualita' di vita e l'invecchiamento attivo.
3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilita' separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.
4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 116 a 123
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019),
come modificato dalla presente legge:
«116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici
e privati nei settori della ricerca finalizzata alla
prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma
nazionale per la ricerca (PNR), e' istituita la Fondazione
per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di
ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e
integrata nei settori della salute, della genomica,
dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle
decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico
e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al
relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo,
di seguito denominata «Fondazione ». Per il raggiungimento
dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con
omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai quali
viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016
predispone lo schema di statuto della Fondazione che e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della
salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della
Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione
alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonche'
le modalita' con cui tali soggetti possono partecipare
finanziariamente al progetto scientifico Human technopole.
119. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da
apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori
apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da
soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai
mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di
enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere
concessi in comodato beni immobili facenti parte del
demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello
Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare
valore artistico e storico alla Fondazione e' effettuato
dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fermo
restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali
affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile.
120. Per lo svolgimento dei propri compiti la
Fondazione puo' avvalersi di personale, anche di livello
dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta
della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi
ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. La Fondazione puo' avvalersi, inoltre, della
collaborazione di esperti e di societa' di consulenza
nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti
universitari e di ricerca.
121. Per la costituzione della Fondazione e per la
realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma
116 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il
2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5
milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per
il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6
milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a
decorrere dal 2023. Il contributo e' erogato sulla base
dello stato di avanzamento del progetto Human technopole di
cui al comma 116. Gli apporti al fondo di dotazione e al
fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio
dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero
aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla
Fondazione.
122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
123. I criteri e le modalita' di attuazione dei commi
da 116 a 122 del presente articolo, compresa la disciplina
dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in
ordine al progetto Human technopole di cui al medesimo
comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse
residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e con il Ministro della salute.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 37.
 
Art. 50
Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini
della maggiorazione dell'ammortamento

1. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 31 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 1. Maggiorazione dell'ammortamento per i beni
strumentali nuovi
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti
titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e
professioni che effettuano investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di
trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile
2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020
(4), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo
riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento
e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di
acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La
maggiorazione del costo non si applica sulla parte di
investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni
di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.»
 
Art. 51
Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di
amministrazione straordinaria

1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora gia' prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 27, comma 2, e 57
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274):
«Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
1. Omissis
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria
dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di
durata non superiore a due anni ("programma di
ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi
di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").
Omissis.»

«Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma).
1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal
Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato
di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua
presentazione.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si
intende comunque autorizzato se il Ministero non si
pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il
Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del
programma; ad essi il commissario straordinario provvede
entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca
dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti,
modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
4. I termini di durata del programma stabiliti a norma
dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data
dell'autorizzazione.
4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma,
anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo
66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in
parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre,
per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un periodo non superiore a
dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione,
predisposta dal Commissario straordinario, sentito il
comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma
richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza
pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale
di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini
dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del
presente decreto.»
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39 recante «Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 298.
- Si riporta il testo dei commi 4-ter e 4-septies
dell'articolo 4 del citato decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39:
«Art. 4. Accertamento dello stato di insolvenza e
programma del commissario straordinario
1. - 4-bis. Omissis
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della
particolare complessita' delle operazioni attinenti alla
ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi
aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del commissario straordinario,
sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per un
massimo di dodici mesi.
4-ter.1 - 4-sexies. Omissis
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti
gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
della loro particolare complessita', non possano essere
definite entro il termine indicato al suddetto comma, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le
medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per
un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato
autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in
tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica
relazione del commissario straordinario, l'utile
prosecuzione dell'esercizio d'impresa.»
 
Art. 51 bis
Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attivita' d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi all'esercizio 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 379 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 379 Nomina degli organi di controllo
1. - 2. Omissis
3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa'
cooperative costituite alla data di entrata in vigore del
presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al
comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di
controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare
l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al
predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci
relativi all'esercizio 2021, stabilita ai sensi
dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino
alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro
efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili
disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477
del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti
dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la
scadenza indicata nel primo periodo.
Omissis.»
 
Art. 52
Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidita' delle imprese
dell'aerospazio

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilita' di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.

Riferimenti normativi

La legge 24 dicembre 1985, n. 808 recante «Interventi
per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle
industrie operanti nel settore aeronautico» e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 5.
 
Art. 52 bis
Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca e dei finanziamenti bancari associati

1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuita' aziendale, e' consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni.Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 e' possibile con il consenso della banca che svolge le attivita' di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della societa' Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformita' con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalita', e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e' corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una societa' di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato e' funzionale ad assicurare la continuita' aziendale dell'impresa, nonche' il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuita', nonche' di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione e' rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 354 e 359
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2004, n.
311:
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca". Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.»
«359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme
ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei
relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 con imputazione
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi
successivi.»
- Il testo del terzo comma dell'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 27.
 
Art. 52 ter

Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita'

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita' nonche' di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche e' disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalita', le modalita' di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- La legge 9 luglio 1990, n. 188 recante «Tutela della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di
qualita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
1990, n. 165.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della citata
legge 9 luglio 1990, n. 188:
«Art. 4 Istituzione e compiti del Consiglio nazionale
ceramico
1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il
compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale,
valorizzandone il patrimonio storico e culturale
tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la
ceramica di qualita'.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo
insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle
quali e' in atto una affermata produzione di ceramica
artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in
caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle
aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona
individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede
il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica di qualita';
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori
piu' rappresentative e la regione interessata, i suoi
rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui
all'articolo 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le
variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di
produzione con la procedura adottata per la formazione
degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e
adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e
sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di promozione
dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni
tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i
comuni interessati, promuove l'istituzione di una
Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con
manifestazioni divulgative, culturali e di
commercializzazione da tenersi alternativamente in una
localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia
centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la
ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella
di qualita', coordinando la propria attivita' con le
regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro
ente od organismo interessato;
l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad esso
affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita'
istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il
Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi
compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi
consulenti tecnici.»
«Art. 5 Composizione del Consiglio nazionale ceramico
1. Il Consiglio nazionale ceramico e' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che lo presiede.
2. Esso dura in carica cinque anni ed e' composto da:
a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello
Stato, di cui:
1) un membro in rappresentanza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni
culturali e ambientali;
3) un membro in rappresentanza del Ministero della
pubblica istruzione;
4) un membro in rappresentanza del Ministero del
commercio con l'estero;
5) un membro in rappresentanza del Ministero del
turismo e dello spettacolo;
b) tre membri in rappresentanza delle regioni di
maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni;
c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di
ceramica artistica e tradizionale, designati dalle
rispettive associazioni maggiormente rappresentative in
campo nazionale;
d) sette membri in rappresentanza dei comuni di
affermata tradizione ceramica, di cui sei designati
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno,
in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione
ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunita'
enti montani (UNCEM).
3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere
b) e d), dovra' tenersi conto dell'esigenza di assicurare
la piu' ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di
affermata tradizione ceramica.
4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui
all'articolo 4, comma 2, lettere b) ed e), partecipano
altresi', con voto deliberativo, tre rappresentanti della o
delle regioni sul cui territorio e' ubicata la zona di
affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonche' due
rappresentanti del o dei comuni della zona medesima.
5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalita'
particolarmente esperte nello specifico settore sotto il
profilo artistico o scientifico o giuridico.
6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Il Consiglio e' convocato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche
qualora la composizione risulti incompleta, purche' sia
stata nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 53
Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese
beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 46
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 46 Divieto di concessione di aiuti di Stato a
imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non
rimborsati
1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se
rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti
che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero di cui all'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
Omissis.»
 
Art. 54
Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o
agevolazioni fiscali

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantita' dei prodotti immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo ammesso.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
 
Art. 55

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente all'aumentare della durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.
4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
5. La durata della garanzia e' limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario puo' avvalersi di piu' aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.
7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura piu' ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovra' essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosita' dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
8. Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.
 
Art. 56
Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle
imprese

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, piu' i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non puo' essere inferiore a 10 punti base annui.
5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario puo' avvalersi in parallelo di piu' aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura piu' ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovra' essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosita' dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
 
Art. 57
Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di
COVID-19

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.
4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.
 
Art. 58
Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di
prova e upscaling

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti sono altresi' subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.
 
Art. 59
Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti
connessi al COVID-19

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.
 
Art. 60
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di
COVID-19

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.
4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilita' della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per il quale e' concesso l'aiuto. L'imputabilita' della sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
6. La sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purche' il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n.
221, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli da 19 a 22 del
citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dagli articoli 68, 69 e 70 della presente legge:
«Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta,
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui
al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei
termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma
2, nonche' dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto
legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando
l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che
devono essere svolti anche in via telematica entro i tre
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica
dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29,
comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle
successive richieste. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge
8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai
fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
carico del trattamento di CISOA con causale «emergenza
COVID-19» sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel
periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile
2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore
agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA,
puo' essere presentata domanda di concessione del
trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi
dell'articolo 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.100 milioni
di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al
comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa
pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento
al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4
milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla
prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al
monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
«Art. 19-bis Norma di interpretazione autentica in
materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo
dei contratti a termine
1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori
sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente
decreto, nei termini ivi indicati, e' consentita la
possibilita', in deroga alle previsioni di cui agli
articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla
proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di
somministrazione.»
«Art. 20 Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria
1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno
in corso un trattamento di integrazione salariale
straordinario, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale ai
sensi dell'articolo 19 e per una durata massima di nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel
medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E'
altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di
durata massima di quattro settimane di trattamento di cui
al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo
22-ter. La concessione del trattamento ordinario sospende e
sostituisce il trattamento di integrazione straordinario
gia' in corso. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale puo' riguardare anche i medesimi
lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali
straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo
19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
«Art. 21 Trattamento di assegno ordinario per i datori
di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarieta'
in corso
1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di
integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020
hanno in corso un assegno di solidarieta', possono
presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai
sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove
settimane.
La concessione dell'assegno ordinario sospende e
sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La
concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i
medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di
solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di
solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del
comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione
in deroga
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai
datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli
agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni
in materia di sospensione o riduzione di orario, in
costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
previo accordo che puo' essere concluso anche in via
telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale per i datori di
lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in
deroga, per la durata della riduzione o sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore
a per una durata massima di nove settimane per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato
interamente gia' autorizzato un periodo di nove settimane.
Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute
secondo le modalita' di cui all'articolo 22-ter e tenuto
conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E'
altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di
durata massima di quattro settimane di trattamento di cui
al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo
22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 °
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori
di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni
e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra
le singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province
autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti
Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le
risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in
alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano
le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi
Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda
nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente
istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche
nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di
concessione emanato dall'amministrazione competente; la
predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e'
considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16
giugno 2020, n. 52. Il datore di decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare
all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale,
ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di
prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e'
stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52,
se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato
ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa
connessi rimangono a carico del datore di lavoro
inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»
 
Art. 61

Disposizioni comuni

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresi' alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64, nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'articolo 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014
della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

- Il Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014
della Commissione che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio
2014, n. L 193.
- Il Regolamento 1388/2014 del 16 dicembre 2014 della
Commissione che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre
2014, n. L 369.
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 52 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di
cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia
ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.»
 
Art. 62

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici)
1. - 16. Omissis
17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a
flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita'
finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing
finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo
debito garantito dall'ente a seguito della definitiva
escussione della garanzia. Inoltre, costituisce
indebitamento il residuo debito garantito a seguito
dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei
confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano
garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito e per le finalita' definite dal comma 18. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea
carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
gia' prevista idonea copertura di bilancio.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 125 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 125 Proroga dei termini nel settore assicurativo
e per opere di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile dei piccoli comuni
1. - 3. Omissis
4. In considerazione degli effetti determinati dalla
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di
contrastare le difficolta' finanziarie delle piccole e
medie imprese e facilitarne l'accesso al credito,
l'Unioncamere e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'anno in corso, a valere
sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono
realizzare specifici interventi, anche tramite appositi
accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri
organismi di garanzia, nonche' con soggetti del sistema
creditizio e finanziario. Per le stesse finalita', le
camere di commercio e le loro societa' in house sono,
altresi', autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione
di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una
piattaforma on line di social lending e di crowdfunding,
tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi
conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.»
 
Art. 63

Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA-CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari e' operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilita'.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 61.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115 recante «Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio
2017, n. 175.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto 31 maggio 2017, n. 115:
«Art. 8. Registrazione dei regimi di aiuti e degli
aiuti ad hoc
1. Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e
aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale aiuti,
l'Autorita' responsabile e' tenuta alla registrazione dello
stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul
sito web del registro. Fatto salvo quanto previsto
all'articolo 10, la predetta registrazione, nel caso di
regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla
preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla
Commissione europea, deve intervenire entro sessanta
giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione
nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla
Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento
dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di
aiuti o aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il
predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a
partire dalla quale i soggetti beneficiari possono
richiedere la concessione degli aiuti individuali. In ogni
caso, la registrazione di cui al presente articolo deve
intervenire prima della concessione degli aiuti
individuali.
2. I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc gia' istituiti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli
stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali
successivamente alla predetta data di entrata in vigore.
Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura
informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli
aiuti individuali.
3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc e'
identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso
l'attribuzione di uno specifico codice identificativo
«Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato all'Autorita'
responsabile tramite la procedura informatica di cui al
comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto
ad hoc e' certificata attraverso l'attribuzione del
predetto codice.
4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a) e b), per la registrazione del regime di aiuti o
aiuto ad hoc sono trasmesse al Registro nazionale aiuti
sulla base di tracciati di dettaglio specificati con
provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico adottato
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente regolamento, che definisce, altresi', le modalita'
di accreditamento dell'Autorita' responsabile e individua
un centro unico di responsabilita' per le funzionalita' del
Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo
economico.»
 
Art. 64
Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai
registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni.
2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonche' per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalita' semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.
3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Sono mantenute tutte le funzionalita' dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalita' del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e' riportato nei riferimenti normatvi all'art.
61.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo degli articoli 13, 14 e 15 del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31
maggio 2017, n. 115:
«Art. 13. Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli
aiuti SIEG
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il
Soggetto concedente nell'ambito delle attivita' inerenti
alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti
di Stato o degli aiuti SIEG e' tenuto ad avvalersi, secondo
quanto previsto dal presente articolo, del supporto del
Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura
informatica disponibile sul sito web del registro.
2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al
comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati
identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la
registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura
Aiuti di cui al comma 3 e la Visura Deggendorf di cui al
comma 4.
3. La Visura Aiuti identifica, con riferimento a un
periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di
Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de
minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto
identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con
riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono
indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto
concedente, la legge, il regolamento o la normativa in
applicazione del quale l'aiuto e' concesso, con i
riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento
disponibile. Nella medesima visura e' fornita anche
l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca,
cosi' come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base
dei criteri di integrazione e interoperabilita' di cui
all'articolo 6. La Visura Aiuti ha natura certificativa
delle informazioni in essa contenute, cosi' come inserite
dalle Autorita' responsabili e dai Soggetti concedenti. Con
il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi
disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le
informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti.
4. La Visura Deggendorf contiene le informazioni
relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di
recupero secondo quanto precisato all'articolo 15.
5. In esito alle visure di cui ai commi 3 e 4, il
Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto
concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR».
6. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla
completezza delle informazioni rilasciate dal Registro
nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in
capo all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente
che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel
registro stesso, ferme restando la responsabilita' del
soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di
inserimento fornite all'Autorita' responsabile o al
Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni.
7. Eventuali funzionalita' del Registro nazionale
aiuti, ulteriori rispetto alle verifiche previste, ai sensi
dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal
presente articolo, possono essere definite con un
successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.»
«Art. 14. Verifiche relative agli aiuti de minimis
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il
Soggetto concedente nell'ambito delle attivita' inerenti
alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti
de minimis e agli aiuti de minimis SIEG, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e' tenuto ad
avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo,
del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la
procedura informatica disponibile sul sito web del
registro.
2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al
comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati
identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la
registrazione dell'aiuto individuale, genera i seguenti
documenti:
a) Visura Aiuti di cui all'articolo 13, comma 3;
b) Visura Aiuti de minimis.
3. La Visura Aiuti de minimis identifica gli aiuti de
minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei due
esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario
in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa
unica, come identificabile dalle informazioni rese
disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere
di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte
dal Soggetto concedente. In particolare, con riferimento a
ciascun aiuto individuale concesso sono indicati l'importo,
la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge,
il regolamento o la normativa in applicazione del quale
l'aiuto e' concesso, con i riferimenti della data e
dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Le
informazioni relative agli aiuti de minimis relativi al
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al
settore della pesca e dell'acquacoltura sono rese
disponibili dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri
di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6.
4. In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro
nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente,
rilascia il «Codice Concessione RNA - COR» qualora
l'importo dell'aiuto individuale per il quale e' in corso
la registrazione e' pari o inferiore all'importo dell'aiuto
concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti
dalla visura stessa. Il Registro nazionale aiuti non
rilascia il predetto codice e non consente la registrazione
dell'aiuto individuale qualora l'importo dello stesso sia
superiore all'importo dell'aiuto concedibile, ferma
restando la possibilita', ove prevista dal regime di aiuti
o aiuto ad hoc, di effettuare la registrazione dell'aiuto
individuale nei limiti del massimale de minimis ancora
disponibile. Qualora la verifica dell'avvenuto superamento
dell'importo concedibile sia basata su informazioni rese
disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri
di interoperabilita' dai registri SIAN e SIPA ovvero dal
Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il
Registro nazionale aiuti puo', comunque, rilasciare il
«Codice Concessione RNA - COR», previa reiterazione della
richiesta del Soggetto concedente che ne assume la piena
responsabilita'.
5. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4,
e' reso disponibile lo schema di dettaglio contenente le
informazioni riportate nella Visura Aiuti de minimis.
6. A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del
massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de
minimis SIEG gia' concessi avviene esclusivamente
attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il
Soggetto concedente e' tenuto a effettuare il predetto
controllo, oltre che sulla base delle informazioni
desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate
dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de
minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due
esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario
in corso.
7. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla
completezza delle informazioni rilasciate dal Registro
nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in
capo all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente
che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel
registro stesso, ferma restando la responsabilita' del
soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di
inserimento fornite all'Autorita' responsabile o al
Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni.»
«Art. 15. Verifiche relative agli aiuti illegali
oggetto di decisione di recupero
1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive
modificazioni, ai sensi del quale nessuno puo' beneficiare
di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero della Commissione
europea che dichiara determinati aiuti illegali e
incompatibili con il mercato interno, il Registro nazionale
aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto
beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto
individuale, genera la Visura Deggendorf. Tale documento
consente di accertare se un determinato soggetto,
identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
europea.
2. La Visura Deggendorf e' rilasciata ai fini delle
verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di
Stato e degli aiuti SIEG ai sensi dell'articolo 13 e deve,
in ogni caso, essere effettuata dal Soggetto concedente
nell'ambito delle attivita' inerenti alle verifiche
propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti,
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito
web del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all'articolo
10, l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini
dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei
provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato
e di aiuti SIEG.
3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4,
sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le
informazioni riportate nella Visura Deggendorf.
4. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla
completezza delle informazioni rilasciate dal Registro
nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in
capo al Soggetto concedente o ai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 2, che hanno provveduto ad inserire
le informazioni nel registro stesso.»
 
Art. 65

Esonero temporaneo contributi Anac

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 65 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.»
 
Art. 66
Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione
individuale

1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,»;
b) al comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 Ulteriori misure di protezione a favore dei
lavoratori e della collettivita'
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19,
fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i
lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello
svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di
un metro, sono considerati dispositivi di protezione
individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine
chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e'
disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero
territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in
deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.»
 
Art. 66 bis
Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e
dispositivi di protezione individuale

1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attivita' produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalita' di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonche' delle universita' e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attivita' delle regioni.
5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.
6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;
d) al comma 4, le parole: «e all'importatore e' fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.
7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal presente articolo e dall'articolo 229-bis
della presente legge:
«Art. 15 Disposizioni straordinarie per la produzione
di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la
gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito produrre
mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
2. I produttori delle mascherine chirurgiche di cui al
comma 1, i quali intendono avvalersi della deroga ivi
prevista, inviano all'Istituto superiore di sanita' una
autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva
responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche
delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano
tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della
citata autocertificazione, i produttori devono altresi'
trasmettere all'Istituto superiore di sanita' ogni elemento
utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto
della stessa. L'Istituto superiore di sanita', nel termine
di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente
comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine
chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori dei dispositivi di protezione
individuale di cui al comma 1 i quali intendono avvalersi
della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una
autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva
responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche dei
citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano
tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della
citata autocertificazione, i produttori devono altresi'
trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione
dei dispositivi di protezione individuale oggetto della
stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di
quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la
rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle
norme vigenti.
4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi
2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme,
impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia
di autocertificazione, il produttore ne cessa
immediatamente la produzione.
4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale
e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di
dispositivi di protezione individuale monouso, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della
salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali
minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti
e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale
e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere,
conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di
tutela della salute definiti dalle disposizioni normative
vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte
e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei
al riciclo o biodegradabili.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 5-bis Disposizioni finalizzate a facilitare
l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti
attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della
protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del
medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' il Commissario
straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati,
nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione
dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali
(DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della
salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi
medicali, nonche' a disporre pagamenti anticipati
dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e'
consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione
individuali di efficacia protettiva analoga a quella
prevista per i dispositivi di protezione individuali
previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali
dispositivi e' valutata preventivamente dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630
del 3 febbraio 2020.
3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in
coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale
della sanita' e in conformita' alle attuali evidenze
scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine
chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli
operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine
prive del marchio CE, previa valutazione da parte
dell'Istituto superiore di sanita'.»
 
Art. 67

Incremento Fondo Terzo Settore

1. Al fine di sostenere le attivita' delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 72 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 72. Fondo per il finanziamento di progetti e
attivita' di interesse generale nel terzo settore
1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera
g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' destinato a
sostenere, anche attraverso le reti associative di cui
all'articolo 41, lo svolgimento di attivita' di interesse
generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di
iniziative e progetti promossi da organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale e
fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore.
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono
essere finanziati anche in attuazione di accordi
sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di
indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le
aree prioritarie di intervento e le linee di attivita'
finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo
medesimo.
4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma
3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua i soggetti attuatori degli interventi
finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante
procedure poste in essere nel rispetto dei principi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del
Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, e' incrementata di 40 milioni
di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione
e' incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per
l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9 milioni di
euro.»
 
Art. 67 bis

Inserimento al lavoro dei care leavers

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili):
«Art. 18 Disposizioni transitorie e finali
1. Omissis
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e'
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763
e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e
6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate
con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il
regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative
norme di attuazione.
Omissis.»
 
Art. 68
Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario

1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza CO VID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;
b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola: «quarto» e' soppressa;
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22»;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole: «80 milioni» sono sostituite dalle eseguenti: «1.100 milioni»;
g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.».
h) al comma 8, le parole: «23 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020»;
i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole «da 1 a 5» sono inserite le seguenti: «e 7»; le parole «pari a 1.347, 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.599,1 milioni di euro».
1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data cosi' determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
60.
- Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di
integrazione salariale, nonche' proroga di termini in
materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti
di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno
2020, n. 151.
 
Art. 69
Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter»;
b) al comma 5, le parole: «pari a 338,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 828,6 milioni di euro» .
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
60.
 
Art. 70
Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia' autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalita' di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» e, all'ultimo periodo, le parole «ne' per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attivita' in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;
b) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo 2020.»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il sesto periodo e' soppresso;
2. al settimo periodo le parole: «dal predetto Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.»
e) dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:
«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi


- Il testo dell'articolo 22 del citato decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
60.
 
Art. 70 bis

Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, e' consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 60.
 
Art. 71

Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 22-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-ter (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilita' di una piu' ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 e' istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonche' per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.
2. Qualora dall'attivita' di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.
Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). - 1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unita' produttive site in piu' regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 e' stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalita' indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse gia' destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 e' stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.
Art. 22-quinquies (Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario). - 1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater, comma 3.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.673,2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 72
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
dipendenti

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di eta' non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale e' riconosciuta un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo gia' fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;
a-bis) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.»
c) al comma 8, le parole «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' bonus» e le parole «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
d) al comma 11, le parole: «1.261,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro».
2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «1000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2000 euro»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il bonus di cui al comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23 Congedo e indennita' per i lavoratori
dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza
COVID-19
1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e fino al 31
agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque
non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore
dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai
sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli
di eta' non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto
previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico
congedo, per il quale e' riconosciuta un'indennita' pari al
50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto
previsto dall'articolo 23 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2
del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da
contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono
essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono
riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori
lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma
giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo
gia' fruiti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui
agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo
di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti
nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennita' e
non computati ne' indennizzati a titolo di congedo
parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai
sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1,
per i figli di eta' non superiore ai 12 anni, fatto salvo
quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per
il quale e' riconosciuta una indennita', per ciascuna
giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del
reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata
ai fini della determinazione dell'indennita' di maternita'.
La medesima indennita' e' estesa ai genitori lavoratori
autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per ciascuna
giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla
legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo
e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori,
per un totale complessivo di trenta giorni, ed e'
subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita'
lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l'estensione della durata dei
permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di
eta' di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai
figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato con
figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro
genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal
lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di
indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa,
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai
commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, e'
prevista la possibilita' di scegliere la corresponsione di
uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting
nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare
per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui
all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96. Il bonus e' erogato, in alternativa,
direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione
ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri
con funzione educativa e ricreativa e ai servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia. La
fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia
di cui al periodo precedente e' incompatibile con la
fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma
355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.
9. Il bonus di cui al comma 8 e' altresi' riconosciuto
ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS,
subordinatamente alla comunicazione da parte delle
rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10. Le modalita' operative per accedere al congedo di
cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono
stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute,
l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di
cui al comma 11, l'INPS procede al rigetto delle domande
presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono
riconosciuti nel limite complessivo di 1.569 milioni di
euro per l'anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 Congedo e indennita' per i lavoratori
dipendenti del settore pubblico, nonche' bonus per
l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del
settore sanitario pubblico e privato accreditato, per
emergenza COVID-19
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo
della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori
dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire
dello specifico congedo e relativa indennita' di cui
all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e
l'indennita' di cui al primo periodo non spettano in tutti
i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano gia'
fruendo di analoghi benefici.
2. L'erogazione dell'indennita', nonche' l'indicazione
delle modalita' di fruizione del congedo sono a cura
dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il
rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario,
pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria
dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio
biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli
operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi
di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei
figli minori fino a 12 anni di eta', previsto dall'articolo
23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma
1, e' riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000
euro. La disposizione di cui al presente comma si applica
anche al personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il
lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici
dell'Inps e secondo le modalita' tecnico-operative
stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando,
al momento della domanda stessa, la prestazione di cui
intende usufruire, contestualmente indicando il numero di
giorni di indennita' ovvero l'importo del bonus che si
intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute,
l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga il superamento, anche in via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS
procede al rigetto delle domande presentate.
5. Il bonus di cui al comma 3 e' riconosciuto nel
limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i
sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere
rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori
dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal
presente comma costituiscono servizio prestato a tutti gli
effetti di legge.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
 
Art. 73
Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex
articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art.
33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto
da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' incrementato di
ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi
di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici
giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto al
personale sanitario compatibilmente con le esigenze
organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto
sanita'.
2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di
cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con
le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le
preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il
beneficio non puo' essere cumulato con quanto previsto
all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo
periodo del presente comma si intende riferita anche al
personale della polizia locale dei comuni, delle province e
delle citta' metropolitane.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
 
Art. 74
Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «fino al 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020»;
b) al comma 5, le parole «130 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «380 milioni».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori
dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai
fini del trattamento economico previsto dalla normativa di
riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di
comporto.
2. Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso del riconoscimento di
disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nonche' per i lavoratori in possesso di certificazione
rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante
una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di
assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero
di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del
presente decreto ed e' prescritto dalle competenti
autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza
primaria che ha in carico il paziente, sulla base
documentata del riconoscimento di disabilita' o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche
di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna
responsabilita', neppure contabile, e' imputabile al medico
di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto
illecito di terzi.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante
redige il certificato di malattia con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena con
sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia
trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al
comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a
carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente
previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con
le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico
dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di
euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono
in considerazione ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante
nelle consuete modalita' telematiche, senza necessita' di
alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanita'
pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
 
Art. 75
Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra
indennita'

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31 Incumulabilita' tra indennita'
1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e
38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresi'
riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai
sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29,
30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»
 
Art. 76
Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di
condizionalita'

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro mesi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 40 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 40 Sospensione delle misure di condizionalita'
per l'attribuzione di alcune prestazioni
1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici,
considerate la situazione di emergenza sul territorio
nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus
COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure
adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli
spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente
necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla
fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi termini ivi
previsti, le misure di condizionalita' e i relativi termini
comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL
dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i
beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e
24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo
7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di
avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, nonche' i termini per le
convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la
partecipazione ad iniziative di orientamento di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Omissis.»
 
Art. 77
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo
settore

1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti del terzo settore»;
b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonche' delle attivita' di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43 Contributi alle imprese e agli enti del terzo
settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi
sanitari
1. Allo scopo di sostenere la continuita', in
sicurezza, dei processi produttivi delle imprese nonche'
delle attivita' di interesse generale degli enti del terzo
settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a seguito dell'emergenza
sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile
2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di
euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 per l'acquisto di dispositivi ed altri
strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse
gia' programmate nel bilancio di previsione 2020 dello
stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui
all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori
infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le
funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e' autorizzato a bandire procedure
concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con
corrispondente incremento della dotazione organica, un
contingente di 100 unita' di personale, con qualifica di
dirigente medico di primo livello nella branca
specialistica di medicina legale e del lavoro.
3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto
in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1°
novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere
dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126
per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a
decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio
dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro
423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e
euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 126.»
 
Art. 78
Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus COVID-19

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennita' per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 milioni»;
b) al comma 2, la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta».
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e' abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 25.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103 e' riportato nei rifermenti normativi
all'art. 25.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza
a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito
per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di
lavoro e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo
denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a
garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al
presente comma, di una indennita', nel limite di spesa
1.150 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di priorita' e le modalita' di
attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la
eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da
destinare, in via eccezionale, in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del
reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
 
Art. 79
Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori
necessari al ripristino del servizio elettrico

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 45 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 45 (Disposizioni in materia di personale
addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio
elettrico)
1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al
ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio
nazionale, le abilitazioni gia' in possesso del relativo
personale conservano la loro validita' fino al 15 giugno
2020, anche nei casi di temporanea impossibilita' ad
effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di
erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a
distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate
per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.»
 
Art. 80
Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: «cinque mesi» ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresi' sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purche' contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.».
1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non puo' avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 46 (Disposizioni in materia di licenziamenti
collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli
articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e'
precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono
sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato
nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di
lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non
puo' recedere dal contratto per giustificato motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio
1966, n. 604. Sono altresi' sospese le procedure di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
1 -bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal
numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al
17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di
lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo',
in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo
il recesso purche' contestualmente faccia richiesta del
trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli
articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha
efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di
lavoro si intende ripristinato senza soluzione di
continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di
lavoro.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 47
della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge comunitaria per
il 1990):
«Articolo 47 Trasferimenti d'azienda
1. - 1-bis. Omissis
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un
esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
Omissis.»
 
Art. 80 bis
Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non e' compreso il licenziamento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 38 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Articolo 38 Somministrazione irregolare
1. - 2. Omissis
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti
effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di
contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto
che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal
debito corrispondente fino a concorrenza della somma
effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti
dal somministratore nella costituzione o nella gestione del
rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la
prestazione.
Omissis.»
 
Art. 81
Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza

1. (soppresso)
2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del citato
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici)
1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e
organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro
richiesti per le rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i
soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel
programma stesso, individuate ai sensi dell'art. 13. Su
proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di
cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei
ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto,
ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine
utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la
tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza,
dimensione o significativita' ai fini della rilevazione
statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al
presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative
irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito
capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla
copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal
programma statistico nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675".
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi
previsto.»
«Art. 11 (Sanzioni amministrative)
1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.
7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e
massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte
di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di
lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e
societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano
venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato
rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione
degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di
cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689 lo trasmette al prefetto della provincia, il
quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della
medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT.»
 
Art. 82

Reddito di emergenza

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessita' economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, e' riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito «Rem»). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente ri chiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al l'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di eta' o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficolta' economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.
3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed e' riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita' grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche' coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresi' presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalita' previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio e' immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato « Fondo per il Reddito di emergenza ». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 971,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 24 gennaio 2014.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015):
«Art. 5 Lotta all'occupazione abusiva di immobili.
Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di
contratti di locazione
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza
titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a
pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli
atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a
tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei
servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e
della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione,
della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non
possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non
riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo
che attesti la proprieta', il regolare possesso o la
regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della
quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai
soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e
il loro inserimento negli atti indicati nel periodo
precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai
soggetti somministranti idonea documentazione relativa al
titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la
regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o
copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di
edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle
procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura
per i cinque anni successivi alla data di accertamento
dell'occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre
2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi
dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni
o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a
quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle
condizioni igienico-sanitarie.
1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore
del servizio ad un altro.»
- Il testo degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 15.
- Il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 25.
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei rifermenti normativi
all'art. 78.
- Il Capo I (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO
DI CITTADINANZA) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni) comprende gli articoli da 1 a
13 ed e' pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 13. (Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di
inclusione non puo' essere piu' richiesto e a decorrere dal
successivo mese di aprile non e' piu' riconosciuto, ne'
rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia
stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile
2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata
inizialmente prevista, fatta salva la possibilita' di
presentare domanda per il Rdc, nonche' il progetto
personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di
inclusione continua ad essere erogato con le procedure di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017
e non e' in alcun modo compatibile con la contemporanea
fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo
familiare.
2. Sono in ogni caso fatte salve le potesta' attribuite
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159:
«Art 3 (Nucleo familiare)
1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito
dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di
presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal
presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine,
identificata di comune accordo la residenza familiare, il
coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai
fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza
anagrafica coincide con quella familiare. In caso di
mancato accordo, la residenza familiare e' individuata
nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una
residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior
durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente
decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei
seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o
e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale
ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile,
ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi
dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito
dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo
708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla
potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi
dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui
all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in
sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente
in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo
familiare del genitore con il quale convive. Il minore che
si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo
familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella
famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento
temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato
nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del
genitore affidatario di considerarlo parte del proprio
nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato
presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se'
stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori
e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e
non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei
genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei
familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di
entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei
genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante,
salvo che debba essere considerato componente del nucleo
familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio
minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica,
fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima
convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio
minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello
stesso nucleo familiare del genitore.»
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2, e 5,
comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159:
«Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale)
1. Omissis
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare
e' ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta
a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta,
nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero
tassati esclusivamente nello stato estero in base alle
vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte
anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo
alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va
assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP,
al netto dei costi del personale a qualunque titolo
utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente
percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano
gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera
a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati
soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui
alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si
assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito
agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per
cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla
disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a) ,
comma 1, del presente articolo, assumendo la base
imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,
determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo
del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato
all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti
correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5,
comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei
titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso
di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un
punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel
paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi
dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE),
convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre
dell'anno di riferimento del reddito.
Omissis.»
«Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale)
1. - 3. Omissis
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle
componenti di seguito specificate, anche detenute
all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo
quanto diversamente disposto con riferimento a singole
componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore,
il valore della consistenza media annua riferita al
medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia
proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad
incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
cui al presente comma, per un ammontare superiore alla
differenza tra il valore della consistenza media annua e
del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di
successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
media annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di
cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera
b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu'
prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in
mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non
azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo
dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni
patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore
delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto
predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data
di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va
assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b)
, nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o
mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va
assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale
ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi
comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la
durata del contratto per le quali va assunto l'importo del
premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione
mista sulla vita per i quali alla medesima data non e'
esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese
individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore
delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili
per le imprese individuali in contabilita' semplificata,
determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera
e).
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Articolo 2 (Beneficiari)
1. - 3. Omissis
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4
per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e
di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore eta', fino
ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel
caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti
in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale)
1. I centri di assistenza fiscale, di seguito
denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti
soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di
patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi
complessivamente almeno cinquantamila aderenti.»
La legge 30 marzo 2001, n. 152 recante «Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale» e' pubblicata nella G.U. n. 97 del 27 aprile 2001.
- Si riporta il testo della Tabella D allegata al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 (Regolamento per
il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi
dell'articolo 13, comma 7, della Legge 30 marzo 2001, n.
152):
«Tabella D
Interventi in materia socio-assistenziale
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
(Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti
assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori
di fondi di previdenza complementare)


========================================================= | | | Punti | +=======+=================================+=============+ | |Assegno o pensione di invalidita'| | | 1 | civile | 6 | +-------+---------------------------------+-------------+ | 2 | Pensione ciechi | 6 | +-------+---------------------------------+-------------+ | 3 | Pensione sordomuti | 6 | +-------+---------------------------------+-------------+ | | Pensione di guerra diretta o | | | 4 | indiretta | 6 | +-------+---------------------------------+-------------+ | 5 | Indennita' di comunicazione | 4 | +-------+---------------------------------+-------------+ | 6 | Indennita' di frequenza | 4 | +-------+---------------------------------+-------------+ | 7 | Pensione sociale | 4 | +-------+---------------------------------+-------------+ | 8 | Assegno sociale | 4 | +-------+---------------------------------+-------------+ | 9 | Indennita' di accompagnamento | 1 | +-------+---------------------------------+-------------+ | 10 | Richiesta permesso di soggiorno | 0,35 | +-------+---------------------------------+-------------+ | 11 | Rinnovo permesso di soggiorno | 0,35 | +-------+---------------------------------+-------------+ | | Richiesta ricongiungimento | | | 12 | familiare | 0,35 | +-------+---------------------------------+-------------+ | 13 | Assegno di maternita' | 0 | +-------+---------------------------------+-------------+ | | Assegno per i nuclei familiari | | | 14 | con piu' di tre figli | 0 | +-------+---------------------------------+-------------+ | | Speciale assegno continuativo | | | 15 | (orfani, vedova L.248/1976) | 0 | +-------+---------------------------------+-------------+


- Si riporta il testo del sesto comma dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria
e al codice fiscale dei contribuenti):
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria)
1. - 5. Omissis
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici. (Decreto Salva-Italia):
«Art. 11 (Emersione di base imponibile)
1. Omissis
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno
interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'
l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella
predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati
nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
Omissis.»
 
Art. 83

Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilita' di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'inidoneita' alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita' produttive in condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative l'INAIL e' autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta' non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria)
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico
competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo'
disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo
25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi
contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita'
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente)
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di
cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione
e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r); il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma
3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo
53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il
documento e' consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA,
nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo
8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a
fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento
e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni si considera comunque assolto per mezzo della
denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell'INAIL)
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli
interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e'
autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici
specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita'
di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei
mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31
dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla
copertura dei rapporti in convenzione con i medici
specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 126.»
- Si riporta il testo degli articoli 25, 39, 40 e 41
del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 25 (Obblighi del medico competente)
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita'
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
e valorizzazione di programmi volontari di "promozione
della salute", secondo i principi della responsabilita'
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti
in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale
cartella e' conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per
l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione
dei relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia
del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto
di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e
gli fornisce le informazioni necessarie relative alla
conservazione della medesima; l'originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni,
salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del
presente decreto;
[f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via
telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi
previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione
del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il
lavoratore interessato puo' chiedere copia delle predette
cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di
medicina generale;]
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione della attivita' che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni
di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei
lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita'
diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di
valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso
dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.»
«Art. 39 (Svolgimento dell'attivita' di medico
competente)
1. L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i
principi della medicina del lavoro e del codice etico della
Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in
qualita' di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna
pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato
agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo'
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio
nazionale, attivita' di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le
condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente puo' avvalersi, per
accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che
ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive, nei
casi di gruppi d'imprese nonche' qualora la valutazione dei
rischi ne evidenzi la necessita', il datore di lavoro puo'
nominare piu' medici competenti individuando tra essi un
medico con funzioni di coordinamento.»
«Art. 40 (Rapporti del medico competente con il
servizio sanitario nazionale)
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo
all'anno di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti
per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le
differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1,
aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di
semplicita' e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B
e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al
comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi
alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.»
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria)
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico
competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, [dalle
direttive europee nonche'] dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni
dell'articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a)
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e
della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo
25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi
contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio
per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita'
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.»
 
Art. 84
Nuove indennita' per i lavoratori danneggiati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19

1. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e' riconosciuta una indennita' per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attivita', comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica al l'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
4. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' e' erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennita' e' comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' erogata una indennita' di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennita' viene erogata per le predette mensilita' anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), e' corrisposta la sola indennita' di cui alla medesima lettera.
11. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennita' di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna mensilita'. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennita'. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilita' di richiedere l'indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato
decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 15.
- Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione)
1. - 25. Omissis
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli da 13 a 18 del
citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
intermittente)
1. Il contratto di lavoro intermittente e' il
contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro
che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in modo
discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate
dai contratti collettivi, anche con riferimento alla
possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di
utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di
eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro
il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di
superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a
rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.»
«Art. 14 (Divieti)
1. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.»
«Art. 15 (Forma e comunicazioni)
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in
forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 13;
b) luogo e modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo' essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e relativa
indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro e'
legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di
lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalita' di pagamento della retribuzione e
della indennita' di disponibilita';
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo
di attivita' dedotta in contratto.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di
un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a
trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne
la durata alla direzione territoriale del lavoro competente
per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, possono essere individuate
modalita' applicative della disposizione di cui al primo
periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in
funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di
violazione degli obblighi di cui al presente comma si
applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro
2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata
omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.»
«Art. 16 (Indennita' di disponibilita')
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. La misura dell'indennita' mensile di disponibilita',
divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti
collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il
lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il datore
di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante
il quale non matura il diritto all'indennita' di
disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al
periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il
lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha
usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza del medesimo importo.»
«Art. 17 (Principio di non discriminazione)
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i
periodi lavorati e a parita' di mansioni svolte, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale
del lavoratore intermittente, e' riproporzionato in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in
particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia e
infortunio, congedo di maternita' e parentale.»
«Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente)
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di
fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il
computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2222 del codice
civile:
«Art. 2222. (Contratto d'opera).
Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente, si applicano le norme di
questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel libro IV.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori)
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1.
2
3. Nellasegnalazione certificatadi inizio di attivita'
deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi
per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere
in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per
l'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare
non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo
5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9.»
- Il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge
del 17 marzo 2020 del 2020 n. 18, convertito con
modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 25.
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il riferimento al Capo I del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 82.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc)
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del
Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli
1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche'
dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure
aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato "Fondo per il reddito
di cittadinanza".
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 89 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 89 Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo
1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del
cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di
contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte
corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione
complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui
145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di
euro per gli interventi in conto capitale.
Omissis.»
 
Art. 85

Indennita' per i lavoratori domestici

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o piu' contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e' riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennita' mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennita' disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennita' di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' non spetta altresi' ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennita' non spetta altresi' ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennita' medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennita' di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna mensilita'. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.
4. L'indennita' di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
5. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato
decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 15.
- Il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge 18
marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 25.
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 18
marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 78.
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il riferimento al Capo I del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 82.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 84.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12
giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della
invalidita' pensionabile):
«Art. 1 (Assegno ordinario di invalidita')
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del
diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita' di
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto
fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la
riduzione della capacita' lavorativa, oltre i limiti
stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto
assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento
o siano sopraggiunte nuove infermita'.
3. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
e' calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti
inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, e'
integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un
importo a carico del fondo sociale pari a quello della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta
ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
importo superiore a due volte l'ammontare annuo della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati
legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito,
cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte
l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei
redditi predetti e' escluso il reddito della casa di
abitazione.
5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente
comma, gli interessati devono presentare alle gestioni
previdenziali di competenza la dichiarazione di cui
all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
6. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
non e' reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la
pensione di reversibilita', in base alle norme che, nelle
gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta
pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini
del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al
secondo comma del successivo articolo 4, si considerano
utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidita',
nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa.
7. L'assegno e' riconosciuto per un periodo di tre anni
ed e' confermabile per periodi della stessa durata, su
domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le
condizioni che diedero luogo alla liquidazione della
prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale
attivita' lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha
effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda
sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure
dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda, qualora la stessa venga
inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla
scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di
invalidita' e' confermato automaticamente, ferme restando
le facolta' di revisione di cui al successivo articolo 9.
9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e
figurativa, successivi alla decorrenza originaria
dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di
supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7
della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova
liquidazione dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello
stesso sara' determinato in misura non superiore
all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli
aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto
dalla contribuzione successivamente intervenuta, valutata
secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.
10. Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto a
pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidita' si
trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i
periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata
prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai fini
del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
L'importo della pensione non potra', comunque, essere
inferiore a quello dell'assegno di invalidita' in godimento
al compimento dell'eta' pensionabile.
11. All'assegno di invalidita' di cui al presente
articolo si applica la disciplina del cumulo prevista
dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13
della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incompatibile con
l'assegno di invalidita'.»
- Il riferimento al testo della legge 30 marzo 2001, n.
152 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 82.
Riferimenti normativi all'art. 86

- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 78.
La citata legge 12 giugno 1984, n. 222 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984, n. 165.
 
Art. 86

Divieto di cumulo tra indennita'

1. Le indennita' di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
 
Art. 87
Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in
deroga

1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituito dal seguente:
«251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennita' di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e' concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuita' con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennita' pari al trattamento di mobilita' in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»
2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, cosi' come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 e' sostituito dal seguente:
«253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province au-tonome concedono l'indennita' di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilita' finanziaria da parte dell'INPS.».
 
Art. 88

Fondo Nuove Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonche', per le specifiche finalita', il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quotadelle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalita' di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 118 della citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388:
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua e dei percorsi formativi o di
riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o
inoccupati, in un'ottica di competitivita' delle imprese e
di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere
istituiti, per ciascuno dei settori economici
dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e
dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi
paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono
prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi,
nonche' all'interno degli stessi, la costituzione di
un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi
ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono
finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi
aziendali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a
detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione
o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di
formazione di cui all'articolo 160;8, comma 2, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall' articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel
caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime
dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettuera' una valutazione dei risultati
conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei
sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per l a
formazione continua" con il compito di elaborare proposte
di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e
di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita'
svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle
suddette linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all' articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'
articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai
fondi stessi nonche' di quello relativo agli altri datori
di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo,
destinato al Fondo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'
articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le
modalita' di adesione ai fondi interprofessionali e di
trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti
bimestrali nonche' a fornire, tempestivamente e con
regolarita', ai fondi stessi, tutte le informazioni
relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi
da esse versati. Al fine di assicurare continuita' nel
perseguimento delle finalita' istituzionali del Fondo per
la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui
all' articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 rimane fermo quanto previsto dal
secondo periodo del comma 2 dell' articolo 66 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978 e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978 e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell' articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361 concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all' articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all' articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all' articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all' articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'
articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito dall'
articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto legge n. 148 del 1993
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall' articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all' articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all' articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito)
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un
contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento
per il riconoscimento rientrante nelle competenze del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell' articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste ai commi l e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il
termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il
versamento dei contributi e per la gestione, il controllo,
la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il
documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'
articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all' articolo
26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al
contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal
tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di
importo pari al contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole
contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
finanziamento delle attivita' formative oppure procede al
recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative
formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura
corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al
fondo di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione.»
 
Art. 89

Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.
2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalita' per garantire l'accesso e la continuita' dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone piu' esposte agli effetti di emergenze e calamita'. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 44
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita')
1. - 43. Omissis
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 15
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1264 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non
autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 della
legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare):
«Art. 3 (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone
con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di
seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e'
determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3
milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro
annui a decorrere dal 2018.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 28
agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza)
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
finalizzato alla realizzazione di interventi a livello
nazionale, regionale e locale per favorire la promozione
dei diritti, la qualita' della vita, lo sviluppo, la
izzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e
dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse piu'
confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o
affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione
sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176 e degli articoli 1 e 5 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a - carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b - numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c - percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d - percentuale di famiglie con figli minori che vivono
al di sotto della soglia di poverta' cosi' come stimata
dall'ISTAT;
e - incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la
giustizia minorile del Ministero della giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro,
della giustizia e con il Ministro per le pari
opportunita', sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari
competenti, provvede alla ripartizione delle quote del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma
2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 22
della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«Art. 22 Definizione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
1. - 3. Omissis
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi
regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,
prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo
8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse
esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione
delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato
sociale per informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le
situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per
soggetti con fragilita' sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a
carattere comunitario.»
 
Art. 89 bis
Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di
trattamenti di invalidita' civile

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'eta' pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002):
«Art. 38 Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' incrementata, a
favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta
anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46
euro al mese per tredici mensilita', la misura delle
maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza
dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono
corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS
ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo
conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso
e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al
comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione
risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono
altresi' concessi ai soggetti di eta' pari o superiore a
sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o
sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o
che siano titolari di pensione di inabilita' di cui
all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base
alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base
annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne'
redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo
annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e'
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui
al presente articolo non si tiene conto del reddito della
casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a
carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001,
non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito
i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un
reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno
2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo
al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso.
9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo'
essere superato al fine di garantire che la trattenuta di
cui al presente comma non sia superiore al quinto della
pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si
applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico
dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si
estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo.»
 
Art. 90

Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato):
«Art. 18 (Lavoro agile)
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di
incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile
quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche
con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con
il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione
lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali
aziendali e in parte all'esterno senza una postazione
fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza
e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le
direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione
delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali
rapporti.
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che
stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di
lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a
riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del
periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo
eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono
applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia
prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 19 (Forma e recesso)
1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile e'
stipulato per iscritto ai fini della regolarita'
amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione
della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali
aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del
potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti
utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi' i
tempi di riposo del lavoratore nonche' le misure tecniche e
organizzative necessarie per assicurare la disconnessione
del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine o
a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo'
avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso
del recesso da parte del datore di lavoro non puo' essere
inferiore a novanta giorni, al fine di consentire
un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro
rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In
presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti
puo' recedere prima della scadenza del termine nel caso di
accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di
accordo a tempo indeterminato.»
«Art. 20 (Trattamento, diritto all'apprendimento
continuo e certificazione delle competenze del lavoratore)
1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita'
di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello complessivamente
applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime
mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai
sensi del presente capo puo' essere riconosciuto,
nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto
all'apprendimento permanente, in modalita' formali, non
formali o informali, e alla periodica certificazione delle
relative competenze.»
«Art. 21 (Potere di controllo e disciplinare)
1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile
disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore
di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno
dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte,
connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo
all'applicazione di sanzioni disciplinari.»
«Art. 22 (Sicurezza sul lavoro)
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la
sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
modalita' di lavoro agile e a tal fine consegna al
lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa
scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i
rischi specifici connessi alla particolare modalita' di
esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione
delle misure di prevenzione predisposte dal datore di
lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione
della prestazione all'esterno dei locali aziendali.»
«Art. 23 (Assicurazione obbligatoria per gli infortuni
e le malattie professionali)
1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalita' di lavoro agile e le sue
modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa
all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto
per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui
al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, quando la scelta del
luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse
alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore
di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e
risponda a criteri di ragionevolezza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 87 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali)
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e'
equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il
lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di
lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente
tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli
obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo'
essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti
dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2,
della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile,
anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera
b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai
provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico
da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle
ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della
contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal
servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti
di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita'
sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e'
computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le
parole: "di qualunque durata," sono inserite le seguenti:
"ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero
in strutture del Servizio sanitario nazionale per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza (LEA),". Agli oneri in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente
comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e
finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza
o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e
comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli
stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni
scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del
secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza
costituzionale, nonche' le autorita' amministrative
indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia,
adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al
presente articolo.
4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1,
e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di
fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse
all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto
stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi
e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro
dipendente della medesima amministrazione di appartenenza,
senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento
o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in
forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente
cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo
gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a
termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini
temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse
dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati sia effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita'
telematica, e' sospeso per sessanta giorni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati, nonche' la
possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il
conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si
istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono
concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui
ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative
alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1,
fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al
COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento
dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti
esigenze di funzionalita' delle amministrazioni
interessate, il personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in
servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione
all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, con provvedimento dei responsabili di livello
dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza,
adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle
amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato,
agli effetti economici e previdenziali, al servizio
prestato, con esclusione della corresponsione
dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista, e non
e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio
per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
dovuta al COVID-19, e' collocato d'ufficio in licenza
straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei
giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza
straordinaria di convalescenza per il personale militare in
ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui
all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente
della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel
supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168
del 19 luglio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale
integrativo, rispettivamente, del personale direttivo e
dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza
di cui al presente comma costituisce servizio prestato a
tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non
corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove
prevista.
8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli
accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle
disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere
i competenti servizi sanitari.»
 
Art. 91
Attivita' di formazione a distanza e conservazione della validita'
dell'anno scolastico o formativo

1. A beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attivita' didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attivitasono svolte con modalita' a distanza, individuate dai medesimi Istituti diistruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'.
2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validita'. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.
22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020):
«Art. 4 (Norme specifiche in materia di ammissibilita'
in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile)
1. - 6. Omissis
7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui
all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e
all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1303/2013, nonche' dell'articolo 14 del regolamento (UE) n.
1304/2013, l'Autorita' di gestione puo' prevedere, nel
documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del
contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione
forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non
siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati
inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
Omissis.»
 
Art. 92

Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ne' di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego - NASpI)
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso
la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.»
«Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -
DISCOLL)
1. In attesa degli interventi di semplificazione,
modifica o superamento delle forme contrattuali previsti
all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del
2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai
collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto,
con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e
privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente
la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione
nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare
precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9 -bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Al termine di un periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo
che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione
del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto
alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre
del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al
presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'
riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli
assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da
intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º
luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
di percepire la DISCOLL, nonche' per gli amministratori e i
sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017,
39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro
per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per
l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7
milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per
l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti
fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva
disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
all'andamento delle entrate contributive e del costo della
prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni.»
- Il testo degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 15.
- Il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 25.
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 78.
 
Art. 93
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e
di proroga di contratti di apprendistato

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e' prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, e 21
del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere
apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque
non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di
almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria.
Omissis.»

«Art. 21 (Proroghe e rinnovi)
01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte
delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il
contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di
violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo
periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui
al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati
o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.»
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 45 del citato
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 43 Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e' strutturato in modo da coniugare la formazione
effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione
professionale svolta dalle istituzioni formative che
operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e
formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al
comma 1, in tutti i settori di attivita', i giovani che
hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al compimento dei
25. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire
e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a
quattro anni nel caso di diploma professionale
quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46,
comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e'
rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel
Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di
lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad un anno il
contratto di apprendistato dei giovani qualificati e
diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di
cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di maturita' professionale all'esito del corso
annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di
apprendistato puo' essere prorogato fino ad un anno anche
nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il
diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a quattro anni,
rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei
percorsi di istruzione secondaria superiore, per
l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze
tecnico-professionali rispetto a quelle gia' previste dai
vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda gia' attivati. Possono essere,
inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata
non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il
corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di
Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce il
contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore
di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti
delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario
massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto in
apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in
azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle competenze delle regioni e delle
provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge
nell'ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale, la formazione esterna all'azienda
e' impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente
e' iscritto e non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per
cento per il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno
successivo finalizzato al conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di utilizzo del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o
del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo
n. 226 del 2005, nonche' del diploma di istruzione
secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, e'
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non puo'
eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
di cui all'articolo 42, comma 5.»
«Art. 45 Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, compresi i dottorati
di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per
attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta'
compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di
maturita' professionale all'esito del corso annuale
integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un
contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con
l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con
l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita',
anche temporali, della formazione a carico del datore di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo
stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi
riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a
carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di
formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di
cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di
attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il
decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione
esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a
cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione
tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al
60 per cento dell'orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di
alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che
attengono alla formazione, sentite le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre
istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione
delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento
tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui
al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di
alta formazione e ricerca e' disciplinata dalle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1.
Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le
convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici
superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
 
Art. 94

Promozione del lavoro agricolo

1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonche' di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza e' dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «diffusione del virus COVID-19,», sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 luglio 2020,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 8, e 12,
comma 1, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26:
«Art. 3
Beneficio economico
1. - 7. Omissis
8. In caso di variazione della condizione occupazionale
nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente
da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel
corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro
concorre alla determinazione del beneficio economico nella
misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a
quello della variazione e fino a quando il maggior reddito
non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera
annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto
dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che,
conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019
devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione
o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente
e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo
modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione
a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6,
comma 1.
Omissis.»
«Art. 12
Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma
del Rdc
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del
Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli
1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche'
dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure
aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato "Fondo per il reddito
di cittadinanza".
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 18
della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per
le zone montane), come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Assunzioni a tempo parziale)
1. - 3. Omissis
3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque
non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui
all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e
sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.
Conseguentemente tali soggetti non sono considerati
lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»
 
Art. 95
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di
contagio nei luoghi di lavoro

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformita' a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020)2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, e' revocato.
6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attivita' produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalita' rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6
giugno 2016, n. 106» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 167 del 19 luglio 2017.
- Il citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17
marzo 2020.
- Si riporta il testo dei commi 862 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato):
«862. Al fine di favorire il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con
effetto dal 1º gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e' istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017. Il fondo e' destinato a
finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio
con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di
macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni
innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti,
la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del
rendimento e della sostenibilita' globali delle aziende
agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono
accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL
pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico
con l'indicazione delle modalita', dei termini e delle
condizioni di ammissibilita' di presentazione delle domande
e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della
domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei
beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del
contributo.
864. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 862 si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal
2016, a valere sulle risorse gia' previste dall'articolo 1,
comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15
milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota
parte delle risorse programmate dall'INAIL per il
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, fermo restando l'equilibrio del bilancio
dell'ente.
865. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, il comma 60 e' abrogato.
866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento
degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il
tramite di societa' specializzate, nonche' alla
riqualificazione elettrica e al miglioramento
dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti
al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo
confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse
disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al
Fondo sono altresi' assegnati, per le medesime finalita',
210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro
per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita',
anche innovative e sperimentali, anche per garantire
l'accessibilita' alle persone a mobilita' ridotta, per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
867. In considerazione della grave situazione
finanziaria concernente la societa' Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' disposto il commissariamento della suddetta
societa' e sono nominati il commissario ed eventuali
sub-commissari. Il commissario provvede, entro novanta
giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano
industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la
riduzione dei costi di funzionamento. Il commissario e'
incaricato altresi' di predisporre e presentare al socio
unico, nel predetto termine di novanta giorni, una
dettagliata e documentata relazione, pubblicata nel sito
web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
sito web della medesima societa' nonche' in quello
dell'Agenzia per il trasporto e la mobilita' della regione
Puglia, in merito allo stato finanziario e patrimoniale
della societa', nonche' alle cause che hanno determinato la
grave situazione finanziaria della medesima societa', anche
al fine di consentire al socio unico di valutare le
condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilita'
ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Il
commissario, a seguito della ricognizione contabile,
provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione
al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad
attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui
al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del
commissario, la societa' puo', altresi', essere trasferita
o alienata secondo criteri e modalita' individuati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Fermi restando gli obblighi di cui al presente comma, e'
autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016.
Le relative risorse sono trasferite al patrimonio della
societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici
S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di
risanamento della societa', esclusivamente a copertura
delle passivita', anche pregresse, e delle esigenze
finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi gli
atti, i provvedimenti e le operazioni gia' realizzati ai
sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 17 settembre 2016, n. 218, ivi compreso il
trasferimento della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici S.r.l. alla societa' Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito della
riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel
settore e in ragione della sussistenza, in capo alla
medesima societa', di qualita' industriali e patrimoniali
tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e del
servizio, nonche' l'impegno della societa' Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo
decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione
dello squilibrio patrimoniale della societa'.
868. Al fine di migliorare la capacita' di
programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e
per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
finanziarie, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo
destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto
previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.
869. Le risorse del fondo di cui al comma 868
confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa,
in quanto societa' a totale partecipazione pubblica, entro
il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle
previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono
utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni
relative ai quadri economici delle opere previste e
finanziate nel contratto di programma - parte investimenti
di cui al comma 870, sulla base dell'effettivo avanzamento
del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse
sono rendicontati trimestralmente dall'ANAS Spa al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con
specifica indicazione degli stati di avanzamento delle
opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla
relazione di cui al comma 871 del presente articolo. Il
bilancio annuale dell'ANAS Spa da' evidenza della gestione
del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalita' di attuazione del presente comma, anche al fine
di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e
controllo, anche di carattere preventivo, da parte
dell'amministrazione.
870. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata
quinquennale e riguarda le attivita' di costruzione,
manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale
non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonche'
di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia
e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto
il territorio nazionale. Il contratto di programma
definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da
realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano
pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla
rete stradale. Il contratto di programma stabilisce,
altresi', gli standard qualitativi e le priorita', il
cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e
le modalita' di verifica da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di
programma e' approvato dal CIPE, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene
agli aspetti finanziari.
871. Entro il 30 settembre di ciascun anno l'ANAS Spa
trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
una relazione sullo stato di attuazione del contratto di
programma di cui al comma 870, ivi compreso lo stato di
avanzamento delle opere, sulla relativa situazione
finanziaria complessiva, nonche' sulla qualita' dei servizi
resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
validata la suddetta relazione, la trasmette
tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.
872. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo
contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali
aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma
870 e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in
coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse
disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle
opere e dell'evoluzione della programmazione di settore,
nonche' del piano dei servizi in relazione all'andamento
della qualita' degli stessi.
873. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle
diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi
ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal
contratto di programma, sulla base di motivate esigenze,
l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo di cui al
comma 868 in relazione agli effettivi fabbisogni, per
realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere
ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A
tal fine l'ANAS Spa da' preventiva comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che
rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta
giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS Spa puo'
comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al
predetto Ministero. Le variazioni confluiscono
nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.
874. Nelle more della stipula del contratto di
programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 868 a 873,
le disposizioni dei commi 868 e 869 si applicano alle opere
gia' approvate o finanziate nonche' a quelle contenute nel
contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE
nella riunione del 6 agosto 2015.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 11 del
citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 11 (Attivita' promozionali)
1. - 4. Omissis
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Procedura automatica)
1. La procedura automatica si applica qualora non
risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi,
un'attivita' istruttoria di carattere tecnico, economico e
finanziario del programma di spesa. L'intervento e'
concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di
ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili
sostenute, successivamente alla presentazione della domanda
ovvero nel corso dell'esercizio precedente.
2. Il Ministro competente per materia o la regione o
gli enti locali competenti determinano previamente per
tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle
risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo
dell'intervento concedibile e degli investimenti
ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione.
3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta
una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal
soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai
sensi e per gli effetti di cui all' articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante
dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in
mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto
al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti
e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni, nonche' la documentazione e le informazioni
necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la
completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e di
quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine
cronologico di presentazione. Entro trenta giorni,
l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse
disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno
o piu' requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il
medesimo termine di cui al comma 4, e' comunicato
all'impresa il diniego all'intervento.
6. L'iniziativa e' realizzata nel termine previsto
dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni
decorrenti dalla data della concessione, a pena di
decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro 60
giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime
forme e modalita' di cui al comma 3, fornisce i documenti
giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli
estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari
o attrezzature acquistati, nonche' una perizia giurata di
un professionista competente nella materia, iscritto al
relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei
costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro
congruita'.
Tale perizia giurata non e' obbligatoria esclusivamente
nel caso di cui all' articolo 14 della legge 24 giugno
1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la
completezza e la regolarita' della documentazione prodotta,
entro il termine previsto dalle norme applicabili e
comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione,
fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla
normativa antimafia, provvede alla erogazione
dell'intervento mediante unica somministrazione.»
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 8 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche
1. - 14. Omissis
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da
parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle
somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Omissis.»
 
