Gazzetta n. 190 del 30 luglio 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 84
Attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2018), e, in particolare, i principi e criteri direttivi generali e specifici di cui agli articoli 1 e 7;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla Parte III del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 90-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti del mercato monetario».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).

Note alle Premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 maggio
2017, n. 132.
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della
Commissione del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti
minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la
trasmissione delle informazioni e l'agevolazione
dell'esercizio dei diritti degli azionisti e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4
settembre 2018, n. 223.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 26 marzo 1998,
n. 71 (Supplemento Ordinario n. 52).
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
recante «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 ottobre
2005, n. 239 (Supplemento Ordinario n. 163).
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 28 dicembre 2005, n. 301
(Supplemento Ordinario n. 208).
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
recante «Disciplina delle forme pensionistiche
complementari» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 13 dicembre 2005, n. 289
(Supplemento Ordinario n. 200).
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 30 settembre 1993, n. 230
(Supplemento Ordinario n. 92).
- Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 recante
«Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 10 giugno
2019, n. 134.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge
4 ottobre 2019, n. 117 recante «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2018» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana del 18 ottobre 2019, n. 245:
«"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli
limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della citata legge n. 234 del 2012.».
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi per la compiuta
attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti). - 1.
Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione
della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto
legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
integrazioni alla disciplina del sistema di Governo
societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai
requisiti e ai criteri di idoneita' degli esponenti
aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la
conformita' alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di
assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni
direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' alle
raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni
emanate dalle autorita' di vigilanza europee in materia;
b) prevedere sanzioni amministrative efficaci,
proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di
cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE)
2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure
previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che
disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte
delle autorita' nazionali competenti a irrogarle. Le
sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere
inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere
superiori nel massimo a 10 milioni di euro.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della
direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del
Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali,
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dello sviluppo economico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
«Art. 1 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). - 1. Il decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo
90-quinquies del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
«Art. 90-quinquies (Accesso ai servizi di regolamento
delle operazioni su strumenti finanziari su base
transfrontaliera). - 1. - 3. Omissis.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e'
effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di gestori
di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di gestori di mercati regolamentati di
strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari
derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su
valute.».
 
Art. 2

Modifiche alla Parte V del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni»;
b) al comma 2, lettera a), le parole «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),» sono sostituite dalle seguenti: «83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1,»;
c) il comma 3 e' abrogato.
2. L'articolo 190.1- bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
3. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1.1, le parole «nonche' nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della societa'» sono soppresse; la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle seguenti: «dieci milioni»;
b) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente:
«1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della societa', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).».
4. All'articolo 192-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle seguenti: «dieci milioni»;
b) al comma 2, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle seguenti: «un milione e cinquecentomila».
5. All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a-bis), le parole «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f)», sono sostituite dalle seguenti: «83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1,»;
b) la lettera a-bis.1) e' abrogata.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 190.1 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 190.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina della gestione accentrata di strumenti
finanziari). - 1. Nei confronti dei depositari centrali di
titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di
quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
dieci milioni.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) agli intermediari indicati nell'articolo
79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 83-quater, comma 3,
83-novies, comma 1, 83-novies.1, 83-duodecies, e di quelle
emanate in base ad esse;
b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di
quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.
3. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 192-bis del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 192-bis (Sanzioni amministrative in tema di
informazioni sul governo societario e di politica di
remunerazione e compensi corrisposti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, nei confronti delle societa'
quotate nei mercati regolamentati che omettono le
comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2,
lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero,fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti
delle societa' quotate nei mercati regolamentati che
violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le
relative disposizioni attuative si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci
milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a)
e b).
1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le
violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la
loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione
delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della
societa', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni
previste dal comma 1, lettere a) e b).
1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al
comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,
lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della
societa' o dell'ente,si applica una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte
dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate
dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica
l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
1-quater. Nei casi di inosservanza dell'ordine di
eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal
ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto
per le persone giuridiche nei confronti delle quali e'
accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo,
nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da
parte della persona giuridica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 192-quinquies del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 192-quinquies (Sanzioni amministrative in tema di
operazioni con parti correlate). - 1. Nei confronti delle
societa' quotate nei mercati regolamentati che violano
l'articolo 2391-bis del codice civile e le relative
disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi
del medesimo articolo, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci
milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le
violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si
applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,
lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro un milione e cinquecentomila.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo
194-quinquies del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
«Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1.
Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di
trenta giorni dalla notificazione della lettera di
contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della
sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze
previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall'articolo 190, per la violazione degli
articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65,e delle relative
disposizioni attuative;
a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli
articoli 83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1,
83-novies.1, comma 1, 83-duodecies, e delle relative
disposizioni attuative;
a-bis.1) (abrogata);
a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli
articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e 79-ter.1, e delle
relative disposizioni attuative;
a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione
dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1;
dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo
1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15,
paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4,
seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma;
dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase;
dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26,
paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo
comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del
regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni
attuative;
b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la violazione
degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3 e delle relative
disposizioni attuative;
c) dall'articolo 193,commi 1, 1.1 e 1.2, per la
violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b),
114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e
2.3, per la violazione dell'articolo 120;
d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione
dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bise delle
relative disposizioni attuative.
2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere
effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia
gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti
alla violazione contestata.».
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
Codice delle assicurazioni private

