Gazzetta n. 190 del 30 luglio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 luglio 2020 |
Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale. Modifica del decreto 9 agosto 2000. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Vista la direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, recante «Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali»; Vista la direttiva 1999/67/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, recante «Modifica della direttiva 93/49/CEE che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2000, recante «Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151»; Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 agosto 2018, recante «Modifiche al decreto 9 agosto 2000 di recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; Visto, in particolare, l'art. 4 della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2020, n. 2070, registrata alla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 al n. 141; Considerato che il regolamento (UE) 2016/2031 ha stabilito norme specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione; Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie ammesse per tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la presenza sul materiale riproduttivo vegetale; Considerato che con direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 sono stati aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e delle piante di cui agli allegati della direttiva 93/49/CEE in materia di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, al fine di garantire la coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva 2020/177/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale; Ritenuto pertanto necessario modificare il citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2000, con il quale e' stata data applicazione, nell'ordinamento nazionale alla direttiva 93/49/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 1999/67/CE; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per via telematica in data 3 giugno 2020, in risposta a consultazione indetta mediante posta elettronica;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2000
1. L'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Requisiti fitosanitari dei materiali). - 1. Nel luogo di produzione i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali risultano, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell'allegato 1 per quanto riguarda i pertinenti materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. 2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena («ORNQ») sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali che sono oggetto di commercializzazione non supera, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'allegato 1. 3. I materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'allegato 1 per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione specifici delle piante ornamentali, che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' di tali materiali, o da indizi o sintomi degli stessi. 4. I materiali soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento.». |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Sostituzione dell'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2000
1. L'allegato 1 del decreto 9 agosto 2000 e' sostituito dall'allegato al presente decreto. |
| Art. 3
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 agosto 2018, citato nelle premesse, e' abrogato. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 693 |
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