Art. 96
Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul
lavoro

1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) puo' provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche', al fine di una tempestiva disponibilita' dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi)
1. - 13. Omissis
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi e trasparenza delle procedure)
1. - 6. Omissis
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica,
le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o
indiretta, relativamente alle seguenti categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione [sul mercato
elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione] messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente
disposizione non si applica alle procedure di gara il cui
bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la
possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette
modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10 per cento per le categorie
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3
per cento per le categorie merceologiche carburanti
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e
combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di
committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
del precedente periodo devono essere trasmessi
all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i
contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilita' per il contraente di
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al
10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine
di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie
merceologiche di cui al primo periodo del presente comma,
in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo
periodo del presente comma. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilita' disciplinare e per danno erariale.
Omissis.»
 
Art. 97
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di
cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» e' soppressa la parola: «dell'interessato» e sono aggiunte, infine, le seguenti: «mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»;
b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo» sono inserite le seguenti: «, previa esibizione della contabile di pagamento,» e dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e degli eventuali condebitori solidali».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Fondo di garanzia)
1.- 6. Omissis
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro
60 giorni dalla richiesta mediante accredito sul conto
corrente del beneficiario. Il fondo, previa esibizione
della contabile di pagamento, e' surrogato di diritto al
lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante
sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali
condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751-bis e
2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
Omissis.»
 
Art. 98

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, e' riconosciuta dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonche' le modalita' di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennita' erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 67 (Redditi diversi)
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano
una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche [e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori
tecnici];
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
Omissis.»
- Il riferimento al citato decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il riferimento al testo del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 82.
- Il testo degli articoli da 19 a 22 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 60.
- Il testo degli articoli da 27 a 30 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 15.
- Il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo
2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 25.
- Il testo dell'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo
2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 78.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni settori della pubblica amministrazione):
«Art. 7 (Disposizioni in materia di attivita' sportiva
dilettantistica)
1. Omissis
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate,
l'elenco delle societa' e delle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.»
- Si riporta il testo degli articoli 22 e 96 del citato
decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione
in deroga)
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai
datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli
agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni
in materia di sospensione o riduzione di orario, in
costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
previo accordo che puo' essere concluso anche in via
telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale per i datori di
lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in
deroga, per la durata della riduzione o sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore
a per una durata massima di nove settimane per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato
interamente gia' autorizzato un periodo di nove settimane.
Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute
secondo le modalita' di cui all'articolo 22-ter e tenuto
conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E'
altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di
durata massima di quattro settimane di trattamento di cui
al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo
22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 °
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori
di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni
e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra
le singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province
autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti
Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le
risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in
alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano
le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi
Fondi, costituti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS,
applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma
6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore
di lavoro e', in ogni caso, obbligato ad inviare
all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilita'
successiva a quella in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. (2)
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»
«Art. 96 (Indennita' collaboratori sportivi)
1. L'indennita' di cui all'articolo 27 del presente
decreto e' riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel
limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche
in relazione ai rapporti di collaborazione presso
federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva, societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, gia' in essere alla data del 23 febbraio
2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse
trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito
da lavoro, sono presentate alla societa' Sport e Salute
s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)
sulla base di apposite intese, le istruisce secondo
l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
di presentazione delle domande di cui al comma 3, e
definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al
comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e del
relativo controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
 
Art. 99

Osservatorio del mercato del lavoro

1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato «Osservatorio»).
2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;
3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalita', ove non gia' costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Per le finalita' dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalita' di cui al comma 2.
6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e' assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
 
Art. 100

Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale gia' in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Articolo 2 (Comparti di specialita' delle Forze di
polizia)
1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il
Corpo della guardia di finanza esercitano, in via
preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1
della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti
rispettivi comparti di specialita', ferme restando le
funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente
a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui
alla medesima legge:
a) Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanita', igiene e
sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e
agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione
sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico,
artistico e culturale nazionale;
c) Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di
polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre
funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e
fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione
vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
costiera;
2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e
degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialita' di cui al presente
articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11
della legge 31 marzo 2000, n. 78.»
 
Art. 101

Spese per acquisto di beni e servizi Inps

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 591
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160:
«591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al
comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di
beni e servizi per un importo superiore al valore medio
sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi
rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo
6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.»
 
Art. 102

Spese per acquisto di beni e servizi Inail

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 35 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 591 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 101.
 
Art. 103

Emersione di rapporti di lavoro

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attivita' lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attivita' lavorativa di cui al comma 16 nonche' le modalita' di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un terzo alla meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della presentazione della richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita' di cui al comma 3, nonche' di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni dicui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche' ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dell'Autorita' politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',».
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno-Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo)
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di
un permesso di soggiorno in corso di validita', che
dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di
richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente
secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3,
lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
(2)
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, reca, nella rubrica «annotazioni», la
dicitura «protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]». Se, successivamente al
rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di
lungo periodo allo straniero titolare di protezione
internazionale, la responsabilita' della protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
che ne disciplinano il trasferimento, e' trasferita ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale
Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la
dicitura «protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]» e' aggiornata, entro tre
mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro
a cui la stessa e' stata trasferita e la data del
trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
Stato membro riconosce al soggiornante la protezione
internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato
membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre
mesi dalla richiesta, nella rubrica «annotazioni» e'
apposta la dicitura «protezione internazionale riconosciuta
da [nome dello Stato membro] il [data]».
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione
relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1,
ferma restando la necessita' di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c),
del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari
di protezione internazionale che si trovano nelle
condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la
disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a
fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti
pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente
alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura
del quindici per cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato
entro novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di
ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
e' richiesto il superamento del test di cui al primo
periodo.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica allo straniero titolare di protezione
internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per
cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di
cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater,
e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche
non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai
delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.
Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma
il questore tiene conto altresi' della durata del soggiorno
nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
o cessazione dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di
cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato
con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'
effettuato a partire dalla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale in base alla quale la
protezione internazionale e' stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso
di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al
presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma
1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione puo' essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3 comma 1, del decreto
legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta
l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione
internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la
protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo'
essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione
internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
cui all'articolo 19, comma 1.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo puo': a) fare ingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul
territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme
e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. e' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare
di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando
nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e'
riportato che la protezione internazionale e' stata
riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si
provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall'Italia. 85).»
La legge 28 maggio 2007, n. 68 recante «Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2007, n. 126.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni:
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato)
1. In ogni provincia e' istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare previa verifica, presso il
centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di
un lavoratore presente sul territorio nazionale,
idoneamente documentata, allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta
al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti
numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere
esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili tra quelle stabilite con il
medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i
documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11-bis.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a
tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre
condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al
terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal
questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso
di soggiorno.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato
per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali",
consente lo svolgimento di attivita' lavorativa e puo'
essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall' articolo 1
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 - (Applicazione della pena su richiesta)
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600 quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.»
- Si riporta il testo degli articoli 600 e 603-bis del
codice penale:
«Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu')
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti
a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o
mantiene una persona in uno stato di soggezione
continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento
ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, e' punito con la
reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di
soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o
approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di
inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di
necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla
persona.
[La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti
di cui al primo comma sono commessi in danno di minore
degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi.]».
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa
da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato,
chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al
lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche
mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero
1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento
ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,
si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e
la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore
reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di
sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti
condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative a livello nazionale, o comunque
sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del
lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa
all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni
alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano
l'aumento della pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia
superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano
minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori
sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle
condizioni di lavoro.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 13
del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro dell'interno puo` disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale):
«Art. 3 (Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo)
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e
13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il
Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo'
disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una
delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati
motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta,
anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo
13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti
l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a
procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del
medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di
espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o
revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo
13 comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto,
ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di attivita' terroristiche,
ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei
responsabili dei delitti commessi con finalita' di
terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e'
ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per
territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo'
sospendere l'esecuzione del provvedimento.
4-bis.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al
comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13 comma 11, del
decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende
dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto
d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e'
sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un
tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo
puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e'
tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a
revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto
termine, il tribunale amministrativo decide allo stato
degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano
fino al 31 dicembre 2007.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del
1998, il comma 3 sexies e' abrogato.»
- Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel
massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
nel titolo I del libro Il del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 quinquies
del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma,
del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata
di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al
comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi
previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952,
n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi di cui all' art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo
572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto
dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice
penale;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro
una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice
della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.»
«Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza
di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto
colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti :
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice
penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall' articolo 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e
di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
codice penale;
f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
614, primo e secondo comma, del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma,
e 600 quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater. l
del medesimo codice;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646
del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis)
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'articolo 495-ter del codice penale;
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi
o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo,
terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni:
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi
o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3 quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3
ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3 quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3 sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609 octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3 ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "."
3 septies.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu` grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e'
commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda
la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche se e' stata concessa la sospensione condizionale
della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita'
di prevenzione e repressione dei reati in tema di
immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu` gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 639.
6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di
navi in servizio governativo non commerciale, il comandante
della nave e' tenuto ad osservare la normativa
internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente
disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di
violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in
acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante
della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilita'
solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre
disposta la confisca della nave utilizzata per commettere
la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro
cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di
confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario
della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni
sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle
sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo,
provvede il prefetto territorialmente competente. Si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis
possono essere affidate dal prefetto in custodia agli
organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina
militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita'
istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni
sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quater. Quando il provvedimento che dispone la
confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al
patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata
all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del
comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata
istanza di affidamento o che non sia richiesta in
assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai
sensi del comma 6-ter e', a richiesta, assegnata a
pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero
venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla
gestione delle navi sono posti a carico delle
amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente
impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo
tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorche` soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne ricorrono i presupposti lo convalida nelle successive
quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali
di polizia giudiziaria possono altresi` procedere a
perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.
8 ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8 quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8 quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono
alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono
comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita' si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 a successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico
operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
rubrica "Sicurezza pubblica". Ministero dell'interno,
rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9 ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9 quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9 quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9 sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9
quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo".
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle
attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la
gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di
ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con
il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte
ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con
il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero
dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
(Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare):
«Art. 3 (Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare)
1. - 2. Omissis
3. Se il piano individuale di emersione contiene
proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita. La commissione esprime il parere entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 39 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 39 (Adempimenti di natura formale nella gestione
dei rapporti di lavoro)
1. - 6. Omissis
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3
che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a
3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo
periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei
dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa
o alle somme effettivamente erogate. La mancata
conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia
di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il
rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' la Direzione territoriale del lavoro
territorialmente competente.
Omissis.»
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo
82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797 (Approvazione del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari):
«Articolo 82 (Sanzioni)
1. Omissis
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla
corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a
9.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.
Omissis.»
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 5
della legge 5 gennaio 1953, n. 4 (Norme concernenti
l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a
mezzo di prospetti di paga):
«Art. 5 (Sanzioni)
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di
paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni
apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di
lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900
euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la
sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo
superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200
euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli
obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la
consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le
sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro
e' sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Stato di disoccupazione)
1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di
impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro di cui
all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla
definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati «a rischio di disoccupazione».
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che
condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica
della condizione di non occupazione.»

- Si riporta il testo dei commi 4-bis e 4-ter
dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione):
«Art. 39 (Convenzioni in materia di sicurezza)
1. - 4. Omissis
4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal
Ministro dell'interno per la semplificazione delle
procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il
Ministero dell'interno puo' altresi', stipulare, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con
concessionari di pubblici servizi dotati di una rete di
sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di
infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche
integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la
qualifica di Certification Authority accreditata
dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza
pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione
delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione
e nei servizi finanziari di pagamento, per la raccolta e
l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno
delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati
ai medesimi uffici nonche' per lo svolgimento di altre
operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti
richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati
interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente
rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si
determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.
4 ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, gli
incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure
definite dalle convenzioni, procedono all'identificazione
degli interessati, anche attraverso riconoscimento
biometrico e firma grafometrica, con l'osservanza delle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli
addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti
destinati alle pubbliche amministrazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1344 del codice
civile:
«Art. 1344 (Contratto in frode alla legge)
Si reputa altresi' illecita la causa quando il
contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione
di una norma imperativa.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno)
1. - 4-bis. Omissis
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 25-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 quater (Disposizioni in materia di contrasto
al fenomeno del caporalato
1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una
proficua strategia per il contrasto al fenomeno del
caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in
agricoltura, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il «Tavolo operativo per la
definizione di una nuova strategia di contrasto al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura»,
di seguito denominato «Tavolo». Il Tavolo, presieduto dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo
delegato, e' composto da rappresentanti dell'Autorita'
politica delegata per la coesione territoriale, nonche'
dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia,
del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela
del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti
dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonche'
delle organizzazioni del Terzo settore.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non
superiore a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
della giustizia e dell'interno, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonche'
eventuali forme di collaborazione con le sezioni
territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'.
3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione
e puo' essere prorogato per un ulteriore triennio.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali,
il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria
costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e
strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e
delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita e
non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso,
indennita' o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi
per spese di viaggio e di soggiorno.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli
interventi in materia di politiche migratorie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di
competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le
politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro,
sono trasferiti, per le medesime finalita', dal Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi
capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nell'ambito del programma «Flussi migratori per
motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle
persone immigrate» della missione «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti». La spesa complessiva
relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo e' a valere
sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.»
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
«Art. 76 (L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista
dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.»
- Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 48.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 63 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara)
1. Omissis
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere, escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a
giustificazione del ricorso alla procedura di cui al
presente articolo non devono essere in alcun caso
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
Omissis.»
 
Art. 103 bis

Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

1. Per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attivita' nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonche' dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attivita' in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonche' dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
30 aprile 2004, n. 166.
- Il Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che modifica
il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto
dei relativi allegati e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 30 ottobre 2009, n. 284.
La legge 15 novembre 2000, n. 364 recante «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi
Stati membri, da una parte Confederazione Svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo
il 21 Giugno 1999» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 dicembre 2000, n. 288.
- Il citato decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54.
- Il riferimento al testo del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativiall'art. 95.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 104

Assistenza e servizi per la disabilita'

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilita' e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita', che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilita'» volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione dell'indennizzo di cui periodo precedente.
3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita' sportive amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto delMinistro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalita' per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1264 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' riportato nei riferimenti
normativiall'art. 89.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 3 della citata
legge 22 giugno 2016, n. 112 e' riportato nei riferimenti
normativiall'art. 89.
 
Art. 105
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta'
educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori di eta' compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalita' di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita')
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche della famiglia", al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita' ", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti
normativiall'art. 64.
 
Art. 105 bis

Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 3 dell'articolo 19 del citato
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e'
riportato nelle Note all'art. 105.
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti
normativiall'art. 64.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 64.
 
Art. 105 ter

Contributo per l'educazione musicale

1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.
2. Il contributo puo' essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159:
«Art. 9 ISEE corrente
1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo'
essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo
di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della
prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione
nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e
al contempo si sia verificata, per almeno uno dei
componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la
richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni
della situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui
sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o
una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione
della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero
impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che
risultino non occupati alla data di presentazione della
DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati
nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120
giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di
presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria
attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via
continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso
di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore
della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi
dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione
reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi
dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e'
ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il
nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1,
mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento
ai seguenti redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati
conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta
della prestazione;
b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro
autonomo, svolte sia in forma individuale che di
partecipazione, individuati secondo il principio di cassa
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei
dodici mesi precedenti a quello di richiesta della
prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo
nell'esercizio dell'attivita';
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi
nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici
mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di
cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando
per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la
presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare
nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i
trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i
trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo
dell'ISEE in via ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione
patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza,
l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore
della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il
medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo
sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e
certificazione attestante la variazione della condizione
lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le componenti
reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento
della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai
fini della successiva richiesta della erogazione delle
prestazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
«Art. 23 Pagamento con mezzi diversi dal contante
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto
della delega anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano
scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della
delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 105 quater
Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate
sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere nonche' ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilita' in relazione all'orientamento sessuale o all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.
2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 3 dell'articolo 19 del citato
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 105.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 106

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto e' erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Citta' metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta' metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Citta' metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, come
modificato dagli articoli 110 e 138 della presente legge:
«Art. 107 Differimento di termini
amministrativo-contabili
1. In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessita' di
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi
pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e
delle scadenze, e' differito il termine di adozione dei
rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio
2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi
pubblici diversi dalle societa' destinatari delle
disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici
vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono
sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione
vigilante competente, il termine di approvazione dei
rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi
all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno
2020, e' differito al 30 settembre 2020;
b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi
strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati
al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per
l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte
della Giunta e del Consiglio.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30
settembre 2020 anche ai fini della deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a
tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000
e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno
2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui
all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per
l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021.
3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per
l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli
enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del
2011 e' differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i
termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo
decreto legislativo n. 118 del 2011 sono cosi' modificati
per l'anno 2020:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di
cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del
2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31
luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio
sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale
entro il 30 novembre 2020.
4. (abrogato)
5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare
le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione
ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre
anni, a decorrere dal 2021.
6. Il termine per la deliberazione del Documento unico
di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al
30 settembre 2020.
7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251
comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis
comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater
comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
rinviati al 30 giugno 2020.
8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30
settembre 2020.
9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato
al 31 dicembre 2020.
10. In considerazione dello stato di emergenza
nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli
articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i
suddetti termini sono fissati come segue:
a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, e'
fissato in centoventi giorni;
b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, e'
fissato in novanta giorni;
c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, e'
fissato in centoventi giorni;
d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, e'
fissato in novanta giorni.»
 
Art. 106 bis

Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprieta' degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo e' ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 143
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i
consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche
a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo
59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti diretti o indiretti con la
criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare degli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su
forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del procedimento di formazione della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dallalegge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo329
del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per
le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144
entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla
relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu'
settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
illecite gravi e reiterate, tali da determinare
un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon
andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali
o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle
risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le
situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita'
l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti
salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari
interventi di risanamento indicando gli atti da assumere,
con la fissazione di un termine per l'adozione degli
stessi, e fornisce ogni utile supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso
inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna
all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni,
per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce,
mediante commissario ad acta, all'amministrazione
inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono
con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui
all'articolo1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
ai sensi dell'articolo3 della citata legge n. 182 del 1991,
e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11.Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il
Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali
successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro
incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento
definitivo.Ai fini della dichiarazione d'incandidabilita'
il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per
territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati
nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'articolo 141.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 107
Reintegro Fondo di Solidarieta' Comunale a seguito dell'emergenza
alimentare

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa e' incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalita' originarie del fondo di solidarieta' comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85
del 30 marzo 2020.
- Si riporta il testo del comma 380 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214,:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 [ed entro il 31
dicembre 2013 per l'anno 2014]. In caso di mancato accordo,
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare
iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno 2013, a
4.717,9 milioni di euro [e, per l'anno 2014, a 4.145,9
milioni di euro]. Corrispondentemente, nei predetti
esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di
spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto
di cui al primo periodo, e' rideterminato l'importo da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale
differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per
essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo DPCM;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013 [e di 318,5 milioni di euro
per l'anno 2014]; i predetti importi considerano quanto
previsto dal comma 381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli
comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di
cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati
di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21
giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni; tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni.
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.»
 
Art. 108
Anticipazione delle risorse in favore di province e citta'
metropolitane

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2015, n. 210 e' sostituito dal seguente: «6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Citta' metropolitane, sono confermate le modalita' di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Citta' metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.»
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'articolo
1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228:
«128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da
40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta
dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la
necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non
compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale,
gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in
tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero
dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.»
 
Art. 109

Servizi delle pubbliche amministrazioni

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari). - 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilita', dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorita' individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli affidatari di tali attivita', tramite il personale a cio' preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attivita'. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, e' fatta comunque salva la possibilita' per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.»
b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e di trasporto scolastico» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 2 e 4-bis dell'articolo
92 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto
marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
veicoli)
1. Omissis
2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei
traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di
persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
relativi al periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al
pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da
effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche
mediante rateazione senza applicazione di interesse, si
provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna
Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano altresi' ai concessionari
demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da
Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali
provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30
settembre 2020 senza applicazione di interesse.
3. - 4. Omissis
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi
di trasporto pubblico locale e regionale, non possono
essere applicate dai committenti dei predetti servizi,
anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di
corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle
minori corse effettuate o delle minori percorrenze
realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga
percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali
indivisi.
Omissis.»
 
Art. 110

Rinvio termini bilancio consolidato

1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020.
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
«3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e' differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno 2020:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020 ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18 del
citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
«Art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 1, approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30
aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con
preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30
aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti;
c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre
dell'anno successivo.
Omissis.»
- Il testo del comma 3 dell'articolo 107 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal presente articolo e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 106.
 
Art. 111
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province
autonome

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanita', assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanita', assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 112
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

1. In considerazione della particolare gravita' dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e' riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e
contributivi
1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, che hanno subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile
2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di
aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in
autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e
24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in
qualita' di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi,
altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, che hanno subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile
2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di
aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in
autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e
24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in
qualita' di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi,
altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi
anche per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno
intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o professione,
in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui
alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonche' quelli di
cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attivita'
istituzionale di interesse generale non in regime
d'impresa.
6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio
2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi
del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza,
Alessandria e Asti, che hanno subito rispettivamente una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile
2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili
di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno
2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il
mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61,
commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per
i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni
dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
8-bis. I termini per il versamento del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro
il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le
somme dovute possono essere versate con rate mensili di
pari importo, con applicazione degli interessi legali
calcolati giorno per giorno; la prima rata e' versata entro
il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno
del mese; l'ultima rata e' versata entro il 18 dicembre
2020.
9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati
identificativi dei soggetti che hanno effettuato la
sospensione del versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di
cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi
consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti
dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti
previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla
verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e termini
definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga
procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui
all'articolo 62, comma 2, dei decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18.»
 
Art. 112 bis
Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza
sanitaria da COVID-19

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, e' stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 158 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 158 Rendiconto dei contributi straordinari
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da
amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la
presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante
entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio
finanziario relativo, a cura del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile
della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di
efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del
contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento
realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e'
tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 113
Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di
adesione

1. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'immobile puo' essere destinato all'amministrazione interessata per finalita' diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalita' di edilizia giudiziaria».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 163 e 204, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria)
1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilita' finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti
di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato,
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei
dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato
attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2,
lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.»
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui)
1. Omissis
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, [dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica] e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
con proprio decreto.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo
41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002):
«Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)
1. Omissis.
2. Fermo restando quanto previsto nelle relative
pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla
conversione dei mutui contratti successivamente al 31
dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli
obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche
con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passivita' totali a carico degli enti
stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale
retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, e successive modificazioni.
2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo
119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e
gli enti di cui al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pongono in essere le
operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a
scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono
essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della
sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento
costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le
disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente
articolo, in materia di monitoraggio.
Omissis.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 19
della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
(legge finanziaria 1981), come modificato dalla presente
legge:
«I mutui suddetti possono essere altresi' impiegati,
nel caso in cui il finanziamento e' stato concesso ma non
ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere
di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione,
ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici
pubblici da destinare a finalita' anche differente
dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di
intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero
della giustizia, e' funzionale alla realizzazione di
progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti
locali ai quali e' stato concesso il finanziamento devono
presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere
favorevole del Ministero della giustizia, istanza di
autorizzazione all'impiego degli importi anche per le
destinazioni diverse da quelle per le quali era stato
concesso il finanziamento. L'immobile puo' essere destinato
all'amministrazione interessata per finalita' diverse
dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di
particolari condizioni, quali quelle determinate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere
favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i
mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli
obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti
nei confronti della societa' Cassa depositi e prestiti Spa
ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in
ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a
finalita' di edilizia giudiziaria.
Omissis.»
 
Art. 114
Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a
favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 settembre;
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 ottobre;
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 dicembre.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 14-ter dell'articolo 30
del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile)
1. - 14-bis. Omissis
14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei
comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', a
decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato l'avvio di un
programma pluriennale per la realizzazione degli interventi
di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le
effettive disponibilita' finanziarie sono ripartite, con
decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un
contributo di pari importo. Il comune beneficiario del
contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di
parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di
ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al
periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto
ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei
lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente
comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio
dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al
periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei
lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i
commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata
legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del
comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento,
sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono
destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7
luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse
tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
(PM10 ), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2 ), di
cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di
fronteggiare le criticita' dei collegamenti viari tra la
Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di
programmare immediati interventi di riqualificazione,
miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria,
diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale
della Lombardia e con il presidente della provincia di
Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in
particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada
statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la
ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in
gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto
sono altresi' stabiliti i termini, le modalita', i tempi,
l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla
realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del
Commissario straordinario con oneri a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare o da completare,
nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni
interessate nonche' di societa' controllate dalle medesime
amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per la realizzazione di tali interventi si
applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357";
b) al comma 21, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021".
Omissis.»
 
Art. 114 bis

Enti in riequilibrio. Sospensione di termini

1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.
2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo
243-quater del citato decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267:
«Art. 243 quater Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione
1. - 4. Omissis
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro trenta giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
trenta giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza
del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del
ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.
Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado,
nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui
ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno[, al Ministero dell'economia e delle
finanze] e alla competente Sezione regionale della Corte
dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza
di ciascun semestre, una relazione sullo stato di
attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi
intermedi fissati dal piano stesso, nonche', entro il 31
gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del
piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello
stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
Omissis.»
 
Art. 114 ter
Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni
montani

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' inserito il seguente:
« 4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comi-tato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse gia' assegnate, si considerano efficienti e gia' valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attivita' istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 Tariffe
1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel
settore spettanti al Governo e le attribuzioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei
in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei
benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste
ultime una congrua remunerazione del capitale investito.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina
inoltre, entro il 1o gennaio 2001, le tariffe per il
trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario,
strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali
di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una
congrua remunerazione del capitale investito.
3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le
tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di
non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni
infrastrutturali, ed in particolare le aree del
Mezzogiorno.
In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per
l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro
sviluppo, incentivando gli investimenti per il
potenziamento delle rispettive capacita' tenendo conto,
relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio
associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione
del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta.
Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo
della capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e
in secondo luogo della quantita' trasportata
indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al
trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate
in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete,
tenendo conto della distanza di trasporto in misura
equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni
territoriali.
4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della
necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare
l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso
delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e
l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di
non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle
con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche
transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.
4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di
impianti esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove
costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare
appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come
territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini
previsti la domanda di contributo relativamente al
completamento del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015
del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse gia'
assegnate, si considerano efficienti e gia' valutati
positiva mente ai fini dell'analisi dei costi e dei
benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i
tempi per le attivita' istruttorie sulle domande di cui
alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi
investimenti.
5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono
attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio
determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe
applicate.
Successivamente alla pubblicazione delle tariffe
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli
utenti interessati, con riferimento al periodo di
applicazione della tariffa transitoria.»
 
Art. 115
Fondo di liquidita' per il pagamento dei debiti commerciali degli
enti territoriali

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 8.000 milioni di euro e «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operativita' del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalita' di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione e' pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operativita' di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali):
«Art. 7 Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della
certificazione delle somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi
3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per
la gestione telematica del rilascio delle certificazioni,
predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012
e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre
2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. La mancata registrazione sulla piattaforma
elettronica entro il termine di cui al comma 1 e' rilevante
ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti
responsabili sono assoggettati, altresi', ad una sanzione
pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella
registrazione sulla piattaforma elettronica.
3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e'
effettuata esclusivamente mediante la piattaforma
elettronica di cui al medesimo comma 1.
4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la
certificazione di somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni
secondo le procedure di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni
debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1°
giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013,
utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui al
medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre
2012, che non risultano estinti alla data della
comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati
identificativi del creditore. La comunicazione avviene
sulla base di un apposito modello scaricabile dalla
piattaforma elettronica, nel quale e' data separata
evidenza ai crediti gia' oggetto di cessione o
certificazione. Il creditore puo' segnalare
all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per
il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo
e gli estremi identificativi del credito vantato nei
confronti della stessa.
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le
comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco
completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data
del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle
amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma
elettronica entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In
caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili
la sanzione di cui al comma 2.
4-ter
4-quater.
4-quinquies.
4-sexies.
5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche
amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma
4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Per i crediti diversi da quelli gia' oggetto di
cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma
4 equivale a certificazione del credito ai sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si
intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152.
Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del
presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari
derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di
stabilita' interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1
e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al
comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per
parte dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede
di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per
tali debiti la certificazione si intende rilasciata con
apposizione della data di pagamento, anche ai fini della
compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e
28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In
relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di
stabilita' interno nonche' alle anticipazioni, definite
successivamente all'effettuazione della comunicazione
prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche
amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta
comunicazione limitatamente all'apposizione della data
prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento
comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento
indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede
di aggiornamento.
7. In caso di omessa, incompleta o erronea
comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno
o piu' debiti, il creditore puo' richiedere
all'amministrazione stessa di correggere o integrare la
comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15
giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che
l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un
motivato diniego, il creditore puo' presentare istanza di
nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma
elettronica, secondo le modalita' di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico
dell'amministrazione debitrice.
7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1,
contestualmente al pagamento dei debiti comunicati
attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4,
provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del
pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato
dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto
previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di
cui al comma 5.
7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle
di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della
comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a
registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per la mancata
registrazione sulla piattaforma elettronica entro il
termine indicato nel primo periodo si applicano le
disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione e'
effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 5 e 7.
7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma
elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati
relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai
commi 4 e 4-bis.
8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli
intermediari finanziari autorizzati, per il tramite
dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed
esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni
maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati
oggetto di cessione in favore di banche o intermediari
finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati
identificativi del cedente, del cessionario e
dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni
pro-soluto e cessioni pro-solvendo.
9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti con il Documento di economia e finanza ed
eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento,
previa intesa con le Autorita' europee [e su deliberazione
delle Camere], la legge di stabilita' per il 2014, puo'
autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di
Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno
formato oggetto di cessione pro soluto perfezionata entro
il 31 dicembre 2012 da parte dei creditori in favore di
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 ovvero
puo' prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie
finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed
esigibili delle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2013 e' allegata una relazione
sull'attuazione del presente decreto. La relazione da'
conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche
amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3
e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione
svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica
altresi' le iniziative eventualmente necessarie, da
assumere anche con la legge di stabilita' per il 2014, al
fine di completare il pagamento dei debiti delle
amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi
inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente
perfezionate relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non
sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche
mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello
Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti
a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica.»
 
Art. 116
Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province
autonome

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidita', anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.
2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non comportano la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
3. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi del comma 1 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.
5. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di riscossione e, per le citta' metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6.
9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per
enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane,
le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di
comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.»
- Il testo del comma 17 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 62.
- Si riporta il testo degli articoli 203 e 204 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento
derivanti dal ricorso all'indebitamento)
1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se
sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio
del penultimo anno precedente quello in cui si intende
deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione
nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario
attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto,
l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio
di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi
di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento
unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del
bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli
oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle
spese di gestione.»
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui)
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere
dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per
gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del
bilancio di previsione. Il rispetto del limite e'
verificato facendo riferimento anche agli interessi
riguardanti i finanziamenti contratti e imputati
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al
limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali
l'ente ha accantonato l'intero importo del debito
garantito.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, [dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica] e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. [Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.]»
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del citato del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
«Art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento)
1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e' ammesso
esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia, con particolare riferimento agli
articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243.
2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo
indebitamento, se non e' stato approvato dal consiglio
regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni
precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento
si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la
legge di approvazione del bilancio o con leggi di
variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono
immediatamente accertate a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e
sono imputate agli esercizi in cui e' prevista l'effettiva
erogazione del finanziamento. Contestualmente e' impegnata
la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti,
con imputazione agli esercizi secondo il piano di
ammortamento, distintamente per la quota interessi e la
quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se
l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per
capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto
dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei
mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo
«Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa» al netto di quelle della tipologia «Tributi
destinati al finanziamento della sanita'» ed a condizione
che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
nell'ambito del bilancio di previsione della regione
stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di
cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito
derivante dalle accise. Concorrono al limite di
indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha
accantonato l'intero importo del debito garantito.
Il limite e' determinato anche con riferimento ai
finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi
successivi.
7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6,
determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data
del 31 dicembre 2014, la regione non puo' assumere nuovo
debito fino a quando il limite non risulta rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso al
debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui
singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi
necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresi',
disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle
Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i
corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.»
- Si riporta il paragrafo 3.20-bis (Principio applicato
della contabilita' finanziaria) di cui all'allegato 4/2 al
citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
«3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti
anche le anticipazioni di liquidita' diverse da quelle di
cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidita' sono
definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n.
350/2003, come "operazioni che non comportano risorse
aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite
massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una
momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per
le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio". Le
anticipazioni di liquidita' non costituiscono indebitamento
agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si
estinguono entro un anno.
Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro
l'anno, la natura di "anticipazione di liquidita' che non
comporta risorse aggiuntive" e' rappresentata contabilmente
dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento
dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di
spesa concernente il rimborso.
Per le anticipazioni di liquidita' che non devono
essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale),
l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di
liquidita' che non comporta risorse aggiuntive" e'
costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di
liquidita' nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio e non
restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata.
Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente
accantonamento in ogni caso costituisce strumento di
sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non
deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.
Si richiamano le modalita' di contabilizzazione
previste per le seguenti anticipazioni di liquidita':
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni
e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e
seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni
definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e
n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti
locali fanno riferimento alle indicazioni definite in sede
nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della
Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui all'articolo
243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli
enti locali applicano le modalita' di contabilizzazione
definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e
n. 28/2017);
- per le anticipazioni di liquidita' concesse a valere
sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le
modalita' di contabilizzazione definite dalla deliberazione
della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo
l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del
2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle
risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del
2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali
interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel
titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice
SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e'
iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce
economica 15, codice SIOPE 1570[31]". Al riguardo, si
richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti -
Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del
DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente
riconosciuto agli enti locali la possibilita' di impiegare
il fondo non solo con finalita' di anticipazione di cassa,
ma anche con funzione di copertura, espressamente
prevendendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure
di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis
necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione
e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci."
Le altre anticipazioni di liquidita' che non si
chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:
a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono
accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di
prestiti";
b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei
prestiti, e' iscritto un fondo anticipazione di liquidita',
di importo pari alle anticipazioni di liquidita' accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata;
c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate
annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con
imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere
pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso
prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese
correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si
predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del
piano di ammortamento dell'anticipazione;
d) il fondo di cui alla lettera b) e' iscritto in
entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota
del risultato di amministrazione presunto allegato al
bilancio di previsione, per un importo corrispondente al
fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed e'
reiscritto in spesa al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
Tali modalita' operative devono essere seguite fino
all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere
rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di
previsione.
Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da
anticipazioni di liquidita' partecipano all'equilibrio di
parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate
per accensioni di prestiti destinate all'estinzione
anticipata di prestiti".
Le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 1,
comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse
alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio
sanitario nazionale sono registrate secondo le modalita'
previste per le ordinarie anticipazioni di liquidita' che
si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate
derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6
delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente,
con imputazione al medesimo esercizio, e' impegnata la
spesa concernente il rimborso dell'anticipazione,
distintamente per la quota capitale e la quota interessi.
Il versamento della liquidita' da parte delle Regioni
non comporta la formazione di proventi per gli enti del
servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica
concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite
della Regione.
Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il
versamento della liquidita' agli enti del servizio
sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e
contestualmente accertano le relative entrate derivanti
dalla riscossione dei crediti.
Tale operazione e' registrata nel perimetro sanitario
del bilancio.
Omissis.»
- Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 60 (Attribuzione alle provincie e ai comuni del
gettito di imposte erariali)
1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del
contributo di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e'
attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici
registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti
ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui
territorio risiede l'intestatario della carta di
circolazione.
[2. Il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, riscosse sugli atti di trasferimento a titolo
oneroso della proprieta' di beni immobili e sugli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, di
cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 compresi gli atti
dell'autorita' giudiziaria, nonche' sui relativi contratti
preliminari, e' attribuito ai comuni nel cui territorio gli
immobili sono ubicati.]
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'assegnazione alle provincie [ed ai comuni] delle somme ad
esse spettanti a norma del comma 1, salvo quanto disposto
nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia
e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi
statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1;
contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine
di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
dal 1 gennaio 2000 e si applicano[: la disposizione del
comma 1] con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati a decorrere dalla predetta data [e
quella del comma 2 con riferimento alle imposte riscosse
sugli atti pubblici formati, sulle scritture private
autenticate e sugli atti giudiziari pubblicati o emanati,
nonche' sulle scritture private non autenticate presentate
per la registrazione, a decorrere dalla medesima data.]»
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative)
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339
e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa
delle suddette disposizioni costituisce illecito
disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del
codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19,
comma 3.»
- Si riporta il testo dei commi da 7-bis a 7-novies
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali):
«Art. 4 (Termini di pagamento)
1. - 7. Omissis
7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie
dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle
province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del
Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita'
da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed
esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019,
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a
obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione
di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio e'
subordinata al relativo riconoscimento.
7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono
concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di
tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018
afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e,
per le regioni e le province autonome, entro il limite
massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno
2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non
costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma
17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo
l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al
perfezionamento delle anticipazioni, non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma
1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono
assistite dalla delegazione di pagamento di cui
all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10,
del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono
assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a
norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna
regione e provincia autonoma.
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita'
e' presentata agli istituti finanziari di cui al comma
7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed e' corredata
di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente
l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come
qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il
modello generato dalla piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento
dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di
liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva
erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il
pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui
trasferimenti da parte di regioni e province autonome di
cui al comma 7-bis, il termine e' di trenta giorni dalla
data di effettiva erogazione da parte dell'istituto
finanziatore.
7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono
rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o
anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale
gestione della liquidita', alle condizioni pattuite
contrattualmente con gli istituti finanziatori.
7-novies. Gli istituti finanziatori verificano,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma
7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al
medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti
finanziatori possono chiedere, per il corrispondente
importo, la restituzione dell'anticipazione, anche
attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.»
 
Art. 117
Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario
corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari.

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:
a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019 per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;
b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;
c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonche' la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;
d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep.atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;
e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilita' di cassa ed e' autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.
3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonche' per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidita' necessaria allo svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita' dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.
4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalita' stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115,comma 2, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 115, comma 1.
6. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 5 non comportano la disponibilita' di risorse aggiuntive per le regioni ne' per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti di spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi gia' iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3,comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.
7. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi del comma 5 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione,come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
8. L'anticipazione e' concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell'idoneita' e della congruita' delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilita' economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro il 15 giugno 2020.
9. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidita' agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.
11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 68 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da
2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla
presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.»
- Si riporta il testo del comma 34-bis dell' articolo 1
della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34. »
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64:
«Articolo 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del
servizio sanitario nazionale-SSN)
1. - 6. Omissis
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 -
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A
decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e'
rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 4.
- Il testo dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 4.
- Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 115.
La legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111.
- Il testo del comma 17 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 62.
- Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 116.
- Il citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2011, n. 172.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 115.
- Il testo degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 116.
 
Art. 118

Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.
 
Art. 118 bis
Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in
dissesto

1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonche' per ragioni di celerita' e di riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le citta' metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale e' effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 243 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 243 Controlli per gli enti locali strutturalmente
deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e'
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
Omissis.»
 
Art. 118 ter
Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di
pagamento mediante domiciliazione bancaria.

1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
 
Art. 118 quater
Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020»;
b) il sesto periodo e' soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 346 dell'articolo 1
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dalla presente legge:
«346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di
«Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019,
al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre
2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto
di beni e di servizi nonche', fino al 31 dicembre 2020,
quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme
contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente
necessario allo svolgimento dell'evento. Fino al 31
dicembre 2020, il comune di Matera puo' autorizzare la
corresponsione al personale non dirigenziale direttamente
impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, nel
limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo
14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1º
aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81
alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E'
altresi' consentita l'instaurazione di un rapporto di
lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui
aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in
deroga alle percentuali ivi previste.Le spese di cui al
presente comma non concorrono alla definizione
dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai
sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. Per garantire
l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune
di Matera e' autorizzata la spesadi 500.000 euro per l'anno
2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2020.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 118 quinquies
Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145

1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprieta' dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalita' sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 368 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«368. Relativamente agli investimenti locali
individuati ai sensi dei commi da 179 a 183, la struttura
di missione InvestItalia si avvale della collaborazione
tecnica della Fondazione patrimonio comune
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Al fine di
fornire supporto tecnico agli enti locali
nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella
trasformazione e nella messa a norma delle strutture di
proprieta' dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza
da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono
avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per
tali finalita' sono stanziati a favore della medesima
Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato ni riferimenti normativi
all'art. 2.
 
Art. 119
Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti,per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente,a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio' non sia possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis.La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo e' riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE),con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.Il soggetto che rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b),del presente articolo e' rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a).Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruita' delle spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma 11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026,in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2020.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro.
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente articolo gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione.
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2020 per
l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i
soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento
delle spese si trovavano nelle condizioni di cui
all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1,
lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della
detrazione possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione
nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi
determinino il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci
quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare
delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per
il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da
quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli
interventi di ristrutturazione importante di primo livello
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante
adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica, per le parti comuni degli
edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o
superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto
delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei
limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi
ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai
propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti
tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su
operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la
dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a
25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni
di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa.»
- Il Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione del 18 febbraio 2013 che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo
d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente,
degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di
apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di
controllo della temperatura e dispositivi solari e degli
insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi
di controllo della temperatura e dispositivi solari e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
6 settembre 2013, n. 239.
La Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
11 giugno 2008, n. 152.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
«Art. 2 Definizioni
1. Omissis
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)Accredia: organismo nazionale italiano di
accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato
nellaGazzetta Ufficialen. 20 del 26 gennaio 2010;
a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su
richiesta, accorpa una pluralita' di unita' di consumo,
ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, per
venderli o metterli all'asta in mercati organizzati
dell'energia;
b)ammodernamento sostanziale di un impianto: un
ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita';
b-bis) audit energetico o diagnosi energetica:
procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata
conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto
industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati,
a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in
merito ai risultati;
c)auditor energetico: persona fisica o giuridica che
esegue diagnosi energetiche;
d)CEI: comitato elettrotecnico italiano;
d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia,
anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;
e)coefficiente di edificazione: rapporto tra la
superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
terreno di un determinato territorio;
f)condominio: edificio con almeno due unita'
immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
sono anche comproprietari delle parti comuni;
g)consumo di energia finale: tutta l'energia fornita
per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e
l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore
della trasformazione dell'energia e alle industrie
energetiche stesse;
h)consumo di energia primaria: il consumo interno lordo
di energia, ad esclusione degli usi non energetici;
i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura
dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura puo'
essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di
energia della singola unita' immobiliare, o condominiale,
nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di
quella elettrica, consumata da una pluralita' di unita'
immobiliari, come nel caso di un condominio o di un
edificio polifunzionale;
[l)contatore divisionale o individuale: apparecchiatura
di misura del consumo di energia del singolo cliente
finale;]
m)conto termico: sistema di incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel
supplemento ordinario allaGazzetta Ufficialen. 1del 2
gennaio 2013;
n)contratto di rendimento energetico o di prestazione
energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario
o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore
di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica,
verificata e monitorata durante l'intera durata del
contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o
servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente o di altri criteri di prestazione
energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
o)criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali
minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del
Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;
p)edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi
diversi e occupato da almeno due soggetti che devono
ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
q)ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
r)energia termica: calore per riscaldamento e/o
raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
s)energia: tutte le forme di prodotti energetici,
combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
all'articolo 2, letterad),delregolamento (CE) n.
1099/2008del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre
2008;
t)esercente l'attivita' di misura del gas naturale:
soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui
all'articolo 4, comma17 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idricon. 11
del 2007, e successive modificazioni;
u)esercente l'attivita' di misura dell'energia
elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui
all'articolo 4, comma6 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idricon. 11
del 2007, e successive modificazioni;
v)grande impresa: impresa che occupa piu' di 250
persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro
o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di
euro;
z)GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
aa)immobili della pubblica amministrazione centrale:
edifici o parti di edifici di proprieta' della pubblica
amministrazione centrale, e da essa occupati;
bb)interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o
virtuale che permette la comunicazione fra due o piu'
entita' di tipo diverso;
cc)microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI:
impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato
annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le
imprese per le quali non e' stato approvato il primo
bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
della contabilita' ordinaria o dalla redazione del
bilancio, o per le quali non e' stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il numero degli occupati ed il totale dell'attivo
patrimoniale risultanti alla stessa data;
dd)Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica
(PAEE): documento redatto ai sensi dell'articolo 17 che
individua gli orientamenti nazionali per il raggiungimento
degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica
e dei servizi energetici;
ee)Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione
(PANGPP): Piano predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma
1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
aprile 2008, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 107
dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 10 aprile 2013, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen.
102 del 3 maggio 2013;
ff)pubblica amministrazione centrale: autorita'
governative centrali di cui all'allegato IV deldecreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o
teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto
dell'energia termica da una o piu' fonti di produzione
verso una pluralita' di edifici o siti di utilizzazione,
realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a
consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti
dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per
l'approvvigionamento di energia termica per il
riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di
lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda sanitaria;
hh)ripartizione regionale della quota minima di energia
da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing):
suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere una
quota minima di energia rinnovabile di cui al decreto 15
marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza
Unificata, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale,n. 78 del 2
aprile 2012;
ii)riscaldamento e raffreddamento efficienti:
un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto
a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni
abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia
primaria necessaria per rifornire un'unita' di energia
erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di
sistema in modo efficiente in termini di costi, come
valutato nell'analisi costi-benefici di cui al presente
decreto, tenendo conto dell'energia richiesta per
l'estrazione, la conversione, il trasporto e la
distribuzione;
ll)riscaldamento e raffreddamento individuali
efficienti: un'opzione di fornitura individuale di
riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce
in modo misurabile l'apporto di energia primaria non
rinnovabile necessaria per rifornire un'unita' di energia
erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di
sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria
non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto
dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
mm)servizio energetico: la prestazione materiale,
l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha
dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
nn)sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che
consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera
fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da
un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o
tele raffreddamento, ai fini della proporzionale
suddivisione delle relative spese;
oo)sistema di gestione dell'energia: insieme di
elementi che interagiscono o sono intercorrelati
all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di
efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
pp)sistema di misurazione intelligente: un sistema
elettronico in grado di misurare il consumo di energia
fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
una forma di comunicazione elettronica;
qq)sistema di termoregolazione: sistema tecnico che
consente all'utente di regolare la temperatura desiderata,
entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni
unita' immobiliare, zona o ambiente;
qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con
l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle del
contatore di fornitura di una pluralita' di unita'
immobiliari per la misura dei consumi individuali o di
edifici, a loro volta formati da una pluralita' di unita'
immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia consumata
dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;
rr)Strategia energetica nazionale (SEN): documento di
analisi e strategia energetica approvato con decreto 8
marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale,n. 73 del 27 marzo
2013;
ss)superficie coperta utile totale: la superficie
coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui
l'energia e' utilizzata per il condizionamento del clima
degli ambienti interni;
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti:
sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa,
in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti
rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle
precedenti;
uu)tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di
misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla
combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui
valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
vv)UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.»
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 recante
«Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle
procedure e delle competenze per il rilascio di una
certificazione dei generatori di calore alimentati a
biomasse combustibili solide» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 dicembre 2017, n. 294.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45
(Supplemento Ordinario n. 28).
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia):
«Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio
e affissione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'attestato di prestazione
energetica degli edifici e' rilasciato per gli edifici o le
unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo
locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli
edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
prestazione energetica prima del rilascio del certificato
di agibilita'. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e'
prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
costruzione o societa' di costruzione che opera
direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione
degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto,
l'attestato e' prodotto a cura del proprietario
dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unita'
immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia'
dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di
prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi,
il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di
prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo
locatario all'avvio delle rispettive trattative e
consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o
locazione di un edificio prima della sua costruzione, il
venditore o locatario fornisce evidenza della futura
prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato
di prestazione energetica entro quindici giorni dalla
richiesta di rilascio del certificato di agibilita'.
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli
atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei
nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici;
copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere
altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa
dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i
contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se
la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e'
ridotta alla meta'. Il pagamento della sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di
presentare al Ministero dello sviluppo economico la
dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione
energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle
entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero
dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle
informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel
sistema informativo dei contratti di cui al presente comma,
quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in
via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo
economico per l'accertamento e la contestazione della
violazione.
4. L'attestazione della prestazione energetica puo'
riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte di
un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione
energetica riferita a piu' unita' immobiliari puo' essere
prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione
d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo
orientamento e la medesima geometria e siano servite,
qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato
alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal
medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al
comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a
partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento
di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.
La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto
delle prescrizioni per le operazioni di controllo di
efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali
necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette
disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'
prevista la prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali
fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in
originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche
amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile
totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne sia gia'
dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto
responsabile della gestione, di produrre l'attestato di
prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e di
affiggere l'attestato di prestazione energetica con
evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio
2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a 250
m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli
enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11
gennaio 1996, n. 23.
6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso
anche per la copertura delle spese relative alla
certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al
comma 6 del presente articolo.
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie
utile totale superiore a 500 m2, per i quali sia stato
rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai
commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al proprietario o al
soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso,
di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso
dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al
pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad
eccezione delle locazioni degli edifici residenziali
utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti
annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali
riportano gli indici di prestazione energetica
dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unita'
immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli
edifici pubblici, o nei quali figura come committente un
soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione
dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di
prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile
un attestato in corso di validita', rilasciato
conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di
fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, e'
facoltativo ed e' predisposto al fine di semplificare il
successivo rilascio dell'attestato di prestazione
energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la
classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita'
immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, nonche' i possibili passaggi di
classe a seguito della eventuale realizzazione degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento che il
medesimo non costituisce attestato di prestazione
energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto,
nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato il suo
ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei
seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo
semplificate, da rendere disponibili per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni
energetiche di modesta qualita', finalizzate a ridurre i
costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione
energetica che comprende tutti i dati relativi
all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai
cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra
tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia
in termini di energia primaria totale che di energia
primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice
di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso
in energia primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i
consumi energetici per il riscaldamento e il
raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione
termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva
dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento
dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte
degli interventi piu' significativi ed economicamente
convenienti, separando la previsione di interventi di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione
energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della
prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di
carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita
o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che
renda uniformi le informazioni sulla qualita' energetica
degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per
tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per
le regioni e le province autonome, che comprenda la
gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di
prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
«Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria
sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento
o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d'uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria [e sagoma] di quello preesistente, fatte salve
le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica nonche' quelli volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la
sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate
sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di
settore;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili)
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2020.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
la data di entrata in vigore della presente disposizione,
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati
in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni per le quali si e' gia' fruito della
detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella
misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove
dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite
le linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º
gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le
spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto
avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
2019, e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli
iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto
delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si e'
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le
informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
informazioni pervenute e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986 n. 917:
«Art. 15 (Detrazioni per oneri)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila (129,11 euro). Dette spese sono costituite
esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza
specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
sanitarie in genere, nonche' dalle spese sostenute per
l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti
nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo
7 del decreto del Ministro della sanita' 8 giugno 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio
2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai
fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'
acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o
da scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo,
con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica
locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni (18.075,99 euro) o, nei casi in cui risultasse che
il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei
limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
(18.075,99 euro) da cui va detratto l'eventuale rimborso
assicurativo. e' consentito, alternativamente, di ripartire
la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e
di pari importo. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. La medesima ripartizione della
detrazione in quattro quote annuali di pari importo e'
consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla
presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano,
complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue
(15.493,71 euro). Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di euro
500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con
decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento
diagnosticato;
e-quater) le spese, per un importo non superiore a
1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione
annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri
regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
e la pratica della musica;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di
recesso dal contratto, per un importo complessivamente non
superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a
decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14,
limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi
per oggetto il rischio di morte o di invalidita'
permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato a euro
750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle
persone con disabilita' grave come definita dall'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata
con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima
legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito
l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
(Isvap) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono
rispondere i contratti che assicurano il rischio di non
autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro
dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del
predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a
unita' immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico
culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le
ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per
ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis)
i ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 .
i quater)
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il
requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si
intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate.
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera isexies. 1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale per un importo non superiore a
250 euro.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 (Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10):
«Art. 1 - Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento
si intende:
a) per "edificio", un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi
tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare
con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,
il terreno, altri edifici;
b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio
di proprieta' dello Stato, delle Regioni, degli Enti
Locali, nonche' di altri Enti Pubblici, anche economici,
destinato sia allo svolgimento delle attivita' dell'Ente,
sia ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione
privata;
c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio
nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita'
istituzionale di Enti pubblici;
d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto
previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale
la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento stesso;
e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di
funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di
esercizio dell'impianto termico consentito dalle
disposizioni del presente regolamento, il benessere degli
occupanti mediante il controllo, all'interno degli
ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi
idonei, della umidita', della portata di rinnovo e della
purezza dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto tecnologico
destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o
alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendente i sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi
di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari;
g) per "impianto termico di nuova installazione", un
impianto termico installato in un edificio di nuova
costruzione o in un edificio o porzione di edificio
antecedente privo di impianto termico;
h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico",
le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti che possono
essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di
corredo agli apparecchi e componenti stessi e che
comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di
consumo d'uso corrente;
i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto
termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla
normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte,
a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi
di parti, ripristini, revisione o sostituzione di
apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per "proprietario dell'impianto termico", chi e'
proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico;
nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di
soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le
responsabilita' posti a carico del proprietario del
presente regolamento sono da intendersi riferito agli
Amministratori;
l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli
interventi rivolti a trasformare l'impianto termico
mediante un insieme sistematico di opere che comportino la
modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di
distribuzione del calore; rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali nonche' la
risistemazione impiantistica nelle singole unita'
immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di
un impianto termico individuale previo distacco
dall'impianto termico centralizzato;
m) per "sostituzione di un generatore di calore", la
rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un
altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle
medesime utenze;
n) per "esercizio e manutenzione di un impianto
termico", il complesso di operazioni che comporta
l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione
degli impianti includente: conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle
norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o
giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti
dalle normative vigenti e comunque di idonea capacita'
tecnica, economica, organizzativa, e' delegata dal
proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio,
della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie
al contenimento dei consumi energetici;
p) per "contratto servizio energia", l'atto
contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi
necessari a mantenere le condizioni di comfort negli
edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso
razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento
del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti
di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti
dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per "potenza termica del focolare" di un generatore
di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e della portata di combustibile
bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
s) per "potenza termica convenzionale" di un generatore
di calore, la potenza termica del focolare diminuita della
potenza termica persa al camino; l'unita' di misura
utilizzata e' il kW;
t) per "potenza termica utile" di un generatore di
calore, la quantita' di calore trasferita nell'unita' di
tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica
scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e
della potenza termica persa al camino; l'unita' di misura
utilizzata e' il kW;
u) per "rendimento di combustione", sinonimo di
"rendimento termico convenzionale" di un generatore di
calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e
la potenza termica del focolare;
v) per "rendimento termico utile" di un generatore di
calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la
potenza termica del focolare;
w) per "temperatura dell'aria in un ambiente", la
temperatura dell'aria misurata secondo le modalita'
prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per "gradi-giorno" di una localita', la somma,
estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale
di riscaldamento, delle sole differenze positive
giornaliere tra la temperatura dell'ambiente,
convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media
esterna giornaliera; l'unita' di misura utilizzata e' il
grado-giorno (GG).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 16-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 16-bis Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36
per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per
unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a
carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla
base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
di cui all'articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'):
«Art. 13 Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico
1. - 2. Omissis
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 42-bis Autoconsumo da fonti rinnovabili
1. Nelle more del completo recepimento della direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle
disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima
direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo
da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunita'
energetiche rinnovabili secondo le modalita' e alle
condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio
di tali realizzazioni e' funzionale all'acquisizione di
elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia
di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001
e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di
energia elettrica possono associarsi per divenire
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4,
della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare
comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22
della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3
e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a),
del presente articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei
familiari sono associati nel solo caso in cui le attivita'
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono
l'attivita' commerciale o professionale principale;
b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o
membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti
territoriali o autorita' locali, comprese le
amministrazioni comunali, e la partecipazione alla
comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire
l'attivita' commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione e' fornire
benefici ambientali, economici o sociali a livello di
comunita' ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in
cui opera la comunita', piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori ubicati nel
perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli
appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
4. Le entita' giuridiche costituite per la
realizzazione di comunita' energetiche ed eventualmente di
autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata
al proprio consumo con impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW,
entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto ed entro i
sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
del provvedimento di recepimento della direttiva (UE)
2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia
prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente.
L'energia condivisa e' pari al minimo, in ciascun periodo
orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete
dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica
prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo,
che puo' avvenire anche attraverso sistemi di accumulo
realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso
gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
d) nel caso di comunita' energetiche rinnovabili, i
punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione
degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti
elettriche di bassa tensione sottese, alla data di
creazione dell'associazione, alla medesima cabina di
trasformazione media tensione/ bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello
stesso edificio o condominio.
5. I clienti finali associati in una delle
configurazioni di cui al comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale,
compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla
configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali
corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per
la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che
devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto
privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a)
e b) e che individua univocamente un soggetto delegato,
responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti
finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale
soggetto la gestione delle partite di pagamento e di
incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi
energetici (GSE) Spa.
6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai
clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma
4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli
oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo6, comma 9,
secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio
2017, n. 19.
7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di
autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti
rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al
meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9.
Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9
agosto 2019, ne' al meccanismo dello scambio sul posto.
Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste
dall'articolo16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire
l'immediata attuazione delle disposizioni del presente
articolo. La medesima Autorita', inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinche' il
gestore del sistema di distribuzione e la societa' Terna
Spa cooperino per consentire, con modalita' quanto piu'
possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo, con particolare riguardo alle modalita'
con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia
condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6,
individua, anche in via forfetaria, il valore delle
componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche'
di quelle connesse al costo della materia prima energia,
che non risultano tecnicamente applicabili all'energia
condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata
sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale
ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinche', in conformita' a quanto disposto
dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di
monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in
attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede
l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali
oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto
delle possibili traiettorie di crescita delle
configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attivita' di
monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo
delle diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo'
avvalersi delle societa' del gruppo GSE Spa;
d) individua modalita' per favorire la partecipazione
diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle
comunita' energetiche rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e'
individuata una tariffa incentivante per la remunerazione
degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle
configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base
dei seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e'
volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di
sistemi di accumulo;
b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei
principi di semplificazione e di facilita' di accesso e
prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei
flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo
scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale
del meccanismo dello scambio sul posto, da operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo
massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse
configurazioni incentivabili per garantire la redditivita'
degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal
comma 6;
d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto
dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della
necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto
a quelli dei meccanismi vigenti;
e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla
restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera
b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa
incentivante di cui al presente comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE):
«Art. 11 Obbligo di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli
edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. - 3. Omissis
4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui
all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi
statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il
rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti
resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di garanzia
e di rotazione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea»
«Art. 25-bis - Disposizioni urgenti in materia di
scambio sul posto
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
effetti decorrenti dal 1º gennaio 2015, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede
alla revisione della disciplina dello scambio sul posto
sulla base delle seguenti direttive:
a) la soglia di applicazione della disciplina dello
scambio sul posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a
fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal
1º gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina
elettrica;
b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non
superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al
1º gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui
all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non
prelevata dalla rete;
c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul
posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del
presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3".
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del citato
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:
«Art. 16-ter - Detrazioni fiscali per l'acquisto e la
posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica
1. Ai contribuenti e' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31
dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la
richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7
kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire
tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese
sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1
devono essere dotate di uno o piu' punti di ricarica di
potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese
documentate rimaste a carico del contribuente, per
l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica
di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile.»
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 reca:
«Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale»
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale) con la precisazione ce
il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art.
102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6,
della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e
10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14
novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data
di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ai sensi dell'articolo 53":
«Art. 6 Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano
l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni
fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
[5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione
o contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.]
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti.»
«Art. 7 Registri
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un
registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini
dell'applicazione della presente legge, le associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da
almeno un anno.
Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie
risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento
per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del
Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 5 Compiti del consiglio nazionale
1. - 1-bis. Omissis
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di
competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono
uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini
sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali
delle discipline sportive associate, degli enti di
promozione sportiva e delle associazioni e societa'
sportive;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di
riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni
sportive nazionali, delle societa' ed associazioni
sportive, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e di altre discipline sportive
associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei
requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine
anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello
sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della
tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo
internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione
sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata,
criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva
dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio
dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle
discipline sportive associate e sugli enti di promozione
sportiva riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di esercizio
dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali
sulle societa' sportive di cui all'articolo 12della legge
23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare
svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle
societa' di cui alla citatalegge n. 91 del 1981puo' essere
svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata
inadeguatezza dei controlli da parte della federazione
sportiva nazionale;
e ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il
commissariamento delle federazioni sportive nazionali o
delle discipline sportive associate, in caso di gravi
irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi,
ovvero in caso di constatata impossibilita' di
funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano
garantiti il regolare avvio e svolgimento delle
competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attivita'
dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle
variazioni di bilancio;
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte
dalla giunta nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente
decreto e dallo statuto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
«Art. 35 - Responsabili dei centri
1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1,
lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1,
lettere d), e) e f):
a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di
conformita' dei dati delle dichiarazioni unificate alla
relativa documentazione;
b) rilascia, a seguito della attivita' di cui alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 34, un visto di
conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla
relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma
3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e
l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del
presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro
predisposte.»
- Il testo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.
- Il testo dell'articolo 32 dello citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 82.
- Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 reca «Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati».
La legge 24 novembre 1981, n 689 recante «Modifiche al
sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
329 del 30 novembre 1981.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata
legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 14 - Contestazione e notificazione
1. La violazione, quando e' possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di 360 giorni
dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorita' competente con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo` essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio d'opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»
 
Art. 119 bis
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8

1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2020»;
b) le parole: «, per fatti non imputabili all'amministrazione» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 8-ter dell'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), come
modificato dalla presente legge:
«8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
differito al 31 ottobre 2020, per i comuni che non hanno
potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine
del 31 ottobre 2019. »
 
Art. 120

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in relazione agli investimenti in attivita' innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed e' utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 34 della citata legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo dei commi 12-bis e 13
dell'articolo 17 della citata legge 31 dicembre 2009, n.
196:
«Art. 17 - Copertura finanziaria delle leggi
1. - 12. Omissis
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. - 12-quater. Omissis
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Omissis.»
 
Art. 121
Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni
fiscali

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 14 e 16 del citato decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 119.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 16-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 119.
- Si riporta il testo dei commi 219 e 220 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno
2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.
220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della
facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista
termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco
della superficie disperdente lorda complessiva
dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con
riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di
cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali
ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si
applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»
- Il testo dell'articolo 16-ter del citato
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 119.
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 31 Preclusione alla autocompensazione in presenza
di debito su ruoli definitivi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione
dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte
erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei
debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro,
iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso
di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si
applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei
debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento
fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in
cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale
o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento,
anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.»
- Il testo dell'articolo 34 della citata legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle Note all'art. 26.
- Il testo degli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
«Art. 43 - Termine per l'accertamento
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre
del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.»
- Il testo del comma 16 dell'articolo 27 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo dei commi da 17 a 20
dell'articolo 27 del citato decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 27 Accertamenti
1. - 16. Omissis
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a
decorrere dalla data di presentazione del modello di
pagamento unificato nel quale sono indicati crediti
inesistenti utilizzati in compensazione in anni con
riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del
presente decreto siano ancora pendenti i termini di cui al
primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
18.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine
assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta
giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui
al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo
ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento
relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto
di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del presente
articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25,
primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.
662):
«Art. 9 - Concorso di persone
1. Quando piu' persone concorrono in una violazione,
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa
disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste
nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in
solido piu' soggetti, e' irrogata una sola sanzione e il
pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli
altri, salvo il diritto di regresso».
- Il testo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.
 
Art. 122
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati
per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere utilizzata negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1,comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 65 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 28.
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 34 della citata legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
 
Art. 123
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e
accisa

1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 124
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e' aggiunto il seguente: «1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi,tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche;provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;».
2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta la Tabella A, parte II-bis, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto», come modificata dalla presente legge:
«Tabella A
Parte II Bis - Beni e servizi soggetti all'aliquota del
5 per cento
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei
soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi.
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a
rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante
allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.
d. ex 12.07)
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare
1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e
subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto;
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per
ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la
ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione;
umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso
vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio
per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati
1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene
femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o
lavabili; coppette mestruali.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633:
«Art. 19 - Detrazione
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma
del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al
secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile
dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni
effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal
soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla
detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
della nascita del diritto medesimo.
Omissis.»
 
Art. 125
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche' per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita';
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 5.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo
13-quater del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58:
«Art. 13 quater Disposizioni in materia di locazioni
brevi e attivita' ricettive
1. - 3. Omissis
4. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta
turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare
forme irregolari di ospitalita', anche ai fini fiscali,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo e' istituita una apposita banca
dati delle strutture ricettive nonche' degli immobili
destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti
nel territorio nazionale, identificati mediante un codice
alfanumerico, di seguito denominato "codice
identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione
inerente all'offerta e alla promozione dei servizi
all'utenza.
Omissis.»

- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 34 della citata legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.
 
Art. 126
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti
sospesi

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2,comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 112.
- Si riporta il testo del comma 6-sexies dell'articolo
2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie):
«Art. 2 Proroghe onerose di termini
1. - 6-quinquies Omissis
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsi ve e
dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22.dicembre
1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsi ve e dell'usura", costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia'
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n.
512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre
1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare,
armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 25-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600:
«Art. 25 - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
altri redditi
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che
corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello
Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro
autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero
siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20
per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai
percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta
deve essere operata dal condominio quale sostituto
d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore
di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla
parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e
sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c)
del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata
al 20 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico,
concernente tassazione separata. La ritenuta non deve
essere operata per le prestazioni effettuate,
nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma
precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti
dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2 del
D.P.R.29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente e sempre che non
costituiscano acconto di maggiori compensi.
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 corrisposti a non residenti sono soggetti ad una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla
parte imponibile del loro ammontare e' operata, altresi',
una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta
sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.»
«Art. 25-bis - Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23,
escluse le imprese agricole, i quali corrispondono
provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche
occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si
applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per il primo scaglione di
reddito.
La ritenuta e' commisurata al 50% dell'ammontare delle
provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti
dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che
nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via
continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la
ritenuta e' commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse
provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza,
purche' gia' operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa
e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
cui e' stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare
delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
ai committenti, preponenti o mandanti l'importo
corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei
termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si
considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di
eventuali errori nella determinazione dell'importo della
ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e
turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di
viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che
esercitano attivita' di distribuzione di pellicole
cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le
prestazioni rese direttamente alle imprese di
assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro
rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti
generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro
controllate che rendono prestazioni direttamente alle
imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva,
dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa'
finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni
rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di
compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di
finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori
marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese
petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,
dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed
ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli,
ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative
tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi
finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito . Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la
presentazione della dichiarazione indicata nel secondo
comma. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione
anche tramite posta elettronica certificata della predetta
dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di
tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni che comportano il
venir meno delle predette condizioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 :
«Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di
lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento d'affari
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data
del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel
periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020
non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del
sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente
non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono
della presente opzione, rilasciano un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi
non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente
disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle
ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica
soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione
fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi), come modificato dalla presente legge:
«2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.»
 
Art. 127
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di
cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.»;
b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.»

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 61 e 62 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute,
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria
1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla
fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30
aprile 2020;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano ai
seguenti soggetti:
a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e
turismo e tour operator;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva, associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti che
gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi,
piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto,
sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di
biglietteria e le attivita' di supporto alle
rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da
ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto,
lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e
apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi
compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico,
sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione,
gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi,
luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini
zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di
assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e
scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo
grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela,
di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attivita' di assistenza
sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000,
n. 323, e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o
parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus,
ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e
trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale,
lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari,
funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi
di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e
lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di
attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e
attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attivita' di guida e
assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese
in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, iscritte negli appositi registri,
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via
esclusiva o principale, una o piu' attivita' di interesse
generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di
viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26
febbraio 2020.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati,
anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle
ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48
del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1
sono effettuati entro il 16 settembre 2020.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva, le associazioni e le societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2,
lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino
al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi
ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalita' e
nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.»
«Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e
dei versamenti fiscali e contributivi
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai
versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla
fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale
e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla
dichiarazione dei redditi precompilata.
1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il
termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo
16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il
mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.
2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i
versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo
compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute
relative all'addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta;
b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e
assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a
prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona,
Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3,
nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono
effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di
sanzioni.
7.»
 
Art. 128
Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del
Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1
della legge 2 aprile 2020, n. 21

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e' riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'articolo
13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 13 - Altre detrazioni
1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
27.000 euro.
1-bis.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge
5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione
della pressione fiscale sul lavoro dipendente):
«Art. 1 - Trattamento integrativo dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati
1. Nelle more di una revisione degli strumenti di
sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata
sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di
quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, e'
riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo,
che non concorre alla formazione del reddito, di importo
pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere
dall'anno 2021, se il reddito complessivo non e' superiore
a 28.000 euro.
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 e'
rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni
rese dal 1° luglio 2020.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento
integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le
retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e
verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al
comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti
d'imposta provvedono al recupero del relativo importo,
tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore
detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il
predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso
e' effettuato in otto rate di pari ammontare a partire
dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato
per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di
cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.»
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 49 - Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che
derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di
lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando
e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.»
- Il testo degli articoli da 19 a 22 del citato decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 60.
- Il testo degli articoli 23 e 25 del citato decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei
riferimenti normativi nelle Note all'art. 72.
 
Art. 129
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento
dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalita' previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio e' effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.
2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 26, comma 13, e
56, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative):
«Art. 26 Disposizioni particolari per il gas naturale
1. - 12. Omissis
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato
sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli
elementi necessari per la determinazione del debito
d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e'
effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la
fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e'
effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in
eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi
versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha
facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto
sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
detenzione e la circolazione del gas naturale non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
Omissis.»
«Art. 56 - Versamento dell'accisa
1. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di
acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun
mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi
dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di
acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a
conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di
marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le
somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono
detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti
di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le societa'
di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa
sui consumatori finali.
2. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di
prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili
disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di
cui al comma 1.
Omissis.»
 
Art. 129 bis
Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di
Campione d'Italia

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 573, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) al comma 574, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
c) al comma 575, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente:
«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »;
e) il comma 577 e' sostituito dal seguente:
«577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile »;
f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ».
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti: «commi 1 e 2» e le parole: «come modificato dal comma 631 del presente articolo,» sono soppresse.
3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia e' sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12,della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.
5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 e' subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, paria 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 573, 574 e 575
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160, come modificato dalla presente legge:
«573. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli
d'impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia nonche' sui
redditi di lavoro autonomo relativi ad attivita' svolte in
studi siti alla medesima data nel comune di Campione
d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi
d'imposta.
574. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati
dalle imprese individuali, dalle societa' di persone e da
societa' ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unita'
locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai
sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle
imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per
cento per dieci periodi di imposta.
575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574,
l'imposta regionale sulle attivita' produttive derivanti da
attivita' esercitate nel comune di Campione d'Italia,
determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' ridotta
nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.»
- Si riporta il testo del comma 632 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificato dalla presente legge:
«632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, commi
1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maggiorata o
ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio
annuale registrato tra le due valute, e' stabilita con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il
15 febbraio di ciascun anno, e non puo' comunque essere
inferiore al 30 per cento. Alla copertura delle minori
entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a
350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno
2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi
anni, del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
recante «Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279.
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 8 Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative
1. - 9. Omissis
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto legge 8
ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita
a decorrere dal 1 gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento
progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio
liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche
miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati
al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a
decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di
imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non
inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del
costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti
corrispondenti al contenuto di energia del gasolio
medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre
agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai
quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei
comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70
per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal
momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto
beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei
predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993 esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali
interessati. Tali delibere devono essere comunicate al
Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e)
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418
(Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi):
«Art. 5
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane ed in altri specifici territori nazionali
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre
2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista
dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.»
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2009):
«Articolo 2 Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura
e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
retributivi per il personale statale in regime di diritto
pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno
1. - 11. Omissis
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le
disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici
territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonche' le
disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo
decreto legge.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della direttiva
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita':
«Art. 19
1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che
precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il
Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della
Commissione, puo' autorizzare gli Stati membri ad applicare
ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni
politiche specifiche.
Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento
di questo tipo, ne da' comunicazione alla Commissione,
fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o
necessarie.
La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra
l'altro, di considerazioni attinenti al corretto
funzionamento del mercato interno, della necessita' di
garantire una concorrenza leale e delle politiche
comunitarie in materia di ambiente, di sanita', di energia
e di trasporti.
Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e
necessarie informazioni, la Commissione presenta una
proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo
da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei
motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del
provvedimento di cui trattasi.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, e' accordata
per un periodo massimo di sei anni, con possibilita' di
rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o
riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano piu' essere
mantenute, in particolare in base a considerazioni
riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento
del mercato interno o la politica comunitaria in materia di
sanita', protezione dell'ambiente, energia e trasporti,
sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio
adotta all'unanimita' una decisione su tali proposte.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 130

Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;
b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»;
c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;
d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2020».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,»;
2) al comma 7, dopo le parole: «20 litri», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6»;
b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 10, 11 e 12
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 Contrasto alle frodi in materia di accisa
1. Al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La trasmissione della predetta nota e' effettuata
entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti
sono presi in consegna dal destinatario.»;
2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis.
Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di
cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo
comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi
prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella
contabilita' del destinatario, da effettuarsi entro il
medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di
scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e
quantita' dei prodotti scaricati.»;
b) nell'articolo 8:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di
tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 e'
negata e l'istruttoria per il relativo rilascio e' sospesa
allorche' ricorrano, nei confronti del soggetto che intende
operare come destinatario registrato, rispettivamente le
condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la
sospensione e la revoca della predetta autorizzazione
trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui
ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di
persone giuridiche e di societa', l'autorizzazione e'
negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il
rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni
di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23
ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a
persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione, nonche' a persone che ne
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.»;
2) al comma 3:
2.1) nella lettera b), le parole: «di cui al comma 2»,
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 e fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6-bis»;
2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)
sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche
intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di
cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono
travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in
regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonche' a
riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.»;
c) all'articolo 25:
1) al comma 2:
1.1) nella lettera a), le parole «25 metri cubi» sono
sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi»;
1.2) nella lettera c), le parole «10 metri cubi» sono
sostituite dalle seguenti: «5 metri cubi»;
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera
a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non
superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti impianti di
cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui
capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi e non
superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e
scarico con modalita' semplificate da stabilire con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.»;
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La
licenza di cui al comma 4 e' negata al soggetto nei cui
confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai
sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale,
ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in
materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della
predetta licenza e' sospesa fino al passaggio in giudicato
della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora
nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai
sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale,
decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di
cui al presente comma.»;
4) al comma 7, le parole «nonche' l'esclusione dal
rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni», sono
soppresse;
5) al comma 9, le parole «anche a mezzo fax», sono
sostituite dalle seguenti: «unicamente attraverso modalita'
telematiche»;
d) all'articolo 28, dopo il comma 7, e' aggiunto il
seguente: «7-bis. Per gli impianti disciplinati dal
presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.».
2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e' adottata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2),
hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre
2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero
1), al comma 1, lettera c), numero 5), e al comma 1,
lettera d) del presente articolo hanno efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nel caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, e'
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono
il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la
confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per
un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per
la parte che il contribuente si impegna a versare
all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di
mancato versamento, previa diffida al contribuente
inadempiente, la confisca e' sempre disposta.».
«Art. 7 Contrasto alle frodi nel settore degli
idrocarburi e di altri prodotti
1. Al fine di contrastare il mancato pagamento
dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui
combustibili per riscaldamento e tutelare la salute
pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni
idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
amministrative e penali, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni particolari per la
circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici
prodotti). - 1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di
circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo
6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da
2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale,
nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a
ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal
sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di
trasporto.
2. Il codice di cui al comma 1 e' richiesto
telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non
prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti
nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima
dell'introduzione stessa:
a) per i prodotti di cui al presente articolo,
provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e
destinati ad essere immessi in consumo nel territorio
nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione
in consumo;
b) per i prodotti di cui al presente articolo,
provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e
che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel
territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in
particolare, i dati identificativi del mittente e del
destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di
nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i
prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la
targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per
il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguira'
nel territorio nazionale, nonche', per la fattispecie di
cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti
lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane
di uscita.
4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e'
annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel
territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista
documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal
fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a),
comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
5. La circolazione nel territorio nazionale dei
prodotti di cui al presente articolo si intende
regolarmente conclusa con la comunicazione telematica
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'avvenuta
presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al
comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla
medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la
fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione
nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente
articolo si intende regolarmente conclusa con la
validazione del codice di cui al comma 1 da parte
dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, con particolare
riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilita' o
malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e all'individuazione degli
ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al
comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione anche per le preparazioni lubrificanti
rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano
trasportate sfuse o in contenitori di capacita' superiore a
20 litri.»;
b) all'articolo 40, comma 3, e' aggiunto in fine il
seguente periodo: «Salvo che venga fornita prova contraria,
si configura altresi' come tentativo di sottrazione del
prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di
cui all'articolo 7-bis che avvenga in assenza della
preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo
di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera
tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la
predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di
cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non
veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita,
da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la
validazione del predetto codice a causa della mancata
presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.».
2. I dati relativi alla circolazione degli oli
lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui
all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono resi accessibili, con modalita' da indicare nel
decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto
testo unico, alla Guardia di finanza al fine dello
svolgimento dei controlli di competenza.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
amministrative e penali, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione anche per i
prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, che, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come
carburanti per motori, combustibili per riscaldamento
ovvero come lubrificanti.
4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
amministrative e penali, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e' emanato entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a
decorrere dal 1° ottobre 2020.»
«Art. 10 Estensione del sistema INFOIL
1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a
quelle gia' instaurate presso le raffinerie e gli
stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi
dell'articolo 23, comma 14, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, gli esercenti depositi fiscali di cui
all'articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
504 del 1995, di capacita' non inferiore a 3.000 metri
cubi, si dotano, entro il 31 dicembre 2020, secondo le
caratteristiche e le funzionalita' fissate dalle
disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato
per la gestione della detenzione e della movimentazione
della benzina e del gasolio usato come carburante. Con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono fissati tempi e modalita' di esecuzione.»
«Art. 11 Introduzione Documento Amministrativo
Semplificato telematico
1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati
tempi e modalita' per introdurre l'obbligo, entro il 30
settembre 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per
la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del
documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative. La presente disposizione si applica alla
circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del
gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.»
«Art. 12 Trasmissione telematica dei quantitativi di
energia elettrica e di gas naturale
1. Al fine del potenziamento degli strumenti per
l'identificazione dei fenomeni evasivi nel settore
dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, con
determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono
fissati:
a) tempi e modalita' per la presentazione
esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti
che effettuano l'attivita' di vettoriamento nel settore del
gas naturale e dell'energia elettrica, dei dati relativi al
prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei
soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera
a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative;
b) tempi e modalita' con i quali i soggetti obbligati,
previsti all'articolo 26, comma 7, lettera a), e
all'articolo 53, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo n. 504 del 1995, trasmettono i dati relativi ai
quantitativi di gas naturale ed energia elettrica
fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.»
- Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 25, comma
4, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis Disposizioni particolari per la
circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici
prodotti
1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di
circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo
6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da
2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale,
nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a
ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal
sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di
trasporto.
2. Il codice di cui al comma 1 e' richiesto
telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non
prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti
nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima
dell'introduzione stessa:
a) per i prodotti di cui al presente articolo,
provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e
destinati ad essere immessi in consumo nel territorio
nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione
in consumo;
b) per i prodotti di cui al presente articolo,
provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e
che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel
territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in
particolare, i dati identificativi del mittente e del
destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di
nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i
prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la
targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per
il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguira'
nel territorio nazionale, nonche', per la fattispecie di
cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti
lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane
di uscita.
4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e'
annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel
territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista
documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal
fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a),
comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
5. La circolazione nel territorio nazionale dei
prodotti di cui al presente articolo si intende
regolarmente conclusa con la comunicazione telematica
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'avvenuta
presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al
comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla
medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la
fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione
nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente
articolo si intende regolarmente conclusa con la
validazione del codice di cui al comma 1 da parte
dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, con particolare
riguardo alla determinazione di limiti quantitativi di
prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o
al confezionamento del medesimo per i quali le stesse
disposizioni non trovano applicazione, alla disciplina dei
casi di indisponibilita' o malfunzionamento del sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e
all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare
nella richiesta di cui al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione anche per le preparazioni lubrificanti
rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano
trasportate sfuse o in contenitori di capacita' superiore a
20 litri salvo che al riguardo sia stabilito diversamente
dal decreto di cui al comma 6.»
«Art. 25 Deposito e circolazione di prodotti energetici
assoggettati ad accisa
1. - 3. Omissis
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di prodotti energetici, sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e
non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti
impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo.
Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con
modalita' semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Omissis.»
 
Art. 131

Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennita' di mora previste per il ritardato pagamento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 3 Accertamento, liquidazione e pagamento
1. - 3. Omissis
4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa,
anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto,
sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo
periodo, restano fermi i termini e le modalita' di
pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i
singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in
ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo per le
immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il
pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del
mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal
1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa
deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese
ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il
decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini
di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel
periodo precedente. In caso di ritardo si applica
l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per
cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di
scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura
pari al tasso stabilito per il pagamento differito di
diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine,
non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di
altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.
Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le
modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine,
fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per
un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto
per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i
prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci
importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i
prodotti nazionali e comunitari.
Omissis.»
 
Art. 132
Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti
energetici

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4:
a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.
2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e' effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 4 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 131.
 
Art. 133
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta
sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul
consumo delle bevande edulcorate

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;
b) al comma 676, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 652 e 676 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.»
«676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.»
 
Art. 134
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone
fisiche

1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 13, comma 2-bis,», le parole: «lettera a)», sono sostituite dalle parole: «lettere a) e b)»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 19 del
citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su
conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonche' su valori "scudati" e su attivita' finanziarie e
immobili detenuti all'estero
1. - 19. Omissis
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per
mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal
2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti
correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita
in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13,
comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, Parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro
14.000. Il valore e' costituito dal valore di mercato,
rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la
documentazione dell'intermediario estero di riferimento per
le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore
nominale o di rimborso.
Omissis.»
 
Art. 135
Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo
unificato

1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.».
2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonche' dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui e' possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.».
3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 62 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e
dei versamenti fiscali e contributivi
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai
versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla
fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale
e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla
dichiarazione dei redditi precompilata.
1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il
termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo
16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il
mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.
2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i
versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo
compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute
relative all'addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta;
b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e
assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a
prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona,
Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3,
nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono
effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di
sanzioni.
7.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 Giustizia tributaria digitale
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la
ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei
difensori della parte.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle
ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata del difensore o della parte ed ove
lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in segreteria della Commissione
tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le
notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le parti,
i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7,
comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i
documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente
con modalita' telematiche, secondo le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti
di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della
Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il
ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la
questione sorge in udienza, con provvedimento motivato
possono autorizzare il deposito con modalita' diverse da
quelle telematiche.»;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I
soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta' di
utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalita'
telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel
ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta
elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni
e le notificazioni.»;
b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').
- 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita'
telematiche della copia informatica, anche per immagine, di
un atto processuale di parte, di un provvedimento del
giudice o di un documento formato su supporto analogico e
detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e
il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al
predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'
esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli
atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai
sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti,
presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato
alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria,
equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione
di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di
segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita
dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi
precedenti equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel
fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del
presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di
copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i
soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni
effetto la veste di pubblici ufficiali.».
2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si interpreta nel senso che le parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita'
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti
attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da
controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del giudizio
di primo grado con modalita' analogiche.
3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova
della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo
di posta elettronica certificata e non sia possibile
fornirla con modalita' telematiche, il difensore o il
dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente
della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e
1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di
cui al periodo precedente nel compimento di tali attivita'
assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli
33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
puo' avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo
tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto
del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e
dei soggetti della riscossione, nonche' dei giudici
tributari e del personale amministrativo delle Commissioni
tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene
il collegamento da remoto e' equiparato all'aula di
udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, puo' essere richiesta dalle parti processuali nel
ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita
istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti
costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui
all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546. Con uno o piu' provvedimenti del
Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia
Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per
consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le
Commissioni tributarie presso cui e' possibile attivarla. I
giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti
delle Commissioni tributarie, individuano le controversie
per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a
comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a
distanza.
5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e
5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in
primo e in secondo grado, con ricorso notificato a
decorrere dal 1° luglio 2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art.
25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere
dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.»
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
«Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie
1. - 12. Omissis
13. L'organo di autogoverno della magistratura
tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma
11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12,
secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto
delle dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di
autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al
riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici
della giustizia amministrativa, tenendo conto della
produttivita' e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per
gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede
al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici
della giustizia ordinaria in conformita' ai criteri di cui
al primo periodo.
Omissis.»
 
Art. 136

Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finan-ziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonche' in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.».
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 101, ultimo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;
b) il comma 112 e' sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 puo' essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
3. L'articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis del citato
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13-bis Modifiche alla disciplina dei piani di
risparmio a lungo termine
1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui
all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020,
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del
presente articolo.
2. In ciascun anno solare di durata del piano di
risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno
stesso, le somme o i valori destinati al piano devono
essere investiti almeno per il 70 per cento del valore
complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti
finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o
stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere
investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo
in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle
inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in
indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno
per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite
negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che,
per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del
piano, investano almeno il 70% del valore complessivo,
direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari,
anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE
MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti
erogati alle predette imprese nonche' in crediti delle
medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma
103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al
20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui
all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata
nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo
di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di
investimento inizia a vendere le attivita', in modo da
rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di
investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo
capitale esistente, purche' tale sospensione non sia
superiore a 12 mesi.
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 88 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Agli enti di cui al presente comma non si applica
il comma 112, primo periodo";
b) al comma 92 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Agli enti gestori delle forme di previdenza di
cui al presente comma non si applica il comma 112, primo
periodo".
4. Per quanto non espressamente previsto dalle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a
215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto
compatibili.
5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo
termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da
211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
- Si riporta il testo del comma 101 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come
modificato dalla presente legge:
«101. Il piano di risparmio a lungo termine si
costituisce con la destinazione di somme o valori per un
importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000
euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000
euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102
del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per
l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o
imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti
operanti nel territorio dello Stato tramite stabile
organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto
tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie
negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per
i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori
nel piano di risparmio si considera cessione a titolo
oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le
disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 461 del 1997. Per i piani di risparmio a lungo termine
di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori
possono destinare somme o valori per un importo non
superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro
complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si
applicano i limiti di cui al presente comma.»
 
Art. 136 bis

Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile,possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57):
«Art. 1 Imprenditore agricolo
1. Omissis
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'
articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2514 del codice
civile:
«Art. 2514 Requisiti delle cooperative a mutualita'
prevalente
Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere
nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura
superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci
cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento
della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la
soppressione delle clausole di cui al comma precedente con
le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.»
- Si riporta il testo dei commi 696, 697, 698 e 699
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160:
«696. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio,
possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in
materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni
di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre
2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di
impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2018.
697. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio
o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al
comma 696, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa.
698. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento,
da versare con le modalita' indicate al comma 701.
699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i
beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non
ammortizzabili.»
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 84 Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con
le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
puo' essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi in misura non superiore
all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per
l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti. La
perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza
potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti
di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto
alla crescita economica. La limitazione non si applica
qualora:
[a) le partecipazioni siano acquisite da societa'
controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto
che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il
controllante di questi;]
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel
biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.»

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.
Riferimenti normativi all'art. 137
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 della citata
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni:
«Art. 5 Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c)
e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, per i titoli, le
quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1° gennaio 2002, puo' essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
a tale data della frazione del patrimonio netto della
societa', associazione o ente, determinato sulla base di
una perizia giurata di stima, cui si applica l' articolo 64
del codice di procedura civile, redatta da soggetti
iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei
revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera e), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1°
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 30 novembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa
spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio
2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati
all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo
valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata.»
«Art. 7 Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni, per i terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1° gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del
costo o valore di acquisto, il valore a tale data
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l' articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del
titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e'
portato in aumento del valore di acquisto del terreno
edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai
commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di
riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.»
 
Art. 137
Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e
delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata all'11 per cento.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 138
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI
e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione
2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 107 del citato decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla
legge 29 aprile 2020, n. 27, come modificato dagli articoli
106, 110 e dal presente articolo e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 106.
 
Art. 139
Rafforzamento delle attivita' di promozione dell'adempimento
spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi
offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19

1. Per favorire il rafforzamento delle attivita' di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attivita' 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalita' di riscontro del gettito incassato, per le attivita' di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59,comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attivita' 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attivita' di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attivita' di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59,comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 59 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 59 Rapporti con le agenzie fiscali
1. Omissis
2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed
i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 (Misure per
la revisione della disciplina dell'organizzazione delle
agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1,
lettera h), della Legge 11 marzo 2014, n. 23):
«Art. 1 Disposizioni in materia di riorganizzazione
delle agenzie fiscali
1. - 6. Omissis
7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito
incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle
convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di
monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito
derivante dall'attivita' volta a promuovere l'adempimento
spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attivita' di
controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in
relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo
2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei risparmi
di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi
o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito
provvedimento in corso di gestione per la quota
incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
rispetto del vincolo di neutralita' finanziaria
relativamente al previgente sistema. In forza di tale
vincolo, per l'attivita' svolta a decorrere dall'anno 2016
l'ammontare della predetta quota non puo' superare la media
degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna
agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma
165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. In relazione al vincolo di neutralita'
finanziaria relativamente al previgente sistema e
subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di
monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di
avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento
all'attivita' svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79
del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il
potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria
e per la corresponsione di compensi al personale
dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo
12 per la quota di risorse rivenienti dall'attivita' delle
agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i
finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del
Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento
ed alla copertura di oneri indifferibili
dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo
della Guardia di Finanza nonche' quanto previsto dal
medesimo articolo in relazione all'incentivazione del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui
continua a provvedersi annualmente con decreto
ministeriale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
5, commi da 11 a 11-quinquies,del decreto-legge n. 95 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n.
141, i sistemi di misurazione e valutazione della
performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i
criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del
trattamento accessorio collegato alla performance del
personale dipendente sono verificati nel quadro delle
convenzioni di cui al comma 1.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica):
«Art. 12 Disposizioni per il potenziamento
dell'amministrazione finanziaria delle attivita' di
contrasto dell'evasione
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad
attivita' di controllo fiscale, dei risparmi di spesa
conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi
o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate
con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai
sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per
interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di
bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del
debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di
monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei
flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi
programmatici, determina con proprio decreto le misure
percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per
l'amministrazione economica e per quella finanziaria in
relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni
2004 e 2005, per le finalita' di cui al comma 2 e per il
potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria,
in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria
rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2006,
le predette percentuali sono determinate ogni anno in
misura tale da destinare alle medesime finalita' un livello
di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004,
ridotto del 10 per cento.
Omissis.»
 
Art. 140
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri

1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° luglio 2020» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2021».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal
presente articolo, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 28-bis.
 
Art. 141

Lotteria dei corrispettivi

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole «A decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 540 dell'articolo 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificato dalla presente legge:
«540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti,
persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori
dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
presso esercenti che trasmettono telematicamente i
corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel
quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare
all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento
dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria,
individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle
entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e
che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati
della singola cessione o prestazione, secondo le modalita'
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui
l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire
il codice lotteria, il consumatore puo' segnalare tale
circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del
sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni
sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo
della guardia di finanza nell'ambito delle attivita' di
analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non
concorrono a formare il reddito del percipiente per
l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non
sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»
 
Art. 142
Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte
dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti
IVA

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 Semplificazioni amministrative e contabili
1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1°
gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un
programma di assistenza on line basato sui dati delle
operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui
dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti
passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in
apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia
stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.
1-bis. (abrogato)
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il
tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in
cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate
siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati
proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1,
lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta
del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane
per i soggetti che optano per la tenuta dei registri
secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente articolo.»
 
Art. 143
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di
bollo sulle fatture elettroniche

1. All'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
12-novies del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 novies Imposta di bollo virtuale sulle fatture
elettroniche
1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base
ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate
attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo
1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano
l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui
all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2,
avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i
dati indicati nelle fatture elettroniche non siano
sufficienti per i fini di cui al periodo precedente,
restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In
caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento,
l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con
modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della
sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente
non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme
dovute entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano
alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il
sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi
211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma,
ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di
bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al
terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono
alle attivita' relative all'attuazione del presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
 
Art. 144
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi
richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle
dichiarazioni

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazioni
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma
dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n.662):
«Art. 2 Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici,
ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai
sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972,
n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute,
contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati,
nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo
definitivo.
1-bis.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241,
concernente le modalita' di versamento mediante delega,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute,
a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal
sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle
sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.»
«Art. 3 Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli formali
1. Le somme che, a seguito dei controlli formali
effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e
premi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di
interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal
comma 4 del predetto articolo 36 ter, con le modalita'
indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento
mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni
amministrative dovute e' ridotto ai due terzi e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.»
«Art. 3-bis Rateazione delle somme dovute
1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle somme da versare a seguito del
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.»
 
Art. 145
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito
iscritto a ruolo

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602:
«Art. 28-ter Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta,
l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta
iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via
telematica apposita segnalazione all'agente della
riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a
disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale
del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da
rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
della riscossione notifica all'interessato una proposta di
compensazione tra il credito d'imposta ed il debito
iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed
invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22 comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di
cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a
quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura
degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e
di rendicontazione delle somme che transitano sulle
contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5.»
 
Art. 146

Indennita' requisizione strutture alberghiere

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
«L'indennita' di requisizione e' liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando il coefficiente dello 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennita' di requisizione e' determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto e' liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennita' di requisizione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 Requisizioni in uso o in proprieta'
1. - 7. Omissis
8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile
requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avvalendosi
delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al
proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di
indennita' di requisizione. In caso di rifiuto del
proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non
appena accettata. L'indennita' di requisizione e' liquidata
in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto,
applicando il coefficiente dello 0,42%, per ogni mese o
frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al
valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale,
rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore
utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al
comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla
corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito.
L'indennita' di requisizione e' determinata in via
definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del
Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia
delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al
31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di
immobili di caratteristiche analoghe, in misura
corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di
effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto
valore. In tale decreto e' liquidata la differenza tra gli
importi definitivi e quelli in acconto dell'indennita' di
requisizione. La requisizione degli immobili puo' protrarsi
fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia
stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di
emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione
in uso non e' indicato per la restituzione un termine
inferiore, l'indennita' corrisposta al proprietario e'
provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di
mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del
provvedimento e quella del termine dell'emergenza, di cui
ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della
requisizione, la differenza tra l'indennita' gia'
corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo e'
corrisposta al proprietario entro trenta giorni dalla
scadenza del termine originariamente indicato. Se non e'
indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta
fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia
stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di
emergenza di cui al comma 1.
Omissis.»
 
Art. 147
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello
F24

1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' elevato a 1 milione di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'articolo 34 della citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
 
Art. 148
Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale (ISA)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria:
a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando,anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati gia' disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonche' i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;
c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.
2. Considerate le difficolta' correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilita' fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 9-bis Indici sintetici di affidabilita' fiscale
(ISA)
1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi
imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi
tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento
della collaborazione tra questi e l'Amministrazione
finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione
preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti
indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito
denominati "indici". Gli indici, elaborati con una
metodologia basata su analisi di dati e informazioni
relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi
di indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e
la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche
con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su
una scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale
riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di
consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati
entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al
regime premiale di cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del
periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto
di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a
modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
o aree territoriali, sono approvate entro il mese di
febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il
quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione
almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o
dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di
gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al
precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della
realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli
indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste
dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei
modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
redditi, approvati con il provvedimento previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle
entrate rende disponibili agli operatori economici,
nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili
per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita'
per la compensazione di crediti per un importo non
superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul
valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita'
ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non
superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
in funzione del livello di affidabilita', dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo
57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono
inserite le seguenti: "degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale". La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento. Al fine di consentire lo
svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e
di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione
degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei
medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle
entrate, prima della contestazione della violazione, mette
a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso,
invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del
comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo
comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative
all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti
dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti
nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998 n. 146 (Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario):
«Art. 10 Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento
1. - 11. Omissis
12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, la revisione e
reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle
connesse procedure informatiche, da realizzare in
collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con
l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento
dei processi, nonche' ogni altra attivita' di studio e di
ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in
concessione, ad una societa' a partecipazione pubblica.
Essa e' costituita sotto forma di societa' per azioni di
cui il Ministero delle finanze detiene una quota di
capitale sociale non inferiore al 51 per cento.
Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare,
per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello
Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette
spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2
miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Omissis.»
 
Art. 149
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di
accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione
e di recupero dei crediti d'imposta

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131;
f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
3. E' prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonche' dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in
materia di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale):
«Art. 7 Atto di accertamento con adesione
1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto
scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente
e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto
sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli
elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda,
nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle
sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in
forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni[, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad
un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa
deve essere autenticata dal responsabile del predetto
centro].
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo
9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di
chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori
imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro
importo.»
- Si riporta il testo degli articoli 17-bis, 48 e
48-bis del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546:
«Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione
1. Per le controversie di valore non superiore a
cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di
un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di
cui al periodo precedente e' determinato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le
controversie di valore indeterminabile non sono
reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2,
comma 2, primo periodo.
1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi
costituenti risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del
termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il
quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente
articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del
ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al
comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e'
avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della
causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di
mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome
da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al
periodo precedente si applica compatibilmente con la
propria struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il
reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula
d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale
incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto
impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona
con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla
data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle
somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento
delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione
di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione
di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i
termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce
titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in
base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla
scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che
in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono
dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi
d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della
riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle
controversie di cui all'articolo 47-bis.»
«Art. 48 Conciliazione fuori udienza
1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un
accordo conciliativo, presentano istanza congiunta
sottoscritta personalmente o dai difensori per la
definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e
sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione
pronuncia sentenza di cessazione della materia del
contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la
commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale
della materia del contendere e procede alla ulteriore
trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede
con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le
somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento.
L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme
dovute al contribuente.»
«Art. 48-bis Conciliazione in udienza
1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo
32, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione
totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le
condizioni di ammissibilita', invita le parti alla
conciliazione rinviando eventualmente la causa alla
successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo
conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute
con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo
verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme
dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione
del giudizio per cessazione della materia del contendere.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in
materia tributaria nonche' per la semplificazione delle
procedure di accatastamento degli immobili urbani):
«Art. 12 Domande di voltura
1. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e del quinto comma dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637,
aggiunto con l' articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n.
880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o
della nuda proprieta', nonche' ai trasferimenti ed alle
costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi,
dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n.
1142 ma non ancora iscritti al catasto edilizio urbano con
attribuzione di rendita. Il contribuente e' tenuto a
dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione
di volersi avvalere delle disposizioni del presente
articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per
l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno
essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della
dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli
relativi all'individuazione catastale dell'immobile cosi`
come riportati nell'atto medesimo; la domanda non puo`
essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve
essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il
contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del
registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione
dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura
privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione
degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione
della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce
un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta
produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta
nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52,
comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo
26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla
data in cui e' stata pesentata la domanda di voltura, sono
tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale
ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale
attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di
rendita.
2-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di
denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle
previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2,
commi 1 quinquies ed 1 septies, del decreto legge 23
gennaio 1993, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75 la disposizione di cui al primo
periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla
rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente
dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' alle scritture private non autenticate presentate
per la registrazione e alle successioni aperte da tale
data.
3-bis. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a
rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in
misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80
volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito
per l'anno di riferimento del valore iniziale, ne` e'
sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta' e
dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in
misura non superiore a quella determinata sulla suddetta
base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta
di successione. La disposizione si applica anche con
riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643 e successive modificazioni, verificatisi anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sempreche' l'accertamento del valore
iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data.
3 ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17
dicembre 1986, n. 880, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si
applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni
poste in essere anteriormente al 1 luglio 1986, per le
quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento
del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato,
entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella
risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8, i
contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni,
adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla
applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali
aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di
apertura della successione o di registrazione dell'atto
relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni
registrate anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli
stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni
apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della
pubblicazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A
tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro,
entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa".
3 quater. La disposizione del comma 3-ter e'
applicabile sempreche' l'accertamento non sia divenuto
definitivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
«Art. 52 Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e'
stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e
del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta
dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a
cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito,
ne` i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione
del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per le scritture private autenticate e
gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti
previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte
possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze
dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche
hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le
scritture private autenticate e gli atti giudiziari
pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a
quello di pubblicazione del decreto nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative
pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1,
comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni.»
- Si riporta il testo dei commi 6 e 6-bis dell'articolo
34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni):
«Art. 34 Rettifica e liquidazione della maggiore
imposta
1. - 5. Omissis
6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel
catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di
presentazione della dichiarazione della successione la
disposizione del comma 5 si applica a condizione:
a - che la volonta' di avvalersene sia espressamente
manifestata nella dichiarazione della successione;
b - che in allegato alla domanda di voltura catastale,
la quale in tal caso non puo` essere inviata per posta, sia
presentata specifica istanza di attribuzione della rendita,
recante l'indicazione degli elementi di individuazione del
fabbricato e degli estremi della dichiarazione di
successione, di cui l'ufficio tecnico erariale rilascia
ricevuta in duplice esemplare;
c - che la ricevuta, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di
successione, sia prodotta all'ufficio del registro, il
quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione
dell'avvenuta produzione.
L'ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla
presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita,
invia all'ufficio del registro un certificato attestante
l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la
rendita attribuita; se l'imposta era gia' stata liquidata
in base al valore indicato nella dichiarazione della
successione e tale valore risulta inferiore a cento volte
la rendita cosi` attribuita e debitamente aggiornata, o al
corrispondente valore della nuda proprieta' o del diritto
reale di godimento, l'ufficio del registro, nel termine di
decadenza di cui al comma 3 dell'articolo 27, liquida la
maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli
interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione
della precedente liquidazione e senza applicazione di
sanzioni.
6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre
alle unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in
catasto con modalita' conformi a quelle previste dal
regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1
quinquies e 1 septies, del decreto legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75 con riferimento alla rendita proposta, alla
sola condizione che la volonta' di avvalersene sia
espressamente manifestata nella dichiarazione di
successione.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 10, 15 e 54 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131:
«Art. 10 Soggetti obbligati a richiedere la
registrazione
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) le parti contraenti per le scritture private non
autenticate, per i contratti verbali e per gli atti
pubblici e privati formati all'estero nonche' i
rappresentanti delle societa' o enti esteri, ovvero uno dei
soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o
ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o
delegati della pubblica amministrazione e gli altri
pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o
autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i
decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla
cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro
funzioni;
d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli
appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti
da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.
d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti
nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui
all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le
scritture private non autenticate di natura negoziale
stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione
degli affari.»
«Art. 15 Registrazione d'ufficio
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti
indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 la
registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione
dell'imposta dovuta:
a) per gli atti pubblici e per le scritture private
conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o
le ha autenticate nonche' per gli atti degli organi
giurisdizionali conservati presso le cancellerie
giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti
nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla
base degli elementi dagli stessi desumibili.
b) per le scritture private non autenticate soggette a
registrazione in termine fisso quando siano depositate
presso pubblici uffici o quando l'amministrazione
finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in
base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia
avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche
eseguiti ai fini di altri tributi.
c) per i contratti verbali di cui alla lettera a)
dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando,
in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni
gravi, precise e concordanti.
d) per i contratti verbali di cui alla lettera b)
dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro
esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in
parte di esso la stessa attivita' commerciale, da
cambiamenti nella ditta nell'insegna o nella titolarita'
dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e
concordanti.
e) per gli atti soggetti a registrazione in termine
fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui
all'art. 76, comma 1, e per gli atti soggetti a
registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, quando
siano depositati a norma di tale ultimo articolo.
2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della
lettera d) del comma 1 e' ammessa la prova contraria, ad
esclusione di quella testimoniale.»
«Art. 54 Riscossione dell'imposta in sede di
registrazione
1. All'atto della richiesta di registrazione il
richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del
comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la liquidazione e'
differita a norma del comma 2 dello stesso articolo,
depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente
all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata
ricevuta.
2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10
sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1
limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei
procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il
pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il
termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai
soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione.
4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio
procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla
registrazione d'ufficio.
5. Quando la registrazione deve essere eseguita
d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro
notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad
uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con
invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il
pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della
pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di
registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli
estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e
la somma da pagare.»
- Il testo del comma 421 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 25.
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30 aprile 1986.
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 33
del citato decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346:
«Art. 33 Liquidazione dell'imposta in base alla
dichiarazione
1. Omissis
1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella
dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni
immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i
legatari devono provvedere nei termini indicati
nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle
imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse
ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale
sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto
versamento deve essere effettuato, fino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo previsto
dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente la modifica della disciplina dei
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante
delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il
concessionario del servizio per la riscossione competente
in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era
all'estero o non e' nota, al concessionario del servizio
per la riscossione di Roma.
Omissis.»
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973.
La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 recante «Nuove
disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
e di contratti vitalizi» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 1961.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
«Art. 15 Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate
nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, negli
articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il
contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la
misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
dei minimi edittali previsti per le violazioni piu` gravi
relative a ciascun tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.
2-bis.
2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a
impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della
decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis)
dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25.»
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 6 e 7 del
citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136:
«Art. 1 Definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione
1. Il contribuente puo' definire il contenuto integrale
dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
consegnati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, presentando la relativa dichiarazione per
regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali,
contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive,
imposta regionale sulle attivita' produttive, imposta sul
valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle
attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore
aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali,
alla predetta data, non e' stato ancora notificato un
avviso di accertamento o ricevuto un invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere
presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalita'
stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non
sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio
dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Ai fini della presente definizione agevolata nella
dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere
utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati,
le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. In caso di processo verbale di constatazione
consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli
articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di
cui al comma 1 puo' essere presentata anche dai soggetti
partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui
maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni
presentate, relative a tutte le violazioni constatate per
ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza
applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio
2019.
6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a
corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a
decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3
e 4 dello stesso articolo 114.
7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con
la presentazione della dichiarazione ed il versamento in
unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui
ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate
trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima
devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun
trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno
successivo al termine per il versamento della prima rata.
E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. In caso di mancato perfezionamento non si producono
gli effetti del presente articolo e il competente ufficio
procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni
constatate.
9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta
fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di
constatazione di cui al comma 1, i termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
presente articolo.»
«Art. 2 Definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento
1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica
e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la
data di entrata in vigore del presente decreto, non
impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono
essere definiti con il pagamento delle somme
complessivamente dovute per le sole imposte, senza le
sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro
trenta giorni dalla predetta data o, se piu' ampio, entro
il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio
di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, notificati entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, possono essere definiti con il pagamento
delle somme complessivamente dovute per le sole imposte,
senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori,
entro trenta giorni dalla predetta data.
2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2022».
3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2
e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
sottoscritti entro la data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere perfezionati ai sensi
dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, con il
pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1,
del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta
data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi
e gli eventuali accessori.
4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona
con il versamento delle somme in unica soluzione o della
prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi
2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con
un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E'
esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di
mancato perfezionamento non si producono gli effetti del
presente articolo e il competente ufficio prosegue le
ordinarie attivita' relative a ciascuno dei procedimenti di
cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a
corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2
e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3
e 4 dello stesso articolo 114.
6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.
7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in
favore degli altri.
8. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
presente articolo.»
«Art. 6 Definizione agevolata delle controversie
tributarie
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi
ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado
del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a
seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del
soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o
di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il
pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del
comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo
grado, la controversia puo' essere definita con il
pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di
soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le
controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in
caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in
caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o
comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e
l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per
intero relativamente alla parte di atto confermata dalla
pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le
disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto
annullata.
2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla
Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, per le quali
l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i
precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con
il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore
della controversia.
3. Le controversie relative esclusivamente alle
sanzioni non collegate al tributo possono essere definite
con il pagamento del quindici per cento del valore della
controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle
entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non
cautelare, sul merito o sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e con il pagamento del
quaranta per cento negli altri casi. In caso di
controversia relativa esclusivamente alle sanzioni
collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione
non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora
il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche
con modalita' diverse dalla presente definizione.
4. Il presente articolo si applica alle controversie in
cui il ricorso in primo grado e' stato notificato alla
controparte entro la data di entrata in vigore del presente
decreto e per le quali alla data della presentazione della
domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso
con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie
concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. La definizione si perfeziona con la presentazione
della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli
importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima
rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi
dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale,
con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo
di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle
rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre,
28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli
interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del
versamento. E' esclusa la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della
domanda.
7. Nel caso in cui le somme interessate dalle
controversie definibili a norma del presente articolo sono
oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, il perfezionamento della definizione della
controversia e' in ogni caso subordinato al versamento
entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21
dell'articolo 3 del presente decreto.
8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia
autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione
esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto
versamento. Per controversia autonoma si intende quella
relativa a ciascun atto impugnato.
9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo
si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in
pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo
alla restituzione delle somme gia' versate ancorche'
eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli
effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli
delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in
giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo
che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del
presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino
al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente
deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale
pende la controversia copia della domanda di definizione e
del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il
processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
11. Per le controversie definibili sono sospesi per
nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche'
per la proposizione del controricorso in Cassazione che
scadono tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 31 luglio 2019.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato
entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la
notificazione degli atti processuali. Il diniego e'
impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in cui la definizione della controversia e' richiesta
in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia
giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla
controparte nel medesimo termine.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata
entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il
processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del
diniego, qualora la controversia risulti non definibile,
valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del
processo estinto restano a carico della parte che le ha
anticipate.
14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova
in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la
controversia non sia piu' pendente, fatte salve le
disposizioni del secondo periodo del comma 8.
15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente articolo.
16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il
31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo alle
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in
cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.»
«Art. 7 Regolarizzazione con versamento volontario di
periodi d'imposta precedenti
1.
2. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017
risultavano iscritte nel registro del CONI possono
avvalersi:
a) della definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2,
versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori
imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore
aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle
sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
b) della definizione agevolata delle liti pendenti
dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6
con il versamento del:
1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento
delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa
penda ancora nel primo grado di giudizio;
2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento
delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di
soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non
ancora definitiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per
cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di
soccombenza in giudizio della societa' o associazione
sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa
e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. La definizione agevolata di cui al presente articolo
e' preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o
in contestazione, relativamente a ciascun periodo
d'imposta, per il quale e' stato emesso avviso
d'accertamento o e' pendente reclamo o ricorso, e'
superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o
IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la
possibilita' di avvalersi delle definizioni agevolate degli
atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli
articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.»
 
Art. 150
Modalita' di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e
retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.».
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito
complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori
per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi
agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare,
in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di
restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito
complessivo dei periodi d'imposta successivi; in
alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati
in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101 sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime
condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis.
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro
3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51,
comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che
si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione
spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell' articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dell' articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
dell' articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire (1.032,91 euro), a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'
articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516
all' articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n.
517 e all' articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993,
n. 409 nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche.
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a
favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'
articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
del Fondo per il merito degli studenti universitari e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell' articolo 433 del codice civile. Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente
a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di
lire 3.000.000 (1.549,37 euro), i medesimi oneri versati
per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza
personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1,
se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della
ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5
si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 corrisposta dalle
societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all' articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata.»
- Si riporta il testo degli articoli 23, comma 1, e 29,
comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600:
«Art. 23 Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
Omissis.»
«Art. 29 Ritenuta su compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato
1. - 2. Omissis
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'articolo 47 , comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte
imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote
determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 2.
Omissis.»
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
 
Art. 151
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e
per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della
licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio
dell'attivita'/iscrizione ad albi e ordini professionali

1. E' prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita', ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.
2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attivita'
degli uffici degli enti impositori
1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i
termini relativi alle attivita' di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i
termini per fornire risposta alle istanze di interpello,
ivi comprese quelle da rendere a seguito della
presentazione della documentazione integrativa, di cui
all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e', altresi',
sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la
regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al
periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui
agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i
termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1,
commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:
«Art. 12 Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto
1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa
superiore a euro 50.000 e la sanzione edittale prevista per
la piu' grave delle violazioni accertate non e' inferiore
nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000, si
applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie
previste nel decreto legislativo recante i principi
generali per le sanzioni amministrative in materia
tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata
delle sanzioni accessorie puo` essere elevata fino a sei
mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000 e
la sanzione edittale prevista per la piu` grave violazione
non e' inferiore nel minimo a euro 80.000.
2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se
non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472
del 1997 e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997 il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
2 ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2 quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato [ovvero
con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini
fiscali].
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti
dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del
comma 9-ter dell'articolo 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma
associata di attivita' professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei
confronti di tutti gli associati.
3. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi.
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste
dall'articolo 10, l'autore delle medesime e' interdetto
dalle cariche di amministratore della banca, societa' o
ente per un periodo da tre a sei mesi.»
 
Art. 152
Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su
stipendi e pensioni

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 52 Potesta' regolamentare generale delle province
e dei comuni
1. - 4. Omissis
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
Omissis.»
 
Art. 153

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Le verifiche eventualmente gia' effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonche' le societa' a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dall'articolo 154 della presente legge:
«Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non
tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti
nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione. Non si procede al
rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-
sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e
alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla
data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la
sede operativa nel territorio dei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e
2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere
alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo
versamento, alle relative scadenze, delle rate, da
corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina
l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore
effettua l'integrale versamento delle predette rate entro
il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del
medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in
deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei
commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di
inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti
della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e
nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il
31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31
dicembre 2025.»
- Si riporta il testo degli articoli 48-bis e 72-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602:
«Art. 48-bis Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del
pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto
nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un
pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate
aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16
gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.»
«Art. 72-bis Pignoramento dei crediti verso terzi
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 545 commi quarto,
quinto e sesto, del codice di procedura civile, e
dall'articolo 72-ter del presente decreto, l'atto di
pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo'
contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo
543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di
procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del
credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica
dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il
diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla
data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 puo' essere redatto
anche da dipendenti dell'agente della riscossione
procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di
ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca
l'indicazione a stampa dello stesso agente della
riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma
2.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione
1. Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
 
Art. 154
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della
riscossione

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;
b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n.145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n.119 del 2018.»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n.119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973.».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 68 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
153.
 
Art. 155
Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle
entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:
«326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualita' di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione e' effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformita' al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformita' al comma 326.».
 
Art. 156
Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per
l'esercizio finanziario 2019

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo e' erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 2
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322:
«Art. 2 Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.
1. - 6. Omissis
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Omissis.»
 
