Gazzetta n. 191 del 31 luglio 2020 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 31 luglio 2020, n. 86
Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, che, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, stabilisce in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonche' dei Consigli regionali;
Atteso che tra i principi fondamentali vincolanti per la funzione legislativa regionale in materia di sistemi elettorali e' stabilito il principio di promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20, che declina i criteri di attuazione del principio di promozione di pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, prescrivendo meccanismi formali di garanzia di tale principio nella disciplina regolativa delle preferenze e delle candidature;
Ritenuto necessario a tutela dell'unita' giuridica della Repubblica garantire l'effettivita' del rispetto del principio di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ai sensi dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 120 della Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l'atto di formale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alla Regione Puglia in data 23 luglio 2020, per adeguare, entro il 28 luglio 2020, le disposizioni della propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20;
Considerato che la Regione interessata non ha provveduto ad adottare, nel termine indicato, le necessarie disposizioni di adeguamento della propria legislazione elettorale;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unita' giuridica della Repubblica;
Visto l'invito al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia, a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2020;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Intervento sostitutivo in materia di consultazioni elettorali
regionali per l'anno 2020

1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonche' dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.
2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unita' giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ciascun elettore puo' esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;
b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.
3. Il Prefetto di Bari e' nominato commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con il comma 2, fermo restando il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali di cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Bonetti, Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia

Lamorgese, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Bonafede