Gazzetta n. 192 del 1 agosto 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
DECRETO 9 giugno 2020 |
Finanziamento di due enti locali e del programma di interventi della Regione Puglia nell'ambito dello stanziamento di 510.000.000,00 euro assegnato dal Ministero dell'istruzione per il piano 2019. (Decreto n. 28/2020). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); Visto l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l'art. 4, comma 177-bis, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l'art. 1, comma 160; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale e' stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'art. 3, comma 9; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-bis, comma 2; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, attualmente in corso di conversione, e in particolare l'art. 4; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, con il quale sono state ripartite in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le risorse di cui all'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei piani annuali 2019 da parte delle singole regioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualita' 2019; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, con il quale si e' proceduto alla ripartizione della somma di euro 510.000.000,00 tra le regioni e all'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito dei singoli piani regionali; Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; Dato atto che con il decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato suddiviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'universita' e della ricerca e che secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge le attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione; Dato atto che con nota del 17 dicembre 2019, prot. n. 36713, e' stata comunicata alle regioni la disponibilita', nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un importo complessivo pari ad euro 510.000.000,00 da destinare al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella programmazione 2018-2020, i cui piani dovevano essere inviati entro il 31 gennaio 2019; Considerato che con il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175 la somma di euro 510.000.000,00 e' stata ripartita tra le regioni sulla base dei criteri definiti nella Conferenza unificata del 6 settembre 2018 e autorizzati gli interventi inclusi nei piani regionali pervenuti e positivamente verificati dalla competente Direzione generale del Ministero; Dato atto che nel sopracitato decreto era stata rinviata l'ammissione di due enti locali, il Comune di Montignoso (MS) e il Comune di San Stino di Livenza (VE), a finanziamento al fine di valutare la congruita' dei finanziamenti richiesti; Considerato che gli enti locali in questione hanno fatto pervenire i chiarimenti e la documentazione adeguata a giustificarne l'ammissione a finanziamento; Dato atto altresi', che la Regione Puglia inizialmente non inclusa nel sopracitato decreto ha trasmesso il proprio piano individuando gli interventi da ammettere a finanziamento; Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha chiesto la rettifica dell'elenco per una variazione in merito alla tipologia di intervento relativa ad una propria provincia; Ritenuto quindi, possibile procedere al finanziamento degli enti locali per i quali risulta completata l'istruttoria e per quelli individuati dalla Regione Puglia nell'ambito dello stanziamento complessivo gia' definito con decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175; Ritenuto altresi', possibile modificare l'elenco degli interventi relativi alla Regione Emilia-Romagna nei termini di cui all'allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce quello relativo alla sola Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175;
Decreta:
Art. 1 Assegnazione risorse
1. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, e' pari a euro 40.791.600,92. 2. L'ulteriore somma residua pari a euro 48.301.363,46 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 510.000.000,00 e' assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore degli enti locali delle regioni che non hanno ancora presentato i piani degli interventi, secondo quanto previsto in sede di Conferenza unificata del 6 settembre 2018 e nell'ambito dello stanziamento complessivo riconosciuto a ciascuna regione con il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175. 3. Le economie accertate a seguito delle attivita' di monitoraggio, quelle derivanti da revoche o risultanti dal quadro economico post gara o a seguito della conclusione dei lavori, restano nella disponibilita' delle regioni di riferimento per essere assegnate con successivo decreto del Ministro dell'istruzione a ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica. 4. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8106 - piano gestionale 2 - del bilancio del Ministero dell'istruzione dall'anno 2020 all'anno 2024, cosi' come rimodulate a seguito della richiesta di cui alla nota della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 27 dicembre 2019, prot. n. 37212. 5. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, unitamente a quelle autorizzate con il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, e' comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 6. L'allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sostituisce l'elenco degli interventi relativi alla sola Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Individuazione interventi e termini di aggiudicazione
1. Gli enti locali di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori. 2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e' stabilito: a) per gli interventi il cui importo lavori e' inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo; b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in diciotto mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo. 3. I termini di cui al comma 2 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. 4. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione. |
| Art. 3 Modalita' di rendicontazione e monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalita': a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario; b) la restante somma puo' essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. 2. Le economie di gara non restano nella disponibilita' dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. 3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. 5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
| Art. 4 Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate durante le attivita' di monitoraggio. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto. 3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2020
Il Ministro: Azzolina
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1602 |
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