Art. 157
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1,del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresi' agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;
c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122;
d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111;
e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono prorogati di un anno relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' di applicazione del presente articolo.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente):
«Art. 3 Efficacia temporale delle norme tributarie
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»
- Il testo del comma 1 dell'articolo 67 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 151.
- Si riporta il testo degli articoli 36-bis e 36-ter
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600:
«Art. 36-bis Liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate,
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi
spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali [e la comunicazione
all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed
elementi non considerati nella liquidazione.] Qualora a
seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto
di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati
o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo
stesso puo' fornire i chiarimenti necessari
all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
«Art. 36-ter Controllo formale delle dichiarazioni
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di
specifiche analisi del rischio di evasione e delle
capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli
uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe
tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o
comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica
della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono
dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero
elementi di informazione in possesso dell'amministrazione
finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal
contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate
dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono
considerate inefficaci.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 54-bis Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta
in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio
nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1 comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122:
«Art. 21-bis Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche I.V.A.
1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate,
entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni
trimestre, una comunicazione dei dati contabili
riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta
effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli
73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. La comunicazione dei dati relativi al secondo
trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La
comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo',
in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso,
deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Restano fermi gli ordinari termini di versamento
dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche
effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della comunicazione i soggetti passivi non
obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale
I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche,
sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le
predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame
dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e
le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 23 del
citato decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 23 Norme in materia tributaria
1. - 20. Omissis
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per
gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa
automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque
chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello
Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale
della tassa automobilistica di cui al primo periodo e'
fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.
L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i
termini da stabilire con Provvedimento del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle
Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. In caso di
omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si
applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18
dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo
non versato.
Omissis.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39 recante (Testo unico delle leggi nelle tasse
automobilistiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
33 del 10 febbraio 1953.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Misure in materia
tributaria):
«Art. 5 Modifica di disposizioni normative
1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le
seguenti modificazioni:
all'art. 4, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le
parole: "le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste
in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato
della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali".
La disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1973. Il primo
e il secondo comma dell' art. 5-bis del D.L. 1 ottobre
1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla
L. 29 novembre 1982, n. 887 sono soppressi; all'art. 10, il
n. 26) e' sostituito dal seguente:
"26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia
di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952".
all'art. 13, l'ultimo comma e' soppresso;
all'art. 19, nel secondo comma, le lettere c) e d) sono
sostituite dalle seguenti:
"c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di autovetture ed autoveicoli di cui all' art. 26, lettere
a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 non compresi
nell'allegata Tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa,
nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'art. 16 concernenti i beni stessi, non e' ammessa in
detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si
applica agli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e
imbarcazioni e' ammessa in detrazione se e' ammessa in
detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di detti veicoli e natanti";
all'art. 19-bis, e' aggiunto il seguente comma:
"Agli effetti del presente decreto sono considerati
ammortizzabili i fabbricati e le porzioni di fabbricati,
destinati ad uso di civile abitazione, costruiti da imprese
per la vendita, locazione o affitto".
l'art. 31 e' soppresso;
all'art. 34, il quarto comma e' sostituito dai
seguenti:
"I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della
dichiarazione annuale, hanno facolta' di optare per la
detrazione nel modo normale a condizione che le modalita'
di detrazione previste dal primo e secondo comma siano
state effettuate almeno per il biennio precedente.
I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime
speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare
per la detrazione normale prima del successivo biennio.
L'opzione e' esclusa per i soggetti che esercitano
l'attivita' di allevamento di animali della specie bovina,
compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni
nei quali risulti producibile oltre la meta' dei mangimi
necessari per il mantenimento del bestiame allevato";
all'art. 35, il quinto comma e' sostituito dal
seguente:
"I soggetti che intraprendono l'esercizio di una
impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un
volume di affari che comporti l'applicazione degli artt.
32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella
dichiarazione da presentare a norma del primo comma e
devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita";
all'art. 38, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono
essere eseguiti al competente ufficio dell'I.V.A. mediante
delega del contribuente ad una delle aziende di credito di
cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato,
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ovvero ad una
delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto
1937, n. 1706 modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707
avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La
delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una
dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione
territoriale dell'ufficio competente".
2. I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le
spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli
stessi assentite dallo Stato, dalle regioni e dalla Cassa
per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini dell'I.V.A.,
corrispettivi per prestazioni di servizi svolte
nell'esercizio di attivita' commerciali di cui all' art.
2195 del c.c.
3. Le linee di trasporto a impianto fisso,
metropolitane e tranviarie ai fini dell'applicazione
dell'I.V.A. sono considerate opere di urbanizzazione
primaria.
4. Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse
di registro, ipotecarie e catastali, nonche' quelle di
trascrizione previste dalla tabella allegata alla L. 23
dicembre 1977, n. 952 stabilite dalle vigenti disposizioni
in misura inferiore a tale importo.
5. Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei
sottoindicati articoli della prima parte della tariffa,
Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 sono cosi'
elevate:
art. 2: dal 2 al 3 per cento; art. 3: dallo 0,50 all'1
per cento; art. 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento; art. 8,
lettera c) : dal 2 al 3 per cento; art. 8, lettera d) :
dallo 0,50 all'1 per cento; art. 9: dal 2 al 3 per cento.
6. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non
si applicano agli atti di trasferimento a favore dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
conseguenti a decreti di esproprio.
7. L'ultimo comma dell' art. 20 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634, e' sostituito dal seguente:
"Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed
oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche'
le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le
disposizioni cui si riferiscono".
8. All'art. 2 della parte seconda della tariffa,
Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 nel testo
modificato dall' art. 5 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 luglio
1978, n. 388 le parole: "scritture private quando
l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 20.000"
sono sostituite dalle seguenti: "scritture private quando
l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 50.000".
9. Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma
dell' art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono
rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per
cento per i finanziamenti erogati in base a contratti
conclusi dal 1 gennaio 1983. L'aumento non si applica ai
finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative e
consorzi di garanzia collettiva fidi.
10. L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i
finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a
diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1
gennaio 1983, di cui alla L. 24 maggio 1977, n. 227 e'
stabilita nella misura dello 0,25 per cento.
11. Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate
a partire dal 1 gennaio 1983 nonche' alle scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale
data. Le disposizioni del quinto e settimo comma si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nonche' alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data.
12. A decorrere dal 1 febbraio 1983 le aliquote
dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di
rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, Allegato A,
annessa alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 sono aumentate del
50 per cento.
13. Se nel periodo ricompreso tra il 1 ed il 31 gennaio
1983 la rivalsa di cui al primo comma dell' art. 17 della
L. 29 ottobre 1961, n. 1216, e' stata esercitata per
l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del
comma precedente del presente articolo, le relative somme
debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed
essere versate allo Stato.
14. A decorrere dal 1 maggio 1983 le aliquote stabilite
dalla tariffa, Allegato A, annessa alla L. 29 ottobre 1961,
n. 1216 sono modificate come segue:
a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le
assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro
le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla
utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le
assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di
capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;
b) 10 per cento per le assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri
rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati
dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi
agricoli, le assicurazioni contro i rischi della
navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi
dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le
assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;
c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle
indicate alle precedenti lettere a) e b).
15. Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai
punti A e B dell'art. 8 della tariffa, Allegato A, annessa
alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 sono assoggettate
all'aliquota prevista nella lettera a) del comma
precedente.
16. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni
soggetti alla disciplina della L. 1 giugno 1939, n. 1089.
17. E' soppresso l' art. 10 della L. 29 ottobre 1961,
n. 1216.
18. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di
borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A,
allegata al D.L. 30 giugno 1960, n. 589 convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1960, n. 826
come modificate dalla L. 6 ottobre 1964, n. 947 sono
quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto
azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b)
della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle
lettere c) e d) sono triplicate.
19. Per i contratti a termine e di riporto di cui al
comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le
aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di
quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata
superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.
20. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i
contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente
titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
21. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti
di borsa e' stabilito in lire cento.
22. Le facolta' attribuite alle aziende di credito e
agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale
delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai
sensi del D.L. 30 giugno 1960, n. 589 convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1960, n. 826 della L.
29 dicembre 1962, n. 1745 della L. 11 ottobre 1973, n. 636
e della L. 5 novembre 1975, n. 558 possono essere estese ai
commissionari ammessi nelle borse valori che fanno uso di
proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili
ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili
istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le
modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e'
condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle
Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro.
23. I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le
tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare,
presso l'ufficio del registro competente per territorio, i
versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per
ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e
dicembre.
24. Il termine di cui al quarto comma, dell' art. 8
della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e' elevato a sessanta
giorni.
25. Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano per gli utili distribuiti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1983, la soprattassa
annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con
motore diesel, di cui all' art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976,
n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30
novembre 1976, n. 786 come modificato dall' art. 9 del D.L.
23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38 e'
aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di
potenza del motore.
27. L'aumento previsto dal precedente comma non si
applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale
fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima annua
e' stabilita in lire trecentomila.
28. Coloro che hanno gia' versato il tributo per
periodi fissi dell'anno 1983 debbono corrispondere
l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le
modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.
Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i termini e
le modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di
coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per
periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore
del D.L. 21 dicembre 1982, n. 923 e di coloro che alla data
del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in
parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'
art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52.
29. Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse
sulle concessioni governative previste dalla tariffa
annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 sono aumentate
del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai
nn. 115 e 125 della tariffa medesima, nonche' dell'imposta
sulle concessioni governative di cui alla L. 6 giugno 1973,
n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle
mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve
essere effettuato con applicazione di marche e manchino o
non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo
dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa
puo' essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si
applica alle tasse sulle concessioni governative il cui
termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto
n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade
successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento puo' essere
versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
30. Dall'1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni
governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti
di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a),
del n. 115 della tariffa annessa al citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni e
integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000,
12.000, 11.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni
governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono
elevate a L. 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000
per tassa annuale. La differenza di tassa annuale puo'
essere corrisposta anche con le normali marche di
concessioni governative, da annullarsi a cura del
contribuente.
31. A decorrere dall'1 gennaio 1983 i veicoli e gli
autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe
annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463 per effetto della
loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le
disposizioni del presente comma e dei successivi si
applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed
alla soprattassa istituita con l' art. 8 del D.L. 8 ottobre
1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla
L. 30 novembre 1976, n. 786.
32. Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente
sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per
il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle
Finanze da emanarsi ai sensi dell' art. 18 della L. 21
maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari ,
usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal
pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso
iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli
in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti
veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo
cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi
dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento
delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di
locazione a lungo termine senza conducente dei ciclomotori,
degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori
fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e
degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per
i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati
agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i
periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.
32-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del
veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai
soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova
di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi
iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento
all'estero della residenza.
33. Per quanto concerne la circolazione di prova, la
tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle
autorizzazione di cui all' art. 63 del D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, ed all' art. 16 della L. 11 febbraio 1971, n.
50.
34. Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico,
iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano,
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo
costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e
dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.
35. Agli autocarri, trattori stradali e relativi
rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi
dell'art. 214 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, e' concesso l'esonero dal
pagamento della tassa per il periodo di permanenza
all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi.
L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal
prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile
Club d'Italia a cura dell'interessato, entro trenta giorni
dal rilascio.
36. La perdita del possesso del veicolo o
dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la
indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei
registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno
l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta
successivi a quello in cui e' stata effettuata
l'annotazione.
37. L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal
mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la
disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo. La
cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma
deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto
anzidetto.
38. Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi
successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le
modalita' e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e
si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo
tributo dall' art. 2 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39. A
ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione
tributaria autonoma.
39. Gli uffici che curano la tenuta del pubblico
registro automobilistico e degli altri registri di
immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a
comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie
occorrenti per l'applicazione del tributo e per la
individuazione del proprietario del veicolo o
dell'autoscafo nonche' le relative variazioni.
40. Se il Ministro delle Finanze si avvale della
facolta' prevista dall'art. 4 del T.U. delle leggi sulle
tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio
1953, n. 39 le comunicazioni di cui al precedente comma
devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile
Club d'Italia.
41. Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di
una stessa impresa, che possono essere trainati
alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima
impresa, le tasse possono essere corrisposte
cumulativamente, previa convenzione da stipularsi
annualmente con la competente intendenza di finanza, nella
misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di
cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista
per i rimorchi e i semirimorchi dalla Tariffa F annessa
alla L. 21 maggio 1955, n. 463.
42. Se, nel corso del periodo di tempo in cui e'
efficace la convenzione, intervengono variazioni in meno
nel numero delle motrici, non si procede a rimborsi; se
interviene una maggiorazione nel numero delle stesse
motrici, e' dovuta la tassa nella misura indicata nel comma
precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in
ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per
essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve
essere corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal
periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa.
43. Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la
rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al
commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse
automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a
decorrere dal periodo fisso, immediatamente successivo a
quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e
fino al mese in cui avviene la rivendita.
44. Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo
del pagamento, le imprese interessate devono spedire,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla
Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la
riscossione dei tributi, nel mese successivo ai
quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di
ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad
esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per
ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati
di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la
categoria ed il titolo in base al quale e` avvenuta la
consegna per la rivendita, ed i relativi estremi.
L'inosservanza comporta la cessazione del regime di
interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.
45. Le imprese interessate devono indicare nell'elenco
di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o
radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati
relativi al veicolo od autoscafo, le generalita' e la
residenza dell'acquirente nonche' gli estremi dell'atto di
trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o
incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco
di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire
duecentomila a lire un milione e duecentomila.
46. Le imprese consegnatarie, salvo i casi di
circolazione con targa di prova, decadono dal regime di
interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il
veicolo o l'autoscafo per il quale e' stata richiesta
l'interruzione del pagamento e' posto in circolazione
anteriormente alla rivendita. In tal caso si applica la
pena pecuniaria prevista nel precedete comma.
47. Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si
chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve
essere corrisposto all'amministrazione finanziaria o
all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, un
diritto fisso di lire 3.000.
48. Con decreto del Ministro delle Finanze sono
stabiliti termini e modalita' per il versamento del diritto
fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere
indirizzati gli elenchi di cui sopra.
49.
50. Per la repressione delle violazioni alle norme del
trentunesimo comma e dei commi successivi del presente
articolo si applicano le disposizioni della L. 24 gennaio
1978, n. 27.
51. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il
recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto
dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici
registri e delle relative penalita' si prescrive con il
decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva
essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si
prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle
tasse indebitamente corrisposte.
52. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle Finanze,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinate le modalita' e le procedure semplificate
nonche' stabiliti i termini per consentire, senza
penalita', agli intestatari di veicoli ed autoscafi
iscritti in pubblici registri di richiedere la
cancellazione dagli stessi registri o il loro
aggiornamento.
53. Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei
termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a
richiedere le formalita' suindicate e' punito con la pena
pecuniaria da lire 500.000 a lire un milione, oltre al
pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso
nel quale viene effettuata la formalita'.
54. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non e'
stato effettuato alcun pagamento della tassa di
circolazione per periodi fissi relativi agli anni
successivi al 1977 o e' stato effettuato il pagamento per
uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979,
la cancellazione dai pubblici registri e' effettuata
d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono
state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute
per l'anno 1983.
55. Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi
del precedente comma sono comunque posti in circolazione,
nei confronti del responsabile del ripristino della
circolazione si applica la pena pecuniaria, da lire un
milione a lire sei milioni, oltre il pagamento delle tasse
dovute dal 1 gennaio 1983 e delle altre penalita' previste
dalle vigenti disposizioni.
56. Le cancellazioni effettuate entro il termine
stabilito dal decreto di cui al precedente comma
cinquantaduesimo hanno effetto dal 1 gennaio 1983. Gli
interessati possono proporre opposizione alla cancellazione
d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza
del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e
degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione;
entro lo stesso termine possono altresi' richiedere che non
si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla
quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento
delle tasse automobilistiche dal 1 gennaio 1983, delle
penalita' e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio
1961, n. 29 e successive modificazioni; nello stesso
termine puo' essere presentata istanza di cancellazione di
veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli
elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro
cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma
cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la
istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio
che ha predisposto l'elenco.
57. Il duplicato del disco contrassegno attestante
l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto
all'ufficio o ente cui e' demandata la riscossione del
tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire
tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del
diritto fisso previsto dall' art. 16 del D.P.R. 5 febbraio
1953, n. 39.
58. Sulle tasse di cui al trentunesimo comma e' dovuta
l'addizionale prevista dall' art. 25 della L. 24 luglio
1961, n. 729.
59. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al T.U. delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n.
39 nonche' quelle della L. 16 maggio 1970, n. 281.
60. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data
di entrata in vigore del presente decreto e' stata
corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi
relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del
presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza
di tali periodi fissi.
61. All' art. 6 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27
novembre 1982, n. 873 il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a
quello indicato nel comma precedente il credito di imposta
di cui alla L. 16 dicembre 1977, n. 904 sugli utili
percepiti dalle societa' nonche' dagli enti finanziari
previsti dall' art. 19 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno
1974, n. 216 e' pari al 42,85 per cento dell'ammontare
degli utili concorrenti a formare il loro reddito
imponibile ai fini dell'Irpeg".
62. Con decorrenza dal 1 aprile 1983, nelle
dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'art.
56 del T.U. delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 deve
essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti
nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati.
63. Il Ministro delle Finanze, con decreti da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, puo` disporre che
nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in
sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro
codice ad uso meccanografico a condizione che esista
corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel
sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti
codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.
64. Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due
commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si
applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalita'
di cui al titolo VII capo III, del citato T.U. delle
disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni
previste dall' art. 13, terzo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la
definizione in via breve delle predette violazioni si
applica la disposizione di cui all' art. 39, quarto comma,
della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si
applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima
della registrazione della dichiarazione da parte
dell'ufficio doganale.
65. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, all' art. 6,
lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 sono
aggiunte, in fine, le parole "note di trascrizione,
iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie
dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative
agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed
i termini stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.
Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, puo'
escludere dall'obbligo le note relative ad atti non
indicativi di capacita' contributiva".
66. All' art. 14, primo comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605 le parole "e dagli uffici del registro con le
modalita' indicate nell'art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 634" sono sostituite dalle seguenti: "dagli uffici del
registro con le modalita' indicate nell' art. 73 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 634, e dalle conservatorie dei registri
immobiliari, con le modalita' indicate nell'art. 18 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635".
67. l'art. 10 del D. Lgs. C.P.S. 27 dicembre 1946, n.
469, nel testo modificato dall' art. 13 del D.P.R. 4
febbraio 1955, n. 72, e' sostituito dal seguente:
"La competenza in via amministrativa a pronunciarsi
circa l'ammissione del rimborso dell'imposta generale
sull'entrata nei casi previsti dall' art. 47 del R.D.L. 9
gennaio 1940, n. 2, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 19 giugno 1940, n. 762 e' deferita all'intendenza
di finanza, quando l'importo dell'imposta non superi la
somma di lire cinquanta milioni; al Ministero delle
finanze, negli altri casi".
68. Il termine del 31 dicembre 1982 previsto
dall'articolo unico della L. 30 dicembre 1980, n. 893, e'
prorogato al 31 dicembre 1986. E' fatta comunque salva la
facolta' del Ministro delle Finanze di provvedere, con
decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla
soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle
imposte dirette inclusi nella Tabella A allegata al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 644.
69. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del
presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980
miliardi.
70. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del
presente decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160
miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con
riduzione dello stanziamento iscritto al cap. n. 6820 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi,
con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente
decreto recante misure in materia tributaria.
71. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
72. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.
[Omissis].»
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 17
della citata legge 27 dicembre 1997 n. 449:
«Articolo 17 Disposizioni tributarie in materia di
veicoli
1. - 9. Omissis
10. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione,
l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo
alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati
alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con
separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione
con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante
procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e
riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione
coattiva e' svolta a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Omissis.»
- Si riporta della Tariffa articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641
(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative):
«Tariffa 21
Articolo 21 Apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
Articolo
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse in euro
21
1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di
apparecchiature terminali per il servizio radiomobili
pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;art.
3del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dallalegge 12 luglio 1991, n. 202) : per
ogni mese di utenza:
a) utenze residenziali
5,16
b) utenze affari
12,91
1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di
mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta,
congiuntamente al canone di abbonamento.
2. Le modalita' e i termini versamento all'erario delle
tasse riscosse dal concessionario del servizio sono
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti
sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita
anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori
nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata
dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa
certificazione prodotta al concessionario del servizio
all'atto della stipulazione dell'abbonamento.»
- Si riporta il testo del comma 640 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015):
«640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione
integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma
6-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione periodica, nei casi di
regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:
a) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi,
rispettivamente, all'attivita' di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
base alle dichiarazioni e di controllo formale delle
dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative
presentate per la correzione degli errori e delle omissioni
incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo,
decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni,
limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
b) i termini per l'accertamento di cui agli articoli 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, decorrono dalla presentazione
della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli
elementi oggetto dell'integrazione;
c) i termini di cui all'articolo 76 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti
l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione
spontanea degli errori od omissioni;
d) i termini di cui all'articolo 27 del testo unico di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e
successive modificazioni, concernente le imposte di
successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione
spontanea degli errori od omissioni. »
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602:
«Art. 25 Cartella di pagamento
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento
al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il
versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e'
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a
seguito dell'attivita' di controllo formale prevista
dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio.
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza
dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme
dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo
15-ter.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 19 Indennita' di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito
per un importo che si determina riducendo il suo ammontare
delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota
determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il
diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per
il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli
uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in
base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla
percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute
ovvero rimborsando quelle spettanti.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1
non vi e' stato reddito imponibile l'aliquota media si
calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato
reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile
in alcuno di tali anni si applica l'aliquota stabilita
dall'articolo 12 per il primo scaglione di reddito.
1 ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
pari a lire 120 mila (61,97 euro) per ciascun anno; per i
periodi inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a
mese.
Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore
a quello ordinario previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla
durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per
il loro ammontare complessivo al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata
agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di
lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto,
sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000
(309,87 euro) per ciascun anno preso a base di
commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita'
convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la
riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge
per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e'
maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto,
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 per il
numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
L'ammontare netto delle indennita' alla cui formazione
concorrono contributi previdenziali posti a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa
detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennita' corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il
diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo
previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e
assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297 il
trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura
superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per
ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si
tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennita'
equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle
altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva.
4-bis.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 c.c. e
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionale al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle
indennita' e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro.»
- Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 104 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 104 Proroga della validita' dei documenti di
riconoscimento
1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di
riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma
1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da
amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020
e' prorogata al 31 dicembre 2020. La validita' ai fini
dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata
nel documento.»
 
Art. 158
Cumulabilita' della sospensione dei termini processuali e della
sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con
adesione

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
citata legge 27 luglio 2000, n. 212:
«Art. 1 Principi generali
1. Omissis
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 83 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dall'articolo 221 della presente legge:
«Articolo 83 Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria
e militare
1. Omissis
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto
sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la
fase delle indagini preliminari, per l'adozione di
provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi
del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le
impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove
il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e'
differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine
in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi'
sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi
alle Commissioni tributarie e il termine di cui
all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9
marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il
decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice
penale.
Omissis.»
 
Art. 159
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del
modello 730

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficolta' che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 34 del
citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
«Art. 34 Attivita'
1. - 3. Omissis
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonche' dei redditi
indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo
testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32, svolgono
le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3
assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i
livelli di servizio anche in relazione agli esiti
dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di
misurazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 51-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 51-bis Ampliamento dell'assistenza fiscale
1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli
articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g),
con esclusione delle indennita' percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un
sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio,
possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la
scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto
per mille, con le modalita' indicate dall'articolo 13,
comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri
soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi
delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma
1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza
fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento
utilizzando i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno
antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna
la delega di versamento compilata al contribuente che
effettua il pagamento con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la
dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono
eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del
risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma
1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013,
esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile
finale a credito. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le
modalita' applicative delle disposizioni recate dal
presente comma.»
 
Art. 160
Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati
nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e' prorogato al 31 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 157.
Gli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 sono riportati nei riferimenti
normativi all'art. 38.
- Si riporta il testo del comma 14-quater dell'articolo
13 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011
n. 214:
«Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria
1. - 14-ter.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
Omissis.»
 
Art. 161

Proroga del pagamento dei diritti doganali

1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficolta' di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
3. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 78 e 79
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale):
«Art. 78 Pagamenti periodici di diritti doganali
L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a coloro
che effettuano con carattere di continuita' operazioni
doganali per ottenere la libera disponibilita' della merce
senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i
quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito
conto di debito.
Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo
di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non
puo' comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della
dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni
effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore;
il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80,
deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni
lavorativi.
La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla
prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta
congrua dal ricevitore della dogana.
L'Amministrazione puo' in qualsiasi momento, quando
sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo
soddisfacimento del debito, revocare la concessione del
pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro
cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il
suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea
dall'amministrazione stessa.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto
con i Ministri per il tesoro e per le poste e le
telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari
disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento
dei diritti doganali ed accessori relativi a pacchi
postali.»
«Art. 79 Pagamento differito di diritti doganali
1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta
dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali
per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo'
autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per
il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita'
interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i
primi trenta.
2. La concessione del pagamento differito, sia per i
primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e'
accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e
dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi
dell'articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi
momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita'
del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la
concessione del pagamento differito; in tal caso
l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della
revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore
garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
4. L'agevolazione del pagamento differito comporta
l'obbligo della corresponsione degli interessi, con
esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito
semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla
base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a
tre mesi.»
- Il testo del comma 2 dell'articolo 61 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 127.
- Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 112.
 
Art. 162

Rateizzazione del debito di accisa

1. All'art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «che si trovi in» sono aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»;
b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»;
c) l'ultimo periodo e' soppresso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 3
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 Accertamento, liquidazione e pagamento
1. - 4. Omissis
4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti
energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in
documentate e riscontrabili condizioni oggettive e
temporanee di difficolta' economica puo' presentare
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza
fissata per il pagamento delle accise, istanza di
rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni
in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta
scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere
presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo
di altre due scadenze di pagamento successive a quella di
cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori
istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento
dell'importo gia' sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia
adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro
il termine di quindici giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento,
autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante
versamento in rate mensili in un numero modulato in
funzione del completo versamento del debito di imposta
entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui
prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del
medesimo anno. Sulle somme per le quali e' autorizzata la
rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura
stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile,
maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una
sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza
dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale
pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e
all'indennita' di mora di cui al comma 4, nonche' della
sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise.
La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in
cui si verifichino errori di limitata entita' nel
versamento delle rate.»
 
Art. 163

Proroga in materia di tabacchi

1. Ferma restando la necessita' di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 39-bis, 39-ter,
39-terdecies, 62-quater e 62-quinquies del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 39-bis Oggetto dell'imposizione
1. I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per
tabacchi lavorati si intendono:
a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare.
e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione.
2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi'
definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono
essere e se, tenuto conto delle loro proprieta' e delle
normali attese dei consumatori, sono esclusivamente
destinati ad essere fumati tali e quali:
1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di
tabacco naturale;
2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di
tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore
tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente
interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma
escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti,
aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non
inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui
circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza
non e' inferiore a 34 millimetri.
b) sono considerati sigarette:
1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e
che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a)
del presente comma;
2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice
manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per
sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette.
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo
frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo'
essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al
minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono
essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i
residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della
lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti
del tabacco.
d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in
polvere o in grani specialmente preparato per essere
fiutato, ma non fumato;
e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco
presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in
tavolette, condizionato per la vendita al minuto e
specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.
e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza
combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono
essere consumati senza processo di combustione.
3. E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per
arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai
numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25 per
cento in peso delle particelle di tabacco abbia una
lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.
4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla
lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.
5.»
«Art. 39-ter Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati
1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti
costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma
che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo
39-bis, comma 2, lettera a).
2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo
i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da
sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri
criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2,
rispettivamente lettere b) e c).
2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo
39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione
senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente
da sostanze solide diverse dal tabacco.
3. In deroga ai commi 2 e 2-bis, i prodotti che non
contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati
quando hanno una funzione esclusivamente medica.
4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da
masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze
diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri
di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente
lettere d) ed e).»
«Art. 39 terdecies Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione
1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni
degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai
fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai
prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al venticinque per cento dell'accisa
gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con
riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo
convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo
39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale
determinata sulla base di apposite procedure tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio
necessario per il consumo di un campione composto dalle
cinque marche di sigarette piu' vendute, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei
contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti
senza combustione, il dispositivo specificamente previsto
per il consumo, fornito dal produttore. Con il
provvedimento di cui al comma 2 e' altresi' indicato
l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente
comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata,
per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima
dell'immissione in consumo, la denominazione e gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.»
«Art. 62 quater Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo
1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
dieci per cento e al cinque per cento dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono
stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione
dell'istanza ai fini dell' autorizzazione di cui al comma
2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al
pubblico dei prodotti di cui al comma 1-bis, nonche' le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3,
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il
31 marzo 2018, sono stabiliti, per gli esercizi di
vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i
requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per
l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti
criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di
vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei
dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di
ricambio; b) effettiva capacita' di garantire il rispetto
del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione
tra i canali di approvvigionamento. Nelle more
dell'adozione del decreto previsto al primo periodo, agli
esercizi di cui al presente comma e' consentita la
prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell' autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con
riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente
articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo il
meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.»
«Art. 62 quinquies Imposta di consumo sui prodotti
accessori ai tabacchi da fumo
1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i
filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono
assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro
0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata
alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e'
legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita
tabella di commercializzazione, secondo le modalita'
previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al
pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di
cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o
fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del
produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei
prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita'
previste dall'articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita' di
presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento
dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di
commercializzazione previste per ciascuna delle categorie
di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e
amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta.
6. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri
dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita'
alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso,
attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al
comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonche'
dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e
dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in
quanto applicabili.»
 
Art. 163 bis
Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022»;
b) dopo le parole: «dogane interne» e' inserita la seguente: «anche»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli
1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di
consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni
lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei
rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attivita'
di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane
interne anche in relazione all'emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le
risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto
milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia
stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Omissis.»
 
Art. 164

Valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «degli enti territoriali nonche' da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e di altri enti pubblici ovvero di societa' interamente partecipate dai predetti enti»;
b) le parole «ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti soggetti»
2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel rispetto delle finalita' del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere piu' celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, puo' procedere alla dismissione unitaria di piu' immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta e' stabilito con decreto del Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.».
2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, il comma 17-bis e' sostituito dal seguente:
«17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unita' immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti».
3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«In considerazione della specificita' degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse puo' essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile." Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 33 del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare
1. - 3. Omissis
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte di regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e di altri enti pubblici ovvero di
societa' interamente partecipate dai predetti enti, oggetto
di preventiva comunicazione da parte di ciascuno di detti
soggetti alla societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, e'
riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare
pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni
in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte
del valore e' corrisposta in denaro.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 306 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 306 Dismissione degli alloggi di servizio del
Ministero della difesa
1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del
Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate
all'interno di basi, impianti, installazioni militari o
posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano
le disposizioni del presente articolo.
2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro
della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
definisce con proprio decreto il piano di gestione del
patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione
dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione
degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu'
ritenuti utili nel quadro delle esigenze
dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di
locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il
piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio,
ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge
superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono
mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di
altro alloggio di certificata abitabilita'. Con il
regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di
alienazione, nonche' il riconoscimento, in favore del
conduttore non proprietario di altra abitazione nella
provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della
piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto
e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione
da parte del conduttore, le modalita' della vendita
all'asta con diritto di preferenza in favore del personale
militare e civile del Ministero della difesa. I proventi
derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio
alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi
alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli
esistenti.
3. Al fine della realizzazione del programma
pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della
difesa provvede all'alienazione della proprieta',
dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu'
ritenuti utili nel quadro delle esigenze
dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila,
compresi in interi stabili da alienare in blocco, con
diritto di prelazione all'acquisto della piena proprieta'
ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il
conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza
per il personale militare e civile del Ministero della
difesa, con prezzo di vendita determinato d'intesa con
l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25
per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del
reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori
di handicap tra i componenti di tale nucleo e
dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione
e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori
delle unita' immobiliari e del coniuge superstite, alle
condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare,
non superiore a quello determinato con il decreto
ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti
familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del
canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base
agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono
rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data
di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della difesa.
3-bis. Al fine di accelerare il programma pluriennale
di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non piu'
utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante
un incremento percentuale degli immobili alienati, il
prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato
d'intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, e'
ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con
offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura
del 33 per cento. Di tale riduzione e' data evidenza nella
comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di
prelazione dell'alloggio posto in vendita.
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione
di cui al comma 3, il Ministero della difesa puo'
avvalersi, tramite la Direzione dei lavori e del demanio
del Segretariato generale della difesa, dell'attivita' di
tecnici dell'Agenzia del demanio.
4-bis. Al fine di semplificare le procedure di
alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del
Ministero della Difesa, sottoposto al controllo preventivo
di legittimita' della Corte dei conti, sono definiti i
contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e
clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti
di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa
o notarile, tra l'Amministrazione della Difesa e gli
acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal
momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla
correttezza e sulla efficacia della gestione.
5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui
al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio
individuati per essere destinati a procedure di dismissione
in virtu' di previgenti disposizioni normative, restano
nella disponibilita' del Ministero della difesa per
l'utilizzo o per l'alienazione.
5-bis. Nel rispetto delle finalita' del programma
pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di
rendere piu' celeri le procedure di alienazione degli
alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in
caso di gare deserte, puo' procedere alla dismissione
unitaria di piu' immobili liberi inseriti in un unico
fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la
procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307,
comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta e'
stabilito con decreto del Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa sulla base del valore dei singoli
alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di
cui al presente comma sono effettuate senza il
riconoscimento del diritto di preferenza per il personale
militare e civile del Ministero della difesa di cui al
comma 3.»
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 3-ter
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare),
come modificato dalla presente legge:
«Articolo 3-ter Processo di valorizzazione degli
immobili pubblici
1. - 12. Omissis
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il
riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea
alle finalita' di difesa dello Stato e' consentito, previa
intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per
quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della
concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis. In
considerazione della specificita' degli immobili militari,
le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono
assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad
evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni,
e per le stesse puo' essere riconosciuta, nei suddetti
limiti temporali, la costituzione di un diritto di
superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del
codice civile. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle
volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e
possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di
urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma
prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune,
per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10
per cento del canone relativo. Il concessionario, ove
richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei
luoghi al termine del periodo di concessione o di
locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la
concessione dell'immobile possono essere concordati con
l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere
di riqualificazione degli immobili per consentire parziali
usi pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il
rilascio delle licenze di esercizio delle attivita'
previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni
amministrative ovvero alla scadenza del termine di durata
del diritto di superficie.»
 
Art. 165

Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n.806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane in conformita' a quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di emergenza-ELA), in conformita' agli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
6. Nel presente capo I per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n.1024/2013 del 15 ottobre 2013.
7. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 7. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle finalita' di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la Direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio):
«Art. 18 Sostegno finanziario pubblico straordinario
1. Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una
banca non e' considerata in dissesto o a rischio di
dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una
grave perturbazione dell'economia e preservare la
stabilita' finanziaria, il sostegno finanziario pubblico
straordinario viene concesso:
a) in una delle seguenti forme:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti
di liquidita' forniti dalla banca centrale alle condizioni
da essa applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova
emissione;
iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di
strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che
non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento
della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in
una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2,
lettere a), b), c), d) o e), ne' ricorrono i presupposti
per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II;
b) nonche' a condizione che il sostegno finanziario
pubblico straordinario:
i) sia erogato previa approvazione ai sensi della
disciplina sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla
lettera a), punti i) e ii), sia riservato a banche con
patrimonio netto positivo;
ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea, in
misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e
iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha
registrato o verosimilmente registrera' nel prossimo
futuro.
2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la
sottoscrizione e' effettuata unicamente per far fronte a
carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di
stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o
del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle
verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi
esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o
da autorita' nazionali.»
- Si riporta il testo del paragrafo 4 dell'articolo 18
del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi
e di talune imprese di investimento nel quadro del
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione
unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010:
«Art. 18 Procedura di risoluzione
1. - 3. Omissis
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'entita' e'
considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o
piu' delle situazioni seguenti:
a) l'entita' viola, o vi sono elementi oggettivi a
sostegno della convinzione che nel prossimo futuro
violera', i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione
in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione
da parte della BCE, compreso il fatto - ma non solo - che
ha subito o rischia di subire perdite tali da privarla
dell'intero patrimonio o di un importo significativo
dell'intero patrimonio;
b) le attivita' dell'entita' sono, o vi sono elementi
oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo
futuro saranno, inferiori alle passivita';
c) l'entita' non e', o vi sono elementi oggettivi a
sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non
sara', in grado di pagare i propri debiti o altre
passivita' in scadenza;
d) l'entita' necessita di un sostegno finanziario
pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per
rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno
Stato membro e preservare la stabilita' finanziaria, il
sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza
in una delle forme seguenti:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti
di liquidita' forniti da banche centrali alle condizioni da
esse applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova
emissione; o
iii) un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di
strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non
conferiscono un vantaggio all'entita', qualora nel momento
in cui viene concesso il sostegno pubblico non si
verifichino ne' le circostanze di cui al presente
paragrafo, lettere a), b) e c), ne' le circostanze di cui
all'articolo 21, paragrafo 1.
In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d),
punti i), ii) e iii), le misure di garanzia o misure
equivalenti ivi contemplate sono limitate alle entita'
solventi e sono subordinate all'approvazione finale
nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato
dell'Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e
temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle
conseguenze della grave perturbazione e non sono utilizzate
per compensare le perdite che l'entita' ha accusato o
rischia di accusare nel prossimo futuro.
Le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera
d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per
far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove
di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM, nelle
verifiche della qualita' delle attivita' o in esercizi
analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o da autorita'
nazionali, se del caso, confermate dall'autorita'
competente.
Se presenta una proposta legislativa a norma
dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE,
la Commissione presenta, se del caso, una proposta
legislativa che modifica analogamente il presente
regolamento.
Omissis.»
- Il regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15
ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea
compiti specifici in merito alle politiche in materia di
vigilanza prudenziale degli enti creditizi e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 287 del 29
ottobre 2013.
 
Art. 166

Condizioni

1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1, e' effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorita' competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte prove di stress a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorita' bancaria europea verifiche della qualita' degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell'Autorita' competente riguarda altresi' l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorita' competente.
2. La garanzia di cui all'articolo 165 puo' essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidita', a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidita' nel contesto della crisi finanziaria.
3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 e' pubblicato nella GUUE del 27 giugno 2013 n. L
176.
 
Art. 167
Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15, a eccezione degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.

Riferimenti normativi

- Il Capo I (Garanzia dello Stato su passivita' di
nuova emissione) del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.
237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2017, n. 15 (Disposizioni urgenti per la tutela del
risparmio nel settore creditizio) comprende gli articoli da
1 a 12 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
23 dicembre 2016.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, comma 3,
del citato decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2017, n. 15:
«Art. 3 Limiti
1. L'ammontare delle garanzie concesse e' limitato a
quanto strettamente necessario per ripristinare la
capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle
banche beneficiarie.
2. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo
delle operazioni di cui al presente articolo non puo'
eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.»
«Art. 4 Condizioni
1. - 2. Omissis
3. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere
concessa anche a favore di una banca in risoluzione o di un
ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015,
n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidita'
garantito dallo Stato puo' essere fornito prima della
positiva decisione della Commissione europea sulla notifica
individuale.
Omissis.»
 
Art. 168

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (di seguito, il «Testo unico bancario») dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 80 Provvedimento
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la
liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche
quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria
ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se
ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del
decreto legislativo [di recepimento della direttiva
2014/59/UE] ma non quelli indicati nell'articolo 20, comma
2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con il
medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta
della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari
liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85.
4. Il decreto del Ministro del tesoro e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le
funzioni degli organi amministrativi, di controllo e
assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono
fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1,
e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali
diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme
della presente sezione; per quanto non espressamente
previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni
della legge fallimentare.»
 
Art. 169

Sostegno pubblico

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo 168, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, «l'Acquirente») di attivita' e passivita', di azienda, rami d'azienda nonche' di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, «il Compendio Ceduto») della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:
a) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
b) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato e' gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.
2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attivita' per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, non ancora dedotto ne' trasformato in credito d'imposta;
c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 puo' essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non e' produttivo di interessi. Puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ovvero puo' essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalita' di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico e' pari al fair value delle garanzie stesse.
5. Il sostegno pubblico puo' essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo puo' essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo e' istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il predetto fondo puo' altresi' essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da accertarsi con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, e' autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 84 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 136-bis.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. - 3. Omissis
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi
d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di pari importo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1067 e 1068
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni di
cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti
reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del
modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite
per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5
dell'International financial reporting standard (IFRS) 9,
iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili
dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle
societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo
d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante
90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta
successivi.
1068. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti
di cui al comma 1067 del presente articolo relativi ai
crediti verso la clientela sono deducibili dalla base
imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il
restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi
d'imposta successivi.»
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.

- Si riporta il testo degli articoli 43-bis e 43-ter
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602:
«Art. 43-bis Cessione dei crediti d'imposta
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle
cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione
dei redditi. Il cessionario non puo` cedere il credito
oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma
dell' articolo 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che
cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle
disposizioni dell' articolo 43 , il cessionario risponde in
solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme
indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano
notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o
il centro di servizio procedono al recupero delle somme
stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato
all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche'
al concessionario del servizio della riscossione presso il
quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78
commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.»
«Art. 43-ter Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo
Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti
dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti
appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o
in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso
gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440.
Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che
l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario
e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi
del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto
decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136
del 2015.
Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
43-bis.»
- Si riporta il testo degli articoli 55, 56 e 57 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27:
«Art. 55 Misure di sostegno finanziario alle imprese
1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e' sostituito dal seguente:
"Art. 44-bis.- (Cessione di crediti)
1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il
31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti
di debitori inadempienti a norma del comma 5, puo'
trasformare in credito d'imposta le attivita' per imposte
anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali
non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile
ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo
del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto ne'
fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.
Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si
applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1
dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della
trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al
presente comma possono essere considerati per un ammontare
massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei
crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti
ceduti possono essere considerati per un valore nominale
massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo
conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre
2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di
controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e
dalle societa' controllate, anche indirettamente, dallo
stesso soggetto. Le attivita' per imposte anticipate
riferibili ai componenti sopra indicati possono essere
trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in
bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene
alla data di efficacia della cessione dei crediti. A
decorrere dalla data di efficacia della cessione dei
crediti, per il cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi
imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, relative alle attivita'
per imposte anticipate complessivamente trasformabili in
credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito
d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al
reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai
sensi del presente articolo.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione
non sono produttivi di interessi. Essi possono essere
utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto
previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti
d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e
non concorrono alla formazione del reddito di impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
3. La trasformazione delle attivita' per imposte
anticipate in crediti d'imposta e' condizionata
all'esercizio, da parte della societa' cedente,
dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
L'opzione, se non gia' esercitata, deve essere esercitata
entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui
ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia
a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha
effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato
articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016,
nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono
compresi anche le attivita' per imposte anticipate
trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente
articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti dalla
trasformazione delle predette attivita' per imposte
anticipate.
4. Il presente articolo non si applica a societa' per
le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il
rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di
insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha
inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per
oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle cessioni di crediti tra societa' che sono
tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e alle societa'
controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto".
«Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
e' formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di
grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali
danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come
definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
- in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di
banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati
alla concessione di credito in Italia - delle seguenti
misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla
data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di
pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati,
sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora
utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati,
unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna
formalita', fino al 30 settembre 2020 alle medesime
condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al 30
settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei
canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente
agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo
modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata
della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di aver subito in via temporanea carenze di liquidita'
quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2
le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla
data di pubblicazione del presente decreto, classificate
come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per
Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore
con indicazione dell'importo massimo garantito, le
operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di
un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori
utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto
all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del
presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi
del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate
dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o
dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30
settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma
2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza
preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto
originario nonche' con riferimento a finanziamenti
agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che
entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali
integrazioni alle modalita' operative.
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui
al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo
gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente
previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi
delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei
canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione
ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del
rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo
garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta
dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei
diciotto mesi successivi al termine delle misure di
sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in
relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato
pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale
e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del
comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o piu'
rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del
comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori
possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a),
b) e c) corredata da una stima della perdita finale a
carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,
lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi
presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle
rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre
2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi
accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede a liquidare in favore del
soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla
Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento
della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al
comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia
puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle
procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo
dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia
provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai
soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in
conformita' all'autorizzazione della Commissione europea
prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»

«Art. 57 Supporto alla liquidita' delle imprese colpite
dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di
garanzia
1. Al fine di supportare la liquidita' delle imprese
colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le
esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
anche nella forma di garanzie di prima perdita su
portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che
concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese
che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa
della citata emergenza, operanti in settori individuati con
decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente
articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo
di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla
garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata
in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un
massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, e'
a prima domanda, orientata a parametri di mercato,
esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la
normativa di riferimento dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti criteri, modalita' e condizioni
per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la
relativa procedura di escussione e sono individuati i
settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1,
assicurando comunque complementarieta' con il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una
dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
E' autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito
conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo puo'
essere affidata a societa' a capitale interamente pubblico
ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102. La dotazione del fondo, sul
quale sono versate le commissioni che la Cassa depositi e
prestiti paga per l'accesso alla garanzia, puo' essere
incrementata anche mediante versamento di contributi da
parte delle amministrazioni statali e degli enti
territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
 
Art. 170

Cessione del compendio

1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:
a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;
b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
c) l'offerente e' autorizzato a svolgere l'attivita' bancaria e le altre attivita' svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;
d) il Compendio Ceduto non comprende le passivita' indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180;
e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.
2. La Banca d'Italia attesta che:
a) la cessione non e' attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico e' necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilita' di effettuare interventi ai sensi dell'articolo 96-bis del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto piu' conveniente, in conformita' al quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditivita' a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.
3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parita' concorrenziale e assicurare la redditivita' dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 23 Nozione di controllo
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste,
anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa',
nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di
clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto
il potere di esercitare l'attivita' di direzione e
coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi,
ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero
dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle
deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli
2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli
legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti
delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 52 del
citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180:
«Art. 52 Trattamento degli azionisti e dei creditori
1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo
determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo l'ordine di
seguito indicato:
a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite
quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione
II:
i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni,
anche non computate nel capitale regolamentare, nonche'
dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale
primario di classe 1, con conseguente estinzione dei
relativi diritti amministrativi e patrimoniali;
ii) il valore nominale degli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata
nel capitale regolamentare;
iii) il valore nominale degli elementi di classe 2,
anche per la parte non computata nel capitale
regolamentare;
iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi
dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli
elementi di classe 2;
v) il valore nominale delle restanti passivita'
ammissibili;
b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di
perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
nel capitale primario di classe 1;
c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli
elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte,
in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i
debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono
convertiti in azioni computabili nel capitale primario di
classe 1;
e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le
restanti passivita' ammissibili sono convertite in azioni
computabili nel capitale primario di classe 1.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 90, comma 2, e
96-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385:
«Art. 90 Liquidazione dell''attivo
1. Omissis
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono cedere attivita' e passivita', l'azienda,
rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni
per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o
l'intervento di questi e' insufficiente, al fine di
favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione
puo' avere ad oggetto passivita' anche solo per una quota
di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto
della parita' di trattamento dei creditori e del loro
ordine di priorita'.» e dopo le parole: «risultanti dallo
stato passivo» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto
dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi
dell'articolo 87. La cessione puo' avvenire in qualsiasi
stadio della procedura, anche prima del deposito dello
stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole
passivita' risultanti dallo stato passivo. Si applicano le
disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il
cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti
previsti dal comma 7 del medesimo articolo.
Omissis.»
«Art. 96-bis Interventi
1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:
a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro
succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le
loro succursali extracomunitarie;
b) delle succursali italiane delle banche
extracomunitarie aderenti;
c) delle succursali italiane delle banche comunitarie
aderenti.
1-bis. I sistemi di garanzia:
a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita'
indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei
casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche
italiane e delle succursali italiane di banche
extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie
operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a
un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se
e' intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza;
b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione
delle banche italiane e delle succursali italiane di banche
extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti
dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in
operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende,
rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in
blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se il costo
dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo
quanto ragionevolmente prevedibile in base alle
informazioni disponibili al momento dell'intervento,
dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi;
d) se previsto dallo statuto, possono effettuare
interventi nei confronti di banche italiane e succursali
italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato
di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180.
1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce
modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma
1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:
a) gli impegni che la banca beneficiaria
dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri
presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare
l'accesso dei depositanti ai depositi;
b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla
banca ai sensi della lettera a) ;
c) il costo dell'intervento, che non supera il costo
che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile,
dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi
previsti dalla legge o dallo statuto.
1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera
d), puo' essere effettuato, se la Banca d'Italia ha
accertato che:
a) non e' stata avviata un'azione di risoluzione ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne
sussistono le condizioni; e
b) la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di
versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo
96.2, comma 3.
1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha
effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera
d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se
necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse
pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:
a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a
meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui
all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso
livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure
b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a
meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo
96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello
stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessita'
di effettuare il rimborso di depositi protetti.
1-sexies. Finche' il livello-obiettivo di cui
all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso
livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non e'
raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono
riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.
 
Art. 171

Concessione del sostegno

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformita' a quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di piu' offerte quella che, tenuto conto dell'obiettivo di cui all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, puo' disporre le misure di sostegno.
2. Il decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita' e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente puo' avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente alla cessione del compendio.
3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito e' pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell'economia e delle finanze e' commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte anticipate.
4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non e' disciplinata dal Regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 111 e 111-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 111 Ordine di distribuzione delle somme
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).»
«Art 111-bis Disciplina dei crediti prededucibili
I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non
contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti
durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei
soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo
ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il
procedimento di cui all'articolo 26.
[Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di
verificazione dello stato passivo ovvero dopo l'udienza
alla quale essa sia stata differita, si provvede
all'accertamento ai sensi del secondo comma dell'articolo
101.]
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e'
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari
di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal
comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato [se
l'importo e' superiore a euro 25.000,00; l'importo puo'
essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro
della giustizia in base agli indici ISTAT sul costo della
vita].
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.»
- Il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20
gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra
imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.
L 24 del 29 gennaio 2004.
La legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.
 
Art. 172

Altre disposizioni

1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessioni di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.49.
3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169 non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.
5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attivita' e passivita' escluse dalla stessa e le relative passivita'.

Riferimenti normativi

- Il citato decreto del Presidente della Repubblica del
26 ottobre 1972, n. 633 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972, n. 292.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49:
«Art. 15 Regime fiscale della cessione di diritti,
attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione
a un ente-ponte
1. La cessione di diritti, attivita' e passivita' di un
ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui
all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce
realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta
sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte sono
valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali
riconosciuti in capo all'ente cedente.
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione
l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto
a risoluzione in ordine ai diritti, attivita' o passivita'
oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione
dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a
risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora
dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e
nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento
dell'avviamento e di altre attivita' immateriali esercitate
dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui
all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione
sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.»
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Articolo 33 Rilevanza della fusione o della scissione
ai fini della reiterazione
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui
attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e'
solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva
escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore
dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle
sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili
obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei
quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso di conferimento di azienda.»
 
Art. 173

Relazioni alla Commissione europea

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.
 
Art. 174

Disposizioni di attuazione

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze puo' emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o piu' decreti.
 
Art. 175

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 175 bis
Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo
risparmiatori

1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la societa' di cui al primo periodo, puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalita' di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle entrate e' svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo le parole: «nonche' i loro» e' inserita la seguente: «coniugi,».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 501-bis e 505
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dalla presente legge:
«501-bis. Le attivita' di supporto per l'espletamento
delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma
501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative
alle predette attivita' sono a carico delle risorse
finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
di 12,5 milioni di euro. La Commissione tecnica di cui al
comma 501, attraverso la societa' di cui al primo periodo,
puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i
riscontri necessari per verificare la sussistenza del
requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato
nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle
informazioni risultanti dalle banche di dati detenute
dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto
e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza
del requisito relativo al patrimonio mobiliare di
proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le
modalita' di effettuazione dei controlli e le misure di
sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
della raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia
delle entrate e' svolta nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.»
«505. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni
del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui
al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli
incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e
degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli
organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e
revisione interna; membro del collegio sindacale;
consigliere delegato; direttore generale e vice direttore
generale, nonche' i loro coniugi, parenti ed affini di
primo e di secondo grado.»
 
Art. 176

Tax credit vacanze

1. Per il periodo d'imposta 2020 e' riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, e' attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito e' di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e' indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 e' fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 e' rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facolta' di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche' a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalita' applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159 e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
105-ter.
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 140.
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 34 della citata legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
 
Art. 177
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore
turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 738 a 783
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160:
«738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti
i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la
regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di
cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di
immobili. Il possesso dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti
definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano con attribuzione di rendita catastale,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche'
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario
dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e
non concesso in locazione dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita'
immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita'
effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
pubblica utilita'. Si applica l'articolo 36, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole di
cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita'
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune,
su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel
proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri
stabiliti dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto
in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non
coltivato.
742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con
riferimento agli immobili la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune
stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il
comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto
reale di godimento quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso
di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio
dell'anno cui l'imposta si riferisce.
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori
di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero
il titolare del diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto
passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa
familiare a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al
genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di
aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto
passivo e' il locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di
piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo
immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione
tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto
degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni
singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione
delle esenzioni o agevolazioni.
744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per
cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal
valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d)
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni
di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti
dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
dalla data di utilizzo.
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento
della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3
dell'articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e'
determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le
aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e
f), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base
imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e'
considerata fabbricabile, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque
utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non
coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 135.
747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei
seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita'
o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico
abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di
cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,
non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione
in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui
alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori.
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo'
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento.
749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'
pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla
fino all'azzeramento.
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I
comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio
2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti
dall'IMU.
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari
allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e'
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione
principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a
753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento.
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli
immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i
comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale,
da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767,
possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima
dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per
cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per
i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino
all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli
anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di
cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita'
di variazione in aumento.
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi
da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle
fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere
comunque adottato.
757. In ogni caso, anche se non si intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai
commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse
del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che
forma parte integrante della delibera stessa. La delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli
effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
del prospetto delle aliquote.
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come
di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla
previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo- pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.
141 del 18 giugno 1993.
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa
Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di
cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200.
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.
761. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei
giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per
intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa
in capo all'acquirente e l'imposta del mese del
trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in
cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del
cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il
versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in
corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. In sede di prima applicazione
dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla
meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base
delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di
cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno.
763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di
cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate di
cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento
dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno
precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno
e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a
conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve
essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a
quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle
aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al
comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre
dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759,
lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con
eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei
confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di
importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta
complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per
l'anno 2019.
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle
aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute
nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto
stabilito nel prospetto.
765. Il versamento del tributo e' effettuato
esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241
del 1997, in quanto compatibili, nonche' attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalita'
previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le
modalita' attuative del periodo precedente relativamente
all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il
medesimo decreto sono determinate le modalita' per
assicurare la fruibilita' immediata delle risorse e dei
relativi dati di gettito con le stesse informazioni
desumibili dagli altri strumenti di versamento e
l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi
inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta'
comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al
fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello
Stato.
766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che
si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti
e i termini di operativita' dell'applicazione informatica
resa disponibile ai contribuenti sul Portale del
federalismo fiscale per la fruibilita' degli elementi
informativi utili alla determinazione e al versamento
dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle
informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre
amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalita'
disciplinate nello stesso decreto.
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti
diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo
69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento
dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per
le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117,
numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via
autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga
costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve
essere effettuato dall'amministratore del condominio per
conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il
curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al
versamento della tassa dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili.
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui
al comma 759, lettera g), devono presentare la
dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via
telematica secondo le modalita' approvate con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme
le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle
more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello
di dichiarazione di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In
ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al
comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751,
terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di
dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle
norme.
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono
presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere
presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano
ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2014.
771. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere
sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e
successivi ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'IMU
relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo
e' versato a cura della struttura di gestione di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e
riversamento diretto da parte della struttura stessa,
secondo modalita' stabilite mediante provvedimento
dell'Agenzia delle entrate.
772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni. La medesima imposta e' indeducibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della
provincia autonoma di Trento, istituita con la legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla
deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si
applica nella misura del 60 per cento per i periodi
d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al
31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
774. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
775. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario, si applica
la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta
oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il
comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta
salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto
dei principi stabiliti dalla normativa statale.
776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a
169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
777. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del
tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio
regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti,
per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata
per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo
l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato
gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente
non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari.
778. Il comune designa il funzionario responsabile
dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio
di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all'imposta stessa.
779.
780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad
eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il
comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e
la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che
disciplinano la TARI. Sono altresi' abrogate le
disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla
presente legge.
781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti
ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato
il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
782. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo
1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche'
dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle
disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.
783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'
comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia
di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI
derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano
altresi' fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in
materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale e
sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato
decreto-legge n. 201 del 2011.»
 
Art. 178

Fondo turismo

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo e' finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da societa' di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attivita' turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalita' di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.208, e di altri soggetti privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Il corrispettivo al soggetto gestore e' riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000euro per l'anno 2020.
3. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 826 dell'articolo 1
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«826. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la
qualifica di istituto nazionale di promozione, come
definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento
(UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto
nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della
Commissione, del 22 luglio 2015.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
La delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 3 recante
«FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020: PIANO STRALCIO
"CULTURA E SVILUPPO" (L. 190/2014, ART. 1, C. 703, L. d) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 Agosto
2016.
La delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 100 recante
«FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. INTEGRAZIONE PIANO
STRALCIO "CULTURA E TURISMO" (ARTICOLO 1, COMMA 703,
LETTERA D) DELLA LEGGE N. 190/2014» e' pubblicata nella
G.U. n. 91 del 19 Aprile 2018.
La delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 10 recante
«FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020. PIANO OPERATIVO
"CULTURA E TURISMO". ASSEGNAZIONE DI RISORSE e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 28 febbraio 2018.
 
Art. 179

Promozione turistica in Italia

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito il «Fondo per la promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalita' di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, che altresi' designa il Presidente.»;
b) al comma 6, il terzo periodo e' soppresso.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n.83 del 2014,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n.83 del 2014, come modificato dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 Trasformazione di ENIT in ente pubblico
economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.
1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica,
di migliorare la promozione dell'immagine unitaria
dell'offerta turistica nazionale e favorirne la
commercializzazione, anche in occasione della Presidenza
italiana del semestre europeo e di EXPO 2015,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di
promozione del turismo, interviene per individuare,
organizzare, promuovere e commercializzare i servizi
turistici, e culturali e per favorire la
commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e
artigianali in Italia e all'estero, con particolare
riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella
piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il
potenziamento del portale «Italia.it», anche al fine di
realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo
virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali
digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e
privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la
fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e
degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare,
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne
costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di
amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La
sua attivita' e' disciplinata dalle norme di diritto
privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali
ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 160;37, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le
attivita' riferite a mercati esteri e le forme di
collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono
regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari
esteri.
4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente
trasformato e al fine di accelerare il processo di
trasformazione, l'attivita' di ENIT prosegue nel regime
giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di
amministrazione sono svolte da un commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, entro il 30
giugno 2014.
5. Il presidente dell'ENIT e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo. Il Consiglio di
amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro
nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, con funzioni di amministratore delegato,
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da
tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e da due supplenti, nominati
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, che altresi' designa il
Presidente.
6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente
nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2 e prevede,
tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la
finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e,
in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi
competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi
direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto
consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento,
indennita' o rimborso di spese. Lo statuto provvede alla
disciplina delle funzioni e delle competenze degli
organismi sopra indicati e della loro durata, nonche'
dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT puo'
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con
adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da
stipularsi tra il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente
dell'ENIT, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT,
nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei
termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali e
regionali da accordare all'ENIT stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
f -bis) le procedure e gli strumenti idonei a
monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web,
nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta
turistica nazionale.
8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi
del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla
individuazione nello statuto dello specifico settore di
contrattazione collettiva, il contratto collettivo di
lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di
cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta
un piano di riorganizzazione del personale, individuando,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, sulla
base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi
compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di
migliorare la digitalizzazione del settore turistico e
delle attivita' promo-commerciali, la dotazione organica
dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo,
nonche' le unita' di personale in servizio presso ENIT e
Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come
trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano,
inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite
soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il
personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT
assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente
articolo puo' optare per la permanenza presso quest'ultimo
oppure per il passaggio al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o ad altra pubblica
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri-
Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT
l'elenco del personale interessato alla mobilita' e del
personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT
stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al
comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso
le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione,
nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni
destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative
risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione
del personale presso le amministrazioni interessate con
inquadramento sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al
personale trasferito, che mantiene l'inquadramento
previdenziale di provenienza, si applica il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei contratti collettivi vigenti
dell'amministrazione di destinazione.
10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e successive modificazioni, e' abrogato.
Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma
4 pone in liquidazione la societa' Promuovi Italia S.p.A.
secondo le disposizioni del Codice Civile. Il liquidatore
della societa' Promuovi Italia S.p.a. puo' stipulare
accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia -
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano il trasferimento
presso queste ultime di unita' di personale non assegnate
all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo,
anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione
di servizi in essere alla data di messa in liquidazione
della societa' Promuovi Italia S.p.a.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla
liquidazione della societa' Promuovi Italia S.p.A. sono
esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per
l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
 
Art. 180
Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di
soggiorno e altre disposizioni in materia

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonche' del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter.Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonche'» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo'
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono
individuati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo
le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per l'omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale
versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di
soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.»
- Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. - 15-ter. Omissis
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della
citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66
per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 4
del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi
1. - 5-bis. Omissis
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per
cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Omissis.»
 
Art. 181

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.
1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il decreto e' comunque adottato.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.
4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia' riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalita' stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attivita'.
4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facolta' di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 il decreto medesimo e' comunque adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
«Art. 5 Tipologia degli esercizi.
1. Anche ai fini della determinazione del numero delle
autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i
pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti
in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di
pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'articolo 6, puo' temporaneamente
ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell' articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte
puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169 e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'articolo 3.»
- Si riporta il testo del comma 3-quater dell'articolo
4 del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020
n. 8:
«Art. 4 Proroga di termini in materia economica e
finanziaria
1. - 3-ter. Omissis
3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto
l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il
medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il
diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Omissis.»
- Il Capo II (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei
comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale) comprende gli articoli
da 38 a 57 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 9 dicembre 1993.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante
«Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 recante «Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-Legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 30 settembre 2010. Supplemento Ordinario n. 227.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 recante «Disciplina dell'imposta di bollo» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre
1972.
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 146 del
citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) La rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto
di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c),
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»
«Art. 146 Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in
base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma
1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero su
richiesta della regione interessata dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b) c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica [diventa efficace
decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed] e' trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380:
«Art. 6 - Attivita' edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche'
delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza
alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola;
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di
avvio lavori all'amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli
elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2.
3.
4.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui
all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire
e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a
segnalazione certificata di inzio-attivita' in alternativa
al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.
c)
7

- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 16
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno):
«Art. 16 Selezione tra diversi candidati
1. - 4. Omissis
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano al commercio su aree pubbliche di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.»
 
Art. 182

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le universita' e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.
1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,n.145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attivita' mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.
2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita' turistica, in considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attivita', mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:
a) della classificazione relativa alla territorialita' delle attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e degli indicatori di densita' turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densita' turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle citta' d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).
3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021»;
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. 12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita', purche' le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso del-l'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 682 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«682. Le concessioni disciplinate dal comma 1
dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di anni
quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni
adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano
lo strumento per individuare le migliori procedure da
adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle
coste italiane affidate in concessione, quali risorse
turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione
e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni
subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi
calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma
682, vigenti alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonche'
quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di
una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31
dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel
rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo e'
avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo,
le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677
rappresentano lo strumento per individuare le migliori
procedure da adottare per ogni singola gestione del bene
demaniale.
684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per
finalita' residenziali e abitative, gia' oggetto di proroga
ai sensi deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n.
125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
685. Quale misura straordinaria di tutela delle
attivita' turistiche che hanno subito danni conseguenti
agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e
novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del
Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, e' sospeso,
quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese
balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione
del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque
anni.
686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di
politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione,
aldecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e'
aggiunta la seguente:
« f-bis) alle attivita' del commercio al dettaglio
sulle aree pubbliche »;
b) all'articolo 16, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui
all'articolo27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114»;
c) l'articolo 70 e' abrogato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del codice della
navigazione:
«Art. 49 Devoluzione delle opere non amovibili
Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di
concessione, quando venga a cessare la concessione, le
opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale,
restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o
rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di
ordinarne la demolizione con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo'
provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.»
- Si riporta il testo dell'articolo 88-bis del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 88-bis Rimborso di titoli di viaggio, di
soggiorno e di pacchetti turistici
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del
codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della
prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto
aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o
terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di
pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata
disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
da parte dell'autorita' sanitaria competente, in attuazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di
quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di
un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree
interessate dal contagio, come individuate dai decreti
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di
efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID- 19
per i quali e' disposta la quarantena con sorveglianza
attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria
competente ovvero il ricovero presso le strutture
sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o
viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal
contagio come individuate dai decreti adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di
efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione
a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a
manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e
a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche
di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche
se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati,
sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in attuazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia
dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o
acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia,
aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o
vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della
situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o
alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti
turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al
medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il
titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il
contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui
alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante
la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni,
iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni
decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1,
lettere da a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso
o della procedura selettiva, della manifestazione,
dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma
1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di
cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al
rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio
e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di
pari importo da utilizzare entro diciotto mesi
dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di
cui al comma 1, il diritto di recesso puo' essere
esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva
all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere
eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle
autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri, a
causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali
casi il vettore ne da' tempestiva comunicazione
all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede
al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di
viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato
l'attivita', in tutto o in parte, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente
un servizio sostitutivo di qualita' equivalente, superiore
o inferiore con restituzione della differenza di prezzo,
oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti,
possono emettere un voucher, da utilizzare entro diciotto
mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso
spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai
sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso
dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei
periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva,
di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID- 19 nelle aree interessate dal contagio come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli
Stati dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o
l'arrivo in ragione della situazione emergenziale
epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore,
in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi
4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
con restituzione della differenza di prezzo oppure puo'
procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche
per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da
utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione, di
importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo
41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena
ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di
servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data
prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono
esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b),
del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i
soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto
turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia
impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
comunque quando l'esecuzione del contratto e' impedita, in
tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale
emergenza dalle autorita' nazionali, internazionali o di
Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa
al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita'
equivalente o superiore o inferiore con restituzione della
differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o,
altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro
diciotto mesi dalla sua emissione, di importo pari al
rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e'
corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti i
rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e
comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di
inizio del viaggio.
8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di
istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto
previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al
diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del
pacchetto di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato
dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher
di pari importo in favore del proprio contraente, da
utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione. In deroga
all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o
emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher
dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della
somma versata, senza emissione di voucher, quando il
viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola
dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonche'
per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno
delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei
programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti
agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti
salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i
rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli
istituti scolastici committenti con gli organizzatori
aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con
ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti
possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi,
iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche
comunque denominate, anche riguardo alle classi di
studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la
struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo
versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il
pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher
di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi
dall'emissione.
10. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o
il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati
acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di
viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga
alle condizioni pattuite.
11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per
tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente
articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30
settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31
luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero
e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti
dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa
degli effetti derivanti dallo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia'
ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari
importo emesso entro quattordici giorni dalla data di
esercizio del recesso e valido per diciotto mesi
dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso
esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna
forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da
un altro operatore appartenente allo stesso gruppo
societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione
di servizi successiva al termine di validita', purche' le
relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine di cui al primo periodo.
12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a
diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica
anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto
mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne'
impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente
articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla
scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente
ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in
relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di
cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici
mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro quattordici
giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per
l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai
sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le
modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui
al presente comma sono definiti con regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro
per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del
turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del
presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo
2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17
della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del
regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008.»
 
Art. 183

Misure per il settore della cultura

1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente «I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale»;
b) al comma 2, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis.Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020-di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 e' ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e' erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, sono stabilite le modalita' per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonche', in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalita' per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo puo' adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu' decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge 14 novembre 2016, n.220, nonche', mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di «Capitale italiana della cultura», in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, e' conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n.15, sono premesse le seguenti parole: «A eccezione dell'anno 2020,».
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n.106, dopo le parole: «di distribuzione» sono aggiunte le seguenti: «, dei complessi strumentali, delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti».
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto» sono sostituite delle seguenti: «e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente «2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata»;
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019,n.160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190 milioni».
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 89 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 89 Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo
1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del
cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di
contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte
corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione
complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui
145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di
euro per gli interventi in conto capitale.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori,
interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi'
dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo
126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a
rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le
somme gia' assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21
marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione delle
disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 101 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 101 Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi
della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le
aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie,
inventaria e conserva documenti originali di interesse
storico e ne assicura la consultazione per finalita' di
studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.»
La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104
del 4 maggio 1985.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo):
«Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la
trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema
di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al
cinema.
1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ridetermina, con le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15
novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per
la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo
spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono
conto dell'importanza culturale della produzione svolta,
dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del
pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli
organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce,
inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura
di esercizio a fronte di attivita' gia' svolte e
rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n.
589, e' abrogato.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 60.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 13
della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema
e dell'audiovisivo):
«Art. 13 Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo
1. - 4. Omissis
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando che l'importo complessivo
per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
cento del Fondo medesimo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata
legge 14 novembre 2016, n. 220:
«Art. 21 Disposizioni comuni in materia di crediti
d'imposta
1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione
sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo
indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5.
Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle
risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le
diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale
riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita',
anche in corso d'anno.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata
dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del
Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito
medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal
beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
La cessione del credito non pregiudica i poteri delle
competenti amministrazioni relativi al controllo delle
dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il
credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito
sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
che le somme corrispondenti all'importo dei crediti
eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto
Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e
iniziative nel settore della cultura, con particolare
riguardo al cinema e all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per
ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste
nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi
stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le
aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere
ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie
tipologie di sala cinematografica, la base di
commisurazione del beneficio, con la specificazione dei
riferimenti temporali, nonche' le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le
condizioni e la procedura per la richiesta e il
riconoscimento del credito, prevedendo modalita' atte a
garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite
massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei
crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove
inutilizzate e nell'importo definito con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.»
La sezione II (Incentivi fiscali) del Capo III
(Finanziamento e fiscalita' - Sezione I Finalita' e
strumenti) della citata legge 14 novembre 2016, n. 220
comprende gli articoli da 15 a 22 ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016.
La sezione III (Contributi automatici) comprende gli
articoli da 23 a 25, la sezione IV (Contributi selettivi)
comprende l'articolo 26 e la sezione V (Attivita' di
promozione cinematografica e audiovisiva) comprende
l'articolo 27 del Capo III della citata legge 14 novembre
2016, n. 220 ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
277 del 26 novembre 2016.
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 28, comma 1,
della citata legge 14 novembre 2016, n. 220:
«Art. 13 Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della
missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del
Ministero, e' istituito il Fondo per lo sviluppo degli
investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito
denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato
al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni
II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei
seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma «Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando che l'importo complessivo
per i contributidi cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.»
«Art. 28 Piano straordinario per il potenziamento del
circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Al fine di consentire una piu' diffusa e omogenea
distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio
nazionale e' costituita un'apposita sezione del Fondo per
il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20
milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo
perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o
locazioni finanziarie, finalizzati:
a)alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o
dismesse, con particolare riguardo alle sale
cinematografiche presenti nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e con priorita' per le sale
dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b)alla realizzazione di nuove sale, anche mediante
acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i
servizi connessi;
c)alla trasformazione delle sale o multisale esistenti
in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero
degli schermi;
d)alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale; all'installazione, alla
ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature,
arredi e servizi complementari alle sale.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3-quater dell'articolo
7 del citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106:
«Art. 7 Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali
e altre misure urgenti per il patrimonio e le attivita'
culturali
1. - 3-ter. Omissis
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e
attivita' di valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale italiano, anche
attraverso forme di confronto e di competizione tra le
diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita del
turismo e dei relativi investimenti,lo Stato, le Regioni e
i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di
cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto
forma di investimento territoriale integrato ai sensi
dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
il "Programma Italia 2019", volto a valorizzareil
patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle
citta' a «Capitale europea della cultura 2019». Il
«Programma Italia 2019» individua, secondo principi di
trasparenza e pubblicita', anche tramite portale web, per
ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura
finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse
previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo
2014-2020ed e' approvato con il decreto ministeriale di cui
al quarto periodo del presente comma. I programmi di
ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti nei
dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito
accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di
appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, con il quale sono individuate
altresi' le risorse necessarie per la sua realizzazione.
Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, adottato previa intesa
in sede di Conferenza unificata, e' redatto l'elenco
ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo
precedente.Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente
il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una
citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di
selezione definita con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del
percorso di individuazione della citta' italiana «Capitale
europea della cultura 2019».I progetti presentati dalla
citta' designata «Capitale italiana della cultura» al fine
di incrementare la fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2020.A tal fine il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo propone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica i
programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo,
nel limite delle risorse disponibili a legislazione
vigente.In ogni caso, gli investimenti connessi alla
realizzazione dei progetti presentati dalla citta'
designata «Capitale italiana della cultura», finanziati a
valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilita' interno degli enti pubblici territoriali.Il
titolo di "Capitale italiana della cultura" e' conferito,
con le medesime modalita' di cui al presente comma, anche
per l'anno 2021 e per i successivi.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 della
legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la
promozione e il sostegno della lettura), come modificato
dalla presente legge:
«1. Al fine di favorire progetti, iniziative e
attivita' per la promozione della lettura, il Consiglio dei
ministri assegna annualmente ad una citta' italiana il
titolo di «Capitale italiana del libro». A eccezione
dell'anno 2020, Il titolo e' conferito all'esito di
un'apposita selezione, svolta secondo modalita' definite,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei
progetti presentati dalle citta' che si candidano al titolo
di «Capitale italiana del libro». I progetti della citta'
assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di
spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il
titolo di «Capitale italiana del libro» e' conferito a
partire dall'anno 2020.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 1 ART-BONUS-Credito di imposta per favorire
le erogazioni liberali a sostegno della cultura
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli
istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri
di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali,
dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse
culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di
produzione teatrale e di danza, nonche' dei circuiti di
distribuzione, dei complessi strumentali, delle societa'
concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli
viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il
restauro e il potenziamento di quelle esistenti o di enti o
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate.
Omissis.»
- Il testo del comma 826 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 178.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 della
citata legge 13 febbraio 2020, n. 15:
«Art. 6 Misure per il contrasto della poverta'
educativa e culturale
1. OmissisVai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
2. La Carta della cultura di cui al comma 1 e' una
carta elettronica di importo nominale pari a euro 100,
utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio,
nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali,
muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della
Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito
il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da
integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei
commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i requisiti per
l'assegnazione della Carta e le modalita' di rilascio e di
utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo
di cui al periodo precedente.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 88 Rimborso di titoli di acquisto di
biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della
cultura
1. A seguito dell'adozione delle misure di cui
all'articolo 2, comma l, lettere b) e d), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e
comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza
da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione
dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di
accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi
quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di
ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, o dalla diversa data della comunicazione
dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione,
apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore
dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da
quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di
acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso
o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo
del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi
dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal
presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti,
alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede
immediatamente al rimborso con restituzione della somma
versata.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
3. (abrogato)»
- Si riporta il testo del comma 357 dell'articolo 1
dalla citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di
permesso di soggiorno in corso di validita', i quali
compiono diciotto anni di eta' nel 2020, e' assegnata,
nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel
rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro
per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per
acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti
a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata,
prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a
musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie,
aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere
i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 184

Fondo per la cultura

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del fondo.
2. La dotazione del fondo puo' essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo puo' consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettivita' al finanziamento della cultura.
3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 puo' svolgere, anche tramite societa' partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonche' le relative attivita' di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.
4. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della citta' di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto «Padova Urbs Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento» e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il Titolo II (Delle persone giuridiche) del libro
primo (Delle persone e della famiglia) del codice civile
comprende gli articoli da 11 a 42-bis.
- Il testo del comma 826 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 178.
- Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 178.
- Il riferimento alle delibere CIPE n. 3 del 2016, n.
100 del 2017 e n. 10 del 2018 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 178.
 
Art. 185

Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione e' indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entita' dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresi' indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.
2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari.
4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.
5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2010, n. 100 (Disposizioni urgenti in
materia di spettacolo e attivita' culturali):
«Art. 7 Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli
obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e
garantire il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti
esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo
14 del codice civile, e' costituito dagli artisti
interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi
nazionali, e dalle associazioni di artisti interpreti
esecutori che siano in grado di annoverare come propri
iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori
professionisti il nuovo Istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente
personalita' giuridica di diritto privato, disciplinata,
per quanto non espressamente previsto dalla presente
disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di
attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo IMAIE
riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
un ruolo consultivo.
2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati
trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai
sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare,
il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti
interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli
articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e
180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della
legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina
l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti
ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti
attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della
legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e' trasferito,
dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in
liquidazione. Limitatamente a tale fine si applica
l'articolo 2112 del codice civile.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la
pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per
millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli
aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la
indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si
riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha
versato lo stesso.
3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la
residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto
devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni
dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.»
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 5
della legge 5 febbraio 1992, n. 93 (Norme a favore delle
imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private
senza scopo di lucro):
«Art. 5 Diritti degli artisti interpreti o esecutori
1. - 2. Omissis
3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE
comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da
essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresi'
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco
dei nominativi degli aventi diritto.
4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi
causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad
essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto
delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla
pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante
«Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato
interno» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo
2017, n. 72.

- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 47 Disciplina relativa al nuovo Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori di cui
all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,
n. 100
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2010, n. 100, le parole da: «Il nuovo IMAIE opera
sotto la vigilanza» a «un componente ciascuno del
collegio.» sono soppresse.
2. (abrogato)
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2010, n. 100, le parole: «Al termine della procedura
di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale
residuo attivo ed i crediti maturati.» sono soppresse.»
 
Art. 185 bis

Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- La legge 27 settembre 2007, n. 167 recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO)» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 186

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del citato
decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione
1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori
autonomi e agli enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il
cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione
nell'anno precedente, e' attribuito un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore
incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90
per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese
e start up innovative, nel limite massimo complessivo di
spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta
e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa istanza diretta al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i criteri
di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
con particolare riguardo agli investimenti che danno
accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui
al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta
di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del
75 per cento del valore incrementale degli investimenti
effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi
del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applica il regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni
per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5,
comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al
31 ottobre.
1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per
cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni
caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea
richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60
milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il
beneficio e' concesso nel limite di 40 milioni di euro per
gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali
quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20
milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo
Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di
euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta
si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica
di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e'
presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30
settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo
2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al
presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 32,5
milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per favorire la realizzazione di progetti
innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di
comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti
informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso
delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con
decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese
editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura
degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che
costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del
2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto
dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,
n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al
credito d'imposta. Le risorse destinate al riconoscimento
del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si
provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono
concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del
2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo
destinata agli interventi di competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1,
una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota
di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta
esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui
al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre
2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di
informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
 
Art. 187

Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, puo' applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 74 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633:
«Art. 74 Disposizioni relative a particolari settori
1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e
secondo l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
Monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio
industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica
nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria.
L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
8, delle norme di esecuzione annesse al D.Lgs. 17 aprile
1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e
successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per
le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi
inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili
visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano
prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano
commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano
tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica
il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo
della presente lettera c) si applica anche se i giornali
quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a
beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo
indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del
bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del
prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si
applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I
soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle
disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
applicano, per le cessioni di prodotti editoriali,
l'imposta in relazione al numero delle copie vendute,
secondo le modalita' previste dalla predetta legge. [Non si
considerano supporti integrativi o altri beni quelli che,
integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e
periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso
funzionalmente connessi e tale connessione risulti da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15 presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;]
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di
codici di accesso, per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal
titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,
se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente
praticato per la vendita al pubblico in relazione alla
quantita' di traffico telefonico messo a disposizione
tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si
applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla
vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel
territorio dello Stato tramite proprie stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, loro
rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma
dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai
sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla
vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per
tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei
soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, anche successive alla prima cessione, i
cedenti rilasciano un documento in cui devono essere
indicate anche la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima
indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale
supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che
realizza o commercializza gli stessi;
e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di
sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente
l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione
dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico
di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici
urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai
parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di
intermediazione con rappresentanza ad esse relative,
nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;
e-bis)
Omissis.»
 
Art. 188

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n.350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198. Per le predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 24 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n.1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 182, 183, 184, 185 e
186 dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 2003, n.
350:
«Art. 4 Finanziamento agli investimenti
Commi 1. - 181. Omissis
182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare
dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso
in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi
dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori
con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra
vendita o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto
di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti
editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono
inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per
cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita,
cioe' non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o
per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle
fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo
gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento
della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe'
quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi
contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo
e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per
corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle
vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti
elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da
indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio,
cioe' finalizzate all'acquisizione di contributi, di
offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad
eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza
fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente
per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri
organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo
Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una
pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti
integrativi o altri beni diversi da quelli definiti
nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime
speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma
non limita il diritto al rimborso ad altro titolo
spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo
di imposta successivo.
185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto
della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al
comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e'
stata effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto
o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in
materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche'
le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Omissis.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 dicembre 2004, n. 318 recante «Regolamento concernente
le modalita' di riconoscimento del credito di imposta, di
cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge
24 dicembre 2003, n. 350» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 gennaio 2005, n. 6.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, commi 1 e
2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina
del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della
disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale):
«Art. 1 Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei
principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in
materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo
dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione
dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e
di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili
nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici
anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera
b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall'articolo 10, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e
della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.»
«Art. 2 - Deleghe al Governo per la ridefinizione della
disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva
locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed
efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della
disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici, la previsione di misure per il
sostegno agli investimenti delle imprese editrici e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale,
l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di
progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da
imprese di nuova costituzione, nonche' la previsione di
misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di
riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi,
parziale ridefinizione della platea dei beneficiari,
ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in
ambito commerciale, esercitano unicamente un'attivita'
informativa autonoma e indipendente, di carattere generale,
costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le
stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla
concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese
editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia
interamente detenuto da tali enti;
3) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, come imprese editrici di
quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in
misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti
senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilita' di
definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di
accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi
stessi:
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici
espressione delle minoranze linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per
non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri
tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su
supporti informatici, in misura proporzionale alla
diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione
che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo
137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici
italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o
editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
c) esclusione dai contributi:
1) degli organi di informazione dei partiti, dei
movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici
a carattere tecnico, aziendale, professionale o
scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e
periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o
partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai
contributi:
1) riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione
dell'impresa editrice e di edizione della testata;
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal
rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di
lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le
organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori
dell'informazione e delle telecomunicazioni e le
associazioni dei relativi datori di lavoro,
comparativamente piu' rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale
della testata per la quale si richiede il contributo, anche
eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
4) obbligo per l'impresa di dare evidenza,
nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli
ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a
contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva
dell'immagine e del corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del
contributo:
1) graduazione del contributo in funzione del numero di
copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento
delle copie distribuite per la vendita per le testate
locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la
vendita per le testate nazionali, prevedendo piu' scaglioni
cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi
di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla
trasformazione digitale dell'offerta e del modello
imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento
delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri
di calcolo specifici per le testate telematiche che
producano contenuti informativi originali, tenendo conto
del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei
contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a
tempo indeterminato di lavoratori di eta' inferiore a 35
anni, nonche' per l'attivazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del
personale;
4) previsione di una riduzione per le imprese che
superano, nei confronti del proprio personale, dei propri
collaboratori e amministratori, il limite massimo
retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
5) previsione di limiti massimi al contributo
erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del
contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque
nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di
erogazione dei contributi diretti quanto piu' possibile
omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese
destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento
amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno
dell'editoria, anche con riferimento agli apporti
istruttori demandati ad autorita' ed enti esterni alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello
snellimento dell'istruttoria e della possibilita' di
erogare i contributi con una tempistica piu' efficace per
le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in
innovazione digitale dinamica e multimediale, anche
attraverso la previsione di modalita' volte a favorire
investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate,
comuni a piu' imprese editrici, autonome e indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi
presentati da imprese editrici di nuova costituzione,
mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva
liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali,
favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni,
mitigando gli effetti negativi di breve termine,
assicurando agli operatori parita' di condizioni, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18
giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale
possibilita' di fornitura adeguata alle esigenze
dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni
arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di
vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante
l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi
imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi
per l'esercizio dell'attivita', nonche' di una disciplina
della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali
volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle
forniture, senza il loro condizionamento a servizi o
prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime
di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti
di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la
possibilita' di ampliare l'assortimento e l'intermediazione
di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le
fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e
delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di
salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito
erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di
vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di
nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria
dell'informatizzazione delle strutture, al fine di
connettere i punti di vendita e di costituire una nuova
rete integrata capillare nel territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici,
previsione che escluda la discriminazione on line/off line
in materia di prodotti editoriali vendibili nonche' la
limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia
di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e
modalita' di pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonche'
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali, riconoscendo un particolare
beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media
dimensione e alle start up innovative.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante
«Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio
2017, n. 123.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere", di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori):
«Art. 1 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi
fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate,
tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e
"cartiere"
1. - 5. Omissis
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici
tributo appositamente istituiti.
Omissis.»
 
Art. 189

Bonus una tantum edicole

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attivita' durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, e' riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
2. Il contributo e' concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che e' corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il testo dell'articolo 1 della citata legge 26
ottobre 2016, n. 198 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 188.
 
Art. 190

Credito d'imposta per i servizi digitali

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettivita'. Il credito d'imposta e' riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.
3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
4. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

Per il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 26.
- Si riporta il testo dell'articolo 109 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 109 Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa [testo post riforma del 2004]
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3 ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3 quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
[6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli
interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 96
che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.]
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'articolo 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.»
- Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 119.
- Si riporta il testo dell'articolo 2409-bis del codice
civile:
«Art. 2409-bis Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti sulla societa' e'
esercitata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale iscritti nell'apposito
registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge
26 ottobre 2016, n. 198 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 188.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 188.
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 26.
- Il testo del comma 6 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 188.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 188.
 
Art. 191
Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi
diretti per l'editoria

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualita' 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarita' previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 11,
del citato decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70:
«Art. 2 Beneficiari dei contributi all'editoria
1. Possono essere destinatarie dei contributi
all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di:
a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e
periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui
capitale e' detenuto in misura maggioritaria da
cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro,
limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di
entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di
quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente
detenuto da tali enti;
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici
espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano
periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che
editano periodici in materia di tutela del consumatore,
iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice
del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici
italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e
diffusi prevalentemente all'estero.
Omissis.»
«Art. 11 Erogazione del contributo
1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e' stabilita la quota destinata agli
aventi titolo ai contributi all'editoria di cui al capo II.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli
aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto
proporzionale.
2. Il contributo all'editoria e' erogato in due rate
annuali. La prima rata, da versare entro il 30 maggio
successivo alla presentazione della domanda, consiste
nell'anticipo di una somma pari al 50 per cento del
contributo erogato nell'anno precedente e, comunque, nei
limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La
prima rata non e' corrisposta se inferiore a 2.500 euro. La
seconda rata e' versata, a saldo, entro il termine di
conclusione del procedimento indicato all'articolo 12.
3. La rata di anticipo e' erogata previo accertamento
del possesso dei requisiti sulla base dei documenti
istruttori indicati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10. Il pagamento
della rata e' subordinato alla verifica della regolarita'
contributiva previdenziale nonche' a quella di non
inadempimento ai sensi dell'articolo 48-bisdel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
regolarita' previdenziale si intende soddisfatta anche nel
caso di ricorso giurisdizionale pendente in materia di
contributi previdenziali ovvero nel caso in cui le imprese
editrici hanno ottenuto una rateizzazione del pagamento dei
contributi ed hanno regolarmente versato le rate scadute.
4. Qualora l'impresa editrice non produca la
documentazione richiesta ovvero in caso di documentazione
incompleta, la stessa non puo' beneficiare della rata di
anticipo e il contributo e' liquidato in un'unica soluzione
entro il termine di conclusione del procedimento ove
l'istruttoria abbia dato esito positivo.
5. Le imprese editrici che presentano per la prima
volta domanda di contributo possono beneficiare del
pagamento della rata di anticipo a decorrere
dall'annualita' successiva a quella in cui percepiscono il
primo contributo.
6. La rata a saldo e' versata subordinatamente
all'esito positivo dell'istruttoria, all'accertamento,
all'atto del pagamento, della regolarita' dell'impresa nel
versamento dei contributi previdenziali e alla verifica di
cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Se l'impresa che ha beneficiato dell'anticipo non
risulta in possesso di tutti i requisiti previsti per
l'ammissione al contributo, l'impresa e' tenuta alla
restituzione di quanto versato a titolo di anticipo.
L'amministrazione puo' anche procedere al recupero di tali
somme mediante compensazione con eventuali crediti vantati
dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima.»
 
Art. 192
Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo
16-quinquies del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 quinquies Disposizioni in materia
previdenziale
1. Omissis
2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), nell'esercizio
dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione
ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, misure di
riforma del proprio regime previdenziale volte al
riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva
dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano
in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive,
finalizzate ad assicurare la sostenibilita'
economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2020, l'INPGI trasmette
ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale,
redatto in conformita' a quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del
1994, che tenga conto degli effetti derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del
presente comma, e sino alla medesima data e' sospesa, con
riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI,
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4
dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del
1994. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la
sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo
periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione
generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla
necessita' di tutelare la posizione previdenziale dei
lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare
la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il
Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri
ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalita'
di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e per
evitare effetti negativi in termini di saldo netto da
finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti
assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la
necessita' di invarianza del gettito contributivo e degli
oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche
amministrazioni allo scopo di garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono
accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i
seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163
milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per
l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175
milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187
milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto
periodo del presente comma si provvede a valere sui minori
oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti
dal presente decreto.»
 
Art. 193
Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione
in deroga

1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 22 e' accreditata presso l'INPGI. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.

Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 22 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 60.
 
Art. 194

Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019,n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 11
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 Proroga di termini in materia di competenza
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
1. - 2-bis. Omissis
2-ter. Nelle more della revisione organica della
normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, a prorogare fino
al 31 dicembre 2021 la durata dei contratti per l'acquisto
di servizi giornalistici e informativi stipulati con le
agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n.
237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Omissis.»
 
Art. 195

Fondo per emergenze relative alle emittenti locali

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, e' stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo e' erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalita' di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146.
2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
2017, n. 146 recante «Regolamento concernente i criteri di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di
erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti
televisive e radiofoniche locali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2017, n. 239.
 
Art. 195 bis

Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, puo' ordinare ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 della direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione:
«Art. 8 Sanzioni e mezzi di ricorso
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi
di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli
obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano
tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle
sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le
sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e
dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a
garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano
stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo
territorio possano intentare un'azione per danni e/o
chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il
sequestro del materiale all'origine della violazione,
nonche' delle attrezzature, prodotti o componenti di cui
all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei
diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei
confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati
da terzi per violare un diritto d'autore o diritti
connessi.»
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 9 della
direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di
proprieta' intellettuale:
«Art. 3 Obbligo generale
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure
e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto
dei diritti di proprieta' intellettuale di cui alla
presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di
ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o
costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi
ingiustificati.
2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono
effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in
modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio
legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.»
«Art. 9 Misure provvisorie e cautelari
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Gli Stati membri assicurano che le competenti
autorita' giudiziarie possano, su richiesta dell'attore:
a) emettere nei confronti del presunto autore della
violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire
qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta'
intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e,
imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria
suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla
legislazione nazionale, il proseguimento di asserite
violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla
costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il
risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria
puo' inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro
un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi
per violare un diritto di proprieta' intellettuale;
ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono
utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un
diritto connesso sono contemplate dalla direttiva
2001/29/CE;
b) disporre il sequestro o la consegna dei prodotti
sospettati di pregiudicare un diritto di proprieta'
intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione
nei circuiti commerciali.
2. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale
gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa
faccia valere l'esistenza di circostanze atte a
pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorita'
giudiziaria competente possa disporre il sequestro
conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore
della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari
e di altri averi. A tal fine la competente autorita' puo'
disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie,
finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle
pertinenti informazioni.
3. L'autorita' giudiziaria ha facolta', con riguardo
alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, di richiedere
all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova
ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un
sufficiente grado di certezza che il medesimo e' il
titolare del diritto e che una violazione di tale diritto e
in atto o imminente.
4. Gli Stati membri assicurano che le misure di cui ai
paragrafi 1 e 2 possano, ove opportuno, essere adottate
inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo
potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del
diritto. In tal caso le parti ne vengono informate, senza
indugio, al piu' tardi dopo l'esecuzione delle misure.
Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel
corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso,
allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo
la notificazione delle misure, se queste vadano modificate,
revocate o confermate.
5. Gli Stati membri assicurano che le misure
provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o
cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del
convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito
dinanzi all'autorita' giudiziaria competente entro un
periodo ragionevole che sara' determinato dall'autorita'
giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione
dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale
determinazione, entro un periodo che non deve superare 20
giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi
rappresentino un periodo piu' lungo.
6. Le competenti autorita' giudiziarie possono
subordinare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla
costituzione da parte del richiedente di una cauzione
adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad
assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal
convenuto, quale previsto al paragrafo 7.
7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o
decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o
qualora successivamente si constati che non vi e' stata
violazione o minaccia di violazione di un diritto di
proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria ha la
facolta' di ordinare all'attore, su richiesta del
convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato
risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure
in questione.»
- Si riporta il testo del comma 31 dell'articolo 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi della telecomunicazione e radiotelevisivo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1
1. - 30. Omissis
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini
impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni
di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
comma sono irrogate dall'Autorita'.
Omissis.»
 
Art. 195 ter

Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416

1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n.416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.
In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo' autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 5
agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 Cessazione di testata giornalistica
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di
un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata
comunicazione al servizio dell'editoria e alle
rappresentanze sindacali aziendali.
Nel caso di cessazione della pubblicazione di un
giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di
proprieta' dell'editore, la cooperativa o il consorzio
costituiti a norma del comma 1 o 2 del successivo art. 6,
se intendono acquistare la testata stessa, devono
comunicare l'offerta all'editore e al servizio
dell'editoria entro trenta giorni dalla comunicazione di
cui al comma precedente.
Qualora entro il medesimo termine all'editore
pervengano altre offerte di acquisto a condizioni piu'
vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro
cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai
rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di
cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il
consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria
offerta, su questa prevalgono quelle piu' vantaggiose,
purche` il contratto definitivo sia stipulato entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente,
la testatae' ceduta alla cooperativa o al consorzio. In
difetto di accordo, il prezzo di venditae' determinato da
un collegio arbitrale composto da due membri designati
dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o,
in difetto, nominato dal presidente del tribunale
competente per territorio.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento
dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle
imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli
effetti del primo comma.
In caso di fallimento dell'editore, al fine di
garantire la continuita' delle pubblicazioni e
dell'attivita' dell'impresa per la sua migliore
liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo'
autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei
creditori e previa acquisizione di una perizia
sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la
cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un
contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un
periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano
le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6,
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione
riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui
testata sia di proprieta' di un soggetto diverso
dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al comma
2, hanno facolta' di subentrare nel contratto di cessione
in uso della testata alle stesse condizioni gia' praticate
con il precedente editore.
Nel caso di sospensione della pubblicazione del
giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in
cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani
di ristrutturazione, il Garante, su istanza della
cooperativa o del consorzio di cui al precedente comma 2,
provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo
termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore
non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la
cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata
secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in
cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel
caso in cui l'editore non sia proprietario della testata,
la cooperativa o il consorzio hanno facolta' di subentrare
nel contratto di cessione in uso della testata medesima,
alle stesse condizioni gia' praticate con l'editore che ha
sospeso le pubblicazioni.
Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei
precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui
all'art. 6 hanno facolta' di avvalersi degli immobili e
degli impianti adibiti alla testata alle medesime
condizioni contrattuali gia' praticate con il precedente
editore.
Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non e'
regolato da contratto o se questo scade prima di un anno
dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla
cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la
durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di
accordo tra le parti,e' determinato da un collegio
arbitrale composto nei modi di cui al comma 4.»
 
Art. 196

Interventi a favore delle imprese ferroviarie

1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno2020.
2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
3. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario e' autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente e' dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:
a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;
b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.
4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, e' destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione
della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione):
«Art. 17 Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei servizi
1. - 3. Omissis
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 del
presente articolo o all'articolo 18, i canoni per il
pacchetto minimo di accesso e per l'accesso
all'infrastruttura di collegamento agli impianti di
servizio sono stabiliti al costo direttamente legato alla
prestazione del servizio ferroviario sulla base di quanto
disposto al comma 1 e tenuto conto delle modalita' di
calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui
all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il gestore
dell'infrastruttura puo' decidere di adeguarsi gradualmente
a tali modalita' durante un periodo non superiore a quattro
anni dall'entrata in vigore di detto atto di esecuzione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata "Autorita'", la quale
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
31 maggio 2012. La sede dell'Autorita' e' individuata in un
immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino,
laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31
dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai
servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle
competenze delle regioni e degli enti locali di cui al
titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere
dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo
2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla
medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni nonche' per quelle di
cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di
competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati
sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni nonche' per quelle di
cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di
competenza, comma 2; a definire gli ambiti ottimali di
gestione delle tratte autostradali, allo scopo di
promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e
stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera
m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita' [individuata ai
sensi del medesimo comma]:
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti
dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare
una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le
imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da
atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo
amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei
criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle
attivita' di servizio pubblico e di violazione della
disciplina relativa all'accesso alle reti e alle
infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa
Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle
misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino
all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire
ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla
lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' [individuata ai sensi del comma 2] rende
pubblici nei modi piu' opportuni i provvedimenti di
regolazione e riferisce annualmente alle Camere
evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione
adottata e la parte ancora da definire. La regolazione
approvata ai sensi del presente articolo resta efficace
fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le
competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni
di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di
assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli
oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella
misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5
milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono
restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo
della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette
risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario
supporto operativo - logistico, economico e finanziario per
lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato.
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza.
A seguito del versamento dei contributi di cui alla
lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli
dell'Autorita' nella qualifica assunta in sede di
selezione.
6 -bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.»
 
Art. 197

Ferrobonus e Marebonus

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n.208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 647 e 648 dell'articolo
1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di
progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione,
l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da
porti situati in Italia, che collegano porti situati in
Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata la
spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.»
- Si riporta il testo dei commi 110 e 111 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«110. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
111. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la
spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni
di euro per l'anno 2021.»
 
Art. 198
Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal
settore aereo

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacita' superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma e' consentito esclusivamente agli operatori che alla data di presentazione della domanda di accesso applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche' ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attivita', trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione della presente disposizione nonche' le modalita' di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dall'articolo 202 della presente legge:
«Art. 79 Misure urgenti per il trasporto aereo
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
e' formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed
evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2,
lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero
settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza
dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute
misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la
prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalita' di applicazione della presente
disposizione. L'efficacia della presente disposizione e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore
del trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la
costituzione di una nuova societa' interamente controllata
dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero
controllata da una societa' a prevalente partecipazione
pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente
disposizione e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al
comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sottoposto
alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta
l'atto costitutivo della societa', sono definiti l'oggetto
sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della
societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato lo
statuto della societa', sono nominati gli organi sociali
per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo
2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche da
parte del consiglio di amministrazione ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le
successive modifiche allo statuto e le successive nomine
dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e
a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di
cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000
milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare
anche in piu' fasi e per successivi aumenti di capitale o
della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a
prevalente partecipazione pubblica.
4-bis. La societa' di cui al comma 3 redige, entro
trenta giorni dalla costituzione della societa' ai sensi
del comma 4, un piano industriale di sviluppo e ampliamento
dell'offerta, che include strategie strutturali di
prodotto. Tale piano e' trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Le Commissioni
parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
assegnazione. La societa' puo' costituire una o piu'
societa' controllate o partecipate per la gestione dei
singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e
alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali
ed esteri. La societa' e' altresi' autorizzata ad
acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa
diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di
trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici
essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della
continuita' territoriale, la societa' di cui al comma 3,
ovvero le societa' dalla stessa controllate o partecipate,
stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito
contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente
competenti, anche subentrando nei contratti gia' stipulati
per le medesime finalita' dalle imprese di cui all'ultimo
periodo del comma 4-bis.
5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa'
dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n.175, e dall'articolo 23-bis del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al
presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta e indiretta e da tasse.
6. (abrogato)
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
2 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si
avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e
legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal
fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno
2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, puo'
essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da
operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e
immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Il Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del
5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni
di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 25 ottobre 2012, n.
296.
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti ormativi all'art. 25-bis.
 
Art. 199

Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera puo' essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita' portuale.
2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuita' delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono prorogate di due anni.
3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12 mesi;
b) a durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12 mesi;
c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12 mesi.
c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso e' prorogata di 12 mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, gia' definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuita' del servizio di ormeggio nei porti italiani, e' riconosciuto alle societa' di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n.84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette societa' dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:
a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorita' di sistema portuale o dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;
b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per le finalita' del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
8-bis. Al fine di sostenere la competitivita' dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserito il seguente:
« 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio ».
8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso puo' essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorita' richiedenti secondo modalita' conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.
8-quater. Con riguardo alla societa' capogruppo e alle societa' del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attivita' lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
10. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilita' del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.
10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresi', della riduzione dei costi sostenuti.
10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.
10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 9-ter Disposizioni in materia di lavoro portuale
temporaneo
1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della
fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di
salvaguardare la continuita' delle operazioni portuali
presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure
occidentale, compromessa dall'evento, le autorizzazioni
attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei
anni.
2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di
sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata
a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un
contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per
l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro
rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni
economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure
occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo e'
erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale a fronte
di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in
sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da
valorizzare secondo il criterio della tariffa media per
avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel
primo semestre dell'anno 2018.
3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate
dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o
elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennita'
di mancato avviamento (IMA).»
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del codice della
navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327):
«Art. 36 Concessione di beni demaniali
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
di competenza del ministro per la marina mercantile. Le
concessioni di durata superiore a quattro, ma non a
quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo.»
- Si riporta il testo degli articoli 16, come
modificato dall'articolo 199-bis della presente legge, 17 e
18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale:
«Art. 16 Operazioni portuali
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il
trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci
e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni
specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle
operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati
dalle autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime, attraverso una specificare
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale, o laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369 salvo quanto previsto dall'articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) (abrogata)
4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda
di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le
imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente
articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave
e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto
all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio
della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di
tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata
prestata idonea cauzione.
4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, all'autorita' marittima le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'articolo 18, durata identica a quella della
concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere
rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a
seguito del rinnovo della concessione. L'Autorita' di
sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita'
marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno
annuale, il rispetto delle condizioni previste nel
programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalita' del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7 ter. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.»
«Art. 17 Disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo
1. Il presente articolo disciplina la fornitura di
lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18
per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi
portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. La
presente disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo e' disciplina speciale.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente
rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese
italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere
dotata di adeguato personale e risorse proprie con
specifica caratterizzazione di professionalita'
dell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve
esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di
cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle
societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne'
deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del
rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore
dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo
21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad
un organo direttivo composto da rappresentanti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia
assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la
propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il
divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a),
della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall' articolo 1,
comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga
dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n.
196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del
1997.
9.
10. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici
regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare
l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
delle autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2,
possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi,
revocarle allorquando accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'
autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono
disporre la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a
30987,41 euro.
13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti
di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti).
14. Le Autorita' di sistema portuale esercitano le
competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il
rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota,
comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del
personale inidoneo totalmente o parzialmente allo
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre
mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema
portuale possono finanziare interventi finalizzati a
ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o
dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani
di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.»
«Art. 18 Concessione di aree e banchine
1. L'Autorita' di sistema portuale e, dove non
istituita, ovvero prima del suo insediamento,
l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in
concessione le aree demaniali e le banchine comprese
nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16,
comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali,
fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni
attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi'
sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' di sistema
portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima,
la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema
portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
4 -bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.»
- Il testo del comma 2 dell'articolo 92 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 109.
- Si riporta il testo dell'articolo 101 del codice
della navigazione:
«Art. 101 Istituzione del servizio di rimorchio
marittimo
Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi
di approdo o di transito delle navi addette alla
navigazione marittima non puo' essere esercitato senza
concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le
norme del regolamento.
L'autorita' predetta determina nell'atto di concessione
il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire
al servizio.
Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo
del compartimento, sentite le associazioni sindacali
interessate.»
- Si riporta il testo dei commi da 98 a 107
dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208:
«98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite
delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come
modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23
settembre 2016, fino al 31 dicembre 2020 e' attribuito un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla
citata Carta. Alle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni
strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle
zone rurali e ittico.
99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio.
100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell'industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non
si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del
31 luglio 2014.
101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3
milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di
euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le
grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo
non comprende le spese di manutenzione.
102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de
minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale
cumulo non porti al superamento dell'intensita' o
dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle
pertinenti discipline europee di riferimento.
103. I soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto della comunicazione sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese
l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
104. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui e'
stato effettuato l'investimento e deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a
quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito
d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se,
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla
norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla
base dei quali e' stato determinato l'importo fruito,
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla
legge.
107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e'
concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti.»

- Si riporta il testo del comma 1-quinquies
dell'articolo 14 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84:
«Art. 14 Competenze dell'autorita' marittima
1. - 1-quater. Omissis
1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del
comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice
della navigazione e dall'articolo 209 del relativo
Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel
relativo registro, previa specifica procedura concorsuale,
si costituiscono in societa' cooperativa. Il funzionamento
e l'organizzazione di tale societa' sono soggette alla
vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo
statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal
comandante del porto secondo le direttive emanate in
materia dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal presente articolo e dall'articolo 251 della
presente legge:
«Art. 2 Potenziamento delle risorse umane del Ministero
della salute
1. Tenuto conto della necessita' di potenziare le
attivita' di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e
profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti,
anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei
servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla
diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e'
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo
determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unita'
di dirigenti sanitari medici, 18 unita' di dirigenti
sanitari veterinari e 29 unita' di personale non
dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della
prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica
F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli
uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o
approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici,
anche a tempo indeterminato, ovvero mediante concorsi per
titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita'
telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova,
cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato
in medesima qualifica e profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica, l'assunzione e' condizionata alla
valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico,
scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi
bandi di concorso.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le unita' di lavoro di
cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale,
agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e
aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni
rilasciate nell'ultimo triennio.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per
l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e
di euro 1.697.665 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a
5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute e,
quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro
per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte
corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
- Si riporta il testo del comma 9-sexies dell'articolo
7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Arti. 7 Disposizioni in materia di collocamento
obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione
della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche' di
interpretazione autentica
1. - 9-quinquies Omissis
9 -sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si
interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di
trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in societa' per
azioni, le stesse si applicano alla societa' Poste italiane
Spa e a tutte le societa' nelle quali la medesima detiene
una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione
delle societa' con licenza bancaria, di trasporto aereo e
che svolgono attivita' di corriere espresso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 26 Fondi di solidarieta' bilaterali
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
stipulano accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi
di solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le
cause previste dalle disposizioni di cui al predetto
Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo
comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui
all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base
degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento
al settore di attivita', alla natura giuridica e alla
classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e'
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre
2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i
contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai
fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo
di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in
termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di
importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno
al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui
al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a
settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
di indennita' di mobilita' di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater. Omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5 -bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.
 
Art. 199 bis

Disposizioni in materia di operazioni portuali

1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attivita' portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 4 e' abrogata;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il ricorso all'im-presa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.
4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis e' rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e' compresa nel numero massimo di cui al comma 7 ».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicita' dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 16 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente articolo, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 199.
 
Art. 200

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e' effettuata senza l'applicazione di penalita', fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, applicando le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e successive modificazioni.
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e' autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita' di verifica. La relativa erogazione e' disposta con cadenza semestrale.
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1,comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sulla base delle istanze gia' presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorita' competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita' e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.285 del 1992.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonche' per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilita' condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilita' condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le finalita' di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o piu' progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 64.
- Si riporta il testo dei commi 2-bis e 4 dell'articolo
27 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.
96:
«Art. 27 Misure sul trasporto pubblico locale
1. - 2. Omissis
2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1
si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna
Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria
introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai
criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali
variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a
verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in
sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di
apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite
dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alle Regioni, a
pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in
analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini
del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati a
consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e
certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto
pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di cui al
precedente periodo e con le medesime penalita' in caso di
inadempienza.
3. Omissis
4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta
per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e'
effettuata sulla base delle percentuali attribuite a
ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a
titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi. La
relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e'
disposta con cadenza mensile.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 16-bis
del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 16-bis Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale
1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,
nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato
da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del
predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello
stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015,
l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato
della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di
euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa
sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1,
commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 1
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58
(Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la
viabilita' e per la sicurezza pubblica):
«Art. 1
1. - Omissis
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 260
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al
conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo
assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla
base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma
3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla
consistenza del personale in servizio alla data del 30
novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico
locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a
quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui
all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per
la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1230 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello
Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo
biennio economico del contratto collettivo 2004-2007
relativo al settore del trasporto pubblico locale, a
decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse
sono attribuite con riferimento alla consistenza del
personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso
le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il
contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del
decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende
degli importi assegnati sono escluse dal patto di
stabilita' interno.»
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 23
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 23 Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile
1. - 3. Omissis
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'
articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento
dei servizi di trasporto automobilistici e' prorogato al 31
dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente alla ricognizione e alla
individuazione delle risorse al fine di emanare
provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.»
- Si riporta il testo del comma 273 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«273. (Copertura oneri trattamenti economici
previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti
ai pubblici servizi di trasporto locale) Le somme
eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis
dell'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47 e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 sono destinate, fino a
concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli
accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e
dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione
dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici
di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)
n. 1107/70:
«Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "trasporto pubblico di passeggeri": i servizi di
trasporto di passeggeri di interesse economico generale
offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera
continuativa;
a-bis) "servizi di trasporto pubblico ferroviario di
passeggeri": il trasporto pubblico ferroviario di
passeggeri, a esclusione del trasporto di passeggeri con
altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o
tram;
b) "autorita' competente": un'amministrazione pubblica
o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato
membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire
nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica
determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale
potere;
c) "autorita' competente a livello locale": qualsiasi
autorita' competente la cui zona di competenza geografica
non e' estesa al territorio nazionale;
d) "operatore di servizio pubblico": un'impresa o un
gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che
fornisce servizi di trasporto pubblico di passeggeri o
qualsiasi ente pubblico che presta servizi di trasporto
pubblico di passeggeri;
e) "obbligo di servizio pubblico": l'obbligo definito o
individuato da un'autorita' competente al fine di garantire
la prestazione di servizi di trasporto pubblico di
passeggeri di interesse generale che un operatore, ove
considerasse il proprio interesse commerciale, non si
assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle
stesse condizioni senza compenso;
f) "diritto di esclusiva": il diritto in virtu' del
quale un operatore di servizio pubblico presta determinati
servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o
rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi
altro operatore di servizio pubblico;
g) "compensazione di servizio pubblico": qualsiasi
vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato
direttamente o indirettamente da un'autorita' competente
per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza
di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale
periodo;
h) "aggiudicazione diretta": l'aggiudicazione di un
contratto di servizio pubblico a un determinato operatore
di servizio pubblico senza che sia previamente esperita una
procedura di gara;
i) "contratto di servizio pubblico": uno o piu' atti
giuridicamente vincolanti che formalizzano l'accordo tra
un'autorita' competente e un operatore di servizio pubblico
mediante il quale all'operatore stesso e' affidata la
gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico
di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico;
il contratto puo', altresi', secondo l'ordinamento
giuridico degli Stati membri, consistere in una decisione
adottata dall'autorita' competente:
- che assume la forma di un atto individuale di natura
legislativa o regolamentare, oppure
- che specifica le condizioni alle quali l'autorita'
competente fornisce essa stessa i servizi o ne affida la
fornitura a un operatore interno;
j) "operatore interno": un soggetto giuridicamente
distinto dall'autorita' competente, sul quale quest'ultima
o, nel caso di un gruppo di autorita', almeno una di esse,
esercita un controllo analogo a quello che esercita sui
propri servizi;
k) "valore": il valore di un servizio, di una linea, di
un contratto di servizio pubblico o di un sistema di
compensazioni per il trasporto pubblico di passeggeri,
corrispondente alla remunerazione totale, al netto
dell'IVA, percepita dall'operatore o dagli operatori di
servizio pubblico, comprese le compensazioni di qualunque
natura erogate dalla pubblica amministrazione e i ricavi
rappresentati dalla vendita dei titoli di viaggio che non
siano riversati all'autorita' competente;
l) "norma generale": disposizione che si applica senza
discriminazione a tutti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri dello stesso tipo in una zona geografica
determinata posta sotto la responsabilita' di un'autorita'
competente;
m) "servizi integrati di trasporto pubblico di
passeggeri": servizi interconnessi di trasporto entro una
determinata zona geografica con servizio di informazione,
emissione di titoli di viaggio e orario unici.»
- Si riporta il testo degli articoli 87, comma 2, e 82,
comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della strada):
«Art. 87 Servizio di linea per trasporto di persone
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Omissis
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per
trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli
autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i
filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
Omissis.»
«Art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. - 4. Omissis
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
terzi.
Omissis.»
L'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.
13 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), abrogato
dall'art. 5, D.L. 25.03.2020, n. 19, recava:
« Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020, e con possibilita' di modularne
l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo
l'andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche
prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi
dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per
spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o
motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree
da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f)
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la
Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in
condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento
sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a
distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o
privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la
chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri
sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi,
anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di
svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in
luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione
superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali e
delle attivita' formative svolti da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di
altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,
ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in
modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al
pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia
delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/ PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione
rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche
in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano
previa assunzione da parte del titolare o del gestore di
misure idonee a evitare assembramenti di persone, con
obbligo di predisporre le condizioni per garantire il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,
previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con
adozione di strumenti di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo'
essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto
di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure
di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente
necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica
utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali
interessate.»
- Il testo del comma 14-ter dell'articolo 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 114.
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 24
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
«Art. 24 Disposizioni in materia di competenza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
1. - 5. Omissis
5-bis. Al fine di adottare interventi volti al
miglioramento della qualita' dell'aria prioritariamente nei
settori dei trasporti, della mobilita', delle sorgenti
stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonche'
interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera,
tenendo conto del perdurare del superamento dei valori
limite relativi alle polveri sottili (PM 10), di cui alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite
relativi al biossido di azoto (NO 2), di cui alla procedura
di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei
processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla
direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area
geografica con una particolare situazione di inquinamento
dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma
14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui
per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro
annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e' definito il
riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono
stabilite le misure a cui esse sono destinate.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
Riferimenti normativi all'art. 200-bis

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 200 bis

Buono viaggio

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.
3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non gia' assegnatari di misure di sostegno pubblico.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
 
Art. 201

Incremento Fondo salva-opere

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attivita' imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, e' incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatarie sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, e' effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n.34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 47 Alte professionalita' esclusivamente tecniche
per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la
tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie,
sub-appaltatrici e sub-fornitrici
1. Al fine di consentire il piu' celere ed efficace
svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, e' autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento
unita' di personale di alta specializzazione ed elevata
professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti,
dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella
misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da
inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto
delle funzioni centrali, con contestuale incremento della
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve
essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'individuazione del personale di
cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure
di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e
all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che
provvede al loro svolgimento secondo le modalita' previste
dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali
bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di
cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al
loro svolgimento con modalita' semplificate, anche in
deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli
oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a
euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a
decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento
delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo
salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento di un
contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso
offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici
di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o
superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel
caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro
100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a
disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione
definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i
crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei
sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti
dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a
contraente generale, dei suoi affidatari di lavori,
sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari , quando
questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei
limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni
aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta
giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva,
provvedono al versamento del contributo all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
finanziario possono esserlo in quello successivo.
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i
sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte
del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data
insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione
aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il
contraente generale, svolte le opportune verifiche,
certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale
certificazione e' trasmessa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla
massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza
delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei
soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale e, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice
civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario
o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel
corso della procedura concorsuale, fino all'integrale
recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di
controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei
beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale non e'
ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza
delle condizioni di regolarita' contributiva del
richiedente attraverso il documento unico di regolarita'
contributiva, in mancanza delle stesse, dispone
direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i
limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in
proporzione della misura del credito certificato liquidata
al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali,
assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi
di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in
conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di
accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto,
rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o
rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a
procedure di definizione agevolata previste dalla
legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la
prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti
dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.
1-quater Ferma restando l'operativita' della norma con
riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di
entrata in vigore, sono individuati i criteri di
assegnazione delle risorse e le modalita' operative del
Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare
l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante
gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono
posti a carico del Fondo.
1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla
data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata
in vigore, ferma restando l'applicabilita' del meccanismo
generale di cui al comma 1-bis, sono appositamente
stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per
l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti
di cui al presente comma, secondo le procedure e le
modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei
limiti delle risorse del Fondo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a
1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai
comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche
autonome, e dalle regioni.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»
 
Art. 202

Trasporto aereo

1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
« 3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la costituzione di una nuova societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una societa' a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della societa', sono definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato lo statuto della societa', sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in piu' fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a prevalente partecipazione pubblica.
4-bis. La societa' di cui al comma 3 redige, entro trenta giorni dalla costituzione della societa' ai sensi del comma 4, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Tale piano e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. La societa' puo' costituire una o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La societa' e' altresi' autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuita' territoriale, la societa' di cui al comma 3, ovvero le societa' dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti gia' stipulati per le medesime finalita' dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis. »;
c) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
« 5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa' dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e da tasse. »;
d) il comma 6 e' abrogato;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'at-tuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.».
1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, e' prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attivita' aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n.21, e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
198.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21:
«Art. 3 Disposizioni di coordinamento e finanziarie
1. - 2. Omissis
3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili
connesse ad interventi non aventi effetti
sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589
milioni di euro per l'anno 2020.»
 
Art. 203

Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale nonche' alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attivita' dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilita', la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unita' di personale impiegata sul territorio italiano.
6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attivita' dell'ENAC.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 198.
- Il riferimento al testo della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
119.
Il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291
reca: «Interventi urgenti in materia di politiche del
lavoro e sociali.»
 
Art. 204

Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore aereo

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291.
2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43.
3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n.92, dopo le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2020» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 giugno 2021».
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
(Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti):
«Art. 6 quater Disposizioni in materia di diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili
1. All' articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce
l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri
sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
b) alla lettera b), le parole: "80 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e'
altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e'
destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo
di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e,
per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella
misura del cinquanta per cento.
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai
soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale
dello Stato gestita dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di
cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui
al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco
dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso
tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo
aeroporto.
3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di
servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte
delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi
previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Articolo 37 Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali
1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali".
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro
trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3
giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21
dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della legge 15
aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli
destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.»
- Il testo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 203.
- Si riporta il testo del comma 47 dell'articolo 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 Ammortizzatori sociali
1. - 46-bis. Omissis
47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno
2021 le maggiori somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come
modificato dal comma 48 del presente articolo, sono
riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per
l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima
gestione nella misura del 50 per cento.
Omissis.»
 
Art. 205
Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime
di servizio pubblico con le isole maggiori e minori.

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.296,e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166, e' prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del regolamento
(CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE concernente
l'applicazione del principio della libera prestazione dei
servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio
marittimo):
«Art. 4
1. Uno Stato membro puo' concludere contratti di
servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico
come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio,
alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi
regolari da, tra e verso le isole.
Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio
pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su
base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari.
2. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati
membri si limitano alle esigenze relative ai porti che
devono essere serviti, alla regolarita', alla continuita',
alla frequenza, alla capacita' di fornitura del servizio,
alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave.
Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio
pubblico, se previsto, deve essere reso disponibile a tutti
gli armatori comunitari.
3. I contratti di servizio pubblico esistenti rimangono
in vigore fino alle rispettive date di scadenza.»
- Si riporta il testo del comma 998 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«998. Ai fini di completare il processo di
liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di
privatizzare le societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all' articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169 e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza
in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione
vigente, con dette societa' entro il 30 giugno 2007. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19-ter del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con
modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee):
«Art. 19-ter Disposizioni di adeguamento comunitario in
materia di liberalizzazione delle rotte marittime
1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai
principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di
liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' trasferito a titolo gratuito, da
Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del
capitale sociale della:
a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Campania;
b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Sardegna;
c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Toscana.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono posti
in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento
delle societa' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Entro i novanta giorni successivi al completamento
degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2,
la regione Campania cede, per il tramite della societa'
Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo
d'azienda di tale societa' costituito dal complesso delle
attivita', passivita' e risorse umane utilizzate per
l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino.
4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con le attivita' e
passivita' connesse.
5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto
l'aspetto contabile, non determinano sui bilanci
rispettivamente della societa' Tirrenia di navigazione e
della societa' Caremar riflessi di carattere economico ma
solo patrimoniale.
6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore
valorizzazione delle societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle
more della completa liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo attraverso il completamento del
processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le
convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a
tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai
commi da 16 a 18.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla
stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il
conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel
rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai
commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi
di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo
quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, in quanto applicabili al settore.
8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonche' la
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la
Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono
privatizzate, in conformita' alle disposizioni nazionali e
comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di
gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un
prezzo di mercato, le quali, relativamente alle
privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio,
Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento
dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un
socio privato.
9. Ai fini di cui al comma 8:
a) entro il 31 dicembre 2009:
1) e' pubblicato il bando di gara per la
privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche',
per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7,
della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;
2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema
di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni
con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno
degli atti della gara di cui al numero 1);
3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della
normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di
durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia
Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti
della gara di cui al numero 1);
4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i
bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di
Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;
5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana,
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del
mantenimento del servizio universale e della continuita'
territoriale con le isole, gli schemi di contratti di
servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti
altresi' atti delle gare di cui al numero 4);
b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di
quanto disposto dal comma 3:
1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i
bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della
societa' della regione Lazio derivante dalla cessione del
ramo d'azienda di cui al comma 3;
2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio,
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del
mantenimento del servizio universale e della continuita'
territoriale con le isole, gli schemi di contratti di
servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Caremar e quella della regione
Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al
comma 3, costituenti altresi' atti delle gare di cui al
numero 1).
10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al
comma 9 sono stipulati all'atto del completamento delle
procedure di gara di cui al medesimo comma 9.
11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate
sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei
limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18,
determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di
liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico,
introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre
i costi del servizio per l'utenza, nonche' forme di
flessibilita' tariffaria non distorsive della concorrenza.
I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati
nel rispetto del mantenimento del servizio universale e
della continuita' territoriale con le isole.
12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di
cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale
delle singole societa' esercenti i servizi oggetto di
convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti
designati, rispettivamente, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le societa' Siremar
S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante
designato dal Ministero dell'economia e delle finanze
assume le funzioni di presidente.
13. Per la privatizzazione dell'intero capitale della
Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei
trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresi'
la cessione dell'intero capitale sociale della
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano,
in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a
7, nonche' dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
2009.
14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione
di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l'esercizio
dei poteri di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, il termine per il relativo esercizio e' di
trenta giorni dall'avvio del procedimento.
15. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, il secondo
periodo e' soppresso.
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai
commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per
ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e
dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
55.694.895;
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. -
regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione
Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. -
regione Campania: euro 29.869.832.
17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio
del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con
l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di
cui al comma 16, lettera e), sono cosi' ripartite: ramo
Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.
18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura
degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio
di cui ai commi da 8 a 15 e' incrementato, senza maggiori
oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in
misura parametrata al maggiore onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' dell'articolo 9, comma 4,
della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto
residui, non ancora impegnate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo
di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, e' finalizzato
all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza marittima della
flotta del gruppo Tirrenia.
20. Previa richiesta delle regioni interessate al
processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il
CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai
programmi di interesse strategico regionale di cui alla
delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare
fronte a specifiche criticita' nel settore del cabotaggio
marittimo.
21. Al fine di garantire la continuita' territoriale
con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico
sono riconosciuti alle societa' oggetto del processo di
privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento
degli accosti gia' assegnati e la priorita'
nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle
procedure di competenza delle Autorita' portuali e
marittime e dei principi sanciti dalla legge 28 gennaio
1994, n. 84, nonche' dal codice della navigazione.
22. All'articolo 7-sexies, comma 3, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "Nel limite massimo complessivo di
spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle
societa' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste
derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o
affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere per
dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale
straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per
il nucleo familiare ove spettanti".
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a
184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte
mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo
finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a
3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la
conseguente riassegnazione alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro
a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 e' subordinata
all'emanazione, ove occorrente, di apposite norme di
attuazione.
24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i
trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15
sono esenti da imposizione fiscale.
25. L'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' l'articolo 1, comma 999, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
26. Il primo e il secondo periodo del comma 1
dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, sono soppressi.
27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle
risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
trasferita nell'anno 2010 alla contabilita' speciale
istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. E'
altresi' trasferito alla citata contabilita' speciale di
cui al periodo precedente, con le medesime modalita',
l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi
corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di
spesa.»
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.
 
Art. 206
Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e
l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada
statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017,
nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali.

1. Al fine di accelerare le attivita' di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalita' delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario e' attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una societa' pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonche' di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.
3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente piu' vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonche' di societa' di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
4. Per l'esecuzione dell'attivita' di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente piu' vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario straordinario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario straordinario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.
5. In relazione alle attivita' di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n.4 «via Salaria» - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonche' gli interventi relativi alla strada statale n.4 «via Salaria»-Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attivita' di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attivita' di progettazione nonche', per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorita' di finanziamento e realizzazione.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario straordinario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.
7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse gia' destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilita' allo scopo destinate a legislazione vigente.
7-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o piu' regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178,comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, puo' avvenire anche in favore di societa' integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla societa' il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 15 del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari
1. - 2. Omissis
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
Omissis.»

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.

- Si riporta il testo del comma 1072 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.»
- Si riporta il testo del comma 95 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.»
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 178, comma
8-ter, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50:
«Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi fra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore
pubblico
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori
ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non
rientra nell'ambito di applicazione del presente codice
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona
giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dall'amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privatile quali non
comportano controllo o potere di veto previste dalla
legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che
non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore esercita su una persona giuridica un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della persona giuridica
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una
persona giuridica controllata che e' un'amministrazione
aggiudicatrice a un ente aggiudicatore, aggiudica un
appalto o una concessione alla propria amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad
un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a
condizione che nella persona giuridica alla quale viene
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privati che non
comportano controllo o potere di veto prescritte dalla
legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che
non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una
concessione senza applicare il presente codice qualora
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un
controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare
varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue
interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu'
amministrazioni aggiudicatici non rientra nell'ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra
le amministrazioni aggiudicatici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi
pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attivita' interessate dalla
cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attivita' di
cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si
prende in considerazione il fatturato totale medio, o una
idonea misura alternativa basata sull'attivita', quale i
costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni
precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della
riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la
misura alternativa basata sull'attivita', quali i costi,
non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu'
pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
a proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita'
e' credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la
costituzione di societa' miste per la realizzazione e
gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la
gestione di un servizio di interesse generale, la scelta
del socio privato avviene con procedure di evidenza
pubblica.»
«Art. 178 Norme in materia di concessioni autostradali
e particolare regime transitorio
1. - 8-bis. Omissis
8-ter. Le concessioni autostradali relative ad
autostrade che interessano una o piu' regioni possono
essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a societa' in house di altre amministrazioni
pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il
controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta
societa' in house puo' essere esercitato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato
disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla
societa' in house i poteri di cui al citato articolo 5.»
- Il citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
recante «Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210.
 
Art. 207

Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano gia' usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.

Riferimenti normativi

- Il citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.
91- Supplemento Ordinario n. 10.
- Si riporta il testo del comma 18 dell'articolo 35 del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti
1. - 17. Omissis
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del presente codice, e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi';
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.»
 
Art. 208

Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario

1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attivita' della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.
3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Societa' e' autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocita', delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia.
3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n.138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalita' previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma-parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma-parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria e la societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attivita' finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonche' i relativi fabbisogni.
4. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato «Variante di Riga», nonche' di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario «Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio».
5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita' a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalita' nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020,di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n.232 del 2016 gia' trasferite al bilancio della societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 11-quinquies
dell'articolo 47 del citato decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 Interventi per il trasporto ferroviario
1. - 11-quater. Omissis
11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza del
trasporto ferroviario e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato
alla formazione di personale impiegato in attivita' della
circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla
figura professionale dei macchinisti del settore merci. La
dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per
l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure
professionali addette alla circolazione ferroviaria. Le
risorse di cui al presente comma sono attribuite alle
imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita'
di formazione realizzate, a condizione che le stesse
abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento
del personale formato. I corsi di formazione possono essere
svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II
del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni
caso, il finanziamento delle iniziative e' assicurato
unicamente alle attivita' formative per le quali non vi sia
stato alcun esborso da parte del personale formato e
possono altresi' essere rimborsati gli oneri per eventuali
borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma
1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del
2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 12 Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e
secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5, sulle
condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto
non disciplinato dal presente articolo si applicano gli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e
l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito
all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i
rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce
le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia e'
dotata di personalita' giuridica e ha autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che
esercita secondo le modalita' previste nel presente
decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni
gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
35 e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei
soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri
soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle
infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione da parte dei gestori, nonche' l'attivita'
ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture,
obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
di controllo del rischio in quanto responsabili
dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti
stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste
dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche
compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia'
svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori
verifiche in sito;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento
e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali
nazionali ai fini del miglioramento degli standard di
sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio
sullo stato di conservazione e sulle necessita' di
manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e'
aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella
redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
e) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1 o agosto 2011,
n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni
ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono
esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza
delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla
rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le
ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui
all'articolo 11" sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4
agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine
l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per
il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al
sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal
materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in
quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio
dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova
realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite
all'Agenzia ai sensi del presente comma.
4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto
2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali".
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e
dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'articolo
19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti
di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata anche occasionale. Il comitato
direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Meta' dei
componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche
amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati
di specifica competenza professionale attinente ai settori
nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono
scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono
alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico
nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti
e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due
supplenti iscritti al registro dei revisori legali,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei
revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo
2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti
del comitato direttivo non possono svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 569 unita', di cui 42 di livello dirigenziale
non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza,
nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, nonche'
ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonche' a tutta la documentazione
pertinente.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali» (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162 e' abrogato.»
- Si riporta il testo del comma 140 dell'articolo 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. »
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della
Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico):
«Art. 15 Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato sono disciplinati da un
atto di concessione e da uno o piu' contratti di programma.
I contratti di programma sono stipulati per un periodo
minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e
parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente
decreto. Le condizioni dei contratti di programma e la
struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al
gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e
coprono l'intera durata del contratto.Nelle more della
stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo
2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto
di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., e' prorogato, ai medesimi
patti e condizioni gia' previsti, per il periodo necessario
alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31
dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
informa l'organismo di regolazione e, mediante il gestore
dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i
richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di
programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi
al riguardo prima che esso sia sottoscritto, soprattutto in
materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi
urbani, nelle stazioni e nei collegamento con i porti. Il
contratto di programma e' pubblicato entro un mese dalla
sua approvazione.
3. Nei contratti di programma di cui al comma 1, e'
disciplinata, nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108
TFUE, separatamente, la concessione di finanziamenti per
far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento
della qualita' dei servizi, dello sviluppo
dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di
sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la
concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione
ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo
dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento puo'
essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali
diretti, incluso il finanziamento privato.
4. Nei contratti di programma di cui al comma 1,
tenendo in debito conto la necessita' di garantire il
conseguimento di elevati livelli di sicurezza,
l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonche'
il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura e dei
servizi ad essa connessi, sono previsti incentivi al
gestore per ridurre i costi di fornitura
dell'infrastruttura e l'entita' dei diritti di accesso,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario di cui all'articolo16.
5. Nell'ambito della politica generale di Governo e
tenendo conto della Strategia di cui all'articolo 1, comma
7, e del finanziamento erogato di cui al comma 1, il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano
commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di
investimento, da trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di
regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso
l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi
per conseguire tali obiettivi.
6. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i
richiedenti noti e, su loro richiesta, i richiedenti
potenziali, abbiano accesso alle informazioni pertinenti e
la possibilita' di esprimersi sul contenuto del piano
commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso e
alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima
della sua approvazione da parte del gestore
dell'infrastruttura. A tal fine il gestore
dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito internet, il
piano commerciale tre mesi prima della sua adozione,
concedendo ai richiedenti trenta giorni per esprimere un
parere non vincolante sulle tematiche suddette.
7. Il gestore dell'infrastruttura si accerta della
coerenza tra le disposizioni del contratto e il piano
commerciale.
8. Il gestore dell'infrastruttura entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
mette a punto e aggiorna annualmente un registro dei propri
beni e dei beni della cui gestione e' responsabile, dandone
adeguata informativa al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Tale registro deve essere corredato delle
spese dettagliate per il rinnovo e il potenziamento
dell'infrastruttura ferroviaria e viene utilizzato per
valutare il finanziamento necessario alla loro riparazione
o sostituzione.»
- Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 199.
 
Art. 209
Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di
motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche.

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuita' dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuita' dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, e' autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130,quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 208.
 
Art. 210

Disposizioni in materia di autotrasporto

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n.298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n.881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n.40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n.488, eventualmente rimaste nella loro disponibilita', in ragione dell'impossibilita' di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.
3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.284, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede, nell'ambito delle attivita' di cui alle lettere l-ter) e l-quater) del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 61.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40
(Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto):
«Art. 2 Oneri indiretti in materia di autotrasporto
1. - 2. Omissis
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo,
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6
giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada):
«Art. 1 Istituzione dell'albo
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile - Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione, e' istituito un albo che
assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi".
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli
albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo
nazionale.
L'iscrizione nell'albo e' condizione necessaria per
l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale
alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa
e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale
sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od
esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle
imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13
della presente legge, in quanto applicabili alle
cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si
ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le
modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione
del rapporto associativo, nonche' le norme per
l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente
comma.»
- Il regolamento CE n. 881/92 del Consiglio del 26
marzo 1992 relativo all'accesso al mercato dei trasporti di
merci su strada nella Comunita' effettuati in partenza dal
territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo,
o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunita' Europea 9
aprile 1992, n. 95.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2000)
«Art. 45 Disposizioni in materia di autotrasporto
1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa
annua di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti
dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti
dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 451
del 1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto
legge n. 451 del 1998.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della
Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori):
«Art. 9 Attribuzioni
1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile
e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi;
b)
c)
d) determinare la misura delle quote dovute annualmente
dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1994, n. 681 recante norme sul sistema delle spese
derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in
particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla
Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla
formulazione delle strategie di governo del settore
dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione
del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad
attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su
progetti di provvedimenti amministrativi in materia di
autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di
certificazione di qualita' delle imprese che effettuano
trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di
rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di
qualita' di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo
7;
g)
h) attuare le direttive del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti
informatici e telematici;
l)
l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con
specifico riferimento a progetti normativi, alla
risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al
mercato dell'autotrasporto e alla professione di
autotrasportatore;
l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarita' delle
imprese iscritte, in relazione alle modalita' concrete di
svolgimento dell'attivita' economica ed alla congruita' fra
il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti,
nonche' alla regolarita' della copertura assicurativa dei
veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti
nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi
informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di
commercio;
l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle imprese
iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua
rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della
professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009.
l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli
interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici
della motorizzazione civile in materia di iscrizione,
sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli
autotrasportatori, nonche' di applicazione delle sanzioni
disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale
sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e
all'ufficio della motorizzazione civile competente. I
provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e
sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio
della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.»
 
Art. 211
Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie di Porto e
per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari.

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al medesimo Corpo, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, puo' stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.
3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonche' le condivise modalita' di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 535 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 535 Difesa Servizi spa
1. E' costituita la societa' per azioni denominata
"Difesa Servizi spa", ai fini dello svolgimento
dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni
mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente
correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Amministrazione della difesa e non direttamente
correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, da
individuare con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, nonche' delle attivita' di valorizzazione e
di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione,
degli immobili militari, da realizzare anche attraverso
accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di
sponsorizzazione. Le citate attivita' negoziali sono svolte
attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite
dalla societa', attraverso la gestione economica dei beni
dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa
resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle
iscritte nello stato di previsione del dicastero.
2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro
della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della
societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i successivi
eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto
del Ministro della difesa, che esercita i diritti
dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente
sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi. La societa'
opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi
stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e
l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto
tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di
quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita'
negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi
e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo
svolgimento dei compiti istituzionali del comparto
sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
centrale di committenza possono essere svolte anche per le
altre Forze di polizia, previa stipula di apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale,
connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico.
4. La societa', nell'espletare le funzioni di centrale
di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita'
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi
comparabili.
5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno
della societa' e' approvato con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo
amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in
carica. I membri del consiglio di amministrazione possono
essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate
in servizio permanente. Le successive modifiche allo
statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per
i successivi periodi sono deliberate a norma del codice
civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di
costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa
dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso
alla nomina dei dirigenti;
c) le modalita' per l'esercizio del "controllo analogo"
sulla societa', nel rispetto dei principi del diritto
europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo
e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attivita' societaria
in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al
mercato ristretto.
7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello
statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione delle societa'
previsti dalla normativa vigente.
8. Gli utili netti della societa' sono destinati a
riserva, se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa' previa autorizzazione del
Ministero vigilante.
9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto
privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a
quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si
avvale anche del personale militare e civile del Ministero
della difesa, anche di livello non dirigenziale, in
possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e
gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste
dallo stesso articolo.»
 
Art. 211 bis
Continuita' dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture
critiche

1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuita' del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorita' competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n.65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.133.
2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza e' redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.
3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.
4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attivita' connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilita' sul territorio nazionale per esigenze di continuita' operativa e attivita' manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.
5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:
a) le societa' che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61,nonche' le societa' che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;
b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.65;
c) le societa' e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonche' i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalita' di difesa e sicurezza nazionale;
d) ogni altra societa' o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.
6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.

- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 135 recante «Disposizioni urgenti in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di
disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza
strategica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2019, n. 222.

- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 3, e 14
del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 (Attuazione
della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la
designazione delle infrastrutture critiche europee e la
valutazione della necessita' di migliorarne la protezione):
«Art. 11
1. - 2. Omissis
3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il
settore energia, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per il settore trasporti, il Ministero
dell'interno e della difesa, nonche' il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del
personale in servizio presso le medesime amministrazioni,
un proprio funzionario che funge da punto di contatto con
la struttura responsabile.
Omissis.»
«Art. 14 Direttive ed altri adempimenti
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Il NISP puo' coordinare l'elaborazione di direttive
interministeriali, contenenti parametri integrativi di
protezione, ferme restando le competenze del Ministro
dell'interno, quale Autorita' nazionale di pubblica
sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
quelle del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il NISP, in base alle informazioni comunicate dalle
Amministrazioni competenti:
a) entro un anno dalla designazione di un ICE, elabora
una valutazione delle possibili minacce nei riguardi del
sottosettore nel cui ambito opera l'ICE designata e la
struttura responsabile ne informa la Commissione europea;
b) ogni due anni elabora i dati generali sui diversi
tipi di rischi, minacce e vulnerabilita' dei settori in cui
vi e' un ICE designata e la struttura responsabile
comunica, tali dati generali, alla Commissione europea.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del citato
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:
«Art. 7-bis Sicurezza telematica
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi
e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801 l'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione assicura i servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
interesse nazionale individuate con decreto del Ministro
dell'interno, operando mediante collegamenti telematici
definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle
strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi
informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere
le attivita' di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, del decreto
legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 e
quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
polizia giudiziaria ivi indicati.
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 3, e 5,
comma 2, del citato decreto legislativo 11 aprile 2011, n.
61:
«Art. 4 Nucleo interministeriale e Struttura
responsabile
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. - 2. Omissis
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
apposito decreto, nell'ambito delle strutture gia'
esistenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
individua quella, di seguito denominata "struttura
responsabile", cui sono affidate, per il supporto al NISP,
le attivita' tecniche e scientifiche riguardanti
l'individuazione delle ICE e per ogni altra attivita'
connessa, nonche' per i rapporti con la Commissione europea
e con le analoghe strutture degli altri Stati membri
dell'Unione europea.
Omissis.»
«Art. 5 Individuazione settoriale
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Omissis
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuano
e comunicano alla struttura responsabile, con apposito
decreto dirigenziale:
a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da
valutare in base al limite di cui al comma 1 del presente
articolo;
b) le infrastrutture situate in altri Stati membri
dell'UE che, nell'ambito dello stesso settore, potrebbero
essere di interesse significativo.»
 
Art. 212
Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano
nel Comune di Taranto.

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilita' sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 613 dell'articolo 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«613. Al fine di realizzare un Piano strategico
nazionale della mobilita' sostenibile destinato al rinnovo
del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, alla promozione e al miglioramento
della qualita' dell'aria con tecnologie innovative, in
attuazione degli accordi internazionali nonche' degli
orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello
sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione
alternativa, il Fondo puo' essere destinato anche al
finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di
supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale e'
previsto un programma di interventi finalizzati ad
aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di
beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto
pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il
trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti
produttivi finalizzati alla transizione verso forme
produttive piu' moderne e sostenibili, con particolare
riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalita' di
alimentazione alternativa, per il quale e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.»
- Si riporta il testo del comma 71 dell'articolo 1
della citata legge del 27 dicembre 2017, n. 205:
«71. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al
finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di
mobilita' sostenibile, coerenti con i Piani urbani della
mobilita' sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa
vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o
imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative
infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle
citta' metropolitane. In via sperimentale, in sede di prima
applicazione, un terzo delle risorse del Fondo e'
attribuito ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane,
di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni
capoluogo delle province ad alto inquinamento di
particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad
adottare azioni strutturali per la riduzione
dell'inquinamento atmosferico al fine del rispetto della
direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'
dell'aria. Alle medesime finalita' di cui al primo periodo
possono essere destinate le risorse di cui all'articolo 1,
comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, finalizzate al programma di interventi finalizzati ad
aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di
beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto
pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il
trasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse di
cui al presente comma.»
 
Art. 212 bis
Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su
acqua nel comune di Venezia

1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' inserito il seguente:
« Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilita' e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua ».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 34-ter Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi
1. - 4. Omissis
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»
 
Art. 213

Finanziamento del sistema bus rapidtransit

1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilita' dei cittadini, e' autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attivita' di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 95 dell'articolo 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n.145 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 206.
 
Art. 213 bis

Interventi di messa in sicurezza del territorio

1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella citta' di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 214
Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS
e delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario.

1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione di cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020.
2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato «SS 42-variante Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato «Collegamento tra la strada statale n. 11-tangenziale ovest di Milano-variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate-tratta B riqualificazione della strada provinciale 114-tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.
4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.
6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 19
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art. 19 Societa' pubbliche
1. - 9. Omissis
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abrogato e la misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del
medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, e' integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A
e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta
evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento
delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al
fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del
presente comma, i concessionari recuperano il suddetto
importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa
di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione
della presente disposizione non devono derivare oneri
aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
15 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 15 Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni
di concessione
1. - 3. Omissis
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente
ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9-bis dell'art.
19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e'
integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza
chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di
pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le
classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore
del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le
classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio
2011.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.
 
Art. 215

Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalita':
a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne e' stato possibile l'utilizzo.
2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:
a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validita' durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento di cui alla lettera a).
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalita' di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 200.
- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio 2020, n. 35 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 200.
- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
 
Art. 216

Disposizioni in tema di impianti sportivi

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;
b) al comma 2, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».
2. In ragione della sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e del regime di ripresa graduale delle attivita' medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio puo' essere concordata anche in ragione della necessita' di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e' sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprieta' di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
4. A seguito della sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo gia' versato per tali periodi di sospensione dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, puo' rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attivita' sportiva.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 95 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 95 Sospensione versamenti canoni per il settore
sportivo
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva, le societa' e associazioni sportive,
professionistiche e dilettantistiche, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020,
i termini per il pagamento dei canoni di locazione e
concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi
pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica
soluzione entro il 30 settembre o mediante rateizzazione
fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di settembre 2020.»
- Il citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13 e' pubblicato nella Gazzetta 23 febbraio 2020, n. 45.
- Il citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n.
79.
- Si riporta il testo degli articoli 1256, 1463, 1464,
1467 e 1468 del codice civile:
«Art. 1256 Impossibilita' definitiva e impossibilita'
temporanea
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non
imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore,
finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo
nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se
l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al
titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il
debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire
la prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a
conseguirla.»
«Art. 1463 Impossibilita' totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte
liberata per la sopravvenuta impossibilita' della
prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione,
e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo
le norme relative alla ripetizione dell'indebito.»
«Art. 1464 Impossibilita' parziale
Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo
parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una
corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta,
e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un
interesse apprezzabile all' adempimento parziale.»
«Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica
ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una
delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
parte che deve tale prestazione puo' domandare la
risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti
dall'art. 1458.
La risoluzione non puo' essere domandata se la
sopravvenuta onerosita' rientra nell' alea normale del
contratto.
La parte contro la quale e' domandata la risoluzione
puo' evitarla offrendo di modificare equamente le
condizioni del contratto.»
«Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si
tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha
assunto obbligazioni, questa puo' chiedere una riduzione
della sua prestazione ovvero una modificazione nelle
modalita' di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad
equita'.»
 
Art. 217
Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo
nazionale»

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 e' determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, e' corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. Con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

Riferimenti normativi

- Il citato decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999,
n. 27.
- Si riporta il testo del comma 630 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.»
 
Art. 217 bis

Sostegno delle attivita' sportive universitarie

1. Per sostenere le attivita' sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle universita', danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n.394, e' integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione el Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

La legge 28 giugno 1977, n. 394 recante «Potenziamento
dell'attivita' sportiva universitaria» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1977, n. 189.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 218
Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi
all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle
competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici

1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonche' i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalita' di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.
2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva e' concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, e' depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta e' priva di effetti. La decisione e' impugnabile ai sensi del comma 3.
3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non e' resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed e' di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, e' notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa e' discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove cio' si renda necessario, la discussione della causa puo' essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza puo' consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessita' delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine e' pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione e' pubblicata entro i dieci giorni successivi.
4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non e' pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.
5. L'appello al Consiglio di Stato e' proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data e' stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale1° febbraio 2020, n.26.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del citato
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242:
«Art. 15 Federazioni sportive nazionali e discipline
sportive associate
1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate svolgono l'attivita' sportiva in armonia
con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle
federazioni internazionali e del CONI, anche in
considerazione della valenza pubblicistica di specifiche
tipologie di attivita' individuate nello statuto del CONI.
Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e,
nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate in
relazione alla particolare attivita', anche singoli
tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate hanno natura di associazione con
personalita' giuridica di diritto privato. Esse non
perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non
espressamente previsto nel presente decreto, alla
disciplina del codice civile e delle relative disposizioni
di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate sono approvati
annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono
sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del
CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti
della Federazione o Disciplina associata o nel caso di
mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del
CONI, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e
associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede
all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo
dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla
verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del
mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal
Consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalita' giuridica di
diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e
discipline sportive associate e' concesso a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte
del Consiglio nazionale.
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive associate restano rispettivamente
titolari dei beni immobili e mobili registrati loro
appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle
federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive
associate beni di sua proprieta'.»
«Art. 16 Statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate
1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate sono rette da norme statutarie e
regolamentari sulla base del principio di democrazia
interna, del principio di partecipazione all'attivita'
sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in
armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale.
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate prevedono le procedure
per l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu'
di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la
rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire
una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce,
con proprio provvedimento, i principi generali per
l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al
fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di
deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle
deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero
comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate non
adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il
CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi
provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli
statuti delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate possono prevedere un numero
di mandati inferiore al limite di cui al presente comma,
fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in
vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica
anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai
presidenti e ai membri degli organi direttivi delle
strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate.
3.
4.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere
garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta
per cento del totale dei loro componenti, di atleti e
tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita'
o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo
decennio alla federazione o disciplina sportiva
interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli
statuti delle singole federazioni e discipline associate. A
tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza
di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la
presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e
controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina
associata nei confronti delle articolazioni associative
interne alla propria organizzazione.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli 54 e 129
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo):
«Art. 129 Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali,
provinciali e regionali
1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto
del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale
preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e
regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al
tribunale amministrativo regionale competente nel termine
di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante
affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli
atti impugnati.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono
impugnati alla conclusione del procedimento unitamente
all'atto di proclamazione degli eletti.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi
previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato
l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli
eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami
per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito,
che provvede a pubblicarlo sul sito internet della
giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico.
4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non
siano titolari di indirizzi di posta elettronica
certificata risultanti dai pubblici elenchi, indicano,
rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione,
l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di
fax da valere per ogni eventuale comunicazione e
notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza
possibilita' di rinvio anche in presenza di ricorso
incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del
ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso
incidentale si provvede con le forme previste per il
ricorso principale.
6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con
sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso
giorno. La relativa motivazione puo' consistere anche in un
mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti
delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie.
7. La sentenza non appellata e' comunicata senza
indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni
dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di
decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato
l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli
eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami
per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le
parti costituite nel giudizio di primo grado la
trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata o il numero di fax indicato negli
atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale
amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo
grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di
Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della
giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni
del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi
1 e 2.»
«Art. 54 Deposito tardivo di memorie e documenti e
sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo'
essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte,
dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del
diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti,
qualora la produzione nel termine di legge sia risultata
estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al
31 agosto di ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non
si applica al procedimento cautelare.»
 
Art. 218 bis

Associazioni sportive dilettantistiche

1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attivita', in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettivita' e in particolare per le comunita' locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 219
Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' delle strutture
dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle
risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, dei diri-genti della carriera dirigenziale
penitenziaria nonche' dei direttori degli istituti penali per
minorenni

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonche' della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attivita' nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonche' per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita', per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l'anno 2020.
3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonche' dei direttori degli istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 74 Misure per la funzionalita' delle Forze di
polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di
polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta
giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei
maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione
del COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo
periodo, il contingente di personale delle Forze armate di
cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' integrato di 253 unita' per trenta giorni
a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale
di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125.
02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al
comma 01, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori
prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza
dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle
misure di contenimento della diffusione del COVID- 19, per
un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla
scadenza del periodo previsto dal comma 01, e' autorizzata
la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di
cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di
lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri
connessi all'impiego del personale.
2. In considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento
dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle
Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto,
Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e
la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti
e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonche' assicurare
l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione
individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo
personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per
spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli
ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di
protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di
equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti
demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la
sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di
cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa
complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro
900.000 per i richiami del personale volontario ed euro
3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei
specialistici per il contrasto del rischio biologico, per
incrementare i dispositivi di protezione individuali del
personale operativo e i dispositivi di protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di
servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e licenze
informatiche per il lavoro agile.
4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero
dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo (U.t.G.), e lo
svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, a
decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la
spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in
missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e
acquisto di dispositivi di protezione individuale ed euro
1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche
per il lavoro agile. La spesa per missioni e' disposta in
deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto
legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 al fine di assicurare la
sostituzione temporanea del personale in servizio presso le
Prefetture - U.t.G.
5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti
demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per
l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario rese dal personale dell'amministrazione
civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma,
lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la migliore
applicazione delle correlate misure precauzionali
attraverso la piena efficienza operativa delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando
l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di posti
vacanti in organico, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del
Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28
giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie
Speciale - "Concorsi ed Esami", numero 49 del 30 giugno
2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata
di un anno e si articola in due semestri, il primo dei
quali di formazione teorico-pratica, il secondo di
tirocinio operativo che viene svolto presso le
Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di
tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di
sospensione delle attivita' didatticoformative. Con decreto
del Ministro dell'interno di natura non regolamentare,
sentito il Presidente della Scuola Nazionale
dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione dei
partecipanti al corso di formazione previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 13
luglio 2002, n. 196, sono adeguate alle modalita' di
svolgimento del corso di cui al presente comma. L'esito
favorevole della valutazione comporta il superamento del
periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di
viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sara'
determinata sulla base della media tra il punteggio
conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio
conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, limitatamente alla previsione del requisito del
tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le
strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il
passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai
funzionari di cui alla presente disposizione. Per le
finalita' previste dal presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957
per l'anno 2021.
7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della
sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo
svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale
penitenziaria nonche' dei direttori degli istituti penali
per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti dalle
misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in
deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro
straordinario, euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi
all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario
ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e
disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del
medesimo personale nonche' a tutela della popolazione
detenuta.
7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo
di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della
fase di formazione generale del VII corsoconcorso selettivo
di formazione dirigenziale, indetto con decreto del
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n.
181/2018, e' svolto entro il 30 maggio 2020, anche in
deroga agli articoli 12 e 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, e con modalita' a distanza definite con decreto del
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. Per
le finalita' di cui al presente comma, tutti gli allievi
sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sulla base
delle preferenze espresse secondo l'ordine della
graduatoria di merito definita a seguito del citato esame
conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma
assumono il predetto personale, nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente e della
dotazione organica, in deroga alle procedure di
autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge
19 giugno 2019, n. 56.
7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle
procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno
epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque
con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di
corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle
pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalita' di
svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da
adottare entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede
ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in
materia di reclutamento e di accesso alla qualifica
dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a
valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti
specifici e di competenze trasversali tecniche e
attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le
qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo
professionale da reclutare. Le predette procedure sono
svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione
informatica e con l'eventuale supporto di societa' e
professionalita' specializzate in materia di reclutamento e
di selezione delle risorse umane.
8. Alla copertura degli oneri di cui al presente
articolo, pari a euro 110.044.367 nel 2020 e a euro
2.512.957 nel 2021, si provvede, quanto a euro 105.368.367
nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro
4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis,
e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»
 
Art. 220
Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui
all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme gia' anticipate per le medesime esigenze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con
modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
(Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario):
«Art. 2 Fondo unico giustizia
1. - 6. Omissis
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico
giustizia", anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
Omissis.»
 
Art. 220 bis
Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non
pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82
e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attivita' professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, iscritto nel programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria» della missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 82 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia):
«Art. 82 - Onorario e spese del difensore
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono
liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di
pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che,
in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle
tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti
ed indennita', [e previo parere del consiglio dell'ordine,]
tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in
relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato
dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati
di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui
ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o
il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono
dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla
tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e
alle parti, compreso il pubblico ministero.»
«Art. 83 - Onorario e spese dell'ausiliario del
magistrato e del consulente tecnico di parte
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. L'onorario e le spese spettanti al
difensore,all'ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria
con decreto di pagamento, secondo le norme del presente
testo unico.
2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna
fase o grado del processo e, comunque, all'atto della
cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha
proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha
pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso,
il giudice competente puo' provvedere anche alla
liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi
anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione
al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al
beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
3-bis. Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude
la fase cui si riferisce la relativa richiesta.»
«Art. 84 - Opposizione al decreto di pagamento
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al
difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 170.»
«Art. 85 - Divieto di percepire compensi o rimborsi
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il
consulente tecnico di parte non possono chiedere e
percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a
qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente
parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario e' nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito
disciplinare professionale.»
«Art. 86 - Recupero delle somme da parte dello Stato
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in
danno dell'interessato le somme eventualmente pagate
successivamente alla revoca del provvedimento di
ammissione.»
«Art. 87 - Servizio al pubblico in materia di
patrocinio a spese dello Stato
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese
dello Stato e' disciplinato dall'articolo 20, della legge
29 marzo 2001, n. 134.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 2.
 
Art. 221
Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
disposizioni in materia di processo civile e penale

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.
4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo' avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio e' preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo' partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, puo' disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita' del collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, su richiesta dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n.24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 83 del citato decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
158.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'articolo
16-bis del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221:
«Art. 16-bis Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali
Vai alla versione vigente.
Vai allo storico delle versioni.
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il
deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a
depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati.Per difensori non si intendono i
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
per stare in giudizio personalmente.In ogni caso, i
medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita'
previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui
al medesimo comma.
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi
e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a
decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello
e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto
diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che
si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, con le modalita' previste
dalla normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. In tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalita'.
Omissis.»

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115:
«Art. 14 - Obbligo di pagamento
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei
processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza
per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e'
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e'
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del
codice di procedura civile, senza tener conto degli
interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa
dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la
domanda o propone domanda riconvenzionale o formula
chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della
causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre
parti, quando modificano la domanda o propongono domanda
riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono
intervento autonomo, sono tenute a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un
autonomo contributo unificato, determinato in base al
valore della domanda proposta.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3-ter. Nel processo amministrativo per valore della
lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle
stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
in caso di controversie relative all'irrogazione di
sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito
dalla somma di queste.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 5 Effettuazione dei pagamenti con modalita'
informatiche
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono
obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al
comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei
soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca
d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del
comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di
pagamento di cui al medesimo comma.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2,
le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2
puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3.
3-bis.
3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 181 del codice di
procedura civile:
«Art. 181 Mancata comparizione delle parti
Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il
giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere
da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la
causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.
Se l'attore costituito non comparisce alla prima
udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in
assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della
quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se
questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il
convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui,
ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115:
«Art. 30 - Anticipazioni forfettarie dai privati
all'erario nel processo civile
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei
processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza
per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa
i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di
spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del
funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato,
nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti
dall'articolo unico dellalegge 2 aprile 1958, n. 319e
successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo
stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine
stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive
modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto;
il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione
mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e
relative norme transitorie, in solido nei confronti
dell'impugnante e del difensore.»
- Si riporta il testo dell'articolo 193 del codice di
procedura civile:
«Art. 193 Giuramento del consulente
All'udienza di comparizione il giudice istruttore
ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che e'
chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e
fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo
di fare conoscere al giudicela verita'.»
- Si riporta il testo degli articoli 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvato con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
«Art. 146-bis Partecipazione al dibattimento a distanza
1. La persona che si trova in stato di detenzione per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4),
del codice, partecipa a distanza alle udienze
dibattimentali dei processi nei quali e' imputata, anche
relativi a reati per i quali sia in liberta'. Allo stesso
modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili
nelle quali deve essere esaminata quale testimone.
1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di
protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio,
partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei
processi nei quali e' imputata.
1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state
applicate le misure di cui all'articolo41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il
giudice puo' disporre con decreto motivato, anche su
istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone
indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora
lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis,
il giudice puo' disporre con decreto motivato la
partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni
di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e sia necessario evitare ritardi nel suo
svolgimento, ovvero quando si deve assumere la
testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di
detenzione presso un istituto penitenziario.
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise
nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel
corso del dibattimento, da' comunicazione alle autorita'
competenti nonche' alle parti e ai difensori della
partecipazione al dibattimento a distanza.
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'
attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e'
adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il
collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il
giudice, su istanza, puo' consentire alle altre parti e ai
loro difensori di intervenire a distanza assumendosi
l'onere dei costi del collegamento.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
e' equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di
protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'articolo 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto.»
«Art. 147-bis Esame degli operatori sotto copertura,
delle persone che collaborano con la giustizia e degli
imputati di reato connesso
1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in
base alla legge, a programmi o misure di protezione anche
di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele
necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame,
determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o
dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di
protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente del tribunale o della corte di assise.
1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle
interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto
copertura ai sensi dell'articolo9 della legge 16 marzo
2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre
con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza
della persona sottoposta all'esame e con modalita'
determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di
tali soggetti sia visibile.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente
comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
a norma dell'articolo 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente
necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame
si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal
comma 2 nei seguenti casi:
a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone
ammesse al piano provvisorio di protezione previsto
dall'articolo13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dallalegge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle
speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13,
commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;
a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio e'
disposto nei confronti di persone ammesse al piano
provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei
testimoni di giustizia;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle
generalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere
all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto
previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto
legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il
volto della persona sia visibile;
c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice
devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo
210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,
anche se vi e' stata separazione dei procedimenti.
c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel
corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo9
della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali
soggetti sia visibile.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da
un difensore si applicano le disposizioni previste
dell'articolo 146-bis[disp. att. c. p.p. 146-bis], commi 3,
4 e 6.
5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere
altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a
norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi
siano gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della
persona da sottoporre ad esame.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 18 Colloqui, corrispondenza e informazione
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere
colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre
persone,anche al fine di compiere atti giuridici.
I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire
con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo104
del codice di procedura penale, sin dall'inizio
dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresi'
diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti
dei diritti dei detenuti.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il
controllo a vista e non auditivo del personale di
custodia.I locali destinati ai colloqui con i familiari
favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del
colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimita'
dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura e' dedicata
ai colloqui con i minori di anni quattordici.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i
familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei
detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli
oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica
con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere
presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione.
Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di
esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti
di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.
L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a
quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal
regolamento.
Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla
corrispondenza telefonica e agli altri tipi di
comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria
che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il
direttore dell'istituto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
(Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e
sulle misure privative e limitative della liberta'):
«Art. 37 Colloqui
1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli
degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I
colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi
sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono
presentare il permesso rilasciato dall'autorita'
giudiziaria che procede.
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e,
inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita' previste
dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano
introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri
oggetti non ammessi.
4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un
comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad
altri. Il personale preposto al controllo sospende dal
colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o
molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla
esclusione.
5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi
divisori o in spazi all'aperto a cio' destinati. Quando
sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui
avvengono in locali interni comuni muniti dimezzi divisori.
La direzione puo' consentire che, per speciali motivi, il
colloquio si svolga in locale distinto.In ogni caso, i
colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei
detenuti con i loro difensori.
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui
possono avere luogo nell'infermeria.
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei
colloqui al mese.
Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei
delitti previsti dal primo periodo del primo comma
dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi
il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui
non puo' essere superiore a quattro al mese.
9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il
colloquio si svolge con prole di eta' inferiore a dieci
anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze,
possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti
stabiliti nel comma 8.
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In
considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di
prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i
conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi e'
comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi
risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o
l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le
esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A
ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono
partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di
derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
11. Qualora risulti che i familiari non mantengono
rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa
segnalazione al centro di servizio sociale per gli
opportuni interventi.
12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del
permesso, si fa annotazione in apposito registro.
13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attivita'
lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, e'
favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi,
ove possibile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1,
commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017,
n. 103):
«Art. 19 Colloqui e tutela dell'affettivita'
1. Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di
cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o
prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui
sussiste un significativo legame affettivo. Ogni colloquio
ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non
superiore a novanta. La durata massima di ciascuna
conversazione telefonica mediante dispositivi, anche
mobili, in dotazione dell'istituto, e' di venti minuti.
Salvo che ricorrano specifici motivi, il detenuto puo'
usufruire di un numero di conversazioni telefoniche non
inferiore a due e non superiore a tre a settimana.
L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le conversazioni
telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di
idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione
delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di
detenuti o internati per i reati indicati
nell'articolo4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari
sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare
negli istituti penali per minorenni ed e' assicurato un
costante supporto psicologico.
3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il
detenuto puo' usufruire ogni mese di quattro visite
prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non
superiore a sei ore, con una o piu' delle persone di cui al
comma 1.
4. Le visite prolungate si svolgono in unita' abitative
appositamente attrezzate all'interno degli istituti,
organizzate per consentire la preparazione e la
consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile,
un ambiente di tipo domestico.
5. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza
di eventuali divieti dell'autorita' giudiziaria che
impediscono i contatti con le persone indicate ai commi
precedenti. Verifica altresi' la sussistenza del legame
affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite
l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei
servizi socio-sanitari territoriali.
6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti
che non usufruiscono di permessi premio.»
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230:
«Art. 39 Corrispondenza telefonica
1. Omissis
2. I condannati e gli internati possono essere
autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorche'
ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone
diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settima.
Essi possono, altresi', essere autorizzati ad effettuare
una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le
persone conviventi, in occasione del loro rientro
nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si
tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della
legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici
ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non puo'
essere superiore a due al mese.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 415-bis
del codice di procedura penale:
«Art. 415-bis Avviso all'indagato della conclusione
delle indagini preliminari
1. - 2-bis. Omissis
3. L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che
l'indagato ha facolta', entro il termine di venti giorni,
di presentare memorie, produrre documenti, depositare
documentazione relativa ad investigazioni del difensore,
chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di
indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto
ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24
(Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario):
«Art. 4 Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante
per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi
dell'articolo17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti daldecreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsifino
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
1 e 2.
Omissis.»
 
Art. 222
Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.
2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato «Fondo emergenziale per le filiere in crisi», con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, nonche' di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n.160, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dal seguente:
« 520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilita' economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e piu' equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso alle imprese agricole e agro-alimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilita' dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521 ».
7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
«2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attivita' economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli arti-coli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonche' di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni ».
8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennita' e' erogata con le modalita' previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine e' autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020,si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

Riferimenti normativi

Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.
- Il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del
21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n.
1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 febbraio
2019, n. 51.
- Si riporta il testo del comma 502 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«502. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese
agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica
(Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo15
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 15 Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale
1.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentarie forestali, allo scopo denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori".
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11,comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi
dell'articolo 11,comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite
stabilito annualmente dalla legge finanziaria.»
La legge 13 marzo 1958, n. 250 recante «Previdenze a
favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 5 aprile 1958, n. 83.
- Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335 e' riportato nei riferimenti normtivi
all'art. 84.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 28 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 28 Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle
Gestioni speciali dell'Ago
1. Omissis
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
Omissis.»
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
 
Art. 222 bis
Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel
periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalita' degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 5,
del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
«Art. 1 Finalita'
1. - 2. Omissis
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede
le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi prioritariamente finalizzate
all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione
del rischio;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di
danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non
inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole.
Omissis.»
«Art. 5 Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva
1. Possono beneficiare degli interventi del presente
articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135del
codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono
l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro
delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole
istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone
delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito
danni superiori al 30 per cento della produzione lorda
vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono
escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende
ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo
32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui
all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei
costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi'
esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti
destinati a indennizzare le perdite causate da avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a
condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro
tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo
dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture e
allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i
danni abbiano interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora
risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti
ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o
unionali sono limitati all'80 per cento dei costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono
accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza
assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della
loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla
produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di
gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
produzione agricola della singola impresa, purche' il
metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la
perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in
questione.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.»
- Il testo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 222.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 223

Contenimento della produzione e miglioramento della qualita'

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e' stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non puo' essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantita' prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorita' di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 224

Misure in favore della filiera agroalimentare

1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole «per l'anno 2020», sono inserite le seguenti «, in alternativa all'ordinario procedimento,».
2. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»;
b) dopo il comma 3-novies e' aggiunto il seguente:
« 3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e' necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attivita' di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO. »;
c) il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente:
« 4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. ».
3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate.»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis.In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione.».
4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole «entro il termine di tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi».Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.».
5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
« 4-octies. In relazione alla necessita' di garantire l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno
alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-ter (Sistema di anticipazione delle somme
dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune).
1. Allo scopo di alleviare le gravi difficolta'
finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse
condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie
fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, e'
autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di
ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi
determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi
pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune (PAC).
2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura
pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti
diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui
al presente articolo si intendono concessi ai sensi del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative
disposizioni attuative.
3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74.
4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei
beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo
si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale
vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito
della PAC.
4-bis. Per l'anno 2020, in alternativa all'ordinario
procedimento, l'anticipazione di cui al presente articolo
e' concessa in misura pari al 70 per cento del valore del
rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che
conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e
che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i
termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e
nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il
regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013. La presentazione della richiesta
dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere
sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione
dell'anticipazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 78 Misure in favore del settore agricolo e della
pesca
1. In relazione all'aggravamento della situazione di
crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo
10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al
presente articolo e' concessa in misura pari al 70 per
cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019
agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data
del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino
a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente
normativa europea e nazionale, una domanda unica per la
campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della
richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli
a valere sulla campagna 2020 e successive sino a
compensazione dell'anticipazione".
1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al
comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo
3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla
sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23,
della comunicazione della Commissione europea "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma
7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa informativa alla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono
adottate le ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e
1-bis.
1-quater. In relazione alla situazione di crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di
garantire liquidita' alle aziende agricole, per l'anno
2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e
contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia
prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le
amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento
dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in
anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.
1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle
amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al
comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234;
b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,
n. 78;
c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito
dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID- 19,
integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo
92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti
dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata
del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31
dicembre 2020.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti
derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la
continuita' aziendale delle imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, e'
istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro
per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi
passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale
circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la
copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli
ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese,
nonche' per la sospensione dell'attivita' economica delle
imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalita' di attuazione del Fondo, in deroga
alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della
Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il
regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti " de minimis " nel settore
agricolo, in relazione al riconoscimento formale
dell'emergenza COVID-19 come calamita' naturale, ai sensi
del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti " de minimis " nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata
nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della
direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di
acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie
riferite al COVID- 19 ne' indicate in accordi di fornitura
per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti
agli accordi stessi.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis
costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i
contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti
agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.
2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente, a eccezione del consumatore finale, che
contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a
euro 60.000. La misura della sanzione e' determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che
non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis.
L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle
relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni
l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale
dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per il
finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze
e per il rafforzamento dei controlli.
2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e alle imprese agricole";
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e delle imprese agricole".
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e
stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e
semplici, non richiedenti specifici requisiti
professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e'
prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli
adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo
decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del
datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali
competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita
medica preventiva, da effettuare da parte del medico
competente ovvero del Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria locale.
2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha
validita' annuale e consente al lavoratore idoneo di
prestare la propria attivita' anche presso altre imprese
agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi,
senza la necessita' di ulteriori accertamenti medici.
2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica
di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita
certificazione. Il datore di lavoro e' tenuto ad acquisire
copia della certificazione di cui al presente comma.
2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi
paritetici del settore agricolo e della cooperazione di
livello nazionale o territoriale possono adottare
iniziative, anche utilizzando lo strumento della
convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli
obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al
sistema di bilateralita', mediante convenzioni con le
aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica
preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con
medici competenti in caso di esposizione a rischi
specifici. In presenza di una convenzione, il medico
competente incaricato di effettuare la sorveglianza
sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non e'
tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in
relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal
caso il giudizio di idoneita' del medico competente produce
i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro
convenzionati.
2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da
2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane,
finanziare e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo
le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o
statali".
2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a
denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica
protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande
spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo,
attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti,
dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si
trasferisce nonche' mediante l'annotazione in appositi
registri.
2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di
cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni,
differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere
riportate nei registri, nonche' le modalita' di
registrazione della costituzione e dell'estinzione del
pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i
quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici
istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale l'annotazione e' assolta con la registrazione nei
predetti registri.
2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma
2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del
codice civile, in quanto compatibili.
2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di
cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono
sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette
imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione
relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1°
aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai
periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31
luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate
alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del
virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche a
favore delle aste telematiche, della logistica della
vendita diretta del prodotto ittico alla grande
distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio
delle comunita' urbane in virtu' della chiusura delle aste
per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese
di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati
momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata, per
l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19
ed al fine di garantire la piu' ampia operativita' delle
filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le
province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base
di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti
derivanti da processi di trattamento e trasformazione del
latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio
territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi,
alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per
l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In
attuazione del presente comma, le regioni e le province
autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e
le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi
i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto
di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle
specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, e' tenuto a formulare preventiva richiesta
straordinaria all'autorita' sanitaria competente che,
effettuatele necessarie verifiche documentali, procede
all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva
l'autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente, per
la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione
del COVID- 19, e' altresi' consentito, ai soggetti di cui
all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico
delle acque reflue addizionate con siero, scotta,
latticello e acque di processo delle paste filate, nonche'
l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di
allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga
all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. Nel caso di utilizzo
agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero
puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.
3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al fine di assicurare la continuita'
dell'attivita' di controllo e di certificazione dei
prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione
geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n.
251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i
certificati di idoneita' sono rilasciati, anche sulla base
di una valutazione del rischio da parte dei predetti
Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza
delle condizioni di certificabilita', anche senza procedere
alle visite in azienda laddove siano state raccolte
informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari
delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di
successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da
svolgere a seguito della cessazione delle predette misure
urgenti.
3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, dopo le parole: "i provvedimenti," sono inserite le
seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,".
3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno per
lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e'
prorogata al 31 dicembre 2020.
3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19,
sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni
interessati e le autorita' sanitarie, appositi strumenti di
controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle
condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.
3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui
all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo 40-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
pubblicato entro il 30 settembre 2020.
3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti
derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la
continuita' aziendale degli operatori della pesca, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure
per la riprogrammazione delle risorse previste dal
programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli
affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il
massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte
dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi e dei
gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG);
3-decies. Considerata la particolare situazione di
emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente
sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate
alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e'
necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto
nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, definisce
una specifica classificazione merceologica delle attivita'
di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini
dell'attribuzione del codice ATECO.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3
si provvede ai sensi dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e
produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che abbiano subito
danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso
zero, della durata non superiore a quindici anni,
finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle
stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo
con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e'
autorizzato all'apertura di un'apposita contabilita'
speciale.
4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si
provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale
delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice
civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri
finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito destinati a
soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle
strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,
possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze
economiche e finanziarie delle imprese agricole ed
assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di
ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le
operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e
da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.
4-septies. In considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono
presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle
entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica possono inviare per via telematica
ai predetti intermediari la copia per immagine della delega
o del mandato all'incarico sottoscritta e della
documentazione necessaria, unitamente alla copia del
documento di identita'. In alternativa e' consentita la
presentazione in via telematica di deleghe, mandati,
dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa
autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la
regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della
documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale
situazione emergenziale. Tali modalita' sono consentite
anche per la presentazione, in via telematica, di
dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di
prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche
locali, alle universita' e agli istituti di istruzione
universitaria pubblici e ad altri enti erogatori
convenzionati con gli intermediari abilitati.
4-octies. In relazione alla necessita' di garantire
l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della
filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di
abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche'
degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici
rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto
legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in
corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e comunque
almeno fino al novantesimo giorno successivo alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
4-novies. Al fine di contrastare gli effetti
dell'emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la
sicurezza alimentare e il benessere animale, gli
investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola
possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100
milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono
concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2016.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio
del vino), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 Schedario viticolo e inventario del potenziale
produttivo
1. Il Ministero istituisce uno schedario viticolo
contenente informazioni aggiornate sul potenziale
produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n.
1308/2013.
2. Ogni unita' vitata idonea alla produzione di uva da
vino deve essere iscritta nello schedario viticolo.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1º
marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta
alla Commissione europea un inventario aggiornato del
potenziale produttivo.
4. Lo schedario viticolo e' gestito dalle regioni
secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi del
SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale.
5. Ai vigneti iscritti nello schedario viticolo e'
attribuita l'idoneita' alla produzione di uve atte a dare
vini a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici
delle unita' vitate, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti nello schedario
viticolo, validati dalle regioni, non possono essere
oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di
errore evidente o colpa grave. Le regioni, in base ai
disciplinari di produzione, individuano la modalita' di
attribuzione dell'idoneita', anche in via provvisoria.
6. Le regioni rendono disponibili i dati dello
schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri
enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al
controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonche' ai
consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41
in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e' gestito nell'ambito dei
servizi del SIAN.
8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e
gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le regioni,
adeguano le procedure di gestione e controllo, nonche'
quelle di periodico aggiornamento degli usi del suolo
nell'ambito del GIS, affinche' i dati relativi alle
superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche
allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e
non espressamente richieste dal produttore, pur senza
effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo
notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per
la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del
corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle
uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT.
9. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati
i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva
dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le
relative DO e IG e le procedure informatiche per la
gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo
semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto,
nonche' per la gestione dei dati contenuti nello schedario
anche ai fini della rivendicazione produttiva.
10. La resa massima di uva per ettaro delle unita'
vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle
rivendicate per produrre vini a DOP e IGP e' pari o
inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2021
o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a
ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario
viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a
DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate.
10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da
adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva a ettaro
fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi
cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di
produzione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della
proprieta' coltivatrice), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8
In caso di trasferimento a titolo oneroso o di
concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a
coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a
compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante,
a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche'
coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di
imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso
di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il
fondo per il quale intende esercitare la prelazione in
aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od
enfiteusi non superi il triplo della superficie
corrispondente alla capacita' lavorativa della sua
famiglia.
La prelazione non e' consentita nei casi di permuta,
vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento,
espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in
base a piani regolatori, anche se non ancora approvati,
siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o
turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,
per quota di fondo, da un componente la famiglia
coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che
in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri
componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano
coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa
familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera
raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione
trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono
essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di
vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per
l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve
esercitare il suo diritto entro il termine di trenta
giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale
notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello
risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo
al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla
trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il
fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente
causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato
entro il termine di sei mesi, decorrenti dal trentesimo
giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario,
salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda
ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai
sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e'
sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione
del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia
espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta
e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere
entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui
all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e'
differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto
alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il
termine stabilito.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una
pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione
non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente.
Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere
esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri
o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il
triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro
famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che
entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto
comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale
abbia cessato di far parte della conduzione colonica in
comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro
cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli
altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta
quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste
dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo
scopo di assicurare il consolidamento di impresa
coltivatrice familiare di dimensioni economicamente
efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il
proprietario della quota non consente alla vendita,
mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti
leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati
dal precedente comma e' demandato allo Ispettorato agrario
provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se
coltivatori diretti, i coeredi del venditore.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 Monitoraggio della produzione di latte vaccino,
ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti
lattierocaseari a base di latte importati da Paesi
dell'Unione europea e da Paesi terzi
1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio
delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul
territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo,
come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto
stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di
esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile
2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare
mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi
di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia
grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i
quantitativi di latte di qualunque specie acquistati
direttamente dai produttori, nonche' quelli acquistati da
altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione
europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti
lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi
dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del
Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui
alla legge 11 aprile 1974, n. 138.
2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari
contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano
trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi
di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun
prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il
decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito l'eventuale
diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di
registrazione dei piccoli produttori.
2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e
organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca
dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati
relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di
latte registrato.
3. Le modalita' di applicazione del presente articolo
sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti,
rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore
del latte ovi-caprino.
4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione
di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese
successivo a quello al quale la registrazione si riferisce,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non
supera trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del
50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione
mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino
superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si
applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere
l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano,
per un periodo da sette a trenta giorni.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti
locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle
rispettive competenze, esercitano i controlli per
l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui
al presente articolo.
7. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»
 
Art. 224 bis

Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale

1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita' alimentare e di sostenibilita' economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, e' istituito il «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale», costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformita' a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema e' volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualita' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalita' di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonche' di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalita' di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, e' istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita' al regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che fissa le
norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 13 agosto 2008, n. 218.
 
Art. 224 ter

Sostenibilita' delle produzioni agricole

1. Al fine di migliorare la sostenibilita' delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, e' istituito il sistema di certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i piu' recenti orientamenti in materia di sostenibilita' economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalita' produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.
2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonche' di valutare l'impatto delle scelte operate, e' istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilita' e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n.1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformita' alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.
4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n.4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilita' richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.
5. Il disciplinare di cui al comma 1 e' approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014.
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilita' del processo produttivo puo' essere estesa ad altre filiere agroalimentari.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (CE) n.1217/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete
d'informazione contabile agricola sui redditi e
sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
15 dicembre 2009, n. 328.
La legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti
alimentari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 2011, n. 41.
 
Art. 225

Consorzi di bonifica ed enti irrigui

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidita' derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, aggravata dalla difficolta' di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilita' di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione delle domande, nonche' i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al comma 2.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e della difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis e' consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.
6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 62 citato decreto- legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 135.
 
Art. 226

Fondo emergenza alimentare

1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014. 2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Riferimenti normativi

La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 58 del
citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 58 Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera
della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento
dei programmi nazionali di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
Omissis.»
- Il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al
Fondo di aiuti europei agli indigenti e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 marzo 2014,
n. 72.
 
Art. 227

Sostegno alle zone economiche ambientali

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, ivi incluse le attivita' di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attivita' ecocompatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo
4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito
con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
(Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e
proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):
«Art. 4-ter Misure per contrastare i cambiamenti
climatici e migliorare la qualita' dell'aria nelle aree
protette nazionali e nei centri urbani
1. Al fine di potenziare il contributo delle aree
naturalistiche a livello nazionale per il contenimento
delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto
dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla
qualita' dell'aria, nonche' di favorire in tali aree
investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti
climatici, all'efficientamento energetico, all'economia
circolare, alla protezione della biodiversita' e alla
coesione sociale e territoriale e di supportare la
cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il
territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una
zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette
zone possono essere concesse, nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di
sostegno alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti che
avviano un programma di attivita' economiche
imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale
compatibile con le finalita' di cui all'articolo 19, comma
6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese
beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area ZEA per
almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento
oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena
la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di
liquidazione o scioglimento e che le attivita' oggetto di
sostegno siano coerenti con le finalita' di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalita' per
la concessione delle misure di sostegno di cui al presente
comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse
disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei
progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e'
destinata a contributi in favore delle micro, piccole e
medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi
almeno il 45 per cento della propria superficie compreso
all'interno di una ZEA, che svolgono attivita' economiche
eco-compatibili, secondo modalita' e condizioni definite ai
sensi del comma 1.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 14
gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni
non organizzate):
«Art. 2 Associazioni professionali
1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art.
1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere
professionale di natura privatistica, fondate su base
volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza
esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli
associati e garantire il rispetto delle regole
deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli
utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle
associazioni professionali garantiscono la trasparenza
delle attivita' e degli assetti associativi, la dialettica
democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi
deontologici, nonche' una struttura organizzativa e
tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento
delle finalita' dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche
attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente
dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai
sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano
sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono
le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le
violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a
tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello
di riferimento per il cittadino consumatore, presso il
quale i committenti delle prestazioni professionali possano
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita'
professionale in generale e agli standard qualitativi da
esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di
denominazioni professionali relative a professioni
organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche
se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo,
non e' consentito l'esercizio delle attivita' professionali
riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti,
salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti
previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo
professionale.
7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al
presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art.
3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita' dei
rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei
requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto
applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7
e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel
proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti
le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della presente legge.»
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante «Legge quadro
sulle aree protette» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 dicembre 1991, n. 292.

- Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 84.
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 26.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
 
Art. 227 bis

Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini

1. Al fine di promuovere l'attivita' turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

La legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante «Disposizioni
per la difesa del mare» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 228

Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole « a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 » sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, le parole « e del Comitato tecnico istruttorio » sono soppresse;
d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e del Comitato» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS
1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorita'
competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II
e III della presente parte nel caso di piani, programmi e
progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS
spettano allo Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da
un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il
Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie
tecniche la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi
protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno
2016, n. 132 e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. Per
i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente
interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa un
esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome
interessate, individuato tra i soggetti in possesso di
adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
3. (abrogato)
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,
sono stabilite per i profili di rispettiva competenza
l'articolazione, l'organizzazione, le modalita' di
funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale,
comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in
misura complessivamente non superiore all'ammontare delle
tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto,
versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti
proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun membro
della Commissione e in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale del
personale di cui al comma 3 restano in carico
all'amministrazione di appartenenza.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In
caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle
Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano
che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze
tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di
adeguate figure di comprovata professionalita', competenza
ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
II e III della presente parte.»
 
Art. 228 bis
Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito
temporaneo di rifiuti

1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato.
 
Art. 229

Misure per incentivare la mobilita' sostenibile

1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Citta' metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilita'", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.».
b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole « presente comma » sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;
c) al comma 2, al primo periodo, le parole « corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale » sono sostituite dalle seguenti: «corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili», e al terzo periodo le parole: «e n. 2015/2043» sono sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;
2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, e' incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo il numero 7), e' inserito il seguente: « 7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;
2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi;»;
b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata puo' essere realizzata lungo le strade con velocita' consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu' corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».
4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attivita' di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilita' sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilita' delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura e' scelta tra il personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare l'importo di euro 500.
4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis puo' essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.
4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 Misure per incentivare la mobilita' sostenibile
nelle aree metropolitane
1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il fondo denominato "Programma sperimentale buono
mobilita'", con una dotazione pari a euro 5 milioni per
l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70
milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022,
euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per
l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad
apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta
acquisita definitivamente all'erario. Le disponibilita' di
bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui,
sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui
al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione in favore dei residenti maggiorenni nei
capoluoghi di Regione, nelle Citta' metropolitane, nei
capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilita' ", pari
al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in
misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di
biciclette, anche a pedalata assistita, nonche' di veicoli
per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente
elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto - legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei
servizi di mobilita' condivisa a uso individuale esclusi
quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo'
essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per
una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento e
l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del
presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le
risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate
nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo
periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non
ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe
Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed
Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con
quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per
ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati
da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto,
anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al
trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la
mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica
di cui all'articolo 33-bis del decreto - legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di
mobilita' condivisa a uso individuale. Il "buono mobilita'"
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata, sono definite
le modalita' e i termini per l'ottenimento e l'erogazione
del beneficio di cui al sesto periodo, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per il
finanziamento di progetti per la creazione, il
prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di
corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste
ciclabili e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno
degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio
dello Stato, che resta acquisita definitivamente
all'erario. I progetti di cui al presente comma sono
presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti, ovvero da uno o piu' comuni finitimi
anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale
con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la
realizzazione di un'unica opera, interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non
ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la
Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni,
decorsi i quali il decreto e' emanato anche in mancanza di
detto parere, sono stabilite le modalita' e i termini di
presentazione delle domande, adottando criteri che
assicurino priorita' ai progetti presentati dai comuni con
i piu' elevati livelli di emissioni inquinanti.»
L'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30 (Attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la
Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere
il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra), abrogato dall'art. 47, comma 1,
D.Lgs. 09.06.2020, n. 47 con decorrenza dal 25.06.2020,
fatto salvo quanto previsto al comma 2 del suddetto
articolo modificante, recava:
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 181.
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 64.
- Si riporta il testo dell'articolo 33-bis del citato
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 33-bis Monopattini elettrici
1. Il termine di conclusione della sperimentazione di
cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2019, e' prorogato di dodici mesi. La circolazione
mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi
dispositivi di mobilita' personale, e' consentita, solo se
sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito
della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019
e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive
e delle condizioni di circolazione da esso definite.
2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' sostituito dai seguenti:
"75. Nelle more della sperimentazione di cui
all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove
norme relative alla stessa sperimentazione, sono
considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti
territoriali della sperimentazione, i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a
sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale
continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri
requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati
nell'allegato 1 al medesimo decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore
avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate
dal comma 75 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni
del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il
monopattino ha un motore termico o un motore elettrico
avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo
da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo
anno di eta' e possono circolare esclusivamente sulle
strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h, ove e'
consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle
strade extraurbane, se e' presente una pista ciclabile,
esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini
non possono superare la velocita' di 25 km/h quando
circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano
nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le
condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla
fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa
fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere
utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a
mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione
prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni
del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono
procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque,
mai affiancati in numero superiore a due, devono avere
libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia
necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di
eta' inferiore a diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo
di indossare un idoneo casco protettivo. E' fatto divieto
di trasportare altre persone, oggetti o animali, di
trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare
da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le
condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al
comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le
disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro
200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di
mobilita' personale avente caratteristiche tecniche e
costruttive diverse da quelle definite dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della
sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del dispositivo,
ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione
II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o
un motore elettrico avente potenza nominale continua
superiore a 2 kW.
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di
cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le
disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in
circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita'
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi
individuati dal medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75,
anche in modalita' free-floating, possono essere attivati
solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella
quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze
attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in
circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo
svolgimento del servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi
interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in
determinate aree della citta'".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto
il seguente:
"2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il
quale non sono state ancora definite le caratteristiche
tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si
procede in ogni caso alla sua distruzione".
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, e 182
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada):
«Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni
stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a
raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di
traffico.
((2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione
dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate
o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita'
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni
alla circolazione su aree pedonali))
.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada
godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine
della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello,
ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della
scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu'
corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
da strisce di margine.
7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le
biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di
arresto per tutti gli altri veicoli;
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: e' il movimento, la fermata e la sosta
dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprieta' stradale
quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine
e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o
della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della
scarpata se la strada e' in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente
veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su
una strada nello stesso senso di marcia su una o piu' file
parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.
12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo,
idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei
velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli
e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia
ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con
destinazione alla circolazione dei velocipedi;
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per
consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per
consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo
da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla
carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione
degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della
carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli
che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali
svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocita' o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle
acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di
strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilita'.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa
tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della
proprieta' stradale e puo' essere utilizzata solo per la
realizzazione di altre parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al
confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada
adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante
striscia di margine discontinua e comprendente la fila
degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di
linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di
attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di
infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami
di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a
piu' strade, organizzata in modo da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a
incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di
strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli
accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza
longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei
veicoli.
((34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalita'))
.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso,
opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
tramviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte
della strada separata dalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea
allo stazionamento di uno o piu' veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata
alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente
una intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a
collegare due rami di un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente
in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla
strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o
opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo
ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini
stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di
pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
tram e dei veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile
della strada destinata alla separazione di correnti
veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri
abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada
privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le
correnti veicolari non si intersecano tra loro.
((53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili
in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino
una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade.))

54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e
la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata,
immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata,
opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di
corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso
unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di
traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi
arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni
e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni
stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.»
«Art. 182. Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i
casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano
e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre
procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore
di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e
delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi
devono essere in grado in ogni momento di vedere
liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la
massima liberta', prontezza e facilita' le manovre
necessarie.
3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei
casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e
farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando,
per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o
di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai
pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede
a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e
attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di
eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati
per il trasporto di altre persone oltre al conducente
devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche,
solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono
trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i
conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo
di due bambini fino a dieci anni di eta'.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica
l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari
categorie di essi, con le modalita' stabilite nel
regolamento.
9-bis.
9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma
1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla
soglia dell'intersezione puo' essere realizzata la casa
avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o
della semicarreggiata. La casa avanzata puo' essere
realizzata lungo le strade con velocita' consentita
inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari
almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita
per il flusso veicolare. L'area delimitata e' accessibile
attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri
riservata alle biciclette, situata sul lato destro in
prossimita' dell'intersezione.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. La sanzione e' da lire cinquantamila a lire
duecentomila quando si tratta di velocipedi di cui al comma
6.»

- Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 153.
 
Art. 229 bis
Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione
individuale

1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettivita', ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o piu' linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:
a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attivita' economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma e', altresi', finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma puo', altresi', includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attivita' svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilita' ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonche' una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto.
7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 15 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 66-bis.
- Si riporta il testo del comma 1126 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1126. E autorizzata la spesa di 50.000 euro per
finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione", predisposto dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto
alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte
all'integrazione delle esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi
delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili
con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.»
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 255
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 255 Abbandono di rifiuti
1. Omissis
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo
232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono
riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo
232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al
doppio.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 230

Incremento del numero dei posti relativi a concorsi gia' indetti

1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori. 2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attivita' didattica in presenza e di assicurare la continuita' occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, e' stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarita'.
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure di straordinaria
necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti):
«Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e abilitazione del personale docente nella scuola
secondaria.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire, contestualmente al
concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo
17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura
straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola
secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata
all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4
del presente articolo. La procedura e' altresi' finalizzata
all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria,
alle condizioni previste dal presente articolo.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1,
bandita a livello nazionale con uno o piu' provvedimenti,
e' organizzata su base regionale ed e' finalizzata alla
definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria
di vincitori, distinta per regione e classe di concorso
nonche' per l'insegnamento di sostegno, per complessivi
ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di
definire un elenco dei soggetti che possono conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al
comma 9, lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le
regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le
quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai
sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite
annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei
vincitori possono essere disposte anche successivamente
all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della
graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per
la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito
dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018,
per le rispettive quote, e disposta la confluenza
dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad
esaurimento nella quota destinata ai concorsi,
all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del
concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato
rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi' residuati,
fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la
procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari e'
destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai
soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico
2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno,
almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su
posto di sostegno in assenza di specializzazione e'
considerato valido ai fini della partecipazione alla
procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo
restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che
raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte
unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno
scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura
straordinaria di cui al comma 1. La riserva e' sciolta
negativamente qualora il servizio relativo all'anno
scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al
predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli
di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso
o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il
titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto
previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto.
Per la partecipazione ai posti di sostegno e' richiesto
l'ulteriore requisito del possesso della relativa
specializzazione.
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai
contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche
statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi
precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), e'
preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole
secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al
comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 12. Il predetto servizio e' considerato se
prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe
di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di
concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo
articolo 2.
7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura,
unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi
e' in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a),
tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le
istituzioni statali e paritarie nonche' nell'ambito dei
percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di
istruzione e formazione professionale, purche', nel caso
dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato
svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti
riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6,
secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli
ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresi'
partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al
requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo
delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al
comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio.
8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di
cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno sia
per una classe di concorso. E' consentita la partecipazione
sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al
concorso ordinario, anche per la medesima classe di
concorso e tipologia di posto.
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi
con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta
multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e
sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare
coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5
e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla
base del punteggio riportato nella prova di cui alla
lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma
11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla
lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai
sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di
formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi
con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta
multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e
sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare i
soggetti di cui al comma 7;
e) la compilazione di un elenco non graduato dei
soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle
lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10,
possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle
condizioni di cui alla lettera g);
f) l'abilitazione all'esercizio della professione
docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori
della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma
in ruolo. I vincitori della procedura possono altresi'
conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo,
alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l'abilitazione all'esercizio della professione
docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di
cui alla lettera e) purche':
1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale
o fino al termine delle attivita' didattiche presso una
istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di
istruzione, ferma restando la regolarita' della relativa
posizione contributiva;
2) conseguano i crediti formativi universitari o
accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano
gia' in possesso;
3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono
superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo
di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di
esame previsto per il concorso ordinario, per titoli ed
esami, per la scuola secondaria.
11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita
con uno o piu' decreti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il
termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:
a) i termini e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico scientifico
incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi
alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al
programma di cui al comma 10;
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi
attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di
cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per
regione, classe di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di valutazione,
distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e
delle loro eventuali articolazioni;
f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la
partecipazione alla procedura di cui al comma 1,
determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere
derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme
riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera
b), non spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni
di presenza o altre utilita' comunque denominate, fermo
restando il rimborso delle eventuali spese.
13. Con decreto del Ministro dell'istruzione avente
natura non regolamentare, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti:
a) le modalita' di acquisizione per i vincitori,
durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a
carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o
accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano
gia' in possesso;
b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e
prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la
valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova,
da superarsi con il punteggio di sette decimi o
equivalente, nonche' i contenuti e le modalita' di
svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei
comitati di valutazione con non meno di due membri esterni
all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente
scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti,
indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque
denominate, ne' rimborsi spese;
c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di cui
al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai
fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza
pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche' le modalita' ed
i contenuti della prova orale di abilitazione e la
composizione della relativa commissione.
14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora
valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui
all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma
116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che
superano il predetto periodo si applica l'articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo
periodo sono soppressi. Il comma 7-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.
16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
non da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello
Stato.
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo
determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i
posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e
disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo
disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle
immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per
l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo
possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo
in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime
graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono
presentare istanza per i posti di una o piu' province di
una medesima regione, per ciascuna graduatoria di
provenienza. L'istanza e' presentata esclusivamente
mediante il sistema informativo del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono,
entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in
ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei
posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le
graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito
l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui
all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le
graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine
di priorita' discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per
titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi,
nell'ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati i
termini e le modalita' di presentazione delle istanze di
cui al comma 17-bis nonche' i termini, le modalita' e la
procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter
comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla
stipulazione di contratti a tempo determinato o
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per
titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali
l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non
concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso
sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di
cui ai commi da 17 a 17-sexies.
17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
sostituito dai seguenti:
"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per
l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo
destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero
ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in
altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni
scolastici di effettivo servizio nell'istituzione
scolastica di titolarita', fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del
presente comma non si applica al personale di cui
all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, purche' le condizioni ivi previste siano
intervenute successivamente alla data di iscrizione ai
rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento
periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del
presente testo unico.
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito
positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per
il personale del comparto scuola, ad eccezione di
graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in
ruolo".
17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal
comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili
dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti
salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in
ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma
3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal
citato comma 17-octies del presente articolo.
18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi
del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge
13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita' per un
ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1,
comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei
candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli
elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami,
banditi con i decreti direttoriali del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca numeri
105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 16 del 26
febbraio 2016, con la necessita' di mantenere la
regolarita' dei concorsi ordinari, per titoli ed esami,
previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati
nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti
possono, a domanda, essere inseriti in una fascia
aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma
1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di
cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria
di primo e di secondo grado, anche in una regione diversa
da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco
aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' attuative del presente
comma.
18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario
e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonche'
ai concorsi ordinari, per titoli ed esami, per la scuola
dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni
2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti
iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento
di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. La riserva
e' sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del
relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio
2020.
18-quater. In via straordinaria, nei posti
dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili
al 31 agosto 2019, per i quali non e' stato possibile
procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di
soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale
fine, in considerazione dei tempi di applicazione
dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la
stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato,
che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai
predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica
dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di
servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I
soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e
la sede di assegnazione con priorita' rispetto alle
ordinarie operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo
da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le
autorizzazioni gia' conferite per bandire concorsi a posti
di personale docente sono corrispondentemente ridotte.
18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di
euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni
annui a decorrere dall'anno 2022.
18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' sostituito dal
seguente:
"4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle
attivita' didattiche. Ai predetti componenti spetta un
compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria,
da definire con apposita sessione contrattuale nazionale
nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021".
18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater,
18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per
l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro
10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del
comma 18-sexies.
18-octies. Nei concorsi ordinari, per titoli ed esami,
di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione
dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca
e' attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di
quello massimo previsto per i titoli.
19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 9.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 17 Disciplina transitoria per il reclutamento del
personale docente
1. Omissis.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, mediante scorrimento delle
graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma
114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
bando, sino al termine di validita' delle graduatorie
medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del
comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei
posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il
40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,
sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di
merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
difetto;
[c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al
netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle
lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui
all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per
l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le
frazioni di posto sono arrotondate per difetto;]
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure
di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non
utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e b).
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 58
del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 58 Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca
1. - 5-bis. Omissis
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita
procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita'
previste per i concorsi provinciali per collaboratore
scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui
aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo indeterminato
di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono
partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui
aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento, anche in piu' fasi, e i termini per la
presentazione delle domande.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 230 bis
Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle
istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga
degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti
scolastici

1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalita' della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonche' per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo e' ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.
3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 2
del citato decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159:
«Art. 2 Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche.
1. - 2-bis. Omissis
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire, nell'ambito della
vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da
gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonche',
a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti
tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di
personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni
2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere
dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di
cui all'articolo39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dallalegge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E'
altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e
di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al
comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1,
comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro
nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I
contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo
periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31
dicembre 2020.
Omissis.»
 
Art. 231
Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno
scolastico 2020/ 2021

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attivita' scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al responsabile unico del procedimento e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno gia' realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori risorse per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attivita' in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unita' di personale coinvolti.
7. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
7-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.
8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 601 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
"Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.»
 
Art. 231 bis

Misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:
a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attivita' in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.
2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure e' subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.
3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81 recante «Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008,
n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana del 2 luglio 2009, n. 151.
 
Art. 232

Edilizia scolastica

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione gia' autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale e' ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola «vincolate» e' aggiunta la seguente « prioritariamente »;
b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e al completamento».
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla citta' metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore « Salvatore Quasimodo » in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attivita' didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalita' sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, e' da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali. 8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche' per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.
9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 Mutui per l'edilizia scolastica e per
l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali
1. Al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica edi immobili adibiti ad alloggi e residenze per
studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni
interessate possono essere autorizzate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a
stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per
l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata
residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno
2016. Le modalita' di attuazione della presente
disposizione e del comma 2 sono stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
Dipartimento del tesoro, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
in conformita' ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in
sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il
Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di
edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11,
commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Eventuali successive variazioni
relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi
comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono
disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora
restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi
pluriennali e i piani di erogazione gia' autorizzati a
favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero
dell'economia e delle finanze.
1 -bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere
annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo
18, commi da 8 a 8-quinquies , del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo,
dell'articolo 11, comma 4-sexies , del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento
agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime
finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa
vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione
sono altresi' richiesti elementi informativi alle
amministrazioni territorialmente competenti.
1 -ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di
cui al quarto periodo del comma 1, tiene conto dei piani di
edilizia scolastica presentati dalle regioni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle
Regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo
comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'
interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato
dagli Istituti di credito.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e
con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo lº settembre 1993, n.
385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui
attivati sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati
contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311
del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro
15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno
2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle
istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e alle
universita', fermo restando quanto gia' previsto
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera
i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono
inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
delle universita'", e dopo le parole "edilizia scolastica"
sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le
disposizioni del presente comma si applicano a partire
dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3 -bis. All'articolo 18, comma 8 -bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in relazione
all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli
istituti cui sono affidate tali attivita'».
3 -ter. All'articolo 18, comma 8 -ter, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le
parole: «di cui al comma 8,» sono inserite le seguenti:
«per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai
commi 8 e 8 -sexies, nella misura definita dal decreto di
cui al presente periodo,».
- Si riporta il testo del comma 177-bis dell'articolo 4
della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350:
«Art. 4 Finanziamento agli investimenti
1. - 177. Omissis
177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare. Per i
contributi destinati alla realizzazione delle opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna
definitivamente le risorse. In relazione alle
infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte
II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e
decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi
degli articoli 165, comma 5 -bis, e 166, comma 5 -bis, del
medesimo decreto legislativo. In caso di criticita'
procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti
termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 717 dell'articolo 1
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dalla presente legge:
«717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina
ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative,
ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di
intervento di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13
luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni
di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico
dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a
decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione
del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la
valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la
cessione delle aree di loro proprieta' in favore dell'INAIL
sono vincolate prioritariamente alla realizzazione delle
ulteriori fasi progettuali finalizzate alla
cantierizzazione e al completamento dell'intervento oggetto
del concorso di cui al comma 155 dell'articolo 1 della
citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto
dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le
eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali
al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui
al comma 158 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del
2015.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 4-sexies dell'articolo
11 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221:
«Art. 11 Libri e centri scolastici digitali
1. - 4-quinquies Omissis
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
Omissis.»
 
Art. 233
Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema
integrato da zero a sei anni

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.
2. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il termine di 15 giorni.
3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in eta' compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, 8 e 12 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 2 Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione
1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi
educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia
costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine
e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e
favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a
sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di
cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e
alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i
bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato
sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si
distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da
dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine
e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto
accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque
denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da
tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro
educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero
ridotto di bambini affidati a uno o piu' educatori in modo
continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri
enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera
possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema
integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.»
«Art. 8 Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione
1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione
nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente,
estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui
all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a
disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema
integrato di educazione e di istruzione su tutto il
territorio nazionale, anche attraverso il superamento della
fase sperimentale delle sezioni primavera di cui
all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro
progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i
servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a
domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce
la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per
il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del
Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di
indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio
territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto
conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e
sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da
parte degli Enti locali nella gestione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
4. Gli interventi previsti dal Piano di azione
nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a
ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle
specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da
parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno
mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto
di rispettiva competenza.»
«Art. 12 Finalita' e criteri di riparto del Fondo
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione
1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione e' istituito,
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione, da ripartire per le
finalita' previste dal presente decreto.
2. Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo,
riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza
meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e
fruibilita' di stabili, di proprieta' delle Amministrazioni
pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale
educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal
Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del
2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici
territoriali;
3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti
locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione,
promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma
1, in considerazione della compartecipazione al
finanziamento del Sistema integrato di educazione e di
istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di
Trento e di Bolzano e Enti locali.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della
popolazione di eta' compresa tra zero e sei anni e di
eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonche'
dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacita'
massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento
della programmazione regionale dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la
ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono
erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione
regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali,
con priorita' per i Comuni privi o carenti di scuole
dell'infanzia statale, al fine di garantire il
soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la
qualificazione del Sistema integrato di educazione ed
istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:
a) la partecipazione delle famiglie;
b) la dotazione di personale educativo tale da
sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei
bambini in relazione al loro numero ed eta' e all'orario
dei servizi educativi per l'infanzia;
c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi
educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola
dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione
dell'offerta formativa;
d) la formazione continua in servizio di tutto il
personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia;
e) la funzione di coordinamento pedagogico;
f) la promozione della sicurezza e del benessere delle
bambine e dei bambini;
g) le modalita' di organizzazione degli spazi interni
ed esterni e la ricettivita' dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano
l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere concordate le risorse, anche con
interventi graduali, a carico dei diversi soggetti
istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi
strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di
personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, comma 64
della legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, nonche' delle risorse finanziarie previste
a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.
6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva
generalizzazione dell'offerta e' perseguita tramite la
gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle
scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000,
n. 62.
7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di
educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene
assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte
delle risorse professionali definite dalla tabella 1,
allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa
all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al
presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei
ruoli regionali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
«Art. 1
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della
Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e dalle
scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica
individua come obiettivo prioritario l'espansione
dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione
della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto
l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto
riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena
liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai
principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita' della gestione e la
pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i
cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di
un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo'
essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che
in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare
dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del
titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal
personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il
riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso
alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale
della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
riconosciute paritarie si applica l' articolo 334 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche' fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei
necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parita'.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997 e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e
paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato
adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata
dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di
borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
per ordine e grado di istruzione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta
del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in
relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro
utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante
detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda
riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica i
dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della
detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a
favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi
derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9,
10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
 
Art. 234
Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione
scolastica

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche' per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale « Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento », riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarita' del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 83 Efficienza dell'amministrazione finanziaria
1. - 14. Omissis
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383
terzo comma, del codice civile.
Omissis.»
 
Art. 235
Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero
dell'istruzione

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 
Art. 236
Misure a sostegno delle universita', delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

1. Il « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca » di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo e' prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonche' per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettivita', inerenti all'attivita' didattica delle universita' statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle universita' e i criteri di riparto delle risorse tra le universita'. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e' incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse.
3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo e' incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonche', fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilita' collegati al merito.
5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, puo' essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attivita' di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, qualora cio' risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 ».
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 100 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 100 Misure a sostegno delle universita' delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca
1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze
connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri in data 31 gennaio 2020, e' istituito per
l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze
emergenziali del sistema dell'Universita', delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a
50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione
delle risorse di cui al precedente periodo tra le
universita', anche non statali legalmente riconosciute
ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n.
243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca ed i collegi universitari
di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente
comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 20
dicembre 2019, n. 159:
«Articolo 4 Semplificazione in materia di acquisti
funzionali alle attivita' di ricerca
1. Non si applicano alle universita' statali, agli enti
pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e
servizi funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca,
trasferimento tecnologico e terza missione:
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449,
450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia
di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete
telematica;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512
a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di
ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della
Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita'.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«Art. 5 Universita'
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all' articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e
della spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno
1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394 e del comma 8 dell'articolo7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati):
«Art. 2 Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di
musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti
musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle
istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I dellalegge 9 maggio 1989, n.
168e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi deldecreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29e successive modificazioni e integrazioni,
nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte
aree di contrattazione, rispettivamente per il personale
docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei
posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso
alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato condecreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297come modificato dall'articolo 3,comma 1,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in
prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2,
sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le
esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non
si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche,
si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di
incarichi di insegnamento di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente
conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie
nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli
incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I
predetti incarichi di insegnamento non sono comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della
presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi'
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione
degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo
1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terra' conto, in particolare nei
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita'
territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.»
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 18, comma 1,
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e
d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
«Art. 8 Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP
1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono
definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle
borse di studio con riferimento a criteri relativi al
merito e alla condizione economica degli studenti.
2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono
definiti anche tenendo conto della durata normale del corso
di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con
riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con
riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche
con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle
scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o
che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su
tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base
dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, anche tenuto conto della
situazione economica del territorio in cui ha sede
l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
dello stesso decreto, sono previste modalita' integrative
di selezione quali l'Indicatore della situazione economica
all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma
1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione
regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni,
nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dalle universita' e dagli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica per gli interventi di
rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto
per le condizioni economiche dal comma 3.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7,
comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001,
relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province
autonome e delle universita' sono realizzati in modo da
garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere
il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita,
senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli
assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di
tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla
pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia'
affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che
vi si rivolgono per chiedere supporto.»
«Art. 18 Sistema di finanziamento
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli
strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di
cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
Omissis.»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45
recante «Regolamento recante modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
maggio 2013, n. 104.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
«Art. 4 Dottorato di ricerca
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di
ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare,
presso universita', enti pubblici o soggetti privati,
attivita' di ricerca di alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle risorse disponibili per il conferimento di borse di
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post
laurea e post dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare e dei contratti di apprendistato di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di
merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'
di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 del
citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45:
«Art. 8 Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di
conseguimento del titolo
1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una
selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e
non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando
quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione
ai posti con borsa di studio puo' essere presentata, senza
limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di
scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o
titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il
titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza
dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione,
entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.
L'idoneita' del titolo estero viene accertata dalla
commissione del dottorato nel rispetto della normativa
vigente in materia in Italia e nel Paese dove e' stato
rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per
il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto
al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi di
dottorato coincide con quello di inizio dell'anno
accademico.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 22 Assegni di ricerca
1. Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici
di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI),
nonche' le istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di
dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di
attivita' di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via
telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del
Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico
e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo
allo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione
del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I
medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di
ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero,
per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
area medica corredato di una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i
suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra
uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti
instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli
eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca,
nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La titolarita' dell'assegno non e' compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
il collocamento in aspettativa senza assegni per il
dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le
modalita' di conferimento degli assegni con apposito
regolamento, prevedendo la possibilita' di attribuire gli
stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca, seguito dalla
presentazione direttamente dai candidati dei progetti di
ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e
valutati da parte di un'unica commissione, che puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione
italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che
formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una
graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti,
secondo procedure stabilite dal soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio
regolamento, possono riservare una quota di assegni di
ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno
conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al
presente articolo si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di
cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia
di astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in
materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per
maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e'
integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero
importo dell'assegno di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo
e' determinato dal soggetto che intende conferire gli
assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i
titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei
contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con
atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche'
con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con
il medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i
dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata
dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo
la normativa vigente.»
- Si riporta il testo del comma 977 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«977. A decorrere dall'anno 2023, per gli enti di cui
al comma 971 che non hanno rispettato il fabbisogno
finanziario programmato nell'esercizio precedente, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse
ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo
scostamento registrato, nel rispetto del principio di
proporzionalita'.»
 
Art. 237
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di
specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'universita' e della ricerca puo' disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalita' di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalita' e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformita' sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonche' il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/ 2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici e' prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalita' ed i tempi comunicati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneita' delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.
3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Conseguentemente e' soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41:
«Art. 6 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e
dei tirocini professionalizzanti e curriculari
1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi
dello stato di emergenza, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni
normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia
di riconoscimento delle qualifiche professionali,
l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda
sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore
commercialista ed esperto contabile, nonche' delle prove
integrative per l'abilitazione all'esercizio della
revisione legale.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania " e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento
ordinario n. 228.
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
«Art. 43
1. Presso il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e' istituito l'Osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica con il
compito di determinare gli standard per l'accreditamento
delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole
specialita', di determinare e di verificare i requisiti di
idoneita' della rete formativa e delle singole strutture
che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati
della formazione, nonche' definire i criteri e le modalita'
per assicurare la qualita' della formazione, in conformita'
alle indicazioni dell'Unione europea.
Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneita'
della rete formativa si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle
attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
accesso alla lettura professionale nazionale e
internazionale;
b) di un numero e di una varieta' di procedure pratiche
sufficienti per un addestramento completo alla professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici
collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialita' affini e di servizi
che permettono un approccio formativo multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di
qualita' delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e
medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38,
comma 1.
2. L'accreditamento delle singole strutture e'
disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1,
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
3. L'Osservatorio nazionale e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
b) tre rappresentanti del Ministero della sanita';
c) tre presidi della facolta' di medicina e chirurgia,
designati dalla Conferenza permanente dei rettori;
d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
e) tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
di specializzazione con modalita' definite con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei
rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte
dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica
nominati, su designazione delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della
sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle
tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di
specializzazione.
4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
fra il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. L'Osservazione propone ai Ministri della sanita' e
dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le
sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 1.»
 
Art. 238

Piano straordinario di investimenti nell'attivita' di ricerca

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalita' di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita' e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.
5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitivita' del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma.
6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole « di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » sono aggiunte le seguenti « e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5-sexies dell'articolo
6 del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
«Art. 6 Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca
1. - 5. quinquies Omissis
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per
l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitivita'
del sistema universitario italiano a livello
internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata per l'anno
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti
facolta' assunzionali:
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono
ripartite tra le universita';
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa
di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento
alle risorse di cui alla presente lettera le universita'
statali sono autorizzate a bandire procedure per la
chiamata di professori universitari di seconda fascia
riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato
in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo
quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non piu' del 50 per cento dei posti, entro il 31
dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 24
della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 24 Ricercatori a tempo determinato
1. - 2. Omissis
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che
hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui
all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito
di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di
borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
Omissis.»
- Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 236.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7 Competenze del MURST
1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'articolo
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni, sono determinati con unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a
partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse
finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di
Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai
sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), e'
sostituita dalle seguenti " b) valorizza e sostiene, anche
con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle
universita' e negli enti di ricerca, nel rispetto delle
autonomie previste dalla presente legge e definite nei
rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni
e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza
strategica;
bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con
riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i
piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e
degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE
sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della
ricerca nazionale; ter) approva i programmi pluriennali
degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico
dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di
previsione, verifica il rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e
regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate,
esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti
degli enti non strumentali, con esclusione di ogni altro
atto di controllo o di approvazione di determinazioni di
enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare
al Ministero i bilanci";
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole "sentito il CNST" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente " d) riferisce al Parlamento ogni
anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo
stato della ricerca nazionale";
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2
le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) e'
sostituita dalla seguente " g) coordina le funzioni
relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita
ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione,
ed esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al
monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonche' di
previsione tecnologica e di analisi di impatto delle
tecnologie";
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da "il quale"
fino a "richiesta" sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo
parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi
di ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti
Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito
denominati Enti:
a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
- Area Science Park;
b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
f) Istituto Nazionale di Alta Matematica «Francesco
Severi» - INDAM;
g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
INGV;
i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS;
l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
«Enrico Fermi»;
n) Stazione Zoologica «Anton Dohrn»;
o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa - INDIRE;
q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria - CREA;
r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia
e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1°
dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi
delle politiche pubbliche - INAPP);
t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS;
v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui
allalegge 28 giugno 2016 n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.»
- Si riporta il testo del comma 870 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.»
- Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 236.
- Il testo del comma 610 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici):
«Art. 4 Istituto italiano di Tecnologia
1. E' istituita la fondazione denominata Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo
sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione
tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del sistema
produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura
rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura
l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti
presso istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche
l'individuazione degli organi dell'Istituto, della
composizione e dei compiti, e' approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle
finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed
incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e
privati; le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono
essere finanziate da contributi di enti pubblici e di
privati. Alla fondazione possono essere concessi in
comodato beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il
trasferimento di beni di particolare valore artistico e
storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali e non modifica il regime
giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. AI fine di costituire il patrimonio dell'Istituto
Italiano di Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni
di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti,
possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto
fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al
comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione
dall'autorita' vigilante, degli atti costitutivi e degli
statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui al comma
2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto
per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli
enti che hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della
fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono nominati un commissario
unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un
collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri
dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle
attivita' della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
in un periodo non superiore a due anni dalla sua
istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende il
proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario
unico e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo
di 10 unita' di personale, anche delle qualifiche
dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua
richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi
ordinamenti, da enti ed organismi di cui all' articolo. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni. Puo' avvalersi,
inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di
consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di
istituti universitari.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di
obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un
controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito
della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore
del commissario unico nei limiti di importo complessivi
stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze che fissano, altresi', le condizioni di scadenza e
di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa
depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il
patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al
rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi,
dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo
modalita' da stabilire con propri decreti. Gli interessi di
preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del
rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle
anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con
valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono
corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di
tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua
valorizzazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere
utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui
contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate
recate dal presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134:
«Art. 62 Modalita' di attuazione e procedure di
valutazione
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sulla base del programma nazionale della
ricerca e della relazione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta, entro il
31 dicembre dell'anno antecedente al triennio, per ogni
triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi
in ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento e
alle attivita' di cui al presente capo.
2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in conformita' alle procedure automatiche,
valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi
comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali,
quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per
il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche
specifiche delle attivita' e degli strumenti, le modalita'
e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le
modalita' della loro concessione ed erogazione, i tempi di
definizione delle procedure e delle singole fasi, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme
sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla
firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per
attivita' di non rilevante entita'. Con il medesimo decreto
sono altresi' definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni
generali di accesso, utilizzo e rimborso delle somme
accantonate a garanzia delle anticipazioni,
l'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 del medesimo
articolo 61 e le modalita' e i requisiti di accesso.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ammette al finanziamento gli interventi di
ricerca industriale di cui al presente capo, previo parere
tecnicoscientifico di esperti inseriti in apposito elenco
del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato
nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui
all'articolo 60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione
al finanziamento e' altresi' subordinata al parere positivo
di esperti tecnici sulla solidita' e sulla capacita'
economico-finanziaria dei soggetti in relazione
all'investimento proposto.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 61, puo' avvalersi, per gli adempimenti di cui
al comma 4 e per le connesse attivita' di monitoraggio, di
banche, di societa' finanziarie, di altri soggetti
qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse
umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in
conformita' all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' di esperti
iscritti nell'elenco di cui al comma 3.
6. La valutazione ex ante degli aspetti
tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati non
e' richiesto per i progetti gia' selezionati nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi
internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al
finanziamento fino alla concorrenza delle risorse
disponibili nell'ambito del riparto del Fondo cui
all'articolo 61.
7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di
cui al comma 2 disciplina i casi e le modalita' in cui il
Ministero puo' ammettere i progetti e i programmi anche in
caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 4.
A tal fine, il decreto disciplina l'acquisizione di
garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme di
garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in
forma di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti.
8. Ai fini della semplificazione dei rapporti
istruttori e di gestione dei progetti e programmi di
ricerca di cui al comma 4, per ciascun progetto e programma
i partecipanti individuano tra di loro un soggetto
capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai
fini delle forme di garanzia in avvalimento di cui al
precedente comma 7;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del
mantenimento delle stesse presenta, in nome proprio e per
conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o
progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri
soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di
avanzamento;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento
del programma.
9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresi' i
casi di variazioni soggettive e delle attivita'
progettuali, definendone le modalita' di valutazione ed
eventualmente di approvazione.
10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono
automaticamente recepite in ambito nazionale.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca iscrive i progetti approvati e i soggetti
fruitori degli interventi di cui al presente capo
nell'Anagrafe nazionale della ricerca.»
- Si riporta il testo del comma 971 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«971. Le universita' statali concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il
periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario
da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente,
incrementato del tasso di crescita del prodotto interno
lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui
all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di
riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Al fine di favorire
il rilancio degli investimenti e le attivita' di ricerca e
innovazione nel territorio nazionale, le riscossioni e i
pagamenti sostenuti per tali finalita' non concorrono al
calcolo del fabbisogno finanziario.»
 
Art. 238 bis
Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a
sostegno dell'industria nazionale

1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonche' di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un piu' armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo' emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione puo' assumere carattere di stabilita', mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro unita' di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45
recante «Regolamento recante modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
maggio 2013, n. 104.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45:
«Art. 4 Requisiti per l'accreditamento dei corsi e
delle sedi di dottorato di ricerca
1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei
corsi e delle sedi di dottorato:
a) la presenza di un collegio del dottorato composto da
almeno sedici docenti, di cui non piu' di un quarto
ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli
obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati
attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera d) , il collegio puo' essere formato fino a un
quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di
ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di
ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel
caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b) , il collegio deve in ogni
caso essere formato in maggioranza da professori
universitari a seguito di specifica convenzione stipulata
tra l'istituzione e l'universita' di appartenenza del
professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla
presente lettera ciascun soggetto puo' essere conteggiato
una sola volta su base nazionale;
b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di
documentati risultati di ricerca di livello internazionale
negli ambiti disciplinari del corso, con particolare
riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti
la data di richiesta di accreditamento;
c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la
disponibilita' di un numero medio di almeno sei borse di
studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che
per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilita' non
puo' essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il
predetto requisito, si possono computare altre forme di
finanziamento di importo almeno equivalente comunque
destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai
consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) ,
ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la
partecipazione di almeno tre borse di studio;
d) la disponibilita' di congrui e stabili finanziamenti
per la sostenibilita' del corso, con specifico riferimento
alla disponibilita' di borse di studio ai sensi della
lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si
esplica l'attivita' dei dottorandi;
e) la disponibilita' di specifiche e qualificate
strutture operative e scientifiche per l'attivita' di
studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi,
relativamente alla tipologia del corso, laboratori
scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e
risorse per il calcolo elettronico;
f) la previsione di attivita', anche in comune tra piu'
dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e
di perfezionamento linguistico e informatico, nonche', nel
campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei
sistemi di ricerca europei ed internazionali, della
valorizzazione dei risultati della ricerca e della
proprieta' intellettuale.
2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a) , i soggetti convenzionati devono
impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di
dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono
altresi' assicurare, relativamente a ciascun corso di
dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1
indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in
termini di docenza, la disponibilita' di risorse
finanziarie e di strutture operative e scientifiche che
garantiscano la sostenibilita' del corso e, fatta eccezione
per i dottorati attivati con istituzioni estere, il
contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo
di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con
istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio
di ciascun soggetto convenzionato e' regolato ai sensi
dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del requisito
di cui al comma 1, lettera c) , primo periodo. Nell'ambito
delle convenzioni tra universita' e' altresi' possibile
prevedere il rilascio del titolo accademico doppio,
multiplo o congiunto.
3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di
dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere c) e d) , salvo motivate eccezioni,
valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il
numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca
che possono essere ordinariamente consorziabili e' pari a
quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai
dottorandi in maniera continuativa un'effettiva
condivisione delle strutture e delle attivita' didattiche e
di ricerca.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
1. - 4. Omissis
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione.Per il personale della carriera diplomatica
e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una
quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al
comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del
processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque,
entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data
trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 6-ter del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
[4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.]
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relative
a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui aldecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli
enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.»
«Art. 6-ter Linee di indirizzo per la pianificazione
dei fabbisogni di personale
1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a
fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e
competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono
definite anche sulla base delle informazioni rese
disponibili dal sistema informativo del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al
sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti
di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di
cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il
Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale
di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per
consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le
professioni e relative competenze professionali, nonche' i
dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo
le modalita' definite dall'articolo 60 le predette
informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono
resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della
funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani
e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema
informativo di cui al comma 2, con riferimento alle
amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di
spesa correlati alle politiche assunzionali tali da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, con decreto di natura non regolamentare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta le necessarie misure correttive delle linee di
indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni,
agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le
modalita' di cui al comma 3.»
- Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 236.
- Si riporta il testo dell'articolo 616 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 616 Fondo per l'efficienza dello strumento
militare
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa
e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento,
con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello
strumento militare, mediante interventi di sostituzione,
ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di
mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti
e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita'
operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle
componenti militari, anche in funzione delle missioni
internazionali.
2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi', alimentato
con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od
organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi
corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese
dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni
internazionali. A tale fine non si applica l'articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri
decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.»
 
Art. 239

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identita' digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i servizi e le attivita' di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 221.
- Il testo dell'articolo 62 del citata decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 12.

- Si riporta il testo degli articoli 64 e 64-bis del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e'
adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e
secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al
comma 2- sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti.
L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai
propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il
riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da
un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui
propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche
e organizzative da adottare anche al fine di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di
accesso resi disponibili dai gestori dell'identita'
digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f ) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la
carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.»
«Art. 64-bis Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono
fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle
Linee guida, tramite il punto di accesso telematico
attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori
dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo
da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i
diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma
1, espongono per ogni servizio le relative interfacce
applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui
all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le Linee guida.»
 
Art. 240
Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

1. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attivita' di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonche' ad assicurare l'unita' di indirizzo e coordinamento delle attivita' svolte dalla specialita' della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attivita' investigative. Alla Direzione Centrale e' preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.
2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, e', conseguentemente, incrementato di una unita', fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art. 4 Dipartimento della pubblica sicurezza
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza e' istituito il dipartimento della pubblica
sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini
del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di
polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di
Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici,
anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del citato
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:
«Art. 7-bis Sicurezza telematica
1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi
e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801 l'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione assicura i servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
interesse nazionale individuate con decreto del Ministro
dell'interno, operando mediante collegamenti telematici
definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle
strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi
informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere
le attivita' di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, del decreto
legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 e
quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
polizia giudiziaria ivi indicati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:
«Art. 1 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
1. Al fine di assicurare un livello elevato di
sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e
degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel
territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di
un servizio essenziale per il mantenimento di attivita'
civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un
pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR):
a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e
operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una
sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle
misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai
fini dell'individuazione, fermo restando che per gli
Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le
norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si
procede sulla base dei seguenti criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello
Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il
mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche
fondamentali per gli interessi dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di
tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e
servizi informatici;
2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un
criterio di gradualita', tenendo conto dell'entita' del
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione
alle specificita' dei diversi settori di attivita', puo'
derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche
parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici predetti.
b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio
e di un criterio di gradualita' che tenga conto delle
specificita' dei diversi settori di attivita', i criteri
con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono
e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di
cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della
relativa architettura e componentistica, fermo restando
che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi
informatici attinenti alla gestione delle informazioni
classificate, si applica quanto previsto dal regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l),
della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali
criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi,
l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal
comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco
di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di
cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, nonche' quelli privati, di cui al comma 2-bis
trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo
economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di
rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza, anche per le attivita' di prevenzione,
preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al
Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi
del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto
amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto
amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di
accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando
che a ciascun soggetto e' data, separatamente,
comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione
nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto
amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di
cui al presente comma.
3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
disciplina altresi' i relativi termini e modalita'
attuative, adottato su proposta del CISR:
a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti di
cui al comma 2-bis notificano gli incidenti aventi impatto
su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui
al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la
sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT)
italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per
le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza
cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche cosi'
ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da
un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo
economico, se effettuate da un soggetto privato;
b) sono stabilite misure volte a garantire elevati
livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e
dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b),
tenendo conto degli standard definiti a livello
internazionale e dell'Unione europea, relative:
1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione
della sicurezza;
1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del
rischio;
2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla
loro prevenzione, anche attraverso interventi su apparati o
prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano
della sicurezza;
3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi;
5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuita'
del servizio;
6) al monitoraggio, test e controllo;
7) alla formazione e consapevolezza;
8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e
servizi di information and communication technology (ICT),
anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti
di carattere generale, di standard e di eventuali limiti.
4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3,
lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza
delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero
dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto puo'
essere comunque adottato. I medesimi schemi sono altresi'
trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica.
4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i
suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni
dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica.
5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti
di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime
modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-bis con cadenza
almeno biennale.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati le
procedure, le modalita' e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2-bis, ovvero le centrali
di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi
dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, che intendano procedere all'affidamento di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere
impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per
l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla
base di criteri di natura tecnica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN),
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la
comunicazione comprende anche la valutazione del rischio
associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione
all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla
ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici
giorni, una sola volta, in caso di particolare
complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari
ed imporre condizioni e test di hardware e software da
compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al
comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente
nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al
precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i
soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono
proseguire nella procedura di affidamento. In caso di
imposizione di condizioni e test di hardware e software, i
relativi bandi di gara e contratti sono integrati con
clausole che condizionano, sospensivamente ovvero
risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni
e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test
devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni.
Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti
che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire
nella procedura di affidamento. In relazione alla
specificita' delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT
da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi
informatici del Ministero dell'interno e del Ministero
della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b),
i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in
coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono
procedere, con le medesime modalita' e i medesimi termini
previsti dai periodi precedenti, attraverso la
comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati
per le attivita' di cui al presente decreto, ai sensi del
comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di
verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i
predetti Centri informano il CVCN con le modalita'
stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto
di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni,
sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento
delle attivita' di prevenzione, accertamento e repressione
dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo
regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e
servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in
sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo
di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di
sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate
esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono
destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni,
sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti
presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a) del presente comma, la propria collaborazione
per l'effettuazione delle attivita' di test di cui alla
lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il
CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello
sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a
soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti
pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono
inoltrate altresi' alla Presidenza del Consiglio dei
ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a);
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di
cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo
economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a
quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal
presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se
necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento
delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
e' effettuato in conformita' a quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi
informativi e i servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e
repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
e sistemi, nonche', nei casi in cui siano espressamente
previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
del crimine informatico, delle amministrazioni da cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne
comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per i profili di competenza.
7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti,
processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati
alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN
assume i seguenti compiti:
a) contribuisce all'elaborazione delle misure di
sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per cio' che
concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e
servizi ICT;
b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza
e dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in relazione
all'ambito di impiego, definisce le metodologie di verifica
e di test e svolge le attivita' di cui al comma 6, lettera
a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di utilizzo
al committente; a tali fini il CVCN si avvale anche di
laboratori dallo stesso accreditati secondo criteri
stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
su proposta del CISR, impiegando, per le esigenze delle
amministrazioni centrali dello Stato, quelli eventualmente
istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, presso le medesime amministrazioni. Con
lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i raccordi, ivi
compresi i contenuti, le modalita' e i termini delle
comunicazioni, tra il CVCN e i predetti laboratori, nonche'
tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del
Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui
al comma 6, lettera a), anche la fine di assicurare il
coordinamento delle rispettive attivita' e perseguire la
convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in
presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio;
c) elabora e adotta, previo conforme avviso
dell'organismo tecnico di supporto al CISR, schemi di
certificazione cibernetica, tenendo conto degli standard
definiti a livello internazionale e dell'Unione europea,
laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di
certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle
esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica.
8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui
all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica:
a) osservano le misure di sicurezza previste,
rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di
livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del
comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali
misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i
livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono
definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
di cui al comma 2-bis, e dal Ministero dello sviluppo
economico per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si
raccordano, ove necessario, con le autorita' competenti di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 65;
b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3,
lettera a), che costituisce anche adempimento,
rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli
articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo
16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a
tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a),
anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo
16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche
ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a),
all'autorita' competente di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
9. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il mancato adempimento degli obblighi di
predisposizione, di aggiornamento e di trasmissione
dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
200.000 a euro 1.200.000;
b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di
cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250.000 a euro 1.500.000;
c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al
comma 3, lettera b), e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera
a), nei termini prescritti, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione
delle condizioni o in assenza del superamento dei test
imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al
comma 6, lettera a), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle
attivita' di test di cui al comma 6, lettera a), da parte
dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b), e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250.000 a euro 1.500.000;
g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate
dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri in esito alle attivita' di
ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera
c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 250.000 a euro 1.500.000;
h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 7, lettera b), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.
10. L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della
comunicazione o del superamento dei test o in violazione
delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta,
oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e),
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della incapacita' ad assumere incarichi di direzione,
amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e
nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla
data di accertamento della violazione.
11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare
l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera
b), o al comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e
di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce
informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al
vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento
degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini
delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo
svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui
al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i
termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi
di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di
altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei
delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105,".
12. Le autorita' competenti per l'accertamento delle
violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative sono la Presidenza del Consiglio dei
ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui
all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero
dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al
medesimo comma.
13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici di cui al
comma 2-bis, la violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo puo' costituire causa di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile.
15. Le autorita' titolari delle attribuzioni di cui al
presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione, quale
autorita' di contrasto nell'esercizio delle attivita' di
cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto puo'
avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla
base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse
finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente:
«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale
elenco al punto di contatto unico e all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di
contatto unico» sono sostituite dalle seguenti:
«, il punto di contatto unico e l'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,».
18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di
sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli
operatori pubblici di cui al comma 2-bis, sono effettuati
con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
19. Per la realizzazione, l'allestimento e il
funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata
la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro
2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di
euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Per la
realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro
di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi
6 e 7, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno
2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e
2021.
19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri
coordina la coerente attuazione delle disposizioni del
presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli
opportuni raccordi con le autorita' titolari delle
attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di
cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette
alle Camere una relazione sulle attivita' svolte.
19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo e'
acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del
Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal
presente articolo sono sospesi per un periodo di
quarantacinque giorni.»
- Si riporta la Tabella A del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia):
«TABELLA A


===================================================================== | | | Posti di | | | | |qualifica | | |Livello di| | e di | | | funzione | Qualifica |funzione | FUNZIONE | +==========+=======================+==========+=====================+ | |Carriera dei funzionari| | | | | di Polizia | | | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | | | Direttore o vice | | | | | direttore di | | | | | direzione o ufficio | | | | |centrale nell'ambito | | | | | del dipartimento | | | | | della pubblica | | | | | sicurezza; questore | | | | | di sede di | | | | | particolare | | | | |rilevanza; ispettore | | | | | generale capo; | | | | | consigliere | | | | | ministeriale; | | | | | dirigente di | | | | | ispettorato o di | | | | | ufficio speciale di | | | | | pubblica sicurezza; | | | | | direttore della | | | | | scuola superiore di | | | | | polizia; direttore | | | | | della scuola di | | | | | perfezionamento per | | | | |le forze di polizia; | | | | |dirigente di ufficio | | | | |interregionale per le| | | | | esigenze di polizia | | | | | di frontiera di | | | Dirigente generale di | | particolare | | C | pubblica sicurezza | 32 | rilevanza. | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | | | Questore; ispettore | | | | |generale; consigliere| | | | | ministeriale | | | | | aggiunto; direttore | | | | | di servizio o di | | | | | ufficio equiparato | | | | | nell'ambito del | | | | | dipartimento della | | | | | pubblica sicurezza; | | | | | dirigente di | | | | | ispettorato o di | | | | | ufficio speciale di | | | | | pubblica sicurezza; | | | | |dirigente di ufficio | | | | | territoriale a | | | | | livello regionale o | | | | |interregionale per le| | | | | esigenze di polizia | | | | | stradale o | | | | | ferroviaria o di | | | | | frontiera, nonche' | | | | | postale e delle | | | | | comunicazioni di | | | | | particolare | | | | |rilevanza; dirigente | | | | |di reparto mobile di | | | | | particolare | | | | |rilevanza; direttore | | | | | di istituto di | | | | | istruzione di | | | | | particolare | | | | | rilevanza; vice | | | | | direttore della | | | | | scuola superiore di | | | | | polizia; vice | | | | | direttore della | | | | | scuola di | | | | | perfezionamento per | | D | Dirigente superiore | 195 |le forze di polizia. | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | | |Vicario del questore;| | | | |dirigente di ufficio | | | | | di prima | | | | |articolazione interna| | | | | di particolare | | | | | rilevanza delle | | | | | questure; dirigente | | | | | di distretto di | | | | | pubblica sicurezza; | | | | | dirigente di | | | | | commissariato | | | | | distaccato di | | | | |pubblica sicurezza di| | | | | particolare | | | | |rilevanza; dirigente | | | | | di commissariato | | | | |sezionale di pubblica| | | | | sicurezza di | | | | | particolare | | | | | rilevanza; vice | | | | | consigliere | | | | | ministeriale; | | | | | direttore di | | | | | divisione o di | | | | | ufficio equiparato | | | | | nell'ambito del | | | | | dipartimento della | | | | | pubblica sicurezza; | | | | | vice dirigente di | | | | | ispettorato o di | | | | | ufficio speciale di | | | | | pubblica sicurezza; | | | | |dirigente di ufficio | | | | | territoriale a | | | | | livello anche | | | | | provinciale o | | | | | interprovinciale di | | | | |particolare rilevanza| | | | | per le esigenze di | | | | | polizia stradale o | | | | | ferroviaria o di | | | | |frontiera, nonche' a | | | | | livello regionale | | | | |o interregionale per | | | | |la polizia postale e | | | | |delle comunicazioni; | | | | | vice dirigente di | | | | |ufficio territoriale | | | | |a livello regionale o| | | | | interregionale di | | | | |particolare rilevanza| | | | | per le esigenze di | | | | | polizia stradale o | | | | | ferroviaria o di | | | | |frontiera o postale e| | | | |delle comunicazioni; | | | | |dirigente di reparto | | | | | mobile o di reparto | | | | | speciale; direttore | | | | | di istituto di | | | | | istruzione; vice | | | | |direttore di istituto| | | | | di istruzione di | | | | | particolare | | | | |rilevanza; dirigente | | | | | di gabinetto di | | | |709 (658 a|polizia scientifica a| | | |decorrere | livello regionale o | | | | dal 1 | interregionale di | | | | gennaio | particolare | | E | Primo dirigente | 2027) | rilevanza. | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | | |Dirigente di ufficio | | | | | di prima | | | | |articolazione interna| | | | | di significativa | | | | | rilevanza delle | | | | | questure; vice | | | | |dirigente di ufficio | | | | | di prima | | | | |articolazione interna| | | | | di particolare | | | | | rilevanza delle | | | | | questure; dirigente | | | | | di sezione o di | | | | |ufficio equiparato di| | | | | ufficio di prima | | | | |articolazione interna| | | | | delle questure di | | | | | particolare | | | | |rilevanza; dirigente | | | | | di commissariato | | | | | distaccato di | | | | | pubblica sicurezza; | | | | | dirigente di | | | | | commissariato | | | | |sezionale di pubblica| | | | | sicurezza di | | | | | significativa | | | | | rilevanza; vice | | | | | dirigente di | | | | |distretto di pubblica| | | | |sicurezza; dirigente | | | | | di settore di | | | | |distretto di pubblica| | | | | sicurezza; vice | | | | |dirigente o dirigente| | | | | di settore di | | | | | commissariato | | | | | distaccato o | | | | |sezionale di pubblica| | | | | sicurezza di | | | | | particolare | | | | | rilevanza; | | | | | coordinatore di | | | | |attivita' complesse; | | | | | vice direttore di | | | | | divisione o di | | | | |ufficio equiparato o | | | | |direttore di sezione | | | | | o di ufficio | | | | | equiparato | | | | | nell'ambito del | | | | | dipartimento della | | | | | pubblica sicurezza; | | | | |dirigente di sezione | | | | | o di ufficio | | | | | equiparato di | | | | | ispettorato o di | | | | | ufficio speciale di | | | | | pubblica | | | | |sicurezza;dirigente o| | | | | vice dirigente o | | | | |dirigente di settore | | | | | di ufficio | | | | | territoriale a | | | | | livello anche | | | | | provinciale o | | | | | interprovinciale di | | | | | significativa | | | | | rilevanza per le | | | | | esigenze di polizia | | | | | stradale o | | | | | ferroviaria o di | | | | |frontiera, nonche' a | | | | | livello regionale o | | | | |interregionale per la| | | | | polizia postale e | | | | | delle | | | | | comunicazioni;vice | | | | |dirigente o dirigente| | | | |di settore di ufficio| | | | | territoriale a | | | | | livello regionale o | | | | | interregionale o | | | | | ufficio di | | | | |particolare rilevanza| | | | | per le esigenze di | | | | | polizia stradale o | | | | | ferroviaria o di | | | | |frontiera o postale e| | | | |delle comunicazioni; | | | | | dirigente o vice | | | | |dirigente o dirigente| | | | |di settore di reparto| | | | | mobile o di reparto | | | | |speciale; direttore o| | | | | vice direttore o | | | | |direttore di settore | | | | | di istituto di | | | | |istruzione; dirigente| | | | | o vice dirigente di | | | | |gabinetto di polizia | | | | |scientifica a livello| | | | | regionale o | | | | | interregionale; | | | | |dirigente di reparto | | | | |prevenzione crimine; | | | | | dirigente di nucleo | | | | | operativo di | | | | 1595 | protezione; | | | | (1.295 a | responsabile di | | | |decorrere | sezione di polizia | | | | dal 1 | giudiziaria di | | | Vice questore e Vice | gennaio | particolare | | | questore aggiunto | 2027) | rilevanza. | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | | 1.969 | | | | | (1.520 a | | | | |decorrere | | | | Commissario capo | dal 1° | | | | Commissario Vice | gennaio | | | | Commissario | 2027) | | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | | 4.500 | | | | | (3.700 a | | | | |decorrere | | | | | dal 1 | | | | Dotazione complessiva | gennaio | | | | Carriera funzionari | 2027) | | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | | | 17.481 18.191 (a | | | | | decorrere dal 1° | | | Ruolo degli ispettori | | gennaio 2027) | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | Vice ispettore | | | | | Ispettore Ispettore | | | | | capo Ispettore | | | | | superiore Sostituto | | | | | commissario | | 5.720 | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | | | 23.201 23.911 (a | | | Dotazione complessiva | | decorrere dal 1° | | | ispettori | | gennaio 2027) | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | | | 21.562 (24.000 a | | | Ruolo dei | | decorrere dal 1 | | | sovrintendenti | | gennaio 2021) | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | Vice sovrintendente | | | | | Sovrintendente | | | | | Sovrintendente capo | | | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | | | 50.270 51.870 (a | | | Ruolo degli agenti e | | decorrere dal 1° | | | assistenti | | gennaio 2020) | +----------+-----------------------+----------+---------------------+ | | Agente Agente scelto | | | | | Assistente Assistente | | | | | capo | | | +----------+-----------------------+----------+---------------------+


- Il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 43.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 4 Disposizioni sull'organizzazione
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l' articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
Ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall' articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall' articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»
 
Art. 241
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto
all'emergenza Covid-19

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. La riprogrammazione e' definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in
altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia
di COVID-19 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 31 marzo 2020, n. 99.
- Il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti
(UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda
misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale
nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 aprile
2020, n. 130.
- Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 178.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 44 Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione
1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la
qualita' degli investimenti finanziati con le risorse
nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di
programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di
accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione
centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare di
risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di
cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali
documenti programmatori variamente denominati e tenendo
conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la
coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni
interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al
fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione
denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita'
unitarie di gestione e monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle
politiche di coesione e della relativa programmazione e di
valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi
Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di
Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni
attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi
Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e rappresentanti, per i Piani di
competenza regionale, dei Ministeri competenti per area
tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale,
rappresentanti delle regioni, nonche' del partenariato
economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai
Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme
restando le competenze specifiche normativamente attribuite
alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie
nazionali:
a) approvano la metodologia e i criteri usati per la
selezione delle operazioni;
b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano
operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della
sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati,
comprese le verifiche sull'attuazione;
e) esaminano i risultati delle valutazioni.
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi
regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e
coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema
gestionale e rendono disponibili, con periodicita'
bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni
dell'articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal
finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di
Progetto (CUP).
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in
ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, come
determinate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle
assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori,
ove individuati anche nei documenti attuativi.
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e
coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o
con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31
dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella
casistica di cui alla lettera a), siano valutati
favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1,
in ragione della coerenza con le «missioni» della politica
di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo
restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo
oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
responsabile della selezione degli interventi, in
sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, della
vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi,
dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti
dell'intervento, della presentazione degli stati di
avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle
risorse ai beneficiari.
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il
CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano
sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la
realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento
per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione
territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non
rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di
contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e
coesione per ciascuna delle «missioni» di cui al comma 7,
lettera b).
10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono
finanziare:
a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123;
b) la progettazione degli investimenti
infrastrutturali.
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di
legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto
compatibili.
11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di
indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento
alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso
appositi accordi di cooperazione con le medesime
amministrazioni.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo
e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145
e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da
sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi
infrastrutturali devono essere corredate della positiva
valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le
politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione
nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni
decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima
delibera. Le relative risorse non possono essere
riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al
comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi
infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di
cui al comma 10-bis, lettera b), finanziano i costi della
progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che
abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle
strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle
priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del territorio,
dell'eventuale necessita' di fronteggiare situazioni
emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche
attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma
162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i
quali sia completata positivamente la progettazione
esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si
renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse
del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita'
specifiche di cui al presente comma non si applica il
vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della
riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare
la fase transitoria della disciplina dei cicli di
programmazione 2000- 2006 e 2007- 2013 e per coordinare e
armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
sviluppo e coesione, si applicano le regole di
programmazione vigenti.
15. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta al CIPE:
a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione
delle disposizioni del presente articolo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno
2020, una relazione annuale sull'andamento dei Piani
operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.»
- Si riporta il testo del comma 703 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«703. Ferme restando le vigenti disposizioni
sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato FSC, per specifiche finalita' e
sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni
del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della
normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
coesione si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per
obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali,
anche con riferimento alla prevista adozione della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come
definita dalla Commissione europea nell'ambito delle
attivita' di programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei, nonche' alle programmazioni di
settore, tenendo conto in particolare di quelle previste
dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia e' il
risultato della somma delle specializzazioni intelligenti
identificate a livello regionale, integrate dalle aree di
ricerca individuate a livello nazionale;
b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o
Sottosegretario di Stato, delegato per la coesione
territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
la coesione», in collaborazione con le amministrazioni
interessate e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali
e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica
alle competenti Commissioni parlamentari;
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
con propria delibera, dispone una ripartizione della
dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le
diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica per la coesione, e'
istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate e delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di
definire specifici piani operativi per ciascuna area
tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi
e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro
conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di
attuazione e delle modalita' di monitoraggio, nonche'
dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino
al terzo anno successivo al termine della programmazione
2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello
stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
predisposizione dei predetti piani e' coordinato e
integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e
per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e
un numero limitato di obiettivi associabili a quello
generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente
e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo
non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani
operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia,
di cui al periodo precedente, sono proposti anche
singolarmente dall'Autorita' politica per la coesione al
CIPE per la relativa approvazione;
d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche
e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere
a), b) e c), l'Autorita' politica per la coesione puo'
sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per
la realizzazione di interventi di immediato avvio dei
lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel
limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali
interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con
le aree tematiche cui afferiscono;
e) in attuazione delle medesime finalita' di
accelerazione degli interventi di cui alla lettera d), il
CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta dell'Autorita' politica
per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei
fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
del CIPE in via programmatica e a carico delle
disponibilita' del FSC per il periodo di programmazione
2014-2020;
f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione
del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa
Nota di aggiornamento, nonche' per la definizione della
manovra di finanza pubblica e della relativa legge di
bilancio;
g) successivamente all'approvazione del piano stralcio
e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve
deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui
alla lettera d), l'Autorita' politica per la coesione
coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e
regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi
infrastrutturali di notevole complessita', si debba
procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE
dei piani operativi, sulla base dell'effettiva
realizzazione degli stessi, l'Autorita' politica per la
coesione puo' proporre al CIPE, ai fini di una sua
successiva deliberazione in merito, una diversa
ripartizione della dotazione tra le aree tematiche
nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa
per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di
impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi
o di inadempienze. L'Autorita' politica per la coesione
presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni
anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della
definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della
legge di bilancio;
i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano
stralcio e ai piani operativi approvati consentono a
ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani
operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla
base dei profili finanziari previsti dalle delibere del
CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni
responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani
operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo
l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono adottati gli adeguamenti
organizzativi necessari per la gestione delle risorse
presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli
interventi finanziati con le risorse del FSC, le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano i
relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio
telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del
2013, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia
per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi,
tenendo conto dei dati forniti dalle singole
amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera
h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse
trasferite alla contabilita' dedicata e quelle relative
agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio.
Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' adottare, ove necessario, decreti di
svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a
quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli
interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo
delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e
provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla
lettera l) anche le risorse del FSC gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate alla citata
lettera l), ove compatibili.»
 
Art. 242
Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza
Covid-19

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.
3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorita' di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalita' del presente comma, e' possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilita' del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2. 6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 e' fissata al 31 dicembre 2025.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo del Regolamento (UE) 2020/558
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 241.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata
legge 16 aprile 1987, n. 183:
«Art. 5 Fondo di rotazione
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.»
- Il testo del comma 7 dell'articolo 44 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 241.
- Il testo del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 241.
 
Art. 243
Incremento del Fondo di sostegno alle attivita' economiche nelle aree
interne a seguito dell'emergenza Covid-19

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-quater sono inseriti i seguenti:
«65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessita' di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle attivita' commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita' di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresi' autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonche' alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.
65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e' destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attivita' economiche e al potenziamento delle capacita' amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le universita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonche' i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando».
 
Art. 244
Credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree
del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli
anni 2016 e 2017.

1. Al fine di incentivare piu' efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonche' nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, e' aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 38.
- Il riferimento al testo del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 178.
 
Art. 245
Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di
«Resto al Sud» per far fronte agli effetti dell'emergenza
sanitaria.

1. Al fine di salvaguardare la continuita' aziendale e i livelli occupazionali delle attivita' finanziate dalla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonche' di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacita' di far fronte a crisi di liquidita' correlate agli effetti socioeconomici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare e' determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari a:
a) 15.000 euro per le attivita' di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le societa', ivi incluse le cooperative, devono:
a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;
c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia gia' stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123 (Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno), come modificato
dall'articolo 245-bis della presente legge:
«Art. 1 Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove
imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di
giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma
17 e' attivata una misura denominata: "Resto al Sud".
L'applicazione della predetta misura e' estesa, a valere
sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e
17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni
delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che
presentino una percentuale superiore al 50 per cento di
edifici dichiarati inagibili con esito 'E', essa si applica
anche in deroga ai limiti di eta' previsti dall'alinea del
comma 2 del presente articolo.
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa
tra i 18 ed i 45 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al
momento della presentazione della domanda o vi
trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori
misure a livello nazionale a favore
dell'autoimprenditorialita'.
2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito
del limite di eta' di cui al comma 2, come modificato
dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto
alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145
del 2018.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare
istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la
documentazione relativa al progetto imprenditoriale,
attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come
soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza
del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della
misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione.
Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico
delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e
17.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita', nonche'
le associazioni e gli enti del terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106,
possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al
soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e
assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le
amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al
periodo precedente nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla
relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilita'
tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di
tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che
possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere
presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al
comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano gia'
costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi
giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle
seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b)
societa', ivi incluse le societa' cooperative. La
costituzione nelle suddette forme giuridiche e'
obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni
di cui al comma 8, ad eccezione delle attivita'
libero-professionali, per le quali e' richiesto
esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui
al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la
presentazione della domanda di agevolazione, titolari di
partita IVA per l'esercizio di un'attivita' analoga a
quella proposta. I soggetti beneficiari della misura devono
mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per
tutta la durata del finanziamento e le imprese, le societa'
e le attivita' libero-professionali di cui al presente
comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento,
sede legale e operativa in una delle regioni di cui al
comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad
un massimo di 60.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia
presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano
costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa'
cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile
e' pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i
requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo
complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli
aiuti de minimis.
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
cosi' articolati:
a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato
dal soggetto gestore della misura;
b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero,
concesso da istituti di credito in base alle modalita'
definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito
di cui al periodo precedente e' rimborsato entro otto anni
complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i
primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del
contributo in conto interessi e della garanzia di cui al
comma 9.
8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i
beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo
si costituiscano in societa' cooperative, possono essere
concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le
agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai
citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014
sulla disciplina degli aiuti de minimis.
8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'articolo 2135»
sono inserite le seguenti: «, terzo comma, ".
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8
beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata
del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura
agli istituti di credito che hanno concesso il
finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto
di cui al comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati
dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione
specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le
piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
quale e' trasferita quota parte delle risorse di cui al
comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce
altresi' i criteri e le modalita' di accesso alla Sezione
specializzata, istituita presso il Fondo centrale di
garanzia per le PMI.
10. Sono finanziate le attivita' imprenditoriali
relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato,
dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero
relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi
turistici. Sono escluse dal finanziamento le attivita' del
commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti
nell'attivita' di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono
essere utilizzati per spese relative alla progettazione,
alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai
dipendenti delle imprese individuali e delle societa',
nonche' agli organi di gestione e di controllo delle
societa' stesse. Le imprese e le societa' possono aderire
al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del
personale dipendente.
12. Le societa' di cui al comma 6, lettera b), possono
essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti
anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza
di tali soggetti nella compagine societaria non sia
superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti
di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri
soci. I soci di cui al periodo precedente non possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento
e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il
beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare
titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso un altro soggetto.
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e'
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di
cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni
aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla
prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga
il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di
cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita' di
impresa. In caso di societa' di cui al comma 6, lettera b),
le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari
della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se
non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in
ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e
sottoscritte.
14. Le modalita' di corresponsione del contributo a
fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche'
i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono
definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni
tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita
convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio
per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di
attuazione della stessa nonche' le modalita' di
accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le
modalita' di controllo e monitoraggio della misura
incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del
beneficio e di recupero delle somme.
15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1,
nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base
di una graduatoria regionale, puo' finanziare gli eventuali
progetti imprenditoriali di cui al presente articolo
ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in
ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili.
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
l'attuazione del presente articolo saranno destinate le
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250
milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni
gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonche'
eventuale riprogrammazione delle annualita' del Fondo per
lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma
3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da
ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di
euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018;
462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro
per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5
milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per
l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni
di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono
imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere
interventi nelle regioni di cui al comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei
limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la
ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma
8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al
comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione
specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al
comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui
al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero
intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura
di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il
soggetto gestore della misura.
17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati
gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con
l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto
sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito
concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente,
almeno con cadenza annuale.»
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 13, comma
1, e 7, comma 3, del decreto del Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174
(Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al
Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123):
«Art. 13 Revoche
1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o
parziale delle agevolazioni concesse qualora:
a) sia verificata l'assenza di uno o piu' requisiti del
soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta
risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo
stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
b) I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3,
successivamente all'ottenimento del provvedimento di
concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della
completa restituzione del finanziamento bancario;
c) I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3,
successivamente all'ottenimento del provvedimento di
concessione, trasferiscano la residenza al di fuori delle
regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
n. 91/2017, prima della completa restituzione del
finanziamento bancario;
d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il
programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro il
prescritto termine di ventiquattro mesi dalla data del
provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il
Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o
atti non imputabili al soggetto beneficiario;
e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni
o destini ad usi diversi da quelli previsti le
immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto
dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dal
completamento del programma di spesa e comunque prima della
completa restituzione del finanziamento bancario;
f) il soggetto beneficiario cessi volontariamente,
alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attivita',
prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del
programma di spesa e comunque prima della completa
restituzione del finanziamento bancario;
g) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a
procedure concorsuali con finalita' liquidatorie del
soggetto beneficiario prima che siano decorsi cinque anni
dal completamento del programma di spesa e comunque prima
della completa restituzione del finanziamento bancario;
h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli
del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di
spesa di cui all'articolo 11, comma 7 ed all'articolo 14
del presente regolamento;
i) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative
alla localizzazione dell'unita' produttiva ed all'attivita'
imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al
progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel
provvedimento di concessione;
j) negli altri casi di revoca totale o parziale
previsti dal provvedimento di concessione, in relazione
alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto
beneficiario, come specificati dal presente regolamento
ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche
appartenenti all'ordinamento europeo.
Omissis.»
«Art. 7 Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono
concesse tenuto conto di quanto disciplinato dal
decreto-legge n. 91/2017 e, con riferimento agli specifici
settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto
dei massimali in termini di ESL previsti dai Regolamenti de
minimis. La verifica del rispetto dei massimali de minimis
tiene conto anche dell'agevolazione, in termini di ESL,
derivante dalla concessione della garanzia.
2. Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento
fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui
l'istanza sia presentata da piu' soggetti richiedenti, gia'
costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria,
l'importo massimo del finanziamento e' pari a 50.000 euro
per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare
massimo complessivo di 200.000 euro. Per le attivita'
imprenditoriali nel settore della pesca e dell'acquacoltura
l'importo complessivo degli aiuti de minimis non puo'
superare, per ciascuna impresa beneficiaria delle
agevolazioni di cui al presente decreto, 30.000 euro
nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del
regolamento UE n. 717/2014.
3. Il finanziamento, a copertura del cento per cento
delle spese ammissibili, e' cosi' articolato:
a) trentacinque per cento come contributo a fondo
perduto erogato dal Soggetto gestore;
b) sessantacinque per cento sotto forma di
finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in
base alle modalita' ed alle condizioni economiche definite
dalla Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 91/2017 assistito da un contributo in
conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla
garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI sulla
base dei criteri e delle modalita' previste dal decreto
istitutivo della Sezione specializzata di cui all'articolo
1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 11 del
citato decreto del Ministro per la coesione territoriale e
il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174:
«Art. 11 Erogazione delle agevolazioni
1. - 4. Omissis
5. La richiesta di erogazione del contributo a fondo
perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata
entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di
spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la
revoca dell'agevolazione.
Omissis.»
La delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 recante «Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Decreto-legge n.
91/2017 «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno» a) assegnazione di risorse alla misura di cui
all'articolo 1 b) presa d'atto delle misure di cui agli
articoli 2, 4 e 5. (Delibera n. 74/2017) e' pubblicata
nella GU Serie Generale n.276 del 25 novembre 2017.
La delibera CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017 recante
«FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020
ASSEGNAZIONE ALLA "MISURA A FAVORE DEI GIOVANI IMPRENDITORI
NEL MEZZOGIORNO (RESTO AL SUD)" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 Maggio 2018.
 
Art. 245 bis
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata «Resto al Sud», all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 60.000 euro»;
b) al comma 8, lettera a), le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 8, lettera b), le parole: «65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

Riferimenti normativi


- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, come modificato dal presente articolo,
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 245.
 
Art. 246
Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle
regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19.

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonche' nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la finalita' di rafforzare l'azione a tutela delle fasce piu' deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura e' pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla poverta' educativa, e a euro 20 milioni per l'anno 2021.
2. Il contributo e' concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento. Il contributo puo' essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.
3. Il contributo e' destinato agli enti che svolgono almeno una delle attivita' di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalita' degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonche' i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalita' di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 178.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
«Art. 5 Attivita' di interesse generale
1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese
sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via
esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo
1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse
sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e
al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle
attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai
sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi
da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11
agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e
informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata,
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita
di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attivita' di interesse generale a norma del presente
articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della pace
tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di
beni confiscati alla criminalita' organizzata.
Omissis.»
- Il riferimento al testo del citato Regolamento
2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
aprile 2020 e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
241.
 
Art. 247
Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo e' presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale gia' operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, e' effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalita' digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalita' di cui al presente articolo, e' individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da « I compensi stabiliti » a « della presente legge » sono soppresse.
11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 19
giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 Misure per accelerare le assunzioni mirate e il
ricambio generazionale nella pubblica amministrazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a
decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e
alle universita' si applica la normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza
dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le
amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano
dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di
assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di
reclutare figure professionali con elevate competenze in
materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e
dei procedimenti amministrativi;
c) qualita' dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con
il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base
del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle
risorse, corrispondenti a economie da cessazione del
personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal
budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano
dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e
contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1
possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo
periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto
dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano dei
fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o
allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle
risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le
assunzioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate successivamente alla maturazione della
corrispondente facolta' di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati
relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di
reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e procedere alle
restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali
per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione
pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti
a avviare le procedure concorsuali con tempestivita' e
omogeneita' di contenuti e gestisce le procedure
concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta.
5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio
delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Nucleo
della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle
procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza
del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto
Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di
personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i
conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di
adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del
presente comma, le procedure concorsuali di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche
in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione
delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile.
7. Per le finalita' di cui al comma 4, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede allo sviluppo di un portale del
reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalita'
automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di
partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle
procedure concorsuali, anche mediante la creazione del
fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel
triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo
30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33,
il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto
alla data del raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo
articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto
periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilita'
rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta
ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia
dallo stesso indicata»;
2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici
mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle
relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli
incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,» e dopo le parole: «iscritto nell'apposito elenco»
sono aggiunte le seguenti: «e in possesso della qualifica e
della categoria di inquadramento occorrenti»;
b) all'articolo 34-bis:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'amministrazione destinataria comunica
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture
regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la
rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da
parte del dipendente in disponibilita'»;
2) al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»;
c) all'articolo 39:
1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono programmi di assunzioni per
portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge
12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le
amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche
per profili professionali delle aree o categorie previste
dai contratti collettivi di comparto per i quali non e'
previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del
presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi
dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento
obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima
legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della
legge 23 novembre 1998, n. 407,»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Assunzioni
obbligatorie e tirocinio delle categorie protette».
10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al
comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli
eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle
disposizioni vigenti.
11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti
disposizioni per la composizione delle commissioni
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego possono essere scelti anche tra il
personale in quiescenza da non piu' di quattro anni alla
data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3,
lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli
incarichi di cui al precedente periodo non si applica la
disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme
restando le altre cause di inconferibilita' o di
incompatibilita' previste dalla legislazione vigente, la
risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari,
per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego,
comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina
del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o
componente di una commissione esaminatrice di un concorso
pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
12.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non
economici nazionali, nonche' al personale addetto alla
vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti
gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che
li ha conferiti.
14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la
disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai
compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita'
di presidente o di membro della commissione esaminatrice di
un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
15. Al fine di accelerare la composizione delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti
secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna,
l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni
esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su
base regionale e per aree o settori tematici omogenei.
L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed e'
rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai
commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per
l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilita' e di
inconferibilita' dell'incarico nonche' le modalita' di
gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le
sottosezioni in cui e' articolato l'Albo medesimo. Fino
all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le
commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite
secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di
entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Albo di cui al comma 15 puo' essere utilizzato
per la formazione delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego
svolti secondo modalita' diverse da quelle previste
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
- Si riporta il testo del comma 3-quinquies
dell'articolo 4 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125:
«Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. - 3-quater. Omissis
3-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 Reclutamento del personale
1. L' assunzione nelle amministrazioni pubbliche
avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l' accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l' imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
e-bis)
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i
titoli rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell' amministrazione che
emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatane. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della
giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i
criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di
cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di
studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo,
rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle
modalita' di conseguimento, nonche' alla loro pertinenza ai
fini del concorso.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'
articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.»
- Si riporta il testo degli articoli 53, comma 10, e
52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 53 Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi
1. - 9. Omissis
10. L' autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l' incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L' amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l' autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l' amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l' amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l' autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
Omissis.»
«Art. 52 Disciplina delle mansioni
1. - Omissis
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono
secondo principi di selettivita', in funzione delle
qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e
dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di
fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita'
per l'amministrazione di destinare al personale interno, in
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei
concorsi per l'accesso all'area superiore. La
contrattazione collettiva assicura che nella determinazione
dei criteri per l'attribuzione delle progressioni
economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del
titolo di dottore di ricerca nonche' degli altri titoli di
studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo
35, comma 3-quater.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo
34-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
«Art. 34-bis Disposizioni in materia di mobilita' del
personale
1. Omissis
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o
la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Omissis
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
Omissis.»
 
Art. 248
Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della
Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:
a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita';
b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalita' dell'articolo 247.
2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247.
3. In attuazione delle modalita' di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA puo' risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.
4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 247.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 247.
 
Art. 249
Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonche' le modalita' di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

Riferimenti normativi


- Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 153.
 
Art. 250
Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi,
gia' banditi, degli enti pubblici di ricerca

1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:
a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;
b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2;
c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che puo' essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalita' di cui all'articolo 247, comma 3;
d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.
2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.
3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
5. Le procedure concorsuali di reclutamento, gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalita' previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalita' di cui all'articolo 247, comma 3.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 recante «Regolamento di disciplina
in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2004, n. 267.
- Il decreto del Presidente del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 recante «Regolamento
recante riordino del sistema di reclutamento e formazione
dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di
formazione, a Norma dell'articolo 11 del Decreto-Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 2013, n. 146.
- Il testo dell'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e' riportato nelle Note all'art. 236.
 
Art. 251
Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso
il Ministero della salute

1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessita' di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso».
2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1, commi da 355 a 359, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalita' di cui all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute e' autorizzato, altresi', ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalita' di cui all'articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unita' gia' previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, e' altresi' autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalita' di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo
199 e dal presente articolo, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 199.
- Si riporta il testo dei commi da 355 a 359
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«355. Al fine di potenziare l'attuazione delle
politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed
efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla
tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le
accresciute attivita' demandate agli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle
derivanti dalle nuove procedure europee in materia di
controlli, il Ministero della salute, in deroga alle
vigenti facolta' assunzionali e senza il previo
espletamento delle procedure di mobilita' di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per
il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di
personale di 80 unita' appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, e di 28 unita' appartenenti all'Area II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
356. Per le medesime finalita' di cui al comma 355, il
Ministero della salute e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato un contingente di personale in posizioni
dirigenziali non generali delle professionalita' sanitarie
di complessive 210 unita'. Fermo il limite massimo delle
assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero
della salute puo' indire procedure per titoli ed esami per
un numero di unita' non superiore a 155, riservate al
personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con
incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in
materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi
dell'articolo34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio
2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute
alla data di entrata in vigore della presente legge.
357. Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede:
a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per
l'anno 2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000
annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse
del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai
sensi del comma 298 del presente articolo;
b) quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo24, comma 3, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dallalegge 28 febbraio 2008, n. 31;
c) quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
d) quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo1, comma 4-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dallalegge 30 novembre 2005, n. 244.
358. Per le finalita' di cui ai commi 355 e 356, la
dotazione organica del Ministero della salute di cui alla
tabella A allegata al regolamento di cui aldecreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
59, e' incrementata di 210 posizioni dirigenziali non
generali delle professionalita' sanitarie nonche' di 80
unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area
III, posizione economica F1, e di 28 unita' di personale
non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione
economica F1.
359. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai
commi 355 e 356 definiscono i titoli valorizzando
l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute
nell'ambito della pubblica amministrazione. Le procedure
concorsuali di cui al comma 356 possono essere affidate
alla Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di
cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri
derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali
previste dai commi 355 e 356, quantificati in complessivi
euro 1.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5
dell'articolo34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero della
salute.
Omissis.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483 recante «Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 gennaio 1998, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 recante «Regolamento di disciplina
in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2004, n. 267.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185.
- Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 1
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
«Articolo 1 Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni
1. - 5-bis. Omissis
5-ter. Il Ministero della salute e' autorizzato, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, senza il previo espletamento delle procedure di
mobilita' e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei
fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo
indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per
esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui
cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei
dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due
statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere
industriale e un ingegnere ambientale, da imputare
all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' cinquanta
unita' di personale non dirigenziale con professionalita'
tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica
F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica
del Ministero della salute e' corrispondentemente
incrementata di 13 unita' con qualifica dirigenziale di
livello non generale e di 50 unita' di personale non
dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte
agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di
euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. I pertinenti fondi per
l'incentivazione del personale dirigenziale e non
dirigenziale del Ministero della salute sono
corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Omissis.»
 
Art. 252
Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del
Ministero della giustizia

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' avviare le procedure gia' autorizzate per il reclutamento delle seguenti unita' di personale:
a) 400 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
b) 150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalita' ivi previste, per l'urgente necessita' di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), e' richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonche' il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a);
a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b);
b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attivita' di supplenza annuale;
e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;
f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;
g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attivita' lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
g-bis) aver svolto attivita' lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce:
a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalita' di cui all'articolo 248, comma 1;
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale;
c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo.
4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), e' destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' procedere, altresi' ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.
6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonche' di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo:
a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attivita' di supplenza annuale;
e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.
7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce:
a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalita' di cui all'articolo 248, comma 1;
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale:
c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo.
8. La successiva assunzione delle unita' di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a indire procedure di reclutamento, dovra' avvenire a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria puo' indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019,
recante «Autorizzazione ad avviare procedure di
reclutamento e ad assumere unita' di personale, ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165» :
«Art. 7
(Ministero della giustizia - Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria)
Il Ministero della Giustizia - Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato unita' di personale dirigenziale e non
dirigenziale, sulle risorse da cessazione di personale
dirigenziale e non dirigenziale 2018 - budget 2019, come da
Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto
nell'articolo 14, comma 10 sexies, del decreto legge n. 4
del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 26
del 2019, nonche' dell'articolo 1, comma 399, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il Ministero della Giustizia - Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria e' autorizzato ad indire
procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per le
unita' di personale indicate nella Tabella 7 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.»
- Si riporta il testo degli articoli 3-bis, comma 1, e
3-ter, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 20 ottobre 2016 (Individuazione
dei criteri e le priorita' delle procedure di assunzione di
un contingente massimo di 1000 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di
altre graduatorie in corso di validita' o per concorso
pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonche'
recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle
ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1,
comma 2-quater, del medesimo decreto-legge):
«Art. 3-bis Ripartizione del contingente di cui
all'art. 1, comma 372, della legge n. 232 del 2016
1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione
organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di
professionalita' ed in considerazione della necessita' di
dare celere copertura alle carenze di organico del
personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione
del contingente di cui all'art. 1, comma 372, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' cosi' determinata:
a) 600 posti per assistente giudiziario, area
funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento
dalla graduatoria che si determinera' all'esito del
concorso pubblico per 800 posti di assistente giudiziario,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale -
n. 92 del 22 novembre 2016, nei limiti dei candidati che
risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria;
b) 200 posti per funzionario giudiziario, area
funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento
dalle graduatorie in corso di validita' alla data di
entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) 30 posti per funzionario informatico, area
funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento
dalla graduatorie in corso di validita' alla data di
entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
individuate con i provvedimenti del direttore generale del
personale e della formazione del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonche' del
27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5
del presente decreto;
d) 50 posti per funzionario contabile, area funzionale
III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalla
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate
con i provvedimenti del direttore generale del personale e
della formazione del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del
7 e 14 dicembre 2016 nonche' del 27 gennaio 2017, emessi in
attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto;
e) 120 posti per assistente giudiziario, Area
funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento
dalla graduatoria del concorso pubblico per ottocento posti
di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92,
nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei
dalla predetta graduatoria pubblicata il 14 novembre 2017.
Omissis.»
«Art. 3-ter Ripartizione del contingente di cui
all'art. 1, comma 489, della legge n. 205 del 2017 e
ulteriori revisioni dei precedenti contingenti
1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione
organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di
professionalita' ed in considerazione della necessita' di
dare celere copertura alle carenze di organico del
personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione
del contingente di cui all'art. 1, comma 489, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' cosi' determinata:
a) 1300 posti per assistente giudiziario, area
funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento
dalla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti di
Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92, nei
limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla
predetta graduatoria;
b) 100 posti per Funzionario giudiziario, Area
funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento
dalle graduatorie in corso di validita' alla data di
entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 247.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487:
«Art. 1 Modalita' di accesso
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni
pubbliche avviene:
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per
titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per
selezione mediante lo svolgimento di prove volte
all'accertamento della professionalita' richiesta dal
profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi
anche di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del
lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto
dalla normativa vigente al momento della pubblicazione
dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle
apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie
protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n.
482 e successive modifiche ed integrazioni. e' fatto salvo
quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita'
che ne garantiscano la imparzialita', l'economicita' e la
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario,
all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a
realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate
per circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalita', di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo e' reclutato il personale
a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n.
554.»
- Il testo del comma 3 dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 238.
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso
di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma,
lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che
abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teoricopratica presso la Corte di
cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici
requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni
della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con
i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di
formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche
presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni
giurisdizionali che consultive, e i Tribunali
Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le
sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso
il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma
1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con
allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione [a
uno o piu' magistrati dell'ufficio incaricati della
trattazione di affari in specifiche materie], di cui si
tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.
Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale
Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la
sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e'
necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale
forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'
con le Scuole di specializzazione per le professioni
legali, secondo le modalita' individuate dal Capo
dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche
essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi
del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura
non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti
della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del
diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le
modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal
capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio.
[12. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce,
altresi', titolo idoneo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio
professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello
Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui
al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del
tirocinio.]
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale a
di vice procuratore onorario.
16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.
374, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "2-bis.
La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro
che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli
uffici giudiziari".
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste
dall'articolo 160;37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate
dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.»
- Si riporta il testo dei commi 1-quater e 1-quinquies
dell'articolo 50 del citato decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114:
«Art. 50 Ufficio per il processo
1. - 1-ter. Omissis
1-quater. Il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette
dall'amministrazione della giustizia sono introdotti
meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
acquisita mediante il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il
tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione.
Omissis.»
 
Art. 253

Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario puo' effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 247.
2. Il termine del 31 luglio 2020 puo' essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
3. Con le medesime modalita' indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.
4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, puo' autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalita' di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessita' di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non e' valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n.1860 (Modificazioni al
regolamento per il concorso di ammissione in magistratura
contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218):
«Art. 12
Compiute le operazioni indicate nel sesto comma
dell'art. 8 la Commissione e' convocata nel termine di
giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.
Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole
buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste,
appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori
il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero
sara' poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i
lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia
sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.
La Commissione legge nella medesima seduta i temi di
ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre
elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il
relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1
del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.
Nel caso che la Commissione sia divisa in
Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono
all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata
la lettura degli elaborati, si riuniscono per la
comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo
ogni Sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati
il punteggio secondo le norme indicate nel precedente
comma.
Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di
ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte,
copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla
l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.
Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che
comunque si siano fatti riconoscere.
Se la Commissione e' divisa in Sottocommissioni, le
deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo
spettano alla Commissione plenaria. Questa inoltre delibera
definitivamente sulla idoneita' o non idoneita' di un
candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione
sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente
richieda la deliberazione plenaria.»
«Art. 13
Finita la lettura e deliberato il giudizio, il
segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro,
in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione e'
sottoscritta dal presidente della commissione o della
sottocommissione e dal segretario.
Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli
scritti, la commissione, in seduta plenaria procede
senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei
concorrenti.
Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per
modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte
e' nulla.
Il risultato completo delle prove scritte sara' reso di
pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali
del Ministero.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
Norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 6 Disciplina dei lavori della commissione
1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione
degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola
i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il
termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno
successivo a quello di espletamento dell'ultima prova
scritta.
2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo
da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati
ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle
prove scritte del relativo concorso.
3. I lavori della commissione sono articolati in
ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana,
delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane,
salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.
4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con
maggiore anzianita' di servizio presente possono in ogni
caso disporre la convocazione di sedute supplementari
qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto
delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
5. Il presidente e i componenti della commissione
esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo
compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove
scritte e l'inizio delle prove orali.
L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario e'
goduto al termine della procedura concorsuale.
6.
7. Per ciascun mese le commissioni esaminano
complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati
od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di
cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca
della nomina del presidente [o del vicepresidente] da parte
del Consiglio superiore della magistratura.
9. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinate le indennita' spettanti ai professori
universitari componenti della commissione.»
 
Art. 254
Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense

1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attivita' relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, e' consentita la correzione degli elaborati scritti con modalita' di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalita' di cui al comma 2.
2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purche' siano mantenuti i medesimi criteri di correzione gia' adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalita' telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialita', la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonche' a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformita' ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.
3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformita' ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.
4. Nel caso di adozione di modalita' telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.
6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 24 aprile 2006 n. 166 (Norme in materia di
concorso notarile, pratica e tirocinio professionale,
nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione
dell'articolo 7, comma 1, della Legge 28 novembre 2005, n.
246):
«Art. 5 Composizione della commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio
di cui all'articolo 1 primo comma, della legge 6 agosto
1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima
dell'inizio della prova con decreto del Ministro della
giustizia, e' unica ed e' composta da:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita',
che la presiede;
b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
con funzioni di vice presidente;
c) sette magistrati con qualifica di magistrato di
appello;
d) sei professori universitari, ordinari o associati,
che insegnino materie giuridiche;
e) nove notai, [anche se cessati dall'esercizio], che
abbiano almeno dieci anni di anzianita' nella professione.
1-bis. I componenti della commissione, aventi le
qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in
pensione da non piu' di cinque anni.
2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi
indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del
notariato.
3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte,
alla procedura concorsuale, non possono essere nominati
nella commissione dei due concorsi successivi.
4.
5. La commissione opera con tre sottocommissioni
composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal
presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di
cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente.
6. I magistrati e i docenti universitari sono
esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di
lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla
formazione della graduatoria del concorso da parte della
commissione. L'esonero dei magistrati e' disposto dal
Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei
docenti universitari e' disposto dall'universita' di
appartenenza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del regio
decreto 27 novembre 1933 n.1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore):
«Art. 22
1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente
presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro
della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
contenente il bando di esame, e' nominata la commissione
composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei
quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti
da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
e due supplenti sono magistrati, con qualifica non
inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed
un supplente sono professori ordinari, professori associati
o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La
commissione ha sede presso il Ministero della giustizia.
Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un
dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C
del personale amministrativo, come delineata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del
16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso
ogni sede di Corte di appello, e' nominata una
sottocommissione avente composizione identica alla
commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la
commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il
vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti
intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle
sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale
forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di
ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni
sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un
avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non
possono essere designati avvocati che siano membri dei
consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti
della commissione e delle sottocommissioni non possono
candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica
di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense alle elezioni immediatamente successive
all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati
nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle
Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato
la domanda di ammissione superi le trecento unita' presso
ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della
giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove
scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni,
costituite ciascuna da un numero di componenti pari a
quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4
e da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere
assegnato un numero di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della
giustizia definisce i criteri per la valutazione degli
elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne
da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione e'
comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di
valutazione:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico
dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione
di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti
teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali
profili di interdisciplinarieta';
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione
della padronanza delle tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita'
formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti
adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della
individuazione della definizione della linea difensiva
dell'Amministrazione in sede di contenzioso.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 47
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 47 Commissioni di esame
1. La commissione di esame e' nominata, con decreto,
dal Ministro della giustizia ed e' composta da cinque
membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre
effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF
tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la
presiede; un effettivo e un supplente sono di regola
prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda
istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente
sono professori universitari o ricercatori confermati in
materie giuridiche, anche in pensione.
Omissis.»
 
Art. 255
Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento
della durata dei procedimenti giudiziari pendenti

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonche' per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate, un contingente massimo di 1.000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneita' e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attivita' di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno 2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:
a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;
b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 36 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 36 Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile
1. Omissis
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
Omissis.»
- Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 28.
La legge 28 febbraio 1987, n. 56 recante «Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51.
- Il testo dei commi 1-quater e 1-quinquies
dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 252.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 37.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
 
Art. 256
Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso
le Corti di appello

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole « definizione dei procedimenti », sono aggiunte le seguenti: « penali e » e dopo le parole « Corti di appello » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero »;
b) all'articolo 63, comma 1, le parole «trecentocinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta».
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e' adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalita' e i termini di presentazione delle domande.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 62, comma 1, e 63,
comma 1, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, come modificato dalla presente legge:
«Art. 62 Finalita' e ambito di applicazione
1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti
penali e civili, compresi quelli in materia di lavoro e
previdenza, secondo le priorita' individuate dai presidenti
delle Corti di appello ai sensi dell'articolo 132-bis,
comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale ovvero con i
programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si
applicano le disposizioni del presente capo.
Omissis.»
«Art. 63 Giudici ausiliari
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si
procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo
di ottocentocinquanta.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 65
del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 65 Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande
per la nomina a giudici ausiliari
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia,
sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i
consigli degli ordini distrettuali, e' determinata la
pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con
l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte
di appello. La pianta organica e' determinata tenendo conto
delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna
Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti
complessivamente non superiore al numero di quaranta per
ciascuna Corte.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le
modalita' e i termini di presentazione della domanda per la
nomina a giudice ausiliario nonche' i criteri di priorita'
nella nomina. E' riconosciuta preferenza ai fini della
nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parita' di titoli
sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore eta'
anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo.
Della pubblicazione del decreto e' dato avviso sul sito
internet del Ministero della giustizia.
Omissis.»
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 37.
 
Art. 257
Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei
conti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalita' tecniche per l'applicazione del presente articolo.
 
Art. 258
Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione alla necessita' di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale e' assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe intese con il Ministero della Difesa, puo' utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - « Concorsi ed Esami » n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 178 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 178 Istituzione e articolazione dei ruoli dei
direttivi e dei dirigenti sanitari
1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei
dirigenti sanitari:
a) ruolo dei direttivi sanitari;
b) ruolo dei dirigenti sanitari.
2. Il ruolo dei direttivi sanitari e' articolato in tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore sanitario;
b) direttore sanitario;
c) direttore vicedirigente sanitario.
3. Il ruolo dei dirigenti sanitari e' articolato in due
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) primo dirigente sanitario;
b) dirigente superiore sanitario.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti
ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come
segue: dirigente superiore sanitario, primi dirigenti
sanitari e direttivi sanitari.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei
dirigenti sanitari e' fissata nella tabella A allegata al
presente decreto.»
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258 (Supplemento
Ordinario n. 52).
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 19.
- Si riporta il testo dell'articolo 144 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 144 Corso di formazione e tirocinio per vice
direttore
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 143
sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova
ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di
formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto
superiore antincendi, e tre mesi di tirocinio
tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco.
2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i
vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del
quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del
direttore centrale per la formazione del Dipartimento,
esprime un giudizio di idoneita' allo svolgimento del
tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 145, ricevono il giudizio di
idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del
Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi
presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice
direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola
volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo
nazionale, su motivata proposta del dirigente della
struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo
tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo
di prova.
3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai
servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati
nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore,
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la
qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati
nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti
le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del
tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale,
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di
fine corso.
7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di
istituto presso i comandi dei vigili del fuoco, permanendo
nella sede di prima assegnazione per un periodo non
inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di
trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli
uffici viene effettuata anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 150, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate dall'amministrazione.
9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti
dagli altri ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il
trattamento economico piu' favorevole.»
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 7
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile):
«Art. 7 Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze armate
1. - 4. Omissis
4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.»
 
Art. 259
Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di
procedure concorsuali

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
a. la semplificazione delle modalita' del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b. la possibilita' dello svolgimento delle prove anche con modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonche' la validita' delle prove concorsuali gia' sostenute.
3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi gia' banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o piu' fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 5 dell'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 90.
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
«Art. 19 Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione
delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale.»
- Si riporta il testo dei comma 9-bis e 10
dell'articolo 66 del citato decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133:
«Art. 66 Turn over
1. - 9. Omissis
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella
misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del
cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a
decorrere dall'anno 2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 287 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«287. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle
esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonche'
i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di
lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di
cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per
un contingente massimo di 7.394 unita' delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel
limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nei
rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1º ottobre di
ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui
al comma 299, per un numero massimo di:
a) 350 unita' per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia
di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della
guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e
50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) 700 unita' per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia
di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo
della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia
penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
c) 2.112 unita' per l'anno 2020, di cui 550 nella
Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel
Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia
penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
d) 2.114 unita' per l'anno 2021, di cui 551 nella
Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel
Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia
penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
e) 2.118 unita' per l'anno 2022, di cui 552 nella
Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel
Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia
penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
- Si riporta il testo del comma 381 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«381. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle
esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di
6.150 unita' delle Forze di polizia, comprensivo di 362
unita' della Polizia penitenziaria di cui al comma 382,
lettera a), del presente articolo, nel limite della
dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli
iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro
il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero
massimo di:
a) 1.043 unita' per l'anno 2019, di cui 389 nella
Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel
Corpo della guardia di finanza;
b) 1.320 unita' per l'anno 2020, di cui 389 nella
Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel
Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia
penitenziaria;
c) 1.143 unita' per l'anno 2021, di cui 389 nella
Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel
Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia
penitenziaria;
d) 1.143 unita' per l'anno 2022, di cui 389 nella
Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel
Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia
penitenziaria;
e) 1.139 unita' per l'anno 2023, di cui 387 nella
Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel
Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia
penitenziaria.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19 del
citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 19 Assunzioni straordinarie nelle Forze di
polizia
1. - 2. Omissis
3. Per far fronte al potenziamento del Comando
carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei
carabinieri e' altresi' autorizzata, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, ad
assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque
unita' nel ruolo iniziale, nonche' ulteriori venticinque
unita' nel ruolo iniziale destinate all'incremento del
contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, e' autorizzata la spesa
di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno
2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per
l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880
per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 annui a decorrere
dall'anno 2026.
Omissis.»
 
Art. 259 bis
Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, e' autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.
2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi. 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 703 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
[f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.]
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
Omissis.»
- Il testo dei commi 9-bis e 10 dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 259.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395):
«Art. 6 Corsi per la nomina ad agente di polizia
penitenziaria
1. Gli allievi agenti del Corpo dipoliziapenitenziaria
frequentano presso le scuole un corso di durata compresa
tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del
corso e' stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del
Ministro della giustizia.
2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi
che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla
base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento
e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al
servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in
prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo,
durante il quale sono sottopostiaselezione attitudinale per
l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano
qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami
teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma
dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono
nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano
giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli
esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio
di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere per non
piu' di una volta il secondo ciclo. Al termine di
quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se
l'esito e' negativo, sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la
durata del corso, non possono essere impiegati in servizi
di istituto, tranne i servizi funzionali all'attivita' di
formazione.»
 
Art. 260
Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di
corsi di formazione

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalita' di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validita' dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validita' dei corsi e delle prove gia' sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato e' corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale gia' in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se gia' appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato e' iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 6-bis e 6-ter,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335:
«Art. 6-bis Corsi di formazione per allievi agenti
1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso
di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo
semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il
secondo semestre al completamento del periodo di formazione
presso gli istituti di istruzione e all'applicazione
pratica presso reparti o uffici della Polizia di
Stato.Durante il corso, essi possono essere sottoposti a
valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che
richiedono particolare qualificazione.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma
1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano
di studio e non possono essere impiegati in servizi di
istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e
d'onore. Al termine del primo semestre di corso il
direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il
decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi
riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova,
acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia giudiziaria e sono avviati
all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi
agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-
Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova,
svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione
pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in
relazione alla specialita' di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli
agenti in prova permangono presso gli istituti di
istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano
di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei
soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di
tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame
stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la
conferma del giudizio di idoneita', prestano giuramento e
sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della
pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione
pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli
agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia
tenuto conto della relazione favorevole del funzionario
responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono
applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la
relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del corso.»
«Art 6-ter Dimissioni dai corsi
1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi e gli agenti in prova che non superino
le prove d'esame di cui all'articolo 6 -bis, comma 4;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano
riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di
rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati
per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta
giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se
l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli
agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita'
fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a
partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in
cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie
salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita'
giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda
sanitaria competente per territorio, il personale, a
domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione
previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso
alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso
femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata
determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il
periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
e) gli agenti in prova che non superano il periodo di
applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 6.
Omissis.»
 
Art. 260 bis

Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato

1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unita', e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unita', quale quota parte delle relative facolta' assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purche' abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non gia' espletati.
3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, e' determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, puo' essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'articolo 703 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 259-bis.

- Il testo dei commi 9-bis e 10 dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 259.
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 11
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione):
«Art. 11 Adeguamento dei fondi destinati al trattamento
economico accessorio del personale dipendente della
pubblica amministrazione
1. - 2. Omissis
2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la
copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo
703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento
militare, di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della
Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali
non soggette alle riserve di posti di cui al citato
articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di
1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della
prova scritta di esame del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato
bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale -
n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica
sicurezza procede alle predette assunzioni:
a) a valere sulle facolta' assunzionali previste per
l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro
la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo
risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo66,
commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.
133;
b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla
relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine
decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le
riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa
vigente alla predetta procedura concorsuale, purche' in
possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'articolo6 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.
145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049
del citato codice dell'ordinamento militare;
c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera
b), mediante convocazione degli interessati, individuati
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti
di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in
applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera
b);
d) previo avvio a piu' corsi di formazione di cui
all'articolo6-bis del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza
giuridica ed economica, secondo le disponibilita'
organizzative e logistiche degli istituti di istruzione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Omissis.»

- Il testo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 247.
- Il testo dell'articolo 6-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 260.
 
Art. 261

Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile

1. Al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonche' con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unita' di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9-ter Istituzione del ruolo speciale della
Protezione civile
1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di
coordinamento in materia di protezione civile sono
istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali
tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del
personale non dirigenziale della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda
fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente articolo presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo speciale
dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto
di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge
15 luglio 2002, n. 145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale
istituito al comma 1 e' inquadrato il personale gia'
appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito
presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986,
n. 730 nonche' il personale delle aree funzionali gia'
appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui
alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da
inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore del presente articolo, non presta
servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed
il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che
presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento
della protezione civile ha facolta' di opzione secondo
modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente
di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli
articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali,
nonche' alla determinazione, in misura non superiore al
trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli
speciali, del contingente di personale in comando o fuori
ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento della
protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad
esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il ruolo del
Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, l' articolo 10 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei
ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme
anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto
personale risulti in possesso dei requisiti indicati
all'articolo 38, comma 4, della medesima legge.»

- Si riporta il testo del comma 365 dell'articolo 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico
del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche'
nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono
autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.»
 
Art. 262

Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze

1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attivita' connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonche' allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale per l'accesso ai quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilita' e bilancio;
b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonche' in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi.
2. I bandi di selezione stabiliscono:
a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalita' che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita';
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 (Misure
urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e
integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della
liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli
del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo
dall'Unione europea):
«Art 19 Supporto all'attivita' internazionale
1. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 586,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le
attivita' a supporto dei negoziati europei e
internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali nel rispetto dei limiti della
dotazione organica, a bandire apposite procedure
concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a
quarantacinque unita' di personale di alta professionalita'
da inquadrare nel profilo di area terza, posizione
economica F3. Le procedure concorsuali di cui al primo
periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti
dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro
220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.965.000 annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo
periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto
articolo 1. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze
di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227, e' incrementata di 800.000 euro per ciascuno degli
anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a
800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Omissis.»

- Si riporta il testo del comma 1130 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«1130. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e
messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove
funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma del
bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12
maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonche' dalla
legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e nel rispetto del limite
dell'attuale dotazione organica, a bandire, nel triennio
2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad
assumere a tempo indeterminato undici unita' di personale
di alta professionalita' da inquadrare nell'area terza,
posizione economica F3. A tale fine e' autorizzata la spesa
di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
 
Art. 263
Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di
lavoro agile

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalita'. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a: « forme associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera, e definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica »;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
« 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati ».
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Dipartimento della funzione pubblica e' socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato e' commisurato all'entita' della quota versata».

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 153.
- Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 90.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano
organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del
documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in
modalita' agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e
definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli
esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e
specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche'
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze
e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non
comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3. 5. All'articolo 596 del codice
dell'ordinamento militare, di cui aldecreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis.Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa
» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori
figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa,
anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, nonche' da minori figli
di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che
non trovano collocazione nelle strutture pubbliche
comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui
aldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 (Riorganizzazione
del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma
dell'articolo 24 della Legge 18 giugno 2009, n. 69), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1
1. Omissis
2. Formez PA e' un'associazione riconosciuta, con
personalita' giuridica di diritto privato sottoposta al
controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che rende altresi' parere preventivo
vincolante in ordine alla pianta organica, alla
programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e
al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilita' e
organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla
costituzione di nuove societa', agli atti di straordinaria
amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica e'
socio fondatore dell'associazione, con una quota
associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di
voto di ciascun associato e' commisurato all'entita' della
quota versata.
Omissis.»
 
Art. 263 bis
Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
« 3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettivita' alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonche' agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attivita' pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro ».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
di seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo anche quale autorita'
competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei
confronti delle condotte dei professionisti che integrano
una pratica commerciale scorretta, fermo restando il
rispetto della regolazione vigente, spetta, in via
esclusiva, all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al
presente articolo, acquisito il parere dell'Autorita' di
regolazione competente. Resta ferma la competenza delle
Autorita' di regolazione ad esercitare i propri poteri
nelle ipotesi di violazione della regolazione che non
integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa
gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la
continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne
elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato
regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di
finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorita' e'
indipendente dalla circostanza che i consumatori
interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in
cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato
membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche
commerciali scorrette, laddove sussiste particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
al professionista e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
pratica commerciale ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere a
imprese, enti o persone che ne siano in possesso le
informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 14commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9
del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo' ordinare, anche in
via cautelare, ai fornitori di servizi di connettivita'
alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o
di telecomunicazione nonche' agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita'
destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli
estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari
dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo,
hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle
quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono
servizi, al fine di evitare la protrazione di attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in
violazione del presente codice. In caso di inottemperanza,
senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo
periodo del presente comma, l'Autorita' stessa puo'
applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di
euro.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi
dell'articolo 14comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista
fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi
alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o
degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se
tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso,
al professionista l'onere di provare, con allegazioni
fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere
l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai
sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere
diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere,
richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e
gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo'
ottenere dal professionista responsabile l'assunzione
dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la
diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo'
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno
in questione a cura e spese del professionista. In tali
ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
puo' renderli obbligatori per il professionista e definire
il procedimento senza procedere all'accertamento
dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale
scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata
a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la
pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento
puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a5.000.000 euro, tenuto conto della gravita'
e della durata della violazione. Nel caso di pratiche
commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e
4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali
inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita',
nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto
dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita'
d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non scorretto della stessa, la
tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell'articolo 2598del codice civile, nonche', per
quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dallalegge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma deldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e
successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.»
 
Art. 264
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in
relazione all'emergenza COVID-19

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) qualora l'attivita' in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;
f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni gia' in loro possesso:
a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;
2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1- bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)»;
3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'.»;
b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole «salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: « salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, »;
2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma:
«2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.»;
c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» e' sostituita con la parola «gestione» e le parole «al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo periodo, le parole «il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» e, al secondo periodo, le parole «del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»
d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attivita' dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti gia' in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.
3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
«Art. 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

- Il testo dell'articolo 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo degli articoli 21-octies e
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 21 octies Annullabilita' del provvedimento
1. E' annullabile il provvedimento amministrativo
adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di
potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il
provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato.»
«Art. 21 novies Annullamento d'ufficio
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti
di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla
base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato,
accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere
annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del
termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»
- Il capo VI (Sanzioni) del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
comprende gli articoli da 73 a 76 ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
- Si riporta il testo degli articoli 19 e seguenti
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' -
Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte
dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio
assenso previste dall'articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.»
«Art. 19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi
1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione
e' indicato lo sportello unico, di regola telematico, al
quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti
connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di
diverse articolazioni interne dell'amministrazione
ricevente. Possono essere istituite piu' sedi di tale
sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei
punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a
SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni,
attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato
presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1.
L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate al
fine di consentire, per quanto di loro competenza, il
controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione,
almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di
cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte
motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA e'
condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni,
ovvero all'esecuzione di verifiche preventive,
l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la
relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata
ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il
termine per la convocazione della conferenza di cui
all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione
dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al
rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da'
comunicazione all'interessato.»
«Art. 20 Silenzio assenso
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei
procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo
2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non
procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla
data di ricevimento della domanda del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza e l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
[5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del
presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo].»
«Art. 21 Disposizioni sanzionatorie
1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli
articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la
sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
2.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20.
2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo
19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi
dell'articolo 20 non escludono la responsabilita' del
dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in
cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non
fosse conforme alle norme vigenti.»
«Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun
destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata
anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura
civile. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata
clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi
della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.»
«Art. 21-ter Esecutorieta'
1. Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge,
le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e
le modalita' dell'esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono
provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo
le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.»
«Art. 21 quater Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono
eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»
«Art. 21 quinquies Revoca del provvedimento
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto non
prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o,
salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato
da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la
inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico .
1 ter.».
- Si riporta il testo degli articoli 17-bis, comma 2,
14-bis e 14-ter della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici
1. Omissis
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide
sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
Omissis.»
«Art. 14-bis Conferenza semplificata
1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14,
comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalita'
asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le
comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste
dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), la riunione della conferenza in modalita'
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni.»
«Art. 14-ter Conferenza simultanea
1. La prima riunione della conferenza di servizi in
forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella
data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione
contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei
rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre
il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater,
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i
rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.»
- Il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 181.
La parte II (Beni culturali) del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) comprende gli articoli da 10 a 130 ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45
(Supplemento Ordinario n. 28).
- Si riporta il testo degli articoli 14 e seguenti
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 Conferenze di servizi
1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere
indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.»
«Art. 14 quater Decisione della conferenza di servizi
1. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza
possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.»
«Art. 14 quinquies Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione,
le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo
alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il
dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 167 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 167 Ordine di rimessione in pristino o di
versamento di indennita' pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini
previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e'
sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese,
fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato
al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita'
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede
d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota
delle spese. Laddove l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il
direttore regionale competente, su richiesta della medesima
autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla
suddetta autorita' competente a provvedervi nei successivi
trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi
dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero,
ovvero delle modalita' previste dall'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, a seguito di apposita convenzione che puo' essere
stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della
difesa.
4. L'autorita' amministrativa competente accerta la
compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure di cui
al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli
interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda
all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli
interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia
sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da
rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, il
trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo
della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di
stima. In caso di rigetto della domanda si applica la
sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di
accertamento della compatibilita' paesaggistica presentata
ai sensi dell'articolo 181, comma 1 quater, si intende
presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al
presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del
comma 5, nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 37,
lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308
sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle
rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per
finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione
degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle
rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono
essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero
delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione
della rimessione in pristino in danno dei soggetti
obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle
amministrazioni competenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 18 Autocertificazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a
pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [Delle
misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.]
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare.»
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
- Si riporta il testo degli articoli 71, 75 e 76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, come modificato dalla presente legge:
«Art. 71 - Modalita' dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione in misura
proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei
casi di ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche
successivamente all'erogazione dei benefici, comunque
denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»
«Art. 75 (R) - Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,
qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la
revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando
l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano
comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore
dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L)»
«Art. 76 (L) - Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista
dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.»
- Si riporta il testo degli articoli 50 e 50-ter del
citato del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 50 Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento,
da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai
privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei
dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto
della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei
propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da
altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi
restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita'
si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
Linee guida.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti
detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la
fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione
di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche
amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su
richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi,
con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del
medesimo decreto.
3.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del
dato.»
«Art. 50-ter Piattaforma Digitale Nazionale Dati
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire
la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo
detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, ad esclusione delle autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, nonche' alla condivisione dei dati tra i
soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. In sede di prima applicazione, la gestione della
Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' affidata alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al
comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede,
nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita'
stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali
e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati
detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ad
esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di
garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e
conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle
metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra
le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee
guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel
decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare
la richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri,
rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo
al fine di favorire la condivisione dei dati fra le
pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai
dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad
accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri
amministrativi per i cittadini e le imprese, ed e'
identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, ad esclusione delle autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le
finalita' di cui al comma 3; l'elenco e' aggiornato
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e le Amministrazioni titolari dei dati. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalita' di
acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.
5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale
Nazionale Dati non modifica la titolarita' del dato.»
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo
117 della Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Omissis.»
 
Art. 265

Disposizioni finanziarie finali

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi' una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 annesso al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 148.330 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni di euro per l'anno 2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale e' incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis, commi 1 e 3, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:
a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;
b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.
9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE»
12. Le risorse di cui al comma 11:
a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidita' a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo relativo all'accensione di prestiti.
b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo e' ripartito con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.
13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi 624 e 625 sono abrogati;
b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:
1) al secondo periodo le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»;
2) il quarto periodo e' soppresso;
3) al sesto periodo le parole: «il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021» sono soppresse;
14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Elenco 1 allegato al presente decreto.
15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per l'anno 2020.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo
programmatico strutturale
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8,
scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo
programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di
eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi anche
all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello
Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche' le
gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni sulla
situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al
comma 2, lettera b).»
- Il riferimento al testo del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 95.
- Il riferimento al testo della citata legge 27
dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 181.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato
di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per
l'anno 2020, in 148.330 milioni di euro.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 199.
- Si riporta il testo del comma 290 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«290. Al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per
le attivita' legate all'attuazione della misura di cui ai
commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' stanziato su apposito
fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021
e 2022. Il suddetto importo e' integrato con le eventuali
maggiori entrate derivanti dall'emersione di base
imponibile conseguente all'applicazione della predetta
misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi
dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.»
- Il riferimento al testo del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 95.
- Il citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020,
n. 94.
- Il testo del comma 12-bis dell'articolo 17 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 120.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 21 Bilancio di previsione
1. - 4. Omissis
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 609 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«609. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse
finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore
rispetto a quanto gia' previsto ai sensi della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di
300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro
per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente
miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle
previsioni tendenziali contenute nella Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019
nella misura indicata al primo periodo del presente comma,
le dotazioni del bilancio dello Stato per l'anno 2022, in
termini di competenza e di cassa, corrispondenti alle
misure di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge,
sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti
di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono
essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione
della spesa, ferma restando la neutralita' degli effetti
sui saldi di finanza pubblica. Le eventuali rimodulazioni
sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e
delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della
rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro, il
15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal
monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto
conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere,
con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti
di cui al secondo periodo del presente comma sono
progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o
interamente.»
- Si riporta il testo vigente del comma 98
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, sulla base di
programmi settoriali presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato per le materie di competenza. I
decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri
e le modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti,
anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla
loro assegnazione e la loro diversa destinazione
nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106.
In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di
bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano
individuati interventi rientranti nelle materie di
competenza regionale o delle province autonome, e
limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti
previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali
esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data
dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono
essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I
medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita' di
utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo
sono adottati entro il 31 gennaio 2019.»
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 265 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 
Art. 266

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.