IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell'adunanza del 17 giugno 2020; Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.); Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, a carico del mercato di competenza, nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005; Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge n. 266/2005 ovvero che «ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione»; Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in dieci annualita' costanti a partire dal 2015; Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lettera b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017; Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale, con l'art. 1, comma 1, lettera c) ha disposto, fino al 31 dicembre 2020, la non applicazione dell'art. 77, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016, relativamente all'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'A.N.AC., di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 50/2016; Vista la delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 «Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto il piano di riordino predisposto dal Presidente dell'Autorita' ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016 che contempla, tra l'altro, la prevista riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al 20 per cento; Vista la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto-legge n. 193/2016, art. 7-ter, la quale prevede che «non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorita' nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; Vista la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il «Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale A.N.AC.» del 9 gennaio 2019 e le successive modificazioni apportate con la delibera n. 303 del 3 aprile 2019; Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017, n. 96, cosi' come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, approvato nell'adunanza del 20 settembre 2011; Visto il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato nell'adunanza del 22 luglio 2010 (verbale n. 20); Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale all'art. 107, comma 1, ha differito al 30 giugno 2020 il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle societa' destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; Visto il bilancio di previsione per l'anno 2019, approvato dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 1173 del 19 dicembre 2018; Visto il rendiconto finanziario per l'esercizio 2018, approvato dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 377 del 17 aprile 2019; Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti, resa con verbale del 25 maggio 2020; Visti i documenti di seguito riportati, predisposti dall'Ufficio programmazione delle risorse finanziarie, bilancio e contabilita', controllo di gestione: il «Rendiconto finanziario per l'esercizio 2019», comprensivo della situazione amministrativa; la «Relazione illustrativa sulla gestione 2019», comprensivo del «Conto economico» e dello «Stato patrimoniale»;
Delibera:
Sono approvati il «Rendiconto finanziario per l'esercizio 2019» e la «Relazione illustrativa sulla gestione 2019» con i prospetti richiamati nelle premesse, nei testi allegati alla presente delibera, della quale costituiscono parte integrante.
Roma, 17 giugno 2020
Il Presidente f.f.: Merloni
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 luglio 2020. p. il segretario: Greco |