IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 4; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 giugno 2020, n. 147; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2020, n. 165; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 luglio 2020, n. 172; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 2020, n. 176, che ha prorogato, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, nonche' le disposizioni contenute nelle sopra richiamate ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 luglio 2020, n. 187; Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonche' l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre ulteriori misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale; Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno;
Emana la seguente ordinanza
Art. 1
Disposizioni in materia di ingresso e transito nel territorio nazionale
1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Tailandia, Tunisia, Uruguay». 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, continuano ad applicarsi le ordinanze del Ministro della salute 16 luglio 2020 e 24 luglio 2020. 3. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2020
Il Ministro della salute Speranza
______ Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli artt. 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. |