Con delibera del Consiglio Superiore del 28 febbraio 2020 e' stata approvata la riforma organizzativa relativa alla costituzione del nuovo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria (TEF) della Banca d'Italia, articolato nei Servizi tutela individuale dei clienti (TUC), Vigilanza sul comportamento degli intermediari (VIC) ed Educazione finanziaria (EDF). La riforma e' diretta ad accrescere l'intensita' dell'azione della Banca in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari bancari e finanziari e a rafforzare l'attivita' di tutela dei clienti dei prodotti bancari e finanziari e di educazione finanziaria, tramite la costituzione di una struttura distinta e autonoma dal Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria. La riforma organizzativa ha decorrenza dal 22 giugno 2020 e determina, tra l'altro, la soppressione del Servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio (TCA) del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria e il conseguente trasferimento dei compiti in materia di antiriciclaggio al Servizio rapporti istituzionali di vigilanza (RIV) e dei restanti compiti ai Servizi del Dipartimento TEF. In ragione di cio', con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto organizzativo: i) le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia ai sensi del Titolo VI del TUB e di quelli in materia di antiriciclaggio, Arbitro bancario finanziario (ABF) e commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ai sensi del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo) (par. 1); ii) l'individuazione dei titolari dei poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi del Dipartimento TEF (par. 2); iii) i riferimenti alle strutture organizzative contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi (par. 3). 1. Individuazione delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi L'art. 9 del provvedimento del 25 giugno 2008 - cosi' come successivamente modificato dai provvedimenti della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014, del 4 novembre 2014, del 22 settembre 2015 e del 6 novembre 2018 - di seguito: «il regolamento», rinvia per l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento amministrativo o fase procedimentale in materia di vigilanza, all'elenco allegato al regolamento stesso. Il provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014 individua il Servizio TCA quale unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto ai sensi del Titolo VI del TUB e per quelli in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ai sensi del codice del consumo. Il Servizio TCA e' competente inoltre per i procedimenti amministrativi connessi all'attivita' di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e per quelli funzionali alla composizione dei collegi dell'Arbitro bancario finanziario (ABF). In relazione ai trasferimenti di competenze determinati dalla riforma si individuano le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia nelle materie sopra indicate: 1) i procedimenti amministrativi in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al decreto legislativo n. 231/2007, sono attribuiti al Servizio RIV; 2) i procedimenti amministrativi funzionali alla composizione dei collegi dell'ABF sono attribuiti al Servizio TUC; 3) i procedimenti amministrativi e le fasi procedimentali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (titolo VI del TUB) e di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ai sensi del Codice del consumo, sono attribuiti al Servizio VIC. Nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 22 giugno 2020 subentra l'unita' organizzativa responsabile in base ai criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. La variazione dell'unita' responsabile e' comunicata individualmente alle parti coinvolte nel procedimento. In materia di sanzioni amministrative, resta ferma la competenza del Servizio RIV anche per i procedimenti sanzionatori per la violazione delle disposizioni in materia di tutela della clientela e di correttezza e trasparenza dei comportamenti. 2. Individuazione del titolare dei poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi del Dipartimento TEF Con provvedimento del 5 marzo 2013 e' stato disciplinato l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, relativi alla conclusione dei procedimenti della Banca d'Italia in caso di inerzia delle strutture competenti. Relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi del Dipartimento TEF tali poteri si intendono attribuiti al Capo del Dipartimento TEF. 3. Riferimenti alle strutture contenuti nei provvedimenti normativi e a carattere generale della Banca d'Italia In relazione alle modifiche dell'assetto organizzativo richiamate, con il presente provvedimento si procede altresi' ad aggiornare i riferimenti alle strutture organizzative contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi. Si dispone pertanto che, a decorrere dal 22 giugno 2020, nei provvedimenti normativi o a carattere generale della Banca d'Italia - ivi compresi i regolamenti, le circolari e le comunicazioni - e nei protocolli d'intesa stipulati con altre Autorita' o enti, ogni riferimento alle strutture organizzative e alle responsabilita' per i procedimenti amministrativi e le fasi procedimentali in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ABF, trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti deve tenere conto delle indicazioni fornite dal presente provvedimento. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2020
Il direttore generale: Franco |