Gazzetta n. 193 del 3 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 luglio 2020
Proroga dei termini progettuali in deroga all'articolo 5, comma 7, dell'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1127/2020).



IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e la valorizzazione
della ricerca e dei suoi risultati

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020, approvato con decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015 cosi' come da ultimo riprogrammato con decisione della CE C(2020)1518 del 5 marzo 2020;
Visto il piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» e il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,0 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 -P;
Tenuto conto altresi' della delibera CIPE del 4 aprile 2019, n. 17/2019, attraverso la quale e' stata disposta l'integrazione del piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», mediante l'inserimento di due progetti strategici di ricerca per un importo complessivo di 25 milioni di euro, nonche' della successiva procedura di consultazione scritta per l'approvazione della rimodulazione del quadro finanziario, conclusasi in data 21 ottobre 2019;
Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2018;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («avviso»);
Visto il decreto direttoriale del 30 settembre 2019, n. 1811, di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;
Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalita' dell'intervento;
Visto l'art. 5, comma 7, del medesimo avviso che prevede quale durata massima del progetto un termine di trenta mesi, prorogabile una sola volta e per un massimo di ulteriori sei mesi, previa motivata richiesta da parte del soggetto capofila e a condizione che sia stata rendicontata una quota di spesa non inferiore al 60% dell'ammontare totale dei costi del progetto ammessi alle agevolazioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;
Visto in particolare il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visti gli esiti dell'indagine di monitoraggio sullo stato dell'arte dei progetti effettuata dal MUR, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso, dalla quale e' emersa da parte dei soggetti beneficiari l'esigenza di un periodo di proroga tale da consentire il completamento delle attivita' progettuali;
Ritenuto opportuno in forza delle esigenze di cui sopra, consentire una proroga aggiuntiva, i cui termini devono intendersi non ulteriormente prolungabili, della durata massima del progetto per come prevista dal citato art. 5, comma 7, dell'avviso citato fino a un massimo di ulteriori sei mesi, per tutti i progetti ammessi al finanziamento;
Considerato che, per quanto sopra, e' necessario modificare l'art. 5, comma 7, dell'avviso 1735/2017, con riferimento alla durata massima dei progetti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Tutto quanto cio' premesso e considerato;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto espresso nei visti di cui sopra, l'art. 5, comma 7 dell'avviso e' modificato come segue:
«La durata massima del progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve superare i trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, previa motivata richiesta da parte del soggetto capofila. Nel caso di richiesta di proroga superiore ai sei mesi, il periodo ulteriore rispetto ai sei mesi sara' concesso dall'amministrazione a condizione che:
a. sia stata rendicontata una quota di spesa non inferiore al 60% dell'ammontare totale dei costi del progetto ammessi alle agevolazioni;
b. i soggetti beneficiari che hanno prestato idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ex art. 14 dell'avviso abbiano presentato integrazione alla polizza originaria mediante apposita appendice a copertura dei nuovi termini di durata progettuali.».
Roma, 21 luglio 2020

Il direttore generale: Di Felice