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.»;
b) al comma 1-bis, le parole «ha l'obbligo di dimostrare» sono sostituite dalla seguente: «dimostra», e le parole «requisiti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalita' ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalita' e tenuto conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto;
c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalita';
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono altresi' determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneita' si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneita' dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresi' i titolari delle funzioni fondamentali.»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.».
e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.»;
f) al comma 3, le parole «si applica il comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano i commi 2 e 2-bis.»;
g) al comma 4 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1-quater e 1-quinquies.».
2. All'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione.»;
c) al comma 3 le parole «In mancanza dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri»;
d) al comma 4 le parole «privi dei requisiti di onorabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «che non soddisfano i requisiti e i criteri» e le parole «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «sono».
3. All'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere.».
4. All'articolo 311-sexies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole «dell'articolo 191, comma 1, lettera g)», sono inserite le seguenti: «ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la parte interessata».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 76 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di
controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali
presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione
devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione
dimostra all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione, di controllo nonche' i
soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso
dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e
1-quinquies.
1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali
devono possedere requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di
competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario
all'efficace espletamento dell'incarico in modo da
garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a
quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' ed indipendenza
graduati secondo principi di proporzionalita' e tenuto
conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto;
c) i criteri di competenza coerenti con la carica da
ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata
composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione,
graduati secondo principi di proporzionalita';
f) le cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata.
1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater
sono altresi' determinati i casi in cui tali requisiti e
criteri di idoneita' si applicano a coloro che svolgono
funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di
riassicurazione.
1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione
valutano l'idoneita' dei propri esponenti e l'adeguatezza
complessivadell'organo,documentando il processo di analisi
e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In
caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri
previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i
medesimi organi possono adottare misure necessarie a
colmarle. La valutazione riguarda altresi' i titolari delle
funzioni fondamentali.
2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o
la violazione al cumulo degli incarichi determina la
decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di
appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non
sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia
della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha
nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.
2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso
stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli
esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni
fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta
dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi
del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione
pronuncia la decadenza dalla carica.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi 2
e 2-bis.
4. Il regolamento di cui ai commi 1-quater e
1-quinquies stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel
comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 77 (Requisiti dei partecipanti). - 1. I titolari
delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono
possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e
prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a
quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto
dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione
o di riassicurazione che il titolare della partecipazione
puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della
partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza,
inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione.
2.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i
criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e
gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa
di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In
caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione
puo' essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla
data della deliberazione o, se questa e' soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal
comma 1, dei soggetti che non soddisfano i requisiti e i
criteri sono alienate entro i termini stabiliti
dall'IVASS.».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 188
del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 188 (Poteri di intervento). - 1. - 3. Omissis
3-bis. L'IVASS puo', nell'esercizio delle funzioni
indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
seguito del processo di controllo prudenziale di cui
all'articolo 47-quinquies,ovvero, ai fini della
salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario nel
suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi
di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento
europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del
sistema finanziario dell'Unione europea,adottare misure
preventive o correttive nei confrontianchedelle singole
imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i
provvedimenti specifici riguardanti anche:
a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il
potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei
prodotti assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni
anche di natura societariao di prevedere limitazioni,
restrizioni temporanee o differimenti per determinate
tipologie di operazioni o di facolta' esercitabili dai
contraenti;
c) la distribuzione di utili o di altri elementi del
patrimonio, nonche' la fissazione di limiti all'importo
totale della parte variabile delle remunerazioni
dell'impresa;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo
societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti
aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora
la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e
degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo
che sussista urgenza di provvedere.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
311-sexies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, come modificato dal presente decreto:
«Art. 311-sexies (Sanzioni amministrative agli
esponenti aziendali o al personale). - 1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la
responsabilita' delle imprese nei confronti delle quali
sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle
norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si
applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque
milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le
funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo,
nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base
di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal
rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza e'
conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici
adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere
a), b) e c) e 214-bis, comma 1;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o
dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero obblighi in
materia di remunerazione e incentivazione, quando
l'esponente o il personale e' la parte interessata.
Omissis.».
 
Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, l'articolo 2 si applica alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto.
4. I regolamenti di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il
presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2019.
2. L'applicazione delle disposizioni di seguito
elencate e' differita come specificato:
a) l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 3, si applicano
a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di
esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018;
b) l'articolo 3, comma 1, si applica alle relazioni
sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
da pubblicare in occasione delle assemblee di approvazione
dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio
a partire dal 1° gennaio 2019;
c) l'articolo 3, comma 4, si applica alle assemblee
il cui avviso di convocazione sia pubblicato a decorrere
dal 1° gennaio 2020;
d) l'articolo 3, comma 2, si applica decorso un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni di attuazione previste dal presente
decreto legislativo sono adottate entro centottanta giorni
dalla data della sua entrata in vigore ad eccezione di
quelle richiamate dal comma 2, lettera a), del presente
articolo che sono adottate entro ventiquattro mesi
dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo
3-bis, paragrafo 8, all'articolo 3-ter, paragrafo 6, e
all'articolo 3-quater, paragrafo 3, della direttiva
2007/36/CE. Le disposizioni di attuazione emanate ai sensi
delle disposizioni sostituite o abrogate dal presente
decreto legislativo sono abrogate dalla data di entrata in
vigore delle nuove disposizioni nelle corrispondenti
materie. Fino a tale data esse continuano a essere
applicate.
4. La disciplina prevista dalla direttiva 2007/36/CE in
materia di identificazione degli azionisti, trasmissione
delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei
diritti, come recepita dal presente decreto e dalle
relative disposizioni di attuazione, si applica agli
intermediari dell'Unione europea o di Paesi terzi nella
misura in cui sui conti da essi tenuti siano registrate
azioni ammesse alla negoziazione in un mercato
regolamentato emesse da societa' che hanno la loro sede
legale in Italia. Ai sensi dell'articolo 3-septies della
direttiva 2007/36/CE, la Consob e' l'autorita' competente
ad informare la Commissione europea in merito a sostanziali
difficolta' pratiche nell'applicazione di tali disposizioni
e delle altre di cui al Capo I-bis della citata direttiva o
in caso di mancata osservanza delle medesime da parte di
intermediari dell'Unione europea o di un Paese terzo.
- Il testo dell'articolo 76 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'articolo 77 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, e' riportato nelle note all'art. 3.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bonafede, Ministro della giustizia

Catalfo